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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 3 ottobre 2005 n. 1985
Pres. L. Tosti, Est. F. Scano
D. Polini (Avv. P. Corda) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) Soprintendenza per i Beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le Province di Sassari e Nuoro (Avv. Stato)


1. Edilizia e Urbanistica – autorizzazione paesaggistica – annullamento ministeriale – comunicazione di avvio del procedimento – omissione – illegittimità:

 

2. Legge e regolamento – ipotesi di conflitto – disapplicazione d’ufficio della norma regolamentare – potere del giudice amministrativo – sussiste;

 

3. Edilizia e Urbanistica – zona agricola – tipologia di interventi realizzabili – verifica in relazione alla specifica attività agricola – obbligo – sussiste

1. In caso di annullamento ministeriale di autorizzazione paesaggistica sussiste l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990.

 

2. Il conflitto della norma regolamentare con la fonte legislativa, va considerato come un'ipotesi di invasione da parte del regolamento dell'area già coperta dalla disciplina posta dalla fonte sovraordinata, di conseguenza, in analogia a quanto accade nel caso di normativa nazionale che disponga in modo confliggente su materia già dotata di diversa disciplina da parte della fonte comunitaria, il comando in essa contenuto non può essere utilizzato come parametro di giudizio per la risoluzione della controversia, dovendosi necessariamente applicare la norma avente posizione gerarchica superiore.

 

3. Nelle zone con destinazione agricola, l’ammissibilità della tipologia costruttiva prevista in progetto va ricercata con riferimento alla specifica attività agricola che si intende praticare, valutandone la sua funzionalità rispetto alle colture o attività programmate, unitamente alla ascrivibilità di dette attività nel novero delle attività agricole.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 645/04 proposto dal signor
Denis POLINI, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Corda, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Einstein n. 7, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Del Rio;

 

contro

 

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica,
la Soprintendenza per i Beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le Province di Sassari e Nuoro, in persona del Soprintendente in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in via Dante n. 23, sono elettivamente domiciliati;

 

per l'annullamento
del decreto 6 aprile 2004 n° 19 prot. 5633 della Soprintendenza resistente che ha annullato il provvedimento 9 febbraio 2004 prot. 1513 col quale il Comune di Olbia, nell’esercizio delle funzioni delegate dalla Regione con l’art. 3 L.R. 12 agosto 1998 n. 28, ha rilasciato al signor Polini l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di “opere di miglioramento fondiario con annessa struttura agricola” in località “Milmeggiu” – zona urbanistica “E” agricola.

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 6 luglio 2005 il consigliere Francesco Scano;
UDITI gli avvocati delle parti come da separato verbale ;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Si espone il fatto così come riferito in ricorso.
Con D.M. 30 novembre 1965 una parte del territorio del Comune di Olbia è stato dichiarato di notevole interesse paesaggistico, ex L.1497/1939, ed è stato quindi sottoposto ai relativi vincoli che, in concreto, comportano la necessità di una preventiva autorizzazione paesaggistica per qualsiasi saliente trasformazione del territorio.
Con atto 9 febbraio 2003 prot. 1513, il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Olbia ha rilasciato al signor Denis Polini l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di “opere di miglioramento fondiario con annessa struttura agricola” di circa mq. 70 in località Milmeggiu – zona urbanistica “E” agricola.
Il Comune ha poi rilasciato anche la concessione edilizia, con atto 11.3.2004 n. 239.
Con il decreto impugnato, il Soprintendente ha annullato l’autorizzazione paesaggistica comunale.
A sostegno del ricorso, il signor Polini fa valere le seguenti censure:
1) Violazione degli artt. 7-8-9-10 L. 7.08.90 n.241 e degli artt. 4,5 e allegato “A” D.M. 13.06.94 n. 495.
2) Violazione dell’art. 151 T.U. 29.10.90 n. 490 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L.R. 12.08.98 n.28 e dell’art 17 della direttiva n. 1 dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione e dei Beni Culturali in attuazione dell’art. 4 L.R. 28/1998, eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità e difetto di motivazione.
La difesa Erariale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendone, comunque, il rigetto siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2005 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

 

DIRITTO

 

