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| n. 11-2005 - © copyright |
| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 3 ottobre 2005 n. 1982
Pres. P. Turco; Est. M. Atzeni
Alpes Costruzioni S.r.l. (Avv.ti P. Del Din, L. Mazzeo,
S. Segneri) c. ANAS Ente Nazionale per le Strade (Avv. Stato)
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1. Responsabilità e risarcimento – illegittima
esclusione da gara d’appalto – risarcimento del danno –
criteri
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2. Responsabilità e risarcimento – regola
di condotta della P.A. – agevole individuazione – decisione
innovativa del giudice amministrativo – non sussiste
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1. L’illegittimità del provvedimento amministrativo
non comporta sempre il riconoscimento della colpa dell’Amministrazione.
Sulla base anche di quanto affermato dalla giurisprudenza
comunitaria, il Tribunale ha infatti individuato i criteri
per il riconoscimento della colpa dell’Amministrazione nella
comprensibilità della portata precettiva della disposizione
inosservata e nella univocità e chiarezza della sua interpretazione,
potendosi ammettere l’esenzione da colpa solo in presenza
di un quadro normativo confuso e privo di chiarezza; restando,
altrimenti, l’amministrazione soggetta all’inevitabile giudizio
di colpevolezza nella violazione di un canone di condotta
agevolmente percepibile nella sua portata vincolante.
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2. In presenza di una decisione giurisprudenziale
innovativa rispetto all’orientamento prevalente deve essere
negato che la regola di condotta potesse essere agevolmente
individuata dalla stazione appaltante. In tal caso la mancata
individuazione, da parte della stazione appaltante, della
regola di condotta affermata dal Consiglio di Stato non
costituisce violazione dell’obbligo di diligenza che incombe
sull’Amministrazione nell’interpretare i suoi parametri
normativi di comportamento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
PRIMA SEZIONE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1281/02 proposto dalla
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Alpes Costruzioni S.R.L. in persona
dell’Amministratore Unico rappresentata e difesa dagli avv.ti
Paolo Del Din, Luca Mazzeo e Sergio Segneri ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari,
via XX settembre n. 25;
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contro
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l’A.N.A.S., Ente Nazionale per le Strade,
Compartimento della Viabilità per la Sardegna, in persona
del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari,
via Lo Frasso n. 2, è per legge domiciliata;
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per il risarcimento
ai sensi dell’art. 6 della legge 205/2000, nonché dell’art.
33, secondo comma, lett. d) e 35 del D. Lgs. 80/1998, del
danno subito da Alpes Costruzioni s.r.l. a causa dell’illegittima
esclusione dalla gara n. 201A99 indetta dall’ANAS, Compartimento
per la Viabilità della Sardegna per lavori nella S.S. 131;
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 15 giugno
2005 il consigliere Manfredo Atzeni ed uditi, altresì, gli
avvocati di parte, come da separato verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con ricorso a questo Tribunale, notificato
il 22/10/2002 e depositato il successivo 2/11, Alpes Costruzioni
S.R.L. in persona dell’Amministratore Unico chiede il riconoscimento
del suo diritto al risarcimento del danno conseguente alla
sua illegittima esclusione dalla gara d’appalto indicata
in epigrafe, annullata con sentenza di questo Tribunale
n. 406 in data 8 maggio 2000 confermata con diversa motivazione
dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con decisione 16
gennaio 2001 n. 1927.
Sostiene che nelle more del processo i lavori sono stati
integralmente eseguiti dalla controinteressata per cui,
nonostante la sua offerta sia tale da ottenere l’aggiudicazione,
non è possibile la reintegrazione in forma specifica.
Chiede, quindi, la rifusione delle spese sostenute per la
predisposizione dell’offerta e la partecipazione alla gara,
da quantificarsi secondo una stima di tempo e di materiale
o secondo prassi nell’1% del contratto oppure nella somma
maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche
in via equitativa, e del mancato utile dell’appalto, quantificabile
nella misura di € 31.952,31, pari al 10% dell’importo a
base d’asta al netto del ribasso, oppure nella somma maggiore
o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa,
il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione, come per
legge, dalla data di maturazione al saldo, e la condanna
dell’ANAS al pagamento delle relative somme.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello
Stato chiedendo, con memoria depositata il 4/6/2005, il
rigetto del ricorso.
In data 1/6/2005 la parte ricorrente ha depositato memoria.
Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito
nelle rispettive conclusioni.
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DIRITTO
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La ricorrente ha partecipato ad una gara
per l’appalto di lavori, indetta dall’Azienda resistente.
La sua offerta è stata esclusa dalla comparazione con quelle
degli altri imprenditori; la ricorrente ha impugnato il
relativo provvedimento, ottenendone l’annullamento con sentenza
di questo Tribunale n. 406 in data 19 aprile 2000 confermata,
con diversa motivazione, dal Consiglio di Stato con decisione
della Quarta Sezione n. 1927 in data 3 aprile 2001.
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, preso atto del
fatto, pacifico in causa, dell’avvenuto completamento dei
lavori per la cui realizzazione era stato indetto l’appalto,
e quindi dell’impossibilità della reintegrazione in forma
specifica, chiede il risarcimento del danno ingiustamente
subito, distinguendo fra il danno emergente, costituito
dalle spese affrontate per la partecipazione alla gara,
e dal lucro cessante, costituito dal mancato guadagno.
Ad avviso del collegio, la domanda è infondata.
L’irregolarità contestata all’odierna ricorrente nel corso
del procedimento che ha dato luogo all’odierna controversia
atteneva alla regolarità della fideiussione presentata per
partecipare alla gara.
