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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 14 dicembre
2005 n. 8492
G. Vacirca Pres. S. Romano Est.
Vodafone Omnitel n.v. (Avv. ti M. Brizzolari e S. Erci) contro
il Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura dello
Stato) e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico
per le Province di Firenze, Pistoia e Prato (Avvocatura dello
Stato) e nei confronti del Comune di Firenze (Avv.ti C. Visciola
ed A. Sansoni)
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Edilizia ed urbanistica – Impianti per la
telefonia mobile - Adeguamento delle stazioni radio base
per la telefonia alla tecnologia UMTS – Sostituzione delle
antenne preesistenti con altre di pari dimensioni, posizionate
alla medesima quota e senza alcuna modifica di carattere
architettonico – Giudizio di incompatibilità con i valori
paesistici tutelati espresso dalla Soprintendenza - Riferimento
non alle sole modifiche apportate dal progetto di adeguamento – Illegittimità
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In tema di adeguamento delle stazioni radio
base per la telefonia alla tecnologia UMTS è illegittimo
il giudizio di incompatibilità con i valori paesistici
tutelati espresso dalla Soprintendenza in quanto chiaramente
riferito, non alle sole modifiche apportate dal progetto
di adeguamento (limitate alla sostituzione delle antenne
preesistenti con altre di pari dimensioni, posizionate
alla medesima quota e senza alcuna modifica di carattere
architettonico), bensì alla stessa struttura preesistente.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 8492 REG. SENT.
ANNO 2005
n. 2400 Reg. Ric.
Anno 2003
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 2400/2003 proposto da
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VODAFONE OMNITEL N.V., in persona
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
difesa dall’ avv. Maurizio Brizzolari del foro di Roma
e dall’avv. Sauro Erci ed elettivamente domiciliata in
Firenze, via Francecso Bonaini n. 10;
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c o n t r o
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI,
in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello
Stato ed elettivamente domiciliato in Firenze, via degli
Arazzieri n. 4;
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SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
E PER IL PAESAGGIO E PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO per le province di Firenze, Pistoia
e Prato, in persona del Soprintendente pro-tempore,
rappresentata e difesa come sopra:
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e nei confronti di
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COMUNE DI FIRENZE, in persona del
sindaco pro-tempore, costituito in giudizio, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola ed Andrea Sansoni
ed elettivamente domiciliato presso la direzione avvocatura
in Firenze, in piazza della Signoria, Palazzo Vecchio;
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per l’annullamento
del decreto 8 ottobre 2003 n. 276 del Soprintendente, avente
ad oggetto l’annullamento dell’autorizzazione n. 342
dell’8 agosto 2003 rilasciata per i lavori eseguiti nel
comune di Firenze, in viale Petrarca n. 116 su istanza
di Omnitel Vodafone;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti depositati il 21 aprile 2004, con
i quali è stata impugnata l’ordinanza dirigenziale n.
56 del 29.1.2004 emessa dal Dirigente del servizio Edilizia
privata del comune di Firenze;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2005,
il Consigliere dott. Saverio Romano;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Brizzolari, l’avv. A.Minucci
e l’avv.dello Stato P.Pirollo;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Sul lastrico solare dell’edificio sito in
Firenze, viale Petrarca n. 116, in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico, la società Vodafone Omnitel ha realizzato,
previa autorizzazione del 14.3.1996 rilasciata dal comune
ai sensi della legge n. 1497/1939, una stazione radio base
per telefonia cellulare.
Sulla predetta autorizzazione, nulla disponeva la Soprintendenza,
assentendola tacitamente.
L’impianto, di seguito installato ed attivato, alla data di proposizione
del ricorso era in funzione da sei anni.
Avendo l’esigenza di adeguare l’impianto alla nuova tecnologia
UMTS, possedendone la licenza, Vodafone Omnitel presentava istanza
di autorizzazione per l’inserimento del nuovo sistema di trasmissione
sull’impianto già operante, precisando che l’adeguamento avrebbe
riguardato solo il sistema antenne senza alcuna modifica di carattere
architettonico. Dal progetto dei lavori e dalla relativa relazione
tecnica risultava, anzi che, con le modifiche previste, “le antenne
esistenti verranno sostituite con altre di medesime dimensioni
e posizionate alla stessa quota senza alcuna modifica di carattere
architettonico”.
