|
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 25 ottobre 2005
n. 9797
Pres. RESTAINO; Rel. AMICUZZI
STS STUDI TECNOLOGIE e SISTEMI s.r.l. (avv. R. Colagrande, M.
Mammone e C. Spampinato) c. MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE
e FORESTALI (Avvocatura Generale dello Stato) + altri
|
|
1. Processo amministrativo – Impugnazione
gara d’appalto – Raggruppamento temporaneo d’imprese – Rappresentanza
processuale dell’impresa capogruppo – Sussiste – Esplicita
dichiarazione di agire in nome e per conto delle imprese
mandatarie – Irrilevanza.
|
| |
|
2. Contratti della p.a. – Gara d’appalto – Clausola
del bando che fissa il limite di pagine dell’offerta tecnica
senza precisarne la formattazione - Esclusione – Illegittimità.
|
|
1. In caso di raggruppamento temporaneo
di imprese, spetta al mandatario la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti
del soggetto appaltante; pertanto, ai fini della 'contemplatio
domini' non è necessario che l'intestazione del ricorso
rechi la dicitura 'anche in nome e per conto', né che nella
procura al difensore venga precisato che il conferimento
ha luogo da parte dell'impresa mandataria quale capogruppo
del raggruppamento. cfr. anche T.A.R. Piemonte, sez. II,
29 giugno 1987, n. 393
|
| |
|
2. La prescrizione del bando che fissa il
limite di pagine dell’offerta tecnica, senza individuare
le caratteristiche di forma delle pagine stesse (numero
delle battute, dimensioni dei caratteri, interlinea e margini),
ha carattere meramente indicativo e la sua violazione non
può comportare l’esclusione dalla gara.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA TER
|
| |
|
composto dai signori Magistrati: Consigliere
Paolo RESTAINO - Presidente f.f.; Consigliere Antonio AMICUZZI
- Relatore Primo Referendario; Floriana RIZZETTO - Correlatore
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 3890 del 2005 proposto da
|
| |
|
STS STUDI TECNOLOGIE e SISTEMI s.r.l.,
con sede in Roma, in proprio e quale rappresentante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con Gartner
Italia s.r.l., PRS Planning Ricerche e Studi s.r.l. e Metron
Consulting s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto
Colagrande, Michele Mammone e Costanza Spampinato, unitamente
ai quali è elettivamente domiciliato presso il secondo,
in Roma, alla Via Savoia n. 23;
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
il MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE
e FORESTALI, in persona del Ministro in carica, rappresentato
e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato
per legge;
|
| |
|
e nei confronti
|
| |
|
di BAIN & COMPANY ITALY, INC. con
sede in Milano, in proprio e nella qualità di mandataria
capogruppo del R.T.I. con FORMIT SERVIZI s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avv. Francesco Satta, Francesco Cardarelli
e Ignazia Satta, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato
presso il primo, in Roma, alla Via G.P. da Palestrina,
n. 47;
|
| |
|
di FORMIT SERVIZI s.p.a., con sede
in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituito in giudizio;
|
| |
|
nonché con ricorso incidentale
|
| |
|
di BAIN & COMPANY ITALY, INC. con
sede in Milano, in proprio e nella qualità di mandataria
capogruppo del R.T.I. con FORMIT SERVIZI s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentato,
difeso e domiciliato;
|
| |
|
per l’annullamento
quanto al ricorso principale
della nota prot. n. 0656 del 2.3.2005 del M.I.P.A.F., di comunicazione
della approvazione, con D.M. n. 3466 del 21.12.2004, registrato
all’Organo di controllo il 17.1.2005, della graduatoria delle
offerte relative alla gara per il monitoraggio, ai sensi dell’art.
13, II c., del D. Leg. vo n. 39 del 1993, della Convenzione Quadro
SIAN, formulata dalla Commissione giudicatrice, con affidamento
dell'incarico alla società RTI Bain & Company Italy, Inc.,
mandataria;
del suddetto D.M. n. 3466 del 21.12.2004;
di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, incluso il
verbale n. 11 del 14.5.2004;
di ogni atto pregresso, presupposto, connesso e conseguente;
nonché per la declaratoria della nullità dell’eventuale contratto
di appalto sottoscritto tra il RTI aggiudicatario ed il M.I.P.A.F.;
per l’accertamento del diritto del RTI STS alla aggiudicazione
della gara de qua;
per l’esecuzione in forma specifica della emananda sentenza;
per la condanna della Amministrazione intimata al risarcimento
dei danni, con liquidazione della somma ritenuta di giustizia,
oltre ad interessi e rivalutazione;
quanto al ricorso incidentale
per l’annullamento dell’art. 4 del capitolato tecnico di gara, “offerta
tecnica del monitore”, nella parte in cui dispone che “l’offerta
tecnica non deve superare le 200 pagine compresi gli allegati,
le figure e le tabelle”, qualora tale prescrizione venisse interpretata
come essenziale ai fini della regolarità della procedura della
gara de qua;
dell’art. 5.2.”Busta B – offerta tecnica” delle “norme di gara” nella
parte in cui si afferma che ““la busta recante la dicitura “B – offerta
tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, :1.. l’offerta
tecnica conforme a quanto indicato nel par. 4 del Capitolato
Tecnico (…)””, qualora tale prescrizione venisse interpretata
nel senso di comminare con la sanzione dell'esclusione la presentazione
di una offerta tecnica, compresi gli allegati, le figure e le
tabelle, superiore alle 200 pagine, come indicato al par. 4 del
Capitolato tecnico;
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
per le Politiche Agricole e Forestali e di Bain & Company
Italy, Inc. con sede in Milano, in proprio e nella qualità di
mandataria capogruppo del R.T.I. con Formit Servizi s.p.a.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Bain & Company Italy,
Inc. con sede in Milano, in proprio e nella qualità di mandataria
capogruppo del R.T.I. con Formit Servizi s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 4.7.2005, con designazione del
Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori
delle parti comparsi come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con ricorso notificato il 14/15.4.2005,
depositato il 28.4.2005, la S.T.S. – Studi Tecnologie e
Sistemi s.r.l., con sede in Roma, in proprio e quale rappresentante
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con
Gartner Italia s.r.l., PRS Planning Ricerche e Studi s.r.l.
e Metron Consulting s.r.l., ha premesso di essersi classificata
al secondo posto nella gara, indetta con bando pubblicato
sulla GUCE n. S210 del 27.10.2003 e sulla GURI n. 257 del
5.11.2003, da svolgersi mediante appalto concorso ai sensi
del D. Leg.vo 17 marzo 1995, n. 157 e Dir. 97/52 CE, per
la fornitura di servizi di monitoraggio e di controllo
specialistico di conformità dei processi di pagamento,
nonché di monitoraggio degli atti esecutivi della convenzione
quadro stipulata il 15.10.2001 con Finsiel, inerenti il
sistema informatico agricolo nazionale.
Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha chiesto
l’annullamento della nota prot. n. 0656 del 2.3.2005 del M.I.P.A.F.,
di comunicazione della approvazione, con D.M. n. 3466 del 21.12.2004,
registrato all’Organo di controllo il 17.1.2005, della graduatoria
delle offerte relative alla gara per il monitoraggio, ai sensi
dell’art. 13, II c., del D. Leg. vo n. 39 del 1993, della Convenzione
Quadro SIAN, formulata dalla Commissione giudicatrice, con affidamento
dell'incarico alla società RTI Bain & Company Italy, Inc.,
mandataria; inoltre del suddetto D.M. n. 3466 del 21.12.2004,
di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, incluso il
verbale n. 11 del 14.5.2004 e di ogni atto pregresso, presupposto,
connesso e conseguente. Ha inoltre chiesto la declaratoria della
nullità dell’eventuale contratto di appalto sottoscritto tra
il RTI aggiudicatario ed il M.I.P.A.F., l’accertamento del diritto
del RTI STS alla aggiudicazione della gara de qua, l’esecuzione
in forma specifica della emananda sentenza e la condanna della
Amministrazione intimata al risarcimento dei danni, con liquidazione
della somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione.
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:
|
| |
|
1.- Violazione delle norme contenute nel
capitolato speciale, nelle “norme” di gara ed in generale
nella lex specialis. Mancata osservanza di prescrizioni
tassative a pena di esclusione. Eccesso di potere per violazione
della par condicio tra concorrenti e per mancata “censura
del superamento del limite di 200 nella presentazione della
offerta tecnica.
