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| n. 12-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 15 dicembre 2005
n. 13766
Pres. LA MEDICA; Rel. SAPONE
RAI Radiotelevisione Italiana Spa (Avv.ti Proff. M. Luciani,
E. Sticchi Damiani e G.M. Roberti) c. Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni (Avv. Stato) + altri |
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Sanzioni amministrative – Pena pecuniaria
di cui all’art. 1, comma 31, della L. n. 249/1997 – Presupposto
– Atto amministrativo di natura coercitiva - Richiamo dell’AGCOM
a non porre in essere comportamenti vietati dall’art. 2
della L. n. 249/1997 – Non è tale
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Il pubblico richiamo da parte dell’AGCOM
“a non porre in essere comportamenti vietati dall’art. 2
della L. n. 249/1997”, concretandosi in sostanza in un mero
ordine ad osservare una specifica disposizione di legge
già di per sé inderogabile, vincolante ed imperativa, non
è ascrivibile tra gli atti amministrativi aventi natura
coercitiva la cui inosservanza è sanzionata con l’irrogazione
della pena pecuniaria di cui all’art. 1, comma 31, della
L. n. 249/1997.
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Cfr.
CdS, Sez.VI, n. 4019/2003 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
SEZIONE II
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 3864 del 2005 proposto dalla
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RAI Radiotelevisione Italiana Spa,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata
e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti proff. Massimo
Luciani, Ernesto Sticchi Damiani e Gian Michele Roberti
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo
in Roma, Via Bocca di Leone n.78;
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CONTRO
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l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede
in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;
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e nei confronti di:
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1) Sipra spa, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
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2) RTI spa, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
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3) PUBLITALIA 80 spa, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
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4) Centro Europa 7 srl, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Giada d’Orso ed elettivamente domiciliata presso
lo studio dell’avv. Fabio Ferraro in Roma, Via A. Bertoloni
n.14;
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per l’annullamento:
1) della deliberazione dell’AGCOM n.150/05/CONS del 7-8
marzo 2005, notificata il 14/3/2005, recante “Ordinanza-Ingiunzione
nei confronti della società RAI Radiotelevisione Italiana
spa ai sensi dell’art.1, comma 31, della L. n.249/1997 e
dell’art. 18 della delibera n.26/29 del 23 marzo 1999”;
2) di tutti gli atti del procedimento finalizzato all’irrogazione
della suddetta sanzione amministrativa, con particolare
riferimento alle deliberazioni dell’AGCOM n.297/04/CONS
del 15/9/2004 di avvio del procedimento, n.31/05/CONS del
14 gennaio 2005 di chiusura dell’istruttoria (unitamente
alle allegate risultanze istruttorie a firma del Responsabile
del procedimento) e n.92/95/CONS del 1° febbraio 2005 di
proroga del termine di conclusione del procedimento, nonché
della relazione del Commissario ing. Monaci richiamata nella
contestata deliberazione n.150/05/CONS;
3) di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali,
ed in specie delle seguenti deliberazioni dell’intimata
AGCOM:
a) n.226/03/CONS del 27/6/2003;
b) n.117/04/CONS del 30 aprile 2004;
c) n.26/99 del 23/3/1999 recante “Approvazione del regolamento
in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti
nel settore delle comunicazioni”, limitatamente all’art.18,
commi 1 e 2, della suddetta deliberazione, per quanto censurato
in narrativa del ricorso;
d) n.425/01/CONS del 7/11/2001 (come modificata dalla delibera
n.336/03/CONS del 24/9/2003) recante il “Regolamento on
materia di procedure sanzionatorie” nonché, ove occorra,
della deliberazione n.316/02/CONS del 9 ottobre 2002 (come
modificata dalla deliberazione n.436/03/CONS del 17/12/2003)
recante il “Regolamento concernente l’organizzazione ed
il funzionamento dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni”,
limitatamente alle parti censurate in narrativa di ricorso.
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Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimata
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e della srl
Centro Europa 7;
Visto l’intervento ad opponendum proposto dal CODACONS (Coordinamento
Associazione difesa ambiente e diritti dei consumatori ed
utenti), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Rienzi ed elettivamente
domiciliato presso l’Ufficio Legale Nazionale del Codacons
in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n.73;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 23 novembre 2005 - relatore
il dottor Giuseppe Sapone – gli avv.ti Luciani, Sticchi
Damiani e Roberti per la Rai, l’avv. Di Stefano per la Difesa
Erariale, l’avv. Ferraro, delegato dall’avv.D’Orso per Centro
Europa 7 e l’avv. Peduto delegato dall’avv. Rienzi per il
Codacons;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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La complessa ed articolata vicenda di cui
alla presente controversia, ha ad oggetto l’impugnativa
proposta dalla Rai spa avverso la determinazione n.150/05/CONS
del 7-8 marzo 2005 e tutti gli atti, in epigrafe compiutamente
indicati, in forza dei quali la suddetta deliberazione è
stata adottata, con cui la resistente Autorità ha irrogato
alla società ricorrente la sanzione pucuniaria prevista
dall’art.1, comma 31, della L. n.249/1997, e dell’art. 18
della Delibera n.26/29 del 23 marzo 1999.
Per una migliore comprensione della questione, è necessario
procedere ad un’analitica esposizione dei relativi presupposti
fattuali.
