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| n. 12-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 12 dicembre 2005
n. 13405
Pres. Orciuolo; Est. Scala
TREF, TRASPORTI, TRASLOCHI e FACCHINAGGIO Scarl, in proprio
ed in rti con COOPERATIVA SARDA SERVIZI a r. l. (Avv.ti
G. Tafuri jr e M. Magnano di San Lio) c. MINISTERO della
DIFESA – Direzione Generale del Commissariato e dei servizi
Generali (Avvocatura Generale dello Stato) |
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1) Contratti della p.a. – Appalto di servizi
– Rinnovo contrattuale – art. 23 L. 62/05 - Ratio – Divieto
generalizzato di ricorrere al rinnovo negoziale - Insussistenza.
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2) Contratti della p.a. – Appalto di servizi
– Rinnovo contrattuale – Condizioni – Requisiti di cui all’art.
all’art. 7, comma 2, lett. f), D.lgs. n. 157/1995 – Legittimità.
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1) In tema di rinnovo contrattuale, la soppressione
operata dall’art. 23, legge 62/2005 trova la sua ratio nell’esigenza
di salvaguardia di una effettiva esplicazione della libera
concorrenza del mercato (attraverso l’eliminazione di un
indiscriminato ricorso a procedure derogatorie al principio
della gara ad evidenza pubblica), ma non ha la finalità
di vietare tutte le ipotesi rinnovo. Non è dunque rinvenibile
nell’ordinamento un divieto generalizzato di ricorrere all’istituto
del rinnovo negoziale tout court.
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2) Il rinnovo contrattuale, atteggiandosi
quale trattativa privata (senza previa pubblicazione del
bando), trova piena praticabilità laddove ricorrano i presupposti
di cui all’art. 7, comma 2, lett. f), D.lgs. n. 157/1995
“per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi
mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa
amministrazione”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
Sez. 1^ bis
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 10573/2005, proposto dalla
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società TREF, TRASPORTI, TRASLOCHI e FACCHINAGGIO
Scarl, in persona del legale rappresentante, in proprio
e quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo
di imprese con la società COOPERATIVA SARDA SERVIZI a r.
l., in persona del legale rappresentante, entrambi in proprio
e quali mandanti del raggruppamento stesso, rappresentate
e difese disgiuntamente, giusta procura a margine dell’atto
introduttivo, dall’avv. Gaetano Tafuri jr e dall’avv. Marcello
Magnano di San Lio, ed elettivamente domiciliate presso
lo studio dei medesimi, in Roma, v. dei Gracchi, n. 187,
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contro
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il MINISTERO della DIFESA – Direzione
Generale del Commissariato e dei servizi Generali -
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato
ex lege, in Roma, v dei Portoghesi, n. 12,
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per l’annullamento, previa sospensione,
della nota prot. n. 17790 datata 30/08/05, con la quale
si esclude e nel contempo si nega al RTI TREF e Sarda Servizi
il rinnovo dell’intercorrente contratto di appalto rep.
n. 7600 del 18 Gennaio 2005, per le motivazioni in cui infra,
e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
della Difesa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla Camera di consiglio del 5 dicembre
2005 il Consigliere Donatella Scala;
Uditi gli avv. ti Tafuri e Magnano di san Lio per la parte
ricorrente, e l’avv. dello Stato de Figueiredo, per la resistete
Amministrazione della Difesa;
Visto l’art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato
dall’art. 9, legge n. 205/2000, che consente l’immediata
assunzione di una decisione di merito, “con sentenza succintamente
motivata”, ove, nella Camera di Consiglio fissata per l’esame
dell’istanza cautelare, il giudice ravvisi la manifesta
fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità,
improcedibilità o infondatezza del ricorso;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Espone la società ricorrente – titolare del
rapporto contrattuale precedentemente indicato (per il quale
era espressamente prevista la possibilità di proroga annuale)
– che l’intimata Amministrazione, nell’approssimarsi del
termine di scadenza del vincolo negoziale de quo, ha comunicato
(con l’impugnata nota) di non poter procedere al rinnovo
stesso in applicazione della disposizione di cui all’art.
23, comma I, della legge 62/2005.
Avverso tale determinazione vengono dedotti i seguenti argomenti
di doglianza:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della legge
18 aprile 2005 n. 62, nonché dell’art. 7 del D.Lgs. 17 marzo
1995 n. 157 e dei principi comunitari in materia di appalto,
di cui alla Direttiva CEE n. 92/50. Violazione della lex
specialis di gara. Violazione dei principi fondamentali
di buon andamento e ragionevolezza, di cui agli artt. 24
e 97 della Costituzione. Violazione del principio del legittimo
affidamento. Eccesso di potere per errore nel presupposto,
illogicità manifesta e travisamento. Difetto di motivazione.
L’epigrafata disposizione di cui al comma I dell’art. 23
della legge 62/2005, nell’abrogare l’ultimo periodo dell’art.