Nella presentazione della propria offerta tecnica il RTI Bain & Company
ha violato la prescrizione che imponeva che essa offerta non
dovesse superare il limite di 200 pagine, prevista espressamente
nel paragrafo n. 4 del capitolato tecnico della gara in questione,
la cui precettività è desumibile dal punto 5.2 busta B - offerta
tecnica - delle norme di gara, ove è previsto che detta busta
deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica conforme
a quanto indicato nel paragrafo 4 del capitolato tecnico.
Sebbene, infatti, il documento, denominato offerta tecnica, presentato
da detto RTI rientri nel limite delle 200 pagine, risulta che
il raggruppamento abbia presentato altra documentazione aggiuntiva,
che non è identificabile in quella di riscontro (che non rientra
nel novero di quella che contribuisce al superamento di detto
limite), rilevante ai fini del conteggio in quanto contribuiva
a descrivere la offerta presentata e quindi a consentirne la
valutazione in modo sostanziale fornendo un numero superiore
di elementi di valutazione, con specifico riguardo alla metodologia
per lo svolgimento del monitoraggio.
|
| |
|
2.- Difetto assoluto di motivazione nei
verbali di gara, in particolare in ordine alla fissazione
ed applicazione dei criteri di valutazione della Commissione
giudicatrice. Violazione degli artt. 3 e 22 della L. n.
241 del 1990. Eccesso di potere per contraddittorietà,
manifesta irrazionalità ed illogicità.
|
| |
|
2.1.- Difetto di motivazione nei verbali
di gara.
La procedura valutativa seguita dalla Commissione giudicatrice è affetta
da grave incoerenza e difformità rispetto ai criteri prefissati
nei documenti di gara.
Detta commissione, durante l’esame delle offerte tecniche del
R.T.I. ricorrente e di quello aggiudicatario, ha palesemente
omesso di motivare in ordine ad alcune determinazioni e assegnazioni
di punteggi (sia sintetici, sia numerici), non evidenziando il
processo logico valutativo che ha condotto alla loro espressione;
ciò in difformità dalle norme di gara che imponevano una analitica
valutazione delle sottovoci di suddivisione dell'offerta tecnica
in merito a parametri valutativi prefissati.
E’ carente, infatti, ogni esplicazione e motivazione a supporto
dell’esame della voce “servizi e direzione dei lavori”, sottoparametro “completezza,
qualità, aderenza a requisiti espressi nel capitolato tecnico, …” (non
essendo espresse giustificazioni del punteggio di 6,7 assegnato
al ricorrente, a fronte del punteggio di 7,3 ottenuto dal controinteressato),
e della voce “piano delle attività”.
Quanto alla voce “requisiti della società” per il sottoparametro “qualità e
quantità delle esperienze …” il ricorrente e il controinteressato
hanno ottenuto il medesimo punteggio di 4,2, nonostante fossero
stati formulati rilievi circa la carenza di informazioni sulle
esperienze pregresse del secondo, mentre per il sottoparametro “curricola
delle risorse professionali …” il controinteressato ha ottenuto
ingiustificatamente un punteggio superiore.
E’ erroneo, illegittimo e ingiustificatamente pregiudizievole
per il ricorrente il punteggio di 4,4, assegnatogli con riguardo
alla voce “servizi di verifica e controllo di qualità”, sottoparametro “adeguatezza
e solidità dell’approccio metodologico …”, essendo le rilevate
lacune in ordine all’aspetto della sicurezza dei sistemi informativi
inconferenti, atteso che era logico che non fossero illustrate
le competenze in tema di sistemi informativi con riferimento
a procedure di controllo dei processi di erogazione di fondi
europei; è inspiegabile l’attribuzione del punteggio di 5,6 per
la stessa voce al controinteressato sebbene fossero stati opposti
dei rilievi sulla relativa offerta. Circa il sottoparametro “completezza,
qualità, aderenza ai requisiti espressi nel capitolato tecnico …” il
controinteressato si è visto attribuire il punteggio di 5,8 supportato
da un giudizio positivo, mentre la parte ricorrente si è vista
attribuire il punteggio di 4,5, senza alcun giudizio.
|
| |
|
2.2.- Errata valutazione dei requisiti in
punto di esperienze con specifico riguardo al settore del
servizio relativo alla verifica e controllo della qualità dei
processi di pagamento.
Con riguardo alla voce “servizi di verifica e controllo di qualità”,
sottoparametro “adeguatezza e solidità dell’approccio metodologico …” va
rilevato altresì che, a fronte di una oggettiva superiorità della
offerta di parte ricorrente, al fine di attribuire un punteggio
inferiore rispetto a quello assegnato al RTI aggiudicatario è stata
ipotizzata una inesistente carenza relativa a requisiti (quali
l’architettura e la sicurezza dei sistemi informativi) che attenevano
ad altro settore di sevizio e riguardo ai quali la commissione,
in sede di valutazione del settore del monitoraggio standard,
aveva giudicato l’offerta della parte ricorrente come completa.
|
| |
|
3.- Difetto assoluto di motivazione nel
provvedimento di aggiudicazione della gara per palese contraddittorietà ed
incongruenza rispetto al parere del Consiglio di Stato
n. 8487/2004. Eccesso di potere per contraddittorietà.
Difetto assoluto di motivazione.
La normativa di settore (D. Leg.vo 12 febbraio 1993, n. 39),
che contrappone la attività di fornitura e gestione del sistema
informativo alla parallela funzione di controllo su detta attività,
contiene, all’art. 13, il divieto che la società cui venga affidato
il servizio di monitoraggio risulti collegata, ai sensi dell’art.
7 della L. 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei
contratti.
Il citato criterio, rimasto immutato a seguito della circolare
5 agosto 1994, n. AIPA/CR/5, è stato modificato dalle successive
circolari 16 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, 28 dicembre 2001 n.
AIPA/CR/38 e 11 marzo 2003 n. AIPA/CR/41, che hanno raffinato
un concetto di incompatibilità esteso alla generale attività di
fornitura nel suo complesso, nel senso che il soggetto monitore,
a prescindere dal singolo contratto o rapporto, non può essere
connesso con l’attività di fornitura e con imprese che ne gestiscano
lo svolgimento.
Nel corso della gara che occupa uno dei componenti della Commissione
giudicatrice ha comunicato di essere a conoscenza di una possibile
situazione di conflitto di interessi con riguardo ad una delle
società concorrenti, la Formit Servizi s.p.a., partecipante alla
gara in RTI con la Bain & Company, in quanto risultante aggiudicataria
di altra gara di appalto indetta dal Ministero della Giustizia
per la gestione del sistema informativo, alla quale si era presentata
in RTI con la IBM s.p.a. e con la Telecom Italia s.p.a., mentre
la gara di cui trattasi riguarda il monitoraggio della convenzione
quadro stipulata il 15.10.2001 con la Finsiel, mandataria di
un RTI costituito il 13.12.2000, poi divenuto Agrisian s.p.a.,
di cui facevano parte sia la IBM s.p.a. che la Finsiel s.p.a,
controllata da Telecom Italia s.p.a..
A seguito di tanto la Commissione giudicatrice ha chiesto un
parere al Consiglio di Stato, che ha ritenuto sussistente una
situazione di conflitto di interessi e che l’Amministrazione
avrebbe potuto decidere se procedere o meno all’autoannullamento
della aggiudicazione a favore di Formit Servizi.
Nonostante ciò la comunicazione di aggiudicazione dell’appalto
al RTI costituito tra la Formit Servizi e la Bain & Company
non contiene alcuna indicazione delle ragioni che hanno indotto
l’Amministrazione a confermare Formit Servizi nella gestione
del servizio di monitoraggio, con evidente difetto di motivazione.
|
| |
|
4.- Violazione di legge in relazione al
D. Leg. vo 12 febbraio 1993, n. 39 “per vizio di incompatibilità in
capo al soggetto aggiudicatario”.
