Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 17 ottobre 2005 n. 577
Pres. A. Catoni, Est. M. Eliantonio
De Melis Franco e Sbaraglia Silvana Prunesta (Avv. ti P. Silvestri e A. Vasile) c. Comune di Torre dei Passeri (n.c.), Amministrazione Provinciale di Pescara (n.c.), Cappola Maria, Cappola Fernanda e Cappola Alessandra (Avv. G. Scorrano)


Giustizia amministrativa – interesse ad agire – strumento urbanistico – vicinanza dell’immobile all’area interessata dalla previsione urbanistica – sussiste.

L’interesse ad agire consiste nell’utilità che il ricorrente può conseguire per effetto della pronuncia di annullamento, per cui l’ammissibilità del ricorso deve essere esclusa solo quando vi siano ostacoli alla possibilità in astratto di realizzare quella specifica utilità (nella specie la conservazione dell’inedificabilità del lotto confinante) attribuita con il vecchio strumento urbanistico e che il nuovo tende a comprimere


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’ABRUZZO
Sezione Staccata di Pescara

 

composto dai signori:
Dott. Antonio Catoni Presidente
Dott. Michele Eliantonio Consigliere, estensore
Dott. Massimiliano Balloriani Referendario
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 298/99, proposto da
De Melis Franco e Sbaraglia Silvana Prunesta, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Patrizia Silvestri e Alfonso Vasile, elettivamente domiciliati presso i propri difensori in Pescara, via Venezia, 25;

 

contro

 

- il Comune di Torre dei Passeri, in persona del Sindaco pro-tempore;
- l’Amministrazione provinciale di Pescara, in persona del Presidente pro-tempore, entrambi non costituiti in giudizio;

 

e nei confronti
di Cappola Maria, Cappola Fernanda e Cappola Alessandra, tutte rappresentate e difese dall’avv. Guido Scorrano, elettivamente domiciliate presso il proprio difensore in Pescara, viale Bovio, 160;

 

per l’annullamento
del Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Torre dei Passeri, adottato con deliberazione consiliare 15 settembre 1992, n. 38, approvato con stralci e prescrizioni con deliberazione del Consiglio provinciale di Pescara 13 settembre 1996, n. 167, recepite con deliberazione consiliare 11 dicembre 1996, n. 49 ed entrato in vigore per effetto della pubblicazione sul B.U.R.A. n. 3 del 2 febbraio 1999, nella parte relativa alla particella n. 46, adiacente l’unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti; nonché degli atti presupposti e connessi.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle controinteressate;
Viste l’ordinanza presidenziale istruttoria 16 settembre 2003, n. 26, e la documentazione esibita in adempimento della medesima;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Udito alla pubblica udienza del 6 ottobre 2005 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Patrizia Silvestri per la parte ricorrente e l’avv. Giovanna Cappola – su delega dell’avv. Guido Scorrano – per le controinteressate;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

I coniugi De Melis Franco e Sbaraglia Silvana Prunesta riferiscono di essere proprietari di fabbricati siti nel Comune di Torre dei Passeri, realizzati su terreno riportato in catasto al foglio 7, alla particella n. 47, in forza delle concessioni edilizie 14 settembre 1992, n. 32, e 21 luglio 1994, n. 41; riferiscono, altresì, che in sede di rilascio di tali concessioni, era stata utilizzata anche le potenzialità edificatoria della confinante particela n. 46, che era stata asservita con apposita convenzione, ritualmente trascritta.
Con il ricorso in esame sono insorti dinanzi questo Tribunale avverso il nuovo Piano Regolatore Esecutivo del Comune nella parte in cui ha reso edificabile, perché ricompresa nella zona B3, la predetta particella n. 46.
Hanno dedotto a tal fine le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per travisamento dei fatti.
L’Amministrazione non aveva considerato che la particella n. 46 era in realtà priva di ogni capacità edificatoria, per essere stata precedentemente asservita alla particella confinante.
2) Violazione della normativa e dei principi in materia di urbanistica ed edilizia. Eccesso di potere per contraddittorietà, per disparità di trattamento e per sviamento.
L’inserimento del terreno in questione in zona edificabile viola le norme che impongono nell’edificazione precisi rapporti tra la superficie del lotto ed i volumi realizzabili; inoltre, tale scelta contrasta con le precedenti manifestazioni di volontà della stessa Amministrazione, è illogica in relazione all’art. 46 delle N.T.A. del nuovo piano, che sancisce in via generale l’inedificabilità delle aree già asservite, ed è volta esclusivamente a favorire i proprietari di tale area.
Il Comune di Torre dei Passeri e l’Amministrazione provinciale di Pescara, ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
Si sono, invece, costituiti in giudizio le sig.re Cappola, proprietarie della predetta particella n. 46, che con memoria depositata il 15 maggio 1999, dopo aver eccepito l’inammissibilità del gravame per non avere i ricorrenti un interesse qualificato all’impugnativa, hanno contestato il fondamento delle censure dedotte.
A seguito del deposito in giudizio di tale memoria i ricorrenti, con atto ritualmente notificato, hanno dedotto motivi aggiunti, con i quali hanno rilevato che:
- l’utilizzazione di aree già asservite si risolve nel lasciare le costruzioni esistenti con gli standard di cui al D.M. 1448/68 insufficienti;
- in violazione del principio costituzionale di buon andamento sono state effettuate scelte ad personam ed illogiche;
- in violazione del principio di eguaglianza alcuni cittadini sono stati avvantaggiati senza alcuna giustificazione;
- il P.R.E. non poteva essere operante sul punto, in quanto non si era verificata la condizione introdotta dalla Provincia, che aveva subordinato l’efficacia del piano alla introduzione di una norma diretta a disciplinare gli asservimenti pregressi.
Tali doglianze i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato con memoria depositata il 23 settembre 2005.
Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2005 la causa è stata introitata a decisione.

