| T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 17 ottobre 2005 n. 578
Pres. A. Catoni, Est. M. Eliantonio;
A. Pierantuzzi e C. D’Annunzio (Avv. L. Antonangeli) c.
Comune di Pescara (Avv. P. di Marco), Amministrazione Provinciale
di Pescara (n.c.) |
|
1. Giustizia amministrativa – giudicato penale
– autorià nel processo amministrativo – p.a. non costituita
parte civile nel processo penale – non sussiste
|
| |
|
2. Edilizia e urbanistica – opera realizzata
in assenza di concessione – ordine di demolizione – atto
dovuto – impossibilità di ripristino dello stato dei luoghi
– irrilevanza.
|
|
1. L’art. 654 c.p.p. va interpretato nel
senso che la sentenza penale, che ha accertato la sussistenza
di fatti materiali, ha autorità di cosa giudicata nel giudizio
amministrativo solo se la p.a. in esso intimata si sia costituita
parte civile nel processo penale e in quella sede abbia
potuto formulare le proprie difese, in caso contrario i
suoi poteri non restando incisi da valutazioni svolte in
un giudizio in cui essa è rimasta estranea; fermo restando,
in ogni caso, il fatto che resta integro il principio del
libero convincimento del giudice amministrativo circa la
qualificazione delle posizioni giuridiche della p.a. e degli
interessati
|
| |
|
2. In presenza di opere realizzate in assenza
di concessione edilizia, l’ordine di demolizione costituisce
un atto dovuto, che non è inficiato dell’impossibilità del
ripristino dello stato di luoghi, e ciò in quanto l’impossibilità
di non poter procedere alla rimozione delle parti abusive,
quando ciò sia pregiudizievole per quelle legittime, costituisce
solo un’eventualità della fase esecutiva.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’ABRUZZO
Sezione Staccata di Pescara
|
| |
|
composto dai signori:
Dott. Antonio Catoni Presidente
Dott. Michele Eliantonio Consigliere, relatore
Dott. Massimiliano Balloriani Referendario
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 576/00, proposto da
Pierantuzzi Andrea e D’Annunzio Claudia, entrambi
rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Antonangeli, elettivamente
domiciliati presso il proprio difensore in Pescara, via
Milano, 19;
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Comune di Pescara, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
comunale nella persona dell’avv. Paola Di Marco, elettivamente
domiciliato presso il proprio difensore in Pescara;
|
| |
|
e nei confronti
dell’Amministrazione provinciale di Pescara, non
costituita in giudizio;
|
| |
|
per l’annullamento
del provvedimento 4 luglio 2000, n. 36/2000, con il quale
il Dirigente del Settore Edilizia privata – Abusi del Comune
di Pescara ha ordinato ai ricorrenti la demolizione di opere
edilizie abusive; nonchè degli atti presupposti e connessi.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;
Viste le ordinanze collegiali 28 settembre 2000, n. 397,
e 21 dicembre 2000, n. 497, con le quali è accolta stata
la domanda incidentale di sospensione del provvedimento
impugnato;
Vista la sentenza 3 giugno 2004, n. 465, con il quale è
stato sospeso il giudizio fino alla scadenza del termine
previsto la presentazione della domanda di condono;
Vista la memoria prodotta dall’Amministrazione resistente
a sostegno delle proprie ragioni;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Udito alla pubblica udienza del 6 ottobre 2005 il relatore
consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv.
Luigi Antonangeli per la parte ricorrente e l’avv. Paola
Di Marco per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
I sig.ri Pierantuzzi Andrea e D’Annunzio
Claudia, proprietari di un fabbricato sito in Pescara, alla
via Carlo Poerio, 6, riferiscono di aver eseguito su un
locale di sgombero e sull’adiacente terrazzo, sito al secondo
piano di tale immobile dei lavori di manutenzione straordinaria
e di risanamento conservato, previa denuncia di inizio attività
presentata il 9 aprile 1999.
Il Comune, avendo rilevato che la consistenza di tale locale
di sgombero rappresentata nella d.i.a. era diversa da quella
risultante dalle planimetrie catastali e che, pertanto,
era stata coperta una maggior superficie di terrazzo di
mq. 6, con atto 4 luglio 2000, n. 36/2000, del Dirigente
del Settore Edilizia privata – Abusi del Comune di Pescara
ha ordinato ai ricorrenti la parziale demolizione delle
opere edilizie realizzate ed, in particolare, di riportare
a superficie esterna la predetta superficie interna di mq.
