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| n. 12-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 9 dicembre 2005
n. 13256
Pres. Corsaro, est. Fantini
Unione Finanziarie Italiane (Avv. V. Cerulli Irelli) c.
I.N.P.D.A.P. (Avv.ti D. Marinuzzi e P. Messina), Banca Nazionale
del Lavoro S.p.A. (Avv. A. Clarizia) |
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1- Appalti pubblici e privati - I.N.P.D.A.P.
– Convenzione per la concessione di mutui e prestiti in
favore di dipendenti e pensionati – Non configura appalto
di servizi
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2- I.N.P.D.A.P. – Convenzione per la concessione
di mutui e prestiti contro delegazione di pagamento – Preliminare
procedimento di valutazione comparativa concorrenziale -
Necessità
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3- Enti pubblici e privati - I.N.P.D.A.P.
– Convenzione per l’erogazione di mutui e prestiti contro
delegazione di pagamento – Mancato esperimento del procedimento
di valutazione comparativa – Conseguenze – Caducazione e/o
inefficacia del contratto - Insussistenza
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4- Enti pubblici e privati - I.N.P.D.A.P.
– Convenzione per l’erogazione di mutui e prestiti contro
delegazione di pagamento – Mancato esperimento del procedimento
di valutazione comparativa – Risarcimento danni per equivalente
- Insussistenza
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1- La stipulazione di una convenzione tra
I.N.P.D.A.P. e istituti finanziari per individuare le modalità
di erogazione di mutui e prestiti in favore di dipendenti
e pensionati, non configura appalto di servizi, poiché non
riguarda direttamente l’ente pubblico e a titolo gratuito.
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2- La stipulazione della perdetta convenzione,
ancorché non soggetta al D.Lgs. 157/95 nè ad una specifica
disciplina normativa, deve essere comunque preceduta, ai
fini della scelta del contraente, da un procedimento ad
evidenza pubblica di valutazione comparativa concorrenziale.
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3- Il mancato esperimento del procedimento
di valutazione comparativa concorrenziale non determina
la caducazione automatica della convenzione stipulata, né
configura una causa di inefficacia sopravvenuta della stessa.
A questo riguardo, infatti, il nesso di presupposizione
tra provvedimento e contratto viene ad attenuarsi, in quanto
l’interesse di parte ricorrente non coincide con la rimozione
della stipulata convenzione, bensì concerne l’annullamento
del regime di esclusiva e il conseguente allargamento del
regime convenzionale esistente.
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4- Il mancato esperimento del procedimento
di valutazione comparativa concorrenziale da parte dell’Amministrazione
configura, nel caso in esame, un errore scusabile, considerata
l’assenza di una specifica disciplina normativa e l’obbiettiva
complessità della fattispecie.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Sezione Terza Ter
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Composto dai Magistrati: Francesco CORSARO
Presidente - Silvestro Maria RUSSO Componente - Stefano
FANTINI Componente relatore - ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 6847 del 2004 Reg. Gen. proposto
da
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Banca FINECO S.p.a., in persona del
Vice - Direttore Generale e procuratore alle liti dr. Renato
Amato, rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Gaetano Scoca,
presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla
Via Paisiello n. 55;
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CONTRO
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I.N.P.D.A.P. – Istituto Nazionale di Previdenza
per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Dario Marinuzzi e Piera Messina, con gli stessi
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Beccaria n.
