Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 11-2005 - © copyright

 

T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 17 ottobre 2005 n. 578
Pres. A. Catoni, Est. M. Eliantonio;
A. Pierantuzzi e C. D’Annunzio (Avv. L. Antonangeli) c. Comune di Pescara (Avv. P. di Marco), Amministrazione Provinciale di Pescara (n.c.)


1. Giustizia amministrativa – giudicato penale – autorià nel processo amministrativo – p.a. non costituita parte civile nel processo penale – non sussiste

 

2. Edilizia e urbanistica – opera realizzata in assenza di concessione – ordine di demolizione – atto dovuto – impossibilità di ripristino dello stato dei luoghi – irrilevanza.

1. L’art. 654 c.p.p. va interpretato nel senso che la sentenza penale, che ha accertato la sussistenza di fatti materiali, ha autorità di cosa giudicata nel giudizio amministrativo solo se la p.a. in esso intimata si sia costituita parte civile nel processo penale e in quella sede abbia potuto formulare le proprie difese, in caso contrario i suoi poteri non restando incisi da valutazioni svolte in un giudizio in cui essa è rimasta estranea; fermo restando, in ogni caso, il fatto che resta integro il principio del libero convincimento del giudice amministrativo circa la qualificazione delle posizioni giuridiche della p.a. e degli interessati

 

2. In presenza di opere realizzate in assenza di concessione edilizia, l’ordine di demolizione costituisce un atto dovuto, che non è inficiato dell’impossibilità del ripristino dello stato di luoghi, e ciò in quanto l’impossibilità di non poter procedere alla rimozione delle parti abusive, quando ciò sia pregiudizievole per quelle legittime, costituisce solo un’eventualità della fase esecutiva.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’ABRUZZO
Sezione Staccata di Pescara

 

composto dai signori:
Dott. Antonio Catoni Presidente
Dott. Michele Eliantonio Consigliere, relatore
Dott. Massimiliano Balloriani Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 576/00, proposto da
Pierantuzzi Andrea e D’Annunzio Claudia, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Antonangeli, elettivamente domiciliati presso il proprio difensore in Pescara, via Milano, 19;

 

contro

 

il Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura comunale nella persona dell’avv. Paola Di Marco, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara;

 

e nei confronti
dell’Amministrazione provinciale di Pescara, non costituita in giudizio;

 

per l’annullamento
del provvedimento 4 luglio 2000, n. 36/2000, con il quale il Dirigente del Settore Edilizia privata – Abusi del Comune di Pescara ha ordinato ai ricorrenti la demolizione di opere edilizie abusive; nonchè degli atti presupposti e connessi.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;
Viste le ordinanze collegiali 28 settembre 2000, n. 397, e 21 dicembre 2000, n. 497, con le quali è accolta stata la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Vista la sentenza 3 giugno 2004, n. 465, con il quale è stato sospeso il giudizio fino alla scadenza del termine previsto la presentazione della domanda di condono;
Vista la memoria prodotta dall’Amministrazione resistente a sostegno delle proprie ragioni;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Udito alla pubblica udienza del 6 ottobre 2005 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Luigi Antonangeli per la parte ricorrente e l’avv. Paola Di Marco per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

