| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 3 ottobre 2005 n. 1985
Pres. L. Tosti, Est. F. Scano
D. Polini (Avv. P. Corda) c. Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (Avv. Stato) Soprintendenza per i Beni ambientali,
architettonici, artistici e storici per le Province di Sassari
e Nuoro (Avv. Stato) |
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1. Edilizia e Urbanistica – autorizzazione
paesaggistica – annullamento ministeriale – comunicazione
di avvio del procedimento – omissione – illegittimità:
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2. Legge e regolamento – ipotesi di conflitto
– disapplicazione d’ufficio della norma regolamentare –
potere del giudice amministrativo – sussiste;
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3. Edilizia e Urbanistica – zona agricola
– tipologia di interventi realizzabili – verifica in relazione
alla specifica attività agricola – obbligo – sussiste
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1. In caso di annullamento ministeriale di
autorizzazione paesaggistica sussiste l’obbligo di comunicazione
dell’avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990.
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2. Il conflitto della norma regolamentare
con la fonte legislativa, va considerato come un'ipotesi
di invasione da parte del regolamento dell'area già coperta
dalla disciplina posta dalla fonte sovraordinata, di conseguenza,
in analogia a quanto accade nel caso di normativa nazionale
che disponga in modo confliggente su materia già dotata
di diversa disciplina da parte della fonte comunitaria,
il comando in essa contenuto non può essere utilizzato come
parametro di giudizio per la risoluzione della controversia,
dovendosi necessariamente applicare la norma avente posizione
gerarchica superiore.
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3. Nelle zone con destinazione agricola,
l’ammissibilità della tipologia costruttiva prevista in
progetto va ricercata con riferimento alla specifica attività
agricola che si intende praticare, valutandone la sua funzionalità
rispetto alle colture o attività programmate, unitamente
alla ascrivibilità di dette attività nel novero delle attività
agricole.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 645/04 proposto dal signor
Denis POLINI, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro
Corda, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Einstein
n. 7, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Del Rio;
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contro
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il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, in persona del Ministro in carica,
la Soprintendenza per i Beni ambientali, architettonici,
artistici e storici per le Province di Sassari e Nuoro,
in persona del Soprintendente in carica, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso
i cui uffici, in via Dante n. 23, sono elettivamente domiciliati;
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per l'annullamento
del decreto 6 aprile 2004 n° 19 prot. 5633 della Soprintendenza
resistente che ha annullato il provvedimento 9 febbraio
2004 prot. 1513 col quale il Comune di Olbia, nell’esercizio
delle funzioni delegate dalla Regione con l’art. 3 L.R.
12 agosto 1998 n. 28, ha rilasciato al signor Polini l’autorizzazione
paesaggistica per la realizzazione di “opere di miglioramento
fondiario con annessa struttura agricola” in località “Milmeggiu”
– zona urbanistica “E” agricola.
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 6 luglio 2005
il consigliere Francesco Scano;
UDITI gli avvocati delle parti come da separato verbale
;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Si espone il fatto così come riferito in
ricorso.
Con D.M. 30 novembre 1965 una parte del territorio del Comune
di Olbia è stato dichiarato di notevole interesse paesaggistico,
ex L.1497/1939, ed è stato quindi sottoposto ai relativi
vincoli che, in concreto, comportano la necessità di una
preventiva autorizzazione paesaggistica per qualsiasi saliente
trasformazione del territorio.
Con atto 9 febbraio 2003 prot. 1513, il Dirigente del Settore
Urbanistica del Comune di Olbia ha rilasciato al signor
Denis Polini l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione
di “opere di miglioramento fondiario con annessa struttura
agricola” di circa mq. 70 in località Milmeggiu – zona urbanistica
“E” agricola.
Il Comune ha poi rilasciato anche la concessione edilizia,
con atto 11.3.2004 n. 239.
Con il decreto impugnato, il Soprintendente ha annullato
l’autorizzazione paesaggistica comunale.