A tal fine va evidenziato che:
1) con deliberazione n.309/99/CONS l’intimata Autorità ha
disposto, ai sensi dell’art.2, c. 9, della L. n.249/1997,
l’avvio di un’istruttoria finalizzata all’accertamento relativamente
all’anno 1997 dell’eventuale effettiva sussistenza di posizioni
dominanti vietate nel settore televisivo, in esito alla
quale la medesima Autorità (del. n.365/00/CON), pur avendo
riscontrato che la società ricorrente aveva superato la
quota di cui all’art.2, comma 8, lett a) della L. n.249/1997,
ha concluso che tale sforamento, da imputare unicamente
a sviluppo spontaneo dell’impresa, non venisse a concretizzare
un’ipotesi di posizione dominante lesive della concorrenza
e del pluralismo nel settore televisivo;
2) successivamente, con delibera n.212/02/CONS è stata avviata
una nuova indagine, analoga nei contenuti a quella precedente
ma estesa al triennio 1998/99/2000, le cui risultanze, le
quali avevano confermato l’avvenuto sforamento da parte
della Rai per ciascuno degli anni presi in esame del menzionato
tetto, hanno indotto l’AGCOM ad attivare, ai sensi dell’art.2,
comma.7, della L. n.249/1997, nei confronti della RAI e
di altre società operanti nel medesimo comparto, un procedimento
finalizzato a verificare, sempre relativamente al menzionato
triennio, la sussistenza di posizioni dominanti nel sistema
televisivo;
3) al termine di tale procedimento è stata adottata in data
27/6/2003 le delibera n.226/03/CONS con cui:
3a) è stato preso atto dell’avvenuto superamento del limite
del 30% della raccolta di risorse economiche da parte delle
emittenti nazionali RAI, RTI e della concessionaria PUBLITALIA
80 in ciascuno degli anni del triennio de quo;
3b) le menzionate emittenti sono state richiamate a non
porre in essere atti o comportamenti contrari all’art.2,
comma 8, della L. n.249/1997 e si è fatta riserva di procedere
all’adozione dei provvedimenti di cui all’art.2, comma 7,
della richiamata legge, subordinandola all’esito dell’analisi
della distribuzione delle risorse economiche del settore
televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003 ed all’esito dell’attuazione
delle previsioni degli artt.3, commi 7 e 9, della l. n.249/1997
in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale
n.466/2002;
3c) è stata infine disposta un’ulteriore analisi finalizzata
alla rilevazione della distribuzione delle risorse economiche
nel settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003, ai
fini dell’accertamento per ciascuno degli anni de quibus
dell’eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui
all’art.2, della L. n.249/1997, da concludersi entro il
30/4/2004;
4) con riferimento alla problematica di cui al precedente
punto 3c) alla società ricorrente sono stati richiesti informazioni
attinenti la raccolta di risorse economiche relativa all’anno
2003 nonchè i conti economici consuntivi di ciascuna divisione
aziendale;
5) successivamente con nota dell’aprile 2004 l’AGCOM, Dipartimento
Vigilanza e Controllo, ha fatto presente alla Rai che:
5a) il Consiglio aveva condiviso l’analisi finalizzata alla
rilevazione della distribuzione delle risorse economiche
del settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003 in attuazione
di quanto disposto dalla precedente deliberazione n.226/03/CONS;
5b) ha notificato un atto di risultanze istruttorie, da
intendersi come adottato ai sensi dell’art.2 della L. n.249/1997
e dell’art.15 del Regolamento adottato con delibera 26/99/CONS
(Regolamento di posizioni dominanti);
6) a conclusione degli accertamenti con riferimento al periodo
2001-2003 la resistente Autorità ha adottato la deliberazione
n.117/04 del 30 aprile 2004 (impugnata con ricorso n.7220/2004)
con cui, dopo aver rigettato le argomentazioni sollevate
dalla società ricorrente nell’ambito dell’istruttoria procedimentale,
ha:
6a) sottolineato l’avvenuto superamento da parte della Rai
dei limiti di cui all’art.2, comma 8, lett.a) per il periodo
oggetto dell’accertamento;
6b) ritenuto di non adottare alcun tipo di provvedimento
in merito al superamento delle soglie con riferimento ai
comportamenti tenuti dalla Rai successivamente al formale
richiamo di cui alla delibera 226/03/CONS, incaricando uno
dei commissari (ing. Monaci) di esaminare tutte le problematiche
de quibus e di relazionare il Consiglio in ordine alle eventuali
misure sanzionatorie da adottare in merito;
7) con successiva deliberazione 297/04/CONS, adottata ai
sensi dell’art.18 del Regolamento Posizioni Dominanti ed
impugnata con ricorso n.12181/2004, l’AGCOM, sul presupposto
che la Rai non avesse ottemperato al formale richiamo contenuto
nella menzionata deliberazione n.226/03/CONS in quanto aveva
sforato la soglia di cui all’art.2, comma 8, della L. n.249/1997
anche per il periodo 2001-2003, faceva presente che veniva
attivato il procedimento previsto dall’art.18 del Regolamento
Posizioni dominanti ai fini dell’eventuale adozione della
sanzione pecuniaria di cui all’art.1, comma 31, della citata
legge n.249/1997;
8) le risultanze dell’istruttoria a tal fine espletata sono
state recepite nella deliberazione 31/05/CONS, notificata
all’azienda ricorrente in data 17/1/2005, la quale, assumendo
che anche l’entità dei ricavi derivanti dall’attività posta
in essere nel secondo semestre 2003 si fosse attestata sui
medesimi valori del primo semestre 2003, ha ritenuto che
anche per l’anno in questione si sarebbe verificato uno
sforamento dei limiti di cui all’art.2, comma 8, della L.
n.249/1997, e conseguentemente, la società ricorrente non
avrebbe ottemperato al formale richiamo di cui alla delibera
n.226/03/CONS;
9) il suddetto procedimento si è concluso con la contestata
delibera n.150/05/CONS con cui la resistente Autorità, disconoscendo
la fondatezza delle argomentazioni formulate dalla Rai per
sostenere la correttezza del proprio operato e l’inesistenza
dei presupposti previsti dalla normativa per l’irrogazione
di una sanzione pecuniaria, ha disposto l’irrogazione della
suddetta misura affittiva ai sensi dell’art.1, comma 31,
della L. n.249/1997.
