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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 3 ottobre 2005 n. 1984
Pres. L. Tosti, Est. F. Scano
Lu Sbancu immobiliare” Srl (Avv. P. Corda) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Soprintendenza per i Beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le Province di Sassari e Nuoro (Avv. Stato)


1. Edilizia e Urbanistica – piano di lottizzazione – concessione edilizia- autorizzazione paesaggistica - annullamento ministeriale con riferimento alla realizzabilità dell’intervento – illegittimità.

 

2. Edilizia e Urbanistica – autorizzazione paesaggistica – annullamento ministeriale – obbligo di motivazione analitica – sussiste.

1. L’approvazione del Piano di lottizzazione determina un legittimo affidamento nel lottizzante circa la realizzabilità dell’intervento edilizio in progetto, che lo induce ad investire risorse economiche nell’esecuzione delle opere di urbanizzazione, confidando nel recupero del relativo impegno economico attraverso la costruzione dei fabbricati da vendere. Non appare dunque ragionevole, sul piano paesaggistico e salvo diverse sopravvenute valutazioni a livello pianificatorio, consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione, che devono essere dimensionate alla cubatura prevista e quindi con oneri proporzionali alla cubatura da realizzare, e poi ritenere non compatibile e quindi precludere la realizzazione delle costruzioni in funzione delle quali le opere stesse sono state previste e realizzate, per effetto di un riesame non organico e parcellizzato di giudizi paesaggistici già formulati nel complesso.

 

2. Trattandosi di funzione non di controllo in senso proprio della legalità, ma di cogestione del vincolo paesaggistico l’annullamento ministeriale deve spiegare in quali termini la realizzazione delle costruzioni in progetto avrebbe determinato una concreta lesione del vincolo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 311/02 proposto dalla
“Lu Sbancu immobiliare” Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Corda, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Einstein n. 7, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Del Rio;

 

contro

 

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica,
la Soprintendenza per i Beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le Province di Sassari e Nuoro, in persona del Soprintendente in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in via Dante n. 23, sono elettivamente domiciliati;

 

per l'annullamento
1) del decreto 15.11.2001. n. 45 prot. 24110 della Soprintendenza resistente che ha annullato il provvedimento 16.7.2001 prot. 25400 col quale il Comune di Olbia, nell’esercizio delle funzioni delegate dalla Regione con l’art. 3 L.R. 12 agosto 1998 n. 28, ha autorizzato la Immobiliare Belvedere Srl, dante causa della ricorrente, alla realizzazione di un edificio residenziale in località “La Conia” nell’ambito del piano di lottizzazione convenzionato denominato “Corda Giovanni”, in zona urbanistica “B2”;
2) dell’atto 2.8.2001 prot. 16090, col quale la Soprintendenza ha dato comunicazione dell’avvio del procedimento;
3) dell’atto 13.8.2001 Prot. 17033 col quale la stessa Soprintendenza ha chiesto al Comune della documentazione integrativa, al fine del controllo di legittimità.

