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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 16 novembre
2005 n. 6222
G. Vacirca Pres. E. Di Santo Est.
S.C.S. s.r.l. e da LA PISTOIA s.r.l. (Avv. A. Cecchi) contro
il Comune di Pistoia (Avv.ti V. Papa e F.M.C. Paci) e nei confronti
della Montalese s.r.l. ed altre (Avv.ti G. ed L. Lavitola)
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Edilizia ed urbanistica - Variante al P.R.G.
che preveda la suddivisione di una media struttura di vendita
in tre diversi livelli – Non trova riscontro in alcuna
normativa nazionale o regionale - Illegittimità
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È illegittima la Variante al P.R.G. che
preveda la suddivisione di una unica categoria (media struttura
di vendita) in tre diversi livelli (con superfici di vendita
comprese rispettivamente tra 251 e 400 mq., tra 401 e 1.500
mq. e tra 1.501 e 2.500 mq.) in quanto risulta del tutto
arbitraria, non trovando riscontro in alcuna normativa
nè statale, nè regionale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZ. -
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.2807/2000 proposto da
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S.C.S. s.r.l. e da LA PISTOIA
s.r.l. rappresentate e difese dall’Avv. Alessandro
Cecchi ed elettivamente domiciliate presso lo studio
dello stesso in Firenze, Via Masaccio n.172;
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contro
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il Comune di Pistoia, costituitosi
in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Vito Papa
e dall’Avv. Federica Maria Cristina Paci, congiuntamente
ovvero disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato in
Firenze, Via de’ Rondinelli n. 2 (Studio Legale Lessona);
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e n.c. di (a seguito di intervento ad opponendum)
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Montalese s.r.l. e Società Italiana
Realizzazioni Immobiliari – S.I.R.I.M. – s.r.l.,
rappresentate e difese dall’Avv. Giuseppe Lavitola e
dall’Avv. Leonardo Lavitola, ed elettivamente domiciliate
presso lo studio dell’Avv. Alberto Bianchi in Firenze,
Via dei Servi n. 49;
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PER L’ANNULLAMENTO
della variante al P.R.G. del Comune di Pistoia, adottata
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 6 marzo
2000 e definitivamente approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 171 del 26 luglio 2000, nonchè per
l’annullamento di ogni atto del procedimento;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visto l’atto di intervento ad opponendum delle società Montalese
s.r.l. e Società Italiana Realizzazioni Immobiliari – S.I.R.I.M. – s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Eleonora Di Santo;
Uditi alla pubblica udienza del 25 maggio 2005 i difensori delle
parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. Con il ricorso in esame le ricorrenti,
la società La Pistoia s.r.l. e la società S.C.S. s.r.l.,
dopo aver premesso che la prima, quale affittuaria della
seconda, è titolare della licenza commerciale n. 13621,
rilasciata in data 15 febbraio 1997 dal Sindaco di Pistoia
con superficie di vendita di mq. 1213, e gestisce in Viale
Adua n. 219, in Pistoia, un punto vendita di self-bricolage,
hanno fatto presente di essere due società in forte crescita
e di avere, pertanto, intenzione di incrementare la propria
attività avendo la disponibilità sia di ulteriori ambienti
e spazi per la vendita, sia di aree da utilizzare come
parcheggi.
Tale possibilità di ampliamento è stata, peraltro, preclusa dalla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 6 marzo 2000, con
la quale il Comune di Pistoia ha adottato la variante al P.R.G.
per l’adeguamento della normativa in materia di disciplina degli
esercizi commerciali, prevedendo, per la zona di V.le Adua e
per il settore non alimentare, solo medie strutture commerciali
con superfici di vendita comprese tra 251 e 400 mq..
La variante è stata pubblicata, mediante deposito, per trenta
giorni consecutivi, dall’11 aprile 2000.
Le società ricorrenti, in data 10 giugno 2000, hanno quindi presentato
una loro osservazione all’adottata variante, contestando la previsione
relativa al V.le Adua.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 171 del 26 luglio
2000, ha approvato definitivamente la variante urbanistica, senza
esaminare l’osservazione delle ricorrenti, in quanto ritenuta
tardiva, e lasciando invariata la previsione riguardante il V.le
Adua.
Con il ricorso in esame le suindicate società hanno, quindi,
impugnato la variante urbanistica in questione deducendo, a sostegno
del gravame, le seguenti censure:
1) “Violazione dell’art. 40, commi 3°, 4° e 6°, della legge regionale
n. 5/1995, in relazione anche all’art. 2963 cod. civ.. Eccesso
di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto
di motivazione”, in quanto l’osservazione presentata dalle ricorrenti
sarebbe tempestiva, e l’Amministrazione avrebbe erroneamente
conteggiato i termini ai fini dell’utile presentazione della
stessa. Nè l’Amministrazione avrebbe, contrariamente a quanto
dalla stessa asserito, tenuto conto delle osservazioni dichiarate
tardive.
