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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 24 ottobre
2005 n. 5215
E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est.
M.S. Lastrucci (Avv.ti N. Scripelliti ed E. Bellandi) contro
il Comune di Pelago (Avv. L. Tozzi) e nei confronti della Altomena
s.p.a. (non costituita)
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Edilizia ed urbanistica – Oneri di urbanizzazione
- Fatto costitutivo dell’obbligo di corrispondere i contributi
concessori o autorizzatori - È rappresentato dal rilascio
del titolo abilitativo all’edificazione – Calcolo - Vale
la data di rilascio del titolo - Approvazione del Programma
di miglioramento agricolo ambientale - L. Regione Toscana
n. 64/95 – Non tiene luogo del titolo edilizio – Nuove
tabelle di calcolo intervenute successivamente al PMAA
ma al momento del rilascio del titolo autorizzatorio – Adeguamento
- Legittimità
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Il fatto costitutivo dell’obbligo di corrispondere
i contributi concessori o autorizzatori è rappresentato,
ai sensi della legge n. 10/77, dal rilascio del titolo
abilitativo all’edificazione. Ai fini del calcolo dei detti
contributi vale la data di rilascio del titolo che è il
momento in cui sorge l’obbligazione contributiva. Poichè,
ai sensi della L. Regione Toscana n. 64/95 l’approvazione
del Programma di miglioramento agricolo ambientale è solo
una “condizione preliminare” per il rilascio del titolo
edilizio e non tiene luogo del titolo medesimo, ne deriva
che è corretto che al momento del rilascio dell’autorizzazione,
successiva di alcuni anni al PMAA, il Comune abbia adeguato
l’onere relativo secondo le nuove tabelle nel frattempo
intervenute e vigenti e lo abbia posto a carico dei nuovi
proprietari che hanno richiesto il titolo, essendo, com’è noto,
la relativa obbligazione di natura reale
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 5215 REG. SENT.
ANNO 2005
N. 813 REG. RIC.
ANNO 2001
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III^SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 813/2001 proposto da
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LASTRUCCI MARIA SERENA e SOLAINI
MARIA LUISA rappresentate e difese dagli avv.ti Nino
Scripelliti e Elena Bellandi ed elettivamente domiciliate
nel loro studio in Firenze, via Santa Reparata n. 40;
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c o n t r o
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- il COMUNE DI PELAGO, in persona
del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato
e difeso dall' avv. Luciano Tozzi ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Firenze, Corso Italia n. 29;
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e n e i c o n f r o n t i
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- della S.P.A. ALTOMENA, in persona
del rappresentante legale pro tempore, non costituita in
giudizio;
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P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O
dell'autorizzazione edilizia n. 131 dell' 8marzo 2001 rilasciata
dal Comune di Pelago avente ad oggetto la ristrutturazione
di fabbricato denominato "IL BOSCO" in località Massolina
del Comune di Pelago, nella parte in cui si è imposto
alle ricorrenti il pagamento della somma di L. 46.114.846
a titolo di oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5
ter n. 4 Legge reg. n. 64/1995 e succ. modif. (c.d. oneri
verdi), nonché per l'affermazione del loro diritto alla
restituzione degli importi pagati e per la condanna del
Comune di Pelago al pagamento di quanto ricevuto per
detti oneri, oltre interessi;
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l' atto di costituzione in giudizio del Comune di
Pelago;
Visti i motivi aggiunti proposti dalle ricorrenti per l'annullamento
dell'ordinanza del Responsabile del servizio lavori pubblici
del Comune di Pelago n. 21 del 4 maggio 2001 con la quale si è disposto
la sospensione dei lavori (pretesamente) abusivi nell'immobile
di proprietà delle ricorrenti posto in Pelago, località Massolina,
ma oggetto di autorizzazione edilizia per ristrutturazione n.
131 dell'8 marzo 2001 rilasciata dallo stesso Comune;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 23 giugno - relatore il Consigliere
Marcella Colombati -, gli avv.ti E. Bellandi e L. Salvi, delegata
da L. Tozzi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O
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I. Con ricorso notificato il 28.3.2001,
le signore Maria Serena Lastrucci e Maria Luisa Solaini
hanno chiesto l’annullamento dell’autorizzazione edilizia
n. 131 dell’8 marzo 2001 rilasciata in loro favore dal
Comune di Pelago (FI) per la ristrutturazione del fabbricato
denominato “Il bosco”, nella parte in cui è stato imposto
il pagamento della somma di lire 46.114.846 a titolo di
oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 ter, comma 4,
della legge regionale n. 64/1995 e successive modifiche
(c.d. oneri verdi); chiedono quindi l’accertamento della
non debenza della somma e la condanna del Comune alla restituzione
in loro favore degli importi pagati a tale titolo, oltre
interessi.
