 |
| |
 |
 |
| n. 11-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 2 novembre 2005
n. 10199
Pres. ed est. Dell’Utri
G. Caprino e altri (Avv. C. Bellisario) c. Inpdap (Avv.
E. Urso) e Ministero del Tesoro (Avv. Stato) |
|
1) Pubblico impiego - Indennità integrativa
speciale – Aliquota buonuscita
|
| |
|
2) Questione di legittimità costituzionale
per violazione artt. 3, 36 e 97 Cost. – Non sussiste.
|
|
1) L’indennità integrativa speciale deve
essere inclusa, ex art. 1 della lg. 87/94, nella base di
calcolo dell’indennità di del pubblico impiego nella misura
dell’80% della quota del 60% dell’indennità corrisposta
in costanza di servizio.
|
| |
|
2) E’ manifestamente infondata la q.l.c.
dell’art. 1 l. 87/94 in relazione agli artt. 3, 36 e 97
Cost., in quanto la suddetta norma risponde ai principi
di proporzionalità e sufficienza ed attribuisce adeguata
considerazione alle persistenti diversità di regolamentazione
dei trattamenti di fine rapporto senza incidere sulla garanzia
delle esigenze minime di protezione della persona.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE III TER
|
| |
|
composto dai signori - Angelica Dell'Utri
PRESIDENTE F.F., relatore - Silvestro Maria Russo COMPONENTE
- Stefano Fantini COMPONENTE ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 8155/98 Reg. Gen., proposto
da
|
| |
|
CAPRINO Giovanna ed altri, come da
unito elenco, rappresentati e difesi dall’Avv. Carlo Bellisario
ed elettivamente domiciliati con il medesimo presso lo studio
dell’Avv. C. Toscano in Roma, via Largo Sacerdote n. 2;
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
l’INPDAP (già ENPAS), in persona del
legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso
dall’Avv. Edoardo Urso ed elettivamente domiciliato presso
il medesimo in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;
|
| |
|
il Ministero del tesoro, in persona
del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato e per legge domiciliato presso la medesima
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
|
| |
|
per l’annullamento
della circolare 10 novembre 1994 prot. 203070 relativa all’applicazione
della legge 29 gennaio 1994 n. 87 sul computo dell’indennità
integrativa speciale nella buonuscita, nella parte in cui
dispone che l’aliquota dell’i.i.s. da considerare nel calcolo
della buonuscita debba essere pari non al 60% del suo intero
ammontare, bensì all’80% di tale misura percentuale (e quindi
al 48% dell’intero ammontare); di qualsiasi atto presupposto,
conseguente o correlato;
|
| |
|
e per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti ad ottenere la riliquidazione
dell’indennità di buonuscita comprensiva di una quota pari
al 60% dell’intero ammontare dell’i.i.s. annua in godimento
alla data di cessazione dal servizio, oltre alle maggiori
somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi
legali, dalla data di maturazione del diritto fino al reale
soddisfo.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate e le successive memorie difensive dell’INPDAP;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2005, relatore il consigliere
Angelica Dell'Utri, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con ricorso notificato il 10 ed l’11 giugno
1998 i signori di cui in epigrafe, già dipendenti del Ministero
della pubblica istruzione, Provveditorato agli studi di
Cosenza, collocati a riposo dal 1° dicembre 1984, lamentato
di aver ottenuto la riliquidazione dell’indennità di buonuscita
secondo un erroneo criterio di computo dell’indennità integrativa
speciale in base alle disposizioni impartite dal Ministero
del tesoro con circolare 10 novembre 1994 n. 73, hanno impugnato
tale circolare, nella parte in cui dispone che l’aliquota
dell’i.i.s. da considerare nel calcolo della buonuscita
debba essere pari non al 60% del suo intero ammontare, bensì
all’80% di tale misura percentuale (e quindi al 48% dell’intero
ammontare), nonché ogni altro atto presupposto, conseguente
o correlato; hanno chiesto, altresì, che sia dichiarato
il loro diritto ad ottenere la riliquidazione dell’indennità
di buonuscita comprensiva di una quota pari al 60% dell’intero
ammontare dell’i.i.s. annua in godimento alla data di cessazione
dal servizio, oltre alle maggiori somme loro spettanti a
titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla
data di maturazione del diritto fino al reale soddisfo.
In linea giuridica, hanno dedotto:
1.- Violazione ed errata applicazione dell’art. 1 L. 29
gennaio 1994 n. 87, eccesso di potere per errore nei presupposti
ed illogicità.
2.- Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1
L. 29 gennaio 1994 n. 87 in relazione agli artt. 3, 36 e
97 Cost..
L’INPDAP ed il Ministero del tesoro si sono costituiti in
giudizio ed il primo ha in due memorie confutato le pretese
avversarie.
All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato posto in
decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Com’è esposto nella narrativa che precede,
col ricorso in esame viene riproposta la questione giuridica
concernente l’interpretazione delle norme che dispongono
l’inclusione dell’indennità integrativa speciale nella base
di calcolo dell’indennità di buonuscita.
In proposito, va ricordato che l’art. 1 della legge 29 gennaio
1994 n. 87 prevede che, in attesa della omogeneizzazione
dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori
dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i
lavoratori privati, conseguente all’applicazione del decreto
legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni,
a decorrere dal 1° dicembre 1994 l’indennità integrativa
speciale sia computata nella base di calcolo della indennità
di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio
determinati in applicazione delle norme già vigenti con
riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi
considerati utili, nella misura di una quota pari al 30
per cento dell’indennità integrativa speciale annua in godimento
alla data della cessazione dal servizio per i dipendenti
degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 50 e successive
modificazioni (enti parastatali) ed al 60 per cento per
i dipendenti delle altre amministrazioni pubbliche.
Nella specie, gli istanti sostengono, in sintesi, che la
norma debba essere interpretata nel senso che il 60% dell’indennità
integrativa speciale entri totalmente a far parte del trattamento
di fine rapporto, senza possibilità di ulteriori decurtazioni
derivanti dall’applicazione della quota dell’80% della base
contributiva rapportata agli anni di servizio, pena altrimenti
la riduzione della quota di i.i.s. dal 60 all’effettivo
48% .
La tesi non può che essere disattesa, dovendosi invece condividere
il criterio indicato nell’impugnata circolare ministeriale
ed applicato dall’Amministrazione alla luce del consolidato
orientamento giurisprudenziale formatosi in materia (cfr.,
per tutte, Cons. St., Sez. VI, 30 gennaio 2002 n. 516 e,
da ultimo, 5 agosto 2004 n. 5443), basato sulle seguenti
considerazioni:
a) il dato testuale della disposizione, nonché la mancata
previsione di diverse modalità di calcolo rispetto a quelle
contenute nella normativa di carattere generale, dimostrano
chiaramente che il legislatore ha inteso includere solo
una determinata percentuale dell’i.i.s. nella base di calcolo
dell’indennità di buonuscita e, quindi, nella complessiva
retribuzione utile su cui effettuare tutte le dovute operazioni
contabili previste dalla normativa di carattere generale,
con la conseguenza che la stessa i.i.s. non può che essere
valorizzata nella misura dell’80% della quota ammessa;
b) la tesi opposta finirebbe per determinare una duplicità
di criteri contabili a seconda che la base di calcolo della
buonuscita si riferisca alla i.i.s. o agli altri elementi
retributivi, in contrasto con il dato letterale e la ratio
della disciplina;
c) solo l’interpretazione seguita dall’Ente consente infatti
di perseguire le finalità d’omogeneizzazione del trattamento
di fine rapporto dei pubblici dipendenti a cui chiaramente
mirava l’intervento del legislatore, il quale si è limitato
ad innovare limitatamente alle disposizioni previgenti che
escludevano interamente l’i.i.s. dal novero degli emolumenti
computabili ai fini della determinazione della base contributiva
(cioè, ai fini dell’individuazione delle singole componenti
di quest’ultima), mentre ha lasciato immutate le norme in
tema di quantificazione della consistenza della medesima
base, intese a fissare la percentuale di utilizzazione di
dette componenti.
Alla stregua di tali considerazioni si può quindi concludere
che, ai sensi del citato art. 1 della legge n. 87 del 1994,
l’i.i.s. deve essere inclusa nella base di calcolo dell’indennità
di buonuscita del pubblico impiego nella misura dell’80%
della quota del 60% dell’indennità corrisposta in costanza
di servizio.
Né la stessa norma può essere sospettata di porsi in contrasto
con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.. Invero, la Corte costituzionale
si è già pronunciata sul punto ed è pervenuta a dichiarare
infondata analoga questione rilevando che il detto art.
1, nella parte in cui dispone che l’inserimento della percentuale
del 60% dell’i.i.s. nella base di calcolo dell’indennità
di buonuscita debba avvenire attraverso l’applicazione anche
a tale percentuale della decurtazione del 20% stabilita
dall’art. 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 per tutti
gli altri emolumenti che concorrono a formare la base contributiva,
risponde ai principi di proporzionalità e sufficienza ed
attribuisce adeguata considerazione alle persistenti diversità
di regolamentazione dei trattamenti di fine rapporto, contenendo
le risorse finanziarie, senza incidere sulla garanzia delle
esigenze minime di protezione della persona (cfr. Corte
cost., 12 marzo 2004 n. 91).
Pertanto il ricorso dev’essere ritenuto infondato e va conseguentemente
respinto.
Tuttavia, tenuto conto dell’emersione del riferito orientamento
in epoca successiva alla sua proposizione, si ravvisano
giusti motivi affinché possa essere disposta la compensazione
tra le parti delle spese di causa.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione III ter, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 20 ottobre 2005.
|
|
|
|
 |
|
| |
|