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| n. 11-2005 - © copyright |
| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 3 ottobre 2005 n. 1984
Pres. L. Tosti, Est. F. Scano
Lu Sbancu immobiliare” Srl (Avv. P. Corda) c. Ministero
per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Soprintendenza
per i Beni ambientali, architettonici, artistici e storici
per le Province di Sassari e Nuoro (Avv. Stato) |
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1. Edilizia e Urbanistica – piano di lottizzazione
– concessione edilizia- autorizzazione paesaggistica - annullamento
ministeriale con riferimento alla realizzabilità dell’intervento
– illegittimità.
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2. Edilizia e Urbanistica – autorizzazione
paesaggistica – annullamento ministeriale – obbligo di motivazione
analitica – sussiste.
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1. L’approvazione del Piano di lottizzazione
determina un legittimo affidamento nel lottizzante circa
la realizzabilità dell’intervento edilizio in progetto,
che lo induce ad investire risorse economiche nell’esecuzione
delle opere di urbanizzazione, confidando nel recupero del
relativo impegno economico attraverso la costruzione dei
fabbricati da vendere. Non appare dunque ragionevole, sul
piano paesaggistico e salvo diverse sopravvenute valutazioni
a livello pianificatorio, consentire la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, che devono essere dimensionate
alla cubatura prevista e quindi con oneri proporzionali
alla cubatura da realizzare, e poi ritenere non compatibile
e quindi precludere la realizzazione delle costruzioni in
funzione delle quali le opere stesse sono state previste
e realizzate, per effetto di un riesame non organico e parcellizzato
di giudizi paesaggistici già formulati nel complesso.
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2. Trattandosi di funzione non di controllo
in senso proprio della legalità, ma di cogestione del vincolo
paesaggistico l’annullamento ministeriale deve spiegare
in quali termini la realizzazione delle costruzioni in progetto
avrebbe determinato una concreta lesione del vincolo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente |
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SENTENZA
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sul ricorso n. 311/02 proposto dalla
“Lu Sbancu immobiliare” Srl, rappresentata e difesa
dall'avv. Pietro Corda, elettivamente domiciliata in Cagliari,
via Einstein n. 7, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Del
Rio;
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contro
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il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, in persona del Ministro in carica,
la Soprintendenza per i Beni ambientali, architettonici,
artistici e storici per le Province di Sassari e Nuoro,
in persona del Soprintendente in carica, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso
i cui uffici, in via Dante n. 23, sono elettivamente domiciliati;
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per l'annullamento
1) del decreto 15.11.2001. n. 45 prot. 24110 della Soprintendenza
resistente che ha annullato il provvedimento 16.7.2001 prot.
25400 col quale il Comune di Olbia, nell’esercizio delle
funzioni delegate dalla Regione con l’art. 3 L.R. 12 agosto
1998 n. 28, ha autorizzato la Immobiliare Belvedere Srl,
dante causa della ricorrente, alla realizzazione di un edificio
residenziale in località “La Conia” nell’ambito del piano
di lottizzazione convenzionato denominato “Corda Giovanni”,
in zona urbanistica “B2”;
2) dell’atto 2.8.2001 prot. 16090, col quale la Soprintendenza
ha dato comunicazione dell’avvio del procedimento;
3) dell’atto 13.8.2001 Prot. 17033 col quale la stessa Soprintendenza
ha chiesto al Comune della documentazione integrativa, al
fine del controllo di legittimità.
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 6 luglio 2005
il consigliere Francesco Scano;
UDITI gli avvocati delle parti come da separato verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Si espone il fatto così come riferito in
ricorso.
Con D.M. 12.05.1966 l’intero territorio di Arzachena è stato
dichiarato di notevole interesse pubblico, ex L. 1497/1939,
e sottoposto ai relativi vincoli che, in concreto, comportano
la necessità di una preventiva autorizzazione paesaggistica
per qualsiasi saliente trasformazione del territorio.
Con atto 16.07.2001 prot. 25400, il Comune di Arzachena,
nell’esercizio delle funzioni delegate dalla L.R. 28/1998
in materia di tutela paesaggistica, ha autorizzato la Immobiliare
Belvedere srl con sede in Alba, dante causa dell’attuale
ricorrente, a realizzare un edificio residenziale quadrifamiliare
in località La Conia, nell’ambito del piano di lottizzazione
convenzionato denominato “Corda Giovanni”, in zona urbanistica
“B2”.
La Soprintendenza intimata, con atto 2.08.2001 prot. 16090,
spedito l’8.08.2001 in plico postale giunto a destinazione
il 10.08.2001, ha dato comunicazione all’immobiliare Belvedere
srl (non nella sua sede ma presso il progettista geom. G.M.Orecchioni),
al Sindaco e all’Assessorato regionale della P.I. e Beni
Culturali di avere ricevuto in data 20.07.2001 l’autorizzazione
ed i relativi atti, di avere nominato il responsabile del
procedimento e che “eventuali memorie scritte e documenti
dovranno pervenire a quest’ufficio entro il 30° giorno successivo
alla data suindicata di ricevimento del provvedimento di
autorizzazione paesistica da parte di questa Soprintendenza
(cioè 30 giorni non dal 10.08.2001 ma dal 20.07.2001).”
