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n. 11-2005 - © copyright

 

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 15 novembre 2005 n. 11230
Pres. Giulia; Rel. Solveig Cogliani
SOC IMMOBILIARE TRE EMME SRL (Avv. P. SCIPINOTTI e S. PUCCI) c. COMUNE DI GROTTAFERRATA ( Avv. G. COVIELLO)


URBANISTICA ED EDILIZIA – NTA PRG GROTTAFERRATA – INDICE MASSIMO DI COPERTURA – COMPUTO DELL’INTERRATO DESTINATO A PARCHEGGIO – ILLEGITTIMITA’

Ai fini del calcolo dell’indice massimo di copertura ai sensi dell’art. 23 delle norme generali e prescrizioni tecniche del PRG di Grottaferrata non và computato l’interrato destinato a parcheggi, in quanto per superficie coperta “s’intende la proiezione del filo esterno dei muri di perimetro dell’edificio sul terreno”.


REPUBBLICA ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
In nome del popolo italiano

SEZIONE SECONDA BIS

 

nelle persone dei Signori:

 

PATRIZIO GIULIA Presidente
RENZO CONTI Cons.
SOLVEIG COGLIANI Primo Ref. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella Camera di Consiglio del 27 Ottobre 2005

 

Visto il ricorso 6527/2005 proposto da:
SOC IMMOBILIARE TRE EMME SRL rappresentato e difeso da: SCIPINOTTI AVV. PAOLO, PUCCI AVV. STEFANO con domicilio eletto in ROMA PIAZZA DEL FANTE, 2, presso PUCCI AVV. STEFANO

 

contro

 

COMUNE DI GROTTAFERRATA rappresentato e difeso da: COVIELLO AVV GIOVAMBATTISTA con domicilio eletto in ROMA VIA C. COLOMBO, 436 presso CARUSO AVV. BIANCA MARIA

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Comune di Grottaferrata prot. n. 18057 emesso il 29.04.2005;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI GROTTAFERRATA
Udito il relatore Primo Ref. SOLVEIG COGLIANI e uditi altresì per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza, anche in ordine alla decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 l. n. 205 del 2000;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato che il ricorso può essere deciso in forma semplificata sulla base degli atti di causa;
Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe l’istante impugnava il provvedimento di rigetto della domanda presentata dalla stessa e diretta ad ottenere il permesso di costruire in variante al progetto approvato dall’Ufficio urbanistica in data 20.7.2004, per illogicità ed insufficienza della motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 delle norme di attuazione del P.R.G. e del Regolamento edilizio, per eccesso di potere anche sotto il profilo dell’illogicità manifesta, violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. n. 765/67, integrativo della l. n. 1140 del 1942, con l’introduzione dell’art. 41 sexies come modificato dall’art. 2 della l. n. 122 del 1989;
Considerato che il Comune si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda e precisando che la variante comporterebbe il superamento dell’indice di copertura previsto per le zone d’interesse;
Rilevato, infatti, che l’amministrazione precisava che la ricorrente aveva ottenuto il permesso di costruire per due fabbricati con destinazione abitativa che insistono su un lotto ricadente in parte in zona C ed in parte in zona D1 del PRG e che la disciplina di entrambe le zone urbanistiche si caratterizza per la previsione di un indice di copertura e cioè di un rapporto numerico fra l’area edificabile e l’ingombro dei fabbricati da costruire;
Rilevato che, conseguentemente, il Comune riteneva che la sommatoria degli indici consentiva la copertura di una superficie di mq. 537,31 ed il progetto assentito comporta la copertura di un totale di mq. 514,01 e sulla base del calcolo riportato denegava l’ulteriore realizzazione di interrato per destinazione parcheggio;
Considerato che nella documentazione prodotta agli atti a seguito di istruttoria emerge che per superficie coperta – cui dunque va fatto riferimento per stabilire gli indici di copertura – “s’intende la proiezione del filo esterno dei muri di perimetro dell’edificio sul terreno” (art. 23 norme generali e prescrizioni tecniche PRG di Grottaferrata, come confermato anche dall’art. 9 del Regolamento edilizio in vigore);
Ritenuto, pertanto, che dal tenore letterale della normativa riferita appare non può farsi ricadere nel calcolo dell’indice massimo di copertura per l’area d’interesse anche l’interrato, in cui dovrebbero sorgere i parcheggi di cui al progetto in variante, non potendosi ritenere che la superficie per interrato rientri nell’area di” proiezione del filo esterno dei muri di perimetro dell’edificio sul terreno”;
Ritenuto, altresì, che la lettura appena svolta della disciplina urbanistica risulta anche coerente con lo scopo tutelato dalla legge n. 122 del 1989, destinata a risolvere le problematiche del traffico e dei parcheggi;
Ritenuto, ancora, che a fronte dell’esigenza minima di copertura pari ad un metro quadrato per ogni metri cubi di costruzione , come menzionata da parte istante, non può ritenersi preclusa la realizzazione di una maggiore estensione dei parcheggi quando questa non incida sulla sagoma dell’edificio e dunque, sulla proiezione dello stesso ai fini degli indici di copertura;
Ritenuto , pertanto, che il ricorso deve essere accolto e conseguentemente deve essere annullato il provvedimento impugnato,
Ritenuto che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie;

 

P.Q.M.

 

ACCOGLIE il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 27.10.2005 in camera di consiglio, con l’intervento dei signori magistrati:

Patrizio Giulia, Presidente
Renzo Conti, Consigliere
Solveig Cogliani, Primo Referendario

Presidente

Primo referendario

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