Con il ricorso in esame, il signor Denis Polini impugna il decreto, descritto in epigrafe, con il quale il Soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le Province di Sassari e Nuoro ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciatagli dal Comune di Olbia per la realizzazione di “opere di miglioramento fondiario con annessa struttura agricola”, in località “Milmeggiu”, zona urbanistica “E” agricola.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione d’improcedibilità del ricorso sollevata dall’Avvocatura dello Stato.
Sostiene in proposito che vi sarebbe una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, poiché “successivamente all’adozione dell’atto oggi impugnato il 1° maggio 2004 è entrato in vigore il decreto legislativo n° 42 del 2004 in forza del quale l’intervento di cui trattasi non sarebbe comunque realizzabile”.
L’eccezione non può essere condivisa.
La costruzione che intende realizzare il ricorrente risulta assentita con provvedimenti (autorizzazione paesaggistica del 9.2.2003 e concessione edilizia del 11.3.2004) perfezionatisi prima dell’entrata in vigore (1° maggio 2004) della legge richiamata dalla difesa Erariale e lo stesso atto impugnato è stato adottato nel vigore della precedente normativa.
L’applicabilità della nuova disciplina rappresenta un aspetto ulteriore ed estraneo alla presente controversia.
Nel merito il ricorso deve essere accolto, essendo fondati sia il primo che il secondo motivo di ricorso.
Con il primo motivo viene proposta la censura di violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
La censura è fondata sulla base delle seguenti precisazioni ed argomentazioni.
Deve premettersi che il procedimento in questione si è svolto durante la vigenza della disciplina introdotta dal decreto n. 165 del 19 giugno 2002, pubblicato sulla G.U. n. 180 del 2 agosto 2002, con il quale, come ha rilevato l’Amministrazione con la relazione del 21 giugno 2004, “è stato inserito all’art. 4 del D.M. 495 il comma 1- bis che esclude dalla comunicazione dell’avvio del procedimento tutti quei procedimenti presenti nel T.U. avviati ad istanza di parte, ivi compreso quello regolato dall’art. 151, di cui si discute”.
La diversa normativa introdotta dal nuovo codice dei beni culturali, con l’art. 146 a regime e con l’art. 159 in via transitoria, non era invece ancora entrata in vigore.
Il richiamato comma 1 bis dispone che la comunicazione di avvio del procedimento “non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte, ed in particolare, per quelli disciplinati dagli articoli… 151… del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche quando l'istanza è stata previamente valutata da una diversa amministrazione, in applicazione di norme di legge o di regolamento”,mentre l’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, dispone che “l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”.
E’ evidente il conflitto tra le due riportate disposizioni, ove si consideri, tra l’altro, l’orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo dopo varie oscillazioni. La norma regolamentare introduce una prescrizione diametralmente opposta, nel fine perseguito e tenuto conto dell’interesse che il legislatore ha inteso tutelare, a quella contenuta nella norma di legge, che, quale fonte gerarchicamente sovraordinata, non può subire limitazioni o deroghe, per effetto di una norma di rango inferiore, che vanifichi i comandi in essa contenuti.
Sussistendo tale conflitto il giudice amministrativo, in ossequio ai principi sulla gerarchia delle fonti, è tenuto a disapplicare d’ufficio la norma regolamentare di rango inferiore anche se questa non sia stata impugnata (cfr. Cons. Stato: sez. V, 20.5.2003 n. 2750; sez. V, 30.10.2002 n. 5972; sez. V, 26.2.1992 n. 154).
Ove venisse applicata la disposizione della citata norma regolamentare, posto che ogni tipo di funzione pubblica ha comune derivazione dalla legge, si verificherebbe l’inammissibile ipotesi di un giudicato, avente il valore di legge immutabile del caso concreto, avente fondamento in un regolamento o atto generale illegittimo.
Il conflitto della norma regolamentare con la fonte legislativa, va considerato come un'ipotesi di invasione da parte del regolamento dell'area già coperta dalla disciplina posta dalla fonte sovraordinata, di conseguenza, in analogia a quanto accade nel caso di normativa nazionale che disponga in modo confliggente su materia già dotata di diversa disciplina da parte della fonte comunitaria, il comando in essa contenuto non può essere utilizzato come parametro di giudizio per la risoluzione della controversia, dovendosi necessariamente applicare la norma avente posizione gerarchica superiore.
La disapplicazione della citata disposizione conferma la fondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale è stata proposta la censura di violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, sulla base delle motivazioni espresse a suo tempo da questo tribunale con la sentenza 17.12.2002 n. 1788, tuttora condivisibili in considerazione del quadro normativo di riferimento vigente all’epoca dei fatti.
Sulla questione della necessità o meno della comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Sardegna, la giurisprudenza ha assunto posizioni contrastanti, non solo nell’ambito degli organi di giustizia di primo grado, ma anche nell’ambito dello stesso organo d’appello.
Va ricordato che, in questa specifica materia il TAR Sardegna, dopo un iniziale orientamento a favore della non necessarietà dell’avviso ex art. 7 della L. 241 del 7 agosto 1990, ha assunto, a seguito di una espressa rimeditazione della problematica (sollecitata dal diverso orientamento del giudice di appello), una posizione opposta, ritenendo conforme a legge che, qualora il Sovrintendente decida di attivare il procedimento di annullamento di un’autorizzazione paesaggistica rilasciata da un’altra autorità, l’autorità statale sia tenuta ad avvisare preventivamente colui che aveva ottenuto il provvedimento autorizzatorio, sia per garantirgli la partecipazione, che per consentirgli di avere piena conoscenza dei termini (reali e non meramente astratti) entro i quali l’autorizzazione paesaggistica regionale già rilasciata è sottoposta al rischio di annullamento.
Tale conoscenza il soggetto interessato altrimenti non potrebbe avere, specie quando la Sovrintendenza procede con richieste istruttorie nei confronti della Regione all’insaputa del soggetto autorizzato; e tale circostanza, come si sa, determina l’interruzione del termine di decadenza (dei 60 gg.) dell’esercizio del potere, con risultati estremamente evidenti in merito all’allungamento, talvolta notevole, del periodo di incertezza giuridica.
Il dibattito su tale materia, del resto, è reso evidentissimo anche nell’ambito dello stesso Consiglio di Stato: basti notare che, tra le più recenti pronunce avutesi in questa specifica materia e per questo peculiare profilo, l’organo d’appello si è espresso (rispetto a sentenze emesse da uno stesso Tribunale –TAR Lombardia, sez. staccata di Brescia) in termini esattamente opposti, manifestando, in due diversi momenti (estremamente ravvicinati), una difforme sensibilità in ordine alla specifica problematica.
Da un lato (cfr. C.S., sez. VI^, 1.12.1999 n. 2069) è stato affermato, sostanzialmente, che, trattandosi di unico procedimento, distinto in più fasi, l’avviso di procedimento non sarebbe atto endoprocedimentale necessario nonostante l’autorità sovraordinata intenda attivare la fase caducatoria.
Dall’altro (cfr. C.S., sez. VI^, 17.2.2000 n. 909) si è ritenuto, in termini esattamente contrari, che l’autorità statale, quando ritenga di dover avviare il procedimento d’annullamento, è, invece, tenuta ad avvisare il privato, ponendolo a conoscenza del sussistente e concreto “rischio” d’annullamento, non più solo potenziale ed eventuale, ma reale.
In questa “querelle” va richiamata, poiché influente e rilevante –anche per l’autorevolezza dell’organo che l’ha pronunciata-, una recente sentenza della Corte costituzionale (25.10.2000 n. 437), la quale, intervenendo per risolvere un conflitto di attribuzione fra Stato e Regione (Valle d’Aosta), vertente proprio in materia di annullamento di autorizzazione paesaggistica, ha ritenuto che tale potere, non essendo mai dovuto o vincolato ma sempre eventuale, se esercitato presuppone l’adempimento del previo avviso.
Anche la Corte costituzionale (e sotto questo profilo il fatto che la controversia sia nata fra pubblici poteri e non con privati cittadini, non incide sulla valenza del principio, applicabile, in via interpretativa, anche nella fattispecie in esame) si è espressa, dunque, a favore dell’obbligo di preventivo avviso dell’attivazione del procedimento di annullamento di autorizzazione paesaggistica.
In particolare è stato affermato che “l’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche costituisce sempre una fase di secondo grado (rispetto ad una autorizzazione regionale perfetta ed efficace), nella quale vi è possibilità di introdurre –d’ufficio o su iniziativa dei soggetti portatori di interessi qualificati- documentazione ed elementi di fatto ulteriori rispetto all’istruttoria regionale. Questa speciale fase di secondo grado si caratterizza per l’autorità (statale) diversa da quella di primo grado (regionale), con un diverso responsabile del procedimento con poteri anche istruttori”.
