| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 3 ottobre 2005 n. 2015
Pres. L. Tosti Est. M. Lensi
A. Currelli e A. Recanati (Avv. M.C. Cabiddu) c. Comune
di Bosa (Avv. M. Segneri) |
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Edilizia e Urbanistica – condono edilizio
ex L. n. 47/1985 – edificio realizzato in zona vincolata
– rettifica dell’importo dell’oblazione dopo la maturazione
del silenzio serbato dalla P.A. ex art. 32 L. n. 47/1985
– legittimità.
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Il silenzio assenso (formatosi in seguito
al decorso di 24 mesi dalla domanda di condono senza che
l'Amministrazione abbia provveduto) ha effetti limitati
alla costituzione del tacito provvedimento di concessione
in sanatoria, con la conseguenza che l'autorità comunale
conserva integro il potere - da esercitarsi entro il termine
di 36 mesi previsto dall'art. 4 della legge n. 68 del 1988
- di rettificare l'importo dell'oblazione autodeterminato
dal ricorrente, e di pretendere il pagamento del relativo
conguaglio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 453/1994, proposto dai
Signori Anna CURRELI e Antonio RECANATI, rappresentati
e difesi dall'Avv. Maria Caterina Cabiddu, con elezione
di domicilio come da procura speciale in atti;
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contro
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il Comune di Bosa, in persona del
Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio
Segneri, con elezione di domicilio come da procura speciale
in atti;
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per l'annullamento
dell'atto in data 28 dicembre 1993 con il quale il Comune
di Bosa ha determinato in via definitiva l'ammontare dell'oblazione
dovuta a seguito della domanda di condono edilizio presentata
dai ricorrenti e di ogni altro atto connesso e, in particolare,
dell'eventuale successivo provvedimento di diniego di condono.
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione
comunale resistente;
VISTI i motivi aggiunti notificati dai ricorrenti in data
9 novembre 1995;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 8 giugno 2005
il Consigliere Marco Lensi;
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato
verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Col ricorso in esame si chiede l'annullamento
del provvedimento in data 28 dicembre 1993 con il quale
il Comune di Bosa ha determinato in via definitiva l'ammontare
dell'oblazione dovuta a seguito della domanda di condono
edilizio presentata dai ricorrenti.
A tal fine, i ricorrenti avanzano i seguenti motivi di diritto.
1) Nullità - Illegittimità per carenza di potere - Violazione
dell'art. 35, comma 12, della legge n. 47/85, come modificato
dal D.L. 12 gennaio 1988, convertito nella legge n. 68/88.
2) Eccesso di potere - Violazione dell'articolo 3 della
legge n. 241/90 per difetto di motivazione - Motivazione
incongrua.
3) Violazione dell'articolo 34, comma 5, lettera d) della
legge n. 47/85.
4) Eccesso di potere per sviamento - Violazione di legge.
5) Violazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge
n. 241/90.
Concludono per l'accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale intimata,
sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito
del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con sentenza interlocutoria n. 578 del 19 aprile 1995 questo
Tribunale ha ordinato al Sindaco del Comune di Bosa di depositare
nella segreteria del Tribunale l’"intero fascicolo relativo
alla domanda di condono edilizio presentata dalla parte
ricorrente" e il "prospetto dal quale risultino le modalità
di calcolo seguite dall'amministrazione per quantificare
l'importo dell'oblazione richiesto con l'atto impugnato".
A seguito del deposito da parte del Comune degli atti richiesti
con sentenza istruttoria, i ricorrenti hanno proposto motivi
aggiunti, lamentando la violazione della legge n. 47/85,
l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione,
contraddittorietà e perplessità, nonché errore di presupposto
ed hanno concluso insistendo per l'annullamento degli atti
impugnati.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie
argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 8 giugno 2005, su richiesta delle
parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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Col ricorso all’esame del collegio si chiede
l'annullamento dell'atto in data 28 dicembre 1993 con il
quale il Comune di Bosa ha determinato in via definitiva
l'ammontare dell'oblazione dovuta a seguito della domanda
di condono edilizio presentata dalla parte ricorrente.