6, comma II, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, avrebbe
vietato il solo rinnovo tacito dei rapporti negoziali in
essere, nulla disponendo per le ipotesi di rinnovo esplicito
(la cui legittima praticabilità sarebbe, nell’attuale assetto
ordinamentale, invece consentita in base alla previsione
di cui al comma II dell’art. 7 del D.Lgs. 157/1995).
Nel rilevare come, quanto alla vicenda contrattuale in esame,
sussistessero tutti i presupposti per dar luogo all’applicazione
della disposizione di cui al II comma, lett. f), dell’art.
7 del citato D. Lgs. 157/1995 (e, quindi, per procedere
alla trattativa privata ed al consequenziale affidamento
del servizio al precedente aggiudicatario), conclude parte
ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con
conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio,
ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando
la reiezione dell'impugnativa.
Il giudizio relativo al ricorso – chiamato all'odierna Camera
di Consiglio per la delibazione della domanda cautelare
dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – viene
immediatamente definito nel merito, ai sensi dell’art. 3,
comma I, della legge 21 luglio 2000 n. 205.
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DIRITTO
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Oggetto di controversia è la determinazione
adottata dall’intimato Ministero in ordine alla ritenuta
impossibilità di avvalersi della facoltà di procedere al
rinnovo del contratto stipulato con la parte ricorrente
- avente ad oggetto il servizio di manovalanza occasionale
ed urgente presso Enti e Reparti dell’A. D.- lotto 9 – ed
in scadenza il 31.12.2005, in relazione all’entrata in vigore
dell’art. 23, primo comma, della legge 18 aprile 2005, n.
62, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2004”,
Come noto, con l’art. 6, legge n. 537/1993, introdotto il
divieto di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche
amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, pena
la nullità degli stessi atti negoziali, si disponeva, al
secondo comma che, entro tre mesi dalla scadenza dei contratti,
le amministrazioni potessero accertare la sussistenza di
ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione
dei contratti medesimi.
Il legislatore nazionale è, da ultimo, intervenuto in ordine
a quanto disposto in materia di rinnovo contrattuale, con
la sopra richiamata legge 62/2005 - c.d. legge comunitaria
2004 - disponendo, a mente dell’art. 23, 1° comma, la soppressione
dell'ultimo periodo dell’articolo 6, comma 2, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui, appunto era
prevista alla facoltà di procedere a rinnovi contrattuali,
sia pure sulla base di una valutazione del pubblico interesse.
La norma, in altri termini, non ha espressamente sancito
un divieto generalizzato di ricorrere all’istituto del rinnovo
negoziale tout court, ma è intervenuta chirurgicamente nell’ambito
di pregressa norma finanziaria, elidendone un parte.
La questione che si pone con l’odierna controversia è, dunque,
se la novella del 2005 abbia, o meno, valenza estensiva
in ordine a qualunque ipotesi di rinnovo dei contratti aventi
ad oggetto l’affidamento di servizi pubblici, tenuto anche
conto che il legislatore, con disposizione transitoria,
ha previsto la possibilità di prorogare per un limitato
periodo i contratti in scadenza o già scaduti all’entrata
in vigore della stessa disposizione normativa, con contestuale
avvio delle nuove procedure di affidamento (c.fr art. 23,
secondo comma).
Ritiene il Collegio, in proposito, che la portata della
norma in esame, nella parte in cui espunge dall’ordinamento
norma recante la possibilità di rinnovo contrattuale - fermo
rimanendo il divieto di rinnovo tacito – non può essere
disgiunta dal necessario coordinamento con la normativa
di matrice comunitaria di cui al D.lgs. 157/1995, recante
attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi.
Osserva il Collegio che la ratio sottesa alla soppressione
operata dall’art. 23, legge 62/2005, in coerenza con gli
obblighi derivanti dall’appartenenza dello Stato italiano
all’Unione Europea, può rinvenirsi nell’esigenza di salvaguardia
di una effettiva esplicazione della libera concorrenza del
mercato, attraverso l’eliminazione di un indiscriminato
ricorso a procedure derogatorie al principio della gara
ad evidenza pubblica, onde scongiurare una prassi generalizzata
di attribuzione di pubblici servizi in assenza di uniformità
e trasparenza di procedure.
Peraltro, non può essere disconosciuto come anche all’interno
dello stesso ordinamento comunitario sia pacificamente consentito,
sia pure in presenza di determinate condizioni, il ricorso
alla trattativa privata, in assenza di previo bando di gara.
Viene in considerazione, sotto il delineato profilo, l’art.
7, secondo comma, lett. f), D. lgs 157/1995, nella parte
in cui è previsto che gli appalti ivi contemplati possono
essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare
pubblicazione di un bando di gara, tra le altre ipotesi,
per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi
mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa
amministrazione, purché tali servizi siano conformi a un
progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo
appalto conformemente alle procedure ad evidenza pubblica,
con ammissibilità del ricorso alla trattativa privata, solo
nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale,
ove sia espressamente indicato in occasione del primo appalto
ed il costo complessivo stimato dei servizi successivi sia
stato preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice
per la determinazione del valore globale dell'appalto.
