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| n. 12-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 6 dicembre 2005 n.
13160
Pres. De Lise, Est. Di Nezza
Movimento difesa del cittadino Onlus (Avv. G. Pellegrino)
c/ il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente
della Camera dei deputati (Avv. Stato) ed altri |
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Processo amministrativo – Legittimazione
e interesse processuale – Nomina di componenti dell’AGCM
– Legittimazione a ricorrere di un movimento per la difesa
del cittadino – Non sussiste – Motivi – Assenza di pregiudizio
a danno dei consumatori e degli utenti
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La determinazione di nomina da parte dei
Presidenti del Senato e della Camera, di alcuni componenti
dell’AGCM non è idonea ad incidere sull’interesse collettivo
dei consumatori e degli utenti, né cagiona a costoro un
pregiudizio meritevole di riparazione in sede giudiziaria.
E’ pertanto inammissibile per difetto di legittimazione
attiva il ricorso presentato da un Movimento per la difesa
del cittadino avverso tale determinazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio
sezione prima
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composto dai signori - Pasquale de Lise Presidente
- Antonino Savo Amodio Consigliere - Mario Alberto di Nezza
Primo referendario rel. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1625/2005 R.g. proposto da
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Movimento difesa del cittadino Onlus,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall’avv. Gianluigi Pellegrino, presso il cui studio
in Roma, Corso Rinascimento n. 11, ha eletto domicilio
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contro
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il Presidente del Senato della Repubblica
e il Presidente della Camera dei deputati, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati
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nei confronti di
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Giorgio Guazzaloca e Antonio Pilati,
non costituiti in giudizio; Autorità garante della concorrenza
e del mercato, in persona del legale rappresentante
p.t., non costituita in giudizio
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e con l’intervento di
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Codacons - Coordinamento delle Associazioni
per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e
dei consumatori – e Lista dei consumatori, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati
e difesi dall’avv. prof. Carlo Rienzi, elettivamente domiciliati
presso l’Ufficio legale del Codacons in Roma, Viale Mazzini
n. 73
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per l’annullamento
della determinazione del 29 dicembre 2004, pubblicata nella
G.U. 31 dicembre 2004, n. 306 – Serie generale, con cui
i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati hanno nominato il sig. Giorgio Guazzaloca e
il sig. Antonio Pilati componenti della Autorità garante
della concorrenza e del mercato ai sensi dell’art. 10, 2°
comma, l. 10 ottobre 1990, n. 287.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio degli intimati
e degli intervenienti;
viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
visti gli atti tutti di causa;
sentiti alla pubblica udienza del 26 ottobre 2005, relatore
il dott. Mario Alberto di Nezza, gli avv.ti Pellegrino,
Leuzzi, in sostituzione dell’avv. Rienzi, e l’avv. dello
Stato Nori;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue
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FATTO
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Con ricorso notificato al Presidente del
Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei
deputati e ai sigg.ri Giorgio Guazzaloca e Antonio Pilati
il 9.2-10.2.2005, depositato il successivo 23.2.2005 (notificato
anche all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
il 9.3.2005), il “Movimento difesa del cittadino” Onlus,
premettendo di essere un’associazione inserita nell’elenco
degli enti legittimati ad agire a tutela degli interessi
e dei diritti dei consumatori di cui all’art. 5 l. n. 281/98,
ha chiesto l’annullamento della determinazione del 29.12.2004
con la quale i Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati hanno nominato i sigg.ri Giorgio
Guazzaloca e Antonio Pilati componenti dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato.
In particolare, la ricorrente ha contestato la sussistenza
in capo al primo dei requisiti stabiliti dall’art. 10 l.
n. 287 del 1990 ai fini della nomina (“notoria indipendenza”
e “alta e riconosciuta professionalità” acquisita in settori
economici) e ha prospettato il vizio di difetto assoluto
di motivazione, non rinvenendosi nel provvedimento le qualifiche
professionali del secondo.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura generale dello
Stato per il Presidente del Senato della Repubblica e per
il Presidente della Camera dei deputati, che ha eccepito
l’inammissibilità del gravame e ne ha dedotto l’infondatezza
nel merito.
Con atto depositato il 22 marzo 2005 si è costituito in
giudizio, con comparsa di stile, anche il Codacons, che
ha parimenti eccepito l’inammissibilità del gravame, deducendone
inoltre l’infondatezza.
All’udienza del 26 ottobre 2005, depositate dalle parti
ulteriori memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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1. Il Movimento difesa del cittadino, associazione
inserita nell’elenco di cui all’art. 5 l. n. 281/98, impugna
la determinazione con cui i Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati hanno nominato gli
odierni controinteressati componenti dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato.