A sostegno del ricorso, il signor Polini fa valere le seguenti
censure:
1) Violazione degli artt. 7-8-9-10 L. 7.08.90 n.241 e degli
artt. 4,5 e allegato “A” D.M. 13.06.94 n. 495.
2) Violazione dell’art. 151 T.U. 29.10.90 n. 490 – violazione
e falsa applicazione dell’art. 3 L.R. 12.08.98 n.28 e dell’art
17 della direttiva n. 1 dell’Assessorato regionale della
Pubblica Istruzione e dei Beni Culturali in attuazione dell’art.
4 L.R. 28/1998, eccesso di potere per falsità dei presupposti,
illogicità e difetto di motivazione.
La difesa Erariale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso
per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendone, comunque,
il rigetto siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2005 la causa, su concorde
richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal
Collegio.
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DIRITTO
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Con il ricorso in esame, il signor Denis
Polini impugna il decreto, descritto in epigrafe, con il
quale il Soprintendente per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici per le Province di Sassari e Nuoro ha
annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciatagli dal
Comune di Olbia per la realizzazione di “opere di miglioramento
fondiario con annessa struttura agricola”, in località “Milmeggiu”,
zona urbanistica “E” agricola.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione d’improcedibilità
del ricorso sollevata dall’Avvocatura dello Stato.
Sostiene in proposito che vi sarebbe una sopravvenuta carenza
di interesse alla decisione del ricorso, poiché “successivamente
all’adozione dell’atto oggi impugnato il 1° maggio 2004
è entrato in vigore il decreto legislativo n° 42 del 2004
in forza del quale l’intervento di cui trattasi non sarebbe
comunque realizzabile”.
L’eccezione non può essere condivisa.
La costruzione che intende realizzare il ricorrente risulta
assentita con provvedimenti (autorizzazione paesaggistica
del 9.2.2003 e concessione edilizia del 11.3.2004) perfezionatisi
prima dell’entrata in vigore (1° maggio 2004) della legge
richiamata dalla difesa Erariale e lo stesso atto impugnato
è stato adottato nel vigore della precedente normativa.
L’applicabilità della nuova disciplina rappresenta un aspetto
ulteriore ed estraneo alla presente controversia.
Nel merito il ricorso deve essere accolto, essendo fondati
sia il primo che il secondo motivo di ricorso.
Con il primo motivo viene proposta la censura di violazione
degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per
omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
La censura è fondata sulla base delle seguenti precisazioni
ed argomentazioni.
Deve premettersi che il procedimento in questione si è svolto
durante la vigenza della disciplina introdotta dal decreto
n. 165 del 19 giugno 2002, pubblicato sulla G.U. n. 180
del 2 agosto 2002, con il quale, come ha rilevato l’Amministrazione
con la relazione del 21 giugno 2004, “è stato inserito all’art.
4 del D.M. 495 il comma 1- bis che esclude dalla comunicazione
dell’avvio del procedimento tutti quei procedimenti presenti
nel T.U. avviati ad istanza di parte, ivi compreso quello
regolato dall’art. 151, di cui si discute”.
La diversa normativa introdotta dal nuovo codice dei beni
culturali, con l’art. 146 a regime e con l’art. 159 in via
transitoria, non era invece ancora entrata in vigore.
Il richiamato comma 1 bis dispone che la comunicazione di
avvio del procedimento “non è dovuta per i procedimenti
avviati ad istanza di parte, ed in particolare, per quelli
disciplinati dagli articoli… 151… del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, anche quando l'istanza è stata
previamente valutata da una diversa amministrazione, in
applicazione di norme di legge o di regolamento”,mentre
l’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, dispone che “l'avvio
del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste
dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti
ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”.
E’ evidente il conflitto tra le due riportate disposizioni,
ove si consideri, tra l’altro, l’orientamento giurisprudenziale
formatosi al riguardo dopo varie oscillazioni. La norma
regolamentare introduce una prescrizione diametralmente
opposta, nel fine perseguito e tenuto conto dell’interesse
che il legislatore ha inteso tutelare, a quella contenuta
nella norma di legge, che, quale fonte gerarchicamente sovraordinata,
non può subire limitazioni o deroghe, per effetto di una
norma di rango inferiore, che vanifichi i comandi in essa
contenuti.
