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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 3 ottobre 2005 n. 2015
Pres. L. Tosti Est. M. Lensi
A. Currelli e A. Recanati (Avv. M.C. Cabiddu) c. Comune di Bosa (Avv. M. Segneri)


Edilizia e Urbanistica – condono edilizio ex L. n. 47/1985 – edificio realizzato in zona vincolata – rettifica dell’importo dell’oblazione dopo la maturazione del silenzio serbato dalla P.A. ex art. 32 L. n. 47/1985 – legittimità.

Il silenzio assenso (formatosi in seguito al decorso di 24 mesi dalla domanda di condono senza che l'Amministrazione abbia provveduto) ha effetti limitati alla costituzione del tacito provvedimento di concessione in sanatoria, con la conseguenza che l'autorità comunale conserva integro il potere - da esercitarsi entro il termine di 36 mesi previsto dall'art. 4 della legge n. 68 del 1988 - di rettificare l'importo dell'oblazione autodeterminato dal ricorrente, e di pretendere il pagamento del relativo conguaglio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 453/1994, proposto dai
Signori Anna CURRELI e Antonio RECANATI, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Caterina Cabiddu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

 

contro

 

il Comune di Bosa, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Segneri, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

 

per l'annullamento
dell'atto in data 28 dicembre 1993 con il quale il Comune di Bosa ha determinato in via definitiva l'ammontare dell'oblazione dovuta a seguito della domanda di condono edilizio presentata dai ricorrenti e di ogni altro atto connesso e, in particolare, dell'eventuale successivo provvedimento di diniego di condono.