Trattandosi di interpretazione della stessa norma che definisce il medesimo potere (art. 82 9° comma del DPR 24.7.1977 n. 616) la su richiamata pronuncia è estremamente pertinente e significativa ed arricchisce la posizione, già assunta in materia dal TAR Sardegna (cfr. 563 del 5.5.1997; 1643 del 24.11.1997; 586 del 12.6.1998) e da altri TAR (cfr. TAR Lombardia, sez. Brescia n. 49 del 1.2.1999; n. 131 del 3.3.1999; n. 300 del 17.4.1999; n. 538 del 7.6.1999; TAR Basilicata, 613 8.11.1999) in favore dell’applicazione dell’art. 7 della L. 241/1990 anche in questo peculiare procedimento di annullamento da parte dell’autorità statale.
E, sotto tale aspetto, non può essere neppure ritenuto sufficiente l’avviso contenuto nell’autorizzazione (recante l’indicazione che l’autorizzazione rilasciata dalla Regione “è soggetta al potere ministeriale di cui all’art. 1 comma 5° della L. 8.8.1985 n. 431”), in quanto, come correttamente ha evidenziato il Consiglio di Stato, nella sentenza succitata 909/2000, l’apporto partecipativo del privato deve essere comunque garantito e non può essere svilito.
L’obbligo di preventiva comunicazione (peraltro specificamente prescritto dalla normativa regolamentare attuativa della L. 241/1990 espressamente prevista dal Ministero Beni culturali ed Ambientali, con D.M. n. 495 del 13.6.1994, art. 4 e Tabella A punto 4) dell’avvio del procedimento –fase eventuale ed autonoma rispetto all’autorizzazione paesaggistica già rilasciata- va riconosciuto sussistente, anche perché, altrimenti, il privato non sarebbe “neppure in grado di conoscere il preciso momento di perfezionamento o di integrazione dell’efficacia dell’atto autorizzatorio” (cfr. C.S. 909/2000), dovendo il termine computarsi solo con decorrenza da quando la Sovrintendenza ha il fascicolo “completo” di tutta la documentazione, e cioè anche di quella eventualmente richiesta, in via istruttoria, alla sola Regione (elemento che rende inidoneo allo scopo la semplice indicazione della soggezione al potere ministeriale contenuta nell’autorizzazione regionale).
Le suesposte argomentazioni erano state espresse nella sentenza di questo Tribunale n. 431 del 9.4.2001. Ora, sebbene la decisione sia stata riformata dalla sentenza 22.4.2002 n. 2170 della VI sez. del Consiglio di Stato, il Collegio ritiene di confermare il proprio orientamento (di favor all’applicazione dell’art. 7 in tale fattispecie), alla luce dell’ultimo orientamento della stessa VI sezione del Consiglio di Stato, espresso con la sentenza n. 4709 del 17.9.2002 e poi confermato con la n. 119 del 2003, che, rivedendo il proprio precedente orientamento alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 15.9.1999 e nella sentenza 25.10.2000 n. 437 della Corte Costituzionale, ha ritenuto che l’autorità statale, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli articoli 4 e 5 del D.M. 13.6.1994 n. 495, debba dare all’interessato la comunicazione dell’avvio del procedimento, precisando, ai sensi dell’art. 8 della stessa legge, la persona responsabile del procedimento e l’ufficio in cui può prendere visione degli atti (in termini Cons. Stato sez. VI, 29.5.2002 n. 2983 e n. 2988; contra, sez. VI, 26.04.2002 n. 2253).
Nella citata sentenza n. 4709 del 2002 la VI sezione ha ricordato (richiamando la sentenza della IV sezione 16.6.2001 n. 3169) che l’omessa comunicazione dell’avvio procedimentale, rileva anche sotto il profilo civilistico, essendo stata ritenuta un’inosservanza grave, poiché la norma concerne un presidio minimo di garanzia partecipativa e richiede uno sforzo minimo all’amministrazione.
La Sezione ha inoltre precisato, sent. 4709/02, che l’atto di comunicazione dell’avvio del procedimento consente all’amministrazione, in un’ottica collaborativa con il privato, di informare il soggetto titolare dell’autorizzazione “dei rischi di iniziare o proseguire i lavori oggetto di autorizzazione regionale, efficace ed operante pure in pendenza del termine per l’annullamento”. Identico concetto è stato ribadito con la sentenza 14 gennaio 2003 n. 119, della VI sezione del Consiglio di Stato
Anche il secondo motivo di ricorso appare fondato.
Il Soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le Province di Sassari e Nuoro ha annullato l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal Comune di Olbia al ricorrente, per violazione di legge. In particolare l’autorizzazione contrasterebbe con l’art.17 della direttiva n. 1 approvata con deliberazione 15.10.1998 n. 45/7 della Giunta Regionale, a chiarimento dell’art. 3 comma1 della legge regionale 12 agosto 1998 n. 28, sulla base di un’interpretazione proposta dall’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione.