Il comune rilasciava, pertanto, l’autorizzazione ai sensi dell’art.
151 del d. lgs. 490/99, sulla base del parere favorevole della
commissione edilizia integrata.
L’autorizzazione veniva trasmessa alla Soprintendenza per i beni
ambientali e architettonici, la quale con decreto del 8.10.2003,
ha annullato l’autorizzazione rilasciata dal comune.
Con ricorso notificato il 18.12.2003, la società Vodafone Omnitel
ha impugnato il provvedimento del Soprintendente deducendo:
1) che la Soprintendenza avrebbe approfittato della richiesta
di adeguamento dell’impianto esistente per rivalutarne illegittimamente
la compatibilità, senza neanche indicare l’entità e l’impatto
delle modifiche che sarebbero state apportate;
2) che la censurata sinteticità di motivazione del comune sarebbe
dovuta al fatto che si tratta di impianto già autorizzato ed
all’irrilevanza delle modifiche da apportarvi, sotto il profilo
paesaggistico.
Con successivi motivi aggiunti, notificati il 14.4.2004, la società ha
impugnato l’ordinanza dirigenziale di demolizione di tutte le
opere di adeguamento al sistema UMTS della stazione radio base
e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, deducendo :
1) omessa comunicazione di avvio del procedimento;
2) erronea applicazione del potere di demolizione, trattandosi
di opere non soggette a concessione;
3) erroneità del presupposto, non essendovi automatismo tra dichiarazione
di inefficacia dell’autorizzazione e ordine di rimozione;
4) omessa convocazione di una conferenza di servizi, in luogo
dell’emissione dell’ordine di demolizione;
5) mancata salvaguardia dell’impianto esistente e delle opere
già autorizzate;
6) illegittimità derivata del provvedimento da quella del decreto
soprintendentizio impugnato.
Costituito in giudizio, il comune intimato ha contestato le deduzioni
avversarie ed ha chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato.
L’amministrazione statale, costituitasi con memoria di mera forma
dell’avvocatura dello Stato, ha prodotto documentazione e una
relazione della Soprintendenza.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.
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D I R I T T O
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1 – Con il ricorso introduttivo è impugnato
il decreto di annullamento, emesso dalla Soprintendenza,
dell’autorizzazione rilasciata dal comune sull’istanza
di adeguamento al sistema UMTS della stazione radio base,
a suo tempo installata dalla ricorrente previa autorizzazione
comunale rilasciata ai sensi del d. lgs. n. 490/99.
La relazione tecnica, allegata all’istanza di adeguamento della
s.r.b., finalizzata all’inserimento del sistema di trasmissione
UMTS, aveva ad oggetto la sostituzione dei pannelli esistenti
senza alcuna modifica dal punto di vista architettonico, tal
ché le antenne esistenti sarebbero state sostituite con altre
delle medesime dimensioni posizionate alla stessa quota (cfr.
relazione 20.3.2003, doc. 4 della ricorrente).
Su detta istanza si è pronunciata favorevolmente la competente
commissione edilizia integrata, al cui parere ha fatto seguito
l’autorizzazione rilasciata dal dirigente del servizio edilizia
privata, ai sensi dell’art. 151 del d. lgs n. 490/99.
Con il provvedimento impugnato, tuttavia, la Soprintendenza ha
osservato: che l’autorità comunale si è limitata a richiamare
il parere della c.e.i.; che l’autorizzazione ex art. 151 deve
essere adeguatamente motivata in ordine all’effettiva compatibilità delle
opere autorizzate con i valori paesaggistici dei luoghi; che
nella specie non risultano l’iter logico seguito, né gli accertamenti
e le valutazioni effettuati; che l’intervento consiste nell’adeguamento
tecnologico di un impianto esistente già realizzato e ben visibile
dal contesto circostante; che detto impianto ha notevole impatto
e produce danno all’ambiente; che,
ad oggi, alla valutazione della compatibilità ambientale concorrono
taluni mutati fattori, come: l’avanzamento della tecnologia che
consente l’installazione di impianti di minore impatto visivo;
l’aggiunta di elementi costruttivi il cui impatto è altamente
invadente; l’apposizione di un carter in metallo, sulla facciata
posteriore, fonte di ulteriore degrado e non presente nei grafici
approvati; l’impatto traumatico che le apparecchiature hanno
avuto sul panorama cittadino nel corso degli anni, più ampio
di quello che si potesse prevedere nel 1996.
