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| n. 11-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 2 novembre
2005 n. 10296
Pres. GUERRIERI, Rel. D’ANGELO
E. Fattori e altri (Avv. P. Federico) c/ Comune di Roma
(Avv. L. Onofri) |
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1) Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi
– Demolizione immediata dell’opera – Presupposti - Sussistenza
vincolo di inedificabilità e mancanza del titolo abilitativo.
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2) Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi
- Ordine di demolizione – Termini – Decadenza o prescrizione
– Insussistenza – Obbligo di motivazione - Insussistenza
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1) Presupposto della demolizione immediata,
sotto il profilo urbanistico, è la sussistenza di uno specifico
vincolo di inedificabilità totale o parziale, nonché la
realizzazione di opere in mancanza del necessario titolo
abilitativo.
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2) L’ordine di demolizione può essere emanato
in qualsiasi momento, non essendo soggetto a termine di
decadenza o di prescrizione. Inoltre tale ordine, essendo
atto vincolato nell’an, non richiede una specifica motivazione
sulle puntuali ragioni di interesse pubblico o sulla comparazione
di questo con gli interessi privati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
Sezione I–quater
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ha pronunciato la seguente
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Sentenza
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sui ricorsi nn. 3367 e 3368 del 2004, proposti
rispettivamente da
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Fattori Eligio e Fattori Marina, rappresentati
e difesi dall’avvocato Pietro Federico ed elettivamente
domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, corso
Trieste n. 16;
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contro
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il Comune di Roma, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato
Luigi Onofri con il quale è elettivamente domiciliato in
Roma, presso la sede dell’Avvocatura comunale, via Tempio
di Giove n. 21;
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per l’annullamento
con il ricorso n. 3367/2004, della Determinazione Dirigenziale
del Comune di Roma n. 305 del 6.2.2004, concernente l’ordine
di demolizione d’ufficio del manufatto sito in Roma in via
A. Persichetti;
con il ricorso n. 3368/2004, della Determinazione Dirigenziale
del Comune di Roma n. 445 del 23.2.2004, concernente l’ordine
di demolizione del medesimo fabbricato;
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Visto l'atto di costituzione in giudizio
dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 aprile 2005 il Primo
Referendario Nicola D’Angelo;
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
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Fatto
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Con ricorsi nn. 3367 e 3368/2004, notificati
il 24.3.2004 e depositati il 6.4.2004, i fratelli Fattori
Eligio e Marina hanno chiesto l’annullamento delle Determinazioni
Dirigenziali del Comune di Roma, Municipio XVIII, n. 305
del 06.02.04 e n. 445 del 23.2.2004, con le quali veniva
disposta d’ufficio la demolizione di un manufatto di loro
proprietà sito in Roma, Via Augusto Persichetti s.nc. su
di un area soggetta a vincolo di inedificabilità, nonché
il ripristino dello stato dei luoghi.
In particolare, le opere, realizzate su di un terreno ricadente
in zona H del PRG di Roma, consistevano: in uno sterro di
mt. 6 per 16 per 3 con all’interno un piano seminterrato
di mt. 6 per 14 per 3,50, costituito di una gettata in cemento
armato di pilastri e di solaio di copertura di mt. 14 per
15, poggiante in parte sul terrapieno; in opere di carpenteria
del piano terra, costituite dalla posa in opera di ferri,
pignatte e travetti.
In entrambi i ricorsi sono stati quindi dedotti i seguenti
motivi di gravame:
1)Eccesso di potere per errore sui presupposti nonché la
violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 e 7 L.47/85
così come modificato dall’art. 27 del T.U.E.D.P.R. 308/01;
2)Eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché violazione
e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, del T.U.E.D.P.R
n. 380/01 (artt. 4 e 7 L.47/85);
3) Carenza di motivazione, con espresso riferimento al requisito
d’urgenza;
4) Violazione di legge, violazione e mancata comunicazione
dell’inizio del procedimento, violazione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione (art.97 Cost.).
Con successiva memoria di costituzione e motivi aggiunti
gli stessi ricorrenti hanno chiesto, altresì, l’accertamento
del diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante
dall’ordine di demolizione di cui alle suddette determinazioni
dirigenziali.
Il Comune di Roma si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 19 aprile 2005 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
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Diritto
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Il collegio dispone preliminarmente la riunione
dei ricorsi nn. 3367 e 3368 del 2004, per la loro evidente
connessione oggettiva e soggettiva.
Rileva poi, per le ragioni di seguito indicate, l’infondatezza
degli stessi.
I ricorrenti deducono quale primo motivo di gravame la non
sussistenza delle due condizioni per l’adozione dei provvedimenti
impugnati, vale a dire l’esistenza di opere abusive allo
stato iniziale e la realizzazione di opere in zona soggetta
a vincolo di inedificabilità.
Orbene, l’art. 27, comma 2, del Testo Unico in materia edilizia
(DPR n. 380/2001), ha prescritto che “il dirigente o il
responsabile, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di
opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi
statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti
o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad
opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962,
n.167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato di luoghi. Qualora
si tratti di aree assoggettate alla tutela cui al regio
decreto 30 dicembre 1923, n.3267, o appartenenti ai beni
disciplinari dalla legge 16 giugno 1927, n.1766, nonché
delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n.490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino
dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni
competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai
fini della demolizione, anche di propria iniziativa.”
Dalla lettura della suddetta disposizione emerge che non
è rilevante lo stato dei lavori, ma l’assenza del titolo
abilitativo e che le opere siano realizzate su aree assoggettate
a vincolo di inedificabilità da leggi statali o regionali,
ovvero dallo strumento urbanistico vigente o anche semplicemente
adottato ed in attesa di approvazione. Analogo trattamento
è riservato peraltro agli interventi realizzati su aree
destinate ad opere o spazi pubblici, o all’edilizia residenziale
pubblica in base alla legge 18 aprile 1962, n.167, nonché
agli immobili disciplinati dalle legge 16 giugno 1927, n.
1766, e dunque gravati da usi civici, dal R.D. 30 dicembre
1923, n. 3267 in materia di boschi e terreni montani, o
beni di interessi culturale e ambientale vincolati ai sensi
del D.Lgs 29 ottobre 1999, n.490. Diversamente da quanto
sostenuto dai ricorrenti perciò, presupposto della demolizione
immediata, sotto il profilo urbanistico, è la sussistenza
di uno specifico vincolo di inedificabilità totale o parziale,
nonché la realizzazione di opere in mancanza del necessario
titolo abilitativi.
Quanto poi alla presunta violazione dell’iter procedimentale
di cui agli artt.31 e 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
va rilevato che l’immediata sospensione dei lavori disposta
con determinazione dirigenziale n. 2824/2003 dell’11.11.2003,
nonché la successiva comunicazione dell’avvenuta demolizione
del manufatto abusivo oggetto del presente giudizio in data
26.2.2004, rendono regolare il procedimento amministrativo
conclusosi con la demolizione del manufatto perché pienamente
conforme alle norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia.
L’esercizio dei poteri repressivi del Comune di Roma “in
ordine ad abusi edilizi non incontra alcun termine di decadenza
o di prescrizione; pertanto i relativi provvedimenti possono
essere emanati in qualsiasi tempo” (Cons. Stato, sez. V,
24 marzo 1998, n.345).
Il Comune “ha il potere-dovere di ordinare la sospensione
di lavori edilizi ritenuti illegittimi solo quando questi
ultimi siano ancora in corso, inutile appalesandosi se l’opera
abusiva risulti già realizzata, nel qual caso l’ordine di
demolizione non è condizionato dalla previa emanazione dell’atto
soppressorio” (Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 1997, n.154).
In relazione poi al denunciato difetto di motivazione dell'ordinanza
di demolizione, è altresì necessario precisare che, secondo
la giurisprudenza amministrativa, i provvedimenti sanzionatori
in materia edilizia, in quanto atti vincolati nell'an, non
richiedono una specifica motivazione sulle puntuali ragioni
di interesse pubblico o sulla comparazione di quest'ultimo
con interessi privati e sacrificati (TAR Lazio, Sez. II¬ter,
4 marzo 1999, n. 809; TAR Campania, Sez. IV, 24 febbraio
1999, n. 518).
Se si considera, infatti, che gli atti repressivi sugli
abusi edilizi sono espressione di un potere interamente
vincolato, diretto al ripristino della legalità violata,
l'atto risulta essere sufficientemente motivato con il denunciato
contrasto dell'opera abusiva alle previsioni di leggi e
degli strumenti urbanistici. L'interesse pubblico alla rimozione
dell'opera abusiva è insito nella natura stessa della ordinanza
di demolizione finalizzata al ripristino della legalità
violata e alla restitutio in integrum dell'assetto edilizio
compromesso dall'attività illecita del privato, non essendo
in tal caso necessaria una specifica motivazione su di interesse
pubblico ulteriore (Cons. Stato, Sez. V, 30 dicembre 1998,
n. 1956; Cons. Stato, 19 novembre 1986, n. 246); "L'ordine
di demolizione delle opere abusive costituisce attività
vincolata del Comune ai sensi della 1.n. 47 del 1985, non
essendovi spazio per una graduazione delle sanzioni" (Cons.
Stato, sez. V, 8 maggio 2002, n. 2453) "La pubblica autorità
nell'emanare un ordine di demolizione non è tenuta a valutare
d'ufficio se l'opera stessa sia o non suscettibile di sanatoria"
(Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 1990, n. 19). L'atto attraverso
il quale viene disposto l'ordine di demolizione "ha natura
vincolata e non necessita di alcuna peculiare giustificazione
che non sia quella della ricognizione dell'illecito in base
alle risultanze dell'attività di accertamento eseguita dagli
organi competenti" (Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2000,
n. 341).
Infine, in ordine alla presunta violazione degli artt. 7,
8, 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, rilevata dalle parti
ricorrenti, nella mancata comunicazione dell'inizio del
procedimento, va evidenziato che "la notifica del verbale
di accertamento e contestazione di un abuso edilizio e del
relativo ordine di sospensione dei lavori sono atti equipollenti
alla comunicazione di avvio del procedimento, atteso che
permettono all'interessato di acquisirne la conoscenza al
fine di presentare osservazioni ed opposizioni” (TAR Puglia,
Loc. Bari, sez. II, n. 634/2003) e che "al fine dell'adozione
degli atti di repressione degli abusi edilizi avente natura
strettamente vincolata e dovuti in presenza di indebite
iniziative di trasformazione del territorio, non si richiedono
apporti partecipativi del soggetto destinatario, il quale,
in relazione alla disciplina tipizzata dei procedimenti
repressivi, è in ogni caso posto in condizione di interloquire
con l'Amministrazione prima di ogni definitiva e conclusiva
statuizione di rimozione d'ufficio delle opere abusive"
(TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 782/2000).
Per le ragioni sopra esposte, i riuniti ricorsi indicati
in epigrafe vanno respinti insieme alla successiva domanda
risarcitoria, in ordine alla quale pertanto si prescindere
dall’esame della sua eventuale ammissibilità.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese
di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione I quater, respinge i ricorsi nn. 3367 e 3368
del 2004.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 19 aprile 2005, con l’intervento dei Magistrati:
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Presidente - Pio Guerrieri
Consigliere - Gabriella De Michele
Primo Referendario, estensore - Nicola D’Angelo
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