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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 12 ottobre 2005 n. 4671
G. Di Nunzio Pres. f.f. - S. Toschei Est.
Amor S.r.l. (Avv.ti D. Anselmi, C. Lorenzetti e F. Colzi) contro l’Azienda USL n. 12 di Viareggio (Avv.ti E. Ventura e P. Sandiford) e nei confronti della Società Imp. Tec. S.r.l. (non costituita)


1. Contratti della P.A. - Art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 - Requisito dell'assenza di reati incidenti sulla idoneità morale e professionale - Produzione del certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti – È sufficiente - La dichiarazione deve riguardare tutti gli amministratori ed i tecnici che della società concorrente abbiano fatto parte nel triennio precedente la gara

 

2. Contratti della P.A. – Art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 - Requisito dell'assenza di reati incidenti sulla idoneità morale e professionale - Esercizio di una azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore o del direttore tecnico condannato per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale - Costituisce indice della dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata – Presenza di ulteriori elementi di segno contrario – Esclusione - Legittimità

1. L'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 deve essere interpretato nel senso che per provare il requisito dell'assenza di reati incidenti sulla idoneità morale e professionale (art. 75 comma 1 lett. c), l'unico onere posto a carico dei concorrenti è la produzione del certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti. Inoltre la dichiarazione deve riguardare tutti gli amministratori ed i tecnici che della società concorrente abbiano fatto parte nel triennio precedente la gara (fattispecie in cui è stata riconosciuta portata presuntiva ad un visura camerale, in assenza di prove in senso contrario, di per sè non idonea a svolgere alcuna funzione accertativa in senso stretto.

 

2. Se è vero che l’esercizio di una azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore o del direttore tecnico di una società, condannato in via definitiva per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, dopo la sua cessazione dalla carica, costituisce indice della serietà della dichiarazione, da parte della società stessa, di dissociazione completa dalla condotta penalmente sanzionata ed, in tal senso, tale comportamento è suscettibile di impedire l'esclusione della società medesima da una gara d'appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999 tuttavia, in presenza di ulteriori elementi di segno contrario, tale circostanza non è da sola sufficiente ad attribuire fondatezza a siffatta presunzione dissociativa (fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l’esclusione dell’impresa ex art. 75 D.P.R. 554/99 in quanto era stato attribuito un nuovo incarico all’ex direttore tecnico, penalmente sanzionato, proprio nella procedura ad evidenza pubblica in ordine alla quale la medesima Società avrebbe dovuto fornire la prova dell’effettiva dissociazione).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda

 

composto dai Signori: - Giuseppe DI NUNZIO Presidente f.f. - Vincenzo FIORENTINO Componente; - Stefano TOSCHEI Estensore; ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. R.g. 187 del 2005 proposto dalla

 

Società “AMOR S.r.l.”, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Anselmi, Carlo Lorenzetti e Fabio Colzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo difensore in Firenze, Via San Gallo n.. 76;

 

contro

 

l’AZIENDA USL n. 12 di VIAREGGIO COMUNE DI AREZZO, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Erminio Ventura e Paolo Sandiford ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Firenze, Via Pier Capponi n. 41; e nei confronti

 

della Società “IMP. TEC. S.r.l.”, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituita in giudizio;

 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- della determinazione dirigenziale n. 41 del 14 gennaio 2005 con cui l’Azienda USL n. 12 di Viareggio ha deciso di escludere dalla gara in oggetto la ditta Amor S.r.l. di Massa per le seguenti motivazioni:
- non risulta essere stata dichiarata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 e s.m.i., la pronuncia di condanna emessa nei confronti di Baldini Alberto nato il 5 novembre 1939, direttore tecnico della ditta per il periodo 27 febbraio 1999-13 maggio 2002;
- non risulta essere stata dichiarata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 e s.m.i., l’emissione nei confronti di Fambrini Elisa, amministratore unico per il periodo dal 24 novembre 1998 al 15 aprile 2002, del decreto penale n. 2006/03 del Tribunale di Massa per violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 164 del 1956;
- non emerge la completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata prevista dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 e s.m.i., posta in essere dall’ex direttore tecnico Tenucci Umberto, posto che la ditta Amor S.r.l. ha incaricato del sopralluogo obbligatorio previsto dal bando di gara in oggetto lo stesso Tenucci, ancorché nei suoi confronti risulta che la ditta abbia agito in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dall’esclusione da una gara di appalto indetta dal Comune di Massarosa conseguente a false dichiarazioni rese dal Tenucci;
- della determinazione dirigenziale n. 41 del 14 gennaio 2005 con cui l’Azienda USL n. 12 di Viareggio ha deciso di aggiudicare in via definitiva la gara in oggetto alla ditta IMP.TEC.S.r.l. di Goiugliano in Campania (NA) con il ribasso percentuale del 13,219% seconda classificata della graduatoria di merito approvata con D.D. n. 38 del 12 gennaio 2005 nonché di precisare che sarà provveduto agli adempimenti tutti previsti dalla legge e dalle determinazioni assunte dall’Autorità di vigilanza suoi lavori pubblici;

 

nonché
per l’annullamento di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e per quanto possa occorrere del bando e del disciplinare di gara e per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità dell’eventuale contratto stipulato sulla base degli atti impugnati e comunque per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno subito e subendo in dipendenza dei provvedimenti impugnati e delle relative condotte conseguenti.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata nonché i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza n. 113 dell’8 febbraio 2005 con la quale questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ditta ricorrente;
Esaminati gli ulteriori atti e documenti depositati dalle parti costituite;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 14 aprile 2005 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. F. Colzi e, per l’Amministrazione resistente, l’avv. E. Ventura;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con il ricorso indicato in epigrafe la Società Amor S.r.l. ha impugnato, in via principale, la determinazione dirigenziale n. 41 del 14 gennaio 2005, con la quale l’Azienda USL n. 12 di Viareggio, la escludeva dalla gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dell’ex presidio ospedaliero di Pietrasanta, affidando gli stessi alla ditta seconda classificata, cioè all’odierna controinteressata Società Imp. Tec. di Giugliano in Campania.
Premetteva la ricorrente di avere partecipato alla selezione pubblica per l’affidamento dell’appalto di cui sopra e di essersi collocata al primo posto della graduatoria provvisoria.
Soggiungeva di aver trasmesso all’Amministrazione la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999, già autocertificato in sede di gara, ma riferiva che l’Amministrazione, a distanza di due mesi, decideva di escluderla dalla selezione e di aggiudicare l’appalto alla ditta seconda classificata, cioè l’odierna controinteressata Imp. Tec. S.r.l..
La ditta ricorrente lamentava che, con la determinazione dirigenziale principalmente impugnata, l’Amministrazione sanitaria l’aveva erroneamente ed illegittimamente esclusa dalla selezione, ritenendo a torto l’insussistenza dei requisiti già autocertificati in sede di gara, in quanto la documentazione trasmessa manifestava importanti discrasie con quanto dichiarato. Sostenendo l’illegittimità di tali affermazioni, sotto diversi profili, la Società Amor chiedeva il giudiziale annullamento della determinazione dirigenziale n. 41 del 2005, in uno con l’invalidazione del contratto medio tempore stipulato dall’Amministrazione sanitaria con la Imp. Tec. S.r.l., oltre al risarcimento dei danni subiti.
Nel silenzio processuale della ditta controinteressata, si è costituita l’Amministrazione sanitaria intimata contestando le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 113 dell’8 febbraio 2005, questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare avanzata dalla ditta ricorrente.
Entrambe le parti depositavano memorie illustrative e documentazione confermando le già rassegnate conclusioni.
Alla udienza di merito del 14 aprile 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