Espongono di aver acquistato il fabbricato dalla s.p.a. Altomena,
la quale aveva presentato per il proprio compendio con destinazione
agricola il Programma di miglioramento agricolo ambientale (PMAA)
che prevedeva interventi edilizi con mutamento di destinazione
degli edifici rurali ad uso di civile abitazione; la stessa società aveva
sottoscritto un atto unilaterale d’obbligo secondo il quale “l’approvazione
del programma costituisce condizione preliminare per il rilascio
delle concessioni o autorizzazione edilizie. La realizzazione
del programma è garantita da una apposita convenzione o da un
atto d’obbligo unilaterale…che stabilisca in particolare…” la
esecuzione di un complesso di interventi di tutela e sistemazione
ambientale dell’importo preventivato di lire 1.058.413.000 destinati
a sostituire gli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 della
legge n. 10/77; il programma e lo schema di convenzione sono
stati approvati dal Consiglio comunale nel 1999 (delibera n.
30 del 26.4.1999), previa l’approvazione di una variante al P.R.G.
; con delibera consiliare n. 10 del 28.2.2000 sono stati approvati
i nuovi importi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
e del contributo sul costo di costruzione (quest’ultimo escluso
per le ristrutturazioni di edifici esistenti) e tali nuovi oneri
sono stati poi applicati a loro danno; il 3.10.2000 veniva stipulata
la convenzione con la società Altomena la quale si impegnava
all’esecuzione delle opere previste nel piano di recupero e delle
opere di urbanizzazione primaria, precisandosi che l’esecuzione
di queste ultime era a scomputo dei relativi oneri (salvo un’ulteriore
somma il cui importo era indicato) e che gli oneri di urbanizzazione
secondaria sarebbero stati assolti con la realizzazione di una
pista ciclabile. Nel contratto di vendita era previsto che la
società venditrice assumeva a suo carico gli oneri per l’esecuzione
delle opere di miglioramento ambientale dell’intera zona a scomputo
del pagamento degli oneri verdi e che sarebbe rimasto a carico
delle acquirenti il pagamento del c.d. costo di costruzione,
peraltro non dovuto in forza della citata delibera comunale n.
10/2000.
Al momento del rilascio della concessione edilizia per la ristrutturazione
del fabbricato, il Comune chiedeva alle ricorrenti il pagamento
della somma a titolo di “oneri verdi”. Le interessate hanno corrisposto
la prima rata per poter disporre del titolo.
Questi i motivi avverso la concessione edilizia in parte qua:
1) violazione degli artt. 4 e seg. e 5 ter della legge regionale
n. 64/95 come modificata dalla legge regionale n. 25/97: l’approvazione
del PMAA consente il mutamento della destinazione agricola e
costituisce la condizione preliminare per il rilascio di concessioni
edilizie, la cui realizzazione deve essere garantita da apposita
convenzione; questa, nel caso di mutamento di edifici rurali
con aree di pertinenza inferiori a 1 ettaro, deve prevedere l’assunzione
di oneri e impegni di miglioramento ambientale in misura non
inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione
edilizia e non superiore alla quota minima prevista per le nuove
edificazioni, con l’espressa precisazione che tali oneri e impegni
sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 della
legge n. 10/77; ne consegue che il fatto generatore dell’obbligo
di eseguire gli interventi di miglioramento ambientale sostitutivi
degli oneri di urbanizzazione deriva non già dalla concessione
ma dall’approvazione del PMAA che della concessione edilizia è atto
presupposto e che costituisce il provvedimento terminale del
procedimento di deruralizzazione; correlativamente la concessione
edilizia non può essere soggetta al pagamento di oneri verdi
in quanto atto estraneo al procedimento di deruralizzazione e
successivo al suo compimento e tali oneri devono intendersi già assolti
in quanto convertiti in oneri verdi e sostituiti dall’esecuzione
di opere di miglioramento ambientale;
2) illegittimità per violazione dei seguenti atti stipulati tra
il Comune e la soc. Altomena e dei relativi provvedimenti comunali
di approvazione: atto unilaterale d’obbligo della società del
28.9.1998 sub A lettera d; delibera Giunta comunale n. 45 del
3.3.1998; convenzione Comune /Altomena stipulata il 3.10.2000
e previa delibera consiliare n. 30 del 26.4.1999: l’obbligo del
pagamento degli oneri di urbanizzazione, assorbiti dall’esecuzione
delle opere di miglioramento ambientale, è sorto al momento della
conclusione del procedimento di deruralizzazione il cui atto
terminale è la delibera n. 30/99, e deve fare carico al soggetto
richiedente la deruralizzazione; tale onere non può essere trasferito
sui soggetti che richiedono la concessione edilizia.
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II. Con atto notificato il 7.6.2001 le ricorrenti
hanno presentato un primo gruppo di motivi aggiunti per
l’annullamento dell’ordinanza del Responsabile comunale
n. 21 del 4.5.2001 con la quale è stata disposta la sospensione
di presunti lavori abusivi nell’immobile di proprietà oggetto
dell’autorizzazione edilizia per ristrutturazione n. 131
dell’8.3.2001. Il provvedimento, che è stato emesso solo
dopo pochi giorni dal rilascio del titolo edilizio, sarebbe
viziato per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt.
