 |
| |
 |
 |
| n. 11-2005 - © copyright |
| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 13 ottobre 2005
n. 4672
G. Petruzzelli Pres. - S. Toschei Est.
Coop. C.p.l. Concordia e A.T.I. (Avv. M.P. Chiti) contro
il Comune di Firenze (Avv.ti A. Sansoni e D. Pacini) e nei
confronti di Siram s.p.a. (non costituita) |
|
Contratti della P.A. – Appalti pubblici -
Possesso della qualificazione OG11 - Comprende in sé anche
quella specialistica OS30
|
|
In tema di appalti pubblici il possesso della
qualificazione per la categoria generale 11 comprende in
sé anche quella specialistica OS30 (oltre alla OS3, OS5
e OS28). Difatti le imprese che, in possesso di cospicue
esperienze specifiche nel settore dell'impiantistica, abbiano
optato per l'iscrizione nella categoria generale OG11, in
luogo delle singole categorie specialistiche OS3, OS5, OS28
e OS30, non possono essere poi penalizzate con la preclusione
alla partecipazione alle relative gare sul presupposto che
non hanno avuto anche l'iscrizione a tale categorie.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
FIRENZE - SECONDA SEZIONE
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
Sul ricorso 1573/2005 proposto da:
|
| |
|
SOC. COOP. C.P.L. CONCORDIA E A.T.I.
rappresentato e difeso da: CHITI MARIO PILADE con domicilio
eletto in FIRENZE VIA LORENZO IL MAGNIFICO N. 83 presso
CHITI MARIO PILADE
|
| |
|
contro
|
| |
|
COMUNE DI FIRENZE rappresentato e
difeso da: SANSONI ANDREA PACINI DEBORA con domicilio eletto
in FIRENZE PIAZZA SIGNORIA (PALAZZO VECCHIO) presso la sua
sede; e nei confronti di
|
| |
|
SIRAM S.P.A. non costituitosi in giudizio;
|
| |
|
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento di esclusione del costituendo raggruppamento
di imprese tra C.P.L. Concordia Soc. coop. e Elyo S.r.l.
dalla gara per l’appalto del servizio di conduzione degli
impianti tecnici meccanici elettrici e speciali, di manutenzione
programmata e di pronto intervento, presso gli Stadi A.
Franchi e L. Ridolfi, in Firenze, assunto in data 29 settembre
2005, e comunicato alle Società ricorrenti con provvedimento
prot. n. 11.436 del 30 settembre 2005, pervenuto alla Soc.
coop. C.P.L. Concordia in data 4 ottobre 2005;
in parte qua, del Bando di gara del Comune di Firenze di
cui alla Deliberazione G.C. n. 443/152 del 5 luglio 2005,
inviato alla G.U.C.E. il 27 luglio 2005 e pubblicato il
28 luglio 2005, avente ad oggetto: “Appalto del servizio
di conduzione degli impianti tecnici, meccanici, elettrici
e speciali, di manutenzione programmata e di pronto intervento,
e delle prestazioni per lo svolgimento delle manifestazioni
pubbliche dello stadio comunale Artemio Franchi e dello
stadio di atletica leggera Luigi Ridolfi”, e del relativo
Capitolato speciali, in parte qua;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
ancorchè al momento non noto alle Società ricorrenti;
|
| |
|
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla Camera di Consiglio del 12 ottobre 2005 - relatore
il Primo Referendario Stefano Toschei - gli avv.ti Mario
Pilade Chiti ed Andra Sansoni;
Visto l’art. 23-bis, commi 1 e 3, della legge 6 dicembre
1971 n. 1034, così come introdotto dall’art. 4 della legge
21 luglio 2000 n. 205;
Visto l’art. 26, comma 4, della legge 6 dicembre 1971 n.
1034, così come sostituito dall’art. 9 della legge 21 luglio
2000 n. 205;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria
e sentite sul punto le parti costituite;
|
| |
|
Rilevato che, in via di fatto, il bando della
gara in ordine alla quale è qui controversia specifica testualmente
che “la partecipazione alla gara è condizionata al possesso
della doppia iscrizione alla categoria OS30, prevalente,
e alla categoria OS3, scorporabile”;
Considerato che, trova fondamento la censura prospettata
dalla parte ricorrente volta a valorizzare l’equipollenza
tra il possesso – non contestato - della certificazione
SOA per la categoria G11 con iscrizione illimitata in capo
alla capogruppo S.c. C.P.L. Concordia, ed il richiesto possesso
del requisito della qualificazione per la categoria OS30;
Ritenuto, infatti ed in via di diritto, che il possesso
della qualificazione per la categoria generale 11 comprende
in sé anche quella specialistica OS30 (oltre alla OS3, OS5
e OS28) in quanto quest’ultima, per la tipologia di attività
cui fa riferimento deve ritenersi compresa in quella generale
OG11;
Tenuto conto che tale interpretazione trova conferma in
alcune determinazioni dell’Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici in virtù delle quali emerge che la categoria OG11
rappresenta (e certifica il possesso della qualificazione
per) la somma delle tipologie di attività lavorative OS3,
OS5, OS28 e OS30, di cui all’art. 72, comma 4, lett. b),
d) ed e) del D.P.R. n. 554 del 1999;
Osservato altresì che, il surriferito orientamento manifestato
dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici trova coincidenza
in condivisibili precedenti giurisprudenziali in forza dei
quali le imprese che, in possesso di cospicue esperienze
specifiche nel settore dell'impiantistica, abbiano optato
per l'iscrizione nella categoria generale OG11, in luogo
delle singole categorie specialistiche OS3, OS5, OS28 e
OS30, non possono poi essere penalizzate con la preclusione
alla partecipazione alle relative gare sul presupposto che
non hanno avuto anche l'iscrizione a tale categorie (cfr.,
in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2003 n. 2857);
Ritenuto, quindi, che il proposto gravame merita accoglimento
sia con riferimento al provvedimento di esclusione delle
ricorrenti dalla selezione in corso che con riferimento
alla parziale impugnazione del bando di gara, di talché
deve disporsi l’annullamento degli atti impugnati con ammissione
delle ricorrenti alla selezione medesima;
Stimato infine che, sulla base della soccombenza, le spese
di lite debbono essere accollate in capo al solo Comune
resistente, liquidandole in complessivi € 1.000,00 oltre
I.V.A ed accessori di legge, in favore delle Società ricorrenti;
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla
gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro
tempore, a rifondere le spese di lite in favore della S.c.
C.P.L. Concordia, in persona del rappresentante legale pro
tempore ed in favore della S.r.l. Elyo Italia, in persona
del legale rappresentate pro tempore, liquidandole in complessivi
€ 1.000,00 (euro mille) oltre I.V.A ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Firenze, il 12 ottobre 2005
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
|
| |
|
Giuseppe Petruzzelli - Presidente
Vincenzo Fiorentino - Consigliere
Stefano Toschei - Primo Referendario, rel.
|
|
|
|
 |
|
| |
|