Conclusivamente, poiché il provvedimento di autorizzazione, ad
avviso della Soprintendenza, consentirebbe “una modifica finalizzata
al permanere di opere non compatibili con le imprescindibili
esigenze di tutela e conservazione dei valori paesistici”, esso
sarebbe viziato e meritevole di annullamento.
Con i due motivi articolati nel ricorso introduttivo, la ricorrente
deduce la violazione dell’art. 151 del d. lgs n. 490/99, eccesso
di potere per sviamento ed errore nei presupposti, contraddittorietà e
insufficiente motivazione, rilevando che: a) le modifiche oggetto
dell’istanza di adeguamento tecnologico non comportano un diverso
o maggiore impatto ambientale della struttura esistente; b) l’impianto
base, a suo tempo autorizzato sotto il profilo paesaggistico
sia dal comune sia, per assenso implicito, dall’autorità statale,
non muta le proprie caratteristiche dimensionali non ritenute,
all’epoca, incompatibili con l’ambiente circostante; c) la sinteticità ella
motivazione dell’autorità comunale si giustifica con l’irrilevanza
delle modifiche tecniche sotto il profilo tutelato e, pertanto,
la Soprintendenza ha colto l’occasione del controllo della nuova
autorizzazione comunale per rimettere in discussione l’originario
provvedimento favorevole all’installazione della struttura base.
Ad avviso del collegio, le censure proposte appaiono fondate.
Nella disamina della consistenza dei motivi dedotti, occorre
aver riguardo, in primo luogo, alla portata dell’intervento di
adeguamento tecnologico dell’impianto esistente, così come emerge
dall’istanza formulata (cfr. doc. 2) la quale contiene la descrizione
dell’impianto – costituito “da otto pannelli in vetroresina….installati
su quattro paline metalliche poste sulla copertura del torrino
del fabbricato ad un’altezza da terra di 28,60 mt.,….la cui manutenzione è prevista
tramite scaletta fissata alla palina, dotata di guida di sicurezza”.
La richiesta di adeguamento tecnologico “riguarda esclusivamente
il sistema antenne per l’inserimento del sistema di trasmissione
UMTS. Le stesse verranno sostituite con altre di medesime dimensioni
e posizionate alla stessa quota senza alcuna modifica di carattere
architettonico”.
Quanto alla consistenza dell’intervento di adeguamento, la perizia
tecnica giurata del marzo 2004 (doc. 3 della ricorrente) conferma
che esso comporta “la sola sostituzione delle antenne con altre
di analoga dimensione, in quanto l’apparato è installato all’interno
della sala esistente”.
L’intervento di adeguamento tecnologico della s.r.b. esistente,
oggetto dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune
annullata con il provvedimento impugnato, deve ritenersi, dunque,
limitato alla sostituzione delle antenne preesistenti con altre
di pari dimensioni, posizionate alla medesima quota, senza alcuna
modifica di carattere architettonico (come emerge dai documenti
sopra citati, non contestati da altri o diversi elementi documentali).
Alla luce della precisata individuazione dell’entità e dei limiti
oggettivi dell’intervento autorizzato dal comune, l’annullamento
disposto dalla Soprintendenza non si sottrae ai vizi dedotti.
Con esso, infatti, il giudizio di incompatibilità con i valori
paesistici tutelati è chiaramente riferito, non alle sole modifiche
apportate dal progetto di adeguamento, bensì alla stessa struttura
preesistente, “già realizzata e attualmente ben visibile dal
contesto circostante”, considerato che “l’impianto risulta di
notevole impatto e di danno all’ambiente”.