In disparte le questioni relative alla peculiare natura,
e dunque alla sindacabilità nella presente sede, della “determinazione”
di nomina (atto formalmente promanante dai Presidenti delle
Assemblee legislative), ritiene il Collegio che il gravame
vada comunque dichiarato inammissibile poiché l’istante
non versa in posizione differenziata e qualificata rispetto
al provvedimento impugnato.
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2.1. Più volte in giurisprudenza è stato
affrontato il problema della legittimazione a ricorrere
o a intervenire delle associazioni dei consumatori e degli
utenti nelle varie materie in cui sono coinvolti interessi
dei medesimi (dalla pubblicità ingannevole al diritto di
accesso), potendosi l’estensione del contenzioso spiegare
agevolmente alla luce di due elementi, quali la latitudine
della nozione legislativa di “consumatore o utente” e le
regole del sistema italiano di tutela giurisdizionale, che
caratterizzano le controversie instaurate da questo tipo
di associazioni.
Sotto il primo profilo, è sufficiente ricordare la definizione
contenuta nell’art. 2, 1° comma, l. 30 luglio 1998, n. 281
(si intendono per “consumatori o utenti […] le persone fisiche
che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non
riferibili all’attività imprenditoriale e professionale
eventualmente svolta”), e quella oggi vigente (probabilmente
più ampia della precedente in virtù del diverso predicato
verbale utilizzato), contenuta nel sopravvenuto “Codice
del consumo”, approvato con d.lgs. 6 settembre 2005, n.
206 (in prosieguo, Cod. cons.): è “consumatore o utente
[…] la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (il
nuovo testo di legge dichiaratamente provvede al completo
“riassetto” del c.d. “statuto del consumatore”, attraverso
l’armonizzazione e il riordino delle “normative concernenti
i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare
un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti”;
esso ha tra l’altro abrogato la l. 30 luglio 1998, n. 281;
cfr. artt. 1, 3, 1° comma, lett. f, e 146 Cod. cons.).
Quanto all’altro aspetto, vanno menzionati gli esiti dei
ripetuti - e per molti versi fruttuosi - tentativi di individuare
una soddisfacente tecnica di protezione degli interessi
diffusi in un contesto processuale tuttora retto dal principio
personalistico (l’ordinamento processuale italiano, connotato
dalle tradizionali limitazioni desumibili dagli artt. 24
Cost. e 99 e 100 c.p.c., non conosce ancora le class actions
tipiche del diritto statunitense e contempla solo eccezionali
casi di azioni popolari). L’articolato modello incentrato
sulla imputazione degli interessi diffusi in capo ad enti
che siano dotati di una certa rappresentatività e la cui
ragion d’essere risiede nella tutela di questo tipo di interessi
(autolegittimazione), costituisce - nel diritto interno
- il punto di arrivo di una lunga evoluzione che ha riguardato
le c.d. “azioni di interesse collettivo” e le corrispondenti
esigenze di tutela derivanti, come giustamente osservato
in dottrina, dagli attuali modelli di produzione e distribuzione
di massa.
La perdurante effettività di questo schema sembra implicitamente
ribadita anche dalla recente pronuncia delle Sezioni unite
della Corte di cassazione n. 2207 del 4 febbraio 2005, la
quale, nel dare soluzione positiva al quesito se anche i
singoli consumatori siano legittimati, ai sensi dell’art.
33 l. n. 287/1990 (disposizione relativa alle azioni di
nullità delle intese antitrust), a denunciare l’invalidità
dei contratti c.d. “a valle” di una intesa illecita, afferma:
“il giudice, che dirime controversie e non si occupa di
fenomeni, può essere officiato solo in presenza o in vista
almeno di un pregiudizio” (sub 1.h). Si sottolinea in tal
modo come la funzione giurisdizionale possa legittimamente
dispiegarsi solo qualora si ravvisi una lesione (attuale
o potenziale) di una posizione giuridica di vantaggio presente
nel patrimonio di chi agisce.
Si spiega allora perché nelle decisioni riguardanti gli
enti portatori di interessi collettivi il problema dell’accesso
al giudice sia nelle varie fattispecie risolto soffermandosi
vuoi sull’interesse a ricorrere vuoi sulla sussistenza di
una posizione differenziata e qualificata (per la ricostruzione
delle condizioni dell’azione nel processo amministrativo
v., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 2002, n. 1452);
e si spiega anche perché viene costantemente escluso che
l’azione possa essere esperita per perseguire “mere finalità
di giustizia” ovvero per tutelare il “generico interesse,
generale ed indifferenziato, di tutti i cittadini al ripristino
della legalità violata”.