4 e 10 della legge n. 47/85, eccesso di potere per sviamento
e carenza di istruttoria: il Comune pretende di dedurre
dalla circostanza della omessa comunicazione dell’inizio
dei lavori che gli stessi sono tutti abusivi, ma la sospensione
può riguardare solo i lavori eseguiti prima dell’autorizzazione
e non può estendersi ai lavori autorizzati ma non compiuti
prima della data del sopralluogo (12.3.2001); in ogni caso
non si possono sospendere lavori già eseguiti e autorizzati,
potendo la sospensione agire soltanto per il futuro; non
si possono comunque emettere provvedimenti cautelari in
presenza di titoli edilizi quando non si indichino le difformità o
l’inosservanza di norme prescrizioni e modalità di cui
al primo comma dell’art. 4 della legge n. 47/85; nessuna
istruttoria è stata fatta sui lavori, pur coperti da autorizzazione,
che non sarebbero stati ancora eseguiti, potendo solo questi
essere sospesi; 2) ulteriore violazione dell’art. 10 della
legge n. 47/85, applicazione della sanzione impropria della
sospensione: l’oscura motivazione del provvedimento non
consente di capire quale facoltà amministrativa il Comune
ha inteso esercitare; se il provvedimento, solo apparentemente
cautelare, è sanzionatorio nei confronti di lavori eseguiti
anteriormente all’autorizzazione, la sanzione dell’art.
10 della legge n. 47/85 (che, per opere in assenza di autorizzazione
o in difformità da essa, è pari al doppio dell’aumento
del valore dell’immobile) si applica nella misura minima
in caso di richiesta di autorizzazione in corso di esecuzione
delle opere; se questa ipotesi corrisponde all’intendimento
del Comune, allora dovevano essere indicati i “motivi di
contrasto con lo strumento urbanistico per i quali non
risulterebbe assentibile un’autorizzazione dopo l’inizio
dei lavori, e che nella sostanza corrisponde a un provvedimento
a sanatoria”.
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III. Con successivo atto notificato il 20.11.2001
le stesse ricorrenti hanno proposto un secondo gruppo di
motivi aggiunti per l’annullamento dell’ordinanza del Responsabile
comunale n. 35 del 7.9.2001 con la quale è stata disposta
a loro carico la sanzione del doppio degli oneri di urbanizzazione
e del contributo sul costo di costruzione, oltre alla sanzione
aggiuntiva di lire 10 milioni per presunte opere abusive
non soggette a contributo concessorio, il tutto per lire
52.551.410 al netto degli oneri già corrisposti.
Questi i motivi: 1) violazione degli artt. 4 e 10 della legge
n. 47/85, eccesso di potere per sviamento e carenza di istruttoria:
il Comune non ha riscontrato nessuna difformità dei lavori eseguiti
rispetto a quelli autorizzati, ma pretende di dedurne la abusività dall’omessa
comunicazione dell’ inizio dei lavori; valgono le considerazioni
già espresse con il primo motivo dei precedenti (primo gruppo
di) motivi aggiunti; 2) violazione degli artt. 33, 34 e 37 della
legge regionale n. 52/99, eccesso di potere per carenza di istruttoria
e contraddittorietà: le opere sono conformi sia allo strumento
urbanistico che all’autorizzazione edilizia; nell’ipotesi (e
non nella certezza) di esecuzione in parte anticipata dei lavori,
la norma applicabile sarebbe l’art. 34 per l’autorizzazione in
sanatoria di attività in corso di realizzazione delle opere (misura
minima di 1 milione); è del tutto estraneo invece l’art. 37 che
riguarda le opere eseguite in assenza o in totale difformità dalla
concessione; 3) ulteriore violazione degli artt. 37 e 8 della
legge regionale n. 52/99: non vi può essere nell’azione amministrativa
commistione o interferenza tra il piano sanzionatorio e il piano
autorizzatorio; l’eventuale abuso soltanto formale non può essere
sanzionato perché il relativo potere residua in caso di violazioni
sostanziali che nella specie non esistono; l’art. 37, di cui
si è inteso fare applicazione, presuppone la presentazione di
un’istanza di sanatoria e il Comune non può attribuire ex post
d’ufficio valore di istanza di sanatoria alla ordinaria istanza
di autorizzazione edilizia; la circostanza che il Comune ipotizzi
la possibilità che taluni siano stati eseguiti prima dell’autorizzazione
ma comunque dopo la presentazione dell’istanza diretta all’ottenimento
di questa, non consente l’attribuzione autoritativa a tale istanza
di domanda di sanatoria con implicita preventiva accettazione
delle conseguenze in termini sanzionatori; per contro l’accoglimento
incondizionato da parte del Comune dell’istanza di autorizzazione
edilizia implica la rinuncia ai poteri repressivi nei confronti
di opere comprese nell’autorizzazione; 4) in ipotesi, ulteriore
violazione dell’art. 37 cit., eccesso di potere per illogicità e
manifesta ingiustizia: quanto alla sanzione aggiuntiva di 10
milioni per modifiche interne e alla facciata nonché per lavori
relativi ad impianti non soggetti a contributo concessorio, non
si può condividere la premessa che il Comune scorpori alcuni
lavori non computati ai fini della determinazione dei contributi
ed applichi ad essi una nuova sanzione, per di più nella misura
massima, come se si trattasse di un illecito edilizio da considerarsi
autonomamente.
IV. Si è costituito il Comune di Pelago, opponendosi al ricorso,
e non invece la s.p.a. Altomena.
Con successive memorie le parti costituite hanno illustrato le
rispettive tesi.