Il proposto gravame è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 31,
della L. n.249/1997. Eccesso di potere per falsità dei presupposti.
Illegittimità delle delibere AGCOM n.226/03/CONS e 297/04/CONS.
Eccesso di potere per sviamento. Violazione del principio
di tipicità degli atti amministrativi;
2) Violazione dell’art.2, c.8, della L. n.249/1997. Eccesso
di potere per sviamento;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art.2 della L. 249/1997.
Eccesso di potere. Difetto di motivazione;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art.2 della L. n.249/1997.
Sviamento di potere. Violazione del principio del legittimo
affidamento;
5) Carenza ed eccesso di potere con violazione della normativa
comunitaria e falsa applicazione di quella nazionale;
6) Violazione dell’art.14 della L. 112/2004;
7) Difetto di motivazione;
8) Incompetenza. Violazione dell’art.2, commi 10, 12, e
20 della L. n.481/1995 e dell’art.1, commi 5, 6 e 31 della
L. n.249/1997. Violazione del principio di separazione tra
indirizzo e gestione di cui al d.lgvo n.165/2001. Violazione
dell’art.97 della Costituzione;
9) Incompetenza sotto altro profilo. Violazione delle norme
generali sul procedimento sanzionatorio stabilite dalla
deliberazione AGCOM n.425/01/CONS. Erronea e falsa applicazione
dell’art.15 delle Disposizioni preliminari al Codice civile;
10) Violazione e falsa applicazione degli artt.1, comma
31, e 2, comma 5, della L. n.249/1997; dell’art.14 della
L. n.689/1981, dell’art.4, comma 2, della delibera n.425/01/VONS
( da ultimo modificata con delibera AGCOM n.336/03/CONS);
dell’art.18 della delibera AGCOM n.26/1999. Difetto di motivazione;
11) Inosservanza del termine perentorio per la conclusione
del procedimento. Violazione dell’art.2, della L. n.241/1990
e dell’art.4, comma 5, della delibera AGCOM n.26/1999
12) Violazione e falsa applicazione dell’art.4 del Regolamento
concernente l’accesso ai documenti adottato dall’AGCOM con
deliberazione n.217/01/CONS; dell’art.24 della L. n.241/1990
e dell’art.8 del DPR n.352/1992. Lesione del diritto di
partecipazione e di difesa nel procedimento amministrativo.
Violazione e falsa applicazione dell’intero capo V e in
particolare degli artt. da 22 a 25 della L. n.241/1990.
Illegittimità derivata;
13) Violazione e falsa applicazione dell’art.2, commi 5
e 7, della L. n.249/1997; dell’art.4 del Regolamento in
materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti
nel settore delle comunicazioni adottato con deliberazione
dell’AGCOM n.26/1999; degli artt.2, commi 2 e 4, della L.
n.241/1990. Violazione del principio di tipicità dei procedimenti
amministrativi. Illegittimità derivata.
Successivamente alla proposizione del gravame in trattazione,
in seguito alla sentenza n.3047 del 22/4/2005 con cui questa
Sezione aveva accolto il ricorso in materia di accesso agli
atti del procedimento conclusosi con la gravata determinazione
di irrogazione della sanzione pecuniaria, la società ricorrente
ha potuto prendere visione di alcuni degli atti del suddetto
procedimento (in particolare la relazione del Commissario
Monaci, il verbale della riunione del Consiglio dell’Autorità
del 7 luglio 2004) ed ha proposto motivi aggiunti di doglianza,
prospettando il vizio di eccesso di potere per difetto di
istruttoria e di motivazione, la violazione del principi
generali in materia di atti amministrativi nonché l’illegittimità
derivata della delibera n.150/05/CONS in quanto i vizi della
relazione del commissario Monaci, atto presupposto della
delibera n.297/04/CONS di avvio del procedimento sanzionatorio,
verrebbero ad inficiare in via derivata quest’ultimo.
A seguito, poi, del deposito da parte dell’intima Autorità
di ulteriore documentazione attinente alla vicenda oggetto
del presente giudizio in esecuzione dell’ordinanza n.784/2005
sono stati dedotti ulteriori motivi aggiunti di doglianza
con cui la Rai ha prospettato il difetto di motivazione
per mancata considerazione del parere del Servizio Giuridico
dell’AGCOM, la violazione degli artt.13, comma 1, lett.a)
e 32, comma 2, del Regolamento concernente l’organizzazione
ed il funzionamento dell’AGCOM, approvato con delibera n.316/02/CONS
sostenendo che la contestata determinazione, sarebbe stata
illegittimamente assunta dal Consiglio dell’Autorità in
palese ed immotivato contrasto con i pareri in ordine alla
sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa per
irrogare la sanzione pecuniaria resi dal Dipartimento Contenzioso
e dal Sevizio Giuridico.
Si è costituita l’intimata amministrazione contestando con
dovizia di argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni
ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Si è pure costituita la srl Centro Europa 7 contestando
genericamente le tesi ricorsuali e concludendo per il rigetto
delle stesse.
