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n. 11-2005 - © copyright

 

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 25 ottobre 2005 n. 9797
Pres. RESTAINO; Rel. AMICUZZI
STS STUDI TECNOLOGIE e SISTEMI s.r.l. (avv. R. Colagrande, M. Mammone e C. Spampinato) c. MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI (Avvocatura Generale dello Stato) + altri


1. Processo amministrativo – Impugnazione gara d’appalto – Raggruppamento temporaneo d’imprese – Rappresentanza processuale dell’impresa capogruppo – Sussiste – Esplicita dichiarazione di agire in nome e per conto delle imprese mandatarie – Irrilevanza.

 

2. Contratti della p.a. – Gara d’appalto – Clausola del bando che fissa il limite di pagine dell’offerta tecnica senza precisarne la formattazione - Esclusione – Illegittimità.

1. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, spetta al mandatario la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante; pertanto, ai fini della 'contemplatio domini' non è necessario che l'intestazione del ricorso rechi la dicitura 'anche in nome e per conto', né che nella procura al difensore venga precisato che il conferimento ha luogo da parte dell'impresa mandataria quale capogruppo del raggruppamento. cfr. anche T.A.R. Piemonte, sez. II, 29 giugno 1987, n. 393

 

2. La prescrizione del bando che fissa il limite di pagine dell’offerta tecnica, senza individuare le caratteristiche di forma delle pagine stesse (numero delle battute, dimensioni dei caratteri, interlinea e margini), ha carattere meramente indicativo e la sua violazione non può comportare l’esclusione dalla gara.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA TER

 

composto dai signori Magistrati: Consigliere Paolo RESTAINO - Presidente f.f.; Consigliere Antonio AMICUZZI - Relatore Primo Referendario; Floriana RIZZETTO - Correlatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 3890 del 2005 proposto da

 

STS STUDI TECNOLOGIE e SISTEMI s.r.l., con sede in Roma, in proprio e quale rappresentante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con Gartner Italia s.r.l., PRS Planning Ricerche e Studi s.r.l. e Metron Consulting s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Colagrande, Michele Mammone e Costanza Spampinato, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso il secondo, in Roma, alla Via Savoia n. 23;

 

CONTRO

 

il MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

 

e nei confronti

 

di BAIN & COMPANY ITALY, INC. con sede in Milano, in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del R.T.I. con FORMIT SERVIZI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Satta, Francesco Cardarelli e Ignazia Satta, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, alla Via G.P. da Palestrina, n. 47;

 

di FORMIT SERVIZI s.p.a., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

 

nonché con ricorso incidentale

 

di BAIN & COMPANY ITALY, INC. con sede in Milano, in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del R.T.I. con FORMIT SERVIZI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

 

per l’annullamento
quanto al ricorso principale
della nota prot. n. 0656 del 2.3.2005 del M.I.P.A.F., di comunicazione della approvazione, con D.M. n. 3466 del 21.12.2004, registrato all’Organo di controllo il 17.1.2005, della graduatoria delle offerte relative alla gara per il monitoraggio, ai sensi dell’art. 13, II c., del D. Leg. vo n. 39 del 1993, della Convenzione Quadro SIAN, formulata dalla Commissione giudicatrice, con affidamento dell'incarico alla società RTI Bain & Company Italy, Inc., mandataria;
del suddetto D.M. n. 3466 del 21.12.2004;
di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, incluso il verbale n. 11 del 14.5.2004;
di ogni atto pregresso, presupposto, connesso e conseguente;
nonché per la declaratoria della nullità dell’eventuale contratto di appalto sottoscritto tra il RTI aggiudicatario ed il M.I.P.A.F.;
per l’accertamento del diritto del RTI STS alla aggiudicazione della gara de qua;
per l’esecuzione in forma specifica della emananda sentenza;
per la condanna della Amministrazione intimata al risarcimento dei danni, con liquidazione della somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione;
quanto al ricorso incidentale
per l’annullamento dell’art. 4 del capitolato tecnico di gara, “offerta tecnica del monitore”, nella parte in cui dispone che “l’offerta tecnica non deve superare le 200 pagine compresi gli allegati, le figure e le tabelle”, qualora tale prescrizione venisse interpretata come essenziale ai fini della regolarità della procedura della gara de qua;
dell’art. 5.2.”Busta B – offerta tecnica” delle “norme di gara” nella parte in cui si afferma che ““la busta recante la dicitura “B – offerta tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, :1.. l’offerta tecnica conforme a quanto indicato nel par. 4 del Capitolato Tecnico (…)””, qualora tale prescrizione venisse interpretata nel senso di comminare con la sanzione dell'esclusione la presentazione di una offerta tecnica, compresi gli allegati, le figure e le tabelle, superiore alle 200 pagine, come indicato al par. 4 del Capitolato tecnico;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e di Bain & Company Italy, Inc. con sede in Milano, in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del R.T.I. con Formit Servizi s.p.a.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Bain & Company Italy, Inc. con sede in Milano, in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del R.T.I. con Formit Servizi s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 4.7.2005, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso notificato il 14/15.4.2005, depositato il 28.4.2005, la S.T.S. – Studi Tecnologie e Sistemi s.r.l., con sede in Roma, in proprio e quale rappresentante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con Gartner Italia s.r.l., PRS Planning Ricerche e Studi s.r.l. e Metron Consulting s.r.l., ha premesso di essersi classificata al secondo posto nella gara, indetta con bando pubblicato sulla GUCE n. S210 del 27.10.2003 e sulla GURI n. 257 del 5.11.2003, da svolgersi mediante appalto concorso ai sensi del D. Leg.vo 17 marzo 1995, n. 157 e Dir. 97/52 CE, per la fornitura di servizi di monitoraggio e di controllo specialistico di conformità dei processi di pagamento, nonché di monitoraggio degli atti esecutivi della convenzione quadro stipulata il 15.10.2001 con Finsiel, inerenti il sistema informatico agricolo nazionale.
Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota prot. n. 0656 del 2.3.2005 del M.I.P.A.F., di comunicazione della approvazione, con D.M. n. 3466 del 21.12.2004, registrato all’Organo di controllo il 17.1.2005, della graduatoria delle offerte relative alla gara per il monitoraggio, ai sensi dell’art. 13, II c., del D. Leg. vo n. 39 del 1993, della Convenzione Quadro SIAN, formulata dalla Commissione giudicatrice, con affidamento dell'incarico alla società RTI Bain & Company Italy, Inc., mandataria; inoltre del suddetto D.M. n. 3466 del 21.12.2004, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, incluso il verbale n. 11 del 14.5.2004 e di ogni atto pregresso, presupposto, connesso e conseguente. Ha inoltre chiesto la declaratoria della nullità dell’eventuale contratto di appalto sottoscritto tra il RTI aggiudicatario ed il M.I.P.A.F., l’accertamento del diritto del RTI STS alla aggiudicazione della gara de qua, l’esecuzione in forma specifica della emananda sentenza e la condanna della Amministrazione intimata al risarcimento dei danni, con liquidazione della somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione.
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

 

1.- Violazione delle norme contenute nel capitolato speciale, nelle “norme” di gara ed in generale nella lex specialis. Mancata osservanza di prescrizioni tassative a pena di esclusione. Eccesso di potere per violazione della par condicio tra concorrenti e per mancata “censura del superamento del limite di 200 nella presentazione della offerta tecnica.
Nella presentazione della propria offerta tecnica il RTI Bain & Company ha violato la prescrizione che imponeva che essa offerta non dovesse superare il limite di 200 pagine, prevista espressamente nel paragrafo n. 4 del capitolato tecnico della gara in questione, la cui precettività è desumibile dal punto 5.2 busta B - offerta tecnica - delle norme di gara, ove è previsto che detta busta deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica conforme a quanto indicato nel paragrafo 4 del capitolato tecnico.
Sebbene, infatti, il documento, denominato offerta tecnica, presentato da detto RTI rientri nel limite delle 200 pagine, risulta che il raggruppamento abbia presentato altra documentazione aggiuntiva, che non è identificabile in quella di riscontro (che non rientra nel novero di quella che contribuisce al superamento di detto limite), rilevante ai fini del conteggio in quanto contribuiva a descrivere la offerta presentata e quindi a consentirne la valutazione in modo sostanziale fornendo un numero superiore di elementi di valutazione, con specifico riguardo alla metodologia per lo svolgimento del monitoraggio.

 

2.- Difetto assoluto di motivazione nei verbali di gara, in particolare in ordine alla fissazione ed applicazione dei criteri di valutazione della Commissione giudicatrice. Violazione degli artt. 3 e 22 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta irrazionalità ed illogicità.

 

2.1.- Difetto di motivazione nei verbali di gara.
La procedura valutativa seguita dalla Commissione giudicatrice è affetta da grave incoerenza e difformità rispetto ai criteri prefissati nei documenti di gara.
Detta commissione, durante l’esame delle offerte tecniche del R.T.I. ricorrente e di quello aggiudicatario, ha palesemente omesso di motivare in ordine ad alcune determinazioni e assegnazioni di punteggi (sia sintetici, sia numerici), non evidenziando il processo logico valutativo che ha condotto alla loro espressione; ciò in difformità dalle norme di gara che imponevano una analitica valutazione delle sottovoci di suddivisione dell'offerta tecnica in merito a parametri valutativi prefissati.
E’ carente, infatti, ogni esplicazione e motivazione a supporto dell’esame della voce “servizi e direzione dei lavori”, sottoparametro “completezza, qualità, aderenza a requisiti espressi nel capitolato tecnico, …” (non essendo espresse giustificazioni del punteggio di 6,7 assegnato al ricorrente, a fronte del punteggio di 7,3 ottenuto dal controinteressato), e della voce “piano delle attività”.
Quanto alla voce “requisiti della società” per il sottoparametro “qualità e quantità delle esperienze …” il ricorrente e il controinteressato hanno ottenuto il medesimo punteggio di 4,2, nonostante fossero stati formulati rilievi circa la carenza di informazioni sulle esperienze pregresse del secondo, mentre per il sottoparametro “curricola delle risorse professionali …” il controinteressato ha ottenuto ingiustificatamente un punteggio superiore.
E’ erroneo, illegittimo e ingiustificatamente pregiudizievole per il ricorrente il punteggio di 4,4, assegnatogli con riguardo alla voce “servizi di verifica e controllo di qualità”, sottoparametro “adeguatezza e solidità dell’approccio metodologico …”, essendo le rilevate lacune in ordine all’aspetto della sicurezza dei sistemi informativi inconferenti, atteso che era logico che non fossero illustrate le competenze in tema di sistemi informativi con riferimento a procedure di controllo dei processi di erogazione di fondi europei; è inspiegabile l’attribuzione del punteggio di 5,6 per la stessa voce al controinteressato sebbene fossero stati opposti dei rilievi sulla relativa offerta. Circa il sottoparametro “completezza, qualità, aderenza ai requisiti espressi nel capitolato tecnico …” il controinteressato si è visto attribuire il punteggio di 5,8 supportato da un giudizio positivo, mentre la parte ricorrente si è vista attribuire il punteggio di 4,5, senza alcun giudizio.

 

2.2.- Errata valutazione dei requisiti in punto di esperienze con specifico riguardo al settore del servizio relativo alla verifica e controllo della qualità dei processi di pagamento.
Con riguardo alla voce “servizi di verifica e controllo di qualità”, sottoparametro “adeguatezza e solidità dell’approccio metodologico …” va rilevato altresì che, a fronte di una oggettiva superiorità della offerta di parte ricorrente, al fine di attribuire un punteggio inferiore rispetto a quello assegnato al RTI aggiudicatario è stata ipotizzata una inesistente carenza relativa a requisiti (quali l’architettura e la sicurezza dei sistemi informativi) che attenevano ad altro settore di sevizio e riguardo ai quali la commissione, in sede di valutazione del settore del monitoraggio standard, aveva giudicato l’offerta della parte ricorrente come completa.

 

3.- Difetto assoluto di motivazione nel provvedimento di aggiudicazione della gara per palese contraddittorietà ed incongruenza rispetto al parere del Consiglio di Stato n. 8487/2004. Eccesso di potere per contraddittorietà.
Difetto assoluto di motivazione.
La normativa di settore (D. Leg.vo 12 febbraio 1993, n. 39), che contrappone la attività di fornitura e gestione del sistema informativo alla parallela funzione di controllo su detta attività, contiene, all’art. 13, il divieto che la società cui venga affidato il servizio di monitoraggio risulti collegata, ai sensi dell’art. 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti.
Il citato criterio, rimasto immutato a seguito della circolare 5 agosto 1994, n. AIPA/CR/5, è stato modificato dalle successive circolari 16 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, 28 dicembre 2001 n. AIPA/CR/38 e 11 marzo 2003 n. AIPA/CR/41, che hanno raffinato un concetto di incompatibilità esteso alla generale attività di fornitura nel suo complesso, nel senso che il soggetto monitore, a prescindere dal singolo contratto o rapporto, non può essere connesso con l’attività di fornitura e con imprese che ne gestiscano lo svolgimento.
Nel corso della gara che occupa uno dei componenti della Commissione giudicatrice ha comunicato di essere a conoscenza di una possibile situazione di conflitto di interessi con riguardo ad una delle società concorrenti, la Formit Servizi s.p.a., partecipante alla gara in RTI con la Bain & Company, in quanto risultante aggiudicataria di altra gara di appalto indetta dal Ministero della Giustizia per la gestione del sistema informativo, alla quale si era presentata in RTI con la IBM s.p.a. e con la Telecom Italia s.p.a., mentre la gara di cui trattasi riguarda il monitoraggio della convenzione quadro stipulata il 15.10.2001 con la Finsiel, mandataria di un RTI costituito il 13.12.2000, poi divenuto Agrisian s.p.a., di cui facevano parte sia la IBM s.p.a. che la Finsiel s.p.a, controllata da Telecom Italia s.p.a..
A seguito di tanto la Commissione giudicatrice ha chiesto un parere al Consiglio di Stato, che ha ritenuto sussistente una situazione di conflitto di interessi e che l’Amministrazione avrebbe potuto decidere se procedere o meno all’autoannullamento della aggiudicazione a favore di Formit Servizi.
Nonostante ciò la comunicazione di aggiudicazione dell’appalto al RTI costituito tra la Formit Servizi e la Bain & Company non contiene alcuna indicazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a confermare Formit Servizi nella gestione del servizio di monitoraggio, con evidente difetto di motivazione.

 

4.- Violazione di legge in relazione al D. Leg. vo 12 febbraio 1993, n. 39 “per vizio di incompatibilità in capo al soggetto aggiudicatario”.
Comunque i citati rilievi del Consiglio di Stato e la accertata incompatibilità non sono mai stati superati da ipotetiche diverse controdeduzioni dell’Amministrazione appaltante, in violazione dell’art. 13 del D. Leg. vo n. 39 del 1993 e del bando di gara, punto III.2.1, a1), che prevede la presentazione di una dichiarazione circa la insussistenza di cause di incompatibilità con il contratto da monitorare (stabilite dalla circolare AIPA/CR/41), tenuto conto che, sebbene potrebbe non sussistere una ipotesi di puntuale collegamento tra Formit Servizi e Telecom e IBM, secondo la definizione di cui all’art. 7 della L. n. 287 del 1990, è certo che la costituzione di un RTI tra gli indicati soggetti manifesta la sussistenza di concreti ed effettivi interessi economici in comune, tali da consentire una assimilazione tra le diverse società e dunque la consistente alterazione della obiettività e serietà della attività di controllo.
Con atto depositato il 2.5.2005 si è costituita in giudizio la Bain & Company Italy Inc., in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del RTI costituito con Formit Servizi s.p.a., eccependo la inammissibilità, deducendo la infondatezza e concludendo per la reiezione del ricorso .
Con atto notificato il 13.5.2005, depositato il 17.5.2005 ha spiegato ricorso incidentale la Bain & Company Italy Inc., in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del RTI costituito con Formit Servizi s.p.a., chiedendo l’annullamento dell’art. 4 del capitolato tecnico di gara, “offerta tecnica del monitore”, nella parte in cui dispone che “l’offerta tecnica non deve superare le 200 pagine compresi gli allegati, le figure e le tabelle”, qualora tale prescrizione venisse interpretata come essenziale ai fini della regolarità della procedura della gara de qua; inoltre ha chiesto l’annullamento dell’art. 5.2.”Busta B – offerta tecnica” delle “norme di gara” nella parte in cui si afferma che ““la busta recante la dicitura “B – offerta tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, :1.. l’offerta tecnica conforme a quanto indicato nel par. 4 del Capitolato Tecnico (…)””, qualora tale prescrizione venisse interpretata nel senso di comminare con la sanzione dell'esclusione la presentazione di una offerta tecnica, compresi gli allegati, le figure e le tabelle, superiore alle 200 pagine, come indicato al par. 4 del Capitolato tecnico.
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

 

1.- Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità e violazione del principio di proporzionalità.
Nell’ipotesi che la disposizione del capitolato tecnico che prescrive che l’offerta tecnica non debba superare le 200 pagine possa essere interpretata come essenziale ai fini della regolarità della procedura di gara, nel senso che la sua violazione comporti la comminatoria della esclusione ex art. 5.2 “Busta B – offerta tecnica”, essa è da considerare illegittima perché essa prescrizione deve invece essere intesa come mera regola indicativa.
La disposizione di cui trattasi è invero equivoca e sprovvista dei caratteri di chiarezza, precisione, determinatezza e puntualità necessari perché le possa essere riconosciuto carattere essenziale, atteso che da essa o aliunde non si evince quali siano le caratteristiche formali delle 200 pagine che non devono essere superate. Neppure ricorrendo ad una interpretazione finalistica detta disposizione potrebbe essere intesa come essenziale, non corrispondendo ad un particolare interesse dell’amministrazione, non essendo indicato il formato e non rispondendo alla esigenza di tutela della par condicio tra i concorrenti, esprimendosi la Commissione giudicatrice sul contenuto sostanziale della offerta.
Con atto depositato il 21.5.2005 si è costituito in giudizio il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.
Con memoria depositata il 30.5.2005 parte ricorrente, premesso che il tenore del ricorso incidentale lascia desumere che la parte controinteressata ammette la violazione contestata del superamento del limite di 200 pagine, ha eccepito la inammissibilità di detto ricorso perché ha ad oggetto provvedimenti quali il capitolato tecnico e le norme di gara, diversi da quelli contro i quali è rivolta la impugnazione principale, sicché la parte controinteressata avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l’apposizione di detto limite. Nel merito ha contestato la fondatezza di detto ricorso incidentale ed ha ribadito tesi e richieste.
Con memoria depositata l’1.6.2005 la parte controinteressata costituita ha premesso di aver inviato in data 19.11.2004 una nota al MIPAF in cui era evidenziato che la Formit s.p.a. non aveva mai preso parte a procedure di gara, indette dal Ministero della Giustizia (in RTI con altre imprese del settore), aventi ad oggetto la gestione del sistema informativo dell'Amministrazione e che ad una gara bandita nel 2003 per la formazione nel settore dell’informatica - peraltro aggiudicata (a seguito di decisione n. 526 del 2004 della IV Sezione del Consiglio di Stato) ad un RTI con mandataria Elea s.p.a. - aveva partecipato la Fondazione Formit e non la Formit s.p.a., in RTI con IBM Itali s.p.a. e Telecom Italia s.p.a., con insussistenza di alcuna incompatibilità. In rito ha poi eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto la STS ha rilasciato la delega ad essere rappresentata e difesa in giudizio in proprio e non in qualità di capogruppo del RTI (costituendo) con Gartner Italia, PRS e Metron Consulting, società che non hanno affiancato alla suddetta proprie deleghe e non hanno impugnato autonomamente l’aggiudicazione della gara de qua alla controinteressata Bain & Company Italy, inc., nei riguardi delle quali essa aggiudicazione è inoppugnabile, con conseguente non aggiudicabilità della gara stessa alla STS, priva dei necessari requisiti. Nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.
Con memoria depositata l’1.6.2005 il costituito Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.
Con memoria depositata il 3.6.2005 parte ricorrente, premesso che la avversa eccezione di carenza di interesse è da considerare infondata, sia in quanto nell’epigrafe del ricorso è chiaramente indicato che essa agisce in proprio e quale rappresentante del raggruppamento temporaneo con Gartner Italia s.r.l., PRS s.r.l. e Metron Consulting s.r.l., sia perché che la Fondazione Formit è socio di maggioranza assoluta di Formit Servizi s.p.a., ha ribadito tesi e richieste.
Con memoria depositata il 28.6.2005 parte ricorrente ha ribadito tesi e richieste.
Con memoria depositata il 28.6.2005 la parte controinteressata costituita ha contestato la fondatezza della eccezione di inammissibilità del proprio ricorso incidentale ed ha ribadito tesi e richieste.
Alla pubblica udienza del 4.7.2005 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

1.- Con il ricorso in esame una società, in proprio e quale rappresentante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (premesso di essersi classificata al secondo posto nella gara, indetta con bando pubblicato sulla GUCE n. S210 del 27.10.2003 e sulla GURI n. 257 del 5.11.2003, da svolgersi mediante appalto concorso ai sensi del D. Leg.vo 17 marzo 1995, n. 157 e Dir. 97/52 CE, per la fornitura di servizi di monitoraggio e di controllo specialistico di conformità dei processi di pagamento, nonché di monitoraggio degli atti esecutivi della convenzione quadro stipulata il 15.10.2001 con Finsiel, inerenti il sistema informatico agricolo nazionale) ha chiesto l’annullamento della nota prot. n. 0656 del 2.3.2005 del M.I.P.A.F., di comunicazione della approvazione, con D.M. n. 3466 del 21.12.2004, registrato all’Organo di controllo il 17.1.2005, della graduatoria delle offerte relative alla gara per il monitoraggio, ai sensi dell’art. 13, II c., del D. Leg. vo n. 39 del 1993, della Convenzione Quadro SIAN, formulata dalla Commissione giudicatrice, con affidamento dell'incarico alla società RTI Bain & Company Italy, Inc., mandataria. Ha inoltre chiesto l’annullamento del suddetto D.M. n. 3466 del 21.12.2004, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, incluso il verbale n. 11 del 14.5.2004 e di ogni atto pregresso, presupposto, connesso e conseguente. Ha infine chiesto la declaratoria della nullità dell’eventuale contratto di appalto sottoscritto tra il RTI aggiudicatario ed il M.I.P.A.F., l’accertamento del diritto del RTI STS alla aggiudicazione della gara de qua, l’esecuzione in forma specifica della emananda sentenza e la condanna della Amministrazione intimata al risarcimento dei danni, con liquidazione della somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione.

 

2.- Innanzi tutto il Collegio deve esaminare la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controinteressato costituito per carenza di interesse in quanto la S.T.S. avrebbe rilasciato la delega ad essere rappresentata e difesa in giudizio in proprio e non in qualità di capogruppo del RTI (costituendo) con Gartner Italia, PRS e Metron Consulting, società che non hanno affiancato alla suddetta proprie deleghe e non hanno impugnato autonomamente l’aggiudicazione della gara de qua alla controinteressata Bain & Company Italy, inc. nei riguardi delle quali essa aggiudicazione sarebbe inoppugnabile, con conseguente non aggiudicabilità della gara stessa alla STS, priva dei necessari requisiti.
Al riguardo la parte ricorrente afferma che la avversa eccezione di carenza di interesse è da considerare infondata, sia in quanto nell’epigrafe del ricorso è chiaramente indicato che essa agisce in proprio e quale rappresentante del raggruppamento temporaneo con Gartner Italia s.r.l., PRS s.r.l. e Metron Consulting s.r.l., sia perché la Fondazione Formit è socio di maggioranza assoluta di Formit Servizi s.p.a..
Osserva in proposito il Collegio che, nel caso di impugnativa di atti di una procedura di selezione del contraente, sussiste la legittimazione attiva -intesa come titolarità in astratto della posizione soggettiva di cui si chiede tutela- dell'impresa singola facente parte di un R.T.I., sia che il raggruppamento sia già costituito al momento della presentazione dell'offerta, sia che questo debba costituirsi all'esito dell'aggiudicazione, perché il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile all'impresa capogruppo attribuisce al legale rappresentante di quest'ultima la rappresentanza processuale nei confronti della P.A. e delle imprese terze controinteressate; ciò in quanto detta circostanza non precludeva o limitava la facoltà delle singole imprese di agire in giudizio in proprio, mancando una espressa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento e in quella nazionale di recepimento, non solo in tema di appalti di servizi, ma anche in tema di appalti di lavori e forniture (Consiglio Stato, sez. V, 30 agosto 2004, n. 5646).
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, per la partecipazione ad una gara di appalto, ai sensi dell'art. 22, comma 2, legge n. 584 del 1977, spetta al mandatario la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante; pertanto, ai fini della "contemplatio domini" non è necessario che l'intestazione del ricorso rechi la dicitura "anche in nome e per conto", né che nella procura al difensore venga precisato che il conferimento ha luogo da parte dell'impresa mandataria quale capogruppo del raggruppamento (T.A.R. Piemonte, sez. II, 29 giugno 1987, n. 393).
Nel caso che occupa nella epigrafe del ricorso è chiaramente indicato esso è proposto da STS - Studi Tecnologie e Sistemi s.r.l. “in proprio e quale legale rappresentante del raggruppamento temporaneo di Imprese costituito con Gartner Italia S.r.l., PRS Planning Ricerche e Studi S.r.l. e Metro Consultino S.r.l.”, sicché, in base ai principi in precedenza indicati, deve ritenersi che, anche se nella delega a rappresentare e difendere in giudizio apposta a margine del ricorso è indicato quale delegante solo il legale rappresentante della STS - Studi Tecnologie e Sistemi s.r.l., il ricorso sia stato validamente proposto da soggetto dotato di legittimazione attiva in nome e per conto di tutto il R.T.I. di cui trattasi, perché il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile all'impresa capogruppo (che non è contestato che sia stato conferito alla STS - Studi Tecnologie e Sistemi s.r.l.) attribuisce al legale rappresentante di quest'ultima la rappresentanza processuale dell’intero R.T.I., senza necessità che il difensore da esso nominato necessitasse del conferimento di specifica procura da parte di tutte le consociate.
La eccezione in esame non è quindi suscettibile di positiva valutazione.

 

3.- Nel merito il ricorso è infondato.

 

3.1.- Con il primo motivo di gravame sono stati dedotti violazione delle norme contenute nel capitolato speciale, nelle “norme” di gara ed in generale nella lex specialis; inoltre mancata osservanza di prescrizioni tassative a pena di esclusione ed eccesso di potere per violazione della par condicio tra concorrenti e per mancata “censura del superamento del limite di 200 nella presentazione della offerta tecnica. Nella presentazione della propria offerta tecnica il RTI Bain & Company avrebbe violato la prescrizione che imponeva che essa offerta non dovesse superare il limite di 200 pagine, prevista espressamente nel paragrafo n. 4 del capitolato tecnico della gara in questione, la cui precettività è desumibile dal punto 5.2 busta B - offerta tecnica - delle norme di gara, ove è previsto che detta busta deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica conforme a quanto indicato nel paragrafo 4 del capitolato tecnico. Sebbene, infatti, il documento, denominato offerta tecnica, presentato da detto RTI rientrasse nel limite delle 200 pagine, risulterebbe che il raggruppamento abbia presentato altra documentazione aggiuntiva, che non sarebbe identificabile in quella di riscontro (che non rientra nel novero di quella che contribuisce al superamento di detto limite), rilevante ai fini del conteggio in quanto contribuiva a descrivere la offerta presentata e quindi a consentirne la valutazione in modo sostanziale fornendo un numero superiore di elementi di valutazione, con specifico riguardo alla metodologia per lo svolgimento del monitoraggio.
Osserva in proposito il Collegio che, al punto 5.2 busta B - offerta tecnica - delle norme di gara, è previsto che detta busta deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica conforme a quanto indicato nel paragrafo 4 del capitolato tecnico; è altresì prevista la facoltà dell’offerente di inserire nella citata busta tutta la documentazione debitamente sottoscritta di cui è ritenuta utile la produzione come allegato dell’offerta tecnica e/o opportuna per l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione.
Al paragrafo IV del capitolato tecnico allegato a dette norme, a pag. 89 “Offerta tecnica del monitore”, è stabilito che “L’intera offerta tecnica non deve superare le 200 pagine, compresi gli allegati, le figure e le tabelle”.
Va al riguardo ritenuto che solo quando le prescrizioni del bando o della lettera d'invito prevedano espressamente, con formulazione chiara e non equivoca, l'esclusione dalla procedura quale sanzione della loro inosservanza anche soltanto formale, la stazione appaltante è inevitabilmente tenuta al rispetto della normativa, alla quale si è autovincolata e che essa stessa ha emanato, non potendosi ipotizzare che in capo all'amministrazione residui la facoltà di disapplicare le regole della procedura o un margine di valutazione in concreto, caso per caso, di una fattispecie da essa stessa disciplinata con norma chiara e puntuale (Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5198)
Le clausole del bando di gara o della lettere di invito che prevedono le ipotesi di esclusione dalla gara d'appalto incidendo sul contenuto e sulla serietà delle offerte e, quindi, sulla "par condicio" dei concorrenti, sono di stretta interpretazione (con la conseguenza che deve darsi la prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, escludendosi ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretta ad evidenziare pretesi significati inespressi tali da ingenerare incertezza) solo in presenza di una chiara e puntuale prescrizione della lettera di invito (Consiglio Stato, sez. V, 12 ottobre 2001, n. 5397).
In via generale, l' esclusione da una gara d'appalto per ragioni di carattere formale può essere disposta sulla base di inequivocabili precetti contenuti negli atti di gara (bando, lettera di invito); deve quindi sussistere la precisa indicazione dell'adempimento formale richiesto e l'altrettanto precisa indicazione della sanzione comminata, cosicché, in mancanza di una sufficiente chiarezza nei dati formali in questione, non può disporsi l'esclusione di un'impresa (Consiglio Stato, sez. V, 18 ottobre 2001, n. 5511).
Nel caso che occupa le sopra riportate disposizioni della normativa di gara non consentono di ritenere le stesse tanto precise e puntuali da poter ritenere che la violazione delle stesse potesse comportare l’obbligo di esclusione.
La espressione “L’intera offerta tecnica non deve superare le 200 pagine, compresi gli allegati, le figure e le tabelle” non consente infatti di individuare quali fossero le caratteristiche di forma delle pagine stesse, con riferimento al numero delle battute, alle dimensioni dei caratteri, all’interlinea e ai margini, sicché, in assenza di ulteriori indicazioni contenute nelle norme di gara e di riferimenti a standard formali di qualsiasi tipo, deve ritenersi che essa prescrizione avesse mero carattere indicativo.
La citata prescrizione è quindi inidonea a tutelare particolari interessi dell’Amministrazione o la par condicio dei concorrenti che, secondo consolidata giurisprudenza in materia, implica l' esclusione dalla gara perché il metodo esegetico favorevole alla più ampia partecipazione alla gara per consentire la selezione tra un più ampio ventaglio di offerte deve considerarsi recessivo tutte le volte che, attraverso quella interpretazione, si determini un obiettivo vulnus dei principi che attengono al rispetto delle condizioni relative alla serietà e correttezza della procedura e alla " par condicio " dei concorrenti (Consiglio Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7380).
Tanto comporta la incondivisibilità della censura in esame.

 

3.2.- Con il secondo motivo di ricorso sono stati dedotti difetto assoluto di motivazione nei verbali di gara, in particolare in ordine alla fissazione ed applicazione dei criteri di valutazione della Commissione esaminatrice, violazione degli artt. 3 e 22 della L. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta irrazionalità ed illogicità.

 

3.2.1.- Quanto alla censura di difetto di motivazione nei verbali di gara parte ricorrente ha evidenziato che la procedura valutativa seguita dalla Commissione giudicatrice sarebbe affetta da grave incoerenza e difformità rispetto ai criteri prefissati nei documenti di gara in quanto essa Commissione, durante l’esame delle offerte tecniche del R.T.I. ricorrente e di quello aggiudicatario, avrebbe palesemente omesso di motivare alcune determinazioni e assegnazioni di punteggi (sia sintetici, sia numerici), non evidenziando il processo logico valutativo che aveva condotto alla loro espressione; ciò in difformità dalle norme di gara che imponevano una analitica valutazione delle sottovoci di suddivisione dell'offerta tecnica in merito a parametri valutativi prefissati. Sarebbe carente, infatti, ogni esplicazione e motivazione a supporto dell’esame della voce “servizi e direzione dei lavori”, sottoparametro “completezza, qualità, aderenza a requisiti espressi nel capitolato tecnico, …” (non essendo espresse giustificazioni del punteggio di 6,7 assegnato al ricorrente, a fronte del punteggio di 7,3 ottenuto dal controinteressato), e della voce “piano delle attività”. Quanto alla voce “requisiti della società” per il sottoparametro “qualità e quantità delle esperienze …” il ricorrente ed il controinteressato hanno ottenuto il medesimo punteggio di 4,2, nonostante fossero stati formulati rilievi circa la carenza di informazioni sulle esperienze pregresse del secondo, mentre per il sottoparametro “curricola delle risorse professionali …” il controinteressato ha ottenuto ingiustificatamente un punteggio superiore. Sarebbe erroneo, illegittimo e ingiustificatamente pregiudizievole per il ricorrente il punteggio di 4,4, assegnatogli con riguardo alla voce “servizi di verifica e controllo di qualità”, sottoparametro “adeguatezza e solidità dell’approccio metodologico …”, essendo le rilevate lacune in ordine all’aspetto della sicurezza dei sistemi informativi inconferenti, atteso che era logico che non fossero illustrate le competenze in tema di sistemi informativi con riferimento a procedure di controllo dei processi di erogazione di fondi europei; sarebbe inspiegabile l’attribuzione del punteggio di 5,6 al controinteressato sebbene fossero stati opposti dei rilievi sulla relativa offerta. Circa il sottoparametro “completezza, qualità, aderenza ai requisiti espressi nel capitolato tecnico …” il controinteressato si è visto attribuire il punteggio di 5,8 supportato da un giudizio positivo, mentre la parte ricorrente si è vista attribuire il punteggio di 4,5, senza alcun giudizio.
Osserva in proposito il Collegio innanzi tutto che il giudizio relativo alla valutazione dell'attendibilità tecnica delle offerte in una gara attiene alla discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo non con una sostituzione nei giudizi, ma con la verifica dell'attendibilità dei criteri seguiti, della loro applicazione, con l'accertamento dei fatti oggetto delle valutazioni tecniche, verifica e accertamento concernenti, pertanto, i presupposti che hanno originato le valutazioni da parte della commissione giudicatrice (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 5 novembre 2003, n. 4916).
In tema di aggiudicazione di un appalto sussiste inoltre il problema se il solo punteggio numerico possa essere ritenuto una sufficiente motivazione in relazione agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa quando i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati.
Esistono, invero, al riguardo, una pluralità di indirizzi interpretativi, secondo il primo dei quali è necessaria una apposita motivazione per la valutazione delle prove di gara, attesa l'insufficienza di una mera valutazione numerica, atteso che il punteggio numerico costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio valutativo, mostrandosi inadeguato a porre il partecipante ad una gara in condizione di conoscere i motivi sottesi al giudizio di segno negativo, con il richiamo, a sostegno di tale opzione, proprio alla previsione ex art. 3 L. n. 241/1990. Invero, si osserva, non giova, per respingere la tesi in esame, argomentare dalla natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, in quanto i provvedimenti finali dei procedimenti di selezione sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l'obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall'intero ambito dei procedimenti in esame. A favore di tale orientamento si è espressa autorevole dottrina, secondo cui il partecipante ad una procedura di selezione ha il diritto di conoscere in quali errori o inesattezze sia incorso o comunque le ragioni per le quali lo svolgimento non sia stato ritenuto esatto o sufficiente.
Secondo un ulteriore indirizzo interpretativo, l'onere della motivazione dei giudizi è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma non per questo non eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta peraltro asseritamente priva di valenza schiettamente provvedimentale (Cons. Stato, sez. IV, 1 febbraio 2001, n. 367; 29 ottobre 2001, n. 5635).
Secondo una diversa prospettiva, invece, il problema relativo alla possibilità di utilizzare il punteggio numerico in luogo della motivazione non può essere risolto in astratto, ma deve essere risolto in concreto e con specifico riferimento ai criteri di massima, risultando sufficiente soltanto ove questi ultimi siano predeterminati rigidamente e insufficiente nel caso in cui si risolvano in espressioni generiche (cfr. Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. Consult., 3 giugno 1999, n. 237; Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 aprile 2003, n. 233; Consiglio Stato, Sez. V, 6 ottobre 2003, n. 5899).
Al punteggio numerico devono, in concreto, accompagnarsi quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; se dunque vi è stata in primo luogo una formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla commissione, la successiva apposizione di note consente in misura più trasparente di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 11 giugno 2004, n. 473).
Il punteggio numerico è quindi legittimo in presenza di criteri preventivi sufficientemente precisi per l'attribuzione dei singoli punteggi e della compilazione di una scheda da parte della commissione di gara, che ha manifestato i propri giudizi con l'attribuzione dei punteggi alle singole voci e con l'indicazione di sintetiche note esplicative delle valutazioni effettuate, ovvero attraverso una nota interna nella quale sono stati indicati i principali elementi di confronto tra le parti tecniche dei progetti (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 5 novembre 2003, n. 4916).
Tale indirizzo appare invero il più conforme al principio fondamentale per il quale l'obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali o di gara è imposto dalla necessità di tener fede al principio, affermato a livello costituzionale, che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere, non escluso circa i profili della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto alla formulazione di un giudizio negativo, sicché il solo punteggio numerico può essere ritenuto una sufficiente motivazione in relazione agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa solo quando i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati (Consiglio di Stato - Sezione VI - 10 gennaio 2003, n. 67).
Il Collegio, in relazione alla vicenda in esame, intende uniformarsi a tale indirizzo, essendo convinto che l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della l. n. 241 del 1990 fa riferimento alle sole attività amministrative di carattere provvedimentale e non ad operazioni di mero giudizio conseguenti a valutazioni tecniche, come quelle espresse in tema di gare pubbliche.
Nel caso che occupa le norme di gara prevedono criteri predeterminati sufficientemente rigidi per l’attribuzione dei punteggi , innanzi tutto in quanto è previsto (a pag. 9) per la valutazione del prezzo dell’offerta l’assegnazione del punteggio in base ad una espressione (15xPmim/Pi) che il punteggio complessivo sarebbe stato determinato dalla somma dei punteggi relativi ai requisiti dell’offerta, ai requisiti della società e al prezzo dell’offerta.
stabiliscono poi esse norme (pag. 10), quali criteri di aggiudicazione, l’attribuibilità di un punteggio massimo di 60 punti con riferimento ai requisiti dell'offerta, suddivisi in un massimo di 10 punti per i servizi di consulenza (4 punti per adeguatezza e solidità dell'approccio metodologico ed altro, 4 punti per completezza, qualità e aderenza ai requisiti espressi nel capitolato tecnico ed altro e 2 punti per efficacia delle modalità di trasferimento di conoscenze ed altro), in un massimo di 16 punti per servizi di direzione lavori (8 punti per adeguatezza e solidità dell'approccio metodologico ed altro ed 8 punti per completezza, qualità e aderenza ai requisiti espressi nel capitolato tecnico ed altro), un massimo di 2 punti per servizi di formazione (1 punto per adeguatezza e solidità dell'approccio metodologico ed altro ed 1 punto per completezza, qualità e aderenza ai requisiti espressi nel capitolato tecnico ed altro), un massimo di 12 punti per servizi di verifica e controllo qualità (6 punti per adeguatezza e solidità dell'approccio metodologico ed altro ed 6 punti per completezza, qualità e aderenza ai requisiti espressi nel capitolato tecnico ed altro) ed un massimo di 20 punti per il piano delle attività (5 punti per aderenza alle richieste del capitolato ed altro, 5 punti per completezza e dettaglio delle informazioni inerenti la descrizione e la pianificazione delle attività da svolgere e 10 punti per dimensione e composizione del gruppo di lavoro ed altro). Prevedono inoltre le norme in questione l’attribuibilità di un punteggio massimo di 25 punti con riferimento ai requisiti delle società (5 punti per qualità e quantità delle esperienze e 20 punti per curricola) e di un massimo di 15 punti per il prezzo dell’offerta, determinato in base ai cennati criteri.
La Commissione giudicatrice, nel caso che occupa ha provveduto non solo ad applicare detti criteri predeterminati ma ha integrato tanto anche con la espressione di giudizi sintetici sulle vari voci oggetto di valutazione, riportandoli nei verbali di gara.
Risulta, invero, dal verbale n. 3 dell’8.3.2004, che la Commissione giudicatrice ha proceduto all’esame della offerta tecnica del R.T.I Bain & Company Italy, inc. rilevando da un primo esame che la proposta era valida e che poteva essere giudicata rispondente ai requisiti richiesti dal capitolato, notando cura e professionalità nella predisposizione della documentazione. E’ poi pervenuta, dopo approfondimenti e confronto dialettico, ad una valutazione conclusiva di sintesi, che, con riferimento ai requisiti dell’offerta, ha evidenziato, che, per quanto riguarda i servizi di consulenza, la adeguatezza e solidità dell’approccio metodologico erano da considerare molto positivi, che la documentazione di riscontro era pienamente soddisfacente e che era buona l’efficacia delle modalità di trasferimento di conoscenze e competenze; per quanto riguarda i servizi di direzione lavori ha evidenziato che la adeguatezza e solidità dell’approccio metodologico era soddisfacente ed era molto buona la completezza, qualità aderenza ai requisiti di cui al capitolato della documentazione di riscontro. La citata Commissione ha poi, con riferimento ai servizi di formazione, ritenuto esaustivo e consolidato l’approccio metodologico e completa ed esauriente la documentazione di riscontro; con riferimento ai servizi di verifica e controllo di qualità, ha valutato la adeguatezza e solidità dell’approccio metodologico completa e puntuale, con evidente conoscenza delle problematiche peculiari del settore, nonché completa dettagliata ed esemplificata la completezza, qualità e aderenza ai requisiti espressi nel capitolato tecnico (con l’annotazione che, secondo il prof Melen la descrizione era troppo astratta e che proposta avrebbe dovuto essere meglio contestualizzata).
La Commissione giudicatrice ha in seguito, nel corso della seduta di cui al verbale n. 4 del 15.3.2004, valutato il piano delle attività aderente alle richieste del capitolato e alla specificità dei contratti da monitorare e superiori i livelli di servizio, nonché completa e dettagliata la proposta riguardo alla descrizione e pianificazione delle attività da svolgere e ottimale la dimensione e composizione del gruppo di lavoro, nonché l’organizzazione del lavoro ed affidabilità della gestione. Quanto ai requisiti della società ha ritenuto adeguate la qualità e quantità delle esperienze sviluppate in attività simili, pur non essendo esplicitamente indicata l’esperienza del Consorzio Nestor subappaltatario di parte della fornitura (il prof. Melen ha evidenziato la notevole importanza del subappalto giudicando negativamente detta carenza).
In conclusione la Commissione di cui trattasi ha attribuito a detto R.T.I. 9,6 punti (rispetto ad un massimo di 10) per i servizi di consulenza, punti 14,2 (rispetto ad un massimo di 16) per i servizi di direzione lavori, punti 2 (rispetto ad un massimo di 2) per i servizi di formazione, punti 11,4 (rispetto ad un massimo di 12 per i servizi di verifica e controllo qualità, punti 18,6 (rispetto ad un massimo di 20) per il piano delle attività, punti 21 (rispetto ad un massimo di 25) per i requisiti della società, per un totale di punti 76,8 (rispetto ad un massimo di 85).
Risulta inoltre dal verbale n. 9 del 26.4.2004 che la Commissione giudicatrice con riferimento alla offerta tecnica del R.T.I. S.T.S. Studi Tecnologie Sistemi s.r.l., ha rilevato da un primo esame che la proposta era valida e che poteva essere giudicata rispondente ai requisiti richiesti dal capitolato, notando cura e professionalità nella predisposizione della documentazione.
E’ poi pervenuta, dopo approfondimenti e confronto dialettico, ad una valutazione conclusiva di sintesi, che con riferimento ai requisiti dell’offerta, ha evidenziato, che, per quanto riguarda i servizi di consulenza, la adeguatezza e solidità dell’approccio metodologico erano da considerare non “molto positivi”, come ritenuto per l’offerta della parte aggiudicataria, ma semplicemente coerenti con gli standard del settore e non particolarmente validi; inoltre che mancava un momento unificante, che la parte aggiuntiva appariva poco significativa e che era non “buona”, come ritenuto per l’offerta del R.T.I. aggiudicatario, ma solo discreta l’efficacia delle modalità di trasferimento di conoscenze e competenze. Tanto, ad avviso del Collegio, evidenzia completezza di motivazione e razionalità dell’attribuzione di punti 8, rispetto ai punti 9,6 punti assegnati alla parte aggiudicataria, per i servizi di consulenza.
Per quanto riguarda i servizi di direzione lavori detto organo ha evidenziato che, pur apparendo buona e chiara la progettualità di base e l’analisi sulla sicurezza informatica, mancava una descrizione puntuale sugli strumenti informatici di supporto e comunque che emergeva competenza. Tanto, secondo il Collegio, giustificava l’attribuzione al ricorrente di punti 13,3, rispetto ai punti 14,2 attribuiti al riguardo alla parte aggiudicataria.
La Commissione ha poi, con riferimento ai servizi di formazione, ritenuto discreto ed esaustivo l’approccio metodologico e completa ed esauriente la documentazione di riscontro, senza valutare, come effettuato per il R.T.I. aggiudicatario, buona l’analisi dei fabbisogni formativi. Tanto consente al Collegio di ritenere giustificata dal punto di vista logico l’attribuzione al ricorrente del punteggio di 1,8 rispetto ad il punteggio massimo di 2 attribuito alla parte aggiudicataria.
Con riferimento ai servizi di verifica e controllo di qualità detto organo ha valutato innanzi tutto qualche ridondanza di troppo nella proposta e l’approccio metodologico non adeguato e di solidità completa e puntuale (con evidente conoscenza delle problematiche), né completa dettagliata ed esemplificata la proposta per completezza, qualità e aderenza ai requisiti espressi nel capitolato tecnico, come ritenuto per la aggiudicataria, ma semplicemente che esso approccio era incentrato sull’analisi dei rischi; ha inoltre, rilevato che la subappaltatrice forniva adeguate garanzie, che non è stata posta la giusta enfasi sull’analisi dell’architettura del sistema informativo e che dall’offerta non trasparivano competenze specifiche. Tali riduttive valutazioni giustificano pienamente, secondo il Collegio, l’attribuzione al ricorrente di punti 8,9 rispetto ai punti 11,4 attribuiti alla parte aggiudicataria.
La Commissione giudicatrice ha in seguito, nel corso della seduta di cui al verbale n. 10 del 3.5.2004, con riferimento alla offerta del R.T.I. S.T.S. Studi Tecnologie Sistemi s.r.l., valutato il piano delle attività non aderente alle richieste del capitolato e alla specificità dei contratti da monitorare e superiori i livelli di servizio, né completa e dettagliata la proposta riguardo alla descrizione e pianificazione delle attività da svolgere e ottimale la dimensione e composizione del gruppo di lavoro, nonché l’organizzazione del lavoro ed affidabilità della gestione, come ritenuto per la parte aggiudicataria, ma solo la proposta abbastanza buona con eccessiva attenzione al risk management, molto complessa la dimensione e la composizione del gruppo di lavoro e, nonostante il buon equilibrio tra figure di consulenti, un insufficiente dimensionamento dei carichi di lavoro. Tanto è idoneo, ad avviso del Collegio a dimostrare la logicità della assegnazione a detto R.T.I. del punteggio di 15,0, minore rispetto a quello di 18,6 attribuito alla parte aggiudicataria.
Quanto ai requisiti della società detto organo ha ritenuto adeguate la qualità e quantità delle esperienze sviluppate in attività simili, ma ha evidenziato che non sempre positivi erano i curricula studiorum. Tali considerazioni dimostrano la logicità della assegnazione al R.T.I. ricorrente del punteggio di 20, 6, rispetto ai punti 21 attribuiti alla parte controinteressata, atteso che proprio con riferimento ai curricola la parte ricorrente ha conseguito il minor punteggio di 16,4 rispetto ai punti 16,8 attribuiti alla parte controinteressata.
L'esigenza di controllo sulla coerenza logica delle scelte e soluzioni adottate da una commissione preposta alla valutazione delle offerte in una procedura ad evidenza pubblica è quindi nel caso di specie stata correttamente soddisfatta dall'espressione dei giudizi di valore in termini non esclusivamente numerici ma con il supporto di adeguata motivazione enunciata in termini discorsivi, il che consente di ritenere soddisfatta la necessità di consentire la percezione degli elementi e delle ragioni che hanno orientato le scelte effettuate dalla Commissione di gara, che sono espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo sul piano della logicità e della coerenza dell'"iter" motivazionale, oltre che in relazione alla veridicità dei presupposti di fatto presi in considerazione (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 27 aprile 2005, n. 644).
In conclusione quanto sopra riportato delle motivazioni poste base dei giudizi adottati dalla Commissione ed in particolare la circostanza che alcuni dei giudizi relativi ai vari servizi offerti dalla ricorrente evidenziano palesemente minore apprezzamento rispetto a quelli formulati nei confronti dei servizi offerti dalla aggiudicataria, dimostra invero la non condivisibilità delle censure circa la non giustificazione dei punteggi maggiori attribuiti ad essa, non essendo percepibile, dall’esame della combinazione dei giudizi e dei punteggi rispettivamente attribuiti alla ricorrente ed alla controinteressata, che l'utilizzo delle regole tecniche è avvenuto non in conformità a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza, o sulla base di un non corretto apprezzamento del fatto.
In conclusione la Commissione legittimamente ha attribuito a detto R.T.I. un totale di punti 67,6 rispetto ai punti 76,8 a seguito di iter logico perfettamente ricostruibile, in base ai giudizi sintetici ed ai punteggi numerici attribuiti ai partecipanti alla gara de qua, razionale e fondato su idonei presupposti, sicché la censura in esame non può essere ritenuta suscettibile di positiva valutazione.

