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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 15 dicembre 2005
n. 13754
Pres. De Bernardi, Est. Lo Presti
G. Hermanin (Avv. P Sandulli) c/ Regione Lazio (Avv. S. Cricchio
e P.Sanino)
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Giurisdizione e competenza – Regioni – Provvedimento
di surroga del Consigliere regionale per incompatibilità con
altre cariche - Posizione di diritto soggettivo perfetto – Giurisdizione
del G.O. – Sussiste
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Sussiste giurisdizione del G.O. sulla controversia
relativa ad un provvedimento di surroga di un Consigliere
Regionale per sopravvenuta incompatibilità con altre cariche.
La posizione giuridica sostanziale della quale si lamenta
la lesione, ossia l’interesse alla conservazione del ruolo
di consigliere previa dichiarazione di insussistenza della
causa di incompatibilità, viene infatti ad atteggiarsi
quale posizione di diritto soggettivo perfetto inerente
l’elettorato.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
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Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio
sezione Prima ter
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composto dai Signori Magistrati: Franco
Maria De Bernardi Presidente f.f.; Giampiero Lo Presti
Consigliere est.; Ada Russo Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 5820/2005 l R.G. proposto
da
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on. Hermanin Giovanni, rappresentato
e difeso dall'avv. Prof. Piero Sandulli, presso lo studio
del quale è elettivamente domiciliato in Roma, via F. Paulucci
de Calboli 9,
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CONTRO
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Regione Lazio, in persona del Presidente
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio
Uricchio e Paolo Sanino, selettivamente domiciliati presso
l’Avvocatura dell’Ene, in Roma via Marcantonio Colonna
27
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E
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dott. Zaratti Filiberto, rappresentato
e difeso dall’avv. Luca Di Raimondo, presso lo studio del
quale domicilia, in Roma, via della Consulta 50
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PER L'ANNULLAMENTO
Del decreto n. 159/7 del Presidente del Consiglio Regionale
del Lazio, emesso in data 13 aprile 2004.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio ;
Visto il controricorso di Zaratti Filiberto;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del giorno 27 ottobre 2005, il magistrato
relatore, Cons. Avv. Giampiero Lo Presti;
Uditi altresì gli avvocati delle parti costituite come indicati
nel verbale di udienza ;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il ricorrente, già Consigliere regionale
del Lazio, nominato Assessore del Comune di Roma, con ordinanza
sindacale n. 57 del 1 marzo 2005, impugna il provvedimento
indicato in epigrafe con il quale, per la rilevata incompatibilità fra
le cariche, è stata disposta LSla sua surroga nel Consiglio
Regionale con il dott. Filiberto Baratti, assumendone l’illegittimità per
violazione dell’art. 10 del regolamento del Consiglio regionale
del Lazio, eccesso di potere ed illogicità della motivazione.
Assume in sostanza il ricorrente che, pur sussistendo la causa
di incompatibilità di cui all’art. 65 comma 1 del D. lgs. n.
267/2000, il provvedimento di surroga impugnato sarebbe illegittimo
per avere l’Amministrazione seguito la procedura prevista dall’art.
11 comma 2 del regolamento del Consiglio Regionale del lazio,
relativa alle ipotesi di dimissioni di un consigliere o di cessazione
dalla carica per motivi diversi da quelli previsti dall’art.
10, di competenza del Presidente del Consiglio, anziché la diversa
procedura di cui al precedente art. 10 commi 6 e 7, di competenza
del Consiglio, relativa alle ipotesi di incompatibilità, che
in particolare prescrive l’esercizio di opzione fra le cariche
da parte dell’interessato.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio ed il controinteressato
per dedurre l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Alla pubblica udienza del giorno 27 ottobre 2005 la causa è stata
rimessa in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è inammissibile per difetto di
giurisdizione.
La pretesa azionata va infatti correttamente qualificata in relazione
all’interesse alla conservazione del ruolo di consigliere regionale
previa dichiarazione di insussistenza della causa di incompatibilità rilevata
che, nello specifico, si atteggia come una ipotesi di ineleggibilità sopravvenuta
per assunzione della nuova carica di assessore comunale.
La posizione giuridica sostanziale della quale si lamenta la
lesione viene dunque ad atteggiarsi quale posizione di diritto
soggettivo perfetto inerente all’elettorato, con conseguente
radicamento della giurisdizione ordinaria (attenendo la giurisdizione
amministrativa soltanto alle controversie in materia di operazioni
elettorali ai sensi del dpr n. 570/1960), a nulla rilevando in
proposito che i vizi riferiti dell’atto impugnato riguardino
solo il procedimento seguito, restando infatti immutata la natura
sostanziale della pretesa azionata.
Va infatti rammentato che, per la giurisprudenza della Suprema
Corte, la giurisdizione del giudice ordinario relativa alle controversie
concernenti l’ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità non
trova deroghe per il caso in cui la questione di leggibilità venga
introdotta mediante impugnazione del provvedimento di convalida
degli eletti, di proclamazione o di decadenza (cfr. Cass. Sez.
Un. 4.5.2004 n. 8469), considerato che in tutte queste ipotesi
la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo,
bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato
attivo o passivo.
La giurisdizione ordinaria in materia di controversie su cause
di incompatibilità, e conseguente decadenza, dei consiglieri
regionali è stata specificamente ribadita dalla Cassazione con
sentenza della prima sezione n. 15368 del 2 novembre 2002.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti
le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sezione interna prima ter, dichiara inammissibile
il ricorso in epigrafe.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 27 ottobre 2005.
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