Col primo motivo di gravame si lamenta la nullità, l'illegittimità
per carenza di potere, nonché la violazione dell'articolo
35, comma 12, della legge n. 47/1985, come modificato dal
D.L. n. 2 del 12 gennaio 1988, convertito nella legge n.
68 del 13 marzo 1988.
Sostiene la parte ricorrente che, essendo maturato il termine
decadenziale di ventiquattro mesi, decorrente, nel caso
di specie, dall'emissione del parere previsto dall'articolo
32 della legge n. 47/85 per le opere eseguite su aree soggette
a vincolo paesaggistico (articolo 35, comma 17, della legge
n. 47/85), non residuerebbe alcun potere in capo al Comune,
compreso quello di rettificare l'importo dell'oblazione
a suo tempo corrisposta spontaneamente dall'interessato.
L'assunto non può essere condiviso.
Ritiene il collegio che, nel caso di specie, debbano trovare
applicazione i principi affermati in materia dalla quinta
sezione del Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1388
del 22 novembre 1996, secondo cui il silenzio assenso (formatosi
in seguito al decorso di 24 mesi dalla domanda di condono
senza che l'Amministrazione abbia provveduto) ha effetti
limitati alla costituzione del tacito provvedimento di concessione
in sanatoria, con la conseguenza che l'autorità comunale
conserva integro il potere - da esercitarsi entro il termine
di 36 mesi previsto dall'art. 4 della legge n. 68 del 1988
- di rettificare l'importo dell'oblazione autodeterminato
dal ricorrente, e di pretendere il pagamento del relativo
conguaglio (cfr. altresì T.A.R. Lombardia - Milano - seconda
sezione n. 92 del 14 marzo 1994 e n. 277 del 2 maggio 1994;
T.A.R. Campania - Napoli n. 4000 del 17 aprile 2003 e n.
15278 del 12 dicembre 2003; T.A.R. Emilia Romagna – Bologna
-seconda sezione n. 275 del 29 maggio 1999; T.A.R. Veneto
- Venezia n. 331 del 16 marzo 1999; T.A.R. Abruzzo - L'Aquila
n. 293 del 20 maggio 2003).
È circostanza pacifica - per ammissione della stessa parte
ricorrente - che, nel caso di specie, il termine di 24 mesi
rilevante ai fini della formazione del silenzio assenso
sull'istanza di condono, iniziava a decorrere dall'acquisizione
del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo
(e cioè dal 22 novembre 1991), trattandosi di opere eseguite
su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico.
Deve altresì rivelarsi che, ai sensi dell'art. 35 della
legge n. 47/85, il diritto al conguaglio ovvero al rimborso
eventualmente spettanti una volta intervenuto il silenzio
assenso in ordine alle istanze di condono edilizio, si prescrive
in trentasei mesi e che il termine iniziale non può decorrere
prima che l'obbligazione possa ritenersi definitivamente
accertata in tutti i suoi elementi, con la conseguenza che
la detta prescrizione triennale si inizia a computare solo
dopo che la domanda di condono sia accompagnata da tutta
la documentazione necessaria per la formazione del silenzio
assenso.
Da ciò consegue che, nel caso di specie, anche il termine
triennale di prescrizione del diritto al conguaglio non
può che decorrere dalla data dell'acquisizione del parere
dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. T.A.R.
Veneto - Venezia n. 331 del 16 marzo 1999; T.A.R. Campania
- Napoli n. 4000 del 17 aprile 2003 e n. 15278 del 12 dicembre
2003; T.A.R. Basilicata - Potenza n. 268 del 12 aprile 2001;
T.A.R. Abruzzo - L'Aquila n. 293 del 20 maggio 2003).
Ciò stante, risultano conseguentemente infondate le censure
in esame, posto che, nel caso di specie, il provvedimento
impugnato - col quale l'amministrazione comunale ha determinato
in via definitiva l'ammontare dell'oblazione dovuta dalla
parte ricorrente a seguito della domanda di condono edilizio
- è stato tempestivamente adottato, prima della scadenza
del termine di prescrizione triennale, decorrente - si ribadisce
- dalla data di acquisizione del parere dell’autorità preposta
alla tutela del vincolo.