6.
Con il ricorso in esame gli interessati sono insorti dinanzi
questo Tribunale avverso tale atto, deducendo le seguenti
censure:
1) L’atto impugnato è nullo in quanto privo della firma
del Dirigente del Comune. E’ stato, inoltre, consegnata
una sola copia dell’atto impugnato, pur essendo due i destinatari
del provvedimento.
2) In base al disposto dell’art. 7 della L. n. 47/85, il
Sindaco, e non il Dirigente, era competente ad assumere
l’atto impugnato.
3) La superficie in contestazione di mq. 6 non era esterna,
ma interna. La demolizione ordinata non può essere eseguita
senza compromettere la statica dell’intera porzione immobiliare
in questione.
Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio e con memoria
depositata il 26 settembre 2000 ha diffusamente confutato
il fondamento delle censure dedotte.
Con sentenza 3 giugno 2004, n. 465, è stato sospeso il giudizio
fino alla scadenza del termine previsto la presentazione
della domanda di condono.
Non essendo stata presentata domanda di condono ed avendo
i ricorrenti manifestato interesse alla definizione del
giudizio, alla pubblica udienza del 6 ottobre 2005 la causa
è stata introitata a decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1. - Con il ricorso in esame, come sopra
esposto, gli attuali ricorrenti hanno impugnato dinanzi
questo Tribunale l’ordinanza 4 luglio 2000, n. 36/2000,
con il quale il Dirigente del Settore Edilizia privata ed
Abusi del Comune di Pescara ha loro ordinato la demolizione
di opere edilizie abusive.
Era, invero, accaduto che gli istanti sulla base di denuncia
di inizio attività presentata il 9 aprile 1999 avevano eseguito
su un locale di sgombero e sull’adiacente terrazzo, sito
al secondo piano dell’immobile di loro proprietà, dei lavori
di manutenzione straordinaria e di risanamento conservato;
il Comune, però, dopo l’ultimazione dei lavori aveva rilevato
che la consistenza di tale locale di sgombero rappresentata
nella d.i.a. era diversa da quella risultante dalle planimetrie
catastali e che, pertanto, era stata coperta una maggior
superficie di terrazzo di mq. 6. Con l’atto impugnato è
stata, pertanto, ordinata la parziale demolizione delle
opere edilizie realizzate nel senso di riportare a superficie
esterna la predetta superficie interna di mq. 6.
2. - Con il primo motivo di gravame gli istanti hanno dedotto
la nullità dell’atto impugnato in quanto privo della firma
del Dirigente del Comune. Si sono, inoltre, lamentati del
fatto che era stata consegnata una sola copia dell’atto
impugnato, pur essendo due i destinatari del provvedimento.
Tali censure non sembrano fondate.
In punto di fatto deve, invero, puntualizzarsi che l’Amministrazione
comunale, nel costituirsi in giudizio, ha depositato copia
conforme all’originale dell’atto impugnato, che risulta
firmato oltre che dal Capo sezione del Comune, anche dal
competente Dirigente. Tale atto, inoltre, come si rileva
dalle relate di notifica apposte sul retro, risulta notificato
sia al sig. Pierantuzzi Andrea, “mediante consegna nelle
mani della moglie convivente D’Annunzio Claudia”, che alla
sig.ra D’Annunzio Claudia “mediante consegna nelle mani
di medesima”.
Dall’esame dell’atto in questione sembra, di conseguenza,
evidente che non sussista in punto di fatto il vizio lamentato;
nè gli interessati hanno chiesto un termine per proporre
sul punto querela di falso.
Non essendo l’atto in questione privo della firma, sembra
evidente che non sussista il vizio dedotto; ugualmente,
risulta documentata la circostanza che ai due coniugi ricorrenti,
entrambi destinatari dell’ordine di demolizione, l’atto
in questione è stato ritualmente notificato.
3. - Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto l’incompetenza
del Dirigente ad assumere l’atto impugnato, in quanto l’art.
7 della L. n. 47/85, attribuisce al Sindaco il potere di
assumere gli atti sanzionatori in materia edilizia.
