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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 31 ottobre 2005 n. 5466
R. Potenza Pres. f.f. L.A.O. Spiezia Est.
E. Massi (Avv. G. Bogani) contro il Comune di Rignano sull'Arno (Avv. A. Cecchi) e l'A.T.E.R. di Firenze (non costituita)


1. Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica - Nota con cui l'A.T.E.R. di Firenze ha comunicato il diniego alla successione nel contratto di locazione - Non costituisce un provvedimento amministrativo - Non comporta per l'interessato l'onere di impugnazione entro il termine tassativo di 60 giorni dalla conoscenza

 

2. Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Ordinanza di rilascio – Mancata indicazione dei motivi per cui è stata disattesa la documentazione prodotta dall'interessata a conferma della propria stabile dimora nell'alloggio - Mancata indicazione di idonei argomenti di prova di segno contrario – Illegittimità

1. La nota con cui l'A.T.E.R. di Firenze ha comunicato il diniego alla successione nel contratto di locazione da parte dell'avente diritto non costituisce un provvedimento amministrativo e, quindi, non comporta per l'interessato l'onere di impugnazione entro il termine tassativo di 60 giorni dalla conoscenza

 

2. È illegittima per insufficiente motivazione, violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, l’ordinanza di rilascio di alloggio ERP in quanto da un lato la conclusione che la ricorrente non avesse dimostrato (ai sensi dell' art. 18 legge reg.le n. 96/1996) di aver convissuto con la nonna -assegnataria almeno dall'ottobre 1996, non risulta suffragata da idonei argomenti di prova mentre, dall'altro, l’amministrazione non espone i motivi per i quali ha disatteso -invece- la documentazione prodotta dall'interessata a conferma della propria stabile dimora in quell'alloggio fin dal 1996


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 5466 REG. SENT.
ANNO 2005
N. 2801 REG. RIC.
ANNO 2001

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 2801/2001 proposto da

 

Massi Elisa rappresentata e difesa dapprima dall' Avv.to Attilio Maggini e dall'Avv.to Giovanna Bogani, in Firenze domiciliatari in Via dei Giraldi 10, e successivamente, dagli Avv.ti Marco Marinai e Antonia Catte, in Firenze domiciliatari presso il loro studio in Via Cittadella n. 25/A

 

c o n t r o

 

- il Comune di Rignano sull'Arno, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandro Cecchi, in Firenze domiciliato in Via Masaccio 172;

 

nonché l'A.T.E.R. - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Firenze, in persona del legale rappresentate, non costituita in giudizio;

 

P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O, P R E V I A S O S P E N S I V A
dell'ordinanza 12 ottobre 2001 n. 16 con cui il responsabile dei servizi Socio-culturali del Comune di Rignano sull'Arno (FI) ha intimato alla ricorrente di lasciare l'appartamento ERP sito in Via Roma 42, nonché di ogni altro atto connesso, tra cui le note ATER del 13.4.2001 n. 8138 e del 12..6.2001, dell'accertamento di Polizia municipale 31.3.2001, della diffida sindacale del 1.8.2001 e dell''eventuale atto di delega del Sindaco al responsabile dei servizi Socio-culturali per l'esercizio del potere di ordinanza in materia di alloggi;

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rignano sull'Arno;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l'ordinanza cautelare 22 gennaio 2002 n. 130 con cui questa Sezione ha respinto l'istanza di sospensione ;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 marzo 2005 - relatore il Consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia - gli avv.ti Catte Antonia e Cecchi Alessandro;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O E D I R I T T O

 