All’udienza del 23 giugno 2005 la causa è passata in decisione,
avendo in precedenza (c.c. del 12.7.2001) le ricorrenti rinunciato
all’istanza cautelare.
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DIRITTO
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1. La controversia si articola attraverso
un ricorso principale, rivolto avverso una autorizzazione
edilizia nella parte in cui vengono con essa determinati
gli oneri concessori, e in due gruppi di motivi aggiunti
rispettivamente diretti avverso un’ordinanza comunale di
sospensione di lavori edilizi abusivi e avverso il provvedimento
col quale si determina la sanzione.
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2. Preliminarmente è infondata l’eccezione
rivolta dal Comune avverso i due gruppi di motivi aggiunti,
che avrebbero dovuti essere proposti con ricorsi autonomi
in quanto gli atti con essi impugnati sarebbero dotati
di autonoma lesività, perché come ha già riconosciuto la
giurisprudenza amministrativa, ancor prima della legge
n. 205/2000, l’istituto è visto come un mezzo per integrare
le censure non solo nei riguardi del primo provvedimento
impugnato, bensì nei riguardi dell’intero esercizio del
potere amministrativo che ha comportato la lesione della
situazione soggettiva nel suo insieme (Cons. di Stato,
V, n. 3717/2002) e che l’introduzione di motivi aggiunti
in corso di causa avverso atti diversi da quelli gravati
col ricorso principale, purché direttamente collegati,
risponde ad esigenze di economia processuale ed è comunque
alternativo alla proposizione di autonomi ricorsi che poi
andrebbero riuniti (Cons. di Stato, n. 6959/2004). Nella
specie la sospensione di lavori edilizi ritenuti abusivi
(oggetto del primo gruppo di motivi aggiunti) e la sanzione
pecuniaria irrogata (secondo gruppo di motivi aggiunti)
si possono ritenere collegati alla autorizzazione edilizia
riguardando la medesima fattispecie nel suo complesso.
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3. Con riferimento al ricorso principale,
nel quale si contesta la richiesta di pagamento di oneri
concessori, si osserva quanto segue.
La autorizzazione edilizia n. 131/2001 è stata rilasciata alle
ricorrenti per la ristrutturazione con cambio di destinazione
ad uso di abitazione di un fabbricato rurale (“Il bosco”) facente
parte di un compendio immobiliare più vasto, oggetto di un Piano
di miglioramento agricolo ambientale (PMAA) predisposto dalla
soc. Altomena (dante causa delle ricorrenti) che prevedeva, tra
l’altro, la dismissione dall’uso agricolo e la successiva vendita
di alcuni immobili tra i quali quello in esame con contestuale
obbligo della società di eseguire le opere di miglioramento ambientale
dell’intera zona e che è stato approvato dal Comune nel 1999.
Con atto d’obbligo del 1998 la società si era impegnata a realizzare
una serie di interventi di tutela e sistemazione ambientale per
un importo stimato in lire 1.058.413.000 funzionale alla realizzazione
del PMAA.; trattasi dei c.d. “oneri verdi”, previsti dall’art.
5 ter della legge regionale n. 64/95 per gli interventi di ristrutturazione
edilizia ed urbanistica che comportano mutamento di destinazione
degli edifici rurali, i quali (comma 4 dell’art. 5 ter citato)
sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 della
legge n. 10/77.
La tesi delle ricorrenti, che hanno acquistato l’immobile e la
relativa area di pertinenza dalla soc. Altomena, è che, essendo
stato deruralizzato l’immobile in questione con l’approvazione
del PMAA ed essendosi la società dante causa assunta l’obbligo
del pagamento degli oneri verdi, nessuna ulteriore somma poteva
a tale titolo essere loro richiesta dal Comune, e ciò in quanto
il procedimento finalizzato al cambio di destinazione dall’uso
agricolo si era già completato con l’approvazione del PMAA e
tale approvazione costituisce, ai sensi dell’art. 4, comma 6,
della legge regionale n. 64/95 e successive modifiche, “condizione
preliminare per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni
edilizie”. In altre parole il fatto generatore dell’obbligo di
esecuzione delle opere di miglioramento ambientale, sostitutive
degli oneri verdi, sarebbe costituito non già dalla concessione
edilizia, ma dal provvedimento di approvazione del PMAA e la
concessione edilizia non potrebbe essere soggetta al pagamento
di oneri di urbanizzazione o oneri verdi in quanto atto estraneo
al procedimento di deruralizzazione e successivo al suo compimento;
conclusivamente gli oneri di urbanizzazione dovrebbero intendersi
già assolti in quanto sostituiti dall’impegno della società Altomena
di eseguire le opere di miglioramenti ambientale e quindi convertiti
in oneri verdi a carico del richiedente la deruralizzazione.
