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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 25 ottobre 2005
n. 9804
Pres. Restaino; Rel. Martino
Total Italia s.p.a. (Avv.ti E. Fumagalli e P. Casavola) c. Comune
di Bari (Avv.ti A. Farnelli e A. Valla) e Ministero delle Attività Produttive
(Avvocatura generale dello Stato)
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1. Processo amministrativo – Provvedimento
emanato senza previa comunicazione di avvio – Onere probatorio
dell’amministrazione per escludere l’annullabilità dell’atto.
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2. Fonti – Abrogazione di norme – Incompatibilità tra
leggi statali di principio e norme regionali – Incompatibilità diretta – Necessità.
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3. Processo amministrativo – Termine per
impugnare – Piano carburanti – dies a quo – ultimo giorno
della sua pubblicazione sull’albo pretorio - Motivi.
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1. La prova che l’amministrazione è tenuta
ad esibire ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della
l.n.241/90 (per escludere l’illegittimità di un provvedimento
emanato in assenza della previa comunicazione di avvio
del procedimento all’interessato), deve essere tale da
introdurre nel giudizio elementi di fatto, oggettivamente
verificabili, idonei a dimostrare in concreto che in nessun
altro modo si sarebbe potuto raggiungere lo scopo senza
ledere la posizione del ricorrente.
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cfr. T.a.r. Sardegna, 22 maggio 2005, n.1272
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2. L’effetto abrogativo di cui all’art.10
della l.n.62 del 1953 discende solo da un’incompatibilità diretta
e comunque da un raffronto “concreto” tra leggi regionali
preesistenti e nuovi principi fondamentali, configurandosi,
nelle altre ipotesi, soltanto una questione di legittimità costituzionale
delle disposizioni regionali difformi dai nuovi principi.
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Cfr. Corte Cost., 1 ottobre 2003, n. 202
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3. Il cd. “piano carburanti” è atto generale
di pianificazione, avente natura analoga ad un piano regolatore:
quindi il termine per la sua impugnazione decorre dall’ultimo
giorno della pubblicazione sull’albo pretorio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio
Sede di Roma, Sez. II ter
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composto dai signori magistrati: Consigliere
Paolo Restaino Presidente; Consigliere Antonio Amicuzzi
Correlatore Primo Ref.; Silvia Martino Relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 6082 del 2004 proposto da
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Total Italia s.p.a., in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli
avv.ti Emiliano Fumagalli e Pietro Casavola, ed elettivamente
domiciliato in Roma presso lo studio Casavola alla via
A. Depretis n. 86
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CONTRO
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- Comune di Bari, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Augusto
Farnelli e Anna Valla ed elettvivamente domiciliato in
Roma presso lo studio dell’avv. Ciociola alla via Flaminia
n. 79;
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- Ministero delle Attività Produttive,
in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla
via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge;
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per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Bari, Ripartizione Territorio
e Qualità edilizia, Settore pianificazione del territorio,
Gestione del P.R.G., prot. n. 51094 del 4.3.2004;
- in parte qua, del Regolamento approvato con delibera del Consiglio
comunale di Bari n. 268 del 9.10.2001;
- ove occorra del decreto del Ministro delle Attività produttive
del 31.10.2001;
- nonché del provvedimento prot. n. 122876 del 1.6.2004, impugnato
con motivi aggiunti:
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di
Bari e del Ministero delle Attività produttive;
Visti i motivi aggiunti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 4 luglio 2005 la relazione
del dr. Silvia Martino e uditi altresì i procuratori presenti
come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. Con ricorso notificato il 20/22.5.2004,
depositato il 10.6.2004, la “Total Italia s.p.a.” con sede
in Milano, proprietaria di impianti per la distribuzione
di carburante siti nel territorio del Comune di Bari, tra
i quali i due situati rispettivamente in via Papa Pio XII
n. 5/E ed in Viale delle Regioni –V.le Europa, ha impugnato
il provvedimento del Comune di Bari, Ripartizione territorio
e qualità edilizia, Settore pianificazione del Territorio,
Gestione del P.R.G., prot. n. 51094 del 4.3.2004, di individuazione
di impianti esistenti sul territorio comunale ricadenti
nelle fattispecie di incompatibilità definiti dalle vigenti
normative in materia, con invito a fornire entro 30 giorni
i relativi programmi di chiusura e smantellamento ovvero
delocalizzazione; inoltre, in parte qua, il Regolamento
comunale approvato con delibera del Consiglio comunale
di Bari n. 268 del 9.10.2001, e, ove occorra, del decreto
del Ministro delle Attività produttive del 31.10.2001.
