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| n. 11-2005 - © copyright |
| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 12 ottobre 2005
n. 4671
G. Di Nunzio Pres. f.f. - S. Toschei Est.
Amor S.r.l. (Avv.ti D. Anselmi, C. Lorenzetti e F. Colzi)
contro l’Azienda USL n. 12 di Viareggio (Avv.ti E. Ventura
e P. Sandiford) e nei confronti della Società Imp. Tec.
S.r.l. (non costituita) |
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1. Contratti della P.A. - Art. 75 del D.P.R.
21 dicembre 1999 n. 554 - Requisito dell'assenza di reati
incidenti sulla idoneità morale e professionale - Produzione
del certificato del casellario giudiziale o dei carichi
pendenti – È sufficiente - La dichiarazione deve riguardare
tutti gli amministratori ed i tecnici che della società
concorrente abbiano fatto parte nel triennio precedente
la gara
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2. Contratti della P.A. – Art. 75 del D.P.R.
21 dicembre 1999 n. 554 - Requisito dell'assenza di reati
incidenti sulla idoneità morale e professionale - Esercizio
di una azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore
o del direttore tecnico condannato per reati che incidono
sull'affidabilità morale e professionale - Costituisce indice
della dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
– Presenza di ulteriori elementi di segno contrario – Esclusione
- Legittimità
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1. L'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999
n. 554 deve essere interpretato nel senso che per provare
il requisito dell'assenza di reati incidenti sulla idoneità
morale e professionale (art. 75 comma 1 lett. c), l'unico
onere posto a carico dei concorrenti è la produzione del
certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti.
Inoltre la dichiarazione deve riguardare tutti gli amministratori
ed i tecnici che della società concorrente abbiano fatto
parte nel triennio precedente la gara (fattispecie in cui
è stata riconosciuta portata presuntiva ad un visura camerale,
in assenza di prove in senso contrario, di per sè non idonea
a svolgere alcuna funzione accertativa in senso stretto.
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2. Se è vero che l’esercizio di una azione
di responsabilità nei confronti dell'amministratore o del
direttore tecnico di una società, condannato in via definitiva
per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale,
dopo la sua cessazione dalla carica, costituisce indice
della serietà della dichiarazione, da parte della società
stessa, di dissociazione completa dalla condotta penalmente
sanzionata ed, in tal senso, tale comportamento è suscettibile
di impedire l'esclusione della società medesima da una gara
d'appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 75 del
D.P.R. n. 554 del 1999 tuttavia, in presenza di ulteriori
elementi di segno contrario, tale circostanza non è da sola
sufficiente ad attribuire fondatezza a siffatta presunzione
dissociativa (fattispecie in cui è stata ritenuta legittima
l’esclusione dell’impresa ex art. 75 D.P.R. 554/99 in quanto
era stato attribuito un nuovo incarico all’ex direttore
tecnico, penalmente sanzionato, proprio nella procedura
ad evidenza pubblica in ordine alla quale la medesima Società
avrebbe dovuto fornire la prova dell’effettiva dissociazione).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana
Sezione Seconda
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composto dai Signori: - Giuseppe DI NUNZIO
Presidente f.f. - Vincenzo FIORENTINO Componente; - Stefano
TOSCHEI Estensore; ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. R.g. 187 del 2005 proposto
dalla
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Società “AMOR S.r.l.”, in persona
del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Daniela Anselmi, Carlo Lorenzetti e Fabio Colzi
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo
difensore in Firenze, Via San Gallo n.. 76;
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contro
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l’AZIENDA USL n. 12 di VIAREGGIO COMUNE
DI AREZZO, in persona del Direttore generale pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Erminio Ventura e Paolo
Sandiford ed elettivamente domiciliata presso lo studio
del secondo difensore in Firenze, Via Pier Capponi n. 41;
e nei confronti
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della Società “IMP. TEC. S.r.l.”,
in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituita
in giudizio;
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per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- della determinazione dirigenziale n. 41 del 14 gennaio
2005 con cui l’Azienda USL n. 12 di Viareggio ha deciso
di escludere dalla gara in oggetto la ditta Amor S.r.l.