La tesi del Comune (v. memoria di udienza) è invece nel senso
che: al momento dell’approvazione del PMAA e della stipula dell’atto
unilaterale d’obbligo della soc. Altomena, gli oneri verdi sono
stati calcolati secondo le tabelle allora in vigore (giusta deliberazione
consiliare n. 8/97) in lire 18.005 al metro cubo; con delibera
consiliare n. 10/2000 le tariffe comunali relative agli oneri
di urbanizzazione (ivi compresi gli oneri verdi) sono state aggiornate
in lire 39.539 al metro cubo; al momento del rilascio della concessione
edilizia n. 131 dell’ 8.3.2001 gli oneri dovuti sono stati ricalcolati
secondo le nuove tabelle (lire 39.539 × mc. 2.141,49 pari al
volume totale) per un ammontare complessivo di lire 84.672.373
da cui è stato scomputato l’importo di lire 38.557.527 (lire
18.005 × mc. 2.141,49) calcolato per la società Altomena; ne
deriva che gli oneri verdi residuati a carico delle ricorrenti
sono pari a lire 46.114.846, come richiesto nell’autorizzazione
edilizia n. 131 del 2001.
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4. Il Collegio ritiene corretto il ragionamento
del Comune e infondati i motivi di ricorso.
L’art. 5 ter della legge regionale n. 64/95 (successivamente
modificata con legge regionale n. 25/97) consente gli interventi
di ristrutturazione edilizia e urbanistica che comportano mutamento
di destinazione d’uso dei fabbricati agricoli “previa sottoscrizione
di convenzione o atto d’obbligo unilaterale” che individuano
le aree di pertinenza degli edifici (comma 1); i proprietari,
per le aree di pertinenza superiori a 1 ettaro, si impegnano
con la convenzione o l’atto d’obbligo a realizzare gli interventi
di sistemazione ambientale, mentre per le aree inferiori a 1
ettaro (come nella specie) in luogo della convenzione sono tenuti
a corrispondere previamente “specifici oneri stabiliti dal Comune
e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo,
in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista
per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore
alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione
(commi 2 e 3); detti impegni ed oneri (comma 4) “sostituiscono
gli oneri di urbanizzazione” di cui all’art. 5 della legge n.
10/77 e sono comunemente definiti “oneri verdi”.
E’ principio generale che il fatto costitutivo dell’obbligo di
corrispondere i contributi concessori o autorizzatori è rappresentato,
ai sensi della legge n. 10/77, dal rilascio del titolo abilitativo
all’edificazione e che ai fini del calcolo dei detti contributi
vale la data di rilascio del titolo che è il momento in cui sorge
l’obbligazione contributiva (Cons. di Stato, nn. 1513/98, 3332/03).
All’applicazione di tale principio non è di ostacolo l’approvazione
del PMAA e dell’atto d’obbligo della società dante causa (nei
quali gli oneri sono calcolati in altra misura), perché, secondo
un consolidato principio, quand’anche in detti atti non sia previsto
l’adeguamento degli oneri, ai sensi dell’art. 1339 c.c. le clausole
difformi da quelle imposte dalla legge sono di diritto sostituite
da queste ultime. E poiché, ai sensi della legge regionale n.
64/95 cit., l’approvazione del PMAA è solo una “condizione preliminare” per
il rilascio del titolo edilizio e non tiene luogo del titolo
medesimo, è corretto che al momento del rilascio dell’autorizzazione,
successiva di alcuni anni agli atti richiamati, il Comune abbia
adeguato l’onere relativo secondo le nuove tabelle nel frattempo
intervenute e vigenti e lo abbia posto a carico dei nuovi proprietari
che hanno richiesto il titolo, essendo, com’è noto, la relativa
obbligazione di natura reale.
Non si può convenire con la tesi delle ricorrenti che gli oneri
verdi, in quanto sostitutivi delle opere di miglioramento ambientale,
sono in concreto già stati quantificati al momento dell’approvazione
del PMAA e dell’atto d’obbligo della società dante causa, con
la conseguenza che non potrebbero mai inerire al rilascio dell’autorizzazione
edilizia. Da un canto la tesi è in contrasto con il dettato della
norma regionale (art. 5 ter, comma 4, l.r. n. 64/95) la quale,
prevedendo che gli oneri verdi (pur imposti in sostituzione delle
opere di miglioramento ambientale) sostituiscono gli oneri di
urbanizzazione, implicitamente ribadisce che questi ultimi sono
comunque dovuti anche se con diversa denominazione; d’altro canto
soltanto la concreta realizzazione delle opere di miglioramento
ambientale, una volta che fosse stata effettuata immediatamente
dopo l’approvazione del PMAA e prima dell’aggiornamento dei contributi
concessori (aggiornamento che, si ripete, ha riguardato anche
gli oneri verdi – cfr. relazione allegata alla delibera comunale
n. 10/2000, doc. n. 5 depositato dalle ricorrenti unitamente
all’atto introduttivo del presente giudizio), non potrebbe più consentire
un diverso calcolo degli oneri monetari sostitutivi di quelle
opere; è difatti noto che gli oneri di urbanizzazione in generale
sono volti a coprire le spese che il Comune incontra per l’urbanizzazione
dell’area e parimenti gli oneri verdi coprono le spese del Comune
per le opere di miglioramento ambientale non ancora realizzate;
ma la realizzazione di tali interventi da parte del Comune sconta
l’aumento dei prezzi che il trascorrere del tempo automaticamente
comporta, con la conseguenza che è al momento del rilascio del
titolo edilizio (ristrutturazione) e non dell’approvazione del
PMAA (se i due momenti non coincidono) che essi vanno calcolati.