Comunque i citati rilievi del Consiglio di Stato e la accertata
incompatibilità non sono mai stati superati da ipotetiche diverse
controdeduzioni dell’Amministrazione appaltante, in violazione
dell’art. 13 del D. Leg. vo n. 39 del 1993 e del bando di gara,
punto III.2.1, a1), che prevede la presentazione di una dichiarazione
circa la insussistenza di cause di incompatibilità con il contratto
da monitorare (stabilite dalla circolare AIPA/CR/41), tenuto
conto che, sebbene potrebbe non sussistere una ipotesi di puntuale
collegamento tra Formit Servizi e Telecom e IBM, secondo la definizione
di cui all’art. 7 della L. n. 287 del 1990, è certo che la costituzione
di un RTI tra gli indicati soggetti manifesta la sussistenza
di concreti ed effettivi interessi economici in comune, tali
da consentire una assimilazione tra le diverse società e dunque
la consistente alterazione della obiettività e serietà della
attività di controllo.
Con atto depositato il 2.5.2005 si è costituita in giudizio la
Bain & Company Italy Inc., in proprio e nella qualità di
mandataria capogruppo del RTI costituito con Formit Servizi s.p.a.,
eccependo la inammissibilità, deducendo la infondatezza e concludendo
per la reiezione del ricorso .
Con atto notificato il 13.5.2005, depositato il 17.5.2005 ha
spiegato ricorso incidentale la Bain & Company Italy Inc.,
in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del RTI costituito
con Formit Servizi s.p.a., chiedendo l’annullamento dell’art.
4 del capitolato tecnico di gara, “offerta tecnica del monitore”,
nella parte in cui dispone che “l’offerta tecnica non deve superare
le 200 pagine compresi gli allegati, le figure e le tabelle”,
qualora tale prescrizione venisse interpretata come essenziale
ai fini della regolarità della procedura della gara de qua; inoltre
ha chiesto l’annullamento dell’art. 5.2.”Busta B – offerta tecnica” delle “norme
di gara” nella parte in cui si afferma che ““la busta recante
la dicitura “B – offerta tecnica” dovrà contenere, a pena di
esclusione, :1.. l’offerta tecnica conforme a quanto indicato
nel par. 4 del Capitolato Tecnico (…)””, qualora tale prescrizione
venisse interpretata nel senso di comminare con la sanzione dell'esclusione
la presentazione di una offerta tecnica, compresi gli allegati,
le figure e le tabelle, superiore alle 200 pagine, come indicato
al par. 4 del Capitolato tecnico.
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:
|
| |
|
1.- Eccesso di potere per irragionevolezza,
arbitrarietà, illogicità e violazione del principio di
proporzionalità.
Nell’ipotesi che la disposizione del capitolato tecnico che prescrive
che l’offerta tecnica non debba superare le 200 pagine possa
essere interpretata come essenziale ai fini della regolarità della
procedura di gara, nel senso che la sua violazione comporti la
comminatoria della esclusione ex art. 5.2 “Busta B – offerta
tecnica”, essa è da considerare illegittima perché essa prescrizione
deve invece essere intesa come mera regola indicativa.
La disposizione di cui trattasi è invero equivoca e sprovvista
dei caratteri di chiarezza, precisione, determinatezza e puntualità necessari
perché le possa essere riconosciuto carattere essenziale, atteso
che da essa o aliunde non si evince quali siano le caratteristiche
formali delle 200 pagine che non devono essere superate. Neppure
ricorrendo ad una interpretazione finalistica detta disposizione
potrebbe essere intesa come essenziale, non corrispondendo ad
un particolare interesse dell’amministrazione, non essendo indicato
il formato e non rispondendo alla esigenza di tutela della par
condicio tra i concorrenti, esprimendosi la Commissione giudicatrice
sul contenuto sostanziale della offerta.
Con atto depositato il 21.5.2005 si è costituito in giudizio
il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.
Con memoria depositata il 30.5.2005 parte ricorrente, premesso
che il tenore del ricorso incidentale lascia desumere che la
parte controinteressata ammette la violazione contestata del
superamento del limite di 200 pagine, ha eccepito la inammissibilità di
detto ricorso perché ha ad oggetto provvedimenti quali il capitolato
tecnico e le norme di gara, diversi da quelli contro i quali è rivolta
la impugnazione principale, sicché la parte controinteressata
avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l’apposizione di detto
limite. Nel merito ha contestato la fondatezza di detto ricorso
incidentale ed ha ribadito tesi e richieste.
Con memoria depositata l’1.6.2005 la parte controinteressata
costituita ha premesso di aver inviato in data 19.11.2004 una
nota al MIPAF in cui era evidenziato che la Formit s.p.a. non
aveva mai preso parte a procedure di gara, indette dal Ministero
della Giustizia (in RTI con altre imprese del settore), aventi
ad oggetto la gestione del sistema informativo dell'Amministrazione
e che ad una gara bandita nel 2003 per la formazione nel settore
dell’informatica - peraltro aggiudicata (a seguito di decisione
n. 526 del 2004 della IV Sezione del Consiglio di Stato) ad un
RTI con mandataria Elea s.p.a. - aveva partecipato la Fondazione
Formit e non la Formit s.p.a., in RTI con IBM Itali s.p.a. e
Telecom Italia s.p.a., con insussistenza di alcuna incompatibilità.
In rito ha poi eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza
di interesse, in quanto la STS ha rilasciato la delega ad essere
rappresentata e difesa in giudizio in proprio e non in qualità di
capogruppo del RTI (costituendo) con Gartner Italia, PRS e Metron
Consulting, società che non hanno affiancato alla suddetta proprie
deleghe e non hanno impugnato autonomamente l’aggiudicazione
della gara de qua alla controinteressata Bain & Company Italy,
inc., nei riguardi delle quali essa aggiudicazione è inoppugnabile,
con conseguente non aggiudicabilità della gara stessa alla STS,
priva dei necessari requisiti. Nel merito ha contestato la fondatezza
del ricorso, concludendo per la reiezione.
Con memoria depositata l’1.6.2005 il costituito Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali ha dedotto la infondatezza del
ricorso, concludendo per la reiezione.
Con memoria depositata il 3.6.2005 parte ricorrente, premesso
che la avversa eccezione di carenza di interesse è da considerare
infondata, sia in quanto nell’epigrafe del ricorso è chiaramente
indicato che essa agisce in proprio e quale rappresentante del
raggruppamento temporaneo con Gartner Italia s.r.l., PRS s.r.l.
e Metron Consulting s.r.l., sia perché che la Fondazione Formit è socio
di maggioranza assoluta di Formit Servizi s.p.a., ha ribadito
tesi e richieste.
Con memoria depositata il 28.6.2005 parte ricorrente ha ribadito
tesi e richieste.
Con memoria depositata il 28.6.2005 la parte controinteressata
costituita ha contestato la fondatezza della eccezione di inammissibilità del
proprio ricorso incidentale ed ha ribadito tesi e richieste.
Alla pubblica udienza del 4.7.2005 la causa è stata trattenuta
in decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1.- Con il ricorso in esame una società,
in proprio e quale rappresentante del Raggruppamento Temporaneo
di Imprese (premesso di essersi classificata al secondo
posto nella gara, indetta con bando pubblicato sulla GUCE
n. S210 del 27.10.2003 e sulla GURI n. 257 del 5.11.2003,
da svolgersi mediante appalto concorso ai sensi del D.
Leg.vo 17 marzo 1995, n. 157 e Dir. 97/52 CE, per la fornitura
di servizi di monitoraggio e di controllo specialistico
di conformità dei processi di pagamento, nonché di monitoraggio
degli atti esecutivi della convenzione quadro stipulata
il 15.10.2001 con Finsiel, inerenti il sistema informatico
agricolo nazionale) ha chiesto l’annullamento della nota
prot. n. 0656 del 2.3.2005 del M.I.P.A.F., di comunicazione
della approvazione, con D.M. n. 3466 del 21.12.2004, registrato
all’Organo di controllo il 17.1.2005, della graduatoria
delle offerte relative alla gara per il monitoraggio, ai
sensi dell’art. 13, II c., del D. Leg. vo n. 39 del 1993,
della Convenzione Quadro SIAN, formulata dalla Commissione
giudicatrice, con affidamento dell'incarico alla società RTI
Bain & Company Italy, Inc., mandataria. Ha inoltre
chiesto l’annullamento del suddetto D.M. n. 3466 del 21.12.2004,
di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, incluso
il verbale n. 11 del 14.5.2004 e di ogni atto pregresso,
presupposto, connesso e conseguente. Ha infine chiesto
la declaratoria della nullità dell’eventuale contratto
di appalto sottoscritto tra il RTI aggiudicatario ed il
M.I.P.A.F., l’accertamento del diritto del RTI STS alla
aggiudicazione della gara de qua, l’esecuzione in forma
specifica della emananda sentenza e la condanna della Amministrazione
intimata al risarcimento dei danni, con liquidazione della
somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione.
|
| |
|
2.- Innanzi tutto il Collegio deve esaminare
la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal
controinteressato costituito per carenza di interesse in
quanto la S.T.S. avrebbe rilasciato la delega ad essere
rappresentata e difesa in giudizio in proprio e non in
qualità di capogruppo del RTI (costituendo) con Gartner
Italia, PRS e Metron Consulting, società che non hanno
affiancato alla suddetta proprie deleghe e non hanno impugnato
autonomamente l’aggiudicazione della gara de qua alla controinteressata
Bain & Company Italy, inc. nei riguardi delle quali
essa aggiudicazione sarebbe inoppugnabile, con conseguente
non aggiudicabilità della gara stessa alla STS, priva dei
necessari requisiti.
