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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 16 novembre 2005 n. 6222
G. Vacirca Pres. E. Di Santo Est.
S.C.S. s.r.l. e da LA PISTOIA s.r.l. (Avv. A. Cecchi) contro il Comune di Pistoia (Avv.ti V. Papa e F.M.C. Paci) e nei confronti della Montalese s.r.l. ed altre (Avv.ti G. ed L. Lavitola)


Edilizia ed urbanistica - Variante al P.R.G. che preveda la suddivisione di una media struttura di vendita in tre diversi livelli – Non trova riscontro in alcuna normativa nazionale o regionale - Illegittimità

È illegittima la Variante al P.R.G. che preveda la suddivisione di una unica categoria (media struttura di vendita) in tre diversi livelli (con superfici di vendita comprese rispettivamente tra 251 e 400 mq., tra 401 e 1.500 mq. e tra 1.501 e 2.500 mq.) in quanto risulta del tutto arbitraria, non trovando riscontro in alcuna normativa nè statale, nè regionale


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZ. -

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.2807/2000 proposto da

 

S.C.S. s.r.l. e da LA PISTOIA s.r.l. rappresentate e difese dall’Avv. Alessandro Cecchi ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Firenze, Via Masaccio n.172;

 

contro

 

il Comune di Pistoia, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Vito Papa e dall’Avv. Federica Maria Cristina Paci, congiuntamente ovvero disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via de’ Rondinelli n. 2 (Studio Legale Lessona);

 

e n.c. di (a seguito di intervento ad opponendum)

 

Montalese s.r.l. e Società Italiana Realizzazioni Immobiliari – S.I.R.I.M. – s.r.l., rappresentate e difese dall’Avv. Giuseppe Lavitola e dall’Avv. Leonardo Lavitola, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Alberto Bianchi in Firenze, Via dei Servi n. 49;

 

