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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 6 luglio 2005 n. 5943
Pres. La Medica, Est. Sapone
Stanley International Betting Ltd. (Avv. Jacchia, Terranova, Soriano) c. Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Avv. Elefante) e Sisal S.p.A. (Avv. Sanino, Munari, Medugno).


1. Giochi e scommesse – Concorsi pronostici – Deroga ai principi di diritto comunitario in presenza di esigenze di tutela dell’interesse pubblico – Legittimità

 

2. Giochi e scommesse – Concorsi pronostici – Impugnazione di trattativa privata da parte di soggetti non operatori del settore – Legittimazione attiva – Esclusione

1. Le restrizioni alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi sono ammesse se giustificate da esigenze imperative di interesse generale degne di tutela. 2. Soltanto i soggetti qualificabili come “operatori del settore” nell’ambito di un determinato servizio pubblico sono legittimati ad impugnare le modalità di affidamento della gestione di tale servizio utilizzate dalla Pubblica Amministrazione.

 

2. Soltanto i soggetti qualificabili come “operatori del settore” nell’ambito di un determinato servizio pubblico sono legittimati ad impugnare le modalità di affidamento della gestione di tale servizio utilizzate dalla Pubblica Amministrazione.

 

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(1-2) La sentenza in oggetto (alla quale è conforme TAR Lazio, sez. II, 6 luglio 2005, n. 5946, Puntogioco24 S.r.l. c. Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e Sisal S.p.A.), sancendo la legittimità della proroga di una concessione a favore del soggetto che ne è titolare senza previa indizione di una procedura di gara, si colloca in una posizione di rilievo nel panorama della giurisprudenza amministrativa, e ciò ancor più dal momento che l’organo giudicante, nel motivare la decisione, richiama e acquisisce consolidati principi giurisprudenziali di diritto comunitario e nazionale.
Ravvisando nella fattispecie in esame il verificarsi di una traslazione di pubblici poteri, nonché l’esistenza di un rischio di impresa del gestore in merito alle operazioni del concorso, il TAR del Lazio qualifica l’affidamento in concessione della gestione di concorsi pronostici quale concessione di pubblico servizio e, come tale, sottratto all’ambito di applicazione della Direttiva 92/50/CEE, relativa agli appalti pubblici di servizi. In proposito, si segnala che le medesime conclusioni sono state raggiunte dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con le sentenze Teleaustria, 7 dicembre 2000, causa C-324/98, in Giur. it. 2001, 825, e RI.SAN., 9 settembre 1999, causa C-108/98, in Riv. it. dir. pubbl. comunit. 2000, 1379. Di conseguenza, la gestione di concorsi pronostici risulta assoggettata unicamente alle disposizioni del Trattato CE. In relazione alla possibilità di derogare ai principi comunitari in tema di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi per ragioni attinenti al perseguimento dell’interesse pubblico si considerino, in giurisprudenza comunitaria, le pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità Europee Gambelli, 6 novembre 2003, causa C-243/01, in Giust. civ. 2004, I, 2529; Zenatti, 21 ottobre 1999, causa C-67/98, in Foro it. 2000, IV, 218; Läärä, 21 settembre 1999, causa C-124/97, in Corriere giuridico 1999, 1556; Schindler, 24 marzo 1994, causa C-275/92, in Riv. dir. sport. 1994, 719.
Nel caso deciso con la sentenza in oggetto, il Collegio ha considerato come interesse pubblico, nell’ambito del settore dei giochi, l’esigenza di garantire condizioni di concorrenza tra operatori e di efficienza in termini di beneficio per lo Stato, ritenendo idonea a raggiungere tale obiettivo la possibilità di costituire una rete unitaria dei giochi, diffusa su tutto il territorio nazionale, da devolvere allo Stato una volta scadute le concessioni al momento in essere. Inoltre, ravvisando come interesse pubblico la necessità di contrastare iniziative criminali e di tutelare i consumatori, si segnala che, sulla scorta della sentenza Gambelli, la Corte di Cassazione penale, a sezioni unite, con la sentenza n. 23271 del 26 aprile 2004, in Foro it. 2004, II, 393, presa in considerazione anche dal Collegio, ha accolto la possibilità di deroga ai principi di diritto comunitario concludendo che “la legislazione italiana […] si propone non già di contenere la domanda e l’offerta del giuoco, ma di canalizzarla in circuiti controllabili al fine di prevenire la possibile degenerazione criminale, sicché tale legislazione risulta compatibile col diritto comunitario” (Si vedano il Libro verde della Commissione sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, COM (2003) 270, e la Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario del 12 aprile 2000, in G.U.C.E., 29 aprile 2000, C 121/02, nonché, in tema di servizi pubblici, Diritto amministrativo, a cura di MAZZAROLLI, PERICU, ROMANO, ROVERSI MONACO, SCOCA, Bologna, 2005; MASTRAGOSTINO, Appalti pubblici di servizi e concessioni di servizio pubblico, Padova, 1998).
Con riferimento alle problematiche connesse alla legittimazione attiva all’impugnazione, il TAR del Lazio ha ribadito che solo i soggetti che possono essere qualificati come “operatori del settore” sono legittimati ad impugnare la scelta delle modalità di affidamento della gestione di un servizio pubblico operata dalla Pubblica Amministrazione. Tale non è stata ritenuta la società ricorrente, soggetto con sede nel Regno Unito, che si appoggia ai c.d. “centri di trasmissione dati”, situati in territorio italiano, affinché essi svolgano attività di intermediazione, intesa come attività di raccolta, coordinamento e trasmissione delle scommesse al soggetto straniero. Come sottolineato dal Collegio, detta attività è stata considerata illecita per ragioni di ordine pubblico ai sensi dell’art. 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (cfr. Cass. Pen., SS. UU., 26 aprile 2004, n. 23271, cit.). Risulta evidente, dunque, come essa non possa essere identificata con l’attività oggetto della proroga, vale a dire l’organizzazione e gestione di concorsi pronostici (Cfr., citate nella decisione in esame, TAR Lazio, sez. I, 23 febbraio 2004, n. 1637, in Foro amm. TAR 2004, 429; TAR Lombardia, 21 gennaio 2003, n. 90, in Foro amm. TAR 2003, 9; Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 1996, n. 792, in Giur. it. 1997, III, 1, 105. Si veda, altresì, Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2001, n. 3848, in Giur. it. 2002, 1297. In tema di legittimazione all’impugnazione, cfr., in dottrina, VIRGA, Diritto amministrativo – vol. II, Atti e ricorsi, Milano, 2001).


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