di Massa per le seguenti motivazioni:
- non risulta essere stata dichiarata, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554
del 1999 e s.m.i., la pronuncia di condanna emessa nei confronti
di Baldini Alberto nato il 5 novembre 1939, direttore tecnico
della ditta per il periodo 27 febbraio 1999-13 maggio 2002;
- non risulta essere stata dichiarata, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554
del 1999 e s.m.i., l’emissione nei confronti di Fambrini
Elisa, amministratore unico per il periodo dal 24 novembre
1998 al 15 aprile 2002, del decreto penale n. 2006/03 del
Tribunale di Massa per violazione delle norme di cui al
D.P.R. n. 164 del 1956;
- non emerge la completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata prevista dall’art. 75, comma 1, lett. c) del
D.P.R. n. 554 del 1999 e s.m.i., posta in essere dall’ex
direttore tecnico Tenucci Umberto, posto che la ditta Amor
S.r.l. ha incaricato del sopralluogo obbligatorio previsto
dal bando di gara in oggetto lo stesso Tenucci, ancorché
nei suoi confronti risulta che la ditta abbia agito in giudizio
per il risarcimento dei danni derivanti dall’esclusione
da una gara di appalto indetta dal Comune di Massarosa conseguente
a false dichiarazioni rese dal Tenucci;
- della determinazione dirigenziale n. 41 del 14 gennaio
2005 con cui l’Azienda USL n. 12 di Viareggio ha deciso
di aggiudicare in via definitiva la gara in oggetto alla
ditta IMP.TEC.S.r.l. di Goiugliano in Campania (NA) con
il ribasso percentuale del 13,219% seconda classificata
della graduatoria di merito approvata con D.D. n. 38 del
12 gennaio 2005 nonché di precisare che sarà provveduto
agli adempimenti tutti previsti dalla legge e dalle determinazioni
assunte dall’Autorità di vigilanza suoi lavori pubblici;
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nonché
per l’annullamento di ogni atto presupposto, preparatorio,
conseguente e comunque connesso e per quanto possa occorrere
del bando e del disciplinare di gara e per l’annullamento
e/o la dichiarazione di nullità dell’eventuale contratto
stipulato sulla base degli atti impugnati e comunque per
la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento
del danno subito e subendo in dipendenza dei provvedimenti
impugnati e delle relative condotte conseguenti.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata
nonché i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza n. 113 dell’8 febbraio 2005 con la quale
questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta
dalla ditta ricorrente;
Esaminati gli ulteriori atti e documenti depositati dalle
parti costituite;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 14 aprile 2005 il dott.
Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv.
F. Colzi e, per l’Amministrazione resistente, l’avv. E.
Ventura;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con il ricorso indicato in epigrafe la Società
Amor S.r.l. ha impugnato, in via principale, la determinazione
dirigenziale n. 41 del 14 gennaio 2005, con la quale l’Azienda
USL n. 12 di Viareggio, la escludeva dalla gara per l’affidamento
dei lavori di ristrutturazione dell’ex presidio ospedaliero
di Pietrasanta, affidando gli stessi alla ditta seconda
classificata, cioè all’odierna controinteressata Società
Imp. Tec. di Giugliano in Campania.
Premetteva la ricorrente di avere partecipato alla selezione
pubblica per l’affidamento dell’appalto di cui sopra e di
essersi collocata al primo posto della graduatoria provvisoria.
Soggiungeva di aver trasmesso all’Amministrazione la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 75,
comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999, già autocertificato
in sede di gara, ma riferiva che l’Amministrazione, a distanza
di due mesi, decideva di escluderla dalla selezione e di
aggiudicare l’appalto alla ditta seconda classificata, cioè
l’odierna controinteressata Imp. Tec. S.r.l..