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione comunale resistente;
VISTI i motivi aggiunti notificati dai ricorrenti in data 9 novembre 1995;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 8 giugno 2005 il Consigliere Marco Lensi;
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Col ricorso in esame si chiede l'annullamento del provvedimento in data 28 dicembre 1993 con il quale il Comune di Bosa ha determinato in via definitiva l'ammontare dell'oblazione dovuta a seguito della domanda di condono edilizio presentata dai ricorrenti.
A tal fine, i ricorrenti avanzano i seguenti motivi di diritto.
1) Nullità - Illegittimità per carenza di potere - Violazione dell'art. 35, comma 12, della legge n. 47/85, come modificato dal D.L. 12 gennaio 1988, convertito nella legge n. 68/88.
2) Eccesso di potere - Violazione dell'articolo 3 della legge n. 241/90 per difetto di motivazione - Motivazione incongrua.
3) Violazione dell'articolo 34, comma 5, lettera d) della legge n. 47/85.
4) Eccesso di potere per sviamento - Violazione di legge.
5) Violazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge n. 241/90.
Concludono per l'accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con sentenza interlocutoria n. 578 del 19 aprile 1995 questo Tribunale ha ordinato al Sindaco del Comune di Bosa di depositare nella segreteria del Tribunale l’"intero fascicolo relativo alla domanda di condono edilizio presentata dalla parte ricorrente" e il "prospetto dal quale risultino le modalità di calcolo seguite dall'amministrazione per quantificare l'importo dell'oblazione richiesto con l'atto impugnato".
A seguito del deposito da parte del Comune degli atti richiesti con sentenza istruttoria, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, lamentando la violazione della legge n. 47/85, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e perplessità, nonché errore di presupposto ed hanno concluso insistendo per l'annullamento degli atti impugnati.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 8 giugno 2005, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Col ricorso all’esame del collegio si chiede l'annullamento dell'atto in data 28 dicembre 1993 con il quale il Comune di Bosa ha determinato in via definitiva l'ammontare dell'oblazione dovuta a seguito della domanda di condono edilizio presentata dalla parte ricorrente.
Col primo motivo di gravame si lamenta la nullità, l'illegittimità per carenza di potere, nonché la violazione dell'articolo 35, comma 12, della legge n. 47/1985, come modificato dal D.L. n. 2 del 12 gennaio 1988, convertito nella legge n. 68 del 13 marzo 1988.
Sostiene la parte ricorrente che, essendo maturato il termine decadenziale di ventiquattro mesi, decorrente, nel caso di specie, dall'emissione del parere previsto dall'articolo 32 della legge n. 47/85 per le opere eseguite su aree soggette a vincolo paesaggistico (articolo 35, comma 17, della legge n. 47/85), non residuerebbe alcun potere in capo al Comune, compreso quello di rettificare l'importo dell'oblazione a suo tempo corrisposta spontaneamente dall'interessato.
L'assunto non può essere condiviso.
Ritiene il collegio che, nel caso di specie, debbano trovare applicazione i principi affermati in materia dalla quinta sezione del Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1388 del 22 novembre 1996, secondo cui il silenzio assenso (formatosi in seguito al decorso di 24 mesi dalla domanda di condono senza che l'Amministrazione abbia provveduto) ha effetti limitati alla costituzione del tacito provvedimento di concessione in sanatoria, con la conseguenza che l'autorità comunale conserva integro il potere - da esercitarsi entro il termine di 36 mesi previsto dall'art. 4 della legge n. 68 del 1988 - di rettificare l'importo dell'oblazione autodeterminato dal ricorrente, e di pretendere il pagamento del relativo conguaglio (cfr. altresì T.A.R. Lombardia - Milano - seconda sezione n. 92 del 14 marzo 1994 e n. 277 del 2 maggio 1994; T.A.R. Campania - Napoli n. 4000 del 17 aprile 2003 e n. 15278 del 12 dicembre 2003; T.A.R. Emilia Romagna – Bologna -seconda sezione n. 275 del 29 maggio 1999; T.A.R. Veneto - Venezia n. 331 del 16 marzo 1999; T.A.R. Abruzzo - L'Aquila n. 293 del 20 maggio 2003).
È circostanza pacifica - per ammissione della stessa parte ricorrente - che, nel caso di specie, il termine di 24 mesi rilevante ai fini della formazione del silenzio assenso sull'istanza di condono, iniziava a decorrere dall'acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (e cioè dal 22 novembre 1991), trattandosi di opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico.
Deve altresì rivelarsi che, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 47/85, il diritto al conguaglio ovvero al rimborso eventualmente spettanti una volta intervenuto il silenzio assenso in ordine alle istanze di condono edilizio, si prescrive in trentasei mesi e che il termine iniziale non può decorrere prima che l'obbligazione possa ritenersi definitivamente accertata in tutti i suoi elementi, con la conseguenza che la detta prescrizione triennale si inizia a computare solo dopo che la domanda di condono sia accompagnata da tutta la documentazione necessaria per la formazione del silenzio assenso.
Da ciò consegue che, nel caso di specie, anche il termine triennale di prescrizione del diritto al conguaglio non può che decorrere dalla data dell'acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. T.A.R. Veneto - Venezia n. 331 del 16 marzo 1999; T.A.R. Campania - Napoli n. 4000 del 17 aprile 2003 e n. 15278 del 12 dicembre 2003; T.A.R. Basilicata - Potenza n. 268 del 12 aprile 2001; T.A.R. Abruzzo - L'Aquila n. 293 del 20 maggio 2003).
Ciò stante, risultano conseguentemente infondate le censure in esame, posto che, nel caso di specie, il provvedimento impugnato - col quale l'amministrazione comunale ha determinato in via definitiva l'ammontare dell'oblazione dovuta dalla parte ricorrente a seguito della domanda di condono edilizio - è stato tempestivamente adottato, prima della scadenza del termine di prescrizione triennale, decorrente - si ribadisce - dalla data di acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Al punto secondo dei motivi di gravame, si lamenta l'eccesso di potere e la violazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per difetto di motivazione e motivazione incongrua.
La parte ricorrente lamenta l'assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto dal contenuto dell'atto non sarebbe possibile comprendere sulla base di quali ragioni e di quali conteggi l'amministrazione abbia determinato l'oblazione che ha ritenuto congrua.
La censura, così come formulata con l'atto introduttivo del gravame, deve essere disattesa posto che il conguaglio richiesto dall’amministrazione comunale è il risultato di meri conteggi deducibili dall’esame degli atti istruttori.
A seguito della produzione in giudizio della predetta documentazione, parte ricorrente ha notificato motivi aggiunti, con i quali si lamenta la violazione della legge n. 47/85, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e perplessità, nonché l'errore di presupposto.