Sussistendo tale conflitto il giudice amministrativo, in
ossequio ai principi sulla gerarchia delle fonti, è tenuto
a disapplicare d’ufficio la norma regolamentare di rango
inferiore anche se questa non sia stata impugnata (cfr.
Cons. Stato: sez. V, 20.5.2003 n. 2750; sez. V, 30.10.2002
n. 5972; sez. V, 26.2.1992 n. 154).
Ove venisse applicata la disposizione della citata norma
regolamentare, posto che ogni tipo di funzione pubblica
ha comune derivazione dalla legge, si verificherebbe
l’inammissibile ipotesi di un giudicato, avente il valore
di legge immutabile del caso concreto, avente fondamento
in un regolamento o atto generale illegittimo.
Il conflitto della norma regolamentare con la fonte legislativa,
va considerato come un'ipotesi di invasione da parte del
regolamento dell'area già coperta dalla disciplina posta
dalla fonte sovraordinata, di conseguenza, in analogia a
quanto accade nel caso di normativa nazionale che disponga
in modo confliggente su materia già dotata di diversa disciplina
da parte della fonte comunitaria, il comando in essa contenuto
non può essere utilizzato come parametro di giudizio per
la risoluzione della controversia, dovendosi necessariamente
applicare la norma avente posizione gerarchica superiore.
La disapplicazione della citata disposizione conferma la
fondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale è stata
proposta la censura di violazione dell’articolo 7 della
legge n. 241 del 1990, sulla base delle motivazioni espresse
a suo tempo da questo tribunale con la sentenza 17.12.2002
n. 1788, tuttora condivisibili in considerazione del quadro
normativo di riferimento vigente all’epoca dei fatti.
Sulla questione della necessità o meno della comunicazione
dell’avvio del procedimento di annullamento dell’autorizzazione
paesaggistica rilasciata dalla Regione Sardegna, la giurisprudenza
ha assunto posizioni contrastanti, non solo nell’ambito
degli organi di giustizia di primo grado, ma anche nell’ambito
dello stesso organo d’appello.
Va ricordato che, in questa specifica materia il TAR Sardegna,
dopo un iniziale orientamento a favore della non necessarietà
dell’avviso ex art. 7 della L. 241 del 7 agosto 1990, ha
assunto, a seguito di una espressa rimeditazione della problematica
(sollecitata dal diverso orientamento del giudice di appello),
una posizione opposta, ritenendo conforme a legge che, qualora
il Sovrintendente decida di attivare il procedimento di
annullamento di un’autorizzazione paesaggistica rilasciata
da un’altra autorità, l’autorità statale sia tenuta ad avvisare
preventivamente colui che aveva ottenuto il provvedimento
autorizzatorio, sia per garantirgli la partecipazione, che
per consentirgli di avere piena conoscenza dei termini (reali
e non meramente astratti) entro i quali l’autorizzazione
paesaggistica regionale già rilasciata è sottoposta al rischio
di annullamento.
Tale conoscenza il soggetto interessato altrimenti non potrebbe
avere, specie quando la Sovrintendenza procede con richieste
istruttorie nei confronti della Regione all’insaputa del
soggetto autorizzato; e tale circostanza, come si sa, determina
l’interruzione del termine di decadenza (dei 60 gg.) dell’esercizio
del potere, con risultati estremamente evidenti in merito
all’allungamento, talvolta notevole, del periodo di incertezza
giuridica.
Il dibattito su tale materia, del resto, è reso evidentissimo
anche nell’ambito dello stesso Consiglio di Stato: basti
notare che, tra le più recenti pronunce avutesi in questa
specifica materia e per questo peculiare profilo, l’organo
d’appello si è espresso (rispetto a sentenze emesse da uno
stesso Tribunale –TAR Lombardia, sez. staccata di Brescia)
in termini esattamente opposti, manifestando, in due diversi
momenti (estremamente ravvicinati), una difforme sensibilità
in ordine alla specifica problematica.
