| T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 17 ottobre 2005 n. 577
Pres. A. Catoni, Est. M. Eliantonio
De Melis Franco e Sbaraglia Silvana Prunesta (Avv. ti P.
Silvestri e A. Vasile) c. Comune di Torre dei Passeri (n.c.),
Amministrazione Provinciale di Pescara (n.c.), Cappola Maria,
Cappola Fernanda e Cappola Alessandra (Avv. G. Scorrano)
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Giustizia amministrativa – interesse ad agire
– strumento urbanistico – vicinanza dell’immobile all’area
interessata dalla previsione urbanistica – sussiste.
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L’interesse ad agire consiste nell’utilità
che il ricorrente può conseguire per effetto della pronuncia
di annullamento, per cui l’ammissibilità del ricorso deve
essere esclusa solo quando vi siano ostacoli alla possibilità
in astratto di realizzare quella specifica utilità (nella
specie la conservazione dell’inedificabilità del lotto confinante)
attribuita con il vecchio strumento urbanistico e che il
nuovo tende a comprimere
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’ABRUZZO
Sezione Staccata di Pescara
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composto dai signori:
Dott. Antonio Catoni Presidente
Dott. Michele Eliantonio Consigliere, estensore
Dott. Massimiliano Balloriani Referendario
ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 298/99, proposto da
De Melis Franco e Sbaraglia Silvana Prunesta, entrambi
rappresentati e difesi dagli avv.ti Patrizia Silvestri e
Alfonso Vasile, elettivamente domiciliati presso i propri
difensori in Pescara, via Venezia, 25;
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contro
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- il Comune di Torre dei Passeri,
in persona del Sindaco pro-tempore;
- l’Amministrazione provinciale di Pescara, in persona
del Presidente pro-tempore, entrambi non costituiti in giudizio;
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e nei confronti
di Cappola Maria, Cappola Fernanda e Cappola Alessandra,
tutte rappresentate e difese dall’avv. Guido Scorrano, elettivamente
domiciliate presso il proprio difensore in Pescara, viale
Bovio, 160;
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per l’annullamento
del Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Torre dei Passeri,
adottato con deliberazione consiliare 15 settembre 1992,
n. 38, approvato con stralci e prescrizioni con deliberazione
del Consiglio provinciale di Pescara 13 settembre 1996,
n. 167, recepite con deliberazione consiliare 11 dicembre
1996, n. 49 ed entrato in vigore per effetto della pubblicazione
sul B.U.R.A. n. 3 del 2 febbraio 1999, nella parte relativa
alla particella n. 46, adiacente l’unità immobiliare di
proprietà dei ricorrenti; nonché degli atti presupposti
e connessi.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle controinteressate;
Viste l’ordinanza presidenziale istruttoria 16 settembre
2003, n. 26, e la documentazione esibita in adempimento
della medesima;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
ragioni;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Udito alla pubblica udienza del 6 ottobre 2005 il relatore
consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv.
Patrizia Silvestri per la parte ricorrente e l’avv. Giovanna
Cappola – su delega dell’avv. Guido Scorrano – per le controinteressate;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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I coniugi De Melis Franco e Sbaraglia
Silvana Prunesta riferiscono di essere proprietari di fabbricati
siti nel Comune di Torre dei Passeri, realizzati su terreno
riportato in catasto al foglio 7, alla particella n. 47,
in forza delle concessioni edilizie 14 settembre 1992, n.
32, e 21 luglio 1994, n. 41; riferiscono, altresì, che in
sede di rilascio di tali concessioni, era stata utilizzata
anche le potenzialità edificatoria della confinante particela
n. 46, che era stata asservita con apposita convenzione,
ritualmente trascritta.
Con il ricorso in esame sono insorti dinanzi questo Tribunale
avverso il nuovo Piano Regolatore Esecutivo del Comune nella
parte in cui ha reso edificabile, perché ricompresa nella
zona B3, la predetta particella n. 46.