La ditta ricorrente lamentava che, con la determinazione
dirigenziale principalmente impugnata, l’Amministrazione
sanitaria l’aveva erroneamente ed illegittimamente esclusa
dalla selezione, ritenendo a torto l’insussistenza dei requisiti
già autocertificati in sede di gara, in quanto la documentazione
trasmessa manifestava importanti discrasie con quanto dichiarato.
Sostenendo l’illegittimità di tali affermazioni, sotto diversi
profili, la Società Amor chiedeva il giudiziale annullamento
della determinazione dirigenziale n. 41 del 2005, in uno
con l’invalidazione del contratto medio tempore stipulato
dall’Amministrazione sanitaria con la Imp. Tec. S.r.l.,
oltre al risarcimento dei danni subiti.
Nel silenzio processuale della ditta controinteressata,
si è costituita l’Amministrazione sanitaria intimata contestando
le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 113 dell’8 febbraio 2005, questo Tribunale
accoglieva l’istanza cautelare avanzata dalla ditta ricorrente.
Entrambe le parti depositavano memorie illustrative e documentazione
confermando le già rassegnate conclusioni.
Alla udienza di merito del 14 aprile 2005 il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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1. – Per una migliore intelligenza della
questione giova riepilogare brevemente, sulla scorta dei
documenti versati in atti e del contenuto delle difese depositate
dai contraddittori, la vicenda che ha condotto alla presente
controversia giudiziale.
L’Azienda USL n. 12 di Viareggio aveva bandito una gara
per l’affidamento dell’appalto di ristrutturazione dell’ex
presidio ospedaliero di Pietrasanta al fine di adeguarlo
ad ospitare le strutture del Dipartimento di prevenzione
e distretto socio-sanitario.
La Ditta Amor S.r.l. partecipava alla selezione aggiudicandosela
per aver presentato la migliore offerta e, conseguentemente,
trasmetteva all’Amministrazione procedente la documentazione
relativa ai presupposti di partecipazione previsti dalla
normativa in materia, il cui possesso aveva autocertificato
in sede di presentazione della domanda di partecipazione.
Successivamente alla verifica di tale documentazione e dopo
aver sentito il parere del direttore dell’Unità degli affari
generali e legali, l’Azienda USL n. 12 di Viareggio escludeva
la ditta Amor S.r.l. dalla gara ed aggiudicava l’appalto
alla seconda classificata, cioè la Società Imp. Tec. S.r.l.
La determinazione dirigenziale n. 41 del 25 gennaio 2005,
qui principalmente impugnata, specificava che la Società
Amor S.r.l. doveva essere esclusa dalla gara in quanto dalle
verifiche effettuate “presso l’Autorità certificante sulle
certificazioni del Casellario giudiziale sia presso la Camera
di commercio tramite collegamento telematico”:
a) non risulta essere stata dichiarata, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554
del 1999 e s.m.i., la pronuncia di condanna emessa nei confronti
di Baldini Alberto nato il 5 novembre 1939, direttore tecnico
della ditta per il periodo 27 febbraio 1999-13 maggio 2002;
b) non risulta essere stata dichiarata, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554
del 1999 e s.m.i., l’emissione nei confronti di Fambrini
Elisa, amministratore unico per il periodo dal 24 novembre
1998 al 15 aprile 2002, del decreto penale n. 2006/03 del
Tribunale di Massa per violazione delle norme di cui al
D.P.R. n. 164 del 1956;
c) non emerge la completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata prevista dall’art. 75, comma 1, lett. c) del
D.P.R. n. 554 del 1999 e s.m.i., posta in essere dall’ex
direttore tecnico Tenucci Umberto, posto che la ditta Amor
S.r.l. ha incaricato del sopralluogo obbligatorio previsto
dal bando di gara in oggetto lo stesso Tenucci, ancorché
nei suoi confronti risulta che la ditta abbia agito in giudizio
per il risarcimento dei danni derivanti dall’esclusione
da una gara di appalto indetta dal Comune di Massarosa conseguente
a false dichiarazioni rese dal Tenucci;
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2. – La Società ricorrente contesta la veridicità
di tali affermazioni e, conseguentemente, la legittimità
della determinazione dirigenziale impugnata deducendo i
seguenti motivi di censura:
1) Violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241
sotto il profilo della mancata comunicazione del procedimento,
in quanto l’Azienda sanitaria resistente ha annullato l’aggiudicazione
provvisoria già disposta in favore della ricorrente senza
comunicarle, come sarebbe stato d’obbligo, l’avvio del relativo
procedimento;
2) (con riguardo alla pretesa mancata dichiarazione della
pronuncia di condanna emessa nei confronti di Baldini Alberto,
direttore tecnico della ditta per il periodo 27 febbraio
1999-13 maggio 2002) Violazione e falsa applicazione dell’art.
75, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 – Difetto
di istruttoria e di motivazione – Travisamento di fatti
decisivi, perché il Baldini non avrebbe più ricoperto la
carica di direttore tecnico della Soc. Amor dal giugno 2000,
cessando così tale funzione in epoca anteriore al triennio
rispetto allo svolgimento della gara in questione, per effetto
della cessione di un ramo di azienda della Società stessa.
Ad ogni modo, appariva con chiarezza dal certificato del
casellario giudiziale del 19 gennaio 2005 che non risultava
nulla a carico del Signor Baldini, con riferimento alla
cui posizione l’Amministrazione non aveva affatto specificato
quale condanna egli avrebbe riportato;
3) (con riguardo alla pretesa mancata dichiarazione dell’emissione
nei confronti di Fambrini Elisa, amministratore unico per
il periodo dal 24 novembre 1998 al 15 aprile 2002, del decreto
penale n. 2006/03 del Tribunale di Massa per violazione
delle norme di cui al D.P.R. n. 164 del 1956) Violazione
e falsa applicazione dell’art. 75, comma 1 lett. c) del
D.P.R. n. 554 del 1999 – Difetto di istruttoria e di motivazione
– Travisamento di fatti decisivi, atteso che la Fambrini
avrebbe ricevuto la notifica del decreto suindicato solo
in data 11 gennaio 2005 e che il medesimo decreto sarebbe
stato emesso il 22 dicembre 2004 e quindi in epoca successiva
al momento in cui alla Società Amor era stato richiesto
di rendere la dichiarazione a torto ritenuta non veritiera;
4) (con riguardo alla pretesa mancanza di una completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata dell’ex direttore tecnico
Umberto Tenucci) Violazione e falsa applicazione dell’art.
75, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 – Difetto
di istruttoria e di motivazione – Travisamento di fatti
decisivi, visto che la Società Amor avrebbe promosso nei
confronti del Tenucci un’azione giudiziale volta ad ottenere
il risarcimento dei danni subiti a seguito della condanna
penale, comminata per decreto del 7 febbraio 2000. Tale
comportamento della Società avrebbe con evidenza manifestato
la dissociazione di quest’ultima dal comportamento tenuto
dal Tenucci all’epoca dei fatti che hanno dato luogo alla
condanna e la circostanza che al Tenucci medesimo sia stato
attribuito l’incarico di svolgere un sopralluogo per prendere
visione dei luoghi in cui svolgere l’incarico affidato dall’Amministrazione
sanitaria non costituisce elemento utile a ritenere che
la Società possa avere disatteso al suo intento dissociativo
rispetto alla condotta a suo tempo mantenuta dal Tenucci.
L’Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio
eccepiva l’improcedibilità del ricorso perché proposto avverso
un atto non ancora efficace, in quanto non notificato personalmente
alla odierna parte ricorrente. Nel merito l’Amministrazione
contestava la fondatezza delle avverse prospettazioni chiedendo
il rigetto del gravame.
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3. – L’eccezione preliminarmente sollevata
dall’Amministrazione resistente è priva di fondamento in
quanto la circostanza fattuale che la Società ricorrente
sia venuta a conoscenza dell’esistenza di un atto, per lei
pregiudizievole e comunicatole dalla stessa Amministrazione,
costituisce elemento sufficiente a far sorgere in capo alla
Società Amor S.r.l. l’interesse all’impugnazione. D’altronde
è la stessa Amministrazione ad ammettere, nella memoria
di costituzione, di aver inviato via fax alla Società Amor
la determinazione dirigenziale n. 41 del 2005, qui impugnata
(ved. pag. 3 della memoria di costituzione dell’Amministrazione,
in atti), senza che alcun rilievo giuridico possa assumere
la contestazione che il medesimo provvedimento non fosse
ancora esecutivo ai fini della sua impugnabilità.
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4. – Passando all’esame del merito del ricorso
il Collegio, nonostante l’accoglimento dell’istanza di sospensione
del provvedimento impugnato ed all’esito di un più approfondito
esame della controversia, reso possibile dalla sede non
cautelare nella quale si svolgono le presenti osservazioni,
ritiene che il gravame non meriti accoglimento per le ragioni
che seguono.
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5. In sintesi deve rammentarsi che la Società
ricorrente ha impugnato la scelta dell’Amministrazione resistente
che dopo averle aggiudicato la gara, l’ha esclusa, ai sensi
dell’art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. 21 dicembre
1999 n. 554, in sede di valutazione dei documenti richiesti
per comprovare il possesso dei requisiti, per la mancanza
delle seguenti dichiarazioni:
a) condanna emessa in danno dell’ex dipendente Alberto Baldini;
b) decreto penale di condanna nei confronti dell’ex amministratore
unico Elisa Fambrini;
c) assenza di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata dell’ex dipendente Umberto Tenucci al quale,
peraltro, la Società ha recentemente attribuito un incarico.
In fatto, sui tre punti di cui sopra e con riferimento a
ciascuno di essi, la ricorrente sostiene che:
a) il Baldini non svolge più attività per la Amor da più
di un triennio e, comunque, nel certificato del casellario
giudiziale non risultano condanne a suo carico;
b) la Fambrini ha avuto la notifica del decreto penale –
al quale si è opposta – solo l’11 gennaio 2005 e la richiesta
della dichiarazione ex art. 10 quater è del 22 novembre
2004;
c) la Società ha chiesto il risarcimento dei danni al Tenucci
ed averlo impegnato nello svolgimento di un sopralluogo
non comporterebbe “non dissociazione”.
Al contrario l’Amministrazione resistente sostiene che:
A) il bando della gara qui in esame è stato adottato nel
2003, sicché il triennio di riferimento deve farsi decorrere
dal 2000, epoca in cui il Baldini operava per la Società
ricorrente, per come risulta dalle visure camerali;
B) è assodato che la Società ha omesso di effettuare la
dichiarazione con riferimento al Baldini, ritenendo erroneamente
che la sua presenza nella stessa Società fosse antecedente
al triennio di riferimento e che non ha dichiarato i precedenti
penali a carico della Fambrini;
C) quanto al Tenucci, la circostanza che egli sia stato
destinatario di un incarico affidatogli dalla Amor non può
che confermare la non dissociazione della Società dal comportamento
penalmente rilevante dallo stesso mantenuto e per il quale
è stato condannato.
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6. – Quanto al primo profilo di censura,
compendiatosi nella lamentata mancanza della comunicazione
di avvio del procedimento che ha condotto all’adozione del
provvedimento impugnato, esso si manifesta infondato, in
quanto appare evidente che, nel corso della procedura selettiva
per la scelta di un contraente della Pubblica amministrazione,
quest’ultima possa addivenire all’adozione di provvedimenti
nei confronti delle ditte concorrenti senza che sia loro
inviata la comunicazione di avvio del procedimento, atteso
che tale evenienza costituisce il normale sviluppo della
procedura selettiva alla quale le concorrenti partecipano,
senza che vengano in emersione particolari esigenze di tutela
per l’interessato che è già coinvolto nel relativo procedimento
essendone, dunque, a conoscenza.
Infatti, sul punto, la giurisprudenza ritiene pacificamente
che in forza del carattere unitario del procedimento per
la scelta del contraente privato da parte della Pubblica
amministrazione, sebbene articolato in varie fasi, esso
si concluda soltanto con l'aggiudicazione definitiva, di
talché il riesame di operazioni già svolte non è configurabile
come un nuovo procedimento che renda necessaria la comunicazione
di avvio, inserendosi, invece, nell'unica serie procedimentale
in corso (cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. V, 1 dicembre
2003 n. 7833 nonché Sez. IV, 28 agosto 2001 n. 4904).
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7. – Con riferimento ai motivi di doglianza
dedotti nei confronti di ciascuno dei tre rilievi espressi
dall’Amministrazione sanitaria per disporre la non aggiudicazione
definitiva dell’appalto in favore della Società ricorrente
ed indicati specificamente nella determinazione dirigenziale
n. 41 del 2005, deve esaminarsi dapprima quello (il terzo
nell’elencazione proposta nell’atto introduttivo dalla parte
ricorrente) relativo alla posizione della Signora Elisa
Fambrini, ex amministratore unico della Amor S.r.l., rispetto
alla quale non sarebbero stati dichiarati alcuni precedenti
penali a suo carico.
Sul punto la Società ha sostenuto che era temporalmente
impossibile effettuare tale dichiarazione, in quanto la
notizia delle condanne a carico della Signora Fambrini è
intervenuta successivamente alla dichiarazione effettuata
dalla medesima Società all’Amministrazione procedente, di
talché a quell’epoca effettivamente non era nota alla ridetta
Società l’esistenza di un precedente penale a carico della
Signora Fambrini.
La ditta Amor ha comprovato la veridicità delle sue affermazioni
con documentazione depositata in atti della quale ha preso
contezza la difesa dell’Amministrazione resistente che ha
ammesso l’errore di apprezzamento sul punto effettuata dagli
Uffici (cfr. pag 7 della memoria conclusiva depositata in
data 23 marzo 2005). Conseguentemente il motivo di censura
è fondato, seppure non utile ai fini dell’accoglimento del
ricorso per quanto appresso si dirà.
7. – Residua lo scrutinio delle due censure superstiti,
vale a dire la seconda e la quarta dell’elencazione contenuta
nell’atto introduttivo del presente giudizio.
Prima di esaminarle va premesso che l'art. 75, comma 1,
del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, prevede, come causa
di esclusione dagli appalti, da un lato, la commissione
di reati incidenti sull'affidabilità morale o professionale
(lett. c), e, dall'altro lato, l'aver reso nell'anno anteriore
la pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara (lett. h).
L'art. 75 comma 2, dispone che “I concorrenti dichiarano
ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni
di cui al comma 1 lett. a), d), e), f), g) e h) e dimostrano
mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale
o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte
al medesimo comma 1 lett. b) e c)”.
Da tale norma si evince che per provare il requisito dell'assenza
di reati incidenti sulla idoneità morale e professionale
(art. 75 comma 1 lett. c), l'unico onere posto a carico
dei concorrenti è la produzione del certificato del casellario
giudiziale o dei carichi pendenti.
Una volta che i concorrenti producano un regolare e autentico
certificato penale, nessun altro onere devono adempiere,
e la valutazione della incidenza dei reati sulla idoneità
morale e professionale è rimessa alle stazioni appaltanti.
Bisogna ancora osservare che la dichiarazione deve riguardare
tutti gli amministratori ed i tecnici che della società
concorrente abbiano fatto parte nel triennio precedente
la gara. Infatti, l'inesistenza delle cause di esclusione
previste dall'art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. n.