L’Amministrazione comunale ha rilevato che entrambi i suddetti
impianti sarebbero privi di sede propria, oltre ad essere
ubicati in prossimità di incroci e in contrasto con il
traffico veicolare e il regolare transito dei pedoni. Nello
specifico, gli impianti si porrebbero in contrasto:
- con il punto b) dell’Allegato A del D.M. delle Attività produttive
del 31 ottobre 2001;
- con l’art. 3, comma 1, lett. o), punti 1, 2 e 4 della l.r.
n. 13/90;
- con l’art. 0.3.1. lett. o), punti 1, 2 e 4 del Regolamento
comunale approvato con la delibera di C.C. n. 268 del 9 ottobre
2001.
Con specifico riferimento all’impianto di v.le delle Regioni è stato
altresì evidenziato un presunto contrasto con l’art. 27 delle
NTA del PRG.
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 7 della l.n.241/90, eccesso di potere
sotto il profilo della carenza di motivazione : la ricorrente
non è stata tempestivamente informata dell’avvio del procedimento,
con impossibilità di partecipazione all’istruttoria; peraltro
l’impugnato provvedimento non contiene alcuna motivazione in
ordine alle particolari esigenze di celerità che avrebbero precluso
l’avviso; 2) Violazione dell’art. 1.5. del d.lgs. 11 febbraio
1998, n. 32 e dell’art. 3 del d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346:
l’atto impugnato è stato adottato a distanza di 4 anni dalla
scadenza del termine perentorio fissato dalla normativa in epigrafe
indicata; 3) Violazione e falsa applicazione del d.m. 31 ottobre
2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui
presupposti, carenza di istruttoria e carenza di motivazione:
in mancanza di programmazione regionale o dell’adeguamento di
quella vigente il Comune non poteva invocare l’epigrafato d.m.
per giustificare il presunto profilo di incompatibiltà degli
impianti della ricorrente. Erroneamente è stato ritenuto che
negli impianti in questione il rifornimento avvenga sulla sede
stradale e comunque tale profilo di incompatibilità, ove esistente,
sarebbe derogabile.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. 15 marzo
1997, n. 59, dell’art. 1.5. e dell’art. 3.2. del d.lgs. 11 febbraio
1998, n. 32 e dell’art. 3 del d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346:
nell’ipotesi in cui il d.m. 31 ottobre 2001 possa essere ritenuto
applicabile alla fattispecie, esso è da considerare illegittimo
sia per avere prorogato termini in materia in cui la legge attribuisce
al Governo il compito di disciplinare la materia mediante decreti
legislativi, sia perché non prevede la possibilità di regolarizzazione
degli impianti e sia per avere individuato nuovi profili di incompatibiltà nonostante
la materia sia disciplinata da atti aventi forza di legge; 5)
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. r. 20 aprile
1990, n. 13 e dell’art. 0.3.1. del Regolamento comunale approvato
con delibera del C.C. di Bari n. 268 del 9.10.2001. Eccesso di
potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e per
difetto di motivazione: la cit. legge regionale con l’entrata
in vigore del d.lgs. n. 32 del 1998, deve considerarsi abrogata
e non poteva essere invocata; inoltre non esistono nella fattispecie
i profili di incompatibilità di cui alla lett. o), punti 1, 3
e 4 del primo comma dell’art. 3 di detta l.r., e non è stato
adeguatamente motivato in ordine a circostanze decisive per stabilire
l’incompatibilità o meno degli impianti in questione; in particolare
non è stato chiarito quali sarebbero gli incroci in prossimità dei
quali gli impianti sono ubicati e a che distanza dall’impianto
sarebbero posti tali incroci; per quale ragione tale distanza
sarebbe eccessivamente ravvicinata, determinando così l’arresto
del traffico veicolare; quali sarebbero gli ipotetici pericoli
per l’incolumità dei residenti causati dalla permanenza degli
impianti; 6) Violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 32 del 1998:
con il regolamento comunale n. 268 del 2001 sono state individuate
quattro fattispecie che determinerebbero l’incompatibilità degli
impianti con il territorio, in violazione della norma in epigrafe
indicata la quale prevede che i regolamenti disciplinino esclusivamente
l’installazione di nuovi impianti ovvero il potenziamento e la
ristrutturazione di quelli esistenti;
7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 delle NTA del
PRG. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per carenza
di motivazione: erroneamente è stato ritenuto che l’impianto
sito in v.le delle Regioni – v.le Europa sia in contrasto con
la disposizione in epigrafe indicata, la quale disciplina le
aree destinate alla viabilità. L’impianto è infatti ricompreso
in zona “B4”. Ad ogni buon conto proprio la cit. disposizione
precisa che nella aree di rispetto stradale può essere autorizzata,
per ragioni di pubblico interesse, l’installazione temporanea
di chioschi per carburanti. Successivamente, con il piano di
razionalizzazione, è stato previsto che gli impianti de quibus
possano essere allocati anche in aree destinate alla viabilità,
limitamente ai rispetti stradali, sempreché di larghezza non
inferiore ai mt. 20.