2) “Violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs. 31 marzo 1998
n. 114, della legge regionale Toscana 17 maggio 1999 n. 28, del
Regolamento della Regione Toscana 26 luglio 1999 n. 4 e della
deliberazione del Consiglio Regionale del 25 maggio 1999 n. 137,
come modificata con deliberazione Consiglio Regionale n. 233
del 26 luglio 1999. Eccesso di potere per illogicità manifesta”,
in quanto il Comune di Pistoia non si sarebbe limitato ad incrementare
gli standards urbanistici previsti per gli esercizi commerciali
dalle norme regionali dettate in materia, ma avrebbe illegittimamente
imposto pesanti limitazioni alle attività commerciali, andando
ad introdurre differenziazioni che non troverebbero alcun riscontro
nelle norme sovraordinate. In particolare sarebbe del tutto arbitraria
la suddivisione della categoria “media struttura di vendita” in
tre livelli e l’individuazione all’interno delle varie zone urbanistiche
delle strutture commerciali ammissibili secondo la nuova ripartizione.
3) “Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta
e difetto assoluto di motivazione”, in quanto le aree sottoposte
a piano urbanistico preventivo sarebbero state escluse dalle
limitazioni imposte per la generalità degli esercizi gravitanti
sul V.le Adua.
4) “Violazione dell’art. 40, comma 2°, della legge regionale
Toscana n. 5/1995. In subordine illegittimità costituzionale
della stessa norma”, in quanto la variante urbanistica in esame
non avrebbe potuto essere approvata con il procedimento previsto
dall’art. 40, commi dal 2° al 7°, della legge regionale Toscana
n. 5/1995, ma avrebbe dovuto essere seguito il procedimento ordinario,
quello cioè previsto dall’art. 40, comma 8° e ss., della medesima
legge che assicura la partecipazione diretta della Regione Toscana.
2. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità e
di improcedibilità del ricorso sollevate dalla difesa dell’Amministrazione
resistente.
Con la prima eccezione si assume che la variante per cui è causa
non sarebbe autonomamente impugnabile dinanzi al Giudice amministrativo,
ma solo attraverso l’atto amministrativo che ne faccia applicazione,
stanti la generalità e l’astrattezza della stessa.
L’eccezione non ha pregio.
Il principio secondo il quale l’atto amministrativo a contenuto
normativo o generale non assume attitudine lesiva di interessi
concreti se non attraverso la mediazione di un provvedimento
applicativo che renda attuale il pregiudizio sostanzialmente
espresso dalla norma astratta, insieme al quale può e deve essere
impugnato, incontra un limite quando il provvedimento a contenuto
generale disciplina compiutamente l’attività dei destinatari,
ponendo prescrizioni immediatamente precettive e direttamente
lesive; pertanto, in tale seconda ipotesi, non è ammissibile
l’impugnazione dell’atto generale unitamente al provvedimento
di applicazione, avente carattere semplicemente adempitivo, essendo
invece onere dell’interessato ricorrere nell’ordinario termine
di decadenza contro l’atto normativo (cfr. TAR Lazio, sez. II,
23 marzo 2004 n. 2732).
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che l’impugnata variante
sia identificabile come atto a contenuto generale e normativo.
Con essa è stata chiaramente suddivisa in più livelli l’unica
categoria “media struttura di vendita” e sono state individuate
all’interno delle varie zone urbanistiche le strutture commerciali
ammissibili secondo la nuova ripartizione. In particolare è stato
previsto che per la zona di V.le Adua e per il settore non alimentare
possano essere presenti esclusivamente medie strutture commerciali
con superfici di vendita comprese tra 251 e 400 mq..
Conseguentemente, attesa la portata ed il tenore delle disposizioni
contenute nella variante in questione, con particolare riferimento,
per quanto è qui di interesse, alle suindicate prescrizioni,
le stesse appaiono immediatamente limitative e pregiudizievoli
delle posizioni giuridiche soggettive dei singoli e risultano,
pertanto, immediatamente impugnabili.
Con la seconda eccezione si rileva l’inammissibilità del ricorso
per mancata notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati
da individuare nei soggetti beneficiari della prescrizione oggetto
del terzo motivo di doglianza, con cui si censura la scelta dell’Amministrazione
di escludere dalla previsione di allocazione di esercizi commerciali
con superficie di vendita superiore a 250 mq. per il settore
alimentare e a 400 mq. per il settore non alimentare, le aree
ricomprese sullo stesso V.le Adua ma sottoposte a piano urbanistico
preventivo.
L’eccezione non ha pregio.
Con il ricorso in esame le società ricorrenti hanno chiesto l’annullamento
dell’impugnata variante nella parte in cui preclude loro ogni
possibile sviluppo della attività commerciale dalle stesse svolta – non
consentendo nella zona di V.le Adua l’ampliamento degli esercizi
commerciali esistenti, per il settore non alimentare, oltre e
400 mq. di superficie di vendita - e non nella parte in cui sottrae
dall’ambito di operatività delle suindicate limitazioni coloro
che vogliano aprire, nella medesima zona, nuovi esercizi commerciali
a seguito di piano attuativo.
