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n. 11-2005 - © copyright

T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 26 ottobre 2005 n. 4580
Amedeo Urbano – Presidente, Francesco Bellomo – Estensore
Leonetti e Gallucci s.r.l. (avv. A. Cagnoli e A. Oteri) c. Regione Puglia, Dirigente all’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia


1. Trasporti – Trasporti pubblici – Trasporti locali – Processo di liberalizzazione imperfetto – Mercato – E’ retto dal principio della programmazione regionale.

 

2. Trasporti – Trasporti pubblici – Trasporto di persone su strada a carattere locale – Settore – Non è stato integralmente liberalizzato.

1. Nel settore dei trasporti locali, caratterizzato da un processo di liberalizzazione imperfetto, il mercato non si presenta integralmente aperto ai competitors (salvo l'accertamento dei requisiti in capo alle imprese interessate ed eventuali limiti posti a presidio della saturazione), ma è retto dal principio della programmazione regionale, posto a salvaguardia delle specifiche esigenze che connotano il trasporto su base locale e che non consentono la piena esplicazione dei principi sulla concorrenza.

 

2. Oggi il settore del trasporto di persone su strada a carattere locale non è integralmente liberalizzato, atteso che il processo di liberalizzazione opera secondo il modello dell'esternalizzazione del servizio ai privati, che possono accedervi tramite procedura selettiva ed in rapporto pattizio con l'amministrazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sede di Bari - Sezione Terza

nelle persone dei magistrati: - AMEDEO URBANO PRESIDENTE - DORIS DURANTE COMPONENTE - FRANCESCO BELLOMO COMPONENTE - relatore all'esito dell'udienza camerale del 6.10.2005 ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

 

Sul ricorso n. 1394/05 proposto da

 

LEONETTI e GALLUCCI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Alessandro Cagnoli e Andrea Oteri

 

CONTRO

 

- la Regione Puglia in persona del Presidente pro-tempore

 

- il Dirigente all'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia

 

per l'annullamento
del provvedimento dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia n. 26/0950 in data 13 giugno di diniego dell'autorizzazione all'esercizio del servizio regolare di linea Brindisi-Salerno a carattere stagionale

 

Visto il ricorso ed allegati
Vista la domanda di sospensione della efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente
Visti i documenti e le memorie delle parti
Visti tutti gli altri atti di causa
Relatore all'udienza del 20 ottobre 2005 il giudice Francesco Bellomo ed uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale
Considerato che sussistono i presupposti per una decisione in forma semplificata ai sensi degli artt. 3 e 9 L. 205/00
Ritenuto quanto segue

 

Fatto e diritto

 

1. Con ricorso notificato il 19.09.05 alla Regione Puglia ed al Dirigente all'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, depositato il 24.09.05, LEONETTI e GALLUCCI S.r.l. domandava l'annullamento del provvedimento dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia n. 26/0950 in data 13 giugno di diniego dell'autorizzazione all'esercizio del servizio regolare di linea Brindisi-Salerno a carattere stagionale.
A fondamento del ricorso, premesso di aver diffidato il 27 maggio 2005 la Regione Puglia a rispondere alla propria istanza del 21 febbraio 2005 tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio del servizio regolare di linea Brindisi-Salerno a carattere stagionale, deduceva le seguenti: censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
1. violazione dei principi comunitari in materia di trasporto locale, lamentando che l'amministrazione avesse confuso il servizio di trasporto pubblico locale con il servizio commerciale di linea, applicando a quest'ultimo la disciplina del primo
2. incompetenza assoluta, violazione dei principi in materia di concorrenza e sviamento, lamentando che l'amministrazione avesse ignorato i principi stabiliti dalla legge delega 32/05, applicando alla fattispecie l'incongrua disciplina del trasporto pubblico locale
Si costituiva in giudizio il Comune di
La causa veniva trattata all'udienza del 20 ottobre 2005, fissata per l'esame della domanda cautelare, dove le parti venivano sentite anche sulla possibilità di una decisione nel merito.
2. Il ricorso risulta manifestamente infondato, sicchè, essendo il contraddittorio completo e l'istruttoria documentale esauriente, il Collegio procede a decisione in forma semplificata.
Con i due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente trattati, la ricorrente pone la questione relativa alla liberalizzazione del servizio di linea avente ad oggetto il trasporto di persone su strada a carattere locale.
Sostiene la ricorrente, senza peraltro offrire alcun riferimento normativo al riguardo (essendo il richiamo ai Reg. 684/92, 11/97 e 12/97 CEE inconferente), che i servizi di trasporto di persone su strada sarebbero stati distinti in servizi commerciali organizzati in piena autonomia imprenditoriale dal privato e servizi pubblici di trasporto commissionati dalle amministrazioni finanziariamente ausiliati.
Tale distinzione, pur astrattamente ipotizzabile e rispondente a un trend del diritto comunitario, non appare recepita nel settore dei trasporti locali, caratterizzato da un processo di liberalizzazione imperfetto, in cui il mercato non si presenta integralmente aperto ai competitors (salvo l'accertamento dei requisiti in capo alle imprese interessate ed eventuali limiti posti a presidio della saturazione), ma retto dal principio della programmazione regionale, posto a salvaguardia delle specifiche esigenze che connotano il trasporto su base locale e che non consentono la piena esplicazione dei principi sulla concorrenza.
Può dunque ritenersi solo avviata la liberalizzazione del settore, come evidenziato dal passaggio del sistema concessorio a quello dell'affidamento tramite gara e contratto di servizio.
In tal guisa il richiamo svolto alla L. 32/05 non giova alla tesi della ricorrente, non solo per la ragione formale che la stessa riguarda i trasporti di competenza statale, quanto perchè i principi ivi indicati vanno adattati al diverso ambito locale.
2. Principi e criteri direttivi.
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;
b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;
c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;
d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i princìpi della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono inoltre informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di sicurezza e qualità dei servizi resi all'utenza;
3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico locale;
4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale;
Le parti evidenziate in grassetto stanno a segnalare da un lato che il passaggio al sistema autorizzatorio è di là da venire, dall'altro che il trasporto pubblico locale è materia che ricade nello stesso ambito della liberalizzazione (sicchè cade l'ammissibilità della distinzione tra servizi pubblici e servizi commerciali).
Oggi non può dirsi, dunque, che il settore del trasporto di persone su strada a carattere locale sia integralmente liberalizzato, bensì che il processo di liberalizzazione operi secondo il modello dell'esternalizzazione del servizio ai privati, che possono accedervi tramite procedura selettiva ed in rapporto pattizio con l'amministrazione.
Il ricorso è respinto.
Spese compensate.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Terza Sezione, pronunciando sul ricorso proposto come in epigrafe lo rigetta.

 

La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


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