| T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 17 ottobre 2005 n. 571
Pres. ed Est. A. Catoni
Francesca Iezzi (Avv. R. Colagrande) c. Azienda di promozione
turistica regionale (Avv.ti R. Di Giambattista e S. Lamparelli)
e Francesco Di Filippo (Avv. D. De Carolis) |
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Comunicazione individuale della graduatoria
concorsuale ai fini della decorrenza del termine per il
ricorso. Premassima Giustizia amministrativa – graduatoria
– termine per impugnare – dies a quo – comunicazione individuale.
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Ai soggetti compresi nella graduatoria di
un concorso non è applicabile l’articolo 2 del r.d. 17 agosto
1907, n. 642, il quale ricollega alla pubblicazione il “dies
a quo” del termine di impugnazione per i soli soggetti non
direttamente contemplati dal provvedimento lesivo, pertanto
l’amministrazione che sia interessata al tempestivo consolidamento
dei suoi provvedimenti ha l’onere di dare individuale comunicazione
agli interessati della formazione della graduatoria nella
quale sono inseriti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Abruzzo
Sezione staccata di Pescara
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composto dai signori
Dr. Antonio Catoni Presidente
Dr. Michele Eliantonio componente
Dr. Massimiliano Balloriani componente
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 149 del 2005, proposto da
Francesca Iezzi, rappresentato e difeso dall'Avv.
Roberto Colagrande,
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contro
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l’azienda di promozione turistica regionale,
rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rita Di Giambattista
e Sandro Lamparelli,
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e nei confronti
di Francesco Di Filippo, rappresentato e difeso dall’avv.
Diego De Carolis,
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per l'annullamento
della determinazione del direttore generale dell’azienda
intimata n. 80/05 del 22 marzo 2005, ad oggetto attuazione
deliberazione n. 8 del 7 marzo 2005 del consiglio di amministrazione;
della suddetta deliberazione del consiglio di amministrazione
n. 81 del 7 marzo 2005, con la quale si è deliberato di
procedere all’assunzione del dottor Francesco Di Filippo;
della deliberazione del consiglio di amministrazione n.
23/03 delle 30 giugno 2003 di approvazione della graduatoria
del concorso pubblico per un posto di dirigente;
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Visto il ricorso con i relativi allegati,
Visto gli atti di costituzione in giudizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito in udienza, il 6 ottobre 2005, il relatore Dr. Catoni
ed uditi, altresì, l'avv. Colagrande per la ricorrente,
gli Avv.ti Di Giambattista e Lamparelli per l’amministrazione
resistente e l’Avv. Diego De Carolis per il controinteressato;
Considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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La ricorrente con un unico motivo di ricorso,
le cui argomentazioni sono meglio specificate nelle considerazioni
in diritto, impugna l’atto di nomina del controinteressato
a dirigente dopo l’espletamento di un concorso nel quale
ella si è collocata al secondo posto.
Censura anche la graduatoria del concorso sostenendo che
il contro interessato è stato illegittimamente ammesso a
sostenere il concorso stesso, non avendone i titoli.
Sono costituiti sia l’amministrazione sia il contro interessato.
Entrambe le parti hanno rilevato in primo luogo il difetto
di giurisdizione di questo giudice e, poi, hanno anche eccepito
la tardività del gravame, contestando, quindi, nel merito
le argomentazioni avversarie.
In sede di discussione della istanza cautelare avanzata
dalla ricorrente, il 12 maggio 2005, le parti hanno rilevato
la necessità di una immediata decisione nel merito, condivisa
dal collegio che ha fissato l’udienza del 6 ottobre 2005
per la discussione dello stesso, nella quale, dopo aver
ascoltato i difensori delle parti costituite, ha trattenuto
la causa in decisione.
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DIRITTO
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Preliminarmente il collegio deve occuparsi
della eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto
di giurisdizione sollevata da entrambe le parti resistenti.
Queste osservano che, nella specie, sì è in presenza di
una impugnativa che riguarda un provvedimento di immissione
in servizio che è specificatamente rimesso alla competenza
del giudice ordinario.
Non vi è dubbio alcuno che tali provvedimenti sono sottratti,
di regola, alla giurisdizione del giudice amministrativo,
ma nel caso in esame, la censura che investe l’atto di nomina
del contro interessato riguarda in particolare la sua posizione
in graduatoria, rectius la possibilità di essere
validamente inserito in questa, mancandogli, come sostiene
la ricorrente, un titolo specifico per poter partecipare
al concorso.
Tanto è vero che la ricorrente necessariamente impugna anche
la graduatoria del concorso rispetto alla quale non si può
revocare in dubbio che la giurisdizione appartenga al giudice
degli interessi.
Quindi, la censura rivolta all’atto di nomina contiene certamente
la denuncia dì un vizio di illegittimità derivata il quale,
se fondato, provocherebbe la caducazione automatica del
provvedimento di nomina che non sarebbe, perciò, necessario
impugnare secondo il più accreditato indirizzo giurisprudenziale.
D’altro canto, il vizio dedotto contro la nomina dell’interessato
è identico a quello rivolto alla graduatoria che si ritiene
illegittima in virtù della non valida ammissione al concorso
del controinteressato.
Ne consegue che la giurisdizione nel presente ricorso è
certamente del giudice amministrativo.
Ancorandosi a questo aspetto del ricorso le parti resistenti
sostengono anche che se il ricorso è in sostanza diretto
contro l’approvazione della graduatoria, allora esso è certamente
tardivo, dato che è stato proposto contro un atto deliberato
due anni prima.