Quanto detto giustifica infine il canone giurisprudenziale
secondo cui la legittimazione a ricorrere di un’associazione
di consumatori va verificata caso per caso “alla luce dei
provvedimenti effettivamente impugnati e della loro concreta
attitudine a ledere, in rapporto di diretta congruità, gli
interessi” di cui l’ente è portatore statutario (così Cons.
Stato, sez. VI, n. 4116/2001 cit. e sez. IV, n. 1271/2002
cit.).
2.2. Poste queste premesse, è ora possibile passare all’esame
dell’odierna impugnazione.
Non vi è dubbio che la qualità del Movimento difesa del
cittadino di associazione di consumatori ed utenti, regolarmente
iscritta nell’apposito elenco ministeriale, le consenta
di esperire iniziative a tutela dei “diritti fondamentali”
che l’art. 2, 2° comma, Cod. cons. (riproduttivo dell’art.
1, 2° comma, l. n. 281/1998) “riconosce” in favore dei consumatori
e degli utenti (si tratta dei diritti: “a) alla tutela della
salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e
dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta
pubblicità; d) all’educazione al consumo; e) alla correttezza,
alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo
libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli
utenti; g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard
di qualità e di efficienza”).
Il successivo art. 139 (“legittimazione ad agire”), contenuto
nel Titolo II (significativamente dedicato all’“accesso
alla giustizia”), Parte V, Cod. cons., sancisce (con norma
sostanzialmente coincidente con l’art. 3 l. n. 281/98) che
tali associazioni “sono legittimate ad agire a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori e degli utenti”, mentre
l’art. 140 (“procedura”) specifica come esse possano richiedere
“al tribunale: a) di inibire gli atti e i comportamenti
lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b)
di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli
effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare
la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani
a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la
pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere
o eliminare gli effetti delle violazioni accertate”.
Lo statuto del Movimento difesa del cittadino (v. mem. 24.6.2005
ric.) va letto in correlazione con tali disposizioni.
In esso si prevede infatti (v. art. 2) che l’associazione
persegue le finalità della “tutela dei diritti e degli interessi
del cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni”
(lett. a), nonché “la difesa del consumatore-utente nei
rapporti con le Aziende pubbliche o private produttrici
di beni o servizi” (lett. b). Per raggiungere tali scopi,
il Movimento “promuove ed esercita azioni nelle sedi giudiziarie
civili, amministrative e penali e dinanzi alle Autorità
di garanzia, ai sensi della legge 281/95 e della vigente
legislazione” (art. 3, lett. d).
I dati normativi appena riportati permettono di ribadire
la conclusione di carattere generale innanzi anticipata
(punto 2.1, in fine): la pur ampia legittimazione ad agire
in giudizio dell’associazione ricorrente non è tuttavia
così vasta da ricomprendere qualsiasi attività di tipo pubblicistico
che si rifletta, in modo diretto o indiretto, sui cittadini,
dovendo al contrario esser commisurata a quegli atti che
siano idonei ad interferire con specificità ed immediatezza
sulla posizione dei consumatori e degli utenti.
2.3. In questa ottica, va evidenziato che nel caso concreto
non si riscontrano elementi dai quali desumere l’attitudine
dell’atto impugnato a vulnerare, in modo certo o almeno
probabile, gli interessi la cui tutela costituisce finalità
statuaria del Movimento.
Non vale invocare, in contrario, il disposto dell’art. 12,
1° comma, l. n. 287/90, norma concernente le facoltà di
denuncia e di partecipazione delle associazioni di consumatori
nei procedimenti che si svolgono innanzi all’Autorità antitrust,
potendosi in proposito osservare che la giurisprudenza (anche
quella maggiormente aperta alle istanze di tali enti; v.
ad es. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2005, n. 280) ha
sempre negato che dall’esercizio degli anzidetti poteri
possa automaticamente discendere la legittimazione a ricorrere.
La contestata determinazione non è dunque idonea a incidere
sull’interesse collettivo dei consumatori e degli utenti
né cagiona a costoro un pregiudizio meritevole di riparazione
in sede giudiziaria, non rinvenendosi alcun interesse, tra
quelli tutelati dal Movimento, intaccato in modo diretto
dalla nomina.
Ne segue che il gravame, preordinato non tanto alla protezione
di un interesse collettivo quanto piuttosto alla tutela
oggettiva della legittimità degli atti amministrativi, dev’essere
dichiarato inammissibile (conclusione che si pone in linea
con l’orientamento espresso dalla Sezione in un caso analogo;
v. sent. 24 dicembre 2002, n. 14089, concernente la nomina
del presidente dell’Istat).
3. Sembra equo disporre la compensazione delle spese di
lite tra le parti costituite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sezione prima, definitivamente pronunciando, dichiara
il ricorso inammissibile. Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 26 ottobre 2005.
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