Anche tale censura non è fondata.
Deve, invero, al riguardo ricordarsi che la giurisprudenza
amministrativa ha oggi costantemente precisato che per effetto
della riforma della autonomie locali di cui agli artt. 4
e 51, della L. 8 giugno 1990 n. 142, vi è stata una generale
devoluzione delle competenze del sindaco ai dirigenti del
comune, per cui l’ordine di demolizione d'un edificio abusivo,
essendo un atto sanzionatorio a carattere vincolato, è di
competenza del dirigente del settore (così Cons. St., V,
6 marzo 2000, n. 1149, e da ultimo 5 ottobre 2005, con cui
si è chiarito che la incompetenza del sindaco ad emettere
provvedimenti in materia urbanistico-edilizia costituisce
la regola in materia).
Da tale orientamento il Collegio non rinviene motivi per
discostarsi, per cui anche tale motivo di ricorso deve ritenersi
privo di pregio.
4. - Più complesso appare l’esame delle doglianze dedotte
con il terzo motivo, con il quale i ricorrenti si sono lamentati
nella sostanza di due distinte circostanze:
a) che la superficie in contestazione di mq. 6, all’epoca
della presentazione della d.i.a., non era esterna, ma interna;
b) che la demolizione ordinata non avrebbe potuto essere
eseguita senza compromettere la statica dell’intera porzione
immobiliare in questione.
Anche tali censure – deve subito precisarsi – non sembrano
fondate.
Quanto alla prima, deducono i ricorrenti che la consistenza
del locale di sgombero in questione era stata correttamente
rappresentata nella d.i.a., mentre in realtà per un verso
le planimetrie catastali in questione non indicavano che
l’area adiacente di mq. 6 era destinata terrazzo e per altro
verso il giudice penale, che si era anch’esso occupato della
vicenda, aveva mandati assolti i ricorrenti, in quanto aveva
accertato l’inattendibilità dell’accatastamento dell’immobile
effettuato nel 1998 dall’ing. Miccoli, da momento che questi
aveva redatto le planimetria in questione - come si legge
a pag. 3 della sentenza del Tribunale di Pescara, Rito monocratico,
n. 763/03, passata in giudicato - “senza poter accedere
all’immobile (in assenza della proprietaria), bensì rilevando
la situazione apparente dall’esterno”; lo stesso giudice
ha anche rilevato che il locale in questione non era da
considerarsi come locale di sgombero, ma come un locale
abitabile.
In relazione all’efficacia del predetto giudicato penale
deve, come è noto, ricordarsi che l’artt. 654 del cod. proc.
pen., nel disciplinare l’efficacia della sentenza penale
di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi,
dispone testualmente che “nei confronti dell’imputato, della
parte civile e del responsabile civile che si sia costituito
o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale
irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in
seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio
civile o amministrativo, quando in questo si controverte
intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento
dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che
furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati
siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale
e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova
della posizione soggettiva controversa”.
Ora, interpretando tale normativa, la giurisprudenza amministrativa
ha già avuto modo di chiarire che tale art. 654 c.p.p. va
interpretato nel senso che la sentenza penale, che ha accertato
la sussistenza di fatti materiali, ha autorità di cosa giudicata
nel giudizio amministrativo solo se la p.a. in esso intimata
si sia costituita parte civile nel processo penale e in
quella sede abbia potuto formulare le proprie difese, in
caso contrario i suoi poteri non restando incisi da valutazioni
svolte in un giudizio in cui essa è rimasta estranea (Cons.
St, V, 12 ottobre 1999, n. 1440); fermo restando, in ogni
caso, il fatto che resta integro il principio del libero
convincimento del giudice amministrativo circa la qualificazione
delle posizioni giuridiche della p.a. e degli interessati
(Cons. St., V, 19 marzo 1996, n. 284).
Ora, con riferimento a quanto chiarito in merito dalla giurisprudenza,
sembra evidente al Tribunale che il predetto giudicato non
possa avere alcuna influenza nel giudizio in questione in
quanto il Comune di Pescara non si è costituito nel predetto
giudizio penale.