Uno di tali motivi essendo identico alla censura già avanzata al punto terzo dell'atto introduttivo del ricorso, può essere esaminato congiuntamente a questa.
Secondo parte ricorrente illegittimamente l'amministrazione comunale avrebbe considerato l'unità immobiliare dell'esponente alla stregua di una residenza, mentre si tratterebbe di struttura turistico-ricettiva.
La censura è infondata poiché l’amministrazione si è basata correttamente sui dati obiettivi risultanti dalla documentazione acquisita.
Si osserva infatti che, ai sensi degli artt. 34 e 35 della legge n. 47/85, era specifico onere della ricorrente - per beneficiare della riduzione dell'oblazione, in forza del citato articolo 34 della legge n. 47/85 - di fornire all'amministrazione la prova che l'immobile da condonare fosse in effetti destinato ad attività turistico-ricettiva, in particolare mediante la produzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e di un atto di notorietà, nel quale fosse attestato che presso tale unità immobiliare si svolgeva attività di impresa.
Tali documenti – tra l’altro espressamente richiesti dal comune in relazione alla pratica di condono edilizio in questione - non sono stati tuttavia mai trasmessi all'amministrazione, per cui legittimamente l'amministrazione comunale, nell'elaborare i conteggi per la determinazione dell'oblazione dovuta, ha tenuto conto dei parametri e dei coefficienti previsti dallo studio di disciplina delle zone F del Comune per le residenze, anziché di quelli previsti per le strutture turistiche (cfr. C.di S., V Sezione, n. 495 del 28 aprile 1999).
È appena caso di osservare, per contrastare le generiche affermazioni sulla mancata ricezione della nota comunale richiedente integrazione documentale, che neppure in sede di giudizio parte ricorrente ha esibito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, quale prova – richiesta dalla legge - della sussistenza dell’invocata destinazione turistico-ricettiva impressa all’immobile, limitandosi ad affermarne genericamente la sussistenza.
Inammissibili per genericità risultano invece le ulteriori censure, avanzate con i motivi aggiunti, sia quella secondo cui i calcoli del Comune sarebbero errati anche con riferimento alle superfici ed ai volumi fuori terra, sia quelle dirette a contestare l'esatta commisurazione dei volumi, il distinto calcolo delle superfici abitabili e di quelle non abitabili, nonché quella concernente l’applicazione dell'importo minimo di lire 450.000 con riguardo agli abusi in questione.
Si tratta infatti di motivi prospettati senza fare alcuno specifico riferimento ai dati, conteggi e volumi riferiti al procedimento di sanatoria in questione, pur in presenza di analitici prospetti di calcolo prodotti in giudizio dall'amministrazione comunale.
La genericità delle censure avanzate con i motivi aggiunti è, nella specie, oggettivamente dimostrata dalla circostanza che parte ricorrente non si è neppure resa conto che, per un errore materiale, l'amministrazione comunale ha prodotto in giudizio il fascicolo ed i conteggi relativi alla domanda di condono edilizio di altro soggetto (Giovanni Curreli) e non quelli relativi agli odierni ricorrenti (Anna Curreli e Antonio Recanati); tali motivi sono dunque anche per questa ragione ulteriore inammissibili, essendo stati di fatto formulati sulla base di dati riferibili ad una diversa pratica di condono edilizio.
Per quanto concerne infine l'ultima censura avanzata con i motivi aggiunti, avverso "l’inspiegabile pretesa di interessi sulle somme calcolati fino al 22 novembre 1990 (data del nulla-osta dell'Uff. Paesaggio)", deve ritenersi la legittimità dell'operato dall'amministrazione comunale.
La legge 28 febbraio 1985 n. 47, nel disciplinare il procedimento diretto alla sanatoria, ha introdotto infatti un procedimento di autoliquidazione dell'oblazione indicando criteri e modalità di calcolo, con la conseguenza che sulle somme a conguaglio che il richiedente deve versare a causa di errori nella esatta determinazione della somma dovuta vanno corrisposti gli interessi nella misura legale decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
Tornando all'esame dell’atto introduttivo del gravame, infondata risulta la censura di eccesso di potere per sviamento e violazione di legge, di cui al punto quarto dei motivi medesimi.
Parte ricorrente sostiene che illegittimamente l'amministrazione ritiene dovuti gli interessi del 10% in ragione d’anno "per il versamento rateale" da cumulare con gli interessi per ritardato pagamento, pagamento che non sarebbe mai stato richiesto prima d'ora.
In primo luogo, per quanto concerne gli interessi per ritardato pagamento, valgono a confutazione della censura le considerazioni già svolte nell’esaminare l’ultimo dei motivi aggiunti, né l’amministrazione era tenuta, contrariamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, a notificare previamente formale di richiesta di pagamento delle somme dovute .
Per quanto concerne invece la censura relativa al presunto cumulo degli interessi del 10% in ragione d’anno "per il versamento rateale" con gli interessi per ritardato pagamento, si rileva che l'assunto in questione è genericamente affermato da parte ricorrente, senza che tuttavia sia stato prodotto in giudizio alcun conteggio analitico a dimostrazione della predetta circostanza.
Va invece evidenziato che, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto da parte ricorrente, dall'esame delle cifre indicate nel provvedimento impugnato non risulta sussistente il lamentato cumulo di interessi, essendo stato richiesto globalmente un interesse inferiore al 5% in ragione di anno, per cui la censura in esame deve essere rigettata.
Inammissibile per irrilevanza risulta infine la quinta censura di violazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, per non essere stati indicati nel provvedimento impugnato né l'autorità, né il termine entro il quale è ammesso il ricorso giurisdizionale, posto che, l'eventuale violazione della norma citata può esclusivamente consentire la rimessione in termini dell'interessato ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale, mentre, nel caso di specie, le predette omissioni non hanno comunque impedito la tempestiva impugnazione da parte della ricorrente.
Per le suesposte considerazioni, stante l'infondatezza e l'inammissibilità delle censure avanzate da parte ricorrente sia con l'atto introduttivo del gravame, sia con i motivi aggiunti, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

 

respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'amministrazione comunale resistente delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nelle camere di consiglio del 8 giugno 2005 e 28 settembre 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Marco Lensi, Consigliere estensore.

 

Depositata in segreteria oggi 03/10/2005

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