E’ intervenuto ad opponendum il CODACONS (Coordinamento
Associazione difesa ambiente e diritti dei consumatori ed
utenti) il quale ha del pari genericamente contestato la
fondatezza delle dedotte doglianze.
Alla pubblica udienza del 23 novembre 2005 il ricorso è
stato assunto in decisione.
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DIRITTO
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Con il proposto gravame la Rai ha impugnato
la deliberazione n.150/05/CONS con cui l’intimata Autorità
le ha irrogato, ai sensi dell’art.1, comma 31, della L.
n.249/1997 e dell’art.18 della delibera AGCOM n.26/1999,
la sanzione pecuniaria prevista dalle richiamate disposizioni,
in quanto la medesima ricorrente non aveva ottemperato al
formale richiamo, di cui alla precedente deliberazione n.226/03/CONS,
affinchè non ponesse in essere atti o comportamenti vietati
ai sensi dell’art.2 della Legge n.249/1997.
Con il primo motivo di doglianza la società ricorrente afferma
che il formale richiamo di cui alla deliberazione n.226/03,
non previsto e disciplinato nella L. n.249/1997, non può
in alcun modo essere annoverato tra gli atti amministrativi
aventi natura coercitiva la cui inosservanza è sanzionata
con l’irrogazione della pena pecuniaria di cui all’art.1,
comma 31, della L. n.249/1997, ma ha natura di mera esortazione
diretta solo a sensibilizzare i destinatari in ordine a
determinate problematiche, così come affermato dalla sentenza
n.4019/2003 della Sez.VI, del Consiglio di Stato.
A sostegno di tale interpretazione ha fatto presente che:
1) gli unici provvedimenti previsti in materia di posizioni
dominanti sono solo quelli contemplati dall’art.2, comma
7, della L. 249/1997, tra i quali non risulta ricompresso
il formale richiamo;
2) la natura non provvedimentale del richiamo è avvalorata
dall’art.14, comma 3, della L. n.112/2004, il quale, nel
prevedere che “L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
qualora accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese,
operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi
nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i
limiti di cui all'articolo 15, adotta un atto di pubblico
richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando
l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato.
In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità
provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge
n.247/1997”, sancisce chiaramente una differenziazione ontologica
tra il formale richiamo ed i provvedimenti di cui citato
comma 7;
3) nella richiamata deliberazione n.226/03 la stessa Autorità
dopo aver richiamato formalmente la società ricorrente a
non porre in essere comportamenti vietati dall’art.2 della
L. n.249/1997, si è riservata l’adozione dei provvedimenti
di cui al menzionato art.2, comma 7;
4) in ogni caso, anche a voler ritenere il formale richiamo
come una sorta di ordine, nondimeno lo stesso non conteneva
alcun contenuto precettivo, concreto, specifico e determinato,
in quanto si risolveva unicamente nell’ordinare alla ricorrente
di osservare un precetto legislativo, di per sé inderogabile
e vincolante.
La tesi ricorsuale è stata contestata dalla resistente amministrazione
sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) la citata delibera n.226/03 richiama chiaramente a proprio
fondamento l’art.2, comma 7, della L. n.249/1997, per cui
il formale richiamo “al di là delle espressioni formali
contenute nel dispositivo costituisce una manifestazione
di potere provvedimentale”;
b) l’espressa riserva della adozione di futuri provvedimenti
contenuta nel dispositivo della menzionata deliberazione
n.226/03 non può in alcun modo essere interpretata nel senso
“riduttivo” prospettato dalla società ricorrente, in quanto
(pag.7 della memoria depositata in data 12 luglio 2005),
la riserva deve essere intesa come riferita ad ulteriori
provvedimenti.
Al riguardo va osservato che:
I) la sanzione pecuniaria de qua è prevista dall’art.1,
comma 31, della L. n.249/1997 nel caso in cui sia accertata
l’inottemperanza ai provvedimenti adottati dall’Autorità
resistente in ordine alla violazione delle norme in materia
di posizioni dominanti;
II) il comma 7, del menzionato art.2, stabilisce che l’Autorità,
adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati,
adotta i provvedimenti necessari per eliminare ovvero per
impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1,
o comunque lesive del pluralismo;
III) la suddetta disposizione stabilisce altresì che tali
provvedimenti devono prevedere misure finalizzate all’eliminazione
delle posizioni de quibus, se riscontrate già esistenti,
ovvero, nell’eventualità che fosse accertata la sussistenza
di operazioni idonee a determinare una situazione lesiva
del pluralismo, misure sia inibitorie che eliminatorie.
In tale contesto normativo, quindi, è palese che il richiamo
“ a non porre in essere comportamenti vietati dall’art.
2 della L. n.249/1997”, concretandosi in sostanza in un
ordine ad osservare una specifica disposizione di legge
di per sé inderogabile, vincolante ed imperativa, non può
in alcun modo essere ascritto, data la sua estrema genericità
dovuta alla radicale assenza di specifiche misure conformative,
nella tipologia dei provvedimenti indicati al comma 7.
Ma anche sotto il profilo strutturale, ragionando in termini
di teoria generale, il citato formale richiamo non può in
alcun modo essere annoverato nella categoria degli ordini
amministrativi.