Con atto 13.08.2001 prot. 17033, spedito il 21.8.2002 in
plico postale giunto a destinazione il 23.08.2001, il Soprintendente
ha chiesto al Comune della documentazione integrativa.
In data 15.11.2001 il Soprintendente, con il decreto impugnato
, ha annullato l’autorizzazione paesaggistica Comunale.
A sostegno del ricorso, la società prospetta le seguenti
censure:
1) Violazione dell’art. 151, 4° comma, T.U. 29.10.99 n.490
– eccesso di potere per illogicità, perplessità, difetto
di istruttoria e di motivazione;
2) violazione dell’art. 5 D.M. 13.06.91 n. 455, anche in
relazione all’art. 4 ed al punto 4 della tabella “A” allegata
allo stesso D.M. ed agli artt. 7-8-10 L. 7.08.90 n. 241,
eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto
di motivazione;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 151, 4° comma
, T.U. 490/99, eccesso di potere per difetto di istruttoria
e di motivazione;
4) violazione dell’art. 151, 5° comma, T.U. 29.10.99 n.
490, violazione dell’art. 3 L. 7.08.90 n. 241, eccesso di
potere per illogicità, errore sui presupposti, difetto di
istruttoria e difetto di motivazione;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 151, T.U. 29.10.99
n. 490, violazione dell’art. 3 L. 7.08.90 n. 241, eccesso
di potere per difetto di motivazione
La difesa dell’amministrazione ha dedotto l’infondatezza
del ricorso chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2005 la causa, su concorde
richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal
Collegio.
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DIRITTO
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Con il ricorso in esame la società Lu Sbancu
Immobiliare impugna il decreto, descritto in epigrafe, con
il quale il Soprintendente per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici per le Province di Sassari e Nuoro ha
annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal
Comune di Olbia alla Immobiliare Belvedere Srl, dante causa
della ricorrente, per la realizzazione di n. 4 fabbricati
residenziali in località “La Conia” nell’ambito del piano
di lottizzazione convenzionato denominato “Corda Giovanni”,
ubicato in zona urbanistica “B2” del Piano di fabbricazione
del Comune. Impugna altresì l’atto di comunicazione dell’avvio
del procedimento e l’atto istruttorio della stessa Soprintendenza,
indicati in epigrafe.
Il Soprintendente ha annullato l’autorizzazione paesaggistica
per eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria
e del difetto di motivazione. Il provvedimento, ad avviso
del Sovrintendente, non conterrebbe “un’analisi paesistica
del luogo interessato dall’intervento che partendo dagli
elementi individuati dal vincolo porti a misurare l’incidenza
complessiva delle opere assentite su tali elementi e quindi
a ritenere ammissibili o meno tali opere”; sarebbe pertanto
priva di motivazione circa “l’iter logico seguito in ordine
alle ragioni di effettiva compatibilità delle stesse opere
[costruzioni autorizzate] con gli specifici valori paesistici
dei luoghi”.
Il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza delle
assorbenti censure proposte con il quarto e quinto motivo
di ricorso.
Come esattamente rilevato dalla società ricorrente, con
il quarto motivo di ricorso, il Soprintendente non ha considerato
che la valutazione paesaggistica della edificabilità dell’area
era già avvenuta molto a monte, in sede di strumento urbanistico
generale e di piano di lottizzazione, entrambi autorizzati
per questo specifico profilo.
La motivazione dell’autorizzazione paesaggistica non doveva
pertanto riguardare la possibilità della realizzazione delle
costruzioni con riferimento alle altezze e cubature previste,
essendo stati detti aspetti considerati e valutati in sede
di autorizzazione del Piano di lottizzazione, ma doveva
limitarsi a giustificare se gli edifici, così come concretamente
progettati, si inserissero in modo armonico nel lotto del
Piano, già realizzato in gran parte. E’ infatti indice di
contraddittorietà il fatto che una costruzione (con la sua
altezza e cubatura), inserita in un lotto di piano di lottizzazione,
sia stata giudicata compatibile per il profilo paesaggistico
attraverso l’approvazione di tale strumento attuativo, rispetto
alla successiva affermazione, espressa in sede di procedimento
per il rilascio della concessione edilizia e relativa autorizzazione
paesaggistica, che la costruzione non possa essere assolutamente
realizzata perché in contrasto con i valori paesaggistici
tutelati con il vincolo.