Resiste il Comune di Bari il quale ha in primo luogo eccepito
la natura, a suo dire meramente endoprocedimentale, dell’impugnata
nota n. 51094 del 4.3.2004, la quale costituirebbe esclusivamente
una “guida informativa”, finalizzata alla soluzione dei problemi
indotti dalla presenza di impianti non più compatibili con gli
indirizzi di sviluppo della rete urbana.
Ad ogni buon conto fa rilevare che il procedimento di verifica
della compatibilità con le disposizioni nazionali e regionali,
degli impianti esistenti è stato avviato con la nota prot. n.
44811 del 15.4.2003, inviata anche alla ricorrente. Quanto al
termine previsto dall’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 32/98, lo
stesso non ha carattere perentorio bensì ordinatorio.
Nel merito, fa osservare che il giudizio di incompatibilità si
fonda su parametri oggettivi ed ha comunque carattere tecnico – discrezionale,
essendo per conseguenza censurabile solo per manifesti vizi logici.
La ricorrente depositava un’ulteriore memoria in vista della
pubblica udienza del 8.11.2004 alla quale il ricorso veniva assunto
una prima volta in decisione. Con sentenza interlocutoria n.
67/2005 venivano disposti incombenti a carico del Comune di Bari,
successivamente eseguiti.
La società ricorrente ha quindi notificato motivi aggiunti avverso
l’atto prot. n. 122876 del 1.6.2004, depositato dall’Amministrazione
a seguito della cit. sentenza interlocutoria. Tale atto reca
il parere negativo emesso dal Settore strade in ordine al progetto
di adeguamento presentato dalla Total per l’impianto di viale
delle Regioni. In particolare, deduce: 8) Violazione e falsa
applicazione degli artt. 46 e 61 del d.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495 – Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento
dei fatti, della carenza di istruttoria e di motivazione: l’Amministrazione
reputa che i varchi di uscita ed ingresso dell’impianto non rispettino
i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada, all’art. 46. La ricorrente fa in primo luogo osservare
che detti varchi non sono assimilabili a passi carrabili in quanto,
pur consentendo di uscire dalla carreggiata stradale, non sono
in alcun modo finalizzati al raggiungimento di un’area esterna
alla sede stradale. L’area dell’impianto ricorrente sorge infatti
in un’isola di canalizzazione, deputata a separare le due carreggiate
del V.le Puglia, perpendicolare a viale delle Regioni. L’Amministrazione
avrebbe comunque dovuto verificare la possibilità di accordare
la deroga prevista dall’u.c. della cit. disposizione; 9) Ulteriore
violazione dell’art. 61 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Eccesso
di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, della
carenza di istruttoria e di motivazione – Contraddittorietà:
ad ogni buon conto l’impianto non occupa, né occuperà (a seguito
degli interventi di adeguamento) alcuna porzione della carreggiata
stradale, in quanto è posto interamente all’interno delle linee
bianche continue dell’isola di canalizzazione.
La ricorrente ha presentato una memoria conclusiva in vista della
pubblica udienza del 4 luglio 2005 alla quale il ricorso è stato
assunto in decisione.
