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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 31 ottobre
2005 n. 5466
R. Potenza Pres. f.f. L.A.O. Spiezia Est.
E. Massi (Avv. G. Bogani) contro il Comune di Rignano sull'Arno
(Avv. A. Cecchi) e l'A.T.E.R. di Firenze (non costituita)
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1. Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale
pubblica - Nota con cui l'A.T.E.R. di Firenze ha comunicato
il diniego alla successione nel contratto di locazione
- Non costituisce un provvedimento amministrativo - Non
comporta per l'interessato l'onere di impugnazione entro
il termine tassativo di 60 giorni dalla conoscenza
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2. Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale
pubblica – Ordinanza di rilascio – Mancata indicazione
dei motivi per cui è stata disattesa la documentazione
prodotta dall'interessata a conferma della propria stabile
dimora nell'alloggio - Mancata indicazione di idonei argomenti
di prova di segno contrario – Illegittimità
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1. La nota con cui l'A.T.E.R. di Firenze
ha comunicato il diniego alla successione nel contratto
di locazione da parte dell'avente diritto non costituisce
un provvedimento amministrativo e, quindi, non comporta
per l'interessato l'onere di impugnazione entro il termine
tassativo di 60 giorni dalla conoscenza
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2. È illegittima per insufficiente motivazione,
violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, carenza di istruttoria
e travisamento dei fatti, l’ordinanza di rilascio di alloggio
ERP in quanto da un lato la conclusione che la ricorrente
non avesse dimostrato (ai sensi dell' art. 18 legge reg.le
n. 96/1996) di aver convissuto con la nonna -assegnataria
almeno dall'ottobre 1996, non risulta suffragata da idonei
argomenti di prova mentre, dall'altro, l’amministrazione
non espone i motivi per i quali ha disatteso -invece- la
documentazione prodotta dall'interessata a conferma della
propria stabile dimora in quell'alloggio fin dal 1996
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 5466 REG. SENT.
ANNO 2005
N. 2801 REG. RIC.
ANNO 2001
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 2801/2001 proposto da
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Massi Elisa rappresentata e difesa
dapprima dall' Avv.to Attilio Maggini e dall'Avv.to Giovanna
Bogani, in Firenze domiciliatari in Via dei Giraldi 10,
e successivamente, dagli Avv.ti Marco Marinai e Antonia
Catte, in Firenze domiciliatari presso il loro studio in
Via Cittadella n. 25/A
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c o n t r o
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- il Comune di Rignano sull'Arno,
in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'Avv.to
Alessandro Cecchi, in Firenze domiciliato in Via Masaccio
172;
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nonché l'A.T.E.R. - Azienda Territoriale
Edilizia Residenziale di Firenze, in persona del
legale rappresentate, non costituita in giudizio;
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P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O, P R E
V I A S O S P E N S I V A
dell'ordinanza 12 ottobre 2001 n. 16 con cui il responsabile
dei servizi Socio-culturali del Comune di Rignano sull'Arno (FI)
ha intimato alla ricorrente di lasciare l'appartamento ERP sito
in Via Roma 42, nonché di ogni altro atto connesso, tra cui le
note ATER del 13.4.2001 n. 8138 e del 12..6.2001, dell'accertamento
di Polizia municipale 31.3.2001, della diffida sindacale del
1.8.2001 e dell''eventuale atto di delega del Sindaco al responsabile
dei servizi Socio-culturali per l'esercizio del potere di ordinanza
in materia di alloggi;
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di
Rignano sull'Arno;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti a sostegno delle
proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l'ordinanza cautelare 22 gennaio 2002 n. 130 con cui questa
Sezione ha respinto l'istanza di sospensione ;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 marzo 2005 - relatore il Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia - gli avv.ti Catte Antonia e Cecchi
Alessandro;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O E D I R I T T O
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1. Con nota 13 aprile 2001 l'A.T.E.R. di
Firenze invitava i signori Elisa e Lorenzo Massi a concordare
i tempi per la restituzione dell'alloggio posto a Rignano
, Via Roma 42 ed assegnato alla signora Batisti Dema (
nonna dei medesimi) , deceduta il 19 ottobre 1999 in quanto
non possedevano - a suo avviso - il requisito della convivenza
da almeno tre anni al momento del decesso, dal momento
che erano stati inseriti nel nucleo familiare della assegnataria
soltanto dal 16 ottobre 1999. Invece la signora Massi,
facendo presente di essere stata riconosciuta invalida
al 100% dalla Commissione di prima istanza per l'invalidità civile,
con nota 27 aprile 2001 chiedeva all'A.T.E.R. il subentro
nell'abitazione in questione asserendo di vivere nell'immobile
insieme al fratello Lorenzo, che le presta assistenza,
fin dall'ottobre 1996 ed allegando a sostegno di tale sua
affermazione le dichiarazioni di 13 persone tra cui alcune
residenti nello stesso stabile di Via Roma, 42.