In merito il Collegio sottolinea che:
1) gli ordini sono quei provvedimenti con cui la P.A. impone
ai soggetti uno specifico e concreto comportamento, per
cui in forza di tali provvedimenti un obbligo che nella
legge è sancito soltanto in potenza ed in astratto viene
tramutato in un obbligo concreto di compiere una determinata
azione od omissione;
2) come correttamente affermato dalla società ricorrente,
nella fattispecie in esame il menzionato formale richiamo
risulta del tutto privo di questo contenuto concreto, necessario
e conformativo, essendosi limitato ad imporre al destinatario
la mera osservanza del precetto normativo, senza specificare,
come sarebbe stato necessario alla luce della richiamata
nozione di ordine, quali comportamenti concreti il destinatario
dello stesso era vincolato a porre in essere per assicurare
l’osservanza del precetto legislativo.
Inoltre, data la struttura assunta nella vicenda in esame
dal contestato richiamo, lo stesso non può in alcun modo
essere definito come un atto amministrativo di natura coercitiva,
“vale a dire un deliberato, espressione diretta della volontà
autoritativa dell’amministrazione a cui sono riconducibili
effetti vincolanti in capo al destinatario” (pag. 38 ricorso).
Infatti, un generico ordine al privato di non porre in essere
azioni o comportamenti vietati da una disposizione di legge
inderogabile, è privo ictu oculi di effetti coercitivi,
atteso che il vincolo in capo al privato discende direttamente
dalla legge, per cui il preteso ordine ripetitivo del disposto
della legge risulta in definitiva meramente confermativo
di un vincolo imposto già dalla fonte primaria normativa,
che certamente per essere efficace e vincolante non ha in
alcun modo bisogno di essere recepito in un atto dell’amministrazione.
Nella controversia in esame è dato riscontrare che l’AGCOM
si è limitata ad accertare la sussistenza di una situazione
vietata dalla normativa, a rappresentarla alla Rai, ad ordinare
alla suddetta società di non porre in essere un comportamento
vietato dalle disposizioni richiamate e a sanzionare, infine,
la mancata osservanza del “richiamo”, per cui, si è verificato
che la contestata pena pecuniaria è stata irrogata sulla
base della mera sussistenza di una situazione vietata, mentre
l’art.1, comma 31, della L. n.249/1997 subordina l’irrogazione
della suddetta sanzione pecuniaria ad una fattispecie diversa,
vale a dire all’inosservanza da parte di una determinata
impresa delle prescrizioni concrete e specifiche dettate
dall’AGCOM al fine di eliminare la sussistenza di posizioni
dominante ovvero di prevenire il formarsi delle stesse.
In definitiva il Collegio, dissentendo da quanto evidenziato
in merito dalla resistente Autorità (pag.11 e ss. della
memoria versata agli atti in data 17 novembre 2005), osserva
che l’acclarata sussistenza di posizioni dominanti ovvero
di comportamenti ritenuti concretamente idonei a concretizzare
tali situazioni di cui all’art.2, comma 8, della L. n.249/1997
non è sanzionata di per sè, ma legittima l’adozione da parte
della suddetta Autorità di atti autoritativi e coercitivi
che devono contenere concrete e non astratte misure eliminatorie
o inibitorie, e tali atti, se inosservati dall’impresa interessata
legittimano l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui
all’art.1, comma 31, della L. n.249/1997.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, il Collegio rileva,
in linea con la citata sentenza del Consiglio di Stato,
che il formale richiamo viene a concretizzare non un provvedimento
autoritativo e coercitivo, bensì una semplice esortazione,
particolarmente autorevole tenuto conto dell’Autorità che
l’ha adottata, diretta a sensibilizzare il destinatario
onde stimolarne la volontaria osservanza del precetto legislativo,
al fine di prevenire il successivo e necessario intervento
autoritativo dell’AGCOM nel caso in cui sia accertato che
l’esortazione sia rimasta lettera morta.
La tesi accolta dal Collegio in ordine alla natura non autoritativa
del richiamo ed alla sua ontologica differenza rispetto
ai provvedimenti conformativi di cui all’art.2, comma 7,
della L. n.249/1997, risulta, infine, chiaramente confermata
dall’art.14, comma 3, della L. n.112/2004, il quale prevede
che:
1) con il pubblico richiamo l’AGCOM segnali all’impresa
interessata una situazione di rischio;
2) nell’eventualità che venga successivamente accertato
che nonostante il richiamo l’impresa sia incorsa in una
violazione dei limiti di cui all’art.15 della L. n.112/2004,
l’Autorità adotta i provvedimenti repressivi di cui all’art.2,
comma 7, della L. n.249/1997.
In base alle pregresse considerazioni, il dedotto motivo
di ricorso si appalesa fondato, rendendo superfluo l’esame
delle altre doglianze che resta assorbito.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e, per l’effetto,
va annullata l’impugnata determinazione n. 150/05/CONS.
del 2005.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del presente giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso
n. 3864 del 2005, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione n.150/05/CONS.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 23 novembre 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori
giudici:
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Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore
Dr. Anna BOTTIGLIERI - Referendario
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FEDERICO MARINI BALESTRA
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| Nota alle sentenze del
Tar Lazio con cui sono state annullate le sanzioni irrogate
dall’Agcom alle società Rai, Rti e Publitalia 80 per la violazione
della normativa sulle posizioni dominanti nel settore tv [1]
| Le
sentenze del Tar Lazio del 15 dicembre 2005 “riaprono”,
se così si può dire, la vicenda delle posizioni
dominanti radiotv nel sistema della legge n. 249/97
(“Maccanico”), censurando l’operato procedimentale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(“Agcom”) che ha sanzionato le società Rai, Mediaset
e Publitalia 80 per lo sforamento delle soglie economiche
nel secondo semestre dell’anno 2003[2].
