Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 12-2005 - © copyright

 

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 14 dicembre 2005 n. 8492
G. Vacirca Pres. S. Romano Est.
Vodafone Omnitel n.v. (Avv. ti M. Brizzolari e S. Erci) contro il Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura dello Stato) e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico per le Province di Firenze, Pistoia e Prato (Avvocatura dello Stato) e nei confronti del Comune di Firenze (Avv.ti C. Visciola ed A. Sansoni)


Edilizia ed urbanistica – Impianti per la telefonia mobile - Adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia alla tecnologia UMTS – Sostituzione delle antenne preesistenti con altre di pari dimensioni, posizionate alla medesima quota e senza alcuna modifica di carattere architettonico – Giudizio di incompatibilità con i valori paesistici tutelati espresso dalla Soprintendenza - Riferimento non alle sole modifiche apportate dal progetto di adeguamento – Illegittimità

In tema di adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia alla tecnologia UMTS è illegittimo il giudizio di incompatibilità con i valori paesistici tutelati espresso dalla Soprintendenza in quanto chiaramente riferito, non alle sole modifiche apportate dal progetto di adeguamento (limitate alla sostituzione delle antenne preesistenti con altre di pari dimensioni, posizionate alla medesima quota e senza alcuna modifica di carattere architettonico), bensì alla stessa struttura preesistente.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 8492 REG. SENT.
ANNO 2005
n. 2400 Reg. Ric.
Anno 2003

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 2400/2003 proposto da

 

VODAFONE OMNITEL N.V., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Maurizio Brizzolari del foro di Roma e dall’avv. Sauro Erci ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Francecso Bonaini n. 10;

 

c o n t r o

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO E PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO per le province di Firenze, Pistoia e Prato, in persona del Soprintendente pro-tempore, rappresentata e difesa come sopra:

 

e nei confronti di

 

COMUNE DI FIRENZE, in persona del sindaco pro-tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola ed Andrea Sansoni ed elettivamente domiciliato presso la direzione avvocatura in Firenze, in piazza della Signoria, Palazzo Vecchio;

 

per l’annullamento
del decreto 8 ottobre 2003 n. 276 del Soprintendente, avente ad oggetto l’annullamento dell’autorizzazione n. 342 dell’8 agosto 2003 rilasciata per i lavori eseguiti nel comune di Firenze, in viale Petrarca n. 116 su istanza di Omnitel Vodafone;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti depositati il 21 aprile 2004, con i quali è stata impugnata l’ordinanza dirigenziale n. 56 del 29.1.2004 emessa dal Dirigente del servizio Edilizia privata del comune di Firenze;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2005, il Consigliere dott. Saverio Romano;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Brizzolari, l’avv. A.Minucci e l’avv.dello Stato P.Pirollo;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Sul lastrico solare dell’edificio sito in Firenze, viale Petrarca n. 116, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la società Vodafone Omnitel ha realizzato, previa autorizzazione del 14.3.1996 rilasciata dal comune ai sensi della legge n. 1497/1939, una stazione radio base per telefonia cellulare.
Sulla predetta autorizzazione, nulla disponeva la Soprintendenza, assentendola tacitamente.
L’impianto, di seguito installato ed attivato, alla data di proposizione del ricorso era in funzione da sei anni.
Avendo l’esigenza di adeguare l’impianto alla nuova tecnologia UMTS, possedendone la licenza, Vodafone Omnitel presentava istanza di autorizzazione per l’inserimento del nuovo sistema di trasmissione sull’impianto già operante, precisando che l’adeguamento avrebbe riguardato solo il sistema antenne senza alcuna modifica di carattere architettonico. Dal progetto dei lavori e dalla relativa relazione tecnica risultava, anzi che, con le modifiche previste, “le antenne esistenti verranno sostituite con altre di medesime dimensioni e posizionate alla stessa quota senza alcuna modifica di carattere architettonico”.
Il comune rilasciava, pertanto, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del d. lgs. 490/99, sulla base del parere favorevole della commissione edilizia integrata.
L’autorizzazione veniva trasmessa alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, la quale con decreto del 8.10.2003, ha annullato l’autorizzazione rilasciata dal comune.
Con ricorso notificato il 18.12.2003, la società Vodafone Omnitel ha impugnato il provvedimento del Soprintendente deducendo:
1) che la Soprintendenza avrebbe approfittato della richiesta di adeguamento dell’impianto esistente per rivalutarne illegittimamente la compatibilità, senza neanche indicare l’entità e l’impatto delle modifiche che sarebbero state apportate;
2) che la censurata sinteticità di motivazione del comune sarebbe dovuta al fatto che si tratta di impianto già autorizzato ed all’irrilevanza delle modifiche da apportarvi, sotto il profilo paesaggistico.
Con successivi motivi aggiunti, notificati il 14.4.2004, la società ha impugnato l’ordinanza dirigenziale di demolizione di tutte le opere di adeguamento al sistema UMTS della stazione radio base e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, deducendo :
1) omessa comunicazione di avvio del procedimento;
2) erronea applicazione del potere di demolizione, trattandosi di opere non soggette a concessione;
3) erroneità del presupposto, non essendovi automatismo tra dichiarazione di inefficacia dell’autorizzazione e ordine di rimozione;
4) omessa convocazione di una conferenza di servizi, in luogo dell’emissione dell’ordine di demolizione;
5) mancata salvaguardia dell’impianto esistente e delle opere già autorizzate;
6) illegittimità derivata del provvedimento da quella del decreto soprintendentizio impugnato.
Costituito in giudizio, il comune intimato ha contestato le deduzioni avversarie ed ha chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato.
L’amministrazione statale, costituitasi con memoria di mera forma dell’avvocatura dello Stato, ha prodotto documentazione e una relazione della Soprintendenza.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.