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DIRITTO
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1. In via preliminare va disattesa l’eccezione
preliminare del Comune di Bari, secondo il quale il provvedimento
prot. n. 51094 del 4 marzo 2004, non avrebbe carattere
lesivo in quanto semplicemente finalizzato ad un “rapporto
di interlocuzione con le società interessate”, per l’attuazione
della nuova disciplina degli impianti. Tale provvedimento
rappresenta infatti l’esito del procedimento di verifica
di compatibilità con la normativa urbanistica, le disposizioni
a tutela dell’ambiente, del traffico urbano ed extraurbano,
della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico
e architettonico, previsto dall’art. 1, comma 5 del d.lgs.
n. 32/98, il cui risultato deve essere portato a conoscenza
dei titolari degli impianti allo scopo di consentire loro
la presentazione di un programma di adeguamento ovvero
di chiusura e smantellamento. Nel caso di mancata presentazione
del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato
rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformità alle
vigenti norme, si dovrà procedere alla revoca delle autorizzazioni
ed il Comune (come peraltro nella fattispecie chiaramente
enunciato dal provvedimento impugnato), è chiamato ad adottare
i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino
delle aree (art. 3, comma 2, d.lgs. n. 32/98 cit.). Il
provvedimento che conclude il procedimento di verifica,
ha dunque un’immediata efficacia lesiva “dal momento che
ad esso si riconnette la qualificazione, in via definitiva
ed incontrovertibile, della struttura, oggetto di verifica
come incompatibile”, condizionando e vincolando i successivi
sbocchi procedimentali (così in termini TAR Calabria, Catanzaro,
II, 19 febbraio 2003, n. 321).
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1.a Nel merito, risulta anzitutto fondata
la censura relativa all’omissione della garanzie partecipative.
Infatti, la nota prot. n. 44811 del 15.4.2003, invocata
dal Comune quale comunicazione di avvio del procedimento,
poi sfociato nell’atto impugnato, ha un tenore del tutto
generico in quanto si limitava a preannunciare a tutte
le società titolari di impianti di distribuzione localizzati
nel territorio comunale che l’Amministrazione stava provvedendo
a verificarne la compatibilità ed invitava le società medesime
(tutte indistintamente) a fornire ogni informazione utile
in merito a programmi di chiusura, smantellamento, ovvero
delocalizzazione, avvertendo nel contempo che, comunque,
l’Ufficio avrebbe dato corso “alle attività finalizzate
alla ristrutturazione e ammodernamento della rete distributiva
dei carburanti”. L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento
può ritenersi soddisfatto solo se consente una partecipazione
utile dell’interessato, il quale deve poter percepire esattamente
l’oggetto del procedimento avviato d’ufficio (cfr. art.
8, comma 1, l.n. 241/90, anche nel testo anteriore alle
modifiche apportate dalla l.n. 15/2005), e quindi presentare
osservazioni e/o opposizioni pertinenti. Nella fattispecie,
la censura volta a far valere il mancato invio della comunicazione
di avvio del procedimento, riveste poi carattere assorbente
ai fini dell’accoglimento del ricorso (cfr. Consiglio di
Stato, Sez. VI, 1 settembre 2000 n. 4649), relativamente
all’impianto di via Papa Pio XII, in quanto, anche a seguito
della produzione documentale della quale è stata ordinata
l’esibizione, non è stato possibile al Collegio percepire
l’esatta ragione dell’incompatibilità, né comunque l’Amministrazione
ha dimostrato inconfutabilmente che il provvedimento in
concreto adottato non avrebbe potuto essere diverso.
A norma dell’art. 21 – octies, comma 2, della l.n.241/90 - che,
in quanto norma processuale, è di immediata applicazione, anche
nei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge
n. 15/2005 – “Il provvedimento amministrativo non è comunque
annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto
del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello
in concreto adottato”..
La norma recepisce un orientamento consolidato della giurisprudenza
amministrativa - che aveva escluso l’annullabilità, per lo stesso
motivo, in tutti quei casi in cui l’apporto partecipativo del
ricorrente non avrebbe addotto, nel procedimento, elementi di
fatto idonei a modificare la scelta dell’Amministrazione- ed
introduce un’autonoma fase processuale diretta specificamente,
alla verifica dei presupposti che potrebbero rendere il provvedimento,
in origine illegittimo, non più annullabile perchè sanato (così T.a.r.
Sardegna, sez.II, sentenza 22 maggio 2005, n. 1272).
La prova che l’amministrazione è tenuta ad esibire deve essere
tale da introdurre nel giudizio elementi di fatto oggettivamente
verificabili, idonei a dimostrare in concreto che in nessun altro
modo, non lesivo per la posizione del ricorrente, si sarebbe
potuto raggiungere lo scopo (cfr. ancora sent. n. 1272/2005 cit.).