29, presso l’Ufficio legale dell’Istituto;
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e nei confronti
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- della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia, presso il quale è elettivamente
domiciliata in Roma, alla Via Principessa Clotilde n. 2;
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- Banca Nuova S.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv. Angelo Clarizia, presso il quale è selettivamente
domiciliata in Roma, alla Via Principessa Clotilde n. 2;
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- Ministero dell’Economia e delle Finanze,
in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
del provvedimento con cui è stata conclusa una nuova convenzione
con le società B.N.L. e Banca Nuova, e non è stato consentito
alla ricorrente di rinnovare la convenzione, avente ad oggetto
l’erogazione in regime di esclusiva del servizio di erogazione
di mutui e prestiti contro delegazione di pagamento da parte
dei pensionati iscritti alla gestione dell’I.N.P.D.A.P.;
dei provvedimenti presupposti, con particolare riferimento
alla deliberazione del Commissario Straordinario dell’I.N.P.D.A.P.
datata 21/4/04 n. 237, con la quale l’ente ha disposto la
risoluzione della convenzione stipulata con la Banca FINECO
in data 16/12/02, successivamente rinnovata in data 15/10/03,
avente ad oggetto l’erogazione di prestiti e di mutui contro
delegazione di pagamento a favore dei pensionati iscritti
all’I.N.P.D.A.P. e del comunicato 19/5/04 con il quale è
stato resa noto al pubblico la conclusione di una convenzione
relativa al finanziamento contro delegazione di pagamento;
di ogni altro provvedimento successivo o comunque connesso.
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Visto il ricorso con i relativi allegati
ed il ricorso per motivi aggiunti;
Visto gli atti di costituzione in giudizio dell’I.N.P.D.A.P.,
della B.N.L. S.p.a. e della Banca Nuova S.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 17.11.2005, il Primo
Ref. Stefano Fantini;
Udito l’Avv. Scoca per la ricorrente, l’Avv. Clarizia per
le controinteressate, nonchè l’Avv. Messina per l’Istituto
resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con atto notificato nei giorni 21/6/2004
e seguenti e depositato il successivo 1/7 la società ricorrente
ha impugnato gli atti in epigrafe indicati chiedendo l’annullamento
degli stessi, oltre che il risarcimento del danno.
Premette che con avviso pubblicato nella G.U. n. 247 del
21/10/02 l’I.N.P.D.A.P. comunicava alle banche ed agli istituti
finanziari interessati la predisposizione di uno schema
di “convenzione quadro aperta”, avente ad oggetto l’erogazione
di “prestiti personali e mutui ipotecari ai propri iscritti
in servizio o in quiescenza al fine di soddisfare le richieste
di finanziamento che non possono essere accolte direttamente
dall’I.N.P.D.A.P. per la ridotta disponibilità finanziaria
o non rientranti nei criteri di concessione previsti dall’Istituto”.
Va precisato al riguardo che il D.P.R. 5/1/1950, n. 180
prevede, al Titolo IV, l’istituto della delega di pagamento
sugli stipendi, sui salari e le pensioni; le circolari n.
46 in data 8/8/1995 e n. 63 in data 16/10/1996 del Ministero
del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato hanno inoltre
ampliato le ipotesi di finanziamento attraverso delegazione
di pagamento.
La ratio di tale servizio va ravvisata nell’agevolare l’accesso
al credito in favore di soggetti appartenenti alla gestione
I.N.P.D.A.P., che non possono ottenere prestiti direttamente
dall’ente.
In proposito, le circolari suindicate sottolineano la necessità
di “assicurare comunque la par condicio tra le imprese,
istituti o società operanti nei settori del credito e della
previdenza, previsti dal t.u.”, stabilendo altresì che le
convenzioni “per ragioni di uniformità, di cautela e di
semplificazione procedurale” prevedessero l’esclusione di
ogni responsabilità ed onere economico a carico dell’I.N.P.D.A.P.
Precisa che in data 16/12/02 la ricorrente stipulava con
l’I.N.P.D.A.P. la predetta convenzione quadro aperta, il
cui contenuto prevedeva, tra l’altro, che “l’I.N.P.D.A.P.
si impegna divulgare, nei modi che riterrà più opportuni,
presso i propri iscritti e il personale in quiescenza le
agevolazioni concordate con gli Istituti finanziari” (art.
4); l’art. 6 della convenzione stabiliva altresì l’obbligo
a carico della Banca di rispettare (ovvero migliorare) i
tassi fissi e variabili analiticamente elencati per ciascuna
categoria di mutuo e per i prestiti personali; l’art. 11
stabiliva infine una durata annuale (rinnovabile) del rapporto
convenzionale.