La vicenda è complessa e si impone un breve excursus
storico per apprezzare come si è giunti alle tre
ordinanze-ingiunzioni del 7-8 marzo u.s.[3] annullate
dal giudice amministrativo di I cure per un vizio
del procedimento sanzionatorio.
La legge “Maccanico” prevede[va] all’art. 2 il noto
divieto di costituire e mantenere nel settore dell’audiovisivo
una posizione dominante, in altri termini la possibilità
per le imprese di comportarsi nel mercato prescindendo
dalle pressioni di consumatori e concorrenti.
Tale norma – con un evidente occhio al valore del
pluralismo ex art. 21 della Costituzione
– sanzionava non l’abuso – come la disciplina antitrust
generale – ma la mera titolarità di una posizione
di forza nel mercato. Evidente l’intento di definire
ex ante il numero minimo “dei giocatori”,
in modo da garantire la presenza di più “voci” nella
tribuna televisiva.
In linea con tale obiettivo, il citato art. 2 prevedeva
dello soglie ex ante sia in relazione al
numero massimo di concessioni tv assentibili a ciascun
gruppo editoriale (“limite fisico”) sia in relazione
al peso economico (“limite economico”), stabilendo
il tetto massimo dei proventi nel 30% delle risorse
complessive del settore tv in ambito nazionale ed
indicando espressamente gli elementi da includere
nel paniere di queste risorse.
L’Agcom, cui era affidata la vigilanza sul sistema,
doveva disciplinare con proprio regolamento il procedimento
per le analisi del mercato e l’adozione dei “provvedimenti
necessari per eliminare il formarsi delle posizioni
dominanti o comunque lesive del pluralismo”[4].
L’Autorità doveva svolgere il controllo sul rispetto
delle soglie economiche nell’ambito di un congruo
periodo di tempo, “in ogni caso non superiore
ai dodici mesi”[5].
Soltanto in sede di prima applicazione della legge,
era consentito all’Agcom di “graziare” eventuali
superamenti dei limiti - addebitabili allo sviluppo
spontaneo delle imprese - che, comunque, non delineassero
né posizioni dominanti vietate né eliminassero o
riducessero pluralismo e concorrenza nel mercato
radiotv.
L’inosservanza di tali provvedimenti a tutela del
pluralismo era presidiata dalle sanzioni ex
art. 1, comma 31, della legge “Maccanico”, cui fa
riferimento il regolamento “posizioni dominanti”.
Tale fonte primaria quantifica le sanzioni in una
misura non inferiore al 2% e non superiore al 5%
del fatturato realizzato dal trasgressore nell’ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione
della contestazione (per inciso, si tratta delle
sanzioni più elevate irrogabili dall’Agcom).
Dal sistema sovradelineato, si ricava il dovere
per l’Agcom di svolgere delle analisi –sostanzialmente
– annuali e di adottare con ampia discrezionalità
provvedimenti innominati necessari ad evitare e
rimuovere le lesioni del pluralismo. A tale ultimo
riguardo, merita di essere sottolineato che la legge
estendeva l’ambito del divieto anche alle posizioni
“comunque lesive del pluralismo”, con ciò
consentendo all’Agcom di trascendere nelle sue valutazioni
dai criteri eminentemente antitrust – come
tali specificatamente dedicati alla tutela del valore
di mercato di cui all’art. 41 della Costituzione
– per adoperare dei criteri qualitativi.
Tale sistema è stato parzialmente innovato dalla
legge n. 112/04 (“Gasparri”) che, all’art. 15, ha
introdotto un diverso sistema di soglie economiche
parametrate sul c.d. “SIC” (sistema integrato delle
comunicazioni)[6]. Da sottolineare che l’Agcom,
con il provvedimento n. 136/05/Cons (c.d. “7 comandamenti”),
ha valorizzato l’inciso che prevede il divieto di
posizioni dominanti “nei singoli mercati che
compongono il SIC”, in sostanza attenuando l’innovatività
del nuovo paniere di raffronto introdotto. Per inciso,
quest’ultima delibera - di indubbia portata regolamentare
- merita rilievo per la delicatezza dei nodi sia
procedurali che sostanziali del divieto delle posizioni
dominanti affrontati[7].
Orbene, in attuazione del quadro normativo brevemente
descritto, l’Agcom ha svolto nella prima consiliatura
del suo Collegio una serie di verifiche sulle posizioni
dominanti.
In primis, all’esito dell’analisi per l’anno
1997 (il primo di applicazione della legge) ha statuito
con la delibera n. 365/00/Cons che l’accertato sforamento
dei limiti dell’emittente Rai e del gruppo Rti fosse
da ascriversi allo “sviluppo spontaneo” e,
come tale, non censurabile.
Il successivo passaggio è stata l’analisi del triennio
1998-2000, conclusosi con la delibera n. 226/03/Cons.
Ebbene, tale delibera ha constatato - per la seconda
volta - il superamento delle soglie economiche in
ciascuno degli anni in esame, riservandosi però
i conseguenti provvedimenti all’analisi del triennio
successivo[8] nonché all’attuazione delle disposizioni
che avrebbero dovuto imporre alle emittenti “in
eccesso” (i.e. quelle che non rispettavano il limito
“fisico” di 2 concessioni per gruppo) di finire
sul satellite, liberando così risorse frequenziali
per l’ingresso di nuovi operatori nella tv analogica
terrestre.
In sostanza, prima di provvedere concretamente l’Autorità
ha ritenuto di dover aggiornare sia i dati economici
a disposizione che attendere lo sviluppo, eventualmente
conseguente alla liberazione da parte del gruppo
Rti di una banda di frequenza.
