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| n. 11-2005 - © copyright |
| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 26 ottobre 2005
n. 4580
Amedeo Urbano – Presidente, Francesco Bellomo – Estensore
Leonetti e Gallucci s.r.l. (avv. A. Cagnoli e A. Oteri)
c. Regione Puglia, Dirigente all’Assessorato ai Trasporti
della Regione Puglia |
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1. Trasporti – Trasporti pubblici – Trasporti
locali – Processo di liberalizzazione imperfetto – Mercato
– E’ retto dal principio della programmazione regionale.
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2. Trasporti – Trasporti pubblici – Trasporto
di persone su strada a carattere locale – Settore – Non
è stato integralmente liberalizzato.
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1. Nel settore dei trasporti locali, caratterizzato
da un processo di liberalizzazione imperfetto, il mercato
non si presenta integralmente aperto ai competitors (salvo
l'accertamento dei requisiti in capo alle imprese interessate
ed eventuali limiti posti a presidio della saturazione),
ma è retto dal principio della programmazione regionale,
posto a salvaguardia delle specifiche esigenze che connotano
il trasporto su base locale e che non consentono la piena
esplicazione dei principi sulla concorrenza.
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2. Oggi il settore del trasporto di persone
su strada a carattere locale non è integralmente liberalizzato,
atteso che il processo di liberalizzazione opera secondo
il modello dell'esternalizzazione del servizio ai privati,
che possono accedervi tramite procedura selettiva ed in
rapporto pattizio con l'amministrazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Sede di Bari - Sezione Terza
nelle persone dei magistrati: - AMEDEO URBANO PRESIDENTE -
DORIS DURANTE COMPONENTE - FRANCESCO BELLOMO COMPONENTE -
relatore all'esito dell'udienza camerale del 6.10.2005 ha
pronunciato la seguente |
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SENTENZA
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Sul ricorso n. 1394/05 proposto da
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LEONETTI e GALLUCCI S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti. Alessandro Cagnoli e Andrea Oteri
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CONTRO
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- la Regione Puglia in persona del
Presidente pro-tempore
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- il Dirigente all'Assessorato ai Trasporti
della Regione Puglia
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per l'annullamento
del provvedimento dell'Assessorato ai Trasporti della Regione
Puglia n. 26/0950 in data 13 giugno di diniego dell'autorizzazione
all'esercizio del servizio regolare di linea Brindisi-Salerno
a carattere stagionale
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Visto il ricorso ed allegati
Vista la domanda di sospensione della efficacia del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente
Visti i documenti e le memorie delle parti
Visti tutti gli altri atti di causa
Relatore all'udienza del 20 ottobre 2005 il giudice Francesco
Bellomo ed uditi i difensori delle parti presenti, come
da verbale
Considerato che sussistono i presupposti per una decisione
in forma semplificata ai sensi degli artt. 3 e 9 L. 205/00
Ritenuto quanto segue
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Fatto e diritto
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1. Con ricorso notificato il 19.09.05 alla
Regione Puglia ed al Dirigente all'Assessorato ai Trasporti
della Regione Puglia, depositato il 24.09.05, LEONETTI e
GALLUCCI S.r.l. domandava l'annullamento del provvedimento
dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia n. 26/0950
in data 13 giugno di diniego dell'autorizzazione all'esercizio
del servizio regolare di linea Brindisi-Salerno a carattere
stagionale.
A fondamento del ricorso, premesso di aver diffidato il
27 maggio 2005 la Regione Puglia a rispondere alla propria
istanza del 21 febbraio 2005 tesa ad ottenere l'autorizzazione
all'esercizio del servizio regolare di linea Brindisi-Salerno
a carattere stagionale, deduceva le seguenti: censure di
violazione di legge ed eccesso di potere.
1. violazione dei principi comunitari in materia di trasporto
locale, lamentando che l'amministrazione avesse confuso
il servizio di trasporto pubblico locale con il servizio
commerciale di linea, applicando a quest'ultimo la disciplina
del primo
2. incompetenza assoluta, violazione dei principi in materia
di concorrenza e sviamento, lamentando che l'amministrazione
avesse ignorato i principi stabiliti dalla legge delega
32/05, applicando alla fattispecie l'incongrua disciplina
del trasporto pubblico locale
Si costituiva in giudizio il Comune di
La causa veniva trattata all'udienza del 20 ottobre 2005,
fissata per l'esame della domanda cautelare, dove le parti
venivano sentite anche sulla possibilità di una decisione
nel merito.
2. Il ricorso risulta manifestamente infondato, sicchè,
essendo il contraddittorio completo e l'istruttoria documentale
esauriente, il Collegio procede a decisione in forma semplificata.
Con i due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente
trattati, la ricorrente pone la questione relativa alla
liberalizzazione del servizio di linea avente ad oggetto
il trasporto di persone su strada a carattere locale.
Sostiene la ricorrente, senza peraltro offrire alcun riferimento
normativo al riguardo (essendo il richiamo ai Reg. 684/92,
11/97 e 12/97 CEE inconferente), che i servizi di trasporto
di persone su strada sarebbero stati distinti in servizi
commerciali organizzati in piena autonomia imprenditoriale
dal privato e servizi pubblici di trasporto commissionati
dalle amministrazioni finanziariamente ausiliati.
Tale distinzione, pur astrattamente ipotizzabile e rispondente
a un trend del diritto comunitario, non appare recepita
nel settore dei trasporti locali, caratterizzato da un processo
di liberalizzazione imperfetto, in cui il mercato non si
presenta integralmente aperto ai competitors (salvo l'accertamento
dei requisiti in capo alle imprese interessate ed eventuali
limiti posti a presidio della saturazione), ma retto dal
principio della programmazione regionale, posto a salvaguardia
delle specifiche esigenze che connotano il trasporto su
base locale e che non consentono la piena esplicazione dei
principi sulla concorrenza.
Può dunque ritenersi solo avviata la liberalizzazione del
settore, come evidenziato dal passaggio del sistema concessorio
a quello dell'affidamento tramite gara e contratto di servizio.
In tal guisa il richiamo svolto alla L. 32/05 non giova
alla tesi della ricorrente, non solo per la ragione formale
che la stessa riguarda i trasporti di competenza statale,
quanto perchè i principi ivi indicati vanno adattati al
diverso ambito locale.
2. Principi e criteri direttivi.
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati
ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla
disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e
concorrenziale;
b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti
nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto
di viaggiatori;
c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza
sociale;
d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i
princìpi della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione
iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni
veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri,
e l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 126-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono inoltre
informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a):
1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività
attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio
a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica;
2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard
di sicurezza e qualità dei servizi resi all'utenza;
3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
in materia di trasporto pubblico locale;
4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento,
in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative
a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari
al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi,
per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni
contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali
di carattere documentale;
Le parti evidenziate in grassetto stanno a segnalare da
un lato che il passaggio al sistema autorizzatorio è di
là da venire, dall'altro che il trasporto pubblico locale
è materia che ricade nello stesso ambito della liberalizzazione
(sicchè cade l'ammissibilità della distinzione tra servizi
pubblici e servizi commerciali).
Oggi non può dirsi, dunque, che il settore del trasporto
di persone su strada a carattere locale sia integralmente
liberalizzato, bensì che il processo di liberalizzazione
operi secondo il modello dell'esternalizzazione del servizio
ai privati, che possono accedervi tramite procedura selettiva
ed in rapporto pattizio con l'amministrazione.
Il ricorso è respinto.
Spese compensate.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, sede di Bari - Terza Sezione, pronunciando sul
ricorso proposto come in epigrafe lo rigetta.
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La presente sentenza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di
questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
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