I sig.ri Pierantuzzi Andrea e D’Annunzio Claudia, proprietari di un fabbricato sito in Pescara, alla via Carlo Poerio, 6, riferiscono di aver eseguito su un locale di sgombero e sull’adiacente terrazzo, sito al secondo piano di tale immobile dei lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento conservato, previa denuncia di inizio attività presentata il 9 aprile 1999.
Il Comune, avendo rilevato che la consistenza di tale locale di sgombero rappresentata nella d.i.a. era diversa da quella risultante dalle planimetrie catastali e che, pertanto, era stata coperta una maggior superficie di terrazzo di mq. 6, con atto 4 luglio 2000, n. 36/2000, del Dirigente del Settore Edilizia privata – Abusi del Comune di Pescara ha ordinato ai ricorrenti la parziale demolizione delle opere edilizie realizzate ed, in particolare, di riportare a superficie esterna la predetta superficie interna di mq. 6.
Con il ricorso in esame gli interessati sono insorti dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo le seguenti censure:
1) L’atto impugnato è nullo in quanto privo della firma del Dirigente del Comune. E’ stato, inoltre, consegnata una sola copia dell’atto impugnato, pur essendo due i destinatari del provvedimento.
2) In base al disposto dell’art. 7 della L. n. 47/85, il Sindaco, e non il Dirigente, era competente ad assumere l’atto impugnato.
3) La superficie in contestazione di mq. 6 non era esterna, ma interna. La demolizione ordinata non può essere eseguita senza compromettere la statica dell’intera porzione immobiliare in questione.
Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 26 settembre 2000 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.
Con sentenza 3 giugno 2004, n. 465, è stato sospeso il giudizio fino alla scadenza del termine previsto la presentazione della domanda di condono.
Non essendo stata presentata domanda di condono ed avendo i ricorrenti manifestato interesse alla definizione del giudizio, alla pubblica udienza del 6 ottobre 2005 la causa è stata introitata a decisione.

 

DIRITTO

 