Al riguardo la parte ricorrente afferma che la avversa eccezione
di carenza di interesse è da considerare infondata, sia in quanto
nell’epigrafe del ricorso è chiaramente indicato che essa agisce
in proprio e quale rappresentante del raggruppamento temporaneo
con Gartner Italia s.r.l., PRS s.r.l. e Metron Consulting s.r.l.,
sia perché la Fondazione Formit è socio di maggioranza assoluta
di Formit Servizi s.p.a..
Osserva in proposito il Collegio che, nel caso di impugnativa
di atti di una procedura di selezione del contraente, sussiste
la legittimazione attiva -intesa come titolarità in astratto
della posizione soggettiva di cui si chiede tutela- dell'impresa
singola facente parte di un R.T.I., sia che il raggruppamento
sia già costituito al momento della presentazione dell'offerta,
sia che questo debba costituirsi all'esito dell'aggiudicazione,
perché il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile
all'impresa capogruppo attribuisce al legale rappresentante di
quest'ultima la rappresentanza processuale nei confronti della
P.A. e delle imprese terze controinteressate; ciò in quanto detta
circostanza non precludeva o limitava la facoltà delle singole
imprese di agire in giudizio in proprio, mancando una espressa
previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento
e in quella nazionale di recepimento, non solo in tema di appalti
di servizi, ma anche in tema di appalti di lavori e forniture
(Consiglio Stato, sez. V, 30 agosto 2004, n. 5646).
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, per la partecipazione
ad una gara di appalto, ai sensi dell'art. 22, comma 2, legge
n. 584 del 1977, spetta al mandatario la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto
appaltante; pertanto, ai fini della "contemplatio domini" non è necessario
che l'intestazione del ricorso rechi la dicitura "anche in nome
e per conto", né che nella procura al difensore venga precisato
che il conferimento ha luogo da parte dell'impresa mandataria
quale capogruppo del raggruppamento (T.A.R. Piemonte, sez. II,
29 giugno 1987, n. 393).
Nel caso che occupa nella epigrafe del ricorso è chiaramente
indicato esso è proposto da STS - Studi Tecnologie e Sistemi
s.r.l. “in proprio e quale legale rappresentante del raggruppamento
temporaneo di Imprese costituito con Gartner Italia S.r.l., PRS
Planning Ricerche e Studi S.r.l. e Metro Consultino S.r.l.”,
sicché, in base ai principi in precedenza indicati, deve ritenersi
che, anche se nella delega a rappresentare e difendere in giudizio
apposta a margine del ricorso è indicato quale delegante solo
il legale rappresentante della STS - Studi Tecnologie e Sistemi
s.r.l., il ricorso sia stato validamente proposto da soggetto
dotato di legittimazione attiva in nome e per conto di tutto
il R.T.I. di cui trattasi, perché il conferimento del mandato
speciale collettivo irrevocabile all'impresa capogruppo (che
non è contestato che sia stato conferito alla STS - Studi Tecnologie
e Sistemi s.r.l.) attribuisce al legale rappresentante di quest'ultima
la rappresentanza processuale dell’intero R.T.I., senza necessità che
il difensore da esso nominato necessitasse del conferimento di
specifica procura da parte di tutte le consociate.
La eccezione in esame non è quindi suscettibile di positiva valutazione.
|
| |
|
3.- Nel merito il ricorso è infondato.
|
| |
|
3.1.- Con il primo motivo di gravame sono
stati dedotti violazione delle norme contenute nel capitolato
speciale, nelle “norme” di gara ed in generale nella lex
specialis; inoltre mancata osservanza di prescrizioni tassative
a pena di esclusione ed eccesso di potere per violazione
della par condicio tra concorrenti e per mancata “censura
del superamento del limite di 200 nella presentazione della
offerta tecnica. Nella presentazione della propria offerta
tecnica il RTI Bain & Company avrebbe violato la prescrizione
che imponeva che essa offerta non dovesse superare il limite
di 200 pagine, prevista espressamente nel paragrafo n.
4 del capitolato tecnico della gara in questione, la cui
precettività è desumibile dal punto 5.2 busta B - offerta
tecnica - delle norme di gara, ove è previsto che detta
busta deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica
conforme a quanto indicato nel paragrafo 4 del capitolato
tecnico. Sebbene, infatti, il documento, denominato offerta
tecnica, presentato da detto RTI rientrasse nel limite
delle 200 pagine, risulterebbe che il raggruppamento abbia
presentato altra documentazione aggiuntiva, che non sarebbe
identificabile in quella di riscontro (che non rientra
nel novero di quella che contribuisce al superamento di
detto limite), rilevante ai fini del conteggio in quanto
contribuiva a descrivere la offerta presentata e quindi
a consentirne la valutazione in modo sostanziale fornendo
un numero superiore di elementi di valutazione, con specifico
riguardo alla metodologia per lo svolgimento del monitoraggio.
Osserva in proposito il Collegio che, al punto 5.2 busta B -
offerta tecnica - delle norme di gara, è previsto che detta busta
deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica conforme
a quanto indicato nel paragrafo 4 del capitolato tecnico; è altresì prevista
la facoltà dell’offerente di inserire nella citata busta tutta
la documentazione debitamente sottoscritta di cui è ritenuta
utile la produzione come allegato dell’offerta tecnica e/o opportuna
per l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione.
Al paragrafo IV del capitolato tecnico allegato a dette norme,
a pag. 89 “Offerta tecnica del monitore”, è stabilito che “L’intera
offerta tecnica non deve superare le 200 pagine, compresi gli
allegati, le figure e le tabelle”.
Va al riguardo ritenuto che solo quando le prescrizioni del bando
o della lettera d'invito prevedano espressamente, con formulazione
chiara e non equivoca, l'esclusione dalla procedura quale sanzione
della loro inosservanza anche soltanto formale, la stazione appaltante è inevitabilmente
tenuta al rispetto della normativa, alla quale si è autovincolata
e che essa stessa ha emanato, non potendosi ipotizzare che in
capo all'amministrazione residui la facoltà di disapplicare le
regole della procedura o un margine di valutazione in concreto,
caso per caso, di una fattispecie da essa stessa disciplinata
con norma chiara e puntuale (Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio
2004, n. 5198)
Le clausole del bando di gara o della lettere di invito che prevedono
le ipotesi di esclusione dalla gara d'appalto incidendo sul contenuto
e sulla serietà delle offerte e, quindi, sulla "par condicio" dei
concorrenti, sono di stretta interpretazione (con la conseguenza
che deve darsi la prevalenza alle espressioni letterali in esse
contenute, escludendosi ogni procedimento ermeneutico in funzione
integrativa diretta ad evidenziare pretesi significati inespressi
tali da ingenerare incertezza) solo in presenza di una chiara
e puntuale prescrizione della lettera di invito (Consiglio Stato,
sez. V, 12 ottobre 2001, n. 5397).
In via generale, l' esclusione da una gara d'appalto per ragioni
di carattere formale può essere disposta sulla base di inequivocabili
precetti contenuti negli atti di gara (bando, lettera di invito);
deve quindi sussistere la precisa indicazione dell'adempimento
formale richiesto e l'altrettanto precisa indicazione della sanzione
comminata, cosicché, in mancanza di una sufficiente chiarezza
nei dati formali in questione, non può disporsi l'esclusione
di un'impresa (Consiglio Stato, sez. V, 18 ottobre 2001, n. 5511).