Osserva il Collegio che il rinnovo contrattuale, consistente,
come noto, in una nuova negoziazione tra le medesime parti
per l’instaurazione di un nuovo rapporto giuridico, si atteggia
quale trattativa privata, ovvero, quale rinnovato esercizio
dell’autonomia negoziale tra gli originari contraenti, e
che, dunque, la stessa trova piena praticabilità, sia pure
nei limiti di un’eccezionale deroga all’esperimento di procedure
selettive ad evidenza pubblica, come indicati dalla normativa
di matrice comunitaria sopra esaminata.
Il ricorso a detto strumento negoziale, siccome espressamente
previsto dalla stessa norma nazionale di recepimento di
quella comunitaria, non si pone contrasto con i sopra enunciati
principi di concorrenza e trasparenza tutte le volte che
detta facoltà sia stata espressamente considerata in sede
di indizione della prima gara e recepita nella conclusiva
stipula contrattuale.
Ed invero, la conoscenza di una tale possibilità in sede
di espletamento della competizione concorsuale pone tutti
i partecipanti su di un medesimo piano, in quanto tutti
egualmente in condizione di tenerne in debito conto in sede
di elaborazione dell’offerta.
Sotto altro aspetto, la stessa stazione appaltante, che
pure potrebbe prevedere in sede di gara l’affidamento di
un servizio pluriennale, riservandosi, invece, la facoltà
di un rinnovo, ha la possibilità di raggiungere un arco
temporale più lungo attraverso fasi successive, all’inizio
di ognuna delle quali conserva, peraltro, la potestà di
verificare la persistenza di un pubblico interesse all’espletamento
del servizio, ovvero, di verificarne l’adeguatezza alle
esigenze poste a base dell’affidamento.
Con riferimento specifico ai fatti in controversia, deve
rilevarsi come l’Amministrazione della Difesa avesse affidato
alla parte ricorrente con contratto in data 18 gennaio 2005
il servizio de quo a seguito di espletamento di procedura
ad evidenza pubblica, il cui bando prevedeva espressamente
la rinnovabilità annuale del contratto, per un massimo di
tre anni, dunque nei limiti indicati dall’art. 7, II comma,
lett. f), D. lgs. 157/1995.
Dunque, l’aggiudicazione dell’appalto de quo, avvenuta previo
esperimento di gara comunitaria, si è concretizzata sulla
base della presentazione di offerte calibrate anche in vista
di un possibile rinnovo delle prestazioni allo stesso connesse,
potendo le imprese partecipanti, ivi compresa l’aggiudicataria
odierna ricorrente, ragionevolmente confidare nel rinnovo
del contratto, ove ricorrenti le ragioni di pubblico interesse
alla base della facoltà del rinnovo stesso.
A quanto sopra consegue che l’avere previsto nel bando di
gara prima, e nel vincolo negoziale poi, il ricorso all’istituto
del rinnovo del contratto, non pregiudica i sopra enucleati
principi, ma anzi si inserisce nello stesso solco della
normativa comunitaria, di cui reca applicazione nel nostro
ordinamento giuridico il Decreto legislativo 157/1995.
Pertanto, la norma in esame non ha intaccato – né avrebbe
potuto – la piena espansività del complesso di norme di
rango comunitario in materia di affidamento di pubblici
servizi, con la conseguenza che il Ministero della Difesa
ha erroneamente ritenuto applicabile al caso che ne occupa
la novella del 2005, non potendo la stessa essere considerata
preclusiva dell’esercizio del potere di procedere al rinnovo
del contratto di appalto de quo, già attribuito alla parte
ricorrente a seguito di espletamento di procedura ad evidenza
pubblica, in virtù del ricorso dell’istituto della trattativa
privata secondo quanto disciplinato con il più volte richiamato
art. 7, II comma, lett. f), D. lgs. 157/1995.
Conclusivamente, sulla base delle superiori considerazioni,
è illegittimo il provvedimento in impugnativa, siccome basato
su erroneo presupposto di diritto.
Peraltro, stante la manifesta fondatezza del ricorso, il
Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata,
ai sensi dell’art. 3 e 9, L. 205/2000 - della cui possibilità
sono state rese edotte le parti in camera di consiglio -
con annullamento del provvedimento in impugnativa, e con
ogni effetto in ordine al successivo sviluppo procedimentale
concernente l’affidamento in controversia, in relazione
al potere discrezionale di addivenire all’affidamento del
servizio de quo attraverso lo strumento stabilito dall’art.
7, secondo comma, D, lgs 157/1995.
Infine, quanto alle spese di giudizio, le stesse possono
essere compensate tra le parti costituite, stante la novità
della questione controversa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, Sez. 1^ bis, accoglie il ricorso in epigrafe, e,
per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato,
con salvezza degli ulteriori provvedimenti in merito al
rinnovo dell’appalto del servizio, come specificato in parte
motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma il 5 dicembre 2005, in
Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:
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Dott. Elia Orciuolo - Presidente
Dott. Pietro Morabito - Consigliere
Dr.ssa Donatella Scala - Consigliere, est.
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