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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 2 novembre 2005 n. 10296
Pres. GUERRIERI, Rel. D’ANGELO
E. Fattori e altri (Avv. P. Federico) c/ Comune di Roma (Avv. L. Onofri)


1) Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Demolizione immediata dell’opera – Presupposti - Sussistenza vincolo di inedificabilità e mancanza del titolo abilitativo.

 

2) Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi - Ordine di demolizione – Termini – Decadenza o prescrizione – Insussistenza – Obbligo di motivazione - Insussistenza

1) Presupposto della demolizione immediata, sotto il profilo urbanistico, è la sussistenza di uno specifico vincolo di inedificabilità totale o parziale, nonché la realizzazione di opere in mancanza del necessario titolo abilitativo.

 

2) L’ordine di demolizione può essere emanato in qualsiasi momento, non essendo soggetto a termine di decadenza o di prescrizione. Inoltre tale ordine, essendo atto vincolato nell’an, non richiede una specifica motivazione sulle puntuali ragioni di interesse pubblico o sulla comparazione di questo con gli interessi privati.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione I–quater

 

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

sui ricorsi nn. 3367 e 3368 del 2004, proposti rispettivamente da

 

Fattori Eligio e Fattori Marina, rappresentati e difesi dall’avvocato Pietro Federico ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, corso Trieste n. 16;

 

contro

 

il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Onofri con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede dell’Avvocatura comunale, via Tempio di Giove n. 21;

 

per l’annullamento
con il ricorso n. 3367/2004, della Determinazione Dirigenziale del Comune di Roma n. 305 del 6.2.2004, concernente l’ordine di demolizione d’ufficio del manufatto sito in Roma in via A. Persichetti;
con il ricorso n. 3368/2004, della Determinazione Dirigenziale del Comune di Roma n. 445 del 23.2.2004, concernente l’ordine di demolizione del medesimo fabbricato;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 aprile 2005 il Primo Referendario Nicola D’Angelo;
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

 

Fatto

 

Con ricorsi nn. 3367 e 3368/2004, notificati il 24.3.2004 e depositati il 6.4.2004, i fratelli Fattori Eligio e Marina hanno chiesto l’annullamento delle Determinazioni Dirigenziali del Comune di Roma, Municipio XVIII, n. 305 del 06.02.04 e n. 445 del 23.2.2004, con le quali veniva disposta d’ufficio la demolizione di un manufatto di loro proprietà sito in Roma, Via Augusto Persichetti s.nc. su di un area soggetta a vincolo di inedificabilità, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.
In particolare, le opere, realizzate su di un terreno ricadente in zona H del PRG di Roma, consistevano: in uno sterro di mt. 6 per 16 per 3 con all’interno un piano seminterrato di mt. 6 per 14 per 3,50, costituito di una gettata in cemento armato di pilastri e di solaio di copertura di mt. 14 per 15, poggiante in parte sul terrapieno; in opere di carpenteria del piano terra, costituite dalla posa in opera di ferri, pignatte e travetti.
In entrambi i ricorsi sono stati quindi dedotti i seguenti motivi di gravame:
1)Eccesso di potere per errore sui presupposti nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 e 7 L.47/85 così come modificato dall’art. 27 del T.U.E.D.P.R. 308/01;
2)Eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, del T.U.E.D.P.R n. 380/01 (artt. 4 e 7 L.47/85);
3) Carenza di motivazione, con espresso riferimento al requisito d’urgenza;
4) Violazione di legge, violazione e mancata comunicazione dell’inizio del procedimento, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art.97 Cost.).
Con successiva memoria di costituzione e motivi aggiunti gli stessi ricorrenti hanno chiesto, altresì, l’accertamento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’ordine di demolizione di cui alle suddette determinazioni dirigenziali.
Il Comune di Roma si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 19 aprile 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

Diritto

 

Il collegio dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi nn. 3367 e 3368 del 2004, per la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.
Rileva poi, per le ragioni di seguito indicate, l’infondatezza degli stessi.
I ricorrenti deducono quale primo motivo di gravame la non sussistenza delle due condizioni per l’adozione dei provvedimenti impugnati, vale a dire l’esistenza di opere abusive allo stato iniziale e la realizzazione di opere in zona soggetta a vincolo di inedificabilità.
Orbene, l’art. 27, comma 2, del Testo Unico in materia edilizia (DPR n. 380/2001), ha prescritto che “il dirigente o il responsabile, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato di luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.3267, o appartenenti ai beni disciplinari dalla legge 16 giugno 1927, n.1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.”
Dalla lettura della suddetta disposizione emerge che non è rilevante lo stato dei lavori, ma l’assenza del titolo abilitativo e che le opere siano realizzate su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità da leggi statali o regionali, ovvero dallo strumento urbanistico vigente o anche semplicemente adottato ed in attesa di approvazione. Analogo trattamento è riservato peraltro agli interventi realizzati su aree destinate ad opere o spazi pubblici, o all’edilizia residenziale pubblica in base alla legge 18 aprile 1962, n.167, nonché agli immobili disciplinati dalle legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dunque gravati da usi civici, dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 in materia di boschi e terreni montani, o beni di interessi culturale e ambientale vincolati ai sensi del D.Lgs 29 ottobre 1999, n.490. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti perciò, presupposto della demolizione immediata, sotto il profilo urbanistico, è la sussistenza di uno specifico vincolo di inedificabilità totale o parziale, nonché la realizzazione di opere in mancanza del necessario titolo abilitativi.
Quanto poi alla presunta violazione dell’iter procedimentale di cui agli artt.31 e 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, va rilevato che l’immediata sospensione dei lavori disposta con determinazione dirigenziale n. 2824/2003 dell’11.11.2003, nonché la successiva comunicazione dell’avvenuta demolizione del manufatto abusivo oggetto del presente giudizio in data 26.2.2004, rendono regolare il procedimento amministrativo conclusosi con la demolizione del manufatto perché pienamente conforme alle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia.
L’esercizio dei poteri repressivi del Comune di Roma “in ordine ad abusi edilizi non incontra alcun termine di decadenza o di prescrizione; pertanto i relativi provvedimenti possono essere emanati in qualsiasi tempo” (Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 1998, n.345).
Il Comune “ha il potere-dovere di ordinare la sospensione di lavori edilizi ritenuti illegittimi solo quando questi ultimi siano ancora in corso, inutile appalesandosi se l’opera abusiva risulti già realizzata, nel qual caso l’ordine di demolizione non è condizionato dalla previa emanazione dell’atto soppressorio” (Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 1997, n.154).
In relazione poi al denunciato difetto di motivazione dell'ordinanza di demolizione, è altresì necessario precisare che, secondo la giurisprudenza amministrativa, i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, in quanto atti vincolati nell'an, non richiedono una specifica motivazione sulle puntuali ragioni di interesse pubblico o sulla comparazione di quest'ultimo con interessi privati e sacrificati (TAR Lazio, Sez. II¬ter, 4 marzo 1999, n. 809; TAR Campania, Sez. IV, 24 febbraio 1999, n. 518).
Se si considera, infatti, che gli atti repressivi sugli abusi edilizi sono espressione di un potere interamente vincolato, diretto al ripristino della legalità violata, l'atto risulta essere sufficientemente motivato con il denunciato contrasto dell'opera abusiva alle previsioni di leggi e degli strumenti urbanistici. L'interesse pubblico alla rimozione dell'opera abusiva è insito nella natura stessa della ordinanza di demolizione finalizzata al ripristino della legalità violata e alla restitutio in integrum dell'assetto edilizio compromesso dall'attività illecita del privato, non essendo in tal caso necessaria una specifica motivazione su di interesse pubblico ulteriore (Cons. Stato, Sez. V, 30 dicembre 1998, n. 1956; Cons. Stato, 19 novembre 1986, n. 246); "L'ordine di demolizione delle opere abusive costituisce attività vincolata del Comune ai sensi della 1.n. 47 del 1985, non essendovi spazio per una graduazione delle sanzioni" (Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2002, n. 2453) "La pubblica autorità nell'emanare un ordine di demolizione non è tenuta a valutare d'ufficio se l'opera stessa sia o non suscettibile di sanatoria" (Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 1990, n. 19). L'atto attraverso il quale viene disposto l'ordine di demolizione "ha natura vincolata e non necessita di alcuna peculiare giustificazione che non sia quella della ricognizione dell'illecito in base alle risultanze dell'attività di accertamento eseguita dagli organi competenti" (Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2000, n. 341).
Infine, in ordine alla presunta violazione degli artt. 7, 8, 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, rilevata dalle parti ricorrenti, nella mancata comunicazione dell'inizio del procedimento, va evidenziato che "la notifica del verbale di accertamento e contestazione di un abuso edilizio e del relativo ordine di sospensione dei lavori sono atti equipollenti alla comunicazione di avvio del procedimento, atteso che permettono all'interessato di acquisirne la conoscenza al fine di presentare osservazioni ed opposizioni” (TAR Puglia, Loc. Bari, sez. II, n. 634/2003) e che "al fine dell'adozione degli atti di repressione degli abusi edilizi avente natura strettamente vincolata e dovuti in presenza di indebite iniziative di trasformazione del territorio, non si richiedono apporti partecipativi del soggetto destinatario, il quale, in relazione alla disciplina tipizzata dei procedimenti repressivi, è in ogni caso posto in condizione di interloquire con l'Amministrazione prima di ogni definitiva e conclusiva statuizione di rimozione d'ufficio delle opere abusive" (TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 782/2000).
Per le ragioni sopra esposte, i riuniti ricorsi indicati in epigrafe vanno respinti insieme alla successiva domanda risarcitoria, in ordine alla quale pertanto si prescindere dall’esame della sua eventuale ammissibilità.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I quater, respinge i ricorsi nn. 3367 e 3368 del 2004.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 aprile 2005, con l’intervento dei Magistrati:

 

Presidente - Pio Guerrieri
Consigliere - Gabriella De Michele
Primo Referendario, estensore - Nicola D’Angelo


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