Nel caso che occupa le sopra riportate disposizioni della normativa
di gara non consentono di ritenere le stesse tanto precise e
puntuali da poter ritenere che la violazione delle stesse potesse
comportare l’obbligo di esclusione.
La espressione “L’intera offerta tecnica non deve superare le
200 pagine, compresi gli allegati, le figure e le tabelle” non
consente infatti di individuare quali fossero le caratteristiche
di forma delle pagine stesse, con riferimento al numero delle
battute, alle dimensioni dei caratteri, all’interlinea e ai margini,
sicché, in assenza di ulteriori indicazioni contenute nelle norme
di gara e di riferimenti a standard formali di qualsiasi tipo,
deve ritenersi che essa prescrizione avesse mero carattere indicativo.
La citata prescrizione è quindi inidonea a tutelare particolari
interessi dell’Amministrazione o la par condicio dei concorrenti
che, secondo consolidata giurisprudenza in materia, implica l'
esclusione dalla gara perché il metodo esegetico favorevole alla
più ampia partecipazione alla gara per consentire la selezione
tra un più ampio ventaglio di offerte deve considerarsi recessivo
tutte le volte che, attraverso quella interpretazione, si determini
un obiettivo vulnus dei principi che attengono al rispetto delle
condizioni relative alla serietà e correttezza della procedura
e alla " par condicio " dei concorrenti (Consiglio Stato, sez.
IV, 15 novembre 2004, n. 7380).
Tanto comporta la incondivisibilità della censura in esame.
|
| |
|
3.2.- Con il secondo motivo di ricorso sono
stati dedotti difetto assoluto di motivazione nei verbali
di gara, in particolare in ordine alla fissazione ed applicazione
dei criteri di valutazione della Commissione esaminatrice,
violazione degli artt. 3 e 22 della L. n. 241 del 1990
ed eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta irrazionalità ed
illogicità.
|
| |
|
3.2.1.- Quanto alla censura di difetto di
motivazione nei verbali di gara parte ricorrente ha evidenziato
che la procedura valutativa seguita dalla Commissione giudicatrice
sarebbe affetta da grave incoerenza e difformità rispetto
ai criteri prefissati nei documenti di gara in quanto essa
Commissione, durante l’esame delle offerte tecniche del
R.T.I. ricorrente e di quello aggiudicatario, avrebbe palesemente
omesso di motivare alcune determinazioni e assegnazioni
di punteggi (sia sintetici, sia numerici), non evidenziando
il processo logico valutativo che aveva condotto alla loro
espressione; ciò in difformità dalle norme di gara che
imponevano una analitica valutazione delle sottovoci di
suddivisione dell'offerta tecnica in merito a parametri
valutativi prefissati. Sarebbe carente, infatti, ogni esplicazione
e motivazione a supporto dell’esame della voce “servizi
e direzione dei lavori”, sottoparametro “completezza, qualità,
aderenza a requisiti espressi nel capitolato tecnico, …” (non
essendo espresse giustificazioni del punteggio di 6,7 assegnato
al ricorrente, a fronte del punteggio di 7,3 ottenuto dal
controinteressato), e della voce “piano delle attività”.
Quanto alla voce “requisiti della società” per il sottoparametro “qualità e
quantità delle esperienze …” il ricorrente ed il controinteressato
hanno ottenuto il medesimo punteggio di 4,2, nonostante
fossero stati formulati rilievi circa la carenza di informazioni
sulle esperienze pregresse del secondo, mentre per il sottoparametro “curricola
delle risorse professionali …” il controinteressato ha
ottenuto ingiustificatamente un punteggio superiore. Sarebbe
erroneo, illegittimo e ingiustificatamente pregiudizievole
per il ricorrente il punteggio di 4,4, assegnatogli con
riguardo alla voce “servizi di verifica e controllo di
qualità”, sottoparametro “adeguatezza e solidità dell’approccio
metodologico …”, essendo le rilevate lacune in ordine all’aspetto
della sicurezza dei sistemi informativi inconferenti, atteso
che era logico che non fossero illustrate le competenze
in tema di sistemi informativi con riferimento a procedure
di controllo dei processi di erogazione di fondi europei;
sarebbe inspiegabile l’attribuzione del punteggio di 5,6
al controinteressato sebbene fossero stati opposti dei
rilievi sulla relativa offerta. Circa il sottoparametro “completezza,
qualità, aderenza ai requisiti espressi nel capitolato
tecnico …” il controinteressato si è visto attribuire il
punteggio di 5,8 supportato da un giudizio positivo, mentre
la parte ricorrente si è vista attribuire il punteggio
di 4,5, senza alcun giudizio.
Osserva in proposito il Collegio innanzi tutto che il giudizio
relativo alla valutazione dell'attendibilità tecnica delle offerte
in una gara attiene alla discrezionalità tecnica, sindacabile
dal giudice amministrativo non con una sostituzione nei giudizi,
ma con la verifica dell'attendibilità dei criteri seguiti, della
loro applicazione, con l'accertamento dei fatti oggetto delle
valutazioni tecniche, verifica e accertamento concernenti, pertanto,
i presupposti che hanno originato le valutazioni da parte della
commissione giudicatrice (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III,
5 novembre 2003, n. 4916).
In tema di aggiudicazione di un appalto sussiste inoltre il problema
se il solo punteggio numerico possa essere ritenuto una sufficiente
motivazione in relazione agli elementi di valutazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa quando i criteri prefissati di
valutazione siano estremamente dettagliati.
Esistono, invero, al riguardo, una pluralità di indirizzi interpretativi,
secondo il primo dei quali è necessaria una apposita motivazione
per la valutazione delle prove di gara, attesa l'insufficienza
di una mera valutazione numerica, atteso che il punteggio numerico
costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione
del giudizio valutativo, mostrandosi inadeguato a porre il partecipante
ad una gara in condizione di conoscere i motivi sottesi al giudizio
di segno negativo, con il richiamo, a sostegno di tale opzione,
proprio alla previsione ex art. 3 L. n. 241/1990. Invero, si
osserva, non giova, per respingere la tesi in esame, argomentare
dalla natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, in quanto
i provvedimenti finali dei procedimenti di selezione sono motivati
con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere
l'obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe
ad espungere la motivazione dall'intero ambito dei procedimenti
in esame. A favore di tale orientamento si è espressa autorevole
dottrina, secondo cui il partecipante ad una procedura di selezione
ha il diritto di conoscere in quali errori o inesattezze sia
incorso o comunque le ragioni per le quali lo svolgimento non
sia stato ritenuto esatto o sufficiente.
Secondo un ulteriore indirizzo interpretativo, l'onere della
motivazione dei giudizi è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione
di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula
sintetica, ma non per questo non eloquente, di esternazione della
valutazione tecnica compiuta peraltro asseritamente priva di
valenza schiettamente provvedimentale (Cons. Stato, sez. IV,
1 febbraio 2001, n. 367; 29 ottobre 2001, n. 5635).
Secondo una diversa prospettiva, invece, il problema relativo
alla possibilità di utilizzare il punteggio numerico in luogo
della motivazione non può essere risolto in astratto, ma deve
essere risolto in concreto e con specifico riferimento ai criteri
di massima, risultando sufficiente soltanto ove questi ultimi
siano predeterminati rigidamente e insufficiente nel caso in
cui si risolvano in espressioni generiche (cfr. Cons. Giust.
Amm. Sic., Sez. Consult., 3 giugno 1999, n. 237; Consiglio di
Stato, Sez. VI, 30 aprile 2003, n. 233; Consiglio Stato, Sez.
V, 6 ottobre 2003, n. 5899).
Al punteggio numerico devono, in concreto, accompagnarsi quanto
meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito
ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo;
se dunque vi è stata in primo luogo una formulazione dettagliata
e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente
dalla commissione, la successiva apposizione di note consente
in misura più trasparente di individuare gli aspetti della prova
non valutati positivamente dalla commissione (T.A.R. Calabria
Reggio Calabria, 11 giugno 2004, n. 473).
Il punteggio numerico è quindi legittimo in presenza di criteri
preventivi sufficientemente precisi per l'attribuzione dei singoli
punteggi e della compilazione di una scheda da parte della commissione
di gara, che ha manifestato i propri giudizi con l'attribuzione
dei punteggi alle singole voci e con l'indicazione di sintetiche
note esplicative delle valutazioni effettuate, ovvero attraverso
una nota interna nella quale sono stati indicati i principali
elementi di confronto tra le parti tecniche dei progetti (T.A.R.
Lombardia Milano, sez. III, 5 novembre 2003, n. 4916).
Tale indirizzo appare invero il più conforme al principio fondamentale
per il quale l'obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni
concorsuali o di gara è imposto dalla necessità di tener fede
al principio, affermato a livello costituzionale, che vuole sempre
garantita la possibilità di un sindacato giurisdizionale sull'esercizio
del potere, non escluso circa i profili della ragionevolezza,
della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni: controllo
difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico
e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione
delle ragioni che hanno indotto alla formulazione di un giudizio
negativo, sicché il solo punteggio numerico può essere ritenuto
una sufficiente motivazione in relazione agli elementi di valutazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa solo quando i criteri
prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati (Consiglio
di Stato - Sezione VI - 10 gennaio 2003, n. 67).
Il Collegio, in relazione alla vicenda in esame, intende uniformarsi
a tale indirizzo, essendo convinto che l'obbligo di motivazione
di cui all'art. 3 della l. n. 241 del 1990 fa riferimento alle
sole attività amministrative di carattere provvedimentale e non
ad operazioni di mero giudizio conseguenti a valutazioni tecniche,
come quelle espresse in tema di gare pubbliche.
Nel caso che occupa le norme di gara prevedono criteri predeterminati
sufficientemente rigidi per l’attribuzione dei punteggi , innanzi
tutto in quanto è previsto (a pag. 9) per la valutazione del
prezzo dell’offerta l’assegnazione del punteggio in base ad una
espressione (15xPmim/Pi) che il punteggio complessivo sarebbe
stato determinato dalla somma dei punteggi relativi ai requisiti
dell’offerta, ai requisiti della società e al prezzo dell’offerta.
stabiliscono poi esse norme (pag. 10), quali criteri di aggiudicazione,
l’attribuibilità di un punteggio massimo di 60 punti con riferimento
ai requisiti dell'offerta, suddivisi in un massimo di 10 punti
per i servizi di consulenza (4 punti per adeguatezza e solidità dell'approccio
metodologico ed altro, 4 punti per completezza, qualità e aderenza
ai requisiti espressi nel capitolato tecnico ed altro e 2 punti
per efficacia delle modalità di trasferimento di conoscenze ed
altro), in un massimo di 16 punti per servizi di direzione lavori
(8 punti per adeguatezza e solidità dell'approccio metodologico
ed altro ed 8 punti per completezza, qualità e aderenza ai requisiti
espressi nel capitolato tecnico ed altro), un massimo di 2 punti
per servizi di formazione (1 punto per adeguatezza e solidità dell'approccio
metodologico ed altro ed 1 punto per completezza, qualità e aderenza
ai requisiti espressi nel capitolato tecnico ed altro), un massimo
di 12 punti per servizi di verifica e controllo qualità (6 punti
per adeguatezza e solidità dell'approccio metodologico ed altro
ed 6 punti per completezza, qualità e aderenza ai requisiti espressi
nel capitolato tecnico ed altro) ed un massimo di 20 punti per
il piano delle attività (5 punti per aderenza alle richieste
del capitolato ed altro, 5 punti per completezza e dettaglio
delle informazioni inerenti la descrizione e la pianificazione
delle attività da svolgere e 10 punti per dimensione e composizione
del gruppo di lavoro ed altro). Prevedono inoltre le norme in
questione l’attribuibilità di un punteggio massimo di 25 punti
con riferimento ai requisiti delle società (5 punti per qualità e
quantità delle esperienze e 20 punti per curricola) e di un massimo
di 15 punti per il prezzo dell’offerta, determinato in base ai
cennati criteri.
La Commissione giudicatrice, nel caso che occupa ha provveduto
non solo ad applicare detti criteri predeterminati ma ha integrato
tanto anche con la espressione di giudizi sintetici sulle vari
voci oggetto di valutazione, riportandoli nei verbali di gara.
Risulta, invero, dal verbale n. 3 dell’8.3.2004, che la Commissione
giudicatrice ha proceduto all’esame della offerta tecnica del
R.T.I Bain & Company Italy, inc. rilevando da un primo esame
che la proposta era valida e che poteva essere giudicata rispondente
ai requisiti richiesti dal capitolato, notando cura e professionalità nella
predisposizione della documentazione. E’ poi pervenuta, dopo
approfondimenti e confronto dialettico, ad una valutazione conclusiva
di sintesi, che, con riferimento ai requisiti dell’offerta, ha
evidenziato, che, per quanto riguarda i servizi di consulenza,
la adeguatezza e solidità dell’approccio metodologico erano da
considerare molto positivi, che la documentazione di riscontro
era pienamente soddisfacente e che era buona l’efficacia delle
modalità di trasferimento di conoscenze e competenze; per quanto
riguarda i servizi di direzione lavori ha evidenziato che la
adeguatezza e solidità dell’approccio metodologico era soddisfacente
ed era molto buona la completezza, qualità aderenza ai requisiti
di cui al capitolato della documentazione di riscontro. La citata
Commissione ha poi, con riferimento ai servizi di formazione,
ritenuto esaustivo e consolidato l’approccio metodologico e completa
ed esauriente la documentazione di riscontro; con riferimento
ai servizi di verifica e controllo di qualità, ha valutato la
adeguatezza e solidità dell’approccio metodologico completa e
puntuale, con evidente conoscenza delle problematiche peculiari
del settore, nonché completa dettagliata ed esemplificata la
completezza, qualità e aderenza ai requisiti espressi nel capitolato
tecnico (con l’annotazione che, secondo il prof Melen la descrizione
era troppo astratta e che proposta avrebbe dovuto essere meglio
contestualizzata).
La Commissione giudicatrice ha in seguito, nel corso della seduta
di cui al verbale n. 4 del 15.3.2004, valutato il piano delle
attività aderente alle richieste del capitolato e alla specificità dei
contratti da monitorare e superiori i livelli di servizio, nonché completa
e dettagliata la proposta riguardo alla descrizione e pianificazione
delle attività da svolgere e ottimale la dimensione e composizione
del gruppo di lavoro, nonché l’organizzazione del lavoro ed affidabilità della
gestione. Quanto ai requisiti della società ha ritenuto adeguate
la qualità e quantità delle esperienze sviluppate in attività simili,
pur non essendo esplicitamente indicata l’esperienza del Consorzio
Nestor subappaltatario di parte della fornitura (il prof. Melen
ha evidenziato la notevole importanza del subappalto giudicando
negativamente detta carenza).
In conclusione la Commissione di cui trattasi ha attribuito a
detto R.T.I. 9,6 punti (rispetto ad un massimo di 10) per i servizi
di consulenza, punti 14,2 (rispetto ad un massimo di 16) per
i servizi di direzione lavori, punti 2 (rispetto ad un massimo
di 2) per i servizi di formazione, punti 11,4 (rispetto ad un
massimo di 12 per i servizi di verifica e controllo qualità,
punti 18,6 (rispetto ad un massimo di 20) per il piano delle
attività, punti 21 (rispetto ad un massimo di 25) per i requisiti
della società, per un totale di punti 76,8 (rispetto ad un massimo
di 85).
Risulta inoltre dal verbale n. 9 del 26.4.2004 che la Commissione
giudicatrice con riferimento alla offerta tecnica del R.T.I.
S.T.S. Studi Tecnologie Sistemi s.r.l., ha rilevato da un primo
esame che la proposta era valida e che poteva essere giudicata
rispondente ai requisiti richiesti dal capitolato, notando cura
e professionalità nella predisposizione della documentazione.
E’ poi pervenuta, dopo approfondimenti e confronto dialettico,
ad una valutazione conclusiva di sintesi, che con riferimento
ai requisiti dell’offerta, ha evidenziato, che, per quanto riguarda
i servizi di consulenza, la adeguatezza e solidità dell’approccio
metodologico erano da considerare non “molto positivi”, come
ritenuto per l’offerta della parte aggiudicataria, ma semplicemente
coerenti con gli standard del settore e non particolarmente validi;
inoltre che mancava un momento unificante, che la parte aggiuntiva
appariva poco significativa e che era non “buona”, come ritenuto
per l’offerta del R.T.I. aggiudicatario, ma solo discreta l’efficacia
delle modalità di trasferimento di conoscenze e competenze. Tanto,
ad avviso del Collegio, evidenzia completezza di motivazione
e razionalità dell’attribuzione di punti 8, rispetto ai punti
9,6 punti assegnati alla parte aggiudicataria, per i servizi
di consulenza.