PER L’ANNULLAMENTO
della variante al P.R.G. del Comune di Pistoia, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 6 marzo 2000 e definitivamente approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 171 del 26 luglio 2000, nonchè per l’annullamento di ogni atto del procedimento;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visto l’atto di intervento ad opponendum delle società Montalese s.r.l. e Società Italiana Realizzazioni Immobiliari – S.I.R.I.M. – s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Eleonora Di Santo;
Uditi alla pubblica udienza del 25 maggio 2005 i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Con il ricorso in esame le ricorrenti, la società La Pistoia s.r.l. e la società S.C.S. s.r.l., dopo aver premesso che la prima, quale affittuaria della seconda, è titolare della licenza commerciale n. 13621, rilasciata in data 15 febbraio 1997 dal Sindaco di Pistoia con superficie di vendita di mq. 1213, e gestisce in Viale Adua n. 219, in Pistoia, un punto vendita di self-bricolage, hanno fatto presente di essere due società in forte crescita e di avere, pertanto, intenzione di incrementare la propria attività avendo la disponibilità sia di ulteriori ambienti e spazi per la vendita, sia di aree da utilizzare come parcheggi.
Tale possibilità di ampliamento è stata, peraltro, preclusa dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 6 marzo 2000, con la quale il Comune di Pistoia ha adottato la variante al P.R.G. per l’adeguamento della normativa in materia di disciplina degli esercizi commerciali, prevedendo, per la zona di V.le Adua e per il settore non alimentare, solo medie strutture commerciali con superfici di vendita comprese tra 251 e 400 mq..
La variante è stata pubblicata, mediante deposito, per trenta giorni consecutivi, dall’11 aprile 2000.
Le società ricorrenti, in data 10 giugno 2000, hanno quindi presentato una loro osservazione all’adottata variante, contestando la previsione relativa al V.le Adua.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 171 del 26 luglio 2000, ha approvato definitivamente la variante urbanistica, senza esaminare l’osservazione delle ricorrenti, in quanto ritenuta tardiva, e lasciando invariata la previsione riguardante il V.le Adua.
Con il ricorso in esame le suindicate società hanno, quindi, impugnato la variante urbanistica in questione deducendo, a sostegno del gravame, le seguenti censure:
1) “Violazione dell’art. 40, commi 3°, 4° e 6°, della legge regionale n. 5/1995, in relazione anche all’art. 2963 cod. civ.. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di motivazione”, in quanto l’osservazione presentata dalle ricorrenti sarebbe tempestiva, e l’Amministrazione avrebbe erroneamente conteggiato i termini ai fini dell’utile presentazione della stessa. Nè l’Amministrazione avrebbe, contrariamente a quanto dalla stessa asserito, tenuto conto delle osservazioni dichiarate tardive.
2) “Violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, della legge regionale Toscana 17 maggio 1999 n. 28, del Regolamento della Regione Toscana 26 luglio 1999 n. 4 e della deliberazione del Consiglio Regionale del 25 maggio 1999 n. 137, come modificata con deliberazione Consiglio Regionale n. 233 del 26 luglio 1999. Eccesso di potere per illogicità manifesta”, in quanto il Comune di Pistoia non si sarebbe limitato ad incrementare gli standards urbanistici previsti per gli esercizi commerciali dalle norme regionali dettate in materia, ma avrebbe illegittimamente imposto pesanti limitazioni alle attività commerciali, andando ad introdurre differenziazioni che non troverebbero alcun riscontro nelle norme sovraordinate. In particolare sarebbe del tutto arbitraria la suddivisione della categoria “media struttura di vendita” in tre livelli e l’individuazione all’interno delle varie zone urbanistiche delle strutture commerciali ammissibili secondo la nuova ripartizione.
3) “Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta e difetto assoluto di motivazione”, in quanto le aree sottoposte a piano urbanistico preventivo sarebbero state escluse dalle limitazioni imposte per la generalità degli esercizi gravitanti sul V.le Adua.
4) “Violazione dell’art. 40, comma 2°, della legge regionale Toscana n. 5/1995. In subordine illegittimità costituzionale della stessa norma”, in quanto la variante urbanistica in esame non avrebbe potuto essere approvata con il procedimento previsto dall’art. 40, commi dal 2° al 7°, della legge regionale Toscana n. 5/1995, ma avrebbe dovuto essere seguito il procedimento ordinario, quello cioè previsto dall’art. 40, comma 8° e ss., della medesima legge che assicura la partecipazione diretta della Regione Toscana. 2. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso sollevate dalla difesa dell’Amministrazione resistente.
Con la prima eccezione si assume che la variante per cui è causa non sarebbe autonomamente impugnabile dinanzi al Giudice amministrativo, ma solo attraverso l’atto amministrativo che ne faccia applicazione, stanti la generalità e l’astrattezza della stessa.
L’eccezione non ha pregio.
Il principio secondo il quale l’atto amministrativo a contenuto normativo o generale non assume attitudine lesiva di interessi concreti se non attraverso la mediazione di un provvedimento applicativo che renda attuale il pregiudizio sostanzialmente espresso dalla norma astratta, insieme al quale può e deve essere impugnato, incontra un limite quando il provvedimento a contenuto generale disciplina compiutamente l’attività dei destinatari, ponendo prescrizioni immediatamente precettive e direttamente lesive; pertanto, in tale seconda ipotesi, non è ammissibile l’impugnazione dell’atto generale unitamente al provvedimento di applicazione, avente carattere semplicemente adempitivo, essendo invece onere dell’interessato ricorrere nell’ordinario termine di decadenza contro l’atto normativo (cfr. TAR Lazio, sez. II, 23 marzo 2004 n. 2732).
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che l’impugnata variante sia identificabile come atto a contenuto generale e normativo. Con essa è stata chiaramente suddivisa in più livelli l’unica categoria “media struttura di vendita” e sono state individuate all’interno delle varie zone urbanistiche le strutture commerciali ammissibili secondo la nuova ripartizione. In particolare è stato previsto che per la zona di V.le Adua e per il settore non alimentare possano essere presenti esclusivamente medie strutture commerciali con superfici di vendita comprese tra 251 e 400 mq..
Conseguentemente, attesa la portata ed il tenore delle disposizioni contenute nella variante in questione, con particolare riferimento, per quanto è qui di interesse, alle suindicate prescrizioni, le stesse appaiono immediatamente limitative e pregiudizievoli delle posizioni giuridiche soggettive dei singoli e risultano, pertanto, immediatamente impugnabili.
Con la seconda eccezione si rileva l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati da individuare nei soggetti beneficiari della prescrizione oggetto del terzo motivo di doglianza, con cui si censura la scelta dell’Amministrazione di escludere dalla previsione di allocazione di esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 250 mq. per il settore alimentare e a 400 mq. per il settore non alimentare, le aree ricomprese sullo stesso V.le Adua ma sottoposte a piano urbanistico preventivo.
L’eccezione non ha pregio.
Con il ricorso in esame le società ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’impugnata variante nella parte in cui preclude loro ogni possibile sviluppo della attività commerciale dalle stesse svolta – non consentendo nella zona di V.le Adua l’ampliamento degli esercizi commerciali esistenti, per il settore non alimentare, oltre e 400 mq. di superficie di vendita - e non nella parte in cui sottrae dall’ambito di operatività delle suindicate limitazioni coloro che vogliano aprire, nella medesima zona, nuovi esercizi commerciali a seguito di piano attuativo.
Tale ultima disposizione, infatti, è citata dalle ricorrenti al solo fine di evidenziare che la coesistenza della stessa e di quella da esse impugnata renderebbe la scelta del Comune di Pistoia vieppiù illogica, discriminante e immotivata, poichè consentirebbe l’apertura di nuovi e consistenti esercizi commerciali a danno di quelli già esistenti, con inaccettabile alterazione delle regole della corretta concorrenza commerciale.
E’ evidente, pertanto, che ove l’impugnata disposizione – che preclude alle ricorrenti ogni possibile sviluppo della propria attività commerciale - dovesse essere annullata verrebbe meno la lamentata discriminazione, e rimarrebbero impregiudicate le ragioni di coloro che vogliano realizzare nuove strutture a seguito di piano attuativo.
Con la terza eccezione si assume che il ricorso sarebbe diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo le ricorrenti impugnato successivamente il Piano Strutturale adottato con delibera consiliare n. 34 del 26 febbraio 2002 e approvato definitivamente con deliberazione consiliare n. 68 del 19 aprile 2004, che all’art. 118 (Salvaguardie) prevede che “per l’intero asse attrezzato di V.le Adua ... non potranno essere previste trasformazioni urbanistiche che comportino nuove quote di edificazione”.
Cioè, il non aver impugnato in tempo utile siffatto Piano Strutturale da parte delle odierne ricorrenti comporterebbe la sopravvenienza di un mancato interesse a coltivare il ricorso in esame perchè, anche in caso di accoglimento dello stesso, il Piano Strutturale vigente impedirebbe qualsiasi intervento di nuova edificazione sul V.le Adua, finalizzato ad incrementare la superficie di vendita dell’azienda delle ricorrenti.
Anche tale eccezione non ha pregio.
A riguardo è sufficiente rilevare – al di là di ogni altra pur possibile considerazione – che l’espresso intendimento delle ricorrenti, che verrebbe frustrato dalla variante impugnata, è quello di ampliare la propria attività utilizzando aree già edificate e non da edificare.