 

D I R I T T O

 

1 – Con il ricorso introduttivo è impugnato il decreto di annullamento, emesso dalla Soprintendenza, dell’autorizzazione rilasciata dal comune sull’istanza di adeguamento al sistema UMTS della stazione radio base, a suo tempo installata dalla ricorrente previa autorizzazione comunale rilasciata ai sensi del d. lgs. n. 490/99.
La relazione tecnica, allegata all’istanza di adeguamento della s.r.b., finalizzata all’inserimento del sistema di trasmissione UMTS, aveva ad oggetto la sostituzione dei pannelli esistenti senza alcuna modifica dal punto di vista architettonico, tal ché le antenne esistenti sarebbero state sostituite con altre delle medesime dimensioni posizionate alla stessa quota (cfr. relazione 20.3.2003, doc. 4 della ricorrente).
Su detta istanza si è pronunciata favorevolmente la competente commissione edilizia integrata, al cui parere ha fatto seguito l’autorizzazione rilasciata dal dirigente del servizio edilizia privata, ai sensi dell’art. 151 del d. lgs n. 490/99.
Con il provvedimento impugnato, tuttavia, la Soprintendenza ha osservato: che l’autorità comunale si è limitata a richiamare il parere della c.e.i.; che l’autorizzazione ex art. 151 deve essere adeguatamente motivata in ordine all’effettiva compatibilità delle opere autorizzate con i valori paesaggistici dei luoghi; che nella specie non risultano l’iter logico seguito, né gli accertamenti e le valutazioni effettuati; che l’intervento consiste nell’adeguamento tecnologico di un impianto esistente già realizzato e ben visibile dal contesto circostante; che detto impianto ha notevole impatto e produce danno all’ambiente; che,
ad oggi, alla valutazione della compatibilità ambientale concorrono taluni mutati fattori, come: l’avanzamento della tecnologia che consente l’installazione di impianti di minore impatto visivo; l’aggiunta di elementi costruttivi il cui impatto è altamente invadente; l’apposizione di un carter in metallo, sulla facciata posteriore, fonte di ulteriore degrado e non presente nei grafici approvati; l’impatto traumatico che le apparecchiature hanno avuto sul panorama cittadino nel corso degli anni, più ampio di quello che si potesse prevedere nel 1996.
Conclusivamente, poiché il provvedimento di autorizzazione, ad avviso della Soprintendenza, consentirebbe “una modifica finalizzata al permanere di opere non compatibili con le imprescindibili esigenze di tutela e conservazione dei valori paesistici”, esso sarebbe viziato e meritevole di annullamento.
Con i due motivi articolati nel ricorso introduttivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 151 del d. lgs n. 490/99, eccesso di potere per sviamento ed errore nei presupposti, contraddittorietà e insufficiente motivazione, rilevando che: a) le modifiche oggetto dell’istanza di adeguamento tecnologico non comportano un diverso o maggiore impatto ambientale della struttura esistente; b) l’impianto base, a suo tempo autorizzato sotto il profilo paesaggistico sia dal comune sia, per assenso implicito, dall’autorità statale, non muta le proprie caratteristiche dimensionali non ritenute, all’epoca, incompatibili con l’ambiente circostante; c) la sinteticità ella motivazione dell’autorità comunale si giustifica con l’irrilevanza delle modifiche tecniche sotto il profilo tutelato e, pertanto, la Soprintendenza ha colto l’occasione del controllo della nuova autorizzazione comunale per rimettere in discussione l’originario provvedimento favorevole all’installazione della struttura base.
Ad avviso del collegio, le censure proposte appaiono fondate.
Nella disamina della consistenza dei motivi dedotti, occorre aver riguardo, in primo luogo, alla portata dell’intervento di adeguamento tecnologico dell’impianto esistente, così come emerge dall’istanza formulata (cfr. doc. 2) la quale contiene la descrizione dell’impianto – costituito “da otto pannelli in vetroresina….installati su quattro paline metalliche poste sulla copertura del torrino del fabbricato ad un’altezza da terra di 28,60 mt.,….la cui manutenzione è prevista tramite scaletta fissata alla palina, dotata di guida di sicurezza”.
La richiesta di adeguamento tecnologico “riguarda esclusivamente il sistema antenne per l’inserimento del sistema di trasmissione UMTS. Le stesse verranno sostituite con altre di medesime dimensioni e posizionate alla stessa quota senza alcuna modifica di carattere architettonico”.
Quanto alla consistenza dell’intervento di adeguamento, la perizia tecnica giurata del marzo 2004 (doc. 3 della ricorrente) conferma che esso comporta “la sola sostituzione delle antenne con altre di analoga dimensione, in quanto l’apparato è installato all’interno della sala esistente”.
L’intervento di adeguamento tecnologico della s.r.b. esistente, oggetto dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune annullata con il provvedimento impugnato, deve ritenersi, dunque, limitato alla sostituzione delle antenne preesistenti con altre di pari dimensioni, posizionate alla medesima quota, senza alcuna modifica di carattere architettonico (come emerge dai documenti sopra citati, non contestati da altri o diversi elementi documentali).
Alla luce della precisata individuazione dell’entità e dei limiti oggettivi dell’intervento autorizzato dal comune, l’annullamento disposto dalla Soprintendenza non si sottrae ai vizi dedotti.
Con esso, infatti, il giudizio di incompatibilità con i valori paesistici tutelati è chiaramente riferito, non alle sole modifiche apportate dal progetto di adeguamento, bensì alla stessa struttura preesistente, “già realizzata e attualmente ben visibile dal contesto circostante”, considerato che “l’impianto risulta di notevole impatto e di danno all’ambiente”.
Né rileva, ai fini del presente giudizio che ha ad oggetto il solo progetto di adeguamento tecnologico (inteso nei limiti già precisati), che, all’attualità, sarebbero mutati, rispetto all’intervento all’epoca assentito, “alcuni fattori che concorrono alla valutazione della compatibilità ambientale” (come l’aggiunta di elementi costruttivi, quali flange, scale di servizio, trasformatori, pilastri di rinforzo, ovvero l’apposizione di un carter in metallo sulla facciata posteriore ben visibile dalle colline retrostanti, addirittura non presente nei grafici approvati).
Altrettanto irrilevante, ai fini del presente giudizio, appare la circostanza che “la presentazione grafica a suo tempo esaminata non rendeva a sufficienza l’effettiva consistenza dei manufatti”.
Si tratta, all’evidenza, di elementi e valutazioni – estranei all’oggetto dell’interveto in esame - che potrebbero avere rilievo su altri piani di tutela (cfr. comunicazione di abuso edilizio alla Procura della Repubblica inoltrata dalla stessa Soprintendenza nella quale si evidenzia l’esecuzione di lavori difformi dalla originaria autorizzazione rilasciata dal comune ed assentita dall’organo statale; cfr., altresì, rapporto di sopralluogo del 4.11.2003, eseguito dall’Arpat, su richiesta del comune, che riferisce la presenza nello stesso sito di un’antenna, funzionante, di proprietà di altro gestore).
Sotto il profilo della legittimità dell’autorizzazione rilasciata dal comune, oggetto dell’atto impugnato, non è consentito alla Soprintendenza di ritenerla viziata sulla base di elementi e valutazioni non strettamente attinenti all’atto esaminato.
Resta, evidentemente, salvo il potere del comune come amministrazione attiva, a seguito di una rinnovata valutazione di elementi a suo tempo non emersi dalla documentazione prodotta o dell’accertamento della realizzazione di opere difformi da quelle autorizzate, l’esercizio del potere di autotutela o di repressione degli abusi eseguiti, ove ne ricorrano i presupposti, ma ciò non consente all’organo cui compete, tra l’altro, un potere di controllo di legittimità e non di merito, di rivalutare la compatibilità dell’intero impianto a suo tempo autorizzato, con una determinazione basata su elementi e valutazioni che fuoriescono dai limiti oggettivi dell’atto sottoposto a controllo.