1. – Per una migliore intelligenza della questione giova riepilogare brevemente, sulla scorta dei documenti versati in atti e del contenuto delle difese depositate dai contraddittori, la vicenda che ha condotto alla presente controversia giudiziale.
L’Azienda USL n. 12 di Viareggio aveva bandito una gara per l’affidamento dell’appalto di ristrutturazione dell’ex presidio ospedaliero di Pietrasanta al fine di adeguarlo ad ospitare le strutture del Dipartimento di prevenzione e distretto socio-sanitario.
La Ditta Amor S.r.l. partecipava alla selezione aggiudicandosela per aver presentato la migliore offerta e, conseguentemente, trasmetteva all’Amministrazione procedente la documentazione relativa ai presupposti di partecipazione previsti dalla normativa in materia, il cui possesso aveva autocertificato in sede di presentazione della domanda di partecipazione.
Successivamente alla verifica di tale documentazione e dopo aver sentito il parere del direttore dell’Unità degli affari generali e legali, l’Azienda USL n. 12 di Viareggio escludeva la ditta Amor S.r.l. dalla gara ed aggiudicava l’appalto alla seconda classificata, cioè la Società Imp. Tec. S.r.l.
La determinazione dirigenziale n. 41 del 25 gennaio 2005, qui principalmente impugnata, specificava che la Società Amor S.r.l. doveva essere esclusa dalla gara in quanto dalle verifiche effettuate “presso l’Autorità certificante sulle certificazioni del Casellario giudiziale sia presso la Camera di commercio tramite collegamento telematico”:
a) non risulta essere stata dichiarata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 e s.m.i., la pronuncia di condanna emessa nei confronti di Baldini Alberto nato il 5 novembre 1939, direttore tecnico della ditta per il periodo 27 febbraio 1999-13 maggio 2002;
b) non risulta essere stata dichiarata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 e s.m.i., l’emissione nei confronti di Fambrini Elisa, amministratore unico per il periodo dal 24 novembre 1998 al 15 aprile 2002, del decreto penale n. 2006/03 del Tribunale di Massa per violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 164 del 1956;
c) non emerge la completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata prevista dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 e s.m.i., posta in essere dall’ex direttore tecnico Tenucci Umberto, posto che la ditta Amor S.r.l. ha incaricato del sopralluogo obbligatorio previsto dal bando di gara in oggetto lo stesso Tenucci, ancorché nei suoi confronti risulta che la ditta abbia agito in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dall’esclusione da una gara di appalto indetta dal Comune di Massarosa conseguente a false dichiarazioni rese dal Tenucci;

 

2. – La Società ricorrente contesta la veridicità di tali affermazioni e, conseguentemente, la legittimità della determinazione dirigenziale impugnata deducendo i seguenti motivi di censura:
1) Violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sotto il profilo della mancata comunicazione del procedimento, in quanto l’Azienda sanitaria resistente ha annullato l’aggiudicazione provvisoria già disposta in favore della ricorrente senza comunicarle, come sarebbe stato d’obbligo, l’avvio del relativo procedimento;
2) (con riguardo alla pretesa mancata dichiarazione della pronuncia di condanna emessa nei confronti di Baldini Alberto, direttore tecnico della ditta per il periodo 27 febbraio 1999-13 maggio 2002) Violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 – Difetto di istruttoria e di motivazione – Travisamento di fatti decisivi, perché il Baldini non avrebbe più ricoperto la carica di direttore tecnico della Soc. Amor dal giugno 2000, cessando così tale funzione in epoca anteriore al triennio rispetto allo svolgimento della gara in questione, per effetto della cessione di un ramo di azienda della Società stessa. Ad ogni modo, appariva con chiarezza dal certificato del casellario giudiziale del 19 gennaio 2005 che non risultava nulla a carico del Signor Baldini, con riferimento alla cui posizione l’Amministrazione non aveva affatto specificato quale condanna egli avrebbe riportato;
3) (con riguardo alla pretesa mancata dichiarazione dell’emissione nei confronti di Fambrini Elisa, amministratore unico per il periodo dal 24 novembre 1998 al 15 aprile 2002, del decreto penale n. 2006/03 del Tribunale di Massa per violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 164 del 1956) Violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 – Difetto di istruttoria e di motivazione – Travisamento di fatti decisivi, atteso che la Fambrini avrebbe ricevuto la notifica del decreto suindicato solo in data 11 gennaio 2005 e che il medesimo decreto sarebbe stato emesso il 22 dicembre 2004 e quindi in epoca successiva al momento in cui alla Società Amor era stato richiesto di rendere la dichiarazione a torto ritenuta non veritiera;
4) (con riguardo alla pretesa mancanza di una completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dell’ex direttore tecnico Umberto Tenucci) Violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 – Difetto di istruttoria e di motivazione – Travisamento di fatti decisivi, visto che la Società Amor avrebbe promosso nei confronti del Tenucci un’azione giudiziale volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della condanna penale, comminata per decreto del 7 febbraio 2000. Tale comportamento della Società avrebbe con evidenza manifestato la dissociazione di quest’ultima dal comportamento tenuto dal Tenucci all’epoca dei fatti che hanno dato luogo alla condanna e la circostanza che al Tenucci medesimo sia stato attribuito l’incarico di svolgere un sopralluogo per prendere visione dei luoghi in cui svolgere l’incarico affidato dall’Amministrazione sanitaria non costituisce elemento utile a ritenere che la Società possa avere disatteso al suo intento dissociativo rispetto alla condotta a suo tempo mantenuta dal Tenucci.
L’Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio eccepiva l’improcedibilità del ricorso perché proposto avverso un atto non ancora efficace, in quanto non notificato personalmente alla odierna parte ricorrente. Nel merito l’Amministrazione contestava la fondatezza delle avverse prospettazioni chiedendo il rigetto del gravame.

 

3. – L’eccezione preliminarmente sollevata dall’Amministrazione resistente è priva di fondamento in quanto la circostanza fattuale che la Società ricorrente sia venuta a conoscenza dell’esistenza di un atto, per lei pregiudizievole e comunicatole dalla stessa Amministrazione, costituisce elemento sufficiente a far sorgere in capo alla Società Amor S.r.l. l’interesse all’impugnazione. D’altronde è la stessa Amministrazione ad ammettere, nella memoria di costituzione, di aver inviato via fax alla Società Amor la determinazione dirigenziale n. 41 del 2005, qui impugnata (ved. pag. 3 della memoria di costituzione dell’Amministrazione, in atti), senza che alcun rilievo giuridico possa assumere la contestazione che il medesimo provvedimento non fosse ancora esecutivo ai fini della sua impugnabilità.

 

4. – Passando all’esame del merito del ricorso il Collegio, nonostante l’accoglimento dell’istanza di sospensione del provvedimento impugnato ed all’esito di un più approfondito esame della controversia, reso possibile dalla sede non cautelare nella quale si svolgono le presenti osservazioni, ritiene che il gravame non meriti accoglimento per le ragioni che seguono.

 

5. In sintesi deve rammentarsi che la Società ricorrente ha impugnato la scelta dell’Amministrazione resistente che dopo averle aggiudicato la gara, l’ha esclusa, ai sensi dell’art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, in sede di valutazione dei documenti richiesti per comprovare il possesso dei requisiti, per la mancanza delle seguenti dichiarazioni:
a) condanna emessa in danno dell’ex dipendente Alberto Baldini;
b) decreto penale di condanna nei confronti dell’ex amministratore unico Elisa Fambrini;
c) assenza di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dell’ex dipendente Umberto Tenucci al quale, peraltro, la Società ha recentemente attribuito un incarico.
In fatto, sui tre punti di cui sopra e con riferimento a ciascuno di essi, la ricorrente sostiene che:
a) il Baldini non svolge più attività per la Amor da più di un triennio e, comunque, nel certificato del casellario giudiziale non risultano condanne a suo carico;
b) la Fambrini ha avuto la notifica del decreto penale – al quale si è opposta – solo l’11 gennaio 2005 e la richiesta della dichiarazione ex art. 10 quater è del 22 novembre 2004;
c) la Società ha chiesto il risarcimento dei danni al Tenucci ed averlo impegnato nello svolgimento di un sopralluogo non comporterebbe “non dissociazione”.
Al contrario l’Amministrazione resistente sostiene che:
A) il bando della gara qui in esame è stato adottato nel 2003, sicché il triennio di riferimento deve farsi decorrere dal 2000, epoca in cui il Baldini operava per la Società ricorrente, per come risulta dalle visure camerali;
B) è assodato che la Società ha omesso di effettuare la dichiarazione con riferimento al Baldini, ritenendo erroneamente che la sua presenza nella stessa Società fosse antecedente al triennio di riferimento e che non ha dichiarato i precedenti penali a carico della Fambrini;
C) quanto al Tenucci, la circostanza che egli sia stato destinatario di un incarico affidatogli dalla Amor non può che confermare la non dissociazione della Società dal comportamento penalmente rilevante dallo stesso mantenuto e per il quale è stato condannato.

 

6. – Quanto al primo profilo di censura, compendiatosi nella lamentata mancanza della comunicazione di avvio del procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato, esso si manifesta infondato, in quanto appare evidente che, nel corso della procedura selettiva per la scelta di un contraente della Pubblica amministrazione, quest’ultima possa addivenire all’adozione di provvedimenti nei confronti delle ditte concorrenti senza che sia loro inviata la comunicazione di avvio del procedimento, atteso che tale evenienza costituisce il normale sviluppo della procedura selettiva alla quale le concorrenti partecipano, senza che vengano in emersione particolari esigenze di tutela per l’interessato che è già coinvolto nel relativo procedimento essendone, dunque, a conoscenza.
Infatti, sul punto, la giurisprudenza ritiene pacificamente che in forza del carattere unitario del procedimento per la scelta del contraente privato da parte della Pubblica amministrazione, sebbene articolato in varie fasi, esso si concluda soltanto con l'aggiudicazione definitiva, di talché il riesame di operazioni già svolte non è configurabile come un nuovo procedimento che renda necessaria la comunicazione di avvio, inserendosi, invece, nell'unica serie procedimentale in corso (cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. V, 1 dicembre 2003 n. 7833 nonché Sez. IV, 28 agosto 2001 n. 4904).

 

7. – Con riferimento ai motivi di doglianza dedotti nei confronti di ciascuno dei tre rilievi espressi dall’Amministrazione sanitaria per disporre la non aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della Società ricorrente ed indicati specificamente nella determinazione dirigenziale n. 41 del 2005, deve esaminarsi dapprima quello (il terzo nell’elencazione proposta nell’atto introduttivo dalla parte ricorrente) relativo alla posizione della Signora Elisa Fambrini, ex amministratore unico della Amor S.r.l., rispetto alla quale non sarebbero stati dichiarati alcuni precedenti penali a suo carico.
Sul punto la Società ha sostenuto che era temporalmente impossibile effettuare tale dichiarazione, in quanto la notizia delle condanne a carico della Signora Fambrini è intervenuta successivamente alla dichiarazione effettuata dalla medesima Società all’Amministrazione procedente, di talché a quell’epoca effettivamente non era nota alla ridetta Società l’esistenza di un precedente penale a carico della Signora Fambrini.
La ditta Amor ha comprovato la veridicità delle sue affermazioni con documentazione depositata in atti della quale ha preso contezza la difesa dell’Amministrazione resistente che ha ammesso l’errore di apprezzamento sul punto effettuata dagli Uffici (cfr. pag 7 della memoria conclusiva depositata in data 23 marzo 2005). Conseguentemente il motivo di censura è fondato, seppure non utile ai fini dell’accoglimento del ricorso per quanto appresso si dirà.
7. – Residua lo scrutinio delle due censure superstiti, vale a dire la seconda e la quarta dell’elencazione contenuta nell’atto introduttivo del presente giudizio.
Prima di esaminarle va premesso che l'art. 75, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, prevede, come causa di esclusione dagli appalti, da un lato, la commissione di reati incidenti sull'affidabilità morale o professionale (lett. c), e, dall'altro lato, l'aver reso nell'anno anteriore la pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara (lett. h).
L'art. 75 comma 2, dispone che “I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al comma 1 lett. a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1 lett. b) e c)”.
Da tale norma si evince che per provare il requisito dell'assenza di reati incidenti sulla idoneità morale e professionale (art. 75 comma 1 lett. c), l'unico onere posto a carico dei concorrenti è la produzione del certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti.
Una volta che i concorrenti producano un regolare e autentico certificato penale, nessun altro onere devono adempiere, e la valutazione della incidenza dei reati sulla idoneità morale e professionale è rimessa alle stazioni appaltanti.
Bisogna ancora osservare che la dichiarazione deve riguardare tutti gli amministratori ed i tecnici che della società concorrente abbiano fatto parte nel triennio precedente la gara. Infatti, l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 554 del 1999 è intesa ad evitare che la Pubblica amministrazione abbia a contrarre con soggetto di cui risulti accertata l'inaffidabilità sotto il profilo della moralità professionale, esigenza, per soddisfare la quale, nell'ipotesi di società diverse da quelle in nome collettivo o in accomandita semplice, il Legislatore ha ritenuto necessario estendere l'indagine sui precedenti penali con riguardo a tutti gli amministratori e tecnici che della società hanno fatto parte nel triennio precedente la gara, e il giudizio d'inidoneità morale degli imprenditori persone giuridiche poggia sulla convinzione che vi sia la presunzione che la condotta penalmente riprovevole di quelle persone fisiche che svolgono od abbiano svolto di recente un ruolo rilevante all'interno dell'impresa abbia inquinato l'organizzazione aziendale, presunzione che è assoluta nel caso in cui il soggetto ancora svolga un ruolo all'interno dell' organizzazione di impresa e relativa (consentendo così all' impresa di fornire la prova contraria) nel caso in cui egli sia cessato dalla carica e non sia ancora trascorso quel lasso di tempo che ragionevolmente consente di ritenere il venir meno dell'influenza negativa recata dal soggetto medesimo