554 del 1999 è intesa ad evitare che la Pubblica amministrazione
abbia a contrarre con soggetto di cui risulti accertata
l'inaffidabilità sotto il profilo della moralità professionale,
esigenza, per soddisfare la quale, nell'ipotesi di società
diverse da quelle in nome collettivo o in accomandita semplice,
il Legislatore ha ritenuto necessario estendere l'indagine
sui precedenti penali con riguardo a tutti gli amministratori
e tecnici che della società hanno fatto parte nel triennio
precedente la gara, e il giudizio d'inidoneità morale degli
imprenditori persone giuridiche poggia sulla convinzione
che vi sia la presunzione che la condotta penalmente riprovevole
di quelle persone fisiche che svolgono od abbiano svolto
di recente un ruolo rilevante all'interno dell'impresa abbia
inquinato l'organizzazione aziendale, presunzione che è
assoluta nel caso in cui il soggetto ancora svolga un ruolo
all'interno dell' organizzazione di impresa e relativa (consentendo
così all' impresa di fornire la prova contraria) nel caso
in cui egli sia cessato dalla carica e non sia ancora trascorso
quel lasso di tempo che ragionevolmente consente di ritenere
il venir meno dell'influenza negativa recata dal soggetto
medesimo
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8. – Precisato quanto sopra si esamina, dapprima,
la seconda censura. Con essa la Società Amor contesta la
legittimità del motivo di esclusione dall’aggiudicazione
definitiva fondato sul rilievo che la medesima Società,
in sede di gara, non avrebbe dichiarato a carico del Signor
Alberto Baldini che, nella sua qualità di direttore tecnico,
rivestita nel triennio antecedente allo svolgimento della
gara per la quale è qui controversia, risulta essere stato
destinatario di alcuni provvedimenti di condanna da parte
del giudice penale.
Sul punto la Società Amor esclude che su di essa incombesse
l’obbligo di effettuare la dichiarazione con riferimento
al Baldini, atteso che egli era cessato dalla carica in
epoca antecedente rispetto al triennio che deve essere preso
in considerazione. Precisa la Società ricorrente che con
atto del 27 febbraio 1999 si era provveduto alla cessione
di un ramo d’azienda, per effetto del quale a far data dal
giugno 2000 il Baldini non rivestiva più alcun ruolo nella
Amor S.r.l..
Per contro, sostiene l’Amministrazione sanitaria che, da
visure camerali, risulta che il Baldini aveva ricoperto
la carica direttore tecnico dal 27 febbraio 1999 al 13 maggio
2002, ma la Società ricorrente contesta l’efficacia probatoria
delle visure camerali, avendo le stesse soltanto una funzione
conoscitiva e non accertativa, con la conseguenza che la
documentazione circa la cessione del ramo d’azienda depositata
nel presente giudizio sarebbe sufficiente ed idonea a destituire
di fondamento la prospettazione svolta dall’Amministrazione
nella determinazione dirigenziale qui impugnata. Infatti
nel contratto di cessione, dell’1 marzo 1999, il Baldini
veniva nominato direttore tecnico per il periodo massimo
di quindici mesi, di talché egli sarebbe cessato dalla carica
nel maggio 2000, oltre il triennio antecedente la gara qui
in esame, bandita nell’autunno del 2004.
Sul punto il Collegio osserva che se è vero che la visura
camerale non è idonea a svolgere alcuna funzione accertativa
in senso stretto, con riguardo ai dati in essa contenuti,
ma al più una funzione - di fatto meramente conoscitiva
- suscettibile di conferma dei dati medesimi, indubbiamente
tale portata presuntiva della visura, per essere scardinata,
deve essere contestata documentalmente con elementi probatori
idonei a conclamare l’inesattezza di quanto contenuto nella
visura stessa.
Nella specie la Società ha depositato il contratto di cessione
del ramo d’azienda con indicazione del periodo massimo di
attività del Baldini presso la Amor limitato al maggio 2000,
ma non ha offerto alcun elemento per dimostrare che nel
periodo successivo, effettivamente, il Baldini non avesse
rivestito più alcuna carica all’interno della Amor S.r.l..