1. - Con il ricorso in esame, come sopra esposto, gli attuali ricorrenti hanno impugnato dinanzi questo Tribunale l’ordinanza 4 luglio 2000, n. 36/2000, con il quale il Dirigente del Settore Edilizia privata ed Abusi del Comune di Pescara ha loro ordinato la demolizione di opere edilizie abusive.
Era, invero, accaduto che gli istanti sulla base di denuncia di inizio attività presentata il 9 aprile 1999 avevano eseguito su un locale di sgombero e sull’adiacente terrazzo, sito al secondo piano dell’immobile di loro proprietà, dei lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento conservato; il Comune, però, dopo l’ultimazione dei lavori aveva rilevato che la consistenza di tale locale di sgombero rappresentata nella d.i.a. era diversa da quella risultante dalle planimetrie catastali e che, pertanto, era stata coperta una maggior superficie di terrazzo di mq. 6. Con l’atto impugnato è stata, pertanto, ordinata la parziale demolizione delle opere edilizie realizzate nel senso di riportare a superficie esterna la predetta superficie interna di mq. 6.
2. - Con il primo motivo di gravame gli istanti hanno dedotto la nullità dell’atto impugnato in quanto privo della firma del Dirigente del Comune. Si sono, inoltre, lamentati del fatto che era stata consegnata una sola copia dell’atto impugnato, pur essendo due i destinatari del provvedimento.
Tali censure non sembrano fondate.
In punto di fatto deve, invero, puntualizzarsi che l’Amministrazione comunale, nel costituirsi in giudizio, ha depositato copia conforme all’originale dell’atto impugnato, che risulta firmato oltre che dal Capo sezione del Comune, anche dal competente Dirigente. Tale atto, inoltre, come si rileva dalle relate di notifica apposte sul retro, risulta notificato sia al sig. Pierantuzzi Andrea, “mediante consegna nelle mani della moglie convivente D’Annunzio Claudia”, che alla sig.ra D’Annunzio Claudia “mediante consegna nelle mani di medesima”.
Dall’esame dell’atto in questione sembra, di conseguenza, evidente che non sussista in punto di fatto il vizio lamentato; nè gli interessati hanno chiesto un termine per proporre sul punto querela di falso.
Non essendo l’atto in questione privo della firma, sembra evidente che non sussista il vizio dedotto; ugualmente, risulta documentata la circostanza che ai due coniugi ricorrenti, entrambi destinatari dell’ordine di demolizione, l’atto in questione è stato ritualmente notificato.
3. - Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto l’incompetenza del Dirigente ad assumere l’atto impugnato, in quanto l’art. 7 della L. n. 47/85, attribuisce al Sindaco il potere di assumere gli atti sanzionatori in materia edilizia.
Anche tale censura non è fondata.
Deve, invero, al riguardo ricordarsi che la giurisprudenza amministrativa ha oggi costantemente precisato che per effetto della riforma della autonomie locali di cui agli artt. 4 e 51, della L. 8 giugno 1990 n. 142, vi è stata una generale devoluzione delle competenze del sindaco ai dirigenti del comune, per cui l’ordine di demolizione d'un edificio abusivo, essendo un atto sanzionatorio a carattere vincolato, è di competenza del dirigente del settore (così Cons. St., V, 6 marzo 2000, n. 1149, e da ultimo 5 ottobre 2005, con cui si è chiarito che la incompetenza del sindaco ad emettere provvedimenti in materia urbanistico-edilizia costituisce la regola in materia).
Da tale orientamento il Collegio non rinviene motivi per discostarsi, per cui anche tale motivo di ricorso deve ritenersi privo di pregio.
4. - Più complesso appare l’esame delle doglianze dedotte con il terzo motivo, con il quale i ricorrenti si sono lamentati nella sostanza di due distinte circostanze:
a) che la superficie in contestazione di mq. 6, all’epoca della presentazione della d.i.a., non era esterna, ma interna;
b) che la demolizione ordinata non avrebbe potuto essere eseguita senza compromettere la statica dell’intera porzione immobiliare in questione.
Anche tali censure – deve subito precisarsi – non sembrano fondate.
Quanto alla prima, deducono i ricorrenti che la consistenza del locale di sgombero in questione era stata correttamente rappresentata nella d.i.a., mentre in realtà per un verso le planimetrie catastali in questione non indicavano che l’area adiacente di mq. 6 era destinata terrazzo e per altro verso il giudice penale, che si era anch’esso occupato della vicenda, aveva mandati assolti i ricorrenti, in quanto aveva accertato l’inattendibilità dell’accatastamento dell’immobile effettuato nel 1998 dall’ing. Miccoli, da momento che questi aveva redatto le planimetria in questione - come si legge a pag. 3 della sentenza del Tribunale di Pescara, Rito monocratico, n. 763/03, passata in giudicato - “senza poter accedere all’immobile (in assenza della proprietaria), bensì rilevando la situazione apparente dall’esterno”; lo stesso giudice ha anche rilevato che il locale in questione non era da considerarsi come locale di sgombero, ma come un locale abitabile.
In relazione all’efficacia del predetto giudicato penale deve, come è noto, ricordarsi che l’artt. 654 del cod. proc. pen., nel disciplinare l’efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi, dispone testualmente che “nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.