Nella fattispecie, la documentazione esibita non supporta in
maniera incontrovertibile, e comunque in modo direttamente percepibile
dal giudice - ovvero senza l’ausilio di un ulteriore approfondimento
istruttorio o di una consulenza tecnica - il giudizio di incompatibilità circa
l’attuale ubicazione dell’impianto di via Papa Pio XII, ed anzi,
fornisce semmai elementi di prova non del tutto coerenti con
siffatta valutazione (cfr. ad es., l’all. 1.2.12 della produzione
in data 2.3.2005, con cui il Settore strade si esprime favorevolmente
sull’istanza di adeguamento presentata da Total, “atteso che
non vengono modificati gli attuali accessi dalla strada pubblica
che, peraltro, risultano realizzati conformemente a quanto previsto
dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione”).
La fondatezza della censura relativa alla mancata comunicazione
dell’avvio del procedimento, comporta perciò l’annullamento,
in parte qua, dell’impugnata nota del 4 marzo 2004, con assorbimento
di ogni altra censura.
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2. A diversa conclusione, deve invece giungersi
per l’impianto Total di viale delle Regioni, in quanto,
sebbene sia stata omessa la comunicazione di avvio del
procedimento, l’infondatezza degli ulteriori mezzi di gravame,
induce a ritenere che le determinazioni dell’Amministrazione
non avrebbero potuto essere diverse.
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2.a La società Total ha in primo luogo sostenuto
che il termine previsto dall’art. 1, comma 5, del d.lgs.
n. 32/98, per la verifica di compatibilità degli impianti
esistenti, abbia carattere perentorio. La Sezione ha però già avuto
modo di affermare, relativamente a tale disposizione, che
in essa non solo manca un’espressa comminatoria di perentorietà ma
che la stessa “sarebbe peraltro inconciliabile con la pregnanza
degli interessi pubblici da tutelare con la verifica”,
previsti dall’art. 3, comma 2, del d.lgs.n. 32/98, richiamato
dal cit. art. 1, comma 5 (T.a.r. Lazio, Sez. II – ter,
11 ottobre 2004, n. 10664). Vengono quindi meno anche le
censure svolte avverso il d.m. 31.10.2001, nella parte
in cui attribuisce alle Amministrazioni comunali il potere
di effettuare ulteriori verifiche degli impianti esistenti
e di dichiarare la decadenza delle autorizzazioni degli
impianti che risultino incompatibili a seguito della nuova
verifica.
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3. La ricorrente ha poi sostenuto che, in
assenza di adeguamento degli indirizzi di programmazione
regionale alle linee guida di cui al cit. d.m. 31.10.2001,
non potrebbero comunque trovare applicazione gli ulteriori
profili di incompatibilità dallo stesso individuati e,
segnatamente, la fattispecie relativa agli impianti collocati
nei centri abitati “privi di sede propria per i quali il
rifornimento avviene sulla sede stradale”. Invero, il cit.
d.m. nel contesto del provvedimento impugnato, è in realtà richiamato
ad abundantiam, atteso che la necessità di un’idonea collocazione
degli impianti di distribuzione è sostanzialmente ricavabile
anche dal regolamento approvato con la delibera consiliare
n. 268/2001, (art.0.3.1., lett. o) punti 1, 2 e 4), e dalla
l.r. n. 13/90 (art. 3, comma 1, lett. o), punti 1, 2 e
4), alla stregua dei quali l’ubicazione degli impianti
non deve determinare un arresto del flusso del traffico
nel tratto di strada prospiciente l’impianto, né deve essere
eccessivamente vicina a semafori, incroci, curve o dossi
(cfr. sul punto anche l’art. 60, comma 3, del Regolamento
di esecuzione del Codice della Strada). Ad ogni buon conto,
la disposizione appare in sé compiuta ed immediatamente
precettiva, idonea quindi a conformare anche la pianificazione
comunale preesistente.