L'A.T.E.R., però, con nota 12.6.2001 comunicò di non ritenere
sussistente i presupposti per il subentro della signora Massi,
per cui ne dava notizia contestualmente al Comune di Rignano
al fine di far attivare il procedimento di rilascio dell'abitazione
ai sensi della legge reg. 20.12.1996 n. 96, art. 34.
Ricevuta la diffida a lasciare libero l'appartamento entro 30
giorni (vedi ordinanza 27.7.2001), la signora Massi produsse
(ai sensi dell'art. 34 della citata legge regionale) scritti
difensivi e documenti ma il Comune ritenne non dimostrata la
durata triennale della convivenza e, quindi, con ordinanza 12
ottobre 2001 n. 16 ingiunse alla signora Massi Elisa (ed al fratello
Lorenzo) di rilasciare entro 30 giorni l'appartamento.
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1.1. Avverso tale intimazione unitamente
agli atti connessi quali - tra l'altro - le note A.T.E.R.
del 13 aprile e 12 giugno 2001 (ed altri meglio indicati
nell'epigrafe) la signora Massi Elisa propose il ricorso
all'esame, notificato il 12 dicembre 2001 al Comune di
Rignano ed all'A.T.E.R. di Firenze, chiedendone l'annullamento,
previa sospensione, per i seguenti motivi:
1) Violazione della legge regionale toscana 20.12.1996 n. 96,
artt. 5-18 e 34, nonché della legge n. 241/90 art. 3, nonché eccesso
di potere, insufficiente istruttoria, travisamento dei fatti,
motivazione insufficiente e contraddittorietà e perplessità.
L'ordine del sindaco farebbe rinvio per relationem alle osservazioni
sfavorevoli formulate dall'A.T.E.R. di Firenze nel parere 6.10.2001
n. 15261 non allegato all'ordine di rilascio, mentre la nota
A.T.E.R. che esclude il possesso dei requisiti per il subentro
non darebbe alcuna spiegazione delle ragioni per cui ha disatteso
le dichiarazioni attestanti la convivenza della ricorrente con
l'assegnataria fin dal 1996;
2) Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale
della art.34 legge regionale 96/1996 con riferimento all'art.
117 Cost, nonché violazione della legge n. 142/1990 art. 51 e
del D.lgs n. 29 /1993, art. 3 per incompetenza del Sindaco;
3) Violazione della legge reg.le 96/1996 , art. 34, ed incompetenza
del dirigente (in via subordinata alla non fondatezza del secondo
motivo) perché il sindaco non avrebbe proceduto alla prescritta
delega di funzioni.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rignano che ha chiesto
il rigetto del ricorso.
Con memoria difensiva del 21 gennaio 2002 il Comune resistente
ha eccepito la tardiva impugnazione del diniego di subentro e,
quindi, l'inoppugnabilità degli argomenti posti a fondamento
dell'ordine di rilascio per occupazione senza titolo, nel merito
ha insistito per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare 22 gennaio 2002 n. 130 questa Sezione
ha respinto l'istanza di sospensione.
Nell'imminenza di trattazione della causa si sono costituiti
in giudizio i nuovi difensori della ricorrente (succeduti ai
precedenti) che, rinunciando al 2° e 3° motivo del ricorso, hanno
replicato all'eccezione di irricevibilità parziale del ricorso
e nel merito hanno insistito per l'accoglimento della domanda
dell'interessata.
Alla pubblica udienza del 9 marzo 2005, uditi i difensori presenti
per le parti, la causa è passata in decisione.
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2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto
va preliminarmente esaminata l'eccezione tardiva impugnazione
della nota del 12.6.2001 con cui l'A.T.E.R. di Firenze
ha comunicato alla ricorrente la mancanza di un valido
titolo per occupare l'alloggio di via Roma , 42 a Rignano,
a seguito del decesso dell'assegnataria nell'ottobre 1999,
con la conseguente richiesta di corrispondere un'indennità di
occupazione nelle more dell'espletamento del procedimento
di rilascio da parte del Comune.
L'eccezione non appare condivisibile.
Infatti la nota A.T.E.R. del giugno 2001 costituisce un atto
endoprocedimentale adottato dall'Agenzia Territoriale nell'esercizio
delle proprie competenze di gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica alla cui assegnazione e rilascio (ai sensi
della legge reg.le Toscana 20.12.1996 n. 96 sugli alloggi di
edilizia residenziale pubblica) provvede per espressa disposizione
il comune nel cui territorio ricade l'immobile (vedi artt. 7,13,15,
e 34 legge reg.le citata).