 

DIRITTO

 

1. - Gli attuali ricorrenti sono proprietari di un fabbricato sito nel Comune di Torre dei Passeri, realizzato su terreno riportato in catasto al foglio 7, alla particella n. 47, in forza delle concessioni edilizie 14 settembre 1992, n. 32, e 21 luglio 1994, n. 41, che è stata assentita utilizzando anche le potenzialità edificatoria della confinante particella n. 46, asservita con apposita convenzione, ritualmente trascritta.
Con il ricorso in esame – come sopra esposto – sono insorti dinanzi questo Tribunale avverso il nuovo Piano Regolatore Esecutivo del Comune nella parte in cui tale piano ha reso edificabile, perché ricompresa nella zona B3, la predetta particella n. 46, di proprietà delle attuali controinteressate.
Tale strumento urbanistico - analiticamente disciplinato quanto ai suoi contenuti dall’art. 12 della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18, oggi integrato e modificato dall’art. 10 della L.R. Abruzzo 27 aprile 1995, n. 70 - ha individuato, invero, come lotto edificabile la predetta particella n. 46 ed ha definito anche l’ubicazione dell’edificio che era possibile realizzare su tale lotto, mediante il disegno della sagoma di massimo ingombro.
Con il gravame, in estrema sintesi, gli istanti contestano la legittimità di tale previsione di piano in ragione del pregresso asservimento dell’area in questione e ciò al fine di ottenere che resti inedificato il terreno confinante, con evidente vantaggio per l’edificio di loro proprietà.
2. - Così meglio definito l’oggetto dell’impugnativa, deve in via pregiudiziale ulteriormente precisarsi che per un verso le controinteressate hanno eccepito l’inammissibilità del gravame per non avere i ricorrenti un interesse qualificato all’impugnativa e per altro verso gli stessi ricorrenti hanno dedotto che l’impugnato il P.R.E. non avrebbe potuto essere operante sul punto, in quanto non si era verificata la condizione inserita dalla Provincia, che aveva subordinato l’efficacia del piano alla introduzione di una norma diretta a disciplinare gli asservimenti pregressi.
A fine di esaminare tali questioni, aventi di certo carattere pregiudiziale, ritiene il Collegio di dover ripercorrere brevemente l’iter procedimentale di adozione e di approvazione dello strumento urbanistico in questione.
Come, invero, si rileva dagli atti di causa, versati in giudizio dall’Amministrazione intimata in ottemperanza alla predetta ordinanza presidenziale istruttoria, deve osservarsi che il Consiglio provinciale di Pescara, all’epoca competente ad approvare il P.R.E., con la deliberazione 13 settembre 1996, n. 167, aveva approvato tale piano “con gli stralci e le prescrizioni di cui allegato verbale della Sezione Urbanistica Provinciale”. Ora nel verbale n. 43 del 17 luglio 1996, della S.U.P. erano state, tra l’altro, imposte alla lettera C), delle modifiche alle norme urbanistiche ed edilizie del P.R.E.; in particolare, al n. 2 bis), lettera b), era stata prescritta l’introduzione nelle N.T.A. “di un articolo che disciplini gli asservimenti pregressi”.
Il Consiglio comunale di Torre dei Passeri, con deliberazione 11 dicembre 1996, n. 49, ha recepito integralmente “gli stralci e le prescrizioni” contenuti nella predetta deliberazione del consiglio provinciale; con lo stesso atto deliberativo, peraltro, il consiglio comunale ha testualmente anche deliberato “di dare atto che con successivo atto di questo Consesso si provvederà all’approvazione della normativa e relativi elaborati tecnici indicati dall’Ammi-nistrazione provinciale”.
Va, inoltre, precisato che, come chiarito dal Comune nella cronistoria dell’iter procedimentale in questione versata in giudizio il 5 novembre 2003, l’Amministrazione comunale si è limitata ad inoltrare alla Provincia le tavole di piano adeguate secondo le prescrizioni e successivamente, pur avendo il S.U.P. con verbale n. 28 dell’8 ottobre 1998 indicato alcuni ulteriori adeguamenti da eseguire (tra cui anche quello relativo alla disciplina dei pregressi asservimenti), il Sindaco con avviso pubblicato sul B.U.R.A. n. 3 del 2 febbraio 1999, ha reso noto che il P.R.E. del Comune era totalmente operativo.
