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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 12 ottobre 2005 n. 4670
G. Petruzzelli Pres. L.A.O. Spiezia Est.
Associazione Legambiente O.N.L.U.S. (Avv. R. Vannetti) contro la Provincia di Grosseto (Avv. V. Menaldi) e nei confronti di Busisi Ecologia s.r.l. (Avv.ti L. Di Giannantonio e L. Mirco)


Processo – Legittimazione ed interesse processuale – Ricorso proposto dal presidente del Comitato regionale toscano di Legambiente - Art. 24 dello Statuto nazionale dell’associazione - Attribuisce la rappresentanza in giudizio dell’associazione nazionale “altresì” ai presidenti regionali - Assenza di uno specifico conferimento del potere di instaurare giudizi - Inammissibilità

È inammissibile il ricorso proposto dal presidente del Comitato regionale toscano di Legambiente che si è avvalso dell’art. 24 dello Statuto nazionale il quale attribuisce la rappresentanza in giudizio dell’associazione nazionale “altresì” ai presidenti regionali. Tale previsione statutaria difatti, in assenza di uno specifico conferimento del potere di instaurare giudizi, non è sufficiente per configurare in capo al presidente regionale la rappresentanza processuale dell’associazione nazionale, atteso che, da un lato, i detti comitati regionali godono di ampia autonomia di gestione (culminante nel potere di nomina incondizionata del proprio presidente) e, quindi, hanno un ambito di operatività limitato al territorio regionale, mentre, dall’altro, la legge n. 349/1986 (artt. 13 e 18) riconosce la legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi ambientali soltanto alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ed a quelle presenti almeno in cinque regioni


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 4670 REG. SENT.
ANNO 2005
N. 2063 REG. RIC.
ANNO 2003

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 2063/2003 proposto da

 

Associazione Legambiente O.N.L.U.S. in persona del presidente pro tempore Piero Baronti, con sede legale in Roma, Via Salaria 403, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Vannetti di Grosseto

 

c o n t r o

 

- la Provincia di Grosseto, in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall’avv. Valerio Menaldi, in Firenze domiciliata presso il suo studio in via Lamarmora 53

 

e nei confronti

 

di Busisi Ecologia s.r.l., con sede in Grosseto, Col S.Martino, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Di Giannantonio e Luca Mirco, con gli stessi domiciliata in Firenze, via il Corso n. 2.

 

P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O , P R E V I A S O S P E N S I O N E,
della delibera 4.8.1999 n. 317 con cui la Giunta Provinciale di Grosseto autorizzava la ricorrente a realizzare un impianto per lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, della determinazione dirigenziale del Settore tutela del territorio della Provincia di Grosseto 14-7-2003 n. 1940 con cui il titolare dell’Area Ambiente rilasciava alla controinteressata l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di trattamento rifiuti in località S.Martino, nonché di ogni altro atto connesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto e della controinteressata
Viste le memorie difensive presentate da ciascuna delle parti;
Vista l’ordinanza cautelare 28.1.2004 n.144 con cui questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione.
Visti tutti gli atti di causa
Uditi, alla pubblica udienza del 14 luglio 2005, relatore il Consigliere Lydia A.O. SPIEZIA, gli avv.ti Raffella Cotugno per Roberto Vannetti, Eleonora Barneschi per Valerio Menaldi e Stella Clissa per Luca Di Giannantonio
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O e D I R I T T O

 

1. Con ricorso notificato il 14 novembre 2003 alla Provincia di Grosseto ed alla Busisi Ecologia S.r.l. l’Associazione “Legambiente O.N.L.U.S.”, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato regionale toscano, Piero Baronti ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale della Provincia di Grosseto, Settore Ambiente, con cui la Busisi Ecologia S.r.l. veniva autorizzata all’esercizio dell’impianto di trattamento rifiuti sito in località S.Martino, Comune di Grosseto, della presupposta delibera 4 agosto 1999 n. 317 con cui la Giunta della Provincia di Grosseto aveva rilasciato la relativa autorizzazione dell’impianto in questione, nonché di ogni altro atto connesso, ne deduceva l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili esposti in nove articolati motivi di impugnazione.
Si costituivano in giudizio sia la Provincia di Grosseto sia la controinteressata che hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza processuale e di legittimazione ad agire, nonché l’irricevibilità del medesimo per tardività; nel merito hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione.
Con ordinanza cautelare 28 gennaio 2004 n. 144 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione con riferimento alla carenza della necessaria legittimazione processuale.
Con memoria difensiva(presentata nell’imminenza della trattazione della causa) la ricorrente Legambiente, premesso che ai sensi dell’art. 24 dello Statuto la rappresentanza in giudizio dell’associazione nazionale è altresì attribuita ai presidenti regionali, ha replicato alle avverse eccezioni preliminari, insistendo per l’accoglimento del ricorso; con memorie difensive del luglio 2005 le controparti hanno illustrato le eccezioni di rito con ulteriori argomentazioni, insistendo anche per il rigetto del ricorso nel merito.
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2005, la causa è passata in decisione.

 

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità sollevate sia dalla Provincia di Grosseto resistente sia dalla controinteressata Busisi Ecologia S.r.l.
Al riguardo il collegio ritiene di poter prescindere dall’esame della eccepita tardività del ricorso, poiché l’impugnazione va -comunque- dichiarata innammissibile per carenza di rappresentanza processuale in capo al “presidente regionale” sig. P.Baronti, presidente del Comitato regionale toscano di Legambiente, con sede in Via Orsini Firenze.
In punto di fatto, al riguardo, va innanzitutto precisato che il ricorso all’esame per l’associazione Legambiente O.N.L.U.S., con sede in Roma, è stato in realtà proposto dal sig. Pietro Baronti presidente del Comitato regionale toscano di Legambiente, avvalendosi della disposizione dello Statuto nazionale dell’associazione in questione, che all’art. 24 attribuisce la rappresentanza in giudizio della associazione nazionale “altresì” ai presidenti regionali.
Ma in effetti tale previsione statutaria, in assenza di uno specifico conferimento del potere di instaurare giudizi, non è sufficiente per configurare in capo al presidente regionale la rappresentanza processuale dell’associazione, atteso che, da un lato, i detti comitati regionali godono di ampia autonomia di gestione(culminante nel potere di nomina incondizionata del proprio presidente) e, quindi, hanno un ambito di operatività limitato al territorio regionale, mentre, dall’altro, la legge n. 349/1986 (artt. 13 e 18) riconosce la legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi ambientali soltanto alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ed a quelle presenti almeno in cinque regioni; conseguentemente il presidente del Comitato regionale toscano, nel caso all’esame, non possiede la legittimazione processuale per proporre il ricorso in epigrafe poiché rappresenta soltanto il Comitato regionale, (e non l’associazione nazionale oppure ultraregionale) il quale non è legittimato ad agire in giudizio per gli interessi ambientali; né sotto -il profilo strettamente processuale- può avvalersi della legittimazione ad agire della Legambiente, associazione nazionale, attraverso la previsione statutaria in quanto, in tal guisa, si realizzerebbe una sostanziale elusione dei requisiti di diffusione territoriale obbligatori fissati dalla legge n. 349/1986 ai fini del riconoscimento in capo alle associazioni ambientaliste della legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi diffusi.
Pertanto, anche ove si ritenesse compatibile con i principi generali operanti in materia di rappresentanza la circostanza che - in caso come quello in esame – la legittimatio ad processum sia svincolata dai poteri di rappresentanza sostanziale, il richiamo all’art. 24 dello Statuto di Legambiente sarebbe insufficiente a configurare in capo al Presidente regionale toscano di Legambiente la necessaria rappresentanza processuale dell’associazione nazionale.
In tali sensi, tra l’altro, questo T.A..R. ha già avuto modo di pronunciarsi anche di recente( vedi, ex multis, Sez. 2, n. 3180/2004) confortato dal consolidato conforme orientamento espresso dal giudice d’appello( vedi ex multis C.d.S. 17.7.2004 n. 5136 e 11.7.2001 n. 3878)

 

3. In conclusione, quindi, il ricorso, assorbita ogni altra eccezione, va preliminarmente dichiarato inammissibile per carenza di rappresentanza processuale.
Gli oneri di lite, liquidati in complessivi € 2.000,00(duemila/00) oltre gli accessori di legge seguono la soccombenza e sono posti a carico della parte ricorrente Legambiente O.N.L.U.S. Roma, che ne verserà la metà a ciascuna delle parti costituite.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, in via preliminare dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.
Per gli oneri di lite, liquidati in € 2.000,00(duemila/00) oltre gli accessori di legge, a carico della ricorrente Legambiente O.N.L.U.S Roma, che verserà € 1.000,00(mille/00) oltre gli accessori di legge, a ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 14 luglio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Lydia A.O. SPIEZIA - Consigliere, rel. est.
Roberto PUPILELLA - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 ottobre 2005
Firenze, lì 12 ottobre 2005

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