Conseguentemente, in assenza di prova contraria, la visura
camerale depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente
costituisce l’unico indizio di prova della collaborazione
del Baldini presso la Società ricorrente nel triennio antecedente
il bando di gara, di talché tale circostanza, in assenza
di riscontri contrari, è sufficiente a ritenere comprovata
la mancata dichiarazione relativamente al Baldini da parte
della Società in sede di verifica dei requisiti, inadempimento
da parte dell’aggiudicataria correttamente contestato dall’Amministrazione
sanitaria, attesa la dovutezza di tale dichiarazione per
quanto si è sopra riferito.
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9. – Anche la quarta censura dedotta dalla
Società ricorrente risulta essere infondata.
Con tale motivo di ricorso la Società ricorrente contesta
l’ultimo elemento motivazionale sul quale si regge il provvedimento
impugnato e relativo alla circostanza che non risulta, dalla
dichiarazione della Società Amor e per come richiesto dall’art.
75, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 554 del 1999, una dissociazione
della stessa Società dal comportamento penalmente rilevante
mantenuto dal direttore tecnico Umberto Tenucci e che aveva
determinato l’emissione di un decreto penale di condanna
nei suoi confronti nel febbraio 2000. Infatti, secondo quanto
l’Amministrazione ha rilevato ed espresso nel provvedimento
di esclusione qui impugnato, la Società Amor, pur avendo
avviato nei confronti del Tenucci un giudizio civilistico
volto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa
del comportamento tenuto all’epoca dei fatti, gli aveva
affidato l’incarico di eseguire un sopralluogo, seppur ormai
la sua collaborazione con la Amor S.r.l. fosse cessata.
Peraltro l’incarico affidato al Tenucci si compendiava proprio
nel sopralluogo previsto dal bando di gara della selezione
in ordine alla quale è in questa sede controversia.
Orbene, se è vero che l’esercizio di una azione di responsabilità
nei confronti dell'amministratore o del direttore tecnico
di una società, condannato in via definitiva per reati che
incidono sull'affidabilità morale e professionale, dopo
la sua cessazione dalla carica, costituisce indice della
serietà della dichiarazione, da parte della società stessa,
di dissociazione completa dalla condotta penalmente sanzionata
ed, in tal senso, tale comportamento è suscettibile di impedire
l'esclusione della società medesima da una gara d'appalto
di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n.
554 del 1999 (cfr., in tal senso, T.A.R. Toscana, Sez. II,
22 dicembre 2003 n. 6205 e T.A.R. Milano, Sez. III, 21 dicembre
1996 n. 1718) indubbiamente, in presenza di ulteriori elementi
di segno contrario, essa non è da sola sufficiente ad attribuire
fondatezza a siffatta presunzione dissociativa.
Nella fattispecie in esame, quindi, accanto all’elemento
positivo nel senso dell’intervenuta dissociazione della
Società ricorrente dal comportamento penalmente sanzionato
mantenuto dall’ex direttore tecnico Tenucci, costituito
dall’aver intrapreso un’azione civilistica di responsabilità
nei suoi confronti, milita in senso opposto l’attribuzione
di un incarico allo stesso Tenucci proprio nella procedura
ad evidenza pubblica in ordine alla quale la medesima Società
avrebbe dovuto fornire la prova della effettiva dissociazione.
La circostanza, poi, che l’incarico non sia di particolare
rilievo non costituisce, a giudizio del Collegio, elemento
utile al fine di capovolgere, in senso favorevole per la
Società ricorrente, il giudizio negativo espresso in virtù
delle suesposte osservazioni.
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10. – In definitiva, in virtù di quanto si
è sopra illustrato e tenuto conto del principio generalmente
condiviso in giurisprudenza secondo il quale se un atto
amministrativo è fondato su una pluralità di motivi, l'illegittimità
di uno o di alcuni di essi non è sufficiente a determinarne
l'annullamento, quando gli altri siano sufficienti a giustificare
la decisione amministrativa adottata (cfr., ad es., ex multis
Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 1998, n. 551), l’impugnativa
non può trovare – nella specie – accoglimento ed il gravame
deve essere respinto.
Appare equo, nondimeno, disporre l’integrale compensazione
delle spese di lite tra le parti costituite in giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva
sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio
del 14 aprile 2005.
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