Rappresenta ancora che con comunicazione effettuata attraverso
posta elettronica in data 24/11/2003 l’I.N.P.D.A.P. informava
la Banca FINECO che il Commissario Straordinario dell’ente
aveva deliberato in data 15/10/03 “la proroga della Convenzione
a condizioni invariate fino ala nomina del nuovo Consiglio
di Amministrazione dell’Istituto”; il successivo 25/11 la
ricorrente esprimeva, a sua volta, la sua volontà di “prorogare
la convenzione di cui all’oggetto, stipulata con riferimento
ai soli “Pensionati”, sino a nomina del nuovo C.d’A. del
vs. Ente condizionatamente a che ciò avvenga in tempi ragionevoli”.
Inaspettatamente perveniva dunque alla deducente l’ulteriore
comunicazione di posta elettronica in data 29/4/04, con
cui si rendeva noto che “con delibera n. 237 del 21 c.m.
il Commissario Straordinario … ha fissato al 31 maggio p.v.
la data di scadenza della attuale proroga della convenzione
sottoscritta con codesto istituto finanziario il 16 dicembre
2002. Pertanto, a decorrere dal 1 giugno p.v. la Convenzione
cesserà di produrre ogni effetto. Si precisa che il 31 maggio
p.v. è il termine ultimo per la presentazione all’INPDAP
delle richieste di benestare alla delegazione di pagamento
per prestiti personali”.
La ricorrente apprendeva dal comunicato stampa del 19/5/04
che l’I.N.P.D.A.P. aveva stipulato con la B.N.L. S.p.a.
e con la Banca Nuova S.p.a. “una convenzione per l’erogazione
di mutui e prestiti ai pensionati”, sostitutiva di quella
intercorrente con la stessa.
Con nota raccomandata in data 21/5/04 comunicava all’I.N.P.D.A.P.
la propria disponibilità a concedere prestiti contro delegazione
di pagamento a tassi più favorevoli rispetto a quelli proposti
dagli Istituti finanziari convenzionati, ma tale proposta
non riceveva alcun riscontro.
Deduce a fondamento del ricorso il seguente, complesso,
motivo di diritto : violazione delle circolari del Ministero
del Tesoro dell’8/8/1995, n. 46 e 16/10/1996, n. 63; violazione
delle norme nazionali e comunitarie sulla libera concorrenza;
violazione dell’art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241; eccesso
di potere per irragionevolezza e per disparità di trattamento;
eccesso di potere per palese illogicità e manifesta contraddittorietà;
in subordine violazione del D.lgs. 17/3/1995, n. 157.
La delegazione di pagamento “facoltativa” può essere accettata
dall’I.N.P.D.A.P. purchè l’importo concesso non ecceda i
limiti del quinto della pensione, e non siano posti a carico
dell’ente previdenziale i costi dello svolgimento del servizio.
La convenzione quadro aperta stipulata tra l’I.N.P.D.A.P.
e la Banca FINECO in data 16/12/02 si poneva come obiettivo
quello di “soddisfare l’esigenza connessa all’accesso ai
mutui e finanziamenti … al personale INPDAP in quiescenza”;
conseguentemente “la convenzione quadro deve essere aperta
alla adesione di tutti gli Istituti di credito e finanziari,
nazionali ed internazionali”, in modo da assicurare agli
iscritti, tra l’altro, “le migliori condizioni di mercato”.
La risoluzione della convenzione 16/12/02 e gli altri provvedimenti
impugnati, tra cui la stipulazione di una nuova convenzione
con B.N.L. e Banca Nuova evidenziano, invece, un regolamento
di interessi confliggente con le circolari ministeriali
n. 46/95 e n. 63/96, oltre che con il vincolo finalistico
tipico dell’agire amministrativo, rappresentato dal perseguimento
degli interessi istituzionali individuati dalle norme e
dai principi generali.