 

3. Nel merito il ricorso è fondato.
Con le delibere impugnate il Comune di Pistoia ancorchè abbia dichiaratamente inteso dare attuazione alla legge regionale Toscana n. 28/1999 ed alle direttive per la programmazione urbanistica commerciale, di cui alle deliberazioni di Consiglio Regionale nn. 137 e 223/1999, ha posto delle limitazioni all’esercizio delle attività commerciali che non trovano alcun fondamento nell’impianto normativo di riferimento.
In particolare il Comune, oltre ad adeguare gli standards a parcheggi per gli edifici commerciali, ha suddiviso in più livelli l’unica categoria “media struttura di vendita” ed ha individuato all’interno delle varie zone urbanistiche le strutture commerciali ammissibili secondo la nuova ripartizione.
Ora, l’art. 4 lett. e) del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 definisce, per i Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (come è il caso del Comune di Pistoia) “medie strutture di vendita” gli esercizi aventi superficie superiore a 250 mq. e fino a 2500 mq..
Alla medesima definizione fa riferimento, all’art. 2, 1° comma, lett. b), il Regolamento di attuazione n. 4 del 26 luglio 1999 della legge regionale Toscana 17 maggio 1999 n. 28 <>.
Lo stesso art. 5 delle Direttive per la programmazione urbanistica commerciale (approvate con deliberazioni di Consiglio Regionale nn. 137 e 233/1999), nel dettare i criteri per la localizzazione delle medie strutture di vendita, fa espresso riferimento a tali strutture “come definite dal Regolamento di attuazione della l.r. 28/1999”, ossia fa riferimento ad un’unica ed inscindibile categoria.
Il Comune di Pistoia, invece, ha suddiviso, con la variante impugnata, l’unica categoria (media struttura di vendita) in tre diversi livelli. Il primo, con superficie di vendita compresa tra 251 e 400 mq.; il secondo, con superificie di vendita compresa tra 401 e 1.500 mq.; il terzo tra 1.501 e 2.500 mq..
Tale suddivisione – così come rilevato dalle ricorrenti con il secondo motivo di ricorso – risulta del tutto arbitraria, non trovando riscontro in alcuna normativa nè statale, nè regionale.
Il secondo motivo di censura risulta, pertanto, fondato ed assorbente di ogni altro e determina, quindi, l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento delle delibere impugnate nella parte in cui prevedono la suddivisione delle medie strutture di vendita in più “classi” e la localizzazione delle stesse in ragione della nuova ripartizione.

 

4. Quanto alle spese di giudizio sussistono, tuttavia, equi motivi per disporne la compensazione tra le parti.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I, accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso n. 2807/2000 indicato in epigrafe e, per l’effetto annulla in parte qua i provvedimenti con lo stesso impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, in data 25 maggio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente
Andrea Migliozzi Consigliere
Eleonora Di Santo Consigliere rel. est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 NOVEMBRE 2005
Firenze, lì 16 NOVEMBRE 2005

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