Con l’impugnazione proposta a suo tempo l’odierna ricorrente
chiedeva in primo luogo l’annullamento della sua esclusione
dal procedimento affermando la regolarità della garanzia
offerta.
Secondo la ricorrente, l’accoglimento di tale argomentazione
avrebbe fatto sorgere automaticamente il titolo all’aggiudicazione
dell’appalto, con evidenti riflessi sui profili risarcitori.
Peraltro, tale mezzo di gravame è stato condiviso da questo
Tribunale, ma è stato espressamente respinto in appello.
Il Consiglio di Stato, infatti, ha affermato l’insufficienza
della fideiussione, prestata da una finanziaria, offerta
dalla ricorrente per garantire la stazione appaltante, rigettando
quindi il motivo; ha invece accolto le censure da lei dedotte
con appello incidentale rispetto a quello dell’Amministrazione
stabilendo che il comportamento tenuto dall’aggiudicatrice,
la quale in precedenti gare aveva accettato analoghe fideiussioni,
in tal modo ingenerando affidamento sulla loro utilizzabilità,
imponeva di ammettere l’impresa alla regolarizzazione.
L’illegittimità dell’esclusione, affermata dal Consiglio
di Stato, comporta, secondo il ricorrente, il suo diritto
al risarcimento del danno subito.
La tesi è infondata.
Il collegio ritiene di dover confermare, in relazione alla
presente controversia, l’orientamento già espresso dalla
Sezione con sentenza n. 328 del 14 marzo 2005, con la quale
è stato escluso che l’illegittimità del provvedimento amministrativo
comporti sempre il riconoscimento della colpa dell’Amministrazione.
Sulla base anche di quanto affermato dalla giurisprudenza
comunitaria (Corte Giustizia C.E., 5/3/1996, in cause riunite
nn°46 e 48 del 1993; 23/5/1996, causa n°5 del 1994) il Tribunale
ha infatti individuato i criteri per il riconoscimento della
colpa dell’Amministrazione nella comprensibilità della portata
precettiva della disposizione inosservata e nella univocità
e chiarezza della sua interpretazione, potendosi ammettere
l’esenzione da colpa solo in presenza di un quadro normativo
confuso e privo di chiarezza; restando, altrimenti, l’amministrazione
soggetta all’inevitabile giudizio di colpevolezza nella
violazione di un canone di condotta agevolmente percepibile
nella sua portata vincolante.
Nella presente fattispecie, come già sottolineato, l’operato
della stazione appaltante è stato in gran parte confortato
dall’intervento del giudice amministrativo, in quanto la
regola di diritto enunciata dal Consiglio di Stato conferma
che la garanzia prestata dalla ricorrente non le consentiva
di partecipare alla gara.
Occorre, quindi, valutare la seconda proposizione, affermata
dal Consiglio di Stato, secondo la quale l’affidamento che
la stazione appaltante con il proprio precedente comportamento
ha ingenerato nella ricorrente, ed in altre imprese, in
ordine all’ammissibilità di garanzie fidejussorie prestate
da società finanziarie, imponeva di consentire la regolarizzazione
delle garanzie.
Ritiene il collegio che la regola di diritto, affermata
dal Consiglio di Stato, non possieda un grado d’univocità
e d’immediata riconoscibilità, tale da far considerare colposo
il comportamento della stazione appaltante, che non l’ha
immediatamente individuata.
Invero, la pronuncia delle cui conseguenze ora si discute
ha stabilito che l’esclusione dalla gara delle imprese che
avessero presentato una garanzia quale quella offerta dalla
ricorrente costituisce atto dovuto.
Di conseguenza, l’ulteriore contenuto della pronuncia si
pone chiaramente in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale
prevalente, che esclude l’ammissibilità dell’integrazione
di siffatte irregolarità.
Infatti, la giurisprudenza prevalente afferma che legittimamente
la stazione appaltante ammette le imprese partecipanti alla
gara ad integrare la documentazione presentata qualora questa
sia incompleta o irregolare e dia luogo ad equivoci sul
suo contenuto, ma esclude la possibilità di consentire alle
stesse partecipanti di sostituire la documentazione presentata,
in modo da fornire altrimenti la dimostrazione del possesso
di un requisito, non dimostrato nella prima fase procedimentale
(TAR Sicilia, Palermo, II, 10 dicembre 2004, n. 2704; TAR
Lazio, III, 4 novembre 2003, n. 9431; TAR Puglia, Bari,
I, 16 aprile 2003, n. 1709; C. di S., V, 1 ottobre 2003,
n. 5677).
Nel caso di specie, la ricorrente ha preteso di partecipare
alla gara fornendo una garanzia insufficiente, circostanza
che pacificamente comporta l’esclusione (da ultimo, C. di
S., VI, 14 dicembre 2004, n. 8047).
Di conseguenza, il principio affermato dal Consiglio di
Stato appare decisamente innovativo rispetto all’orientamento
prevalente in giurisprudenza, per cui deve essere negato
che la descritta regola di condotta potesse essere agevolmente
individuata dalla stazione appaltante.
Afferma, quindi, il collegio che la mancata individuazione,
da parte della stazione appaltante, della regola di condotta
affermata dal Consiglio di Stato non costituisce violazione
dell’obbligo di diligenza che incombe sull’Amministrazione
nell’interpretare i suoi parametri normativi di comportamento.
Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le
parti costituite.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
PRIMA SEZIONE
respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra
le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 15 giugno 2005 dal Tribunale Amministrativo
per la Sardegna, Prima Sezione, con l'intervento dei signori:
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Paolo Turco, Presidente;
Manfredo Atzeni, Consigliere, estensore;
Alessandro Maggio, Consigliere
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