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 6 luglio 2005 il consigliere Francesco Scano;
UDITI gli avvocati delle parti come da separato verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Si espone il fatto così come riferito in ricorso.
Con D.M. 12.05.1966 l’intero territorio di Arzachena è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ex L. 1497/1939, e sottoposto ai relativi vincoli che, in concreto, comportano la necessità di una preventiva autorizzazione paesaggistica per qualsiasi saliente trasformazione del territorio.
Con atto 16.07.2001 prot. 25400, il Comune di Arzachena, nell’esercizio delle funzioni delegate dalla L.R. 28/1998 in materia di tutela paesaggistica, ha autorizzato la Immobiliare Belvedere srl con sede in Alba, dante causa dell’attuale ricorrente, a realizzare un edificio residenziale quadrifamiliare in località La Conia, nell’ambito del piano di lottizzazione convenzionato denominato “Corda Giovanni”, in zona urbanistica “B2”.
La Soprintendenza intimata, con atto 2.08.2001 prot. 16090, spedito l’8.08.2001 in plico postale giunto a destinazione il 10.08.2001, ha dato comunicazione all’immobiliare Belvedere srl (non nella sua sede ma presso il progettista geom. G.M.Orecchioni), al Sindaco e all’Assessorato regionale della P.I. e Beni Culturali di avere ricevuto in data 20.07.2001 l’autorizzazione ed i relativi atti, di avere nominato il responsabile del procedimento e che “eventuali memorie scritte e documenti dovranno pervenire a quest’ufficio entro il 30° giorno successivo alla data suindicata di ricevimento del provvedimento di autorizzazione paesistica da parte di questa Soprintendenza (cioè 30 giorni non dal 10.08.2001 ma dal 20.07.2001).”
Con atto 13.08.2001 prot. 17033, spedito il 21.8.2002 in plico postale giunto a destinazione il 23.08.2001, il Soprintendente ha chiesto al Comune della documentazione integrativa.
In data 15.11.2001 il Soprintendente, con il decreto impugnato , ha annullato l’autorizzazione paesaggistica Comunale.
A sostegno del ricorso, la società prospetta le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 151, 4° comma, T.U. 29.10.99 n.490 – eccesso di potere per illogicità, perplessità, difetto di istruttoria e di motivazione;
2) violazione dell’art. 5 D.M. 13.06.91 n. 455, anche in relazione all’art. 4 ed al punto 4 della tabella “A” allegata allo stesso D.M. ed agli artt. 7-8-10 L. 7.08.90 n. 241, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 151, 4° comma , T.U. 490/99, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
4) violazione dell’art. 151, 5° comma, T.U. 29.10.99 n. 490, violazione dell’art. 3 L. 7.08.90 n. 241, eccesso di potere per illogicità, errore sui presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 151, T.U. 29.10.99 n. 490, violazione dell’art. 3 L. 7.08.90 n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione
La difesa dell’amministrazione ha dedotto l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2005 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

 

DIRITTO

 