Inoltre la deliberazione n. 237/04 del Commissario Straordinario,
con la quale è stata risolta la precedente convenzione quadro
del 2002 (successivamente prorogata), appare irragionevole
in quanto tale risoluzione avrebbe dovuto essere disposta
solo dopo la nomina del C.d’A.
V’è inoltre da considerare che l’esigenza di garantire la
par condicio, evidenziata dalla circolare ministeriale,
trova il proprio fondamento nell’art. 41 della Costituzione
oltre che nella libertà di concorrenza, che costituisce
uno dei pilastri fondamentali su cui si fonda l’Unione europea.
E’ evidente infatti che l’ente previdenziale, nella sua
qualità di delegato (rilasciando la dichiarazione di benestare
ad effettuare la trattenuta ed il successivo trasferimento
della quota di pensione delegata, presupposto della delegatio
solvendi), assume un ruolo attivo nel mercato creditizio,
incidendo sulla libertà di concorrenza.
Si sono costituiti in giudizio l’I.N.P.D.A.P., nonché le
controinteressate B.N.L. e Banca Nuova S.p.a., argomentatamente
chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 15/10/04
e depositato il successivo 28/10, sono stati, tra gli altri,
impugnate la deliberazione del Commissario Straordinario
dell’I.N.P.D.A.P. 27/4/2004, n. 241, nonché l’allegata convenzione,
la relazione del Comitato Unitario per il Credito al Commissario
Straordinario, e la nota della Direzione Centrale Credito
e Benefici Sociali 25/8/2004, prot. n. 211.
Vengono dedotti in particolare i seguenti motivi aggiunti
:
1) Violazione delle circolari del Ministero del Tesoro n.
46 dell’8/8/1995, n. 63 del 16/10/1996; violazione dell’art.
3 della legge 7/8/1990, n. 241; eccesso di potere per sviamento
dalla causa tipica; eccesso di potere per carenza ed erroneità
dei presupposti di fatto; eccesso di potere per palese illogicità
e manifesta contraddittorietà; eccesso di potere per irragionevolezza;
eccesso di potere per disparità di trattamento.
I provvedimenti impugnati hanno stravolto il precedente
sistema caratterizzato dalla convenzione aperta, introducendo
un regime di esclusiva, con conseguente immotivata ed illogica
esclusione dal mercato della società ricorrente, senza peraltro
far conseguire alcun vantaggio agli iscritti ed all’I.N.P.D.A.P.,
impedendo ai primi di beneficiare della concorrenza tra
i diversi operatori e gravando il secondo di una serie di
costi.
La circostanza che si verte al cospetto di una delegazione
di pagamento “facoltativa”, frutto quindi di una valutazione
discrezionale dell’Amministrazione, non legittima affatto
l’introduzione di un regime di esclusiva.
Deve, del pari, essere contestato l’assunto espresso dalla
relazione del Comitato Unitario del Credito in ordine ad
un’asserita disapplicazione, da parte degli Istituti convenzionati,
dei tassi effettivi previsti nella convenzione del 2002;
né può tacersi la contraddittorietà, rispetto a tale presupposto,
della mancata introduzione di procedure di controllo più
efficienti.
Né è dato comprendere le ragioni per cui B.N.L. e Banca
Nuova siano state ritenute “maggiormente affidabili” rispetto
alla Banca FINECO, specie considerando che il servizio di
tesoreria, già svolto da una delle odierne affidatarie del
finanziamento mediante delegazione di pagamento, appare
tutt’altra cosa.
2) Violazione delle norme nazionali e comunitarie sulla
libera concorrenza; violazione del R.D. 18/11/1923, n. 2440
e del R.D. 23/5/1924, n. 827; violazione dell’art. 66 del
Regolamento di amministrazione e contabilità dell’I.N.P.D.A.P.;
violazione del D.lgs. 17/3/1995, n. 157 in tema di appalti
di servizi.
La par condicio fra tutti gli istituti finanziari e di credito
non è solamente prevista nelle circolari ministeriali precedentemente
indicate, ma è anche posta a tutela della libertà di iniziativa
economica e di prestazione di servizi, principi rilevanti
nel diritto interno ed in quello comunitario; di tali valori
è espressione anche l’art. 66 del Regolamento di amministrazione
e di contabilità dell’I.N.P.D.A.P., approvato con delibera
consiliare n. 1206/00, a tenore del quale “in relazione
alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi,
l’attività negoziale è svolta con l’osservanza della normativa
comunitaria e nazionale”.
Deve essere ancora sottolineato che la nuova convenzione
approvata con delibera n. 241/04 prevede, all’art. 4, che
“l’I.NP.D.A.P. si riserva la facoltà di concedere alle banche
aderenti l’allestimento presso le proprie sedi territoriali
di appositi “punti di consulenza” a disposizione dei destinatari
della convenzione e da regolare mediante unico accordo con
le Banche interessate. Le Banche si impegnano a contribuire
ai costi sostenuti dall’INPDAP per la promozione e divulgazione
della convenzione attraverso operazioni di sponsorizzazione”.
Detta previsione, ambigua nel suo tenore, potrebbe anche
celare eventuali pagamenti corrisposti dall’I.N.P.D.A.P.
alle Banche convenzionate; in tale caso peraltro sembra
inevitabile l’inquadramento della convenzione de qua nell’ambito
dell’appalto di servizi di cui al D.lgs. n. 157/95.
E comunque, quand’anche si vertesse nell’ambito di un contratto
atipico, ciò non escluderebbe comunque il rispetto dei principi
comunitari in tema di concorrenza e trasparenza dell’affidamento;
ed invero l’elemento fondamentale per l’applicazione dei
principi di evidenza pubblica va rinvenuto nell’esistenza
di un beneficio economico, anche indiretto, quale conseguenza
della conclusione del contratto.
Con ordinanza 19/11/2004, n. 6130 della Sezione è stata
accolta la domanda cautelare; detto provvedimento è poi
stato riformato in sede di gravame dal Consiglio di Stato.
All’udienza del 17/11/2005 la causa è stata trattenuta in
decisione.
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DIRITTO
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1. - Oggetto del presente giudizio è dunque
in via principale l’impugnazione della delibera del Commissario
Straordinario dell’I.N.P.D.A.P. 21/4/2004, n. 237, disponente
la cessazione della proroga della convenzione quadro aperta,
e della delibera 27/4/2004, n. 241, di approvazione della
nuova convenzione con la B.N.L. S.p.a. e con la Banca Nuova
S.p.a. per la concessione dei prestiti contro delegazione
di pagamento.
Le censure svolte con il ricorso principale e con quello
per motivi aggiunti possono essere trattate congiuntamente,
in quanto incentrate su di un medesimo nucleo tematico,
costituito dalla contestazione dell’introduzione di un regime
di esclusiva nel servizio di erogazione di mutui e prestiti
contro delegazione di pagamento in favore dei pensionati
iscritti alla gestione I.N.P.D.A.P., per di più non accompagnato,
nella scelta degli istituti affidatari, dal pieno rispetto
delle regole dell’evidenza pubblica, sancite dai principi
generali, di diritto interno e comunitario, oltre che, specificamente
nella materia in esame, dalle circolari n. 46/1995 e n.
63/1996 del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello
Stato.
Ed invero in tale prospettiva va apprezzata anche l’impugnativa
del provvedimento di cessazione della proroga della precedente
convenzione, assumendo scarso rilievo, anche dal punto di
vista dell’interesse al ricorso, l’ulteriore profilo con
cui si lamenta che la “risoluzione” della convenzione sia
stata disposta dal Commissario Straordinario con la delibera
n. 237/04, antecedentemente alla nomina del nuovo C.d’A.
dell’Istituto, momento temporale al quale era stata parametrata
l’efficacia della proroga, secondo quanto si evince dalla
comunicazione di posta elettronica in data 24/11/03.
