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| n. 11-2005 - © copyright |
| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 14 ottobre 2005
n. 4677
G. Petruzzelli Pres. - V. Fiorentino Est.
Coop. C.p.l. Concordia ed altri (Avv. M.P. Chiti) contro
il Comune di Arezzo (Avv.ti R. Ricciarini e S. Pasquini)
e nei confronti del Raggruppamento temporaneo di imprese
formato da Coingas s.p.a. e Siram s.p.a. (Avv.ti A. Musenga
ed A. Cuccurullo) |
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Contratti della P.A. – Appalto pubblico -
Raggruppamento di imprese - Capogruppo partecipata al 49,52%
dal Comune appaltante – Partecipazione alla procedura di
gara - Legittimità
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Il raggruppamento di imprese la cui capogruppo
sia società partecipata al 49,52 % dal Comune può partecipare
ad una procedura di gara indetta da quest’ultimo senza che
siano violati i principi costituzionali di buon andamento
ed imparzialità dell’azione amministrativa, di libertà di
iniziativa economica nè il principio comunitario di concorrenza.
Difatti da un lato la partecipazione del Comune nella società,
non raggiungendo il 51%, è minoritaria, e dall’altro occorre
ricordare che il rapporto tra quest’ultimo e la società
per azioni da esso costituita per la gestione di un servizio
pubblico è di assoluta autonomia, sicchè una società del
genere opera come persona giuridica privata, senza alcun
collegamento con l’ente pubblico.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - II^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 76/2004 proposto dal
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Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato
da C.P.L. CONCORDIA S.C. a R.L., COFATHEC SERVIZI S.P.A.
ed ELYO ITALIA S.R.L., rappresentato e difeso dall’avv.
Mario Pilade Chiti ed elettivamente domiciliato presso lo
studio di tale difensore in Firenze, viale G. Matteotti
n. 60;
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contro
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- il COMUNE DI AREZZO, in persona
del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Roberta Ricciarini e Stefano Pasquini
ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria di questo
Tribunale, in Firenze, via Ricasoli n. 40; e nei confronti
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- del Raggruppamento temporaneo di imprese
formato da COINGAS S.P.A. e SIRAM S.P.A., rappresentato
e difeso dagli avv.ti Andrea Musenga ed Andrea Cuccurullo
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Secondo
di tali difensori, in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 20;
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PER L'ANNULLAMENTO
del provvedimento n. 6074 del 13 novembre 2003 con cui il
comune intimato ha aggiudicato la gara gestione calore stagioni
2003-2008 al raggruppamento controinteressato;
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune e
del raggruppamento controinteressati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 14 luglio 2005, relatore
il Consigliere Vincenzo Fiorentino, gli avv.ti Leonardo
Limberti delegato da M. P. Chiti, R. Ricciarini e C. Perugini
delegata da A. Cuccurullo;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con bando pubblicato il 21 luglio 2003 il
comune di Arezzo indiceva una gara con il sistema del pubblico
incanto ai sensi del D. Lgs. n. 358/92 per l’affidamento
della fornitura e gestione calore sugli immobili di competenza
comunale per il periodo dal 1 ottobre 2003 al 31 agosto
2008, dell’importo complessivo a base d’asta di €. 9.974.915,00,
con aggiudicazione a favore della ditta che avesse presentato
l’offerta più vantaggiosa.
Partecipavano alla gara cinque concorrenti tra cui il raggruppamento
avente quale capogruppo la società Coingas Spa ed il raggruppamento
avente quale capogruppo la società CPL Concordia Scarl.
Nella graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice,
con verbale del 30 settembre 2003, il raggruppamento avente
quale mandataria la società Coingas Spa risultava al primo
posto con complessivi punti 97,09, seguito immediatamente
dal raggruppamento avente quale capogruppo la società CPL
Concordia Scarl.
La gara veniva conseguentemente aggiudicata prima in via
provvisoria, con provvedimento n. 5156 del 30 settembre
2003, e poi in via definitiva, con provvedimento n. 6074
del 13 novembre 2003, al raggruppamento di imprese avente
quale capogruppo la società Coingas Spa.
Con atto notificato il 2 gennaio 2004 e depositato il 12
dello stesso mese il raggruppamento avente quale capogruppo
la società CPL Concordia Scarl impugnava il provvedimento
con cui la gara era stata definitivamente aggiudicata al
raggruppamento controinteressato.
A fondamento dell’impugnativa venivano dedotti i seguenti
motivi:
- Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento
dell’azione amministrativa; violazione dei principi comunitari
(artt. 81 e segg. del Trattato Comunità Europea) e nazionali
(L. 287/2000) sulla concorrenza e sul mercato; violazione
e falsa applicazione della normativa comunitaria e nazionale
in tema di appalti pubblici di fornitura (direttive 93/36/UE
e 97/52/UE; D. Lgs. n. 358/1992 e 402/1998).
Assumeva in particolare parte ricorrente che, ai sensi dei
sopraindicati principi e norme il raggruppamento controinteressato
non avrebbe potuto partecipare alla gara in quanto la società
Coingas Spa, capogruppo di tale raggruppamento, sarebbe
soggetto ausiliario del comune di Arezzo dato lo stesso
comune ne deterrebbe il 49,52 % del capitale sociale.
