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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 12 ottobre
2005 n. 4670
G. Petruzzelli Pres. L.A.O. Spiezia Est.
Associazione Legambiente O.N.L.U.S. (Avv. R. Vannetti) contro
la Provincia di Grosseto (Avv. V. Menaldi) e nei confronti di
Busisi Ecologia s.r.l. (Avv.ti L. Di Giannantonio e L. Mirco)
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Processo – Legittimazione ed interesse processuale – Ricorso
proposto dal presidente del Comitato regionale toscano
di Legambiente - Art. 24 dello Statuto nazionale dell’associazione
- Attribuisce la rappresentanza in giudizio dell’associazione
nazionale “altresì” ai presidenti regionali - Assenza di
uno specifico conferimento del potere di instaurare giudizi
- Inammissibilità
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È inammissibile il ricorso proposto dal
presidente del Comitato regionale toscano di Legambiente
che si è avvalso dell’art. 24 dello Statuto nazionale il
quale attribuisce la rappresentanza in giudizio dell’associazione
nazionale “altresì” ai presidenti regionali. Tale previsione
statutaria difatti, in assenza di uno specifico conferimento
del potere di instaurare giudizi, non è sufficiente per
configurare in capo al presidente regionale la rappresentanza
processuale dell’associazione nazionale, atteso che, da
un lato, i detti comitati regionali godono di ampia autonomia
di gestione (culminante nel potere di nomina incondizionata
del proprio presidente) e, quindi, hanno un ambito di operatività limitato
al territorio regionale, mentre, dall’altro, la legge n.
349/1986 (artt. 13 e 18) riconosce la legittimazione ad
agire in giudizio per la tutela degli interessi ambientali
soltanto alle associazioni di protezione ambientale a carattere
nazionale ed a quelle presenti almeno in cinque regioni
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 4670 REG. SENT.
ANNO 2005
N. 2063 REG. RIC.
ANNO 2003
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 2063/2003 proposto da
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Associazione Legambiente O.N.L.U.S. in
persona del presidente pro tempore Piero Baronti, con sede
legale in Roma, Via Salaria 403, rappresentata e difesa
dall’avv. Roberto Vannetti di Grosseto
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c o n t r o
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- la Provincia di Grosseto, in persona
del Presidente, rappresentata e difesa dall’avv. Valerio
Menaldi, in Firenze domiciliata presso il suo studio in
via Lamarmora 53
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e nei confronti
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di Busisi Ecologia s.r.l., con sede
in Grosseto, Col S.Martino, in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Di Giannantonio
e Luca Mirco, con gli stessi domiciliata in Firenze, via
il Corso n. 2.
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P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O , P R
E V I A S O S P E N S I O N E,
della delibera 4.8.1999 n. 317 con cui la Giunta Provinciale
di Grosseto autorizzava la ricorrente a realizzare un impianto
per lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, della determinazione dirigenziale
del Settore tutela del territorio della Provincia di Grosseto
14-7-2003 n. 1940 con cui il titolare dell’Area Ambiente rilasciava
alla controinteressata l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto
di trattamento rifiuti in località S.Martino, nonché di ogni
altro atto connesso.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia
di Grosseto e della controinteressata
Viste le memorie difensive presentate da ciascuna delle parti;
Vista l’ordinanza cautelare 28.1.2004 n.144 con cui questa Sezione
ha respinto l’istanza di sospensione.
Visti tutti gli atti di causa
Uditi, alla pubblica udienza del 14 luglio 2005, relatore il
Consigliere Lydia A.O. SPIEZIA, gli avv.ti Raffella Cotugno per
Roberto Vannetti, Eleonora Barneschi per Valerio Menaldi e Stella
Clissa per Luca Di Giannantonio
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O e D I R I T T O
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1. Con ricorso notificato il 14 novembre
2003 alla Provincia di Grosseto ed alla Busisi Ecologia
S.r.l. l’Associazione “Legambiente O.N.L.U.S.”, con sede
in Roma, in persona del Presidente del Comitato regionale
toscano, Piero Baronti ha chiesto l’annullamento, previa
sospensione, della determinazione dirigenziale della Provincia
di Grosseto, Settore Ambiente, con cui la Busisi Ecologia
S.r.l. veniva autorizzata all’esercizio dell’impianto di
trattamento rifiuti sito in località S.Martino, Comune
di Grosseto, della presupposta delibera 4 agosto 1999 n.
317 con cui la Giunta della Provincia di Grosseto aveva
rilasciato la relativa autorizzazione dell’impianto in
questione, nonché di ogni altro atto connesso, ne deduceva
l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere
sotto molteplici profili esposti in nove articolati motivi
di impugnazione.
Si costituivano in giudizio sia la Provincia di Grosseto sia
la controinteressata che hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del
ricorso per difetto di rappresentanza processuale e di legittimazione
ad agire, nonché l’irricevibilità del medesimo per tardività;
nel merito hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione.
Con ordinanza cautelare 28 gennaio 2004 n. 144 questa Sezione
ha respinto l’istanza di sospensione con riferimento alla carenza
della necessaria legittimazione processuale.
Con memoria difensiva(presentata nell’imminenza della trattazione
della causa) la ricorrente Legambiente, premesso che ai sensi
dell’art. 24 dello Statuto la rappresentanza in giudizio dell’associazione
nazionale è altresì attribuita ai presidenti regionali, ha replicato
alle avverse eccezioni preliminari, insistendo per l’accoglimento
del ricorso; con memorie difensive del luglio 2005 le controparti
hanno illustrato le eccezioni di rito con ulteriori argomentazioni,
insistendo anche per il rigetto del ricorso nel merito.
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2005, la causa è passata
in decisione.
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2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto
vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di irricevibilità ed
inammissibilità sollevate sia dalla Provincia di Grosseto
resistente sia dalla controinteressata Busisi Ecologia
S.r.l.
Al riguardo il collegio ritiene di poter prescindere dall’esame
della eccepita tardività del ricorso, poiché l’impugnazione va
-comunque- dichiarata innammissibile per carenza di rappresentanza
processuale in capo al “presidente regionale” sig. P.Baronti,
presidente del Comitato regionale toscano di Legambiente, con
sede in Via Orsini Firenze.
In punto di fatto, al riguardo, va innanzitutto precisato che
il ricorso all’esame per l’associazione Legambiente O.N.L.U.S.,
con sede in Roma, è stato in realtà proposto dal sig. Pietro
Baronti presidente del Comitato regionale toscano di Legambiente,
avvalendosi della disposizione dello Statuto nazionale dell’associazione
in questione, che all’art. 24 attribuisce la rappresentanza in
giudizio della associazione nazionale “altresì” ai presidenti
regionali.
Ma in effetti tale previsione statutaria, in assenza di uno specifico
conferimento del potere di instaurare giudizi, non è sufficiente
per configurare in capo al presidente regionale la rappresentanza
processuale dell’associazione, atteso che, da un lato, i detti
comitati regionali godono di ampia autonomia di gestione(culminante
nel potere di nomina incondizionata del proprio presidente) e,
quindi, hanno un ambito di operatività limitato al territorio
regionale, mentre, dall’altro, la legge n. 349/1986 (artt. 13
e 18) riconosce la legittimazione ad agire in giudizio per la
tutela degli interessi ambientali soltanto alle associazioni
di protezione ambientale a carattere nazionale ed a quelle presenti
almeno in cinque regioni; conseguentemente il presidente del
Comitato regionale toscano, nel caso all’esame, non possiede
la legittimazione processuale per proporre il ricorso in epigrafe
poiché rappresenta soltanto il Comitato regionale, (e non l’associazione
nazionale oppure ultraregionale) il quale non è legittimato ad
agire in giudizio per gli interessi ambientali; né sotto -il
profilo strettamente processuale- può avvalersi della legittimazione
ad agire della Legambiente, associazione nazionale, attraverso
la previsione statutaria in quanto, in tal guisa, si realizzerebbe
una sostanziale elusione dei requisiti di diffusione territoriale
obbligatori fissati dalla legge n. 349/1986 ai fini del riconoscimento
in capo alle associazioni ambientaliste della legittimazione
ad agire in giudizio per la tutela degli interessi diffusi.
Pertanto, anche ove si ritenesse compatibile con i principi generali
operanti in materia di rappresentanza la circostanza che - in
caso come quello in esame – la legittimatio ad processum sia
svincolata dai poteri di rappresentanza sostanziale, il richiamo
all’art. 24 dello Statuto di Legambiente sarebbe insufficiente
a configurare in capo al Presidente regionale toscano di Legambiente
la necessaria rappresentanza processuale dell’associazione nazionale.
In tali sensi, tra l’altro, questo T.A..R. ha già avuto modo
di pronunciarsi anche di recente( vedi, ex multis, Sez. 2, n.
3180/2004) confortato dal consolidato conforme orientamento espresso
dal giudice d’appello( vedi ex multis C.d.S. 17.7.2004 n. 5136
e 11.7.2001 n. 3878)
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3. In conclusione, quindi, il ricorso, assorbita
ogni altra eccezione, va preliminarmente dichiarato inammissibile
per carenza di rappresentanza processuale.
Gli oneri di lite, liquidati in complessivi € 2.000,00(duemila/00)
oltre gli accessori di legge seguono la soccombenza e sono posti
a carico della parte ricorrente Legambiente O.N.L.U.S. Roma,
che ne verserà la metà a ciascuna delle parti costituite.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione II^, in via preliminare dichiara il
ricorso in epigrafe inammissibile.
Per gli oneri di lite, liquidati in € 2.000,00(duemila/00) oltre
gli accessori di legge, a carico della ricorrente Legambiente
O.N.L.U.S Roma, che verserà € 1.000,00(mille/00) oltre gli accessori
di legge, a ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 14 luglio 2005, dal Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento
dei signori:
Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Lydia A.O. SPIEZIA - Consigliere, rel. est.
Roberto PUPILELLA - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 ottobre 2005
Firenze, lì 12 ottobre 2005
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