Secondo tale direttiva “ La tipologia delle opere deve essere tale da escludere un utilizzo residenziale, anche misto” e “ Nei casi dubbi l’istanza deve essere trasmessa al competente Ufficio provinciale Tutela del paesaggio”. La Sovrintendenza ha ritenuto che l’autorizzazione dovesse essere rilasciata da quest’ultimo Ufficio, poiché il fabbricato in progetto, “per forma e tipologia, particolari costruttivi e formali adottati, non risulta assimilabile ad un fabbricato ad uso agricolo da adibire a deposito per attrezzi, e soprattutto non esclude l’utilizzo residenziale”.
Come esattamente rilevato dal ricorrente, il provvedimento impugnato non indica le ragioni per le quali il fabbricato in progetto non sarebbe assimilabile ad un locale ad uso agricolo, né per quale ragione un’ “opera agro-silvo-pastorale non residenziale, per essere tale, debba essere assimilabile ad un “deposito attrezzi”.
Nelle zone con destinazione agricola, l’ammissibilità della tipologia costruttiva prevista in progetto va ricercata con riferimento alla specifica attività agricola che si intende praticare, valutandone la sua funzionalità rispetto alle colture o attività programmate, unitamente alla ascrivibilità di dette attività nel novero delle attività agricole. L’atto impugnato non contiene alcuna argomentazione per contestare che il fabbricato in progetto non sia funzionale all’attività di apicoltura o per ritenere che questa attività non rientri tra i modi di esercizio di un’impresa agricola. L’attività di apicoltura programmata dal ricorrente non necessita tanto di locali per ricovero attrezzi, bensì di locali con caratteristiche funzionali per la raccolta e lavorazione dei prodotti degli alveari, caratteristiche non rinvenibili nei normali locali destinati a contenere gli attrezzi e mezzi utilizzati per la diversa attività agricola di coltivazione dei terreni o allevamento del bestiame.
Il Comune di Olbia ha rilasciato l’autorizzazione in applicazione dell’art. 3 della legge regionale n. 28 del 1998, che al comma 1° così dispone: “ Sono rilasciate dall'organo comunale competente per territorio, secondo la procedura di cui ai successivi articoli 4 e 5, le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, relative a:… g) opere agro-silvo-pastorali non residenziali in agro (zona urbanistica "E"), purché sia rispettato l'indice edificatorio pari a 0,03 mc/mq”
Il fabbricato viene qualificato in progetto come funzionale al miglioramento fondiario di un terreno agricolo, ed in particolare ne viene prevista l’utilizzazione a servizio della prevista attività di apicoltura.
La circostanza che il fabbricato, una volta realizzato, possa essere utilizzato a fini residenziali, non attiene alla legittimità dell’autorizzazione paesaggistica e della concessione edilizia, ma riguarda una successiva attività (cambio di destinazione d’uso) realizzata in assenza di autorizzazione e come tale doverosamente sanzionabile, in base alle leggi vigenti, da parte della stessa autorità comunale. Né la disposizione di legge, su riportata, prevede lo spostamento della competenza, in ordine al rilascio della autorizzazione paesaggistica, in capo all’Autorità regionale (Ufficio Tutela del paesaggio) ove si abbiano dubbi sulla attendibilità del progetto presentato con riferimento all’utilizzo in esso previsto.
E’ ben vero che simile attribuzione viene prevista nella citata direttiva n. 1, tuttavia tale “indicazione”, in ossequio alla gerarchia delle fonti, non può porsi in contrasto con lo schema organizzativo previsto dalla legge, assurgendo ad atto costitutivo di nuove competenze. Queste vanno, infatti, attribuite da norme aventi valore formale di legge, mentre la direttiva su indicata non costituisce neppure fonte di produzione normativa regolamentare, di talché non si pone neppure il problema della sua disapplicazione.
Per le suesposte considerazione, il ricorso va accolto ed annullato l’impugnato decreto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

 

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi 1.500,00 (millecinquecento) Euro, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 6 luglio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Silvio Ignazio Silvestri Consigliere;
Francesco Scano, Consigliere, estensore.

 

Depositata in segreteria oggi 03/10/2005

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