 

8. – Precisato quanto sopra si esamina, dapprima, la seconda censura. Con essa la Società Amor contesta la legittimità del motivo di esclusione dall’aggiudicazione definitiva fondato sul rilievo che la medesima Società, in sede di gara, non avrebbe dichiarato a carico del Signor Alberto Baldini che, nella sua qualità di direttore tecnico, rivestita nel triennio antecedente allo svolgimento della gara per la quale è qui controversia, risulta essere stato destinatario di alcuni provvedimenti di condanna da parte del giudice penale.
Sul punto la Società Amor esclude che su di essa incombesse l’obbligo di effettuare la dichiarazione con riferimento al Baldini, atteso che egli era cessato dalla carica in epoca antecedente rispetto al triennio che deve essere preso in considerazione. Precisa la Società ricorrente che con atto del 27 febbraio 1999 si era provveduto alla cessione di un ramo d’azienda, per effetto del quale a far data dal giugno 2000 il Baldini non rivestiva più alcun ruolo nella Amor S.r.l..
Per contro, sostiene l’Amministrazione sanitaria che, da visure camerali, risulta che il Baldini aveva ricoperto la carica direttore tecnico dal 27 febbraio 1999 al 13 maggio 2002, ma la Società ricorrente contesta l’efficacia probatoria delle visure camerali, avendo le stesse soltanto una funzione conoscitiva e non accertativa, con la conseguenza che la documentazione circa la cessione del ramo d’azienda depositata nel presente giudizio sarebbe sufficiente ed idonea a destituire di fondamento la prospettazione svolta dall’Amministrazione nella determinazione dirigenziale qui impugnata. Infatti nel contratto di cessione, dell’1 marzo 1999, il Baldini veniva nominato direttore tecnico per il periodo massimo di quindici mesi, di talché egli sarebbe cessato dalla carica nel maggio 2000, oltre il triennio antecedente la gara qui in esame, bandita nell’autunno del 2004.
Sul punto il Collegio osserva che se è vero che la visura camerale non è idonea a svolgere alcuna funzione accertativa in senso stretto, con riguardo ai dati in essa contenuti, ma al più una funzione - di fatto meramente conoscitiva - suscettibile di conferma dei dati medesimi, indubbiamente tale portata presuntiva della visura, per essere scardinata, deve essere contestata documentalmente con elementi probatori idonei a conclamare l’inesattezza di quanto contenuto nella visura stessa.
Nella specie la Società ha depositato il contratto di cessione del ramo d’azienda con indicazione del periodo massimo di attività del Baldini presso la Amor limitato al maggio 2000, ma non ha offerto alcun elemento per dimostrare che nel periodo successivo, effettivamente, il Baldini non avesse rivestito più alcuna carica all’interno della Amor S.r.l.. Conseguentemente, in assenza di prova contraria, la visura camerale depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente costituisce l’unico indizio di prova della collaborazione del Baldini presso la Società ricorrente nel triennio antecedente il bando di gara, di talché tale circostanza, in assenza di riscontri contrari, è sufficiente a ritenere comprovata la mancata dichiarazione relativamente al Baldini da parte della Società in sede di verifica dei requisiti, inadempimento da parte dell’aggiudicataria correttamente contestato dall’Amministrazione sanitaria, attesa la dovutezza di tale dichiarazione per quanto si è sopra riferito.

 

9. – Anche la quarta censura dedotta dalla Società ricorrente risulta essere infondata.
Con tale motivo di ricorso la Società ricorrente contesta l’ultimo elemento motivazionale sul quale si regge il provvedimento impugnato e relativo alla circostanza che non risulta, dalla dichiarazione della Società Amor e per come richiesto dall’art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 554 del 1999, una dissociazione della stessa Società dal comportamento penalmente rilevante mantenuto dal direttore tecnico Umberto Tenucci e che aveva determinato l’emissione di un decreto penale di condanna nei suoi confronti nel febbraio 2000. Infatti, secondo quanto l’Amministrazione ha rilevato ed espresso nel provvedimento di esclusione qui impugnato, la Società Amor, pur avendo avviato nei confronti del Tenucci un giudizio civilistico volto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento tenuto all’epoca dei fatti, gli aveva affidato l’incarico di eseguire un sopralluogo, seppur ormai la sua collaborazione con la Amor S.r.l. fosse cessata.
Peraltro l’incarico affidato al Tenucci si compendiava proprio nel sopralluogo previsto dal bando di gara della selezione in ordine alla quale è in questa sede controversia.
Orbene, se è vero che l’esercizio di una azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore o del direttore tecnico di una società, condannato in via definitiva per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, dopo la sua cessazione dalla carica, costituisce indice della serietà della dichiarazione, da parte della società stessa, di dissociazione completa dalla condotta penalmente sanzionata ed, in tal senso, tale comportamento è suscettibile di impedire l'esclusione della società medesima da una gara d'appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999 (cfr., in tal senso, T.A.R. Toscana, Sez. II, 22 dicembre 2003 n. 6205 e T.A.R. Milano, Sez. III, 21 dicembre 1996 n. 1718) indubbiamente, in presenza di ulteriori elementi di segno contrario, essa non è da sola sufficiente ad attribuire fondatezza a siffatta presunzione dissociativa.
Nella fattispecie in esame, quindi, accanto all’elemento positivo nel senso dell’intervenuta dissociazione della Società ricorrente dal comportamento penalmente sanzionato mantenuto dall’ex direttore tecnico Tenucci, costituito dall’aver intrapreso un’azione civilistica di responsabilità nei suoi confronti, milita in senso opposto l’attribuzione di un incarico allo stesso Tenucci proprio nella procedura ad evidenza pubblica in ordine alla quale la medesima Società avrebbe dovuto fornire la prova della effettiva dissociazione.
La circostanza, poi, che l’incarico non sia di particolare rilievo non costituisce, a giudizio del Collegio, elemento utile al fine di capovolgere, in senso favorevole per la Società ricorrente, il giudizio negativo espresso in virtù delle suesposte osservazioni.

 

10. – In definitiva, in virtù di quanto si è sopra illustrato e tenuto conto del principio generalmente condiviso in giurisprudenza secondo il quale se un atto amministrativo è fondato su una pluralità di motivi, l'illegittimità di uno o di alcuni di essi non è sufficiente a determinarne l'annullamento, quando gli altri siano sufficienti a giustificare la decisione amministrativa adottata (cfr., ad es., ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 1998, n. 551), l’impugnativa non può trovare – nella specie – accoglimento ed il gravame deve essere respinto.
Appare equo, nondimeno, disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite in giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 14 aprile 2005.


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