Va inoltre considerato che una cosa è la “deruralizzazione” di
un fabbricato e la sua destinazione ad uso residenziale (oggetto
del PMAA) e altra cosa è la “ristrutturazione” del fabbricato
stesso (oggetto dell’autorizzazione edilizia). I due termini
non sono sinonimi e implicano interventi diversi, perché il fabbricato
agricolo deruralizzato ben potrebbe essere utilizzato a residenza
così come si trova.
In proposito sono significativi due riscontri: da un canto, nel “verbale
di annotazione” inviato dalla Polizia municipale alla Procura
della Repubblica di Firenze il 21.3.01 (allegato al doc. 4 del
Comune) si precisa che per il fabbricato “Il bosco” era stata
rilasciata in data 14.12.1999 un’autorizzazione (n. 137/99) per
sole opere di “manutenzione straordinaria” (e non quindi di ristrutturazione,
che è oggetto dell’autorizzazione n. 131 del 2001 ora in esame);
dall’altro, nella convenzione tra il Comune e la società Altomena
del 3.10.2000, al punto 5, è espressamente detto che la “trasformazione
e l’utilizzazione dei fabbricati esistenti potrà essere effettuata
sulla base delle concessioni edilizie che il Comune…rilascerà a
seguito di presentazione da parte del proprietario dei progetti
relativi corredati della documentazione necessaria…”; il che
conferma che l’onere monetario è connesso al momento della realizzazione
dell’intervento edilizio.
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5. Il primo gruppo di motivi aggiunti, rivolti
avverso la sospensione dei lavori ritenuti abusivi secondo
la prospettazione del Comune di cui si parlerà in prosieguo
(e cioè che i lavori sarebbero stati già in parte eseguiti
quando ancora il titolo non era stato rilasciato), deve
essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto
di interesse, in quanto la misura cautelare ha cessato
di avere effetto ed è stata assorbita dal successivo provvedimento
sanzionatorio definitivo impugnato col secondo gruppo di
motivi aggiunti.
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6. Col secondo gruppo di motivi aggiunti
si rivolgono censure avverso il provvedimento con il quale
il Comune ha determinato la sanzione pecuniaria pari al
doppio degli oneri di urbanizzazione oltre ad altra somma
per costo di costruzione.
In particolare, nel primo motivo si lamenta la violazione degli
artt. 4 e 10 della legge n. 47/85 nonché lo sviamento e la carenza
di istruttoria, perché il Comune non avrebbe riscontrato nessuna
difformità dei lavori eseguiti rispetto a quelli autorizzati
e pretenderebbe di dedurne l’abusività dall’omessa comunicazione
dell’inizio dei lavori; non sarebbero indicati quali lavori,
pur coperti dall’autorizzazione n. 131, sarebbero stati eseguiti
prima del rilascio della stessa.
Nel secondo motivo si sostiene che è erronea la qualificazione
delle opere eseguite con riferimento all’art. 33 della legge
regionale n. 52/99, che si riferisce alle opere di ristrutturazione
in assenza di titolo e difformi dagli strumenti urbanistici,
perché, nella specie, le opere sarebbero tutte conformi sia all’autorizzazione
che alla strumentazione urbanistica; l’aver ipotizzato, ma non
accertato, una loro parziale esecuzione anticipata avrebbe dovuto
comportare l’applicazione dell’art. 34 della legge regionale
che prevede, per la richiesta di autorizzazione in sanatoria
in corso di esecuzione delle opere, la sanzione nella misura
minima (lire 1 milione); al contrario, l’art. 37 che si è applicato
concerne l’ipotesi di opere in totale assenza di titolo o in
difformità da questo e di procedimento sanzionatorio in atto
e quindi della già avvenuta applicazione della sanzione della
demolizione di cui all’art. 31, comma 3, espressamente richiamato
nell’art. 37.
Nel terzo motivo si denuncia che il Comune, nell’esercizio dei
propri poteri, avrebbe confuso il piano sanzionatorio col piano
autorizzatorio e si sostiene che l’eventuale abuso soltanto formale
non può essere sanzionato perché il relativo potere residua solo
in caso di violazioni sostanziali che nella specie non esistono;
la norma applicata (art. 37 cit.) presuppone la presentazione
di un’istanza di sanatoria che non è stata mai avanzata dalle
ricorrenti e la circostanza che il Comune ipotizzi che taluni
siano stati eseguiti prima dell’autorizzazione ma comunque dopo
la presentazione dell’istanza diretta all’ottenimento di questa,
non consente l’attribuzione autoritativa a tale istanza di domanda
di sanatoria con implicita preventiva accettazione delle conseguenze
in termini sanzionatori; in definitiva l’accoglimento incondizionato
da parte del Comune dell’istanza di autorizzazione edilizia implica
la rinuncia ai poteri repressivi nei confronti di opere comprese
nell’autorizzazione.
In fine nel quarto motivo aggiunto, quanto alla sanzione aggiuntiva
di 10 milioni per modifiche interne e alla facciata nonché per
lavori relativi ad impianti non soggetti a contributo concessorio,
si afferma che il Comune non può scorporare alcuni lavori non
computati ai fini della determinazione dei contributi ed applicare
ad essi una nuova sanzione, per di più nella misura massima,
come se si trattasse di un illecito edilizio da considerarsi
autonomamente.
