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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 15 dicembre 2005 n. 13754
Pres. De Bernardi, Est. Lo Presti
G. Hermanin (Avv. P Sandulli) c/ Regione Lazio (Avv. S. Cricchio e P.Sanino)


Giurisdizione e competenza – Regioni – Provvedimento di surroga del Consigliere regionale per incompatibilità con altre cariche - Posizione di diritto soggettivo perfetto – Giurisdizione del G.O. – Sussiste

Sussiste giurisdizione del G.O. sulla controversia relativa ad un provvedimento di surroga di un Consigliere Regionale per sopravvenuta incompatibilità con altre cariche. La posizione giuridica sostanziale della quale si lamenta la lesione, ossia l’interesse alla conservazione del ruolo di consigliere previa dichiarazione di insussistenza della causa di incompatibilità, viene infatti ad atteggiarsi quale posizione di diritto soggettivo perfetto inerente l’elettorato.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione Prima ter

 

composto dai Signori Magistrati: Franco Maria De Bernardi Presidente f.f.; Giampiero Lo Presti Consigliere est.; Ada Russo Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 5820/2005 l R.G. proposto da

 

on. Hermanin Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Piero Sandulli, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, via F. Paulucci de Calboli 9,

 

CONTRO

 

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Uricchio e Paolo Sanino, selettivamente domiciliati presso l’Avvocatura dell’Ene, in Roma via Marcantonio Colonna 27

 

E

 

dott. Zaratti Filiberto, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Di Raimondo, presso lo studio del quale domicilia, in Roma, via della Consulta 50

 

PER L'ANNULLAMENTO
Del decreto n. 159/7 del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, emesso in data 13 aprile 2004.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio ;
Visto il controricorso di Zaratti Filiberto;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del giorno 27 ottobre 2005, il magistrato relatore, Cons. Avv. Giampiero Lo Presti;
Uditi altresì gli avvocati delle parti costituite come indicati nel verbale di udienza ;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente, già Consigliere regionale del Lazio, nominato Assessore del Comune di Roma, con ordinanza sindacale n. 57 del 1 marzo 2005, impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale, per la rilevata incompatibilità fra le cariche, è stata disposta LSla sua surroga nel Consiglio Regionale con il dott. Filiberto Baratti, assumendone l’illegittimità per violazione dell’art. 10 del regolamento del Consiglio regionale del Lazio, eccesso di potere ed illogicità della motivazione.
Assume in sostanza il ricorrente che, pur sussistendo la causa di incompatibilità di cui all’art. 65 comma 1 del D. lgs. n. 267/2000, il provvedimento di surroga impugnato sarebbe illegittimo per avere l’Amministrazione seguito la procedura prevista dall’art. 11 comma 2 del regolamento del Consiglio Regionale del lazio, relativa alle ipotesi di dimissioni di un consigliere o di cessazione dalla carica per motivi diversi da quelli previsti dall’art. 10, di competenza del Presidente del Consiglio, anziché la diversa procedura di cui al precedente art. 10 commi 6 e 7, di competenza del Consiglio, relativa alle ipotesi di incompatibilità, che in particolare prescrive l’esercizio di opzione fra le cariche da parte dell’interessato.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio ed il controinteressato per dedurre l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Alla pubblica udienza del giorno 27 ottobre 2005 la causa è stata rimessa in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
La pretesa azionata va infatti correttamente qualificata in relazione all’interesse alla conservazione del ruolo di consigliere regionale previa dichiarazione di insussistenza della causa di incompatibilità rilevata che, nello specifico, si atteggia come una ipotesi di ineleggibilità sopravvenuta per assunzione della nuova carica di assessore comunale.
La posizione giuridica sostanziale della quale si lamenta la lesione viene dunque ad atteggiarsi quale posizione di diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato, con conseguente radicamento della giurisdizione ordinaria (attenendo la giurisdizione amministrativa soltanto alle controversie in materia di operazioni elettorali ai sensi del dpr n. 570/1960), a nulla rilevando in proposito che i vizi riferiti dell’atto impugnato riguardino solo il procedimento seguito, restando infatti immutata la natura sostanziale della pretesa azionata.
Va infatti rammentato che, per la giurisprudenza della Suprema Corte, la giurisdizione del giudice ordinario relativa alle controversie concernenti l’ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità non trova deroghe per il caso in cui la questione di leggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di convalida degli eletti, di proclamazione o di decadenza (cfr. Cass. Sez. Un. 4.5.2004 n. 8469), considerato che in tutte queste ipotesi la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo.
La giurisdizione ordinaria in materia di controversie su cause di incompatibilità, e conseguente decadenza, dei consiglieri regionali è stata specificamente ribadita dalla Cassazione con sentenza della prima sezione n. 15368 del 2 novembre 2002.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione interna prima ter, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2005.

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