Va, infine, chiarito che, così come concordemente confermato dalle parti costituite, l’Amministrazione comunale non ha mai provveduto ad introdurre nelle N.T.A. un articolo volto a disciplinare gli asservimenti pregressi, così come imposto dalla Provincia e così come lo stesso Comune si era riservato di approvare. Per cui, in definitiva, l’edificazione nel lotto in questione risulta allo stato disciplinata dall’art. 46 delle N.T.A., che nulla dispone in ordine alle aree precedentemente asservite; inoltre, essendo indicata la sagoma del costruendo edificio sulla particella in questione, tale area sembrerebbe allo stato edificabile, in relazione al predetto avviso del Sindaco pubblicato sul B.U.R.A., con il quale si era attestata la totale operatività del P.R.E. del Comune.
3. - Fatte tali precisazioni, deve subito rilevarsi che è certamente priva di pregio la predetta eccezione di inammissibilità del gravame dedotta dalle controinteressate per non avere i ricorrenti un interesse qualificato all’impugnativa; invero, data la vicinanza tra l’immobile di proprietà dei ricorrenti e l’area in questione, sembra evidente che gli istanti abbiano interesse all’impugnativa.
Infatti, come è noto, nel processo amministrativo, l’interesse ad agire consiste nell’utilità che il ricorrente può conseguire per effetto della pronuncia di annullamento, per cui l’ammissibilità del ricorso deve essere esclusa solo quando vi siano ostacoli alla possibilità in astratto di realizzare quella specifica utilità (nella specie la conservazione dell’inedificabilità del lotto confinante) attribuita con il vecchio strumento urbanistico e che il nuovo P.R.E tende a comprimere (Cons. St., IV, 1 marzo 2001, n. 1125).
Sembra, pertanto, evidente che i ricorrenti abbiano interesse a contestare la legittimità delle nuove previsioni introdotte sul terreno confinante dal nuovo strumento urbanistico.
4. - Così respinta tale eccezione di rito e per passare all’esame del merito del gravame, deve subito precisarsi che, ad avviso della Sezione, il ricorso appare fondato.
Carattere pregiudiziale ed assorbente riveste in merito la doglianza dedotta con i motivi aggiunti e con la quale gli istanti si sono nella sostanza lamentati del fatto che il Sindaco non avrebbe potuto dichiarare totalmente operante P.R.E. anche sul punto ora in contestazione, in quanto non si era verificata la condizione introdotta dalla Provincia, che aveva subordinato l’efficacia del piano alla introduzione di una norma diretta a disciplinare gli asservimenti pregressi.
Si è, invero, sopra già ricordato la specifica prescrizione imposta dalla Provincia in sede di approvazione del piano (prescrizione la cui legittimità in questa sede non è certamente oggetto di contestazione); si è, inoltre, già anche chiarito che il Consiglio comunale di Torre dei Passeri, con deliberazione 11 dicembre 1996, n. 49, aveva recepito integralmente “gli stralci e le prescrizioni” contenuti nella predetta deliberazione del consiglio provinciale, riservandosi anche di approvare la normativa indicata dall’Amministrazione provinciale.
Ciò posto, sembra evidente al Collegio che il Sindaco non avrebbe potuto attestare la totale operatività del P.R.E. del Comune anche in relazione alle aree precedentemente asservite, in quanto, in relazione a tali aree il Consiglio comunale, in sede di recepimento delle prescrizioni della Provincia, si era riservato di approvare una specifica normativa.
Di qui l’illegittimità a ragione lamentata con il gravame, in quanto il Sindaco avrebbe potuto attestare la piena operatività del nuovo piano in relazione alle aree precedentemente asservite solo dopo l’avvenuta integrazione sul punto delle N.T.A..
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato lo strumento urbanistico impugnato nella parte in cui ha reso definitivamente edificabile l’area adiacente quella di proprietà dei ricorrenti, precedentemente asservita; mentre restano, ovviamente, salve le ulteriori determinazioni del Comune in ordine alla disciplina degli asservimenti pregressi.
Le spese, che - come di regola - seguono la soccombenza, vanno poste a carico del Comune di Torre dei Passeri e si liquidano in dispositivo

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie il ri¬corso specificato in epigrafe e, per l’effetto annulla l’impugnato Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Torre dei Passeri, entrato in vigore per effetto della pubblicazione sul B.U.R.A. n. 3 del 2 febbraio 1999, nella parte relativa alla predetta area adiacente il fabbricato di proprietà dei ricorrenti e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Torre dei Passeri al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 2.000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministra¬tiva.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 6 ottobre 2005.

 

Pubblicata mediante deposito il 17.10.2005

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