Da un lato (cfr. C.S., sez. VI^, 1.12.1999 n. 2069) è stato
affermato, sostanzialmente, che, trattandosi di unico procedimento,
distinto in più fasi, l’avviso di procedimento non sarebbe
atto endoprocedimentale necessario nonostante l’autorità
sovraordinata intenda attivare la fase caducatoria.
Dall’altro (cfr. C.S., sez. VI^, 17.2.2000 n. 909) si è
ritenuto, in termini esattamente contrari, che l’autorità
statale, quando ritenga di dover avviare il procedimento
d’annullamento, è, invece, tenuta ad avvisare il privato,
ponendolo a conoscenza del sussistente e concreto “rischio”
d’annullamento, non più solo potenziale ed eventuale, ma
reale.
In questa “querelle” va richiamata, poiché influente e rilevante
–anche per l’autorevolezza dell’organo che l’ha pronunciata-,
una recente sentenza della Corte costituzionale (25.10.2000
n. 437), la quale, intervenendo per risolvere un conflitto
di attribuzione fra Stato e Regione (Valle d’Aosta), vertente
proprio in materia di annullamento di autorizzazione paesaggistica,
ha ritenuto che tale potere, non essendo mai dovuto o vincolato
ma sempre eventuale, se esercitato presuppone l’adempimento
del previo avviso.
Anche la Corte costituzionale (e sotto questo profilo il
fatto che la controversia sia nata fra pubblici poteri e
non con privati cittadini, non incide sulla valenza del
principio, applicabile, in via interpretativa, anche nella
fattispecie in esame) si è espressa, dunque, a favore dell’obbligo
di preventivo avviso dell’attivazione del procedimento di
annullamento di autorizzazione paesaggistica.
In particolare è stato affermato che “l’esercizio del
potere di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche
costituisce sempre una fase di secondo grado (rispetto ad
una autorizzazione regionale perfetta ed efficace), nella
quale vi è possibilità di introdurre –d’ufficio o su iniziativa
dei soggetti portatori di interessi qualificati- documentazione
ed elementi di fatto ulteriori rispetto all’istruttoria
regionale. Questa speciale fase di secondo grado si caratterizza
per l’autorità (statale) diversa da quella di primo grado
(regionale), con un diverso responsabile del procedimento
con poteri anche istruttori”.
Trattandosi di interpretazione della stessa norma che definisce
il medesimo potere (art. 82 9° comma del DPR 24.7.1977 n.
616) la su richiamata pronuncia è estremamente pertinente
e significativa ed arricchisce la posizione, già assunta
in materia dal TAR Sardegna (cfr. 563 del 5.5.1997; 1643
del 24.11.1997; 586 del 12.6.1998) e da altri TAR (cfr.
TAR Lombardia, sez. Brescia n. 49 del 1.2.1999; n. 131 del
3.3.1999; n. 300 del 17.4.1999; n. 538 del 7.6.1999; TAR
Basilicata, 613 8.11.1999) in favore dell’applicazione dell’art.
7 della L. 241/1990 anche in questo peculiare procedimento
di annullamento da parte dell’autorità statale.
E, sotto tale aspetto, non può essere neppure ritenuto sufficiente
l’avviso contenuto nell’autorizzazione (recante l’indicazione
che l’autorizzazione rilasciata dalla Regione “è soggetta
al potere ministeriale di cui all’art. 1 comma 5° della
L. 8.8.1985 n. 431”), in quanto, come correttamente ha evidenziato
il Consiglio di Stato, nella sentenza succitata 909/2000,
l’apporto partecipativo del privato deve essere comunque
garantito e non può essere svilito.