Al punto secondo dei motivi di gravame, si lamenta l'eccesso
di potere e la violazione dell'articolo 3 della legge 7
agosto 1990 n. 241 per difetto di motivazione e motivazione
incongrua.
La parte ricorrente lamenta l'assoluta carenza di motivazione
del provvedimento impugnato, in quanto dal contenuto dell'atto
non sarebbe possibile comprendere sulla base di quali ragioni
e di quali conteggi l'amministrazione abbia determinato
l'oblazione che ha ritenuto congrua.
La censura, così come formulata con l'atto introduttivo
del gravame, deve essere disattesa posto che il conguaglio
richiesto dall’amministrazione comunale è il risultato di
meri conteggi deducibili dall’esame degli atti istruttori.
A seguito della produzione in giudizio della predetta documentazione,
parte ricorrente ha notificato motivi aggiunti, con i quali
si lamenta la violazione della legge n. 47/85, l'eccesso
di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà
e perplessità, nonché l'errore di presupposto.
Uno di tali motivi essendo identico alla censura già avanzata
al punto terzo dell'atto introduttivo del ricorso, può essere
esaminato congiuntamente a questa.
Secondo parte ricorrente illegittimamente l'amministrazione
comunale avrebbe considerato l'unità immobiliare dell'esponente
alla stregua di una residenza, mentre si tratterebbe di
struttura turistico-ricettiva.
La censura è infondata poiché l’amministrazione si è basata
correttamente sui dati obiettivi risultanti dalla documentazione
acquisita.
Si osserva infatti che, ai sensi degli artt. 34 e 35 della
legge n. 47/85, era specifico onere della ricorrente - per
beneficiare della riduzione dell'oblazione, in forza del
citato articolo 34 della legge n. 47/85 - di fornire all'amministrazione
la prova che l'immobile da condonare fosse in effetti destinato
ad attività turistico-ricettiva, in particolare mediante
la produzione del certificato di iscrizione alla Camera
di Commercio e di un atto di notorietà, nel quale fosse
attestato che presso tale unità immobiliare si svolgeva
attività di impresa.
Tali documenti – tra l’altro espressamente richiesti dal
comune in relazione alla pratica di condono edilizio in
questione - non sono stati tuttavia mai trasmessi all'amministrazione,
per cui legittimamente l'amministrazione comunale, nell'elaborare
i conteggi per la determinazione dell'oblazione dovuta,
ha tenuto conto dei parametri e dei coefficienti previsti
dallo studio di disciplina delle zone F del Comune per le
residenze, anziché di quelli previsti per le strutture turistiche
(cfr. C.di S., V Sezione, n. 495 del 28 aprile 1999).
È appena caso di osservare, per contrastare le generiche
affermazioni sulla mancata ricezione della nota comunale
richiedente integrazione documentale, che neppure in sede
di giudizio parte ricorrente ha esibito il certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio, quale prova – richiesta
dalla legge - della sussistenza dell’invocata destinazione
turistico-ricettiva impressa all’immobile, limitandosi ad
affermarne genericamente la sussistenza.
Inammissibili per genericità risultano invece le ulteriori
censure, avanzate con i motivi aggiunti, sia quella secondo
cui i calcoli del Comune sarebbero errati anche con riferimento
alle superfici ed ai volumi fuori terra, sia quelle dirette
a contestare l'esatta commisurazione dei volumi, il distinto
calcolo delle superfici abitabili e di quelle non abitabili,
nonché quella concernente l’applicazione dell'importo minimo
di lire 450.000 con riguardo agli abusi in questione.
Si tratta infatti di motivi prospettati senza fare alcuno
specifico riferimento ai dati, conteggi e volumi riferiti
al procedimento di sanatoria in questione, pur in presenza
di analitici prospetti di calcolo prodotti in giudizio dall'amministrazione
comunale.