 

3.2.2.- Con il secondo motivo di ricorso è stata anche dedotta la errata valutazione dei requisiti in punto di esperienze con specifico riguardo al settore del servizio relativo alla verifica e controllo della qualità dei processi di pagamento. Con riguardo alla voce “servizi di verifica e controllo di qualità”, sottoparametro “adeguatezza e solidità dell’approccio metodologico …” ha rilevato parte ricorrente altresì che, a fronte di una oggettiva superiorità della propria offerta, al fine di attribuire un punteggio inferiore rispetto a quello assegnato al RTI aggiudicatario è stata ipotizzata una inesistente carenza relativa a requisiti (quali l’architettura e la sicurezza dei sistemi informativi) che attenevano ad altro settore di sevizio e riguardo ai quali la commissione, in sede di valutazione del settore del monitoraggio standard, aveva giudicato l’offerta della parte ricorrente come completa.
Le censure che precedono non possono, ad avviso del Collegio, essere condivise per le stesse ragioni esplicate al punto precedente, stante la sussistenza di criteri prefissati di valutazione estremamente dettagliati e la circostanza che il giudizio relativo alla valutazione dell'attendibilità tecnica delle offerte in una gara, attenendo alla discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo non con una sostituzione nei giudizi, ma con la verifica dell'attendibilità dei criteri seguiti, nonché della loro applicazione, e con l'accertamento dei fatti oggetto delle valutazioni tecniche. Verifica e accertamento concernenti i presupposti che hanno originato le valutazioni da parte della commissione giudicatrice che nel caso che occupa, come in precedenza meglio evidenziato, sono perfettamente ricostruibili e appaiono logiche e razionali, nonché fondate su concreti presupposti di fatto.

 

3.3.- Con il terzo motivo di ricorso sono stati dedotti difetto assoluto di motivazione nel provvedimento di aggiudicazione della gara per palese contraddittorietà ed incongruenza rispetto al parere del Consiglio di Stato n. 8487/2004, inoltre eccesso di potere per contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione. La normativa di settore (D. Leg.vo 12 febbraio 1993, n. 39), che contrappone la attività di fornitura e gestione del sistema informativo alla parallela funzione di controllo su detta attività, contiene, all’art. 13, unicamente il divieto che la società cui venga affidato il servizio di monitoraggio risulti collegata, ai sensi dell’art. 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti. Il citato criterio, rimasto immutato a seguito della circolare 5 agosto 1994, n. AIPA/CR/5, è stato modificato dalle successive circolari 16 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, 28 dicembre 2001 n. AIPA/CR/38 e 11 marzo 2003 n. AIPA/CR/41, che hanno raffinato un concetto di incompatibilità esteso alla generale attività di fornitura nel suo complesso, nel senso che il soggetto monitore, a prescindere dal singolo contratto o rapporto, non può essere connesso con l’attività di fornitura e con imprese che ne gestiscano lo svolgimento. Nel corso della gara che occupa uno dei componenti la Commissione giudicatrice ha comunicato di essere a conoscenza di una possibile situazione di conflitto di interessi con riguardo ad una delle società concorrenti, la Formit Servizi s.p.a., partecipante alla gara in RTI con la Bain & Company, in quanto risultante aggiudicataria di altra gara di appalto indetta dal Ministero della Giustizia per la gestione del sistema informativo, alla quale si era presentata in R.T.I. con la I.B.M. s.p.a. e con la Telecom Italia s.p.a., e la gara di cui trattasi riguarda il monitoraggio della convenzione quadro stipulata il 15.10.2001 con la Finsiel, mandataria di un RTI costituito il 13.12.2000, poi divenuto Agrisian s.p.a., di cui facevano parte sia la IBM s.p.a. che la Finsiel s.p.a, controllata da Telecom Italia s.p.a.. A seguito di tanto la Commissione giudicatrice ha chiesto un parere al Consiglio di Stato, che ha ritenuto sussistente una situazione di conflitto di interessi e che l’Amministrazione avrebbe potuto decidere se procedere o meno all’autoannullamento della aggiudicazione a favore di Formit Servizi. Nonostante ciò la comunicazione di aggiudicazione dell’appalto al RTI costituito tra la Formit Servizi e la Bain & Company non contiene alcuna indicazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a confermare Formit Servizi nella gestione del servizio di monitoraggio, con evidente difetto di motivazione.
Unitamente a detto motivo può essere esaminato anche il quarto motivo di ricorso con cui è stata dedotta violazione di legge in relazione al D. Leg. vo 12 febbraio 1993, n. 39 “per vizio di incompatibilità in capo al soggetto aggiudicatario”. Ciò in quanto i citati rilievi del Consiglio di Stato e la accertata incompatibilità non sarebbero comunque mai stati superati da ipotetiche diverse controdeduzioni dell’Amministrazione appaltante, in violazione dell’art. 13 del D. Leg. vo n. 39 del 1993 e del bando di gara, punto III.2.1, a1), che prevede la presentazione di una dichiarazione circa la insussistenza di cause di incompatibilità con il contratto da monitorare (stabilite dalla circolare AIPA/CR/41), tenuto conto che, sebbene potrebbe non sussistere una ipotesi di puntuale collegamento tra Formit Servizi e Telecom e IBM, secondo la definizione di cui all’art. 7 della L. n. 287 del 1990, sarebbe certo che la costituzione di un RTI tra gli indicati soggetti manifesta la sussistenza di concreti ed effettivi interessi economici in comune, tali da consentire una assimilazione tra le diverse società e dunque la consistente alterazione della obiettività e serietà della attività di controllo.
Osserva in proposito il Collegio che il parere n. 8487/04 del Consiglio di Stato, reso nel senso che sussisteva una situazione di incompatibilità in capo al R.T.I. aggiudicatario, è stato reso sulla base di un presupposto diverso da quello di cui l’Amministrazione è venuta a conoscenza a seguito di nota del Ministero della Giustizia prot. n. 28810/04 del 30.12.2004. Con detta nota è stato specificato che dell’appalto concorso per la formazione con modalità mista per il miglioramento di sistemi informativi indetto con bando n. 39/01 del 2003 è stata disposta l’aggiudicazione al R.T.I. composto da Elea s.p.a., CM Società Consortile per Azioni e OiS.COM Consorzio, a seguito della quale è stato proposto ricorso innanzi al T.A.R. Lazio da IBM Italia s.p.a., quale mandataria del R.T.I. costituito con Telecom Italia s.p.a. e Fondazione Formit, conclusosi con sentenza di accoglimento n. 3176 del 2004, l’appello avverso la quale è stato accolto dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con decisione n. 526 del 2004 e definitiva aggiudicazione al primo R.T.I..
Da tanto si evince che la fondazione Formit non è quindi risultata in concreto affidataria in R.T.I. di detto contratto di formazione (quindi nemmeno di gestione), sicché, a prescindere dalla circostanza che essa Fondazione coincidesse o meno con Formit Servizi s.p.a., il citato parere del Consiglio di Stato doveva ritenersi del tutto superato, con insussistenza dell’obbligo di motivare in ordine alla adozione di un provvedimento finale non rispondente a quanto ivi ritenuto.
Tanto dimostra la insussistenza anche della ipotesi di incompatibilità paventata in ricorso.
Le censure in esame non possono, quindi, essere condivise.

 

3.4.- Alla infondatezza dei motivi di ricorso consegue la inaccoglibilità della domanda di risarcimento danni, non essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra i danni lamentati dal ricorrente e l'attività illegittima della P.A..

 

4.- Quanto al ricorso incidentale, proposto da Bain & Company Italy Inc., in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del RTI costituito con Formit Servizi s.p.a., va osservato che se il ricorso incidentale assume una valenza pregiudiziale rispetto a quello principale (e ciò si verifica ad esempio qualora l'aggiudicatario faccia valere in via incidentale una causa di esclusione a carico della impresa ricorrente) il giudice dovrà decidere sull'incidente, e solo in caso di infondatezza potrà esaminare l'impugnazione principale; diversamente nel caso in cui il ricorrente incidentale faccia valere esclusivamente censure rivolte a contestare, in via subordinata, la legittimità della norma di gara che la parte ricorrente principale assume violata, il rigetto del ricorso principale, in quanto infondato, comporta la preclusione per il giudice dell'esame del controricorso e del ricorso incidentale condizionato proposto dal controinteressato avverso il ricorrente (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 febbraio 2003, n. 1371).
Nel caso che occupa la Bain & Company Italy Inc., in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del RTI costituito con Formit Servizi s.p.a., ha chiesto con il ricorso incidentale l’annullamento dell’art. 4 del capitolato tecnico di gara, “offerta tecnica del monitore”, nella parte in cui dispone che “l’offerta tecnica non deve superare le 200 pagine compresi gli allegati, le figure e le tabelle”, qualora tale prescrizione venisse interpretata come essenziale ai fini della regolarità della procedura della gara de qua, quindi in via subordinata. Ha inoltre chiesto l’nnullamento dell’art. 5.2.”Busta B – offerta tecnica” delle “norme di gara” nella parte in cui si afferma che ““la busta recante la dicitura “B – offerta tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, :1.. l’offerta tecnica conforme a quanto indicato nel par. 4 del Capitolato Tecnico (…)””, qualora tale prescrizione venisse interpretata nel senso di comminare con la sanzione dell'esclusione la presentazione di una offerta tecnica, compresi gli allegati, le figure e le tabelle, superiore alle 200 pagine, come indicato al par. 4 del Capitolato tecnico; quindi sempre in via subordinata.
Per le considerazioni in precedenza esposte la infondatezza del ricorso principale comporta la improcedibilità del ricorso incidentale e tanto rende inutile anche la disamina della fondatezza della eccezione di inammissibilità di detto ricorso formulata dalla parte ricorrente nell’assunto che avrebbe ad oggetto provvedimenti quali il capitolato tecnico e le norme di gara, diversi da quelli contro i quali è rivolta la impugnazione principale, sicché la parte controinteressata avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l’apposizione di detto limite.

 

5.- Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e va conseguentemente dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto da Bain & Company Italy Inc., in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del RTI costituito con Formit Servizi s.p.a..

 

5.- Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione seconda ter - respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale in epigrafe indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

 

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 4.7.2005, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.

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