Quanto all’effettiva dislocazione dell’impianto su sede stradale,
la circostanza è stata successivamente confermata dalla stessa
ricorrente là dove, con il primo motivo aggiunto, ha sostenuto
che l’impianto di v.le delle Regioni (raffigurato, dalle planimetrie
in atti, esattamente al centro dell’intersezione stradale tra
v.le delle Regioni e v.le Puglia), si trova all’interno di un’isola
di canalizzazione (parte della sede stradale), e che i varchi
di accesso e di uscita dall’impianto, pur consentendo di uscire
dalla carreggiata, non sono finalizzati al raggiungimento di
un’area esterna alla sede stradale. Il punto verrà peraltro approfondito
mediante l’esame dei motivi aggiunti, con i quali Total ha fra
l’altro sostenuto che l’impianto non impegna comunque la carreggiata
e che solo per tale parte della strada il regolamento di esecuzione
del Codice della strada pone un divieto assoluto di allocazione
degli impianti di distribuzione del carburante (“Sulle strade
di tipo E ed F in ambito urbano gli impianti di distribuzione
dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi,
ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo
46. Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree
di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale” – art.
61, comma 3, d.P.R. 16.12.1992, n. 495).
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4. Con il quarto motivo viene specificamente
censurato il d.m. 31.10.2001, sia per avere, a dire della
ricorrente, illegittimamente prorogato i termini dei procedimenti
di verifica di compatibilità degli impianti esistenti,
sia per avere individuato nuovi profili di incompatibilità in
contrasto con atti preesistenti aventi forza di legge.
Circa il primo profilo di censura si rimanda quanto argomentato
al precedente paragrafo 2.a relativamente al carattere meramente
ordinatorio del termine previsto dall’art.1, comma 5, del d.lgs.
n. 32/98, in origine fissato al 30.6.1998, e successivamente
prorogato al 23.1.2000 dal d.lgs. n. 346/99. Quanto al preteso
contrasto tra le “linee guida” per l’ammodernamento della rete
di distribuzione, e la preesistente disciplina legislativa (non
meglio individuata dalla ricorrente), è sufficiente a confutare
il rilievo la circostanza che il decreto ripete la sua legittimazione
dall’art. 19, comma 1, della l. 5.3.2001, n. 57, alla stregua
del quale “Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del
servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento
degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo
dei carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adotta, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento
del sistema distributivo dei carburanti”.
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5. Con il quinto motivo la società ha sostenuto
che, con l’entrata in vigore della disciplina statale di
riforma, recata dal più volte cit. d. lgs. n. 32/98, la
preesistente l.r. Puglia n. 13/90, doveva ormai ritenersi
implicitamente abrogata, di talché alcun rilievo poteva
essere attribuito all’art. 3 della cit. l.reg. nella parte
in cui disciplina le incompatibilità tra ubicazione dell’impianto
e territorio.
In primo luogo va ricordato che, per consolidata interpretazione
della Corte costituzionale, l’effetto abrogativo di cui all’art.10
della l.n.62 del 1953 nella parte in cui stabilisce che le nuove
leggi statali di principio abrogano le norme regionali in contrasto
con esse, discende solo da un’incompatibilità diretta e comunque
da un raffronto “concreto” tra leggi regionali preesistenti e
nuovi principi fondamentali (da ultimo ad es. C.Cost. 1 ottobre
2003, n. 202), residuando, nelle altre ipotesi, soltanto la configurabilità di
una questione di legittimità costituzionale delle disposizioni
regionali difformi dai nuovi principi. In secondo luogo, se con
il d.lg. 11 febbraio 1998 n. 32 si è proceduto alla sostituzione
del regime di concessione con quello di autorizzazione, in quanto
ritenuto più idoneo a consentire il libero esercizio di tale
attività economica, non per questo si è inteso rendere detta
attività totalmente libera, in quanto è pur sempre subordinata
alla "verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore,
alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza
sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela
dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo
programmatico delle regioni" (così l’art.1, comma 2, del più volte
cit. d.lgs. n. 32/98). Tra le norme di indirizzo programmatico
ben possono figurare gli standards localizzativi, già contenuti
nella l.r.n. 30/90 e oggi rimessi ai regolamenti regionali previsti
dall’art. 2, comma 1, lett. a) n. 4 della l.r. 13.12.2004, n.
23.
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5.a Con ulteriore profilo dello stesso mezzo
Total ha poi lamentato che non sono stati chiariti dal
Comune i presupposti di fatto e le concrete ragioni dell’incompatibilità contestata.
In particolare, non è stato precisato quale sia l’incrocio
in prossimità del quale è ubicato l’impianto, a quale distanza
dall’incrocio medesimo quest’ultimo sia effettivamente
collocato e per quale ragione, infine, tale distanza sarebbe
eccessivamente ravvicinata.
Il Collegio ricorda in primo luogo che il corredo motivazionale
di un provvedimento va ricercato anche negli atti istruttori
presupposti richiamati.