1. Con nota 13 aprile 2001 l'A.T.E.R. di Firenze invitava i signori Elisa e Lorenzo Massi a concordare i tempi per la restituzione dell'alloggio posto a Rignano , Via Roma 42 ed assegnato alla signora Batisti Dema ( nonna dei medesimi) , deceduta il 19 ottobre 1999 in quanto non possedevano - a suo avviso - il requisito della convivenza da almeno tre anni al momento del decesso, dal momento che erano stati inseriti nel nucleo familiare della assegnataria soltanto dal 16 ottobre 1999. Invece la signora Massi, facendo presente di essere stata riconosciuta invalida al 100% dalla Commissione di prima istanza per l'invalidità civile, con nota 27 aprile 2001 chiedeva all'A.T.E.R. il subentro nell'abitazione in questione asserendo di vivere nell'immobile insieme al fratello Lorenzo, che le presta assistenza, fin dall'ottobre 1996 ed allegando a sostegno di tale sua affermazione le dichiarazioni di 13 persone tra cui alcune residenti nello stesso stabile di Via Roma, 42.
L'A.T.E.R., però, con nota 12.6.2001 comunicò di non ritenere sussistente i presupposti per il subentro della signora Massi, per cui ne dava notizia contestualmente al Comune di Rignano al fine di far attivare il procedimento di rilascio dell'abitazione ai sensi della legge reg. 20.12.1996 n. 96, art. 34.
Ricevuta la diffida a lasciare libero l'appartamento entro 30 giorni (vedi ordinanza 27.7.2001), la signora Massi produsse (ai sensi dell'art. 34 della citata legge regionale) scritti difensivi e documenti ma il Comune ritenne non dimostrata la durata triennale della convivenza e, quindi, con ordinanza 12 ottobre 2001 n. 16 ingiunse alla signora Massi Elisa (ed al fratello Lorenzo) di rilasciare entro 30 giorni l'appartamento.

 

1.1. Avverso tale intimazione unitamente agli atti connessi quali - tra l'altro - le note A.T.E.R. del 13 aprile e 12 giugno 2001 (ed altri meglio indicati nell'epigrafe) la signora Massi Elisa propose il ricorso all'esame, notificato il 12 dicembre 2001 al Comune di Rignano ed all'A.T.E.R. di Firenze, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:
1) Violazione della legge regionale toscana 20.12.1996 n. 96, artt. 5-18 e 34, nonché della legge n. 241/90 art. 3, nonché eccesso di potere, insufficiente istruttoria, travisamento dei fatti, motivazione insufficiente e contraddittorietà e perplessità.
L'ordine del sindaco farebbe rinvio per relationem alle osservazioni sfavorevoli formulate dall'A.T.E.R. di Firenze nel parere 6.10.2001 n. 15261 non allegato all'ordine di rilascio, mentre la nota A.T.E.R. che esclude il possesso dei requisiti per il subentro non darebbe alcuna spiegazione delle ragioni per cui ha disatteso le dichiarazioni attestanti la convivenza della ricorrente con l'assegnataria fin dal 1996;
2) Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale della art.34 legge regionale 96/1996 con riferimento all'art. 117 Cost, nonché violazione della legge n. 142/1990 art. 51 e del D.lgs n. 29 /1993, art. 3 per incompetenza del Sindaco;
3) Violazione della legge reg.le 96/1996 , art. 34, ed incompetenza del dirigente (in via subordinata alla non fondatezza del secondo motivo) perché il sindaco non avrebbe proceduto alla prescritta delega di funzioni.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rignano che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria difensiva del 21 gennaio 2002 il Comune resistente ha eccepito la tardiva impugnazione del diniego di subentro e, quindi, l'inoppugnabilità degli argomenti posti a fondamento dell'ordine di rilascio per occupazione senza titolo, nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare 22 gennaio 2002 n. 130 questa Sezione ha respinto l'istanza di sospensione.
Nell'imminenza di trattazione della causa si sono costituiti in giudizio i nuovi difensori della ricorrente (succeduti ai precedenti) che, rinunciando al 2° e 3° motivo del ricorso, hanno replicato all'eccezione di irricevibilità parziale del ricorso e nel merito hanno insistito per l'accoglimento della domanda dell'interessata.
Alla pubblica udienza del 9 marzo 2005, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.

 