Pertanto, inserendosi il procedimento del subentro nell'ambito
delle modificazioni soggettive del contratto di locazione originario
stipulato tra l'ente gestore e l'assegnataria, l'Agenzia opera
iure privatorum effettuando - ove del caso - una voltura del
precedente contratto di locazione; da ciò la conseguenza che
la successione nel contratto da parte dell'avente diritto non
costituisce un provvedimento amministrativo e, quindi, non comporta
per l'interessato l'onere di impugnazione entro il termine tassativo
di 60 giorni dalla conoscenza.
Dall'altra parte lo stesso testo della nota ATER 12 giugno 2001
porta ad escludere che si tratti di un diniego di subentro con
rilevanza esterna: infatti l'oggetto fa riferimento alla indennità di
occupazione (e cioè ad un aspetto chiaramente sinallagmatico
dell'occupazione dell'appartamento da parte di persona diversa
dall'assegnatario e non subentrante nel precedente contratto),
mentre, per altro verso, con la stessa nota si informa il Comune
di Rignano ai fini dell'adozione del provvedimento di rilascio
(ex art. 34 legge reg.le n. 96/1996) dell'abitazione occupata
senza titolo.
Da quanto esposto si desume, quindi, che - nella vicenda in esame
- l'ordinanza di rilascio costituisce l'unico provvedimento amministrativo
concernente l'occupazione dell'alloggio in questione da parte
della ricorrente e, quindi, risulta tempestivamente impugnata,
unitamente agli atti di valenza istruttoria nei quali lo stesso
trova il suo fondamento.
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2.1 Nel merito il collegio prende atto della
rinuncia al 2° e 3° motivo; quanto al 1° motivo il ricorso
appare fondato con specifico riferimento alle censure di
insufficiente motivazione, violazione art. 3 legge n. 241/1990,
carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.
infatti, in primo luogo, l'ordinanza di rilascio, nel dare atto
che l'interessata ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni
a seguito della diffida a sgombrare l'appartamento, non da alcuna
espressa motivazione in ordine alla asserita mancata dimostrazione
del possesso da parte della ricorrente del requisito dei tre
anni di convivenza con la nonna, assegnataria deceduta nell'ottobre
1999; in realtà l'ordinanza sul punto rinvia alle valutazioni
espresse dall'ATER in un parere del 6.10.2001 che non viene né riassunto
nella premessa dell'ordinanza né allegato, ma soltanto richiamato
nella sua conclusione negativa.
Peraltro –da un lato-la conclusione che la ricorrente non avesse
dimostrato (ai sensi dell' art. 18 legge reg.le n. 96/1996) di
aver convissuto con la nonna -assegnataria almeno dall'ottobre
1996, non risulta suffragata da idonei argomenti mentre, dall'altro,
l’amministrazione non espone i motivi per i quali ha disatteso
-invece-la documentazione prodotta dall'interessata a conferma
della propria stabile dimora in quell'alloggio fin dal 1996 insieme
al fratello Lorenzo che le prestava assistenza.
L'alloggio a Via Roma 42, infatti, essendo privo di barriere
architettoniche, era particolarmente adatto alle esigenze della
ricorrente (riconosciuta invalida al 100% dall'apposita Commissione
medica fin dal 1996) che ha gravi difficoltà di deambulazione
e per questa ragione conviveva con la nonna (insieme al fratello
Lorenzo) fin dall'ottobre 1996 secondo quanto risulta dalle dichiarazioni
rilasciate (nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio e con richiamo alla responsabilità per le attestazioni
false) da tredici persone residenti in Via Roma, tra cui tre
proprio al civico 42 e cioè nello stesso stabile dove è l'appartamento
in questione.
D'altra parte la ricorrente non può acceder da sola alla abitazione
dove vivono il padre e la madre, essendo situata al 2° piano
senza ascensore, in quanto non è in grado di salire i 36 gradini,
ma deve essere sollevata, come hanno dichiarato sia il padre
che la madre con foglio agli atti.
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2.2. Né possono condurre a diversa conclusione
alcuni elementi contrastanti indicati dall'ATER nel giugno
2001 per ritenere non possibile il subentro nel contratto
originario con la nonna deceduta: cioè le dichiarazioni
fatte dall'assegnataria nel 1997 e nel 1998 e la insufficienza
delle dichiarazioni sostitutive presentate dalla ricorrente.
Invero in primo luogo la ricorrente non può essere responsabile
per le dichiarazioni rilasciate dall'assegnataria la cui non
rispondenza alla situazione reale - peraltro - era conosciuta
dalla stessa Azienda, poiché in una nota del 1.3.2001 questa
prende atto che "secondo la raccolta reddituale del 1998" l'alloggio
in questione era occupato non solo dall'assegnataria ma anche
dai suoi "nipoti Massi Elisa e Massi Lorenzo".
In secondo luogo non appare motivata la conclusione del Comune
(che si è conformato a quella dell'ATER) secondo cui, visto che
la comunicazione ufficiale di convivenza al detto indirizzo di
Via Roma 42 era stata effettuata soltanto in data 16 ottobre
1999 dalle dichiarazioni presentate nel 2001 (in occasione dell'istanza
di subentro) non si poteva "in alcun modo evincere che gli istanti
abbiano formato un nucleo familiare con la defunta".
Infatti, ad avviso del collegio, quando la legge reg.le n. 96/1996
all'art.5 prevede che la "stabile convivenza" propria del nucleo
famigliare (nel caso di persone diverse dai figli) sia dimostrata
nelle "forme di legge", non può riferirsi soltanto alle risultanze
anagrafiche, ma ad ogni idoneo mezzo probatorio previsto dall'ordinamento,
quale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa
ai sensi ed agli effetti dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445);
inoltre nel caso specifico 13 persone hanno con tale strumento
dichiarato di essere a conoscenza del fatto che la ricorrente
ed il fratello convivevano stabilmente con la nonna fin dall'ottobre
1996; d'altra parte, come è noto, le registrazioni anagrafiche
vanno periodicamente verificate ed aggiornate con accertamenti
eseguiti dalla Polizia Municipale e, quindi, nel caso di specie
la data di inizio della convivenza della ricorrente con la nonna,
in base agli adeguati riscontri probatori, può plausibilmente
essere collocata nell'ottobre 1996, visto che non sono emersi
indizi univoci, chiari e concordanti che portano ad escludere
tale possibilità.
Al riguardo, infatti, nulla di determinante è emerso dall'accertamento
della Polizia Municipale effettuato il giorno 20 marzo 201 alle
ore 8,00 quando non hanno trovato nessuno in quanto la ricorrente è dipendete
comunale e, quindi, verosimilmente si era già avviata a raggiungere
il posto di lavoro, nonché il successivo giorno 21 marzo alle
ore 18,15 quando hanno trovato in casa sia la ricorrente sia
la madre che hanno consentito la visita dell'abitazione; quanto,
poi, alla circostanza che la signora Innocenti - come si legge
nel verbale - aveva dichiarato che i due figli non dormivano
nella casa per paura dei ladri, la difesa della ricorrente sul
punto precisa che il pensiero della madre della ricorrente sarebbe
stato travisato dai verbalizzanti in quanto la signora si sarebbe
riferita ad una situazione transitoria limitata ai quei giorni
nell'immediatezza degli episodi di furto avvenuti nelle vicinanze
e di cui era rimasta vittima anche una loro parente; d'altra
parte l'ipotesi che la ricorrente, impossibilitata a camminare
senza l'assistenza di un accompagnatore, per sua scelta dimorasse
stabilmente a casa dei genitori al 2° piano senza ascensore appare
alquanto illogica e non confortata da altri riscontri, mentre
tre signore dimoranti nello stesso stabile hanno dichiarato che
l'interessata viveva con il fratello nella casa già assegnata
alla nonna anche all'epoca dell'istanza di subentro. Quindi la
dichiarazione resa a verbale durante il sopralluogo non trova
adeguati riscontri.
L'ordinanza di rilascio impugnata risulta, quindi, illegittima
per difetto di motivazione, carenza istruttoria e travisamento.
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3. Pertanto, alla luce delle esposte considerazioni,
assorbito ogni altro profilo di censura e preliminarmente
respinta l'eccezione di parziale tardività dell'impugnazione,
nel merito il collegio accoglie il ricorso e, per l'effetto,
annulla l'ordinanza di rilascio impugnata con il conseguente
onere del comune di Rignano di riesaminare la situazione
della ricorrente, anche alla luce degli elementi emersi
nel corso del giudizio, adottando le ulteriori determinazioni.
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e, liquidati in euro
2.000,00 oltre gli accessori di legge, sono posti a carico del
Comune resistente.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla
l'ordinanza di rilascio impugnata.
Pone gli oneri di lite, liquidati in euro 2.000,00 oltre gli
accessori di legge, a carico del Comune di Rignano sull'Arno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Firenze, nelle Camere di
Consiglio del 9 e 31 marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento
dei signori:
Dott. Raffaele POTENZA - Presidente f.f.
Dott. Vincenzo FIORENTINO - Consigliere
Dott.ssa Lydia A.O. SPIEZIA - Consigliere, est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 OTTOBRE 2005
Firenze, lì 31 ottobre 2005
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