Né rileva, ai fini del presente giudizio che ha ad oggetto il
solo progetto di adeguamento tecnologico (inteso nei limiti già precisati),
che, all’attualità, sarebbero mutati, rispetto all’intervento
all’epoca assentito, “alcuni fattori che concorrono alla valutazione
della compatibilità ambientale” (come l’aggiunta di elementi
costruttivi, quali flange, scale di servizio, trasformatori,
pilastri di rinforzo, ovvero l’apposizione di un carter in metallo
sulla facciata posteriore ben visibile dalle colline retrostanti,
addirittura non presente nei grafici approvati).
Altrettanto irrilevante, ai fini del presente giudizio, appare
la circostanza che “la presentazione grafica a suo tempo esaminata
non rendeva a sufficienza l’effettiva consistenza dei manufatti”.
Si tratta, all’evidenza, di elementi e valutazioni – estranei
all’oggetto dell’interveto in esame - che potrebbero avere rilievo
su altri piani di tutela (cfr. comunicazione di abuso edilizio
alla Procura della Repubblica inoltrata dalla stessa Soprintendenza
nella quale si evidenzia l’esecuzione di lavori difformi dalla
originaria autorizzazione rilasciata dal comune ed assentita
dall’organo statale; cfr., altresì, rapporto di sopralluogo del
4.11.2003, eseguito dall’Arpat, su richiesta del comune, che
riferisce la presenza nello stesso sito di un’antenna, funzionante,
di proprietà di altro gestore).
Sotto il profilo della legittimità dell’autorizzazione rilasciata
dal comune, oggetto dell’atto impugnato, non è consentito alla
Soprintendenza di ritenerla viziata sulla base di elementi e
valutazioni non strettamente attinenti all’atto esaminato.
Resta, evidentemente, salvo il potere del comune come amministrazione
attiva, a seguito di una rinnovata valutazione di elementi a
suo tempo non emersi dalla documentazione prodotta o dell’accertamento
della realizzazione di opere difformi da quelle autorizzate,
l’esercizio del potere di autotutela o di repressione degli abusi
eseguiti, ove ne ricorrano i presupposti, ma ciò non consente
all’organo cui compete, tra l’altro, un potere di controllo di
legittimità e non di merito, di rivalutare la compatibilità dell’intero
impianto a suo tempo autorizzato, con una determinazione basata
su elementi e valutazioni che fuoriescono dai limiti oggettivi
dell’atto sottoposto a controllo.
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2 – L’accoglimento del ricorso proposto
avverso la determinazione della Soprintendenza comporta
l’illegittimità derivata della conseguente ordinanza di
demolizione dell’impianto, impugnata con i motivi aggiunti.
Infatti, il provvedimento emesso dal comune ha come suo presupposto
l’avvenuto annullamento dell’autorizzazione paesaggistica nonché l’accertamento
dell’avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento della s.r.b.
accertata dall’Arpat.
Inoltre, a conferma della evidenziata mancanza di corrispondenza
logico-giuridica tra il provvedimento della Soprintendenza e
l’autorizzazione comunale annullata, l’eventuale esecuzione dell’ordinanza
di demolizione, limitatamente alle opere di adeguamento dell’impianto
alla tecnologia UMTS, non eliminerebbe – come appare evidente
dalla considerazioni esposte – la asserita sostanziale incompatibilità della
struttura, nel suo insieme, con i valori paesistici tutelati,
che costituisce, in uno, la ragione dell’annullamento disposto
dalla stessa Soprintendenza ed il presupposto dell’ordinanza
comunale, sotto tale profilo autonomamente viziata.
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3 - Conclusivamente, per le ragioni sopra
esposte, il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati e
vanno accolti, con conseguente annullamento degli atti
impugnati.
Spese ed onorari di giudizio, sussistendone giusti motivi, possono
essere compensati tra le parti.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie ed annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 19 ottobre 2005,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, est.
Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 DICEMBRE
2005
Firenze, lì 14 DICEMBRE 2005
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