La genericità delle censure avanzate con i motivi aggiunti
è, nella specie, oggettivamente dimostrata dalla circostanza
che parte ricorrente non si è neppure resa conto che, per
un errore materiale, l'amministrazione comunale ha prodotto
in giudizio il fascicolo ed i conteggi relativi alla domanda
di condono edilizio di altro soggetto (Giovanni Curreli)
e non quelli relativi agli odierni ricorrenti (Anna Curreli
e Antonio Recanati); tali motivi sono dunque anche per questa
ragione ulteriore inammissibili, essendo stati di fatto
formulati sulla base di dati riferibili ad una diversa pratica
di condono edilizio.
Per quanto concerne infine l'ultima censura avanzata con
i motivi aggiunti, avverso "l’inspiegabile pretesa di interessi
sulle somme calcolati fino al 22 novembre 1990 (data del
nulla-osta dell'Uff. Paesaggio)", deve ritenersi la legittimità
dell'operato dall'amministrazione comunale.
La legge 28 febbraio 1985 n. 47, nel disciplinare il procedimento
diretto alla sanatoria, ha introdotto infatti un procedimento
di autoliquidazione dell'oblazione indicando criteri e modalità
di calcolo, con la conseguenza che sulle somme a conguaglio
che il richiedente deve versare a causa di errori nella
esatta determinazione della somma dovuta vanno corrisposti
gli interessi nella misura legale decorrenti dalla data
di presentazione della domanda.
Tornando all'esame dell’atto introduttivo del gravame, infondata
risulta la censura di eccesso di potere per sviamento e
violazione di legge, di cui al punto quarto dei motivi medesimi.
Parte ricorrente sostiene che illegittimamente l'amministrazione
ritiene dovuti gli interessi del 10% in ragione d’anno "per
il versamento rateale" da cumulare con gli interessi per
ritardato pagamento, pagamento che non sarebbe mai stato
richiesto prima d'ora.
In primo luogo, per quanto concerne gli interessi per ritardato
pagamento, valgono a confutazione della censura le considerazioni
già svolte nell’esaminare l’ultimo dei motivi aggiunti,
né l’amministrazione era tenuta, contrariamente da quanto
sostenuto da parte ricorrente, a notificare previamente
formale di richiesta di pagamento delle somme dovute .
Per quanto concerne invece la censura relativa al presunto
cumulo degli interessi del 10% in ragione d’anno "per il
versamento rateale" con gli interessi per ritardato pagamento,
si rileva che l'assunto in questione è genericamente affermato
da parte ricorrente, senza che tuttavia sia stato prodotto
in giudizio alcun conteggio analitico a dimostrazione della
predetta circostanza.
Va invece evidenziato che, contrariamente a quanto apoditticamente
sostenuto da parte ricorrente, dall'esame delle cifre indicate
nel provvedimento impugnato non risulta sussistente il lamentato
cumulo di interessi, essendo stato richiesto globalmente
un interesse inferiore al 5% in ragione di anno, per cui
la censura in esame deve essere rigettata.
Inammissibile per irrilevanza risulta infine la quinta censura
di violazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge
n. 241 del 7 agosto 1990, per non essere stati indicati
nel provvedimento impugnato né l'autorità, né il termine
entro il quale è ammesso il ricorso giurisdizionale, posto
che, l'eventuale violazione della norma citata può esclusivamente
consentire la rimessione in termini dell'interessato ai
fini della proposizione del ricorso giurisdizionale, mentre,
nel caso di specie, le predette omissioni non hanno comunque
impedito la tempestiva impugnazione da parte della ricorrente.
Per le suesposte considerazioni, stante l'infondatezza e
l'inammissibilità delle censure avanzate da parte ricorrente
sia con l'atto introduttivo del gravame, sia con i motivi
aggiunti, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
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respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'amministrazione
comunale resistente delle spese del giudizio, che liquida
forfettariamente in complessivi euro 1000,00 (mille/00),
oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nelle camere di consiglio del 8
giugno 2005 e 28 settembre 2005 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Marco Lensi, Consigliere estensore.
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Depositata in segreteria oggi 03/10/2005
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