La documentazione versata in atti ha così evidenziato che l’impianto
si trova esattamente al centro dell’incrocio tra v.le delle Regioni
e v.le Puglia, e tale circostanza non poteva che essere perfettamente
nota alla società ricorrente, la quale, con i motivi aggiunti,
ha poi spostato l’asse del giudizio, invocando l’inesistenza
di un divieto normativo assoluto, inibitivo di una simile localizzazione.
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6. Il sesto motivo è rivolto avverso la
delibera n. 268 del 9.10.2001, di approvazione del piano
di razionalizzazione della rete distributiva, piano che,
secondo la ricorrente, avrebbe illegittimamente inciso
sugli impianti esistenti, là dove, a norma dell’art. 2
del d.lgs. n. 32/98, avrebbe dovuto limitarsi a disciplinare
l’installazione dei nuovi impianti.
Il Collegio osserva in primo luogo che il “piano carburanti” è atto
generale di pianificazione, avente natura analoga ad un piano
regolatore. Il termine per la sua contestazione giudiziale decorre
quindi dall’ultimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio
(cfr. sul punto la sentenza di questa Sezione n. 14143/2004).
Nella fattispecie, il Piano risulta adottato nel gennaio del
2000 e modificato nell’ottobre 2001, con delibera pubblicata
all’Albo Pretorio il 15.10.2001 e pertanto, al momento della
notifica del presente ricorso, era ormai divenuto inoppugnabile.
Nel merito, la censura è peraltro infondata in quanto i piani
comunali di ristrutturazione della rete distributiva, oltre a
comportare un corrispondente adeguamento dello strumento urbanistico
alle localizzazioni nello stesso previste, quantomeno nelle “zone
e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari
vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese
nelle zone territoriali omogenee A”(art.2, comma 1 – bis del
d.lgs. n. 32/98 così come sostituito per effetto di quanto disposto
dall’art. 1 del d.lgs. n. 346/99), rappresentano al tempo stesso
una forma di organizzazione del servizio, mediante l’individuazione
dei “criteri, requisiti e caratteristiche” delle aree su cui
possono essere instaurati detti impianti, effettuata a valle
degli indirizzi di programmazione regionale ed in accordo con
una molteplicità di interessi, non solo di natura urbanistica,
ma, come già accennato di carattere ambientale- paesaggistico,
di sicurezza stradale, etcc.. Pertanto, ove all’Amministrazione
fosse impedito di delocalizzare gli impianti esistenti verrebbe
frustrata proprio la specifica funzione del Piano, che è quella
di ristrutturare e ammodernare la rete esistente in armonia con
tutti gli interessi pubblici coinvolti.
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7. L’ultimo motivo del ricorso principale
verte sulla destinazione urbanistica dell’area di sedime
dell’impianto.
La ricorrente ha in un primo momento affermato che l’area nella
quale sorge l’impianto “è ricompresa nell’ambito di una zona
B4”, di completamento residenziale, interessata da piano particolareggiato
CEP, sulla quale, in forza dell’art. 40 delle NTA, sono ammessi
tutti i servizi alla residenza (ivi compresi gli impianti di
distribuzione carburanti). Si è visto però che, seppure all’interno
di una zona omogenea di tipo B, l’impianto si trova in realtà collocato
direttamente su sede stradale (già esistente). E’ la ricorrente
stessa, inoltre, a richiamare il piano di razionalizzazione della
rete distributiva (approvato con delibera di C.C. n. 268 del
9.10.2001 a modifica e integrazione della precedente delibera
n. 13 del 18.1.2000), il quale consente effettivamente l’allocazione
degli impianti di distribuzione in aree destinate alla viabilità (così come
disciplinate dall’art 27 delle NTA) ma ciò “limitatamente i rispetti
stradali semprecchè di larghezza non inferiore ai 20 mt” (art.
1.2, ultimo capoverso della citata delibera). L’impianto de quo
si trova invece, per stessa ammissione della ricorrente, all’interno
di un’isola di canalizzazione, che è invece parte della vera
e propria sede viaria (cfr. art.3, comma 1, n. 27 del d.lgs.
n.285 del 1992, a norma del quale, per isola di canalizzazione,
deve intendersi una “parte della strada, opportunamente delimitata
e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico” mentre
per fascia di rispetto si intende invece una “striscia di terreno,
esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla
realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni,
recinzioni, piantagioni, depositi e simili” - art. 3, comma 1,
n. 22 del cit. d.lgs. n. 285/92 - ).