Basti, sotto tale aspetto, considerare che la nomina del
nuovo C.d’A. dell’I.N.P.D.A.P. è avvenuta in data 4/6/04,
mentre la delibera commissariale n. 241, di approvazione
della nuova convenzione, risale al 27/4/04, e dunque precede
la nomina dell’organo di amministrazione dell’ente di poco
più di un mese; peraltro l’operatività della nuova convenzione
viene fatta decorrere dall’1/6/04, mentre l’efficacia della
precedente è prorogata sino al 31/5/04.
La scansione diacronica dell’efficacia delle convenzioni
viene ad evidenziare come la lesione della situazione giuridica
della società ricorrente è connessa non tanto al profilo
temporale del termine di scadenza (la cessazione della proroga
è in realtà anticipata solamente di qualche giorno rispetto
alla nomina del nuovo C.d’A.), quanto piuttosto al fatto,
in sé, dell’essere stato introdotto un nuovo regime convenzionale
esclusivo, che non ha tenuto conto neppure degli Istituti
già convenzionati.
La vera questione giuridica che, dunque, deve essere esaminata
è se l’I.N.P.D.A.P. poteva concludere una convenzione per
il finanziamento dei propri iscritti contro delegazione
di pagamento in regime di esclusiva (innovando rispetto
al precedente sistema di “convenzione aperta”), ed inoltre
senza rispettare la par condicio fra gli istituti bancari
interessati a rendere un siffatto servizio, e quindi ad
accedere a tale mercato creditizio, bensì scrutinando le
sole offerte delle banche espletanti il servizio di cassa/tesoreria.
L’assunto di parte ricorrente è, in sostanza, che il mancato
rinnovo della convenzione di cui era parte, nonostante la
propria espressa richiesta, provochi una lesione della libertà
di concorrenza, oltre che danneggiare gli stessi iscritti
dell’I.N.P.D.A.P. (i pensionati deleganti che non possono
fruire di un finanziamento offerto a condizioni più vantaggiose).
Ad avviso delle parti resistenti, invece, l’I.N.P.D.A.P.,
non vertendosi al cospetto di un servizio pubblico, e neppure
di un appalto di servizi, non era tenuto a seguire un procedimento
di gara al fine di concedere deleghe di finanziamento non
obbligatorie; l’Istituto ha comunque effettuato una selezione
tra le imprese bancarie esercenti il servizio di tesoreria;
peraltro trattandosi di un’attività privata, priva di qualsivoglia
connotazione pubblicistica, dovrebbe rilevarsi anche il
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul
rifiuto della delega di pagamento opposto dall’Amministrazione.
Ritiene il Collegio che debba essere anzitutto disattesa
l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice
amministrativo, in quanto oggetto del ricorso sono principaliter
provvedimenti amministrativi (le deliberazioni n. 237 e
n. 241 del 2004), sottoposti, secondo il tradizionale criterio
di riparto, quand’anche non sussista la giurisdizione esclusiva,
alla cognizione del giudice amministrativo in sede generale
di legittimità.
In tale prospettiva non assume dunque valore neppure la
natura giuridica della convenzione approvata con deliberazione
n. 241/04; ad ogni modo ritiene il Collegio di dover escludere
che si tratti di un appalto di servizi, non solo perché
sembrerebbe difettare il requisito della onerosità, ma soprattutto
per l’assorbente ragione che la prestazione dedotta nella
convenzione non è resa nei confronti dell’I.N.P.D.A.P:,
ma in favore dei dipendenti e del personale in quiescenza
dell’Istituto stesso.
Se dunque non si verte al cospetto di una concessione di
servizi resa nei confronti della collettività per soddisfare
un interesse pubblico, e neppure di un appalto di servizi,
occorre considerare che ciò non è comunque ragione sufficiente
per giustificare un regime di esclusiva del servizio, non
preceduto, nella scelta del contraente, da un procedimento
di valutazione comparativa concorrenziale.