L’obbligo di preventiva comunicazione (peraltro specificamente
prescritto dalla normativa regolamentare attuativa della
L. 241/1990 espressamente prevista dal Ministero Beni culturali
ed Ambientali, con D.M. n. 495 del 13.6.1994, art. 4 e Tabella
A punto 4) dell’avvio del procedimento –fase eventuale ed
autonoma rispetto all’autorizzazione paesaggistica già rilasciata-
va riconosciuto sussistente, anche perché, altrimenti, il
privato non sarebbe “neppure in grado di conoscere il
preciso momento di perfezionamento o di integrazione dell’efficacia
dell’atto autorizzatorio” (cfr. C.S. 909/2000), dovendo
il termine computarsi solo con decorrenza da quando la Sovrintendenza
ha il fascicolo “completo” di tutta la documentazione, e
cioè anche di quella eventualmente richiesta, in via istruttoria,
alla sola Regione (elemento che rende inidoneo allo scopo
la semplice indicazione della soggezione al potere ministeriale
contenuta nell’autorizzazione regionale).
Le suesposte argomentazioni erano state espresse nella sentenza
di questo Tribunale n. 431 del 9.4.2001. Ora, sebbene la
decisione sia stata riformata dalla sentenza 22.4.2002 n.
2170 della VI sez. del Consiglio di Stato, il Collegio ritiene
di confermare il proprio orientamento (di favor all’applicazione
dell’art. 7 in tale fattispecie), alla luce dell’ultimo
orientamento della stessa VI sezione del Consiglio di Stato,
espresso con la sentenza n. 4709 del 17.9.2002 e poi confermato
con la n. 119 del 2003, che, rivedendo il proprio precedente
orientamento alla luce delle argomentazioni contenute nella
sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 15.9.1999 e nella
sentenza 25.10.2000 n. 437 della Corte Costituzionale, ha
ritenuto che l’autorità statale, ai sensi dell’art. 7 della
legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli articoli 4 e 5 del D.M.
13.6.1994 n. 495, debba dare all’interessato la comunicazione
dell’avvio del procedimento, precisando, ai sensi dell’art.
8 della stessa legge, la persona responsabile del procedimento
e l’ufficio in cui può prendere visione degli atti (in termini
Cons. Stato sez. VI, 29.5.2002 n. 2983 e n. 2988; contra,
sez. VI, 26.04.2002 n. 2253).
Nella citata sentenza n. 4709 del 2002 la VI sezione ha
ricordato (richiamando la sentenza della IV sezione 16.6.2001
n. 3169) che l’omessa comunicazione dell’avvio procedimentale,
rileva anche sotto il profilo civilistico, essendo stata
ritenuta un’inosservanza grave, poiché la norma concerne
un presidio minimo di garanzia partecipativa e richiede
uno sforzo minimo all’amministrazione.
La Sezione ha inoltre precisato, sent. 4709/02, che l’atto
di comunicazione dell’avvio del procedimento consente all’amministrazione,
in un’ottica collaborativa con il privato, di informare
il soggetto titolare dell’autorizzazione “dei rischi di
iniziare o proseguire i lavori oggetto di autorizzazione
regionale, efficace ed operante pure in pendenza del termine
per l’annullamento”. Identico concetto è stato ribadito
con la sentenza 14 gennaio 2003 n. 119, della VI sezione
del Consiglio di Stato
Anche il secondo motivo di ricorso appare fondato.
Il Soprintendente per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici per le Province di Sassari e Nuoro ha
annullato l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal
Comune di Olbia al ricorrente, per violazione di legge.
In particolare l’autorizzazione contrasterebbe con l’art.17
della direttiva n. 1 approvata con deliberazione 15.10.1998
n. 45/7 della Giunta Regionale, a chiarimento dell’art.
3 comma1 della legge regionale 12 agosto 1998 n. 28, sulla
base di un’interpretazione proposta dall’Assessorato regionale
della Pubblica Istruzione.
Secondo tale direttiva “ La tipologia delle opere deve essere
tale da escludere un utilizzo residenziale, anche misto”
e “ Nei casi dubbi l’istanza deve essere trasmessa al competente
Ufficio provinciale Tutela del paesaggio”. La Sovrintendenza
ha ritenuto che l’autorizzazione dovesse essere rilasciata
da quest’ultimo Ufficio, poiché il fabbricato in progetto,
“per forma e tipologia, particolari costruttivi e formali
adottati, non risulta assimilabile ad un fabbricato ad uso
agricolo da adibire a deposito per attrezzi, e soprattutto
non esclude l’utilizzo residenziale”.