Appare evidente che in detta ultima fase, la valutazione
non può riguardare la realizzabilità delle costruzioni (con
la loro altezze e cubature), perché aspetti questi già esaminati
in sede di approvazione del Piano di lottizzazione a tutela
del paesaggio e dei relativi vincoli, ma soltanto l’armonico
inserimento delle costruzioni nell’ambito delle ubicazioni
previste dallo strumento intermedio.
L’approvazione del Piano di lottizzazione determina
un legittimo affidamento nel lottizzante circa la realizzabilità
dell’intervento edilizio in progetto, che lo induce ad investire
risorse economiche nell’esecuzione delle opere di urbanizzazione,
confidando nel recupero del relativo impegno economico attraverso
la costruzione dei fabbricati da vendere. Non appare dunque
ragionevole, sul piano paesaggistico e salvo diverse sopravvenute
valutazioni a livello pianificatorio, consentire la realizzazione
delle opere di urbanizzazione, che devono essere dimensionate
alla cubatura prevista e quindi con oneri proporzionali
alla cubatura da realizzare, e poi ritenere non compatibile
e quindi precludere la realizzazione delle costruzioni in
funzione delle quali le opere stesse sono state previste
e realizzate, per effetto di un riesame non organico e parcellizzato
di giudizi paesaggistici già formulati nel complesso.
Con il quinto motivo la ricorrente società sostiene che
anche qualora si possa ritenere che l’autorizzazione regionale
sia “genericamente” motivata (come affermato nel decreto
impugnato a giustificazione del disposto annullamento),
il Soprintendente non avrebbe potuto disporne l’annullamento
senza spiegare perché non era comunque giustificato l’accoglimento
della richiesta di autorizzazione.
Si sarebbe concretizzato, cioè, un illegittimo annullamento
per riscontro di un mero vizio formale, in violazione del
principio di cogestione e di collaborazione nella gestione
del vincolo da parte delle diverse autorità.
La censura è fondata.
Il Sovrintendente si è limitato a rilevare un difetto di
motivazione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica
comunale, senza approfondire (e motivare a sua volta) il
profilo della reale e concreta lesione sostanziale del bene
tutelato.
Trattandosi di funzione non di controllo in senso proprio
della legalità, ma di cogestione del vincolo paesaggistico
(cfr. CS, AP n. 9 del 14.12.2001, Tar Sardegna II 1387 del
10.6.2005) avrebbe dovuto spiegare in quali termini la realizzazione
delle costruzioni in progetto avrebbe determinato una concreta
lesione del vincolo.
In base alla suddetta pronunzia del Consiglio di Stato,
la Sovrintendenza potrebbe, infatti, ritenere che la costruzione
non comporti alcuna lesione del vincolo paesaggistico, ancorché
l’autorizzazione non risulti adeguatamente motivata.
Rilevare semplicemente, come è stato fatto nel caso di specie,
che “l’intervento assentito consiste nella realizzazione
di un fabbricato quadrifamiliare che si articola su diversi
livelli, in un’area che pertanto risulterebbe fortemente
ed irreversibilmente alterata nei suoi residui valori paesistici
e naturalistici”, non rappresenta una motivazione adeguata
al disposto annullamento, stante l’assenza di specifiche
indicazioni in ordine alla concreta lesione sostanziale
del bene tutelato, tanto più ove si consideri che nella
specie l’amministrazione delegata ha svolto un’approfondita
istruttoria ed ha valutato il grado di percettibilità in
base a specifici sopralluoghi. (cfr. anche CS n. 971, sez.
VI, del 2005; TAR Sardegna, sez. II, 26.1.2004, n. 80).
Pur dovendo essere riconosciuta la pienezza del potere dell’amministrazione
centrale nella distinta e successiva fase della concreta
realizzazione delle costruzioni - già oggetto di valutazione,
con riferimento alle loro altezze e volumetrie massime,
in sede di autorizzazione paesaggistica degli strumenti
di pianificazione, generale ed attuativa, e ritenute compatibili
con il vincolo - in quanto una medesima volumetria può essere
in effetti progettata ed articolata in molteplici forme
più o meno rispettose del paesaggio, nella specie il Soprintendente
non ha compiuto alcuna revisione critica del giudizio di
compatibilità paesistica formulato dall’amministrazione
regionale, che andava condotto attraverso la rilevazione
degli elementi peculiari della costruzione in progetto che
avrebbero comportato, ove realizzati, una lesione sostanziale
del vincolo (cfr. TAR Sardegna, sez. II, 13.05.2005 n. 1093).
Per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto ed
annullato l’impugnato decreto.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente
e sono liquidate come da dispositivo .
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
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accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese e degli
onorari di giudizio liquidati in complessivi 1.500 euro,
oltre IVA e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno
6 luglio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sardegna con l'intervento dei signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Silvio Ignazio Silvestri Consigliere;
Francesco Scano, Consigliere, estensore.
Depositata in segreteria oggi 03/10/2005
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