 

2 – L’accoglimento del ricorso proposto avverso la determinazione della Soprintendenza comporta l’illegittimità derivata della conseguente ordinanza di demolizione dell’impianto, impugnata con i motivi aggiunti.
Infatti, il provvedimento emesso dal comune ha come suo presupposto l’avvenuto annullamento dell’autorizzazione paesaggistica nonché l’accertamento dell’avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento della s.r.b. accertata dall’Arpat.
Inoltre, a conferma della evidenziata mancanza di corrispondenza logico-giuridica tra il provvedimento della Soprintendenza e l’autorizzazione comunale annullata, l’eventuale esecuzione dell’ordinanza di demolizione, limitatamente alle opere di adeguamento dell’impianto alla tecnologia UMTS, non eliminerebbe – come appare evidente dalla considerazioni esposte – la asserita sostanziale incompatibilità della struttura, nel suo insieme, con i valori paesistici tutelati, che costituisce, in uno, la ragione dell’annullamento disposto dalla stessa Soprintendenza ed il presupposto dell’ordinanza comunale, sotto tale profilo autonomamente viziata.

 

3 - Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Spese ed onorari di giudizio, sussistendone giusti motivi, possono essere compensati tra le parti.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie ed annulla gli atti impugnati. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 19 ottobre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, est.
Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 DICEMBRE 2005
Firenze, lì 14 DICEMBRE 2005

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento