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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 4 novembre
2005 n. 5557
G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est.
C. Bassetti (Avv. G. Conticelli) contro il Comune di Firenze
(Avv.ti S. Peruzzi ed A. Cappelletti), la Commissione Giudicatrice
Concorso Educatore Asilo Nido (non costituita) e nei confronti
di S. Spadaro (non costituita) e G. Tagliabue (non costituita)
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Concorsi pubblici – Valutazione di prova
concorsuale - Giudizio sintetico di “non idoneità” – Assenza
di elementi ulteriori sulla scorta dei quali sia possibile
ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo
ed individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente
dalla commissione - Illegittimità
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Una lettura in chiave di legittimità dell’art.
19 del Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego
presso il Comune di Firenze fatto proprio, nella specie,
dalla commissione di concorso, impone che della valutazione
della prova d’esame resti, quanto meno, qualche elemento,
tradotto in sintetiche espressioni di giudizio, idoneo
a poter consentire al giudice un sindacato della legittimità del
comportamento mantenuto dalla commissione di concorso.
Ne consegue che è illegittimo il giudizio valutativo espresso
con la formula sintetica “non idoneo” laddove non accompagnato
da elementi ulteriori sulla scorta dei quali sia possibile
ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo
ed individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente
dalla commissione
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Registro Sentenze: 5557/2005
Registro Generale: 1700/2005
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
FIRENZE - SECONDA SEZIONE
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso 1700/2005 proposto da:
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BASSETTI CINZIA rappresentato e difeso
da: CONTICELLI GIULIO con domicilio eletto in FIRENZE LUNGARNO
DELLE GRAZIE N. 28 presso CONTICELLI GIULIO
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Contro
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COMUNE DI FIRENZE rappresentato e
difeso da: PERUZZI SERGIO CAPPELLETTI ALESSANDRA con domicilio
eletto in FIRENZE C/O UFFICIO LEGALE COMUNALE presso PERUZZI
SERGIO
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COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO EDUCATORE
ASILO NIDO non costituitosi in giudizio;
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e nei confronti di
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SPADARO SILVIA non costituitosi in
giudizio;
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e nei confronti di
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TAGLIABUE GIADA non costituitosi
in giudizio;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento prot. n. 8540 del 27.07.2005 del Comune di
Firenze, Ufficio Direzione e Organizzazione, comunicato con
raccomandata a.r. , che ha escluso la ricorrente dalla prova
orale del Concorso Pubblico per esami e per titoli a n. 22
posti a tempo parziale di Educatore Asilo Nido (Cat. C), bandito
dal Comune di Firenze il 23.11.2004, la cui prova scritta è stata
tenuta nel giorno 15 giugno 2005 e di ogni altro atto antecedente,
preparatorio, concomitante, connesso e susseguente anche incognito
alla ricorrente;
- della graduatoria del concorso pubblico di cui sopra nella
parte in cui la ricorrente risulta non idonea in quanto la stessa
risulta priva di qualsiasi punteggio, con la unica qualificazione
di “non idoneità”, privando di integralità la caratteristica
di graduatoria numericamente ordinata e totalmente priva di efficacia;
- dei criteri stabiliti dalla Commissione Giudicatrice del concorso
in questione (così come comunicati alla ricorrente) e della omessa
quantificazione numerica della votazione, sostituita dalla formulazione
generica ed insufficiente di “non idoneità”;
- di tutti i punteggi così come attribuiti e risultanti dalla
graduatoria pubblicata sulla Rete Civica del Comune di Firenze
all’indirizzo www. comune.firenze.it a partire dal 27.07.2005;
- di tutti gli atti del procedimento che hanno portato ai provvedimenti
impugnati nonchè degli atti necessari, presupposti, connessi
e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia
noti che ignoti;
per la declaratoria
del diritto della ricorrente a partecipare alla prova orale del
concorso sopra individuato e precisamente del Concorso Pubblico
per esami e per titoli a n. 22 posti a tempo parziale di Educatore
Asilo Nido (cat. C), e quindi ricompresa fra gli idonei;
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di
Firenze;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 3 novembre 2005 - relatore il
Primo Referendario Stefano Toschei - gli avv.ti Conticelli Giulio
e Cappelletti Alessandra;
Visto l’art. 21, comma 7, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034,
così come sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge 21 luglio
2000 n. 205;
Visto l’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come
sostituito dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria
e sentita sul punto la parte costituita;
Rilevato che risulta in atti la dimostrazione documentale della
illegittimità del comportamento assunto nella specie dalla commissione
di concorso che ha escluso di formulare qualsivoglia giudizio
in merito alla valutazione della prova scritta sostenuta dalla
ricorrente, per quanto emerge anche, ictu oculi, dall’esame delle
copie fotostatiche degli elaborati concorsuali prodotti dalla
ricorrente medesima e depositati nel corso della discussione
in Camera di consiglio;
Considerato che, seppure è vero che la commissione di concorso
ha stabilito nella terza riunione (piuttosto che nella prima,
per come sarebbe stato più corretto) di non attribuire alcun
punteggio a quegli elaborati che non raggiungono – esaminati
nel loro insieme – la valutazione minima prevista, bensì di dichiarare
gli stessi come “non idonei” (così nel relativo verbale versato
in atti) e che tale disposizione riproduce, pedissequamente,
la prescrizione di cui all’art. 19 del Regolamento sulle modalità di
assunzione all’impiego presso il Comune di Firenze, approvato
con deliberazione della Giunta comunale n. 934/728 dell’1 agosto
2000, purtuttavia la corretta interpretazione di siffatta disposizione,
al fine di ritenerla compatibile con tutti i principi in materia
di trasparenza dell’azione amministrativa, non solo fissati in
leggi di settore, ma in via generale dall’art. 1, comma 1, della
legge 7 agosto 1990 n. 241, nella formulazione introdotta dalla
legge 11 febbraio 2005 n. 15, non può prescindere dalla necessità che
il giudizio valutativo, seppur sinteticamente espresso con la
formula “non idoneo”, sia collegato ed ancorato ad un qualche
riscontro dell’esito della valutazione svolta dalla Commissione;
Tenuto conto, dunque, che la lettura in chiave di legittimità della
norma regolamentare sopra riprodotta e fatta propria, nella specie,
dalla commissione di concorso impone che della valutazione in
merito alla prova d’esame resti, quanto meno, qualche elemento,
tradotto in sintetiche espressioni di giudizio, idoneo a poter
consentire al giudice, pur solo nei limiti del potere di verifica
e sindacato della legittimità del comportamento mantenuto dalla
commissione di concorso, di esercitare il predetto sindacato;
Rilevato, altresì, che militano nel senso interpretativo sopra
esposto le ripetute affermazioni giurisprudenziali, condivise
dal Collegio, secondo cui, in tema di prove scritte concorsuali,
al candidato deve essere assicurato il diritto di conoscere gli
errori, le inesattezze o le lacune in cui ritiene che la commissione
sia incorsa, sì da potere valutare la possibilità di un ricorso
giurisdizionale e che, conseguentemente, il rispetto dei principi
anzidetti impone che alla valutazione sintetica di semplice “non
inidoneità” si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla
scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione
del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione
dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente
dalla commissione, elementi e dati che consentano di individuare
gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione
(cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2004 n. 974);
Considerato che, per quanto si è sopra osservato, nel caso di
specie la commissione non ha provveduto a motivare adeguatamente
la decisione di escludere la ricorrente dal concorso, determinandosi
in tal modo un evidente vizio di violazione di legge, con riferimento
all’art. 3 della legge n. 241 del 1990;
Stimata, conclusivamente, la fondatezza delle censure avanzate
dalla ricorrente, di talché il ricorso deve essere accolto con
annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso impugnato
e con l’effetto della immediata riammissione alla selezione stessa;
Valutato, infine, che le spese debbono seguire la soccombenza
e che si possono liquidare in complessivi € 2.000,00;
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto,
annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore,
a rifondere le spese di lite in favore della Signora Cinzia Bassetti,
che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila) oltre IVA
e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 3 novembre 2005,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Vincenzo FIORENTINO - Consigliere
Stefano TOSCHEI - Primo Referendario, rel.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 4 NOVEMBRE 2005
Firenze, lì 4 novembre 2005
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