Ora, interpretando tale normativa, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire che tale art. 654 c.p.p. va interpretato nel senso che la sentenza penale, che ha accertato la sussistenza di fatti materiali, ha autorità di cosa giudicata nel giudizio amministrativo solo se la p.a. in esso intimata si sia costituita parte civile nel processo penale e in quella sede abbia potuto formulare le proprie difese, in caso contrario i suoi poteri non restando incisi da valutazioni svolte in un giudizio in cui essa è rimasta estranea (Cons. St, V, 12 ottobre 1999, n. 1440); fermo restando, in ogni caso, il fatto che resta integro il principio del libero convincimento del giudice amministrativo circa la qualificazione delle posizioni giuridiche della p.a. e degli interessati (Cons. St., V, 19 marzo 1996, n. 284).
Ora, con riferimento a quanto chiarito in merito dalla giurisprudenza, sembra evidente al Tribunale che il predetto giudicato non possa avere alcuna influenza nel giudizio in questione in quanto il Comune di Pescara non si è costituito nel predetto giudizio penale.
Inoltre, per passare alla valutazione in concreto del valore probatorio delle predette planimetrie catastali, deve osservasi che il Giudice penale (Cass. pen., VI, 23 gennaio 2003, n. 9955) ha già chiarito che l’attestazione del pubblico ufficiale sulle schede catastali presentate dal privato in relazione alla data dell’avvenuto deposito e al loro contenuto costituisce atto pubblico facente fede fino a querela di falso, per cui, nell’affermare tale principio, la Corte di Cassazione ha precisato che le schede catastali, che nascono come strutture private redatte dall’interessato, acquistano natura di atto pubblico nel momento in cui vengono consegnate alla p.a. che ne attesta l’avvenuto deposito e che ha il potere di controllarne la veridicità del contenuto attraverso idonei accertamenti. Per cui, costituendo le schede catastali un atto pubblico per contestarne la veridicità gli interessati avrebbero dovuto proporre querela di falso e, nel contempo, chiedere a questo Tribunale un termine per proporre tale querela di falso. Tale richiesta non è stata, però, formulata in tale giudizio.
Ciò stante, questa Sezione, dovendo decidere allo stato degli atti, non può non considerare la situazione di fatto dell’immobile quale risultante dalla scheda catastale in questione (redatta alla data del 1998 e disposta, peraltro, dal Giudice delle Esecuzioni immobiliari), che ha consentito di determinare il valore dell’immobile messo all’asta, poi acquistato, senza presentare offerte in aumento, dagli attuali ricorrenti.
Ora, da un attento esame della planimetria catastale in questione, redatta, peraltro, con dovizia di particolari tali, che fanno di certo dubitare della circostanza che il tecnico incaricato abbia potuto redigerla senza accedere all’immobile, ritiene il Collegio che l’area di mq. 6 in questione sia esterna rispetto alla restante parte dell’adiacente locale di sgombero. Per cui sembra via sia stata in punto di fatto la falsa rappresentazione della situazione preesistente accertata dal Comune. Né i ricorrenti hanno versato in giudizio adeguato titolo che avrebbe, in ipotesi, legittimato il loro dante causa ad edificare il locale in questione; un titolo adeguato non può, invero, rinvenirsi nel depositato parere della Commissione edilizia del 1935, atteso che l’ampliamento del fabbricato, così come previsto negli atti progettuali allegati a tale parere, non fu mai integralmente realizzato, per cui il titolo in parola non può aver legittimato la costruzione del manufatto in questione in epoca successiva.
Conseguentemente, sembra immune dalla censura sopra indicata alla lettera a), l’impugnato ordine di demolizione.
Con la doglianza sopra indicata alla lettera b) i ricorrenti hanno, infine, dedotto che la demolizione ordinata non avrebbe potuto essere eseguita senza compromettere la statica dell’intera porzione immobiliare in questione ed hanno in merito prodotto una relazione tecnica, che comprova tale circostanza.
Anche tale censura non è fondata.
Invero, la giurisprudenza amministrativa, esaminando fattispecie analoghe a quella ora all’esame e relative all’impugnativa di ordini demolizione di opere edilizie abusive, ha in merito già precisato che in presenza di opere realizzate in assenza di concessione edilizia, l’ordine di demolizione costituisce un atto dovuto, che non è inficiato dell’impossibilità del ripristino dello stato di luoghi, e ciò in quanto l’impossibilità di non poter procedere alla rimozione delle parti abusive, quando ciò sia pregiudizievole per quelle legittime, costituisce solo un’eventualità della fase esecutiva (Cons. St., V, 21 maggio 1999, n. 587); per cui sono state dichiarate inammissibili le censure dedotte avverso l’invito rivolto al privato all’eliminazione dell’abuso, con le quali – come nel caso di specie – è stata dedotta l’impossibilità pratica di effettuare la demolizione senza pregiudizio per le opere conformi (Cons. St., V, 3 giugno 1996, n. 606).
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale com¬pensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 6 ottobre 2005.

 

Pubblicata mediante deposito il 17.10.2005

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento