| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 15 novembre 2005
n. 11230
Pres. Giulia; Rel. Solveig Cogliani
SOC IMMOBILIARE TRE EMME SRL (Avv. P. SCIPINOTTI e S. PUCCI)
c. COMUNE DI GROTTAFERRATA ( Avv. G. COVIELLO) |
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URBANISTICA ED EDILIZIA – NTA PRG GROTTAFERRATA
– INDICE MASSIMO DI COPERTURA – COMPUTO DELL’INTERRATO DESTINATO
A PARCHEGGIO – ILLEGITTIMITA’
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Ai fini del calcolo dell’indice massimo di
copertura ai sensi dell’art. 23 delle norme generali e prescrizioni
tecniche del PRG di Grottaferrata non và computato l’interrato
destinato a parcheggi, in quanto per superficie coperta
“s’intende la proiezione del filo esterno dei muri di perimetro
dell’edificio sul terreno”.
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REPUBBLICA ITALIANA
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
In nome del popolo italiano
SEZIONE SECONDA BIS
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nelle persone dei Signori:
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PATRIZIO GIULIA Presidente
RENZO CONTI Cons.
SOLVEIG COGLIANI Primo Ref. , relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nella Camera di Consiglio del 27 Ottobre
2005
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Visto il ricorso 6527/2005 proposto da:
SOC IMMOBILIARE TRE EMME SRL rappresentato e difeso
da: SCIPINOTTI AVV. PAOLO, PUCCI AVV. STEFANO con domicilio
eletto in ROMA PIAZZA DEL FANTE, 2, presso PUCCI AVV. STEFANO
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contro
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COMUNE DI GROTTAFERRATA rappresentato
e difeso da: COVIELLO AVV GIOVAMBATTISTA con domicilio eletto
in ROMA VIA C. COLOMBO, 436 presso CARUSO AVV. BIANCA MARIA
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento del Comune di Grottaferrata prot. n. 18057
emesso il 29.04.2005;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI GROTTAFERRATA
Udito il relatore Primo Ref. SOLVEIG COGLIANI e uditi altresì
per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza,
anche in ordine alla decisione in forma semplificata ai
sensi dell’art. 9 l. n. 205 del 2000;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato che il ricorso può essere deciso in forma
semplificata sulla base degli atti di causa;
Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe
l’istante impugnava il provvedimento di rigetto della domanda
presentata dalla stessa e diretta ad ottenere il permesso
di costruire in variante al progetto approvato dall’Ufficio
urbanistica in data 20.7.2004, per illogicità ed insufficienza
della motivazione, violazione e falsa applicazione degli
artt. 6 e 7 delle norme di attuazione del P.R.G. e del Regolamento
edilizio, per eccesso di potere anche sotto il profilo dell’illogicità
manifesta, violazione e falsa applicazione dell’art. 18
della l. n. 765/67, integrativo della l. n. 1140 del 1942,
con l’introduzione dell’art. 41 sexies come modificato dall’art.
2 della l. n. 122 del 1989;
Considerato che il Comune si costituiva, chiedendo
il rigetto della domanda e precisando che la variante comporterebbe
il superamento dell’indice di copertura previsto per le
zone d’interesse;
Rilevato, infatti, che l’amministrazione precisava
che la ricorrente aveva ottenuto il permesso di costruire
per due fabbricati con destinazione abitativa che insistono
su un lotto ricadente in parte in zona C ed in parte in
zona D1 del PRG e che la disciplina di entrambe le zone
urbanistiche si caratterizza per la previsione di un indice
di copertura e cioè di un rapporto numerico fra l’area edificabile
e l’ingombro dei fabbricati da costruire;
Rilevato che, conseguentemente, il Comune riteneva
che la sommatoria degli indici consentiva la copertura di
una superficie di mq. 537,31 ed il progetto assentito comporta
la copertura di un totale di mq. 514,01 e sulla base del
calcolo riportato denegava l’ulteriore realizzazione di
interrato per destinazione parcheggio;
Considerato che nella documentazione prodotta agli
atti a seguito di istruttoria emerge che per superficie
coperta – cui dunque va fatto riferimento per stabilire
gli indici di copertura – “s’intende la proiezione del filo
esterno dei muri di perimetro dell’edificio sul terreno”
(art. 23 norme generali e prescrizioni tecniche PRG di Grottaferrata,
come confermato anche dall’art. 9 del Regolamento edilizio
in vigore);
Ritenuto, pertanto, che dal tenore letterale della
normativa riferita appare non può farsi ricadere nel calcolo
dell’indice massimo di copertura per l’area d’interesse
anche l’interrato, in cui dovrebbero sorgere i parcheggi
di cui al progetto in variante, non potendosi ritenere che
la superficie per interrato rientri nell’area di” proiezione
del filo esterno dei muri di perimetro dell’edificio sul
terreno”;
Ritenuto, altresì, che la lettura appena svolta della
disciplina urbanistica risulta anche coerente con lo scopo
tutelato dalla legge n. 122 del 1989, destinata a risolvere
le problematiche del traffico e dei parcheggi;
Ritenuto, ancora, che a fronte dell’esigenza minima
di copertura pari ad un metro quadrato per ogni metri cubi
di costruzione , come menzionata da parte istante, non può
ritenersi preclusa la realizzazione di una maggiore estensione
dei parcheggi quando questa non incida sulla sagoma dell’edificio
e dunque, sulla proiezione dello stesso ai fini degli indici
di copertura;
Ritenuto , pertanto, che il ricorso deve essere accolto
e conseguentemente deve essere annullato il provvedimento
impugnato,
Ritenuto che sussistono giusti motivi per la compensazione
delle spese di lite tra le parti in considerazione della
particolarità della fattispecie;
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P.Q.M.
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ACCOGLIE il ricorso e per l’effetto annulla
il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma il 27.10.2005 in camera di consiglio,
con l’intervento dei signori magistrati:
Patrizio Giulia, Presidente
Renzo Conti, Consigliere
Solveig Cogliani, Primo Referendario
Presidente
Primo referendario
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