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto va preliminarmente esaminata l'eccezione tardiva impugnazione della nota del 12.6.2001 con cui l'A.T.E.R. di Firenze ha comunicato alla ricorrente la mancanza di un valido titolo per occupare l'alloggio di via Roma , 42 a Rignano, a seguito del decesso dell'assegnataria nell'ottobre 1999, con la conseguente richiesta di corrispondere un'indennità di occupazione nelle more dell'espletamento del procedimento di rilascio da parte del Comune.
L'eccezione non appare condivisibile.
Infatti la nota A.T.E.R. del giugno 2001 costituisce un atto endoprocedimentale adottato dall'Agenzia Territoriale nell'esercizio delle proprie competenze di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla cui assegnazione e rilascio (ai sensi della legge reg.le Toscana 20.12.1996 n. 96 sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica) provvede per espressa disposizione il comune nel cui territorio ricade l'immobile (vedi artt. 7,13,15, e 34 legge reg.le citata).
Pertanto, inserendosi il procedimento del subentro nell'ambito delle modificazioni soggettive del contratto di locazione originario stipulato tra l'ente gestore e l'assegnataria, l'Agenzia opera iure privatorum effettuando - ove del caso - una voltura del precedente contratto di locazione; da ciò la conseguenza che la successione nel contratto da parte dell'avente diritto non costituisce un provvedimento amministrativo e, quindi, non comporta per l'interessato l'onere di impugnazione entro il termine tassativo di 60 giorni dalla conoscenza.
Dall'altra parte lo stesso testo della nota ATER 12 giugno 2001 porta ad escludere che si tratti di un diniego di subentro con rilevanza esterna: infatti l'oggetto fa riferimento alla indennità di occupazione (e cioè ad un aspetto chiaramente sinallagmatico dell'occupazione dell'appartamento da parte di persona diversa dall'assegnatario e non subentrante nel precedente contratto), mentre, per altro verso, con la stessa nota si informa il Comune di Rignano ai fini dell'adozione del provvedimento di rilascio (ex art. 34 legge reg.le n. 96/1996) dell'abitazione occupata senza titolo.
Da quanto esposto si desume, quindi, che - nella vicenda in esame - l'ordinanza di rilascio costituisce l'unico provvedimento amministrativo concernente l'occupazione dell'alloggio in questione da parte della ricorrente e, quindi, risulta tempestivamente impugnata, unitamente agli atti di valenza istruttoria nei quali lo stesso trova il suo fondamento.

 

2.1 Nel merito il collegio prende atto della rinuncia al 2° e 3° motivo; quanto al 1° motivo il ricorso appare fondato con specifico riferimento alle censure di insufficiente motivazione, violazione art. 3 legge n. 241/1990, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.
infatti, in primo luogo, l'ordinanza di rilascio, nel dare atto che l'interessata ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni a seguito della diffida a sgombrare l'appartamento, non da alcuna espressa motivazione in ordine alla asserita mancata dimostrazione del possesso da parte della ricorrente del requisito dei tre anni di convivenza con la nonna, assegnataria deceduta nell'ottobre 1999; in realtà l'ordinanza sul punto rinvia alle valutazioni espresse dall'ATER in un parere del 6.10.2001 che non viene né riassunto nella premessa dell'ordinanza né allegato, ma soltanto richiamato nella sua conclusione negativa.
Peraltro –da un lato-la conclusione che la ricorrente non avesse dimostrato (ai sensi dell' art. 18 legge reg.le n. 96/1996) di aver convissuto con la nonna -assegnataria almeno dall'ottobre 1996, non risulta suffragata da idonei argomenti mentre, dall'altro, l’amministrazione non espone i motivi per i quali ha disatteso -invece-la documentazione prodotta dall'interessata a conferma della propria stabile dimora in quell'alloggio fin dal 1996 insieme al fratello Lorenzo che le prestava assistenza.
L'alloggio a Via Roma 42, infatti, essendo privo di barriere architettoniche, era particolarmente adatto alle esigenze della ricorrente (riconosciuta invalida al 100% dall'apposita Commissione medica fin dal 1996) che ha gravi difficoltà di deambulazione e per questa ragione conviveva con la nonna (insieme al fratello Lorenzo) fin dall'ottobre 1996 secondo quanto risulta dalle dichiarazioni rilasciate (nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e con richiamo alla responsabilità per le attestazioni false) da tredici persone residenti in Via Roma, tra cui tre proprio al civico 42 e cioè nello stesso stabile dove è l'appartamento in questione.
D'altra parte la ricorrente non può acceder da sola alla abitazione dove vivono il padre e la madre, essendo situata al 2° piano senza ascensore, in quanto non è in grado di salire i 36 gradini, ma deve essere sollevata, come hanno dichiarato sia il padre che la madre con foglio agli atti.