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8. Con i motivi aggiunti, Total ha quindi
impugnato il parere negativo del 1.6.2004, espresso dalla
Ripartizione Edilizia pubblica – Settore strade -
in ordine al progetto di “adeguamento” dell’impianto di v.le
Delle Regioni.
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8.a Il primo motivo verte sulla falsa applicazione
dell’art. 46 del Regolamento di esecuzione del Codice della
strada, da parte dell’Amministrazione, la quale avrebbe
erroneamente assimilato i varchi di uscita e di ingresso
ad un passo carrabile e non avrebbe comunque verificato
la possibilità di accordare la deroga prevista dall’u.c.
della citata disposizione, alla stregua del quale “6. I
comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori
a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili
già esistenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile
procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma
2, del codice.”.
In primo luogo, è lo stesso regolamento di esecuzione del Codice
della strada ad equiparare ai passi carrabili gli accessi agli
impianti, prescrivendo che “Sulle strade di tipo E ed F in ambito
urbano gli impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere,
per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i
passi carrabili, di cui all'articolo 46” (art. 61, comma 3, prima
parte). Inoltre, come si è già visto, l’impianto si trova esattamente
al centro dell’incrocio, su sede viaria, e quindi non ha alcun
senso ragionare sull’esatta definizione di “passo carrabile”,
ovvero della possibilità di accordare una deroga alla distanza
minima dalle intersezioni stradali (fissata in 12 mt. dal cit.
art.46), atteso che la collocazione dell’impianto è tale da non
consentire alcun adeguamento dei pur flessibili standard normativi
di localizzazione, finalizzati a garantire la fluidità e la sicurezza
della circolazione.
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9. Con il secondo motivo aggiunto, Total
ha poi fatto rilevare che l’impianto, sebbene su “sede
stradale”, non impegna la carreggiata, e che solo per quest’ultima,
nel Regolamento di esecuzione del Codice della strada,
sussiste un esplicito, assoluto divieto (cfr. il cit. art.
61, comma 3, ultima parte, secondo cui “Gli impianti di
distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non
devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale”.).
La censura, in punto di fatto, non ha tuttavia ricevuto
adeguata dimostrazione in quanto il Settore strade ha rilevato
che l’ingombro della struttura, quale recata dal progetto
di adeguamento, interessa l’intera area dell’incrocio,
ed interferisce in parte anche con la carreggiata. Il Collegio
osserva inoltre che da una disposizione dettata quale norma
di chiusura (“non devono impegnare in ogni caso”), non
può sic et simpliciter ricavarsi un criterio positivo di
compatibilità, ovvero uno standard di localizzazione ottimale.
Ad ogni buon conto, l’isola di canalizzazione, all’interno
della quale è collocato l’impianto, è definita dallo stesso
Codice della Strada (cfr. il già cit. art.3, comma 1, n.
27) del d.lgs. n.285 del 1992) come “parte della strada,
opportunamente delimitata e non transitabile, destinata
a incanalare le correnti di traffico”. Si tratta perciò di
un’area che, per definizione, non è transitabile, di talché non è affatto
chiaro, come, viceversa, possa esservi consentita l’allocazione
di un impianto di erogazione del carburante, che, richiede,
giocoforza, il transito e la sosta dei veicoli che effettuano
il rifornimento.
In definitiva, il giudizio di incompatibilità espresso dall’Amministrazione
in ordine all’impianto di v.le delle Regioni si appalesa legittimo
e sicuramente non manifestamente illogico o irrazionale.
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9. Per quanto in precedenza quanto argomentato,
il ricorso deve essere accolto limitatamente all’impugnata
nota n. 51094 del 4.3.2004, nella parte in cui sancisce
l’incompatibilità dell’impianto di via Papa Pio XII, senza
aver dato modo alla società ricorrente di partecipare al
procedimento di verifica con pertinenti osservazioni e/o
opposizioni.
Sussistono, infine, giusti motivi per la compensazione tra le
parti delle spese e degli onorari di giudizio.
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PQM
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma, sez.II ter, definitivamente pronunciando
sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie in parte e,
per l’effetto, annulla il provvedimento n. 51094 del 4.3.2004
limitatamente all’impianto Total sito in Bari alla via
Papa Pio XII.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 4.7.2005.
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