Per quanto riguarda i servizi di direzione lavori detto organo
ha evidenziato che, pur apparendo buona e chiara la progettualità di
base e l’analisi sulla sicurezza informatica, mancava una descrizione
puntuale sugli strumenti informatici di supporto e comunque che
emergeva competenza. Tanto, secondo il Collegio, giustificava
l’attribuzione al ricorrente di punti 13,3, rispetto ai punti
14,2 attribuiti al riguardo alla parte aggiudicataria.
La Commissione ha poi, con riferimento ai servizi di formazione,
ritenuto discreto ed esaustivo l’approccio metodologico e completa
ed esauriente la documentazione di riscontro, senza valutare,
come effettuato per il R.T.I. aggiudicatario, buona l’analisi
dei fabbisogni formativi. Tanto consente al Collegio di ritenere
giustificata dal punto di vista logico l’attribuzione al ricorrente
del punteggio di 1,8 rispetto ad il punteggio massimo di 2 attribuito
alla parte aggiudicataria.
Con riferimento ai servizi di verifica e controllo di qualità detto
organo ha valutato innanzi tutto qualche ridondanza di troppo
nella proposta e l’approccio metodologico non adeguato e di solidità completa
e puntuale (con evidente conoscenza delle problematiche), né completa
dettagliata ed esemplificata la proposta per completezza, qualità e
aderenza ai requisiti espressi nel capitolato tecnico, come ritenuto
per la aggiudicataria, ma semplicemente che esso approccio era
incentrato sull’analisi dei rischi; ha inoltre, rilevato che
la subappaltatrice forniva adeguate garanzie, che non è stata
posta la giusta enfasi sull’analisi dell’architettura del sistema
informativo e che dall’offerta non trasparivano competenze specifiche.
Tali riduttive valutazioni giustificano pienamente, secondo il
Collegio, l’attribuzione al ricorrente di punti 8,9 rispetto
ai punti 11,4 attribuiti alla parte aggiudicataria.
La Commissione giudicatrice ha in seguito, nel corso della seduta
di cui al verbale n. 10 del 3.5.2004, con riferimento alla offerta
del R.T.I. S.T.S. Studi Tecnologie Sistemi s.r.l., valutato il
piano delle attività non aderente alle richieste del capitolato
e alla specificità dei contratti da monitorare e superiori i
livelli di servizio, né completa e dettagliata la proposta riguardo
alla descrizione e pianificazione delle attività da svolgere
e ottimale la dimensione e composizione del gruppo di lavoro,
nonché l’organizzazione del lavoro ed affidabilità della gestione,
come ritenuto per la parte aggiudicataria, ma solo la proposta
abbastanza buona con eccessiva attenzione al risk management,
molto complessa la dimensione e la composizione del gruppo di
lavoro e, nonostante il buon equilibrio tra figure di consulenti,
un insufficiente dimensionamento dei carichi di lavoro. Tanto è idoneo,
ad avviso del Collegio a dimostrare la logicità della assegnazione
a detto R.T.I. del punteggio di 15,0, minore rispetto a quello
di 18,6 attribuito alla parte aggiudicataria.
Quanto ai requisiti della società detto organo ha ritenuto adeguate
la qualità e quantità delle esperienze sviluppate in attività simili,
ma ha evidenziato che non sempre positivi erano i curricula studiorum.
Tali considerazioni dimostrano la logicità della assegnazione
al R.T.I. ricorrente del punteggio di 20, 6, rispetto ai punti
21 attribuiti alla parte controinteressata, atteso che proprio
con riferimento ai curricola la parte ricorrente ha conseguito
il minor punteggio di 16,4 rispetto ai punti 16,8 attribuiti
alla parte controinteressata.
L'esigenza di controllo sulla coerenza logica delle scelte e
soluzioni adottate da una commissione preposta alla valutazione
delle offerte in una procedura ad evidenza pubblica è quindi
nel caso di specie stata correttamente soddisfatta dall'espressione
dei giudizi di valore in termini non esclusivamente numerici
ma con il supporto di adeguata motivazione enunciata in termini
discorsivi, il che consente di ritenere soddisfatta la necessità di
consentire la percezione degli elementi e delle ragioni che hanno
orientato le scelte effettuate dalla Commissione di gara, che
sono espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile
solo sul piano della logicità e della coerenza dell'"iter" motivazionale,
oltre che in relazione alla veridicità dei presupposti di fatto
presi in considerazione (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 27 aprile
2005, n. 644).
In conclusione quanto sopra riportato delle motivazioni poste
base dei giudizi adottati dalla Commissione ed in particolare
la circostanza che alcuni dei giudizi relativi ai vari servizi
offerti dalla ricorrente evidenziano palesemente minore apprezzamento
rispetto a quelli formulati nei confronti dei servizi offerti
dalla aggiudicataria, dimostra invero la non condivisibilità delle
censure circa la non giustificazione dei punteggi maggiori attribuiti
ad essa, non essendo percepibile, dall’esame della combinazione
dei giudizi e dei punteggi rispettivamente attribuiti alla ricorrente
ed alla controinteressata, che l'utilizzo delle regole tecniche è avvenuto
non in conformità a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza,
o sulla base di un non corretto apprezzamento del fatto.
In conclusione la Commissione legittimamente ha attribuito a
detto R.T.I. un totale di punti 67,6 rispetto ai punti 76,8 a
seguito di iter logico perfettamente ricostruibile, in base ai
giudizi sintetici ed ai punteggi numerici attribuiti ai partecipanti
alla gara de qua, razionale e fondato su idonei presupposti,
sicché la censura in esame non può essere ritenuta suscettibile
di positiva valutazione.
|
| |
|
3.2.2.- Con il secondo motivo di ricorso è stata
anche dedotta la errata valutazione dei requisiti in punto
di esperienze con specifico riguardo al settore del servizio
relativo alla verifica e controllo della qualità dei processi
di pagamento. Con riguardo alla voce “servizi di verifica
e controllo di qualità”, sottoparametro “adeguatezza e
solidità dell’approccio metodologico …” ha rilevato parte
ricorrente altresì che, a fronte di una oggettiva superiorità della
propria offerta, al fine di attribuire un punteggio inferiore
rispetto a quello assegnato al RTI aggiudicatario è stata
ipotizzata una inesistente carenza relativa a requisiti
(quali l’architettura e la sicurezza dei sistemi informativi)
che attenevano ad altro settore di sevizio e riguardo ai
quali la commissione, in sede di valutazione del settore
del monitoraggio standard, aveva giudicato l’offerta della
parte ricorrente come completa.
Le censure che precedono non possono, ad avviso del Collegio,
essere condivise per le stesse ragioni esplicate al punto precedente,
stante la sussistenza di criteri prefissati di valutazione estremamente
dettagliati e la circostanza che il giudizio relativo alla valutazione
dell'attendibilità tecnica delle offerte in una gara, attenendo
alla discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo
non con una sostituzione nei giudizi, ma con la verifica dell'attendibilità dei
criteri seguiti, nonché della loro applicazione, e con l'accertamento
dei fatti oggetto delle valutazioni tecniche. Verifica e accertamento
concernenti i presupposti che hanno originato le valutazioni
da parte della commissione giudicatrice che nel caso che occupa,
come in precedenza meglio evidenziato, sono perfettamente ricostruibili
e appaiono logiche e razionali, nonché fondate su concreti presupposti
di fatto.