Merita sottolineare che la sentenza della Corte
Costituzionale n. 466/02 - di parziale illegittimità
dell’art. 3 della legge “Maccanico” - aveva indicato
come termine ad quem per la liberazione
delle frequenze occupate dalle emittenti “in eccesso”
il 31.12.2003, salvo uno sviluppo tecnologico in
grado di bilanciare il numero delle voci sul mercato.
Ebbene, su quest’ultima vicenda, si è sviluppato
la rincorsa tra il Legislatore e la Corte che si
è concluso nel dicembre 2003 con il D.L. “Salvareti”[9].
Nella predetta delibera 226/03/Cons ha rivolto il
famoso “formale richiamo” alle emittenti
di non porre in essere comportamenti in contrasto
con le norme delle posizioni dominanti.
Ebbene il formale richiamo è il casus belli
su cui si sviluppa la vicenda in esame.
Infatti, la successiva delibera n. 117/04/Cons del
30 aprile ha confermato il superamento delle soglie
economiche in ciascun anno del triennio successivo,
riservandosi l’adozione dei provvedimenti ex
art. 2 della legge “Maccanico” ad un esame affidato
al Commissario Vincenzo Monaci.
Tale ulteriore istruttoria doveva verificare l’impatto
delle misure legislative intervenute nel frattempo
sul sistema delle soglie delle posizioni dominanti
(sostanzialmente il D.L. “Salvareti”, nel frattempo
convertito e trasfuso nella legge “Gasparri”, dopo
la sua promulgazione da parte del Capo dello Stato)
e se – ed in che misura – era sanzionabile l’inottemperanza
delle emittenti al formale richiamo contenuto nella
precedente delibera per il triennio 1998-2000[10].
La vicenda del D.L. “Salvareti” si stava, infatti,
contestualmente svolgendo in Agcom con la redazione
della prevista Relazione dell’Agcom alle Camere
ed al Governo sullo sviluppo di nuovi programmi
e sulla diffusione della piattaforma DTT. Il D.L.
aveva, infatti, condizionato la cessazione del periodo
transitorio ex lege “Maccanico” e, dunque,
la salvezza dell’emittente “in eccesso” alla constatazione
dell’effettivo sviluppo della nuova piattaforma
trasmissiva. La conclusione di quella Relazione
è stata che - con tutti i limiti evidenziati - si
era verificato un certo sviluppo del DTT in grado
di attenuare la strozzatura del mercato dovuta alla
concentrazione delle risorse frequenziali ed i conseguenti
pericoli per il pluralismo. Questa Relazione se
“salvava” la terza rete di Rti, non di meno, risollevava
il problema delle posizioni dominanti.
Il formale richiamo era stato adottato nella delibera
del 27 giugno 2003; di conseguenza, l’Agcom ha ritenuto
di poter procedere solo sulla frazione del 2003
successiva, sanando – per così dire – il pregresso.
In altri termini, il formale richiamo costituiva
un provvedimento senza effetti retroattivi.
All’esito delle attività di verifica della – certamente
non semplice – attività procedimentale, l’Agcom
ha ritenuto con le ordinanze-ingiunzioni annullate
di sanzionare le emittenti e la concessionaria di
pubblicità Publitalia per non aver diminuito le
proprie attività nel secondo semestre 2003.
Il cardine di questi provvedimenti era la considerazione
che il “formale richiamo” avesse portata
precettiva e, come tale, costituisse un provvedimento
ai sensi della normativa sulle sanzioni dominanti[11].
Tale conclusione, indubbiamente, faceva leva sulla
tesi “procedimentalistica” dell’atto amministrativo.
In altri termini, si trattava – secondo l’Agcom
- di un provvedimento amministrativo, essendo stato
emanato dall’autorità competente in esito ad uno
specifico procedimento indirizzato a soggetti determinati.
Ad ulteriore supporto, la considerazione che in
ambito amministrativistico non è necessaria la nominatività
degli atti amministrativi, intesa come corrispondenza
a determinati tipi prestabiliti. Tanto più che la
stessa legge non definiva delle tipologie provvedimentali,
lasciando ampia discrezionalità di scelta all’Agcom.
Merita sottolineare che, nel frattempo, il “formale
richiamo” ha avuto successo.
La legge “Gasparri” prevede, infatti, che qualora
l’Agcom accerti che un’impresa si trovi in una situazione
di poter superare i limiti economici adotti un “pubblico
richiamo”, indicando la situazione di rischio.
Solo in caso di accertata violazione dei limiti,
l’Agcom può procedere a sanzionare. Evidentemente,
nella nuova formulazione legislativa il richiamo
non ha carattere provvedimentale ma costituisce
esclusivamente un avvertimento all’impresa “a rischio”,
quando la violazione della legge non si è ancora
consumata.
Nel caso di specie, invece, il “formale richiamo”
faceva seguito alla constatazione di una violazione
e rappresentava, secondo l’Agcom, la decisione per
eliminarla (pro futuro).
Tra tutte le censure delle ricorrenti, il Tar Lazio
ha ritenuto assorbente proprio quella sulla natura
non provvedimentale della misura recata dalla delibera
n. 226/03/Cons.
In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto
che – per quanto lasche fossero le possibilità provvedimentali
previste dall’art. 2 della legge “Maccanico” – si
doveva trattar pur sempre di misure inibitorie o
eliminatorie mentre il “formale richiamo”
si limitava a “ricordare” l’osservanza di
una norma primaria, di per sé inderogabile, vincolante
ed imperativa. In particolare, secondo il Tar Lazio,
la misura dell’Agcom non aggiungeva nulla alla disposizione
normativa, essendo generica e priva di disposizioni
conformative.