Carenza di motivazione; eccesso di potere per mancata considerazione
dell’atto di significazione e diffida presentato dalle imprese
facenti parte del raggruppamento ricorrente; carenza di
istruttoria per mancata verifica della natura della società
Coingas e del suo rilievo ai fini della partecipazione alla
gara.
La stazione appaltante non avrebbe tenuto in alcun conto
dell’atto notificatole il 12 ottobre 2003 con il quale era
stata chiesta l’esclusione dalla gara del raggruppamento
controinteressato.
Si costituiva in giudizio con atto del 26 gennaio 2004 il
comune di Arezzo contestando la fondatezza della pretesa.
Altrettanto faceva il raggruppamento controinteressato con
atto di costituzione del 27 gennaio 2004.
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica
udienza del 14 luglio 2004.
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DIRITTO
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La domanda diretta ad ottenere l’annullamento
del provvedimento dirigenziale n. 6074, del 13 novembre
2003, con cui il comune di Arezzo ha aggiudicato in via
definitiva al raggruppamento controinteressato la fornitura
e gestione calore sugli immobili di competenza naturale
per il periodo 1 ottobre 2003 – 31 agosto 2008, si basa
esclusivamente sull’assunto che tale raggruppamento non
avrebbe potuto partecipare alla procedura concorsuale.
Parte ricorrente sostiene, difatti, che la società Coingas,
capogruppo del raggruppamento risultato aggiudicatario,
sarebbe soggetto ausiliario del comune di Arezzo atteso
che tale ente ne deterrebbe il 49,52 % del capitale sociale;
conseguentemente la partecipazione della suddetta società
nelle gare indette dal comune di Arezzo sarebbe incompatibile
con i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità
dell’azione amministrativa, di libertà di iniziativa economica
e con il principio comunitario di concorrenza.
Il motivo va disatteso.
Ritiene al riguardo il Collegio, innanzitutto, precisare
che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il comune
di Arezzo non è mai stato socio di maggioranza della società
Coingas, non avendo mai posseduto il 51% delle azioni di
tale società; difatti solo il socio che ha apportato il
51% del capitale è socio di maggioranza ed in quanto tale
è in condizione di decidere senza convergenza con gli altri,
mentre i soci portatori del 49% del capitale esprimono la
minoranza. Il comune di Arezzo, infatti, che inizialmente
deteneva il 49,52% del capitale sociale della COINGAS (nata
come azienda speciale consortile, composta da vari comuni
della provincia di Arezzo, creata per la gestione di gas
naturale, e poi trasformata in società per azioni) lo riduceva
al 40,76% in seguito alla cessione, con relativo atto del
16 dicembre 2002 (cfr. doc. 15 prodotto dalla difesa comunale)
di parte delle proprie azioni a tale società (unico socio
privato).
La partecipazione del comune di Arezzo, quindi, è sempre
stata minoritaria per cui non si è mai creato tra lo stesso
e la società un rapporto che potesse anche in astratto configurarne
un pericolo di turbativa di gara.
Peraltro la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che
il rapporto tra il comune e la società per azioni costituita
dallo stesso comune per la gestione di un servizio pubblico
è di assoluta autonomia, sicchè una società del genere opera
come persona giuridica privata, senza alcun collegamento
con l’ente pubblico (cfr. Cass. SS.UU. 6 maggio 1995 n.
4989 e 4991).
Tali società quindi, in quanto dotate di personalità giuridica
e di autonomia imprenditoriale, operano secondo i comuni
principi di concorrenza al pari di tute le altre.
E la giurisprudenza comunitaria (pronuncia n. 94/99 del
7 dicembre 2000) ha, difatti, affermato che la regola della
parità di trattamento non viene alterata dal fatto che una
società, che usufruisca di sovvenzioni anche sotto la forma
di sottoscrizione del capitale, venga ammessa ad una procedura
di gara (negli stessi termini Cons. St. V. Sez. 9 maggio
2003 n. 2467).
E’ da rilevare che la Corte di Giustizia della Comunità
Europea ha, difatti, affermato con pronuncia pregiudiziale
n. 107/98 del 18 novembre 1999, che la direttiva 93/96,
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di fornitura, è applicabile ove l’Amministrazione
aggiudicatrice (quale un ente locale) decida di stipulare
per iscritto con un ente distinto da esso sul piano formale
e autonomo rispetto ad essa sul piano decisionale un contratto
a titolo oneroso avente ad oggetto la fornitura di prodotti,
indipendentemente dal fatto che tale ultimo ente sia a sua
volta una Amministrazione aggiudicatrice o meno.
La partecipazione della società Coingas alla procedura concorsuale
è, quindi conforme anche all’ordinamento comunitario.
Sulla base di tali rilievi, concludendo, il ricorso va respinto.
Le spese ed onorari di causa vengono liquidati come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese ed
onorari di causa liquidati in complessivi €. 4.000,00 (quattromila/00)
oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 14 luglio 2005,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
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Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
Vincenzo FIORENTINO - Consigliere, rel. est.
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