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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 6 luglio 2005 n.
5943
Pres. La Medica, Est. Sapone
Stanley International Betting Ltd. (Avv. Jacchia, Terranova,
Soriano) c. Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Avv.
Elefante) e Sisal S.p.A. (Avv. Sanino, Munari, Medugno).
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1. Giochi e scommesse – Concorsi pronostici – Deroga
ai principi di diritto comunitario in presenza di esigenze
di tutela dell’interesse pubblico – Legittimità
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2. Giochi e scommesse – Concorsi pronostici – Impugnazione
di trattativa privata da parte di soggetti non operatori
del settore – Legittimazione attiva – Esclusione
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1. Le restrizioni alla libera circolazione delle merci,
alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi sono
ammesse se giustificate da esigenze imperative di interesse generale
degne di tutela. 2. Soltanto i soggetti qualificabili come “operatori
del settore” nell’ambito di un determinato servizio pubblico sono legittimati
ad impugnare le modalità di affidamento della gestione di tale servizio
utilizzate dalla Pubblica Amministrazione.
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2. Soltanto i soggetti qualificabili come “operatori
del settore” nell’ambito di un determinato servizio pubblico sono legittimati
ad impugnare le modalità di affidamento della gestione di tale servizio
utilizzate dalla Pubblica Amministrazione.
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(1-2) La
sentenza in oggetto (alla quale è conforme TAR Lazio, sez. II,
6 luglio 2005, n. 5946, Puntogioco24 S.r.l. c. Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato e Sisal S.p.A.), sancendo la legittimità della
proroga di una concessione a favore del soggetto che ne è titolare
senza previa indizione di una procedura di gara, si colloca in
una posizione di rilievo nel panorama della giurisprudenza amministrativa,
e ciò ancor più dal momento che l’organo giudicante, nel motivare
la decisione, richiama e acquisisce consolidati principi giurisprudenziali
di diritto comunitario e nazionale.
Ravvisando nella fattispecie in esame il verificarsi di una
traslazione di pubblici poteri, nonché l’esistenza di un rischio
di impresa del gestore in merito alle operazioni del concorso,
il TAR del Lazio qualifica l’affidamento in concessione della
gestione di concorsi pronostici quale concessione di pubblico
servizio e, come tale, sottratto all’ambito di applicazione della
Direttiva 92/50/CEE, relativa agli appalti pubblici di servizi.
In proposito, si segnala che le medesime conclusioni sono state
raggiunte dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con
le sentenze Teleaustria, 7 dicembre 2000, causa C-324/98, in
Giur. it. 2001, 825, e RI.SAN., 9 settembre 1999, causa C-108/98,
in Riv. it. dir. pubbl. comunit. 2000, 1379. Di conseguenza,
la gestione di concorsi pronostici risulta assoggettata unicamente
alle disposizioni del Trattato CE. In relazione alla possibilità di
derogare ai principi comunitari in tema di libertà di stabilimento
e libera prestazione di servizi per ragioni attinenti al perseguimento
dell’interesse pubblico si considerino, in giurisprudenza comunitaria,
le pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità Europee Gambelli,
6 novembre 2003, causa C-243/01, in Giust. civ. 2004, I, 2529;
Zenatti, 21 ottobre 1999, causa C-67/98, in Foro it. 2000, IV,
218; Läärä, 21 settembre 1999, causa C-124/97, in Corriere giuridico
1999, 1556; Schindler, 24 marzo 1994, causa C-275/92, in Riv.
dir. sport. 1994, 719.
Nel caso deciso con la sentenza in oggetto, il Collegio ha considerato
come interesse pubblico, nell’ambito del settore dei giochi,
l’esigenza di garantire condizioni di concorrenza tra operatori
e di efficienza in termini di beneficio per lo Stato, ritenendo
idonea a raggiungere tale obiettivo la possibilità di costituire
una rete unitaria dei giochi, diffusa su tutto il territorio
nazionale, da devolvere allo Stato una volta scadute le concessioni
al momento in essere. Inoltre, ravvisando come interesse pubblico
la necessità di contrastare iniziative criminali e di tutelare
i consumatori, si segnala che, sulla scorta della sentenza Gambelli,
la Corte di Cassazione penale, a sezioni unite, con la sentenza
n. 23271 del 26 aprile 2004, in Foro it. 2004, II, 393, presa
in considerazione anche dal Collegio, ha accolto la possibilità di
deroga ai principi di diritto comunitario concludendo che “la
legislazione italiana […] si propone non già di contenere la
domanda e l’offerta del giuoco, ma di canalizzarla in circuiti
controllabili al fine di prevenire la possibile degenerazione
criminale, sicché tale legislazione risulta compatibile col diritto
comunitario” (Si vedano il Libro verde della Commissione sui
servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, COM (2003)
270, e la Comunicazione interpretativa della Commissione sulle
concessioni nel diritto comunitario del 12 aprile 2000, in G.U.C.E.,
29 aprile 2000, C 121/02, nonché, in tema di servizi pubblici,
Diritto amministrativo, a cura di MAZZAROLLI, PERICU, ROMANO,
ROVERSI MONACO, SCOCA, Bologna, 2005; MASTRAGOSTINO, Appalti
pubblici di servizi e concessioni di servizio pubblico, Padova,
1998).
Con riferimento alle problematiche connesse alla legittimazione
attiva all’impugnazione, il TAR del Lazio ha ribadito che solo
i soggetti che possono essere qualificati come “operatori del
settore” sono legittimati ad impugnare la scelta delle modalità di
affidamento della gestione di un servizio pubblico operata dalla
Pubblica Amministrazione. Tale non è stata ritenuta la società ricorrente,
soggetto con sede nel Regno Unito, che si appoggia ai c.d. “centri
di trasmissione dati”, situati in territorio italiano, affinché essi
svolgano attività di intermediazione, intesa come attività di
raccolta, coordinamento e trasmissione delle scommesse al soggetto
straniero. Come sottolineato dal Collegio, detta attività è stata
considerata illecita per ragioni di ordine pubblico ai sensi
dell’art. 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Interventi
nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela
della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive
(cfr. Cass. Pen., SS. UU., 26 aprile 2004, n. 23271, cit.). Risulta
evidente, dunque, come essa non possa essere identificata con
l’attività oggetto della proroga, vale a dire l’organizzazione
e gestione di concorsi pronostici (Cfr., citate nella decisione
in esame, TAR Lazio, sez. I, 23 febbraio 2004, n. 1637, in Foro
amm. TAR 2004, 429; TAR Lombardia, 21 gennaio 2003, n. 90, in
Foro amm. TAR 2003, 9; Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 1996, n.
792, in Giur. it. 1997, III, 1, 105. Si veda, altresì, Cons.
Stato, sez. V, 11 luglio 2001, n. 3848, in Giur. it. 2002, 1297.
In tema di legittimazione all’impugnazione, cfr., in dottrina,
VIRGA, Diritto amministrativo – vol. II, Atti e ricorsi, Milano,
2001).
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