Ed invero la configurazione della convenzione in esame in
termini di contratto atipico (Cons. Stato, Sez. V, 7/9/2001,
n. 4680) non può escludere il doveroso rispetto del principio
della parità di accesso, tra tutti gli interessati, alle
utilitates che l’Amministrazione fornisce (è opportuno sottolineare
che il rapporto trilaterale della delegatio solvendi non
può perfezionarsi senza il consenso dell’I.N.P.D.A.P.).
Come sottolineato da parte ricorrente, richiamando anche
la giurisprudenza formatasi sull’appalto del servizio di
tesoreria (per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 18/6/2002,
n. 6), pur mancando un corrispettivo pecuniario che l’Amministrazione
è tenuta a versare agli Istituti bancari (dal che la natura
gratuita del contratto), è certo che questi ultimi ottengono
quanto meno una forma di pubblicità (si pensi ai “punti
di consulenza” presso le sedi territoriali dell’ente) idonea
ad ampliarne la clientela, e che si traduce in una rilevanza
economica indiretta.
Il vincolo di scopo (in tale caso costituito dall’ottenere
le migliori condizioni di mercato per l’accesso al credito)
caratterizza dunque anche l’attività di diritto privato
dell’Amministrazione, e valorizza la concorrenzialità come
strumento di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento.
La concorrenzialità è principio pacificamente considerato
immanente nell’ordinamento (tra le tante, Cons. Stato, Sez.
V, 19/2/1998, n. 192), e trova oggi anche uno specifico
radicamento di diritto positivo nella previsione dell’art.
1 della legge generale sul procedimento amministrativo,
nel testo novato dalla legge 11/2/2005, n. 15, che include,
tra i principi generali dell’attività amministrativa, anche
“i principi dell’ordinamento comunitario”, tra cui vi è,
appunto, quello di libera concorrenza.
Deve aggiungersi a quanto esposto che, con riguardo alla
delegazione di pagamento inserita in un sistema di finanziamento,
le stesse circolari della Ragioneria Generale dello Stato
n. 46/95 e n. 63/96 sanciscono expressis verbis “la necessità
di assicurare comunque la par condicio tra le imprese, istituti
o società operanti nei settori del credito e della previdenza
…”.
Ne discende come evidente corollario che adeguato a tale
background giuridico appariva il (pregresso) sistema della
convenzione aperta, mentre risulta con lo stesso incompatibile
il regime di esclusiva introdotto attraverso la convenzione
approvata con i provvedimenti impugnati.
Occorre inoltre considerare che, anche ad attribuire alla
par condicio un “significato debole”, sembra difficilmente
contestabile che proprio l’assenza di una specifica disciplina
normativa direttamente applicabile alla fattispecie in esame
imponeva che venisse scelto il contraente mediante l’espletamento
di una procedura di evidenza pubblica “aperta”.
Al contrario, non sembra rispondere ad alcuna logica, e
non appare dunque ragionevole, l’avere esperito una procedura
selettiva “ristretta” per lo più alle banche già svolgenti
il servizio di tesoreria, il quale non presenta alcun tratto
di similitudine con quello del finanziamento dei dipendenti
mediante delegazione di pagamento.
Deriva dalle considerazioni che precedono l’accoglimento
del ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati,
nei limiti dell’interesse della banca ricorrente.
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2. - Prima di esaminare la domanda risarcitoria,
è opportuno svolgere qualche breve considerazione sulla
sorte della convenzione intercedente con le banche controinteressate.
Non ignora il Collegio come nella giurisprudenza più recente,
con riguardo alla similare tematica degli effetti sul contratto
dell’annullamento derll’aggiudicazione, siano emerse due
opinioni prevalenti (la questione, da ultimo, per la sua
problematicità, è stata rimessa all’Ad. Plen. del Cons.
Stato con ordinanza 21/5/2004, n. 3335 della Sez. IV) :
da una parte quella della caducazione automatica del contratto,
muovente dall’assunto che la fase di evidenza pubblica si
caratterizza alla stregua di presupposto del contratto (cfr.