I quattro motivi aggiunti, che possono essere esaminati congiuntamente,
non sono fondati.
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7. In punto di fatto va premesso che l’autorizzazione
edilizia è stata rilasciata il giorno 8 marzo 2001 e che
dopo 4 giorni (di cui solo due lavorativi, essendovi compresi
un sabato e una domenica) in data 12 marzo 2001 i tecnici
del Comune hanno effettuato un sopralluogo e hanno accertato
che “alcune opere previste nell’autorizzazione 131…erano
già state eseguite” e che non era stato comunicato da parte
della proprietà né la data d’inizio dei lavori, né il nominativo
del direttore degli stessi e nemmeno era stato presentato
l’attestato di deposito del progetto strutturale all’Ufficio
del Genio civile; dal breve lasso di tempo e dall’entità delle
opere già eseguite, desumevano che i lavori avevano avuto
inizio prima del rilascio e quindi “in assenza” del titolo
edilizio.
In dipendenza di ciò il Comune, dopo aver considerato che l’illecito è stato
compiuto quando il titolo ancora non esisteva e che pertanto
avrebbe dovuto essere sanzionato ai sensi dell’art. 33 della
legge regionale n. 52/99 (interventi di ristrutturazione senza
titolo) con la misura della demolizione, ma che il completamento
delle opere era ancora in corso, ha ritenuto che all’autorizzazione
n. 131 “che comprende le opere abusivamente eseguite di cui sopra
potrà essere attribuita valenza di autorizzazione a sanatoria
ai sensi dell’art. 37 della legge regionale n. 52/99”.
Al provvedimento sanzionatorio (ordinanza n. 35 del 7.9.2001,
impugnata col secondo gruppo di motivi aggiunti) è allegata una
relazione concernente il calcolo della sanzione effettuato dall’Ufficio
tecnico comunale, nella quale:
A) per le opere abusive relative alla “ristrutturazione di appartamento
con cambio di destinazione da rurale a civile abitazione”
-a) sono determinati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
(“oneri verdi”) secondo le tabelle di cui alla delibera consiliare
n. 10/2000, “aggiornati con determina del Responsabile del Servizio
LL.PP-Urbanistica n. 66 del 2.4.2001” e quantificati in lire
40.607 al metro cubo (mc. 785,85 × 40.607 = lire 31.911.010);
-b) è determinato il contributo di costruzione per opere di ristrutturazione “di
cui alla deliberazione C.C. n. 12 del 7.3.2001”, pari al 10%
del costo complessivo dell’intervento (mq. 177,34 × lire 300.000
= lire 53.202.000) relativo appunto a quella superficie di mq.
177,34 e quantificato in lire 5.320.200;
-c) è quindi calcolato il contributo concessorio complessivo,
dato dalla somma dei due dati precedenti (lire 31.911.010 + lire
5.320.200 = lire 37.231.210);
-d) inoltre, trattandosi di “sanatoria ai sensi del comma 4 dell’art.
37 della l.r. n. 52/99”, il contributo è calcolato in misura
doppia, pari a lire 74.462.420, e da tale somma è detratto l’ “importo
degli oneri di urbanizzazione calcolati sul volume di mc. 785,85
già versati in sede di rilascio dell’autorizzazione n. 131…valutati
con le tabelle comunali vigenti alla data odierna in lire 31.911.010” con
un saldo a debito delle ricorrenti di lire 42.551.410;
B) per ulteriori “opere abusive di modifiche interne e modifica
alla facciata del fabbricato nonché costruzione parziale di impianto
elettrico termico e idraulico alle porzioni di fabbricato colonico
diverse dall’appartamento” di cui al precedente punto, è poi
indicata una somma di lire 10.000.000, in considerazione che,
pur “trattandosi di opere non soggette a contributo concessorio
e quindi gratuite”, il fabbricato dopo gli interventi, di rilevante
entità, era destinato ad uso residenziale.
In conclusione detta relazione tecnica quantifica la sanzione
da irrogare per l’autorizzazione (da ritenersi) “in sanatoria” in
lire 52.551.410 (42.551.410 + 10.000.000).
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8. L’art. 37 della legge regionale n. 52/99
(nel testo anteriore alla riforma operata dalla legge regionale
n. 43/2003), che è la norma applicabile ratio temporis,
prevedeva che per le opere eseguite in assenza di titolo
abilitativo era possibile la sanatoria nel presupposto
della c.d. doppia conformità delle opere agli strumenti
urbanistici al momento dell’abuso e al momento della domanda
(comma 1) e che “il rilascio della…autorizzazione in sanatoria
comporta il pagamento del contributo in misura doppia ovvero,
nei soli casi di gratuità, di una somma da dire 2 milioni
a lire 10 milioni”.
L’Amministrazione comunale ha fatto corretta applicazione della
norma poiché una parte rilevante dei lavori dopo soli quattro
giorni dal rilascio della autorizzazione risultava già eseguita
(v. verbale di contestazione), il che rende plausibile la considerazione
del Comune che essi siano stati eseguiti in epoca precedente
il titolo autorizzatorio e quindi sono da ritenersi abusivi;
ciò nonostante il Comune, in luogo di disporne la demolizione,
tenendo conto del titolo successivamente intervenuto e della
conformità dei lavori rispetto a questo, ha valutato lo stesso
titolo come rilasciato in parte in sanatoria ovvero come attestazione
di conformità delle opere già eseguite.