Anche l’analisi in punto di teoria generale del
provvedimento amministrativo, conferma, a detta
del giudice, la conclusione di ritenere che il “formale
richiamo” non costituisse un provvedimento.
Infatti, se gli ordini sono quei provvedimenti con
cui la P.A. specifica un comando in potenza ed astratto
contenuto in una norma, attualizzandolo alla situazione
concreta, il “formale richiamo” non
ha indicato in nessun modo quali comportamenti concreti
avrebbe dovuto tenere l’impresa richiamata per rispettare
la disposizione primaria.
Né si possono riconoscere effetti coercitivi alla
misura in ragione dello svolgimento della vicenda.
L’ordine di attenersi ad una disposizione normativa
di per sé non fa che ripetere un vincolo già esistente
che certo non ha bisogno di essere confermato da
un provvedimento amministrativo.
In altri termini, secondo il giudice amministrativo,
la sanzione pecuniaria è illegittima perché difetta
dello stesso presupposto: l’inottemperanza ad un
provvedimento (imperativo), così come prescritto
dalla legge “Maccanico”.
Il Tar Lazio non discute che le emittenti abbiano
violato la normativa sulle posizioni dominanti:
ma tale violazione, in assenza di un provvedimento
coercitivo diretto a conformare la situazione alla
legge, non basta. Non è, infatti, possibile secondo
il dato legislativo sanzionare una violazione delle
soglie per se.
L’Agcom ha, pertanto, violato lo specifico procedimento
(tra l’altro, molto garantista) dettato dalla normativa
per giungere alla sanzione pecuniaria in materia
di posizioni dominanti.
In conclusione, secondo il Tar Lazio, il “formale
richiamo” va derubricato ad esortazione (seppure
autorevole) diretta a sensibilizzare a rispettare
volontariamente il precetto normativo.
Tale conclusione appare suffragata, inter alia,
dalla già cennata procedura di richiamo oggi prevista
dalla legge “Gasparri”.
Con il che il Tar Lazio assorbe le altre censure,
annullando solo le ordinanze-ingiunzioni e facendo
salvi tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
sovradescritti.
Cosa rimane dell’intricata vicenda in questione?
Che le società televisive hanno violato per 7 anni
la normativa sulle posizioni dominanti, senza –
fino alla delibera 136/05/Cons – ricevere alcuna
misura correttiva. |
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| [1]
Si fa riferimento alle sentenze del Tar Lazio, II
sez., 15 dicembre 2005 n. 13766 (Rai/Agcom); n.
13767 (Publitalia80/Agcom) e n. 13768 (Rti/Agcom).
[2] La concessionaria pubblicitaria del gruppo Mediaset
Publitalia 80 era stata sanzionata in base all’art.
2, comma, lett. e) della legge “Maccanico” che prevedeva
delle soglie economiche anche per l’attività di
raccolta pubblicitaria.
[3] Delibere Agcom n. 150, 151 e 152/05/Cons.
[4] Delibera n. 26/99/Cons.
[5] Nella prassi, come si vedrà, ha prevalso un
orientamento, per così dire, pluriennale con la
conseguenza che, alla conclusione del procedimento,
i dati potevano essere risalenti nel tempo e, dunque,
obsoleti per l’evoluzione economica e tecnologica.
[6] Secondo la delibera Agcom n. 136/05/Cons, in
assenza di soglie settoriali, per i singoli mercati
che compongono il SIC devono trovare applicazione
gli ordinari criteri antitrust. Merita sottolineare
che, secondo la stessa delibera, per le posizioni
“comunque lesive del pluralismo” rimangono
applicabili i criteri meramente qualitativi.
[7] In sintesi: il rapporto tra normativa comunitaria
e leggi “Maccanico” e “Gasparri”; l’interpretazione
e valore delle clausole generali contenute nell’art.
5 della legge “Gasparri”; l’attualità del divieto
del mero mantenimento delle posizioni dominanti
(art. 2.7 della legge “Meccanico”); la definizione
di specifici obblighi comportamentali per incidere
sulla “strozzatura” del mercato, sulla quantità
di risorse rastrellate, sull’integrazione verticale
dei broadcaster analogici. Sia consentito
rinviare all’”Agenda delle Comunicazioni” n. 03/05
di questa Rivista.
[8] L’Agcom – anche per ovviare all’”antichità”
dei dati di mercato in questione – ha, dunque, deciso
di avviare un’ulteriore istruttoria per gli anni
2001-2003 da terminarsi entro il 30 aprile 2004.
[9] La normativa nazionale di gestione delle frequenze
radiotv è stata rinviata dal Consiglio di Stato
alla Corte di Giustizia CE la scorsa estate. Sia
consentito rinviare alla mia “nota alla decisione
del C.di S. n. 3846 nel ricorso n. 10395/04” in
questa Rivista.
[10] Nelle more di quest’analisi, il 6 ottobre 2004
con la delibera n. 326/04/Cons l’Agcom ha avviato
un ulteriore procedimento di analisi delle posizioni
dominanti ai sensi del nuovo quadro normativo recato
dalla legge “Gasparri” (conclusosi il 2 marzo 2005
con la già citata delibera n. 136/05/Cons).
[11] Merita sottolineare che, nella documentazione
acquisita al processo, è emerso un parere del Servizio
Giuridico e del Dipartimento Garanzie e Contenzioso
dell’Agcom in cui si dubitava la natura provvedimentale
del formale richiamo. |
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