Ma, osserva il collegio, al momento della pubblicazione
della graduatoria, alla ricorrente non è stato comunicato
alcun avviso, mentre della sua eventuale, piena conoscenza
dovrebbe farsi carico della prova l’amministrazione resistente
o il contro interessato che si limitano soltanto genericamente
a sostenere la conoscenza della interessata della esistenza
di questa graduatoria.
Infatti, si deve considerare che ai soggetti compresi nella
graduatoria di un concorso non è applicabile l’articolo
2 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, il quale ricollega alla
pubblicazione il “dies a quo” del termine di impugnazione
per i soli soggetti non direttamente contemplati dal provvedimento
lesivo, pertanto l’amministrazione che sia interessata al
tempestivo consolidamento dei suoi provvedimenti ha l’onere
di dare individuale comunicazione agli interessati della
formazione della graduatoria nella quale sono inseriti.
(Cf TAR Calabria, Catanzaro, sezione seconda, 18 gennaio
2001, n. 52)
D’altro canto, come si legge, in questa decisione, che
il collegio condivide pienamente, l’atto conclusivo della
procedura concorsuale, alla cui adozione è subordinato l’insorgere
dell’interesse, deve essere individuato nel provvedimento
con il quale il competente organo deliberativo dell’amministrazione
fa sue le conclusioni della commissione e gli attribuisce
efficacia giuridica.
Ora è vero che l’approvazione e la proclamazione del vincitore
del concorso è stata disposta il 30 giugno 2003, ma la ricorrente
soltanto alla metà del mese di marzo 2005, ha appreso che
si stava procedendo all’assunzione e si stavano ponendo
questioni sulla regolarità della posizione del primo classificato.
Ha chiesto, quindi, copia degli atti e ha impugnato la graduatoria
nel termine rituale dei 60 giorni il 26 aprile 2005.
Il ricorso è, pertanto, tempestivo.
Esso, poi, è fondato nel merito.
Sostiene la ricorrente che il bando prevedeva fra gli altri
requisiti di ammissione, il possesso di una specializzazione,
di un dottorato di ricerca o di altro titolo post laurea
rilasciato da una università o Istituto regolarmente riconosciuto
secondo le modalità previste e che questa qualità non possiede
il titolo presentato dal vincitore del concorso, limitato
ad un solo anno di frequenza e quindi non equiparabile agli
altri titoli richiesti.
Le parti resistenti, invece, sostengono che la limitata
enunciazione del bando deve far propendere per qualsiasi
titolo rilasciato dall’istituzione autorizzata con una frequenza
dopo il conseguimento della laurea.
Ora, se si osservano le disposizioni relative non si può
avere alcun dubbio che il titolo presentato dal ricorrente,
la cui qualità di titolo post laurea non può essere posta
in discussione, non ha, tuttavia, le caratteristiche che
il bando di concorso e le disposizioni vigenti richiedano
per la partecipazione a concorsi di dirigente negli enti
pubblici.
L’articolo 2 lettera b) del bando, esattamente modellato
sulla disposizione di cui all’articolo 28 lettera b) del
Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato
dall’articolo 28 del testo unico approvato con Decreto Legislativo
30 marzo 2001 n. 165, testualmente richiede per i concorsi
alla qualifica di dirigente, oltre alla laurea, il possesso
di un diploma di specializzazione, dottorato di ricerca
o altro titolo post laurea rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da altre istituzioni formative
pubbliche e o private, tenuto conto delle modalità di riconoscimento
previste dalla normativa in materia di accesso alla dirigenza
statale.
Queste modalità, in base alla normativa sono disciplinate
con D.P.C.M., sentiti il ministero dell’Università e della
ricerca scientifica e tecnologica e la scuola superiore
della pubblica amministrazione.
Tale decreto non ancora esistente all’ atto del bando e
dell’approvazione della graduatoria è stato emanato solo
nel 2004 (n.295), ma ha previsto puntualmente che sono equiparabili
al dottorato di ricerca e ai diplomi di specializzazione
solo quegli altri titoli, post universitari, che prevedono
la frequenza e la durata di almeno un biennio.
Nella discussione e nelle memorie difensive le parti resistenti
hanno obiettato che doveva farsi riferimento al momento
della pubblicazione del bando nel quale il Decreto non era
stato ancora emanato, sicché la lettera del bando non poteva
che essere interpretata nel senso di ritenere ammissibili
tutti i diplomi post laurea regolarmente riconosciuti..
Sul punto, però, osserva il collegio che la mancanza del
decreto configurava all’epoca una vuoto legislativo, certamente
non colmabile da discrezionale interpretazione della pubblica
amministrazione che bandiva il concorso e che ne stabiliva
la equivalenza agli altri titoli, certamente di validità
nettamente superiore e che avrebbe postulato, semmai, almeno
una parità nel numero degli anni richiesti per conseguire
il dottorato di ricerca o una specializzazione post laurea.
Tanto è vero che il decreto di che trattasi ha previsto,
poi, effettivamente che questi titoli abbiano almeno una
durata di un biennio.
La scelta dell’amministrazione deve ritenersi, pertanto,
illegittima e formulata in assenza di previsioni legislative
puntuali e viziata anche da una certa illogicità.
Deve, perciò, concludere il collegio che il contro interessato
non possedesse i requisiti per poter partecipare al concorso
e che, quindi, il suo inserimento in graduatoria e la sua
nomina siano illegittimi.
Il ricorso va, pertanto, accolto ma la questione riguardante
l’applicazione di disposizioni non ancora completamente
disciplinate postula l’integrale compensazione delle spese
ed onorari di causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Abruzzo, sezione di Pescara, accoglie il ricorso e per
l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Cosi deciso in Pescara il 6 ottobre 2005.
Dr. Antonio Catoni Pres. Est.
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