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n. 11-2005 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 13 ottobre 2005 n. 4672
G. Petruzzelli Pres. - S. Toschei Est.
Coop. C.p.l. Concordia e A.T.I. (Avv. M.P. Chiti) contro il Comune di Firenze (Avv.ti A. Sansoni e D. Pacini) e nei confronti di Siram s.p.a. (non costituita)


Contratti della P.A. – Appalti pubblici - Possesso della qualificazione OG11 - Comprende in sé anche quella specialistica OS30

In tema di appalti pubblici il possesso della qualificazione per la categoria generale 11 comprende in sé anche quella specialistica OS30 (oltre alla OS3, OS5 e OS28). Difatti le imprese che, in possesso di cospicue esperienze specifiche nel settore dell'impiantistica, abbiano optato per l'iscrizione nella categoria generale OG11, in luogo delle singole categorie specialistiche OS3, OS5, OS28 e OS30, non possono essere poi penalizzate con la preclusione alla partecipazione alle relative gare sul presupposto che non hanno avuto anche l'iscrizione a tale categorie.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
FIRENZE - SECONDA SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso 1573/2005 proposto da:

 

SOC. COOP. C.P.L. CONCORDIA E A.T.I. rappresentato e difeso da: CHITI MARIO PILADE con domicilio eletto in FIRENZE VIA LORENZO IL MAGNIFICO N. 83 presso CHITI MARIO PILADE

 

contro

 

COMUNE DI FIRENZE rappresentato e difeso da: SANSONI ANDREA PACINI DEBORA con domicilio eletto in FIRENZE PIAZZA SIGNORIA (PALAZZO VECCHIO) presso la sua sede; e nei confronti di

 

SIRAM S.P.A. non costituitosi in giudizio;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento di esclusione del costituendo raggruppamento di imprese tra C.P.L. Concordia Soc. coop. e Elyo S.r.l. dalla gara per l’appalto del servizio di conduzione degli impianti tecnici meccanici elettrici e speciali, di manutenzione programmata e di pronto intervento, presso gli Stadi A. Franchi e L. Ridolfi, in Firenze, assunto in data 29 settembre 2005, e comunicato alle Società ricorrenti con provvedimento prot. n. 11.436 del 30 settembre 2005, pervenuto alla Soc. coop. C.P.L. Concordia in data 4 ottobre 2005;
in parte qua, del Bando di gara del Comune di Firenze di cui alla Deliberazione G.C. n. 443/152 del 5 luglio 2005, inviato alla G.U.C.E. il 27 luglio 2005 e pubblicato il 28 luglio 2005, avente ad oggetto: “Appalto del servizio di conduzione degli impianti tecnici, meccanici, elettrici e speciali, di manutenzione programmata e di pronto intervento, e delle prestazioni per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche dello stadio comunale Artemio Franchi e dello stadio di atletica leggera Luigi Ridolfi”, e del relativo Capitolato speciali, in parte qua;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorchè al momento non noto alle Società ricorrenti;

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla Camera di Consiglio del 12 ottobre 2005 - relatore il Primo Referendario Stefano Toschei - gli avv.ti Mario Pilade Chiti ed Andra Sansoni;
Visto l’art. 23-bis, commi 1 e 3, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Visto l’art. 26, comma 4, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite;

 

Rilevato che, in via di fatto, il bando della gara in ordine alla quale è qui controversia specifica testualmente che “la partecipazione alla gara è condizionata al possesso della doppia iscrizione alla categoria OS30, prevalente, e alla categoria OS3, scorporabile”;
Considerato che, trova fondamento la censura prospettata dalla parte ricorrente volta a valorizzare l’equipollenza tra il possesso – non contestato - della certificazione SOA per la categoria G11 con iscrizione illimitata in capo alla capogruppo S.c. C.P.L. Concordia, ed il richiesto possesso del requisito della qualificazione per la categoria OS30;
Ritenuto, infatti ed in via di diritto, che il possesso della qualificazione per la categoria generale 11 comprende in sé anche quella specialistica OS30 (oltre alla OS3, OS5 e OS28) in quanto quest’ultima, per la tipologia di attività cui fa riferimento deve ritenersi compresa in quella generale OG11;
Tenuto conto che tale interpretazione trova conferma in alcune determinazioni dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici in virtù delle quali emerge che la categoria OG11 rappresenta (e certifica il possesso della qualificazione per) la somma delle tipologie di attività lavorative OS3, OS5, OS28 e OS30, di cui all’art. 72, comma 4, lett. b), d) ed e) del D.P.R. n. 554 del 1999;
Osservato altresì che, il surriferito orientamento manifestato dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici trova coincidenza in condivisibili precedenti giurisprudenziali in forza dei quali le imprese che, in possesso di cospicue esperienze specifiche nel settore dell'impiantistica, abbiano optato per l'iscrizione nella categoria generale OG11, in luogo delle singole categorie specialistiche OS3, OS5, OS28 e OS30, non possono poi essere penalizzate con la preclusione alla partecipazione alle relative gare sul presupposto che non hanno avuto anche l'iscrizione a tale categorie (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2003 n. 2857);
Ritenuto, quindi, che il proposto gravame merita accoglimento sia con riferimento al provvedimento di esclusione delle ricorrenti dalla selezione in corso che con riferimento alla parziale impugnazione del bando di gara, di talché deve disporsi l’annullamento degli atti impugnati con ammissione delle ricorrenti alla selezione medesima;
Stimato infine che, sulla base della soccombenza, le spese di lite debbono essere accollate in capo al solo Comune resistente, liquidandole in complessivi € 1.000,00 oltre I.V.A ed accessori di legge, in favore delle Società ricorrenti;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere le spese di lite in favore della S.c. C.P.L. Concordia, in persona del rappresentante legale pro tempore ed in favore della S.r.l. Elyo Italia, in persona del legale rappresentate pro tempore, liquidandole in complessivi € 1.000,00 (euro mille) oltre I.V.A ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 12 ottobre 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

Giuseppe Petruzzelli - Presidente
Vincenzo Fiorentino - Consigliere
Stefano Toschei - Primo Referendario, rel.


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