Hanno dedotto a tal fine le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione
e per travisamento dei fatti.
L’Amministrazione non aveva considerato che la particella
n. 46 era in realtà priva di ogni capacità edificatoria,
per essere stata precedentemente asservita alla particella
confinante.
2) Violazione della normativa e dei principi in materia
di urbanistica ed edilizia. Eccesso di potere per contraddittorietà,
per disparità di trattamento e per sviamento.
L’inserimento del terreno in questione in zona edificabile
viola le norme che impongono nell’edificazione precisi rapporti
tra la superficie del lotto ed i volumi realizzabili; inoltre,
tale scelta contrasta con le precedenti manifestazioni di
volontà della stessa Amministrazione, è illogica in relazione
all’art. 46 delle N.T.A. del nuovo piano, che sancisce in
via generale l’inedificabilità delle aree già asservite,
ed è volta esclusivamente a favorire i proprietari di tale
area.
Il Comune di Torre dei Passeri e l’Amministrazione provinciale
di Pescara, ritualmente intimati, non si sono costituiti
in giudizio.
Si sono, invece, costituiti in giudizio le sig.re Cappola,
proprietarie della predetta particella n. 46, che con memoria
depositata il 15 maggio 1999, dopo aver eccepito l’inammissibilità
del gravame per non avere i ricorrenti un interesse qualificato
all’impugnativa, hanno contestato il fondamento delle censure
dedotte.
A seguito del deposito in giudizio di tale memoria i ricorrenti,
con atto ritualmente notificato, hanno dedotto motivi aggiunti,
con i quali hanno rilevato che:
- l’utilizzazione di aree già asservite si risolve nel lasciare
le costruzioni esistenti con gli standard di cui al D.M.
1448/68 insufficienti;
- in violazione del principio costituzionale di buon andamento
sono state effettuate scelte ad personam ed illogiche;
- in violazione del principio di eguaglianza alcuni cittadini
sono stati avvantaggiati senza alcuna giustificazione;
- il P.R.E. non poteva essere operante sul punto, in quanto
non si era verificata la condizione introdotta dalla Provincia,
che aveva subordinato l’efficacia del piano alla introduzione
di una norma diretta a disciplinare gli asservimenti pregressi.
Tali doglianze i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato
con memoria depositata il 23 settembre 2005.
Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2005 la causa è stata
introitata a decisione.
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DIRITTO
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1. - Gli attuali ricorrenti sono proprietari
di un fabbricato sito nel Comune di Torre dei Passeri, realizzato
su terreno riportato in catasto al foglio 7, alla particella
n. 47, in forza delle concessioni edilizie 14 settembre
1992, n. 32, e 21 luglio 1994, n. 41, che è stata assentita
utilizzando anche le potenzialità edificatoria della confinante
particella n. 46, asservita con apposita convenzione, ritualmente
trascritta.
Con il ricorso in esame – come sopra esposto – sono insorti
dinanzi questo Tribunale avverso il nuovo Piano Regolatore
Esecutivo del Comune nella parte in cui tale piano ha reso
edificabile, perché ricompresa nella zona B3, la predetta
particella n. 46, di proprietà delle attuali controinteressate.
Tale strumento urbanistico - analiticamente disciplinato
quanto ai suoi contenuti dall’art. 12 della L.R. Abruzzo
12 aprile 1983, n. 18, oggi integrato e modificato dall’art.
10 della L.R. Abruzzo 27 aprile 1995, n. 70 - ha individuato,
invero, come lotto edificabile la predetta particella n.
46 ed ha definito anche l’ubicazione dell’edificio che era
possibile realizzare su tale lotto, mediante il disegno
della sagoma di massimo ingombro.
Con il gravame, in estrema sintesi, gli istanti contestano
la legittimità di tale previsione di piano in ragione del
pregresso asservimento dell’area in questione e ciò al fine
di ottenere che resti inedificato il terreno confinante,
con evidente vantaggio per l’edificio di loro proprietà.