Come esattamente rilevato dal ricorrente, il provvedimento
impugnato non indica le ragioni per le quali il fabbricato
in progetto non sarebbe assimilabile ad un locale ad uso
agricolo, né per quale ragione un’ “opera agro-silvo-pastorale
non residenziale, per essere tale, debba essere assimilabile
ad un “deposito attrezzi”.
Nelle zone con destinazione agricola, l’ammissibilità della
tipologia costruttiva prevista in progetto va ricercata
con riferimento alla specifica attività agricola che si
intende praticare, valutandone la sua funzionalità rispetto
alle colture o attività programmate, unitamente alla ascrivibilità
di dette attività nel novero delle attività agricole. L’atto
impugnato non contiene alcuna argomentazione per contestare
che il fabbricato in progetto non sia funzionale all’attività
di apicoltura o per ritenere che questa attività non rientri
tra i modi di esercizio di un’impresa agricola. L’attività
di apicoltura programmata dal ricorrente non necessita tanto
di locali per ricovero attrezzi, bensì di locali con caratteristiche
funzionali per la raccolta e lavorazione dei prodotti degli
alveari, caratteristiche non rinvenibili nei normali locali
destinati a contenere gli attrezzi e mezzi utilizzati per
la diversa attività agricola di coltivazione dei terreni
o allevamento del bestiame.
Il Comune di Olbia ha rilasciato l’autorizzazione in applicazione
dell’art. 3 della legge regionale n. 28 del 1998, che al
comma 1° così dispone: “ Sono rilasciate dall'organo
comunale competente per territorio, secondo la procedura
di cui ai successivi articoli 4 e 5, le autorizzazioni di
cui all'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, relative
a:… g) opere agro-silvo-pastorali non residenziali in agro
(zona urbanistica "E"), purché sia rispettato l'indice edificatorio
pari a 0,03 mc/mq”
Il fabbricato viene qualificato in progetto come funzionale
al miglioramento fondiario di un terreno agricolo, ed in
particolare ne viene prevista l’utilizzazione a servizio
della prevista attività di apicoltura.
La circostanza che il fabbricato, una volta realizzato,
possa essere utilizzato a fini residenziali, non attiene
alla legittimità dell’autorizzazione paesaggistica e della
concessione edilizia, ma riguarda una successiva attività
(cambio di destinazione d’uso) realizzata in assenza di
autorizzazione e come tale doverosamente sanzionabile, in
base alle leggi vigenti, da parte della stessa autorità
comunale. Né la disposizione di legge, su riportata, prevede
lo spostamento della competenza, in ordine al rilascio della
autorizzazione paesaggistica, in capo all’Autorità regionale
(Ufficio Tutela del paesaggio) ove si abbiano dubbi sulla
attendibilità del progetto presentato con riferimento all’utilizzo
in esso previsto.
E’ ben vero che simile attribuzione viene prevista nella
citata direttiva n. 1, tuttavia tale “indicazione”, in ossequio
alla gerarchia delle fonti, non può porsi in contrasto con
lo schema organizzativo previsto dalla legge, assurgendo
ad atto costitutivo di nuove competenze. Queste vanno, infatti,
attribuite da norme aventi valore formale di legge, mentre
la direttiva su indicata non costituisce neppure fonte di
produzione normativa regolamentare, di talché non si pone
neppure il problema della sua disapplicazione.
Per le suesposte considerazione, il ricorso va accolto ed
annullato l’impugnato decreto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
nel dispositivo.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
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accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero soccombente al pagamento delle spese
del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi
1.500,00 (millecinquecento) Euro, oltre IVA e CPA come per
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno
6 luglio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sardegna con l'intervento dei signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Silvio Ignazio Silvestri Consigliere;
Francesco Scano, Consigliere, estensore.
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Depositata in segreteria oggi 03/10/2005
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