Inoltre, per passare alla valutazione in concreto del valore
probatorio delle predette planimetrie catastali, deve osservasi
che il Giudice penale (Cass. pen., VI, 23 gennaio 2003,
n. 9955) ha già chiarito che l’attestazione del pubblico
ufficiale sulle schede catastali presentate dal privato
in relazione alla data dell’avvenuto deposito e al loro
contenuto costituisce atto pubblico facente fede fino a
querela di falso, per cui, nell’affermare tale principio,
la Corte di Cassazione ha precisato che le schede catastali,
che nascono come strutture private redatte dall’interessato,
acquistano natura di atto pubblico nel momento in cui vengono
consegnate alla p.a. che ne attesta l’avvenuto deposito
e che ha il potere di controllarne la veridicità del contenuto
attraverso idonei accertamenti. Per cui, costituendo le
schede catastali un atto pubblico per contestarne la veridicità
gli interessati avrebbero dovuto proporre querela di falso
e, nel contempo, chiedere a questo Tribunale un termine
per proporre tale querela di falso. Tale richiesta non è
stata, però, formulata in tale giudizio.
Ciò stante, questa Sezione, dovendo decidere allo stato
degli atti, non può non considerare la situazione di fatto
dell’immobile quale risultante dalla scheda catastale in
questione (redatta alla data del 1998 e disposta, peraltro,
dal Giudice delle Esecuzioni immobiliari), che ha consentito
di determinare il valore dell’immobile messo all’asta, poi
acquistato, senza presentare offerte in aumento, dagli attuali
ricorrenti.
Ora, da un attento esame della planimetria catastale in
questione, redatta, peraltro, con dovizia di particolari
tali, che fanno di certo dubitare della circostanza che
il tecnico incaricato abbia potuto redigerla senza accedere
all’immobile, ritiene il Collegio che l’area di mq. 6 in
questione sia esterna rispetto alla restante parte dell’adiacente
locale di sgombero. Per cui sembra via sia stata in punto
di fatto la falsa rappresentazione della situazione preesistente
accertata dal Comune. Né i ricorrenti hanno versato in giudizio
adeguato titolo che avrebbe, in ipotesi, legittimato il
loro dante causa ad edificare il locale in questione; un
titolo adeguato non può, invero, rinvenirsi nel depositato
parere della Commissione edilizia del 1935, atteso che l’ampliamento
del fabbricato, così come previsto negli atti progettuali
allegati a tale parere, non fu mai integralmente realizzato,
per cui il titolo in parola non può aver legittimato la
costruzione del manufatto in questione in epoca successiva.
Conseguentemente, sembra immune dalla censura sopra indicata
alla lettera a), l’impugnato ordine di demolizione.
Con la doglianza sopra indicata alla lettera b) i ricorrenti
hanno, infine, dedotto che la demolizione ordinata non avrebbe
potuto essere eseguita senza compromettere la statica dell’intera
porzione immobiliare in questione ed hanno in merito prodotto
una relazione tecnica, che comprova tale circostanza.
Anche tale censura non è fondata.
Invero, la giurisprudenza amministrativa, esaminando fattispecie
analoghe a quella ora all’esame e relative all’impugnativa
di ordini demolizione di opere edilizie abusive, ha in merito
già precisato che in presenza di opere realizzate in assenza
di concessione edilizia, l’ordine di demolizione costituisce
un atto dovuto, che non è inficiato dell’impossibilità del
ripristino dello stato di luoghi, e ciò in quanto l’impossibilità
di non poter procedere alla rimozione delle parti abusive,
quando ciò sia pregiudizievole per quelle legittime, costituisce
solo un’eventualità della fase esecutiva (Cons. St., V,
21 maggio 1999, n. 587); per cui sono state dichiarate inammissibili
le censure dedotte avverso l’invito rivolto al privato all’eliminazione
dell’abuso, con le quali – come nel caso di specie – è stata
dedotta l’impossibilità pratica di effettuare la demolizione
senza pregiudizio per le opere conformi (Cons. St., V, 3
giugno 1996, n. 606).
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame
deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre
la totale com¬pensazione tra le parti delle spese e degli
onorari di giudizio
|
| |
|
P. Q. M.
|
| |
|
Il Tribunale amministrativo regionale per
l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso
specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 6 ottobre
2005.
|
| |
|
Pubblicata mediante deposito il 17.10.2005
|
|