Con il ricorso in esame la società Lu Sbancu Immobiliare impugna il decreto, descritto in epigrafe, con il quale il Soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le Province di Sassari e Nuoro ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Olbia alla Immobiliare Belvedere Srl, dante causa della ricorrente, per la realizzazione di n. 4 fabbricati residenziali in località “La Conia” nell’ambito del piano di lottizzazione convenzionato denominato “Corda Giovanni”, ubicato in zona urbanistica “B2” del Piano di fabbricazione del Comune. Impugna altresì l’atto di comunicazione dell’avvio del procedimento e l’atto istruttorio della stessa Soprintendenza, indicati in epigrafe.
Il Soprintendente ha annullato l’autorizzazione paesaggistica per eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria e del difetto di motivazione. Il provvedimento, ad avviso del Sovrintendente, non conterrebbe “un’analisi paesistica del luogo interessato dall’intervento che partendo dagli elementi individuati dal vincolo porti a misurare l’incidenza complessiva delle opere assentite su tali elementi e quindi a ritenere ammissibili o meno tali opere”; sarebbe pertanto priva di motivazione circa “l’iter logico seguito in ordine alle ragioni di effettiva compatibilità delle stesse opere [costruzioni autorizzate] con gli specifici valori paesistici dei luoghi”.
Il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza delle assorbenti censure proposte con il quarto e quinto motivo di ricorso.
Come esattamente rilevato dalla società ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, il Soprintendente non ha considerato che la valutazione paesaggistica della edificabilità dell’area era già avvenuta molto a monte, in sede di strumento urbanistico generale e di piano di lottizzazione, entrambi autorizzati per questo specifico profilo.
La motivazione dell’autorizzazione paesaggistica non doveva pertanto riguardare la possibilità della realizzazione delle costruzioni con riferimento alle altezze e cubature previste, essendo stati detti aspetti considerati e valutati in sede di autorizzazione del Piano di lottizzazione, ma doveva limitarsi a giustificare se gli edifici, così come concretamente progettati, si inserissero in modo armonico nel lotto del Piano, già realizzato in gran parte. E’ infatti indice di contraddittorietà il fatto che una costruzione (con la sua altezza e cubatura), inserita in un lotto di piano di lottizzazione, sia stata giudicata compatibile per il profilo paesaggistico attraverso l’approvazione di tale strumento attuativo, rispetto alla successiva affermazione, espressa in sede di procedimento per il rilascio della concessione edilizia e relativa autorizzazione paesaggistica, che la costruzione non possa essere assolutamente realizzata perché in contrasto con i valori paesaggistici tutelati con il vincolo.
Appare evidente che in detta ultima fase, la valutazione non può riguardare la realizzabilità delle costruzioni (con la loro altezze e cubature), perché aspetti questi già esaminati in sede di approvazione del Piano di lottizzazione a tutela del paesaggio e dei relativi vincoli, ma soltanto l’armonico inserimento delle costruzioni nell’ambito delle ubicazioni previste dallo strumento intermedio.
L’approvazione del Piano di lottizzazione determina un legittimo affidamento nel lottizzante circa la realizzabilità dell’intervento edilizio in progetto, che lo induce ad investire risorse economiche nell’esecuzione delle opere di urbanizzazione, confidando nel recupero del relativo impegno economico attraverso la costruzione dei fabbricati da vendere. Non appare dunque ragionevole, sul piano paesaggistico e salvo diverse sopravvenute valutazioni a livello pianificatorio, consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione, che devono essere dimensionate alla cubatura prevista e quindi con oneri proporzionali alla cubatura da realizzare, e poi ritenere non compatibile e quindi precludere la realizzazione delle costruzioni in funzione delle quali le opere stesse sono state previste e realizzate, per effetto di un riesame non organico e parcellizzato di giudizi paesaggistici già formulati nel complesso.
Con il quinto motivo la ricorrente società sostiene che anche qualora si possa ritenere che l’autorizzazione regionale sia “genericamente” motivata (come affermato nel decreto impugnato a giustificazione del disposto annullamento), il Soprintendente non avrebbe potuto disporne l’annullamento senza spiegare perché non era comunque giustificato l’accoglimento della richiesta di autorizzazione.
Si sarebbe concretizzato, cioè, un illegittimo annullamento per riscontro di un mero vizio formale, in violazione del principio di cogestione e di collaborazione nella gestione del vincolo da parte delle diverse autorità.
La censura è fondata.
Il Sovrintendente si è limitato a rilevare un difetto di motivazione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica comunale, senza approfondire (e motivare a sua volta) il profilo della reale e concreta lesione sostanziale del bene tutelato.
Trattandosi di funzione non di controllo in senso proprio della legalità, ma di cogestione del vincolo paesaggistico (cfr. CS, AP n. 9 del 14.12.2001, Tar Sardegna II 1387 del 10.6.2005) avrebbe dovuto spiegare in quali termini la realizzazione delle costruzioni in progetto avrebbe determinato una concreta lesione del vincolo.
In base alla suddetta pronunzia del Consiglio di Stato, la Sovrintendenza potrebbe, infatti, ritenere che la costruzione non comporti alcuna lesione del vincolo paesaggistico, ancorché l’autorizzazione non risulti adeguatamente motivata.
Rilevare semplicemente, come è stato fatto nel caso di specie, che “l’intervento assentito consiste nella realizzazione di un fabbricato quadrifamiliare che si articola su diversi livelli, in un’area che pertanto risulterebbe fortemente ed irreversibilmente alterata nei suoi residui valori paesistici e naturalistici”, non rappresenta una motivazione adeguata al disposto annullamento, stante l’assenza di specifiche indicazioni in ordine alla concreta lesione sostanziale del bene tutelato, tanto più ove si consideri che nella specie l’amministrazione delegata ha svolto un’approfondita istruttoria ed ha valutato il grado di percettibilità in base a specifici sopralluoghi. (cfr. anche CS n. 971, sez. VI, del 2005; TAR Sardegna, sez. II, 26.1.2004, n. 80).
Pur dovendo essere riconosciuta la pienezza del potere dell’amministrazione centrale nella distinta e successiva fase della concreta realizzazione delle costruzioni - già oggetto di valutazione, con riferimento alle loro altezze e volumetrie massime, in sede di autorizzazione paesaggistica degli strumenti di pianificazione, generale ed attuativa, e ritenute compatibili con il vincolo - in quanto una medesima volumetria può essere in effetti progettata ed articolata in molteplici forme più o meno rispettose del paesaggio, nella specie il Soprintendente non ha compiuto alcuna revisione critica del giudizio di compatibilità paesistica formulato dall’amministrazione regionale, che andava condotto attraverso la rilevazione degli elementi peculiari della costruzione in progetto che avrebbero comportato, ove realizzati, una lesione sostanziale del vincolo (cfr. TAR Sardegna, sez. II, 13.05.2005 n. 1093).
Per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto ed annullato l’impugnato decreto.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo .

 

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

 

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio liquidati in complessivi 1.500 euro, oltre IVA e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 6 luglio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Silvio Ignazio Silvestri Consigliere;
Francesco Scano, Consigliere, estensore.


Depositata in segreteria oggi 03/10/2005

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