2. - Così meglio definito l’oggetto dell’impugnativa, deve
in via pregiudiziale ulteriormente precisarsi che per un
verso le controinteressate hanno eccepito l’inammissibilità
del gravame per non avere i ricorrenti un interesse qualificato
all’impugnativa e per altro verso gli stessi ricorrenti
hanno dedotto che l’impugnato il P.R.E. non avrebbe potuto
essere operante sul punto, in quanto non si era verificata
la condizione inserita dalla Provincia, che aveva subordinato
l’efficacia del piano alla introduzione di una norma diretta
a disciplinare gli asservimenti pregressi.
A fine di esaminare tali questioni, aventi di certo carattere
pregiudiziale, ritiene il Collegio di dover ripercorrere
brevemente l’iter procedimentale di adozione e di
approvazione dello strumento urbanistico in questione.
Come, invero, si rileva dagli atti di causa, versati in
giudizio dall’Amministrazione intimata in ottemperanza alla
predetta ordinanza presidenziale istruttoria, deve osservarsi
che il Consiglio provinciale di Pescara, all’epoca competente
ad approvare il P.R.E., con la deliberazione 13 settembre
1996, n. 167, aveva approvato tale piano “con gli stralci
e le prescrizioni di cui allegato verbale della Sezione
Urbanistica Provinciale”. Ora nel verbale n. 43 del 17 luglio
1996, della S.U.P. erano state, tra l’altro, imposte alla
lettera C), delle modifiche alle norme urbanistiche ed edilizie
del P.R.E.; in particolare, al n. 2 bis), lettera b), era
stata prescritta l’introduzione nelle N.T.A. “di un articolo
che disciplini gli asservimenti pregressi”.
Il Consiglio comunale di Torre dei Passeri, con deliberazione
11 dicembre 1996, n. 49, ha recepito integralmente “gli
stralci e le prescrizioni” contenuti nella predetta deliberazione
del consiglio provinciale; con lo stesso atto deliberativo,
peraltro, il consiglio comunale ha testualmente anche deliberato
“di dare atto che con successivo atto di questo Consesso
si provvederà all’approvazione della normativa e relativi
elaborati tecnici indicati dall’Ammi-nistrazione provinciale”.
Va, inoltre, precisato che, come chiarito dal Comune nella
cronistoria dell’iter procedimentale in questione
versata in giudizio il 5 novembre 2003, l’Amministrazione
comunale si è limitata ad inoltrare alla Provincia le tavole
di piano adeguate secondo le prescrizioni e successivamente,
pur avendo il S.U.P. con verbale n. 28 dell’8 ottobre 1998
indicato alcuni ulteriori adeguamenti da eseguire (tra cui
anche quello relativo alla disciplina dei pregressi asservimenti),
il Sindaco con avviso pubblicato sul B.U.R.A. n. 3 del 2
febbraio 1999, ha reso noto che il P.R.E. del Comune era
totalmente operativo.
Va, infine, chiarito che, così come concordemente confermato
dalle parti costituite, l’Amministrazione comunale non ha
mai provveduto ad introdurre nelle N.T.A. un articolo volto
a disciplinare gli asservimenti pregressi, così come imposto
dalla Provincia e così come lo stesso Comune si era riservato
di approvare. Per cui, in definitiva, l’edificazione nel
lotto in questione risulta allo stato disciplinata dall’art.
46 delle N.T.A., che nulla dispone in ordine alle aree precedentemente
asservite; inoltre, essendo indicata la sagoma del costruendo
edificio sulla particella in questione, tale area sembrerebbe
allo stato edificabile, in relazione al predetto avviso
del Sindaco pubblicato sul B.U.R.A., con il quale si era
attestata la totale operatività del P.R.E. del Comune.