Cons. Stato, Sez. VI, 5/5/2003, n. 2332); dall’altra parte
la tesi dell’inefficacia sopravvenuta per mancanza del requisito
della legittimazione a contrarre dell’Amministrazione (Cons.
Stato, Sez. IV, 27/10/2003, n. 6666; Cons. Stato, Sez. V,
28/5/2004, n. 3465).
Ritiene peraltro il Collegio che nella vicenda per cui è
causa il nesso di presupposizione tra provvedimento e contratto
viene ad attenuarsi, in quanto l’interesse di parte ricorrente
è limitato all’annullamento del regime di esclusiva delle
deleghe di pagamento, e non già alla rimozione della convenzione;
di ciò è significativa conferma il fatto che con la memoria
depositata in data 11/11/05 si chiede, tra l’altro, la condanna
al risarcimento in forma specifica, “consistente nell’allargamento
del regime convenzionale esistente anche a favore della
ricorrente, alle medesime condizioni previste per le controinteressate”.
In tali limiti la domanda di reintegrazione in forma specifica
è fondata, e va dunque accolta.
Deve invece essere disattesa la pretesa al risarcimento
per equivalente, con riferimento al danno pregresso, in
quanto, seppure susssiste un rapporto di causalità tra atti
impugnati e danno lamentato, secondo il prevalente e condiviso
indirizzo giurisprudenziale, per la responsabilità dell’Amministrazione
è requisito indefettibile la colpa, intesa come colpa dell’apparato
amministrativo eccedente la mera illegittimità del provvedimento
gravato, che va accertata senza particolari formalismi,
tenendo conto delle deduzioni delle parti, e valutando comunque
le condizioni caratterizzanti l’organizzazione e l’attività
amministrativa, la chiarezza dell’attività normativa, lo
stato della giurisprudenza, la complessità delle questioni
coinvolte, etc. (in termini, da ultimo, Cons. Stato, Sez.
VI, 14/3/2005, n. 1047).
Ora, è indubbio che la presente controversia, concernente,
in definitiva, l’ambito dei soggetti ammessi dall’I.N.P.D.A.P.
ad operare sul mercato del finanziamento contro delegazione
di pagamento, enuclea una questione nuova, non oggetto di
specifica disciplina normativa, obiettivamente complessa
anche nelle sue implicazioni sistematiche, come, del resto,
testimonia anche la diversa decisione assunta, in sede cautelare,
da questo Tribunale e dal Giudice di seconde cure.
Gli atti gravati devono dunque ritenersi espressione di
un errore scusabile, che elide la colpa, presupposto del
risarcimento per equivalente.
Né può ravvisarsi un’intrinseca contraddittorietà nell’accoglimento
della domanda di reintegrazione in forma specifica e nella
reiezione della domanda di risarcimento per equivalente;
ciò non solo perché riguardano ambiti temporali differenti,
compatibili dunque con un differente giudizio di responsabilità,
ma anche in quanto le due modalità sanzionatorie della condotta
dell’Amministrazione rispondono a differenti finalità, caratterizzandosi
la reintegrazione essenzialmente come mezzo di tutela specifica,
quale che ne sia il più corretto inquadramento sistematico,
che sviluppa le potenzialità della tutela di annullamento.
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3. - In conclusione, alla stregua di quanto
precede, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione,
con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei termini
della motivazione che precede.
Va altresì disposto che l’I.N.P.D.A.P. provveda all’allargamento
del regime convenzionale esistente anche in favore della
banca ricorrente.
Sussistono giusti motivi per disporre tra tutte le parti
la compensazione delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso per quanto di ragione, con conseguente
annullamento degli atti impugnati, nei limiti di cui alla
motivazione.
Ordina, per l’effetto, all’I.N.P.D.A.P. l’allargamento del
regime convenzionale esistente anche in favore della parte
ricorrente.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 17.11.2005.
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