 

2.2. Né possono condurre a diversa conclusione alcuni elementi contrastanti indicati dall'ATER nel giugno 2001 per ritenere non possibile il subentro nel contratto originario con la nonna deceduta: cioè le dichiarazioni fatte dall'assegnataria nel 1997 e nel 1998 e la insufficienza delle dichiarazioni sostitutive presentate dalla ricorrente.
Invero in primo luogo la ricorrente non può essere responsabile per le dichiarazioni rilasciate dall'assegnataria la cui non rispondenza alla situazione reale - peraltro - era conosciuta dalla stessa Azienda, poiché in una nota del 1.3.2001 questa prende atto che "secondo la raccolta reddituale del 1998" l'alloggio in questione era occupato non solo dall'assegnataria ma anche dai suoi "nipoti Massi Elisa e Massi Lorenzo".
In secondo luogo non appare motivata la conclusione del Comune (che si è conformato a quella dell'ATER) secondo cui, visto che la comunicazione ufficiale di convivenza al detto indirizzo di Via Roma 42 era stata effettuata soltanto in data 16 ottobre 1999 dalle dichiarazioni presentate nel 2001 (in occasione dell'istanza di subentro) non si poteva "in alcun modo evincere che gli istanti abbiano formato un nucleo familiare con la defunta".
Infatti, ad avviso del collegio, quando la legge reg.le n. 96/1996 all'art.5 prevede che la "stabile convivenza" propria del nucleo famigliare (nel caso di persone diverse dai figli) sia dimostrata nelle "forme di legge", non può riferirsi soltanto alle risultanze anagrafiche, ma ad ogni idoneo mezzo probatorio previsto dall'ordinamento, quale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi ed agli effetti dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445); inoltre nel caso specifico 13 persone hanno con tale strumento dichiarato di essere a conoscenza del fatto che la ricorrente ed il fratello convivevano stabilmente con la nonna fin dall'ottobre 1996; d'altra parte, come è noto, le registrazioni anagrafiche vanno periodicamente verificate ed aggiornate con accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale e, quindi, nel caso di specie la data di inizio della convivenza della ricorrente con la nonna, in base agli adeguati riscontri probatori, può plausibilmente essere collocata nell'ottobre 1996, visto che non sono emersi indizi univoci, chiari e concordanti che portano ad escludere tale possibilità.
Al riguardo, infatti, nulla di determinante è emerso dall'accertamento della Polizia Municipale effettuato il giorno 20 marzo 201 alle ore 8,00 quando non hanno trovato nessuno in quanto la ricorrente è dipendete comunale e, quindi, verosimilmente si era già avviata a raggiungere il posto di lavoro, nonché il successivo giorno 21 marzo alle ore 18,15 quando hanno trovato in casa sia la ricorrente sia la madre che hanno consentito la visita dell'abitazione; quanto, poi, alla circostanza che la signora Innocenti - come si legge nel verbale - aveva dichiarato che i due figli non dormivano nella casa per paura dei ladri, la difesa della ricorrente sul punto precisa che il pensiero della madre della ricorrente sarebbe stato travisato dai verbalizzanti in quanto la signora si sarebbe riferita ad una situazione transitoria limitata ai quei giorni nell'immediatezza degli episodi di furto avvenuti nelle vicinanze e di cui era rimasta vittima anche una loro parente; d'altra parte l'ipotesi che la ricorrente, impossibilitata a camminare senza l'assistenza di un accompagnatore, per sua scelta dimorasse stabilmente a casa dei genitori al 2° piano senza ascensore appare alquanto illogica e non confortata da altri riscontri, mentre tre signore dimoranti nello stesso stabile hanno dichiarato che l'interessata viveva con il fratello nella casa già assegnata alla nonna anche all'epoca dell'istanza di subentro. Quindi la dichiarazione resa a verbale durante il sopralluogo non trova adeguati riscontri.
L'ordinanza di rilascio impugnata risulta, quindi, illegittima per difetto di motivazione, carenza istruttoria e travisamento.

 

3. Pertanto, alla luce delle esposte considerazioni, assorbito ogni altro profilo di censura e preliminarmente respinta l'eccezione di parziale tardività dell'impugnazione, nel merito il collegio accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di rilascio impugnata con il conseguente onere del comune di Rignano di riesaminare la situazione della ricorrente, anche alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio, adottando le ulteriori determinazioni.
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e, liquidati in euro 2.000,00 oltre gli accessori di legge, sono posti a carico del Comune resistente.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di rilascio impugnata.
Pone gli oneri di lite, liquidati in euro 2.000,00 oltre gli accessori di legge, a carico del Comune di Rignano sull'Arno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, nelle Camere di Consiglio del 9 e 31 marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Raffaele POTENZA - Presidente f.f.
Dott. Vincenzo FIORENTINO - Consigliere
Dott.ssa Lydia A.O. SPIEZIA - Consigliere, est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 OTTOBRE 2005
Firenze, lì 31 ottobre 2005

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