3. - Fatte tali precisazioni, deve subito rilevarsi che
è certamente priva di pregio la predetta eccezione di inammissibilità
del gravame dedotta dalle controinteressate per non avere
i ricorrenti un interesse qualificato all’impugnativa; invero,
data la vicinanza tra l’immobile di proprietà dei ricorrenti
e l’area in questione, sembra evidente che gli istanti abbiano
interesse all’impugnativa.
Infatti, come è noto, nel processo amministrativo, l’interesse
ad agire consiste nell’utilità che il ricorrente può conseguire
per effetto della pronuncia di annullamento, per cui l’ammissibilità
del ricorso deve essere esclusa solo quando vi siano ostacoli
alla possibilità in astratto di realizzare quella specifica
utilità (nella specie la conservazione dell’inedificabilità
del lotto confinante) attribuita con il vecchio strumento
urbanistico e che il nuovo P.R.E tende a comprimere (Cons.
St., IV, 1 marzo 2001, n. 1125).
Sembra, pertanto, evidente che i ricorrenti abbiano interesse
a contestare la legittimità delle nuove previsioni introdotte
sul terreno confinante dal nuovo strumento urbanistico.
4. - Così respinta tale eccezione di rito e per passare
all’esame del merito del gravame, deve subito precisarsi
che, ad avviso della Sezione, il ricorso appare fondato.
Carattere pregiudiziale ed assorbente riveste in merito
la doglianza dedotta con i motivi aggiunti e con la quale
gli istanti si sono nella sostanza lamentati del fatto che
il Sindaco non avrebbe potuto dichiarare totalmente operante
P.R.E. anche sul punto ora in contestazione, in quanto non
si era verificata la condizione introdotta dalla Provincia,
che aveva subordinato l’efficacia del piano alla introduzione
di una norma diretta a disciplinare gli asservimenti pregressi.
Si è, invero, sopra già ricordato la specifica prescrizione
imposta dalla Provincia in sede di approvazione del piano
(prescrizione la cui legittimità in questa sede non è certamente
oggetto di contestazione); si è, inoltre, già anche chiarito
che il Consiglio comunale di Torre dei Passeri, con deliberazione
11 dicembre 1996, n. 49, aveva recepito integralmente “gli
stralci e le prescrizioni” contenuti nella predetta deliberazione
del consiglio provinciale, riservandosi anche di approvare
la normativa indicata dall’Amministrazione provinciale.
Ciò posto, sembra evidente al Collegio che il Sindaco non
avrebbe potuto attestare la totale operatività del P.R.E.
del Comune anche in relazione alle aree precedentemente
asservite, in quanto, in relazione a tali aree il Consiglio
comunale, in sede di recepimento delle prescrizioni della
Provincia, si era riservato di approvare una specifica normativa.
Di qui l’illegittimità a ragione lamentata con il gravame,
in quanto il Sindaco avrebbe potuto attestare la piena operatività
del nuovo piano in relazione alle aree precedentemente asservite
solo dopo l’avvenuta integrazione sul punto delle N.T.A..
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame
deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto,
deve essere annullato lo strumento urbanistico impugnato
nella parte in cui ha reso definitivamente edificabile l’area
adiacente quella di proprietà dei ricorrenti, precedentemente
asservita; mentre restano, ovviamente, salve le ulteriori
determinazioni del Comune in ordine alla disciplina degli
asservimenti pregressi.
Le spese, che - come di regola - seguono la soccombenza,
vanno poste a carico del Comune di Torre dei Passeri e si
liquidano in dispositivo
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P. Q. M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie il ri¬corso
specificato in epigrafe e, per l’effetto annulla l’impugnato
Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Torre dei Passeri,
entrato in vigore per effetto della pubblicazione sul B.U.R.A.
n. 3 del 2 febbraio 1999, nella parte relativa alla predetta
area adiacente il fabbricato di proprietà dei ricorrenti
e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Torre dei Passeri al pagamento in
favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari
di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 2.000
(duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministra¬tiva.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 6 ottobre
2005.
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Pubblicata mediante deposito il 17.10.2005
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