La sanzione non ha riguardato l’intera superficie o volume dell’intervento
di cui all’autorizzazione edilizia, ma soltanto una parte di
essi sia pure rilevante, come è desumibile dal calcolo operato
dagli uffici comunali e sopra riportato. Basta al riguardo confrontare
i dati contenuti nell’autorizzazione edilizia (ammontare dei
contributi concessori) e quelli contenuti nella relazione allegata
al provvedimento sanzionatorio, che appunto non coincidono.
Non può essere condivisa la tesi delle ricorrenti che in caso
di violazione soltanto formale il Comune, una volta che sia rilasciato
il titolo, perde il potere sanzionatorio il quale residuerebbe
soltanto per le violazioni sostanziali e quindi per le difformità del
titolo dagli strumenti urbanistici.
La vicenda infatti è da attribuirsi alla esclusiva responsabilità delle
ricorrenti le quali, invece di attendere il rilascio del titolo
abilitativo, hanno proceduto alla realizzazione di gran parte
delle opere che avevano richiesto di eseguire, in spregio alle
norme che prevedono la previa disponibilità del titolo. Per quella
parte le opere sono state eseguite in assenza di titolo e sono
quindi abusive e sanzionabili.
Seguendo la tesi delle ricorrenti, invece, secondo cui l’abuso
formale dovrebbe essere colpito soltanto con una sanzione minima
di 1 milione, diverrebbero inutili le norme che richiedono il
titolo che abilita alla costruzione e si perverrebbe ad una illegittima,
sostanziale parificazione tra fattispecie diverse; difatti la
sanzione minima è prevista (art. 34 della legge regionale n.
52 cit.) per il solo caso in cui un soggetto “spontaneamente” denunci
al Comune di aver commesso un abuso (inizio delle opere senza
titolo) e richieda in corso di esecuzione delle stesse un titolo
in sanatoria, e tutto ciò prima che siano state effettuate dal
Comune le relative contestazioni; nella specie invece la prima
contestazione da parte del Comune si è avuta con l’ordinanza
di sospensione dei lavori del 4.5.2001 in epoca successiva alla
presentazione da parte delle interessate della originaria domanda
di autorizzazione che è del 28.6.2000.
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9. Proseguendo nell’esame delle censure
sempre del secondo gruppo di motivi aggiunti, si può affermare
che nessuna indebita commistione tra poteri sanzionatori
e poteri autorizzatori vi è stata, ma anzi il Comune ha
inteso salvare per quanto possibile, nel rispetto delle
regole, l’autorizzazione rilasciata indebitamente, avendo
le ricorrenti rappresentato una realtà non conforme per
avere iniziato la costruzione senza averne titolo e sulla
base di detti fatti non si può sostenere che il Comune,
una volta rilasciata l’autorizzazione, sia privo dei poteri
repressivi perché la successione nel tempo degli accadimenti
avrebbe potuto portare a ben più gravi conseguenze (demolizione
dei lavori eseguiti sine titulo, previo annullamento d’ufficio
dell’autorizzazione).
Quanto poi all’obiezione delle ricorrenti (ribadita in via generale
nella memoria di udienza), che il contributo relativo al costo
di costruzione non sarebbe dovuto per effetto della delibera
comunale n. 10 del 28.2.2000 che l’avrebbe escluso per le ristrutturazioni
edilizie, essa cede di fronte al riferimento che nel provvedimento
sanzionatorio n. 35/2001 è fatto alla successiva delibera comunale
n 12 del 7.3.2001 che ne costituisce l’atto presupposto; sul
punto nessuna censura è stata proposta.
Da ultimo, anche la ulteriore sanzione di lire 10 milioni si
giustifica ai sensi della norma regionale (art. 37 l.r. n. 52/99,
nel testo precedente alla modifiche operate con la legge regionale
n. 43/2003) che, come sopra riportato, la prevedeva espressamente.
Trattasi di lavori abusivi (in quanto realizzati prima del rilascio
del titolo) che ineriscono a “porzioni di fabbricato colonico
diverse dall’appartamento” e quindi possono assumere una autonoma
rilevanza; essi non sono soggetti allo stesso trattamento operato
nei confronti dell’abitazione (doppio degli oneri concessori)
in quanto costituiscono opere gratuite (impianti elettrico, termico,
idraulico), ma sono pur sempre abusivi e quindi sanzionabili.
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10. Conclusivamente il ricorso e i motivi
aggiunti non possono trovare accoglimento. Le spese processuali,
liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe e sui motivi aggiunti, così provvede:
-rigetta il ricorso principale e il secondo gruppo di motivi
aggiunti;
-dichiara improcedibile il primo gruppo di motivi aggiunti;
-condanna le ricorrenti, in via tra loro solidale, al pagamento
in favore del Comune di Pelago (FI) delle spese processuali liquidate
in complessivi 3.000,00 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Firenze il 23 giugno 2005,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere, rel. est.
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 OTTOBRE 2005
Firenze, lì 24 OTTOBRE 2005
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