Tale ultima disposizione, infatti, è citata dalle ricorrenti
al solo fine di evidenziare che la coesistenza della stessa e
di quella da esse impugnata renderebbe la scelta del Comune di
Pistoia vieppiù illogica, discriminante e immotivata, poichè consentirebbe
l’apertura di nuovi e consistenti esercizi commerciali a danno
di quelli già esistenti, con inaccettabile alterazione delle
regole della corretta concorrenza commerciale.
E’ evidente, pertanto, che ove l’impugnata disposizione – che
preclude alle ricorrenti ogni possibile sviluppo della propria
attività commerciale - dovesse essere annullata verrebbe meno
la lamentata discriminazione, e rimarrebbero impregiudicate le
ragioni di coloro che vogliano realizzare nuove strutture a seguito
di piano attuativo.
Con la terza eccezione si assume che il ricorso sarebbe diventato
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo
le ricorrenti impugnato successivamente il Piano Strutturale
adottato con delibera consiliare n. 34 del 26 febbraio 2002 e
approvato definitivamente con deliberazione consiliare n. 68
del 19 aprile 2004, che all’art. 118 (Salvaguardie) prevede che “per
l’intero asse attrezzato di V.le Adua ... non potranno essere
previste trasformazioni urbanistiche che comportino nuove quote
di edificazione”.
Cioè, il non aver impugnato in tempo utile siffatto Piano Strutturale
da parte delle odierne ricorrenti comporterebbe la sopravvenienza
di un mancato interesse a coltivare il ricorso in esame perchè,
anche in caso di accoglimento dello stesso, il Piano Strutturale
vigente impedirebbe qualsiasi intervento di nuova edificazione
sul V.le Adua, finalizzato ad incrementare la superficie di vendita
dell’azienda delle ricorrenti.
Anche tale eccezione non ha pregio.
A riguardo è sufficiente rilevare – al di là di ogni altra pur
possibile considerazione – che l’espresso intendimento delle
ricorrenti, che verrebbe frustrato dalla variante impugnata, è quello
di ampliare la propria attività utilizzando aree già edificate
e non da edificare.
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3. Nel merito il ricorso è fondato.
Con le delibere impugnate il Comune di Pistoia ancorchè abbia
dichiaratamente inteso dare attuazione alla legge regionale
Toscana n. 28/1999 ed alle direttive per la programmazione
urbanistica commerciale, di cui alle deliberazioni di Consiglio
Regionale nn. 137 e 223/1999, ha posto delle limitazioni
all’esercizio delle attività commerciali che non trovano
alcun fondamento nell’impianto normativo di riferimento.
In particolare il Comune, oltre ad adeguare gli standards a parcheggi
per gli edifici commerciali, ha suddiviso in più livelli l’unica
categoria “media struttura di vendita” ed ha individuato all’interno
delle varie zone urbanistiche le strutture commerciali ammissibili
secondo la nuova ripartizione.
Ora, l’art. 4 lett. e) del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 definisce,
per i Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti
(come è il caso del Comune di Pistoia) “medie strutture di vendita” gli
esercizi aventi superficie superiore a 250 mq. e fino a 2500
mq..
Alla medesima definizione fa riferimento, all’art. 2, 1° comma,
lett. b), il Regolamento di attuazione n. 4 del 26 luglio 1999
della legge regionale Toscana 17 maggio 1999 n. 28 <>.
Lo stesso art. 5 delle Direttive per la programmazione urbanistica
commerciale (approvate con deliberazioni di Consiglio Regionale
nn. 137 e 233/1999), nel dettare i criteri per la localizzazione
delle medie strutture di vendita, fa espresso riferimento a tali
strutture “come definite dal Regolamento di attuazione della
l.r. 28/1999”, ossia fa riferimento ad un’unica ed inscindibile
categoria.
Il Comune di Pistoia, invece, ha suddiviso, con la variante impugnata,
l’unica categoria (media struttura di vendita) in tre diversi
livelli. Il primo, con superficie di vendita compresa tra 251
e 400 mq.; il secondo, con superificie di vendita compresa tra
401 e 1.500 mq.; il terzo tra 1.501 e 2.500 mq..
Tale suddivisione – così come rilevato dalle ricorrenti con il
secondo motivo di ricorso – risulta del tutto arbitraria, non
trovando riscontro in alcuna normativa nè statale, nè regionale.
Il secondo motivo di censura risulta, pertanto, fondato ed assorbente
di ogni altro e determina, quindi, l’accoglimento del ricorso,
con conseguente annullamento delle delibere impugnate nella parte
in cui prevedono la suddivisione delle medie strutture di vendita
in più “classi” e la localizzazione delle stesse in ragione della
nuova ripartizione.
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4. Quanto alle spese di giudizio sussistono,
tuttavia, equi motivi per disporne la compensazione tra
le parti.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana - Sezione I, accoglie, nei sensi e nei limiti di
cui in motivazione, il ricorso n. 2807/2000 indicato in
epigrafe e, per l’effetto annulla in parte qua i provvedimenti
con lo stesso impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Firenze, in data 25 maggio
2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana
in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente
Andrea Migliozzi Consigliere
Eleonora Di Santo Consigliere rel. est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 NOVEMBRE
2005
Firenze, lì 16 NOVEMBRE 2005
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