|
| |
|
3.3.- Con il terzo motivo di ricorso sono
stati dedotti difetto assoluto di motivazione nel provvedimento
di aggiudicazione della gara per palese contraddittorietà ed
incongruenza rispetto al parere del Consiglio di Stato
n. 8487/2004, inoltre eccesso di potere per contraddittorietà e
difetto assoluto di motivazione. La normativa di settore
(D. Leg.vo 12 febbraio 1993, n. 39), che contrappone la
attività di fornitura e gestione del sistema informativo
alla parallela funzione di controllo su detta attività,
contiene, all’art. 13, unicamente il divieto che la società cui
venga affidato il servizio di monitoraggio risulti collegata,
ai sensi dell’art. 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 287,
con le imprese parti dei contratti. Il citato criterio,
rimasto immutato a seguito della circolare 5 agosto 1994,
n. AIPA/CR/5, è stato modificato dalle successive circolari
16 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, 28 dicembre 2001 n. AIPA/CR/38
e 11 marzo 2003 n. AIPA/CR/41, che hanno raffinato un concetto
di incompatibilità esteso alla generale attività di fornitura
nel suo complesso, nel senso che il soggetto monitore,
a prescindere dal singolo contratto o rapporto, non può essere
connesso con l’attività di fornitura e con imprese che
ne gestiscano lo svolgimento. Nel corso della gara che
occupa uno dei componenti la Commissione giudicatrice ha
comunicato di essere a conoscenza di una possibile situazione
di conflitto di interessi con riguardo ad una delle società concorrenti,
la Formit Servizi s.p.a., partecipante alla gara in RTI
con la Bain & Company, in quanto risultante aggiudicataria
di altra gara di appalto indetta dal Ministero della Giustizia
per la gestione del sistema informativo, alla quale si
era presentata in R.T.I. con la I.B.M. s.p.a. e con la
Telecom Italia s.p.a., e la gara di cui trattasi riguarda
il monitoraggio della convenzione quadro stipulata il 15.10.2001
con la Finsiel, mandataria di un RTI costituito il 13.12.2000,
poi divenuto Agrisian s.p.a., di cui facevano parte sia
la IBM s.p.a. che la Finsiel s.p.a, controllata da Telecom
Italia s.p.a.. A seguito di tanto la Commissione giudicatrice
ha chiesto un parere al Consiglio di Stato, che ha ritenuto
sussistente una situazione di conflitto di interessi e
che l’Amministrazione avrebbe potuto decidere se procedere
o meno all’autoannullamento della aggiudicazione a favore
di Formit Servizi. Nonostante ciò la comunicazione di aggiudicazione
dell’appalto al RTI costituito tra la Formit Servizi e
la Bain & Company non contiene alcuna indicazione delle
ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a confermare
Formit Servizi nella gestione del servizio di monitoraggio,
con evidente difetto di motivazione.
Unitamente a detto motivo può essere esaminato anche il quarto
motivo di ricorso con cui è stata dedotta violazione di legge
in relazione al D. Leg. vo 12 febbraio 1993, n. 39 “per vizio
di incompatibilità in capo al soggetto aggiudicatario”. Ciò in
quanto i citati rilievi del Consiglio di Stato e la accertata
incompatibilità non sarebbero comunque mai stati superati da
ipotetiche diverse controdeduzioni dell’Amministrazione appaltante,
in violazione dell’art. 13 del D. Leg. vo n. 39 del 1993 e del
bando di gara, punto III.2.1, a1), che prevede la presentazione
di una dichiarazione circa la insussistenza di cause di incompatibilità con
il contratto da monitorare (stabilite dalla circolare AIPA/CR/41),
tenuto conto che, sebbene potrebbe non sussistere una ipotesi
di puntuale collegamento tra Formit Servizi e Telecom e IBM,
secondo la definizione di cui all’art. 7 della L. n. 287 del
1990, sarebbe certo che la costituzione di un RTI tra gli indicati
soggetti manifesta la sussistenza di concreti ed effettivi interessi
economici in comune, tali da consentire una assimilazione tra
le diverse società e dunque la consistente alterazione della
obiettività e serietà della attività di controllo.
Osserva in proposito il Collegio che il parere n. 8487/04 del
Consiglio di Stato, reso nel senso che sussisteva una situazione
di incompatibilità in capo al R.T.I. aggiudicatario, è stato
reso sulla base di un presupposto diverso da quello di cui l’Amministrazione è venuta
a conoscenza a seguito di nota del Ministero della Giustizia
prot. n. 28810/04 del 30.12.2004. Con detta nota è stato specificato
che dell’appalto concorso per la formazione con modalità mista
per il miglioramento di sistemi informativi indetto con bando
n. 39/01 del 2003 è stata disposta l’aggiudicazione al R.T.I.
composto da Elea s.p.a., CM Società Consortile per Azioni e OiS.COM
Consorzio, a seguito della quale è stato proposto ricorso innanzi
al T.A.R. Lazio da IBM Italia s.p.a., quale mandataria del R.T.I.
costituito con Telecom Italia s.p.a. e Fondazione Formit, conclusosi
con sentenza di accoglimento n. 3176 del 2004, l’appello avverso
la quale è stato accolto dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con
decisione n. 526 del 2004 e definitiva aggiudicazione al primo
R.T.I..
Da tanto si evince che la fondazione Formit non è quindi risultata
in concreto affidataria in R.T.I. di detto contratto di formazione
(quindi nemmeno di gestione), sicché, a prescindere dalla circostanza
che essa Fondazione coincidesse o meno con Formit Servizi s.p.a.,
il citato parere del Consiglio di Stato doveva ritenersi del
tutto superato, con insussistenza dell’obbligo di motivare in
ordine alla adozione di un provvedimento finale non rispondente
a quanto ivi ritenuto.
Tanto dimostra la insussistenza anche della ipotesi di incompatibilità paventata
in ricorso.
Le censure in esame non possono, quindi, essere condivise.
|
| |
|
3.4.- Alla infondatezza dei motivi di ricorso
consegue la inaccoglibilità della domanda di risarcimento
danni, non essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra
i danni lamentati dal ricorrente e l'attività illegittima
della P.A..
|
| |
|
4.- Quanto al ricorso incidentale, proposto
da Bain & Company Italy Inc., in proprio e nella qualità di
mandataria capogruppo del RTI costituito con Formit Servizi
s.p.a., va osservato che se il ricorso incidentale assume
una valenza pregiudiziale rispetto a quello principale
(e ciò si verifica ad esempio qualora l'aggiudicatario
faccia valere in via incidentale una causa di esclusione
a carico della impresa ricorrente) il giudice dovrà decidere
sull'incidente, e solo in caso di infondatezza potrà esaminare
l'impugnazione principale; diversamente nel caso in cui
il ricorrente incidentale faccia valere esclusivamente
censure rivolte a contestare, in via subordinata, la legittimità della
norma di gara che la parte ricorrente principale assume
violata, il rigetto del ricorso principale, in quanto infondato,
comporta la preclusione per il giudice dell'esame del controricorso
e del ricorso incidentale condizionato proposto dal controinteressato
avverso il ricorrente (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 febbraio
2003, n. 1371).
Nel caso che occupa la Bain & Company Italy Inc., in proprio
e nella qualità di mandataria capogruppo del RTI costituito con
Formit Servizi s.p.a., ha chiesto con il ricorso incidentale
l’annullamento dell’art. 4 del capitolato tecnico di gara, “offerta
tecnica del monitore”, nella parte in cui dispone che “l’offerta
tecnica non deve superare le 200 pagine compresi gli allegati,
le figure e le tabelle”, qualora tale prescrizione venisse interpretata
come essenziale ai fini della regolarità della procedura della
gara de qua, quindi in via subordinata. Ha inoltre chiesto l’nnullamento
dell’art. 5.2.”Busta B – offerta tecnica” delle “norme di gara” nella
parte in cui si afferma che ““la busta recante la dicitura “B – offerta
tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, :1.. l’offerta
tecnica conforme a quanto indicato nel par. 4 del Capitolato
Tecnico (…)””, qualora tale prescrizione venisse interpretata
nel senso di comminare con la sanzione dell'esclusione la presentazione
di una offerta tecnica, compresi gli allegati, le figure e le
tabelle, superiore alle 200 pagine, come indicato al par. 4 del
Capitolato tecnico; quindi sempre in via subordinata.
Per le considerazioni in precedenza esposte la infondatezza del
ricorso principale comporta la improcedibilità del ricorso incidentale
e tanto rende inutile anche la disamina della fondatezza della
eccezione di inammissibilità di detto ricorso formulata dalla
parte ricorrente nell’assunto che avrebbe ad oggetto provvedimenti
quali il capitolato tecnico e le norme di gara, diversi da quelli
contro i quali è rivolta la impugnazione principale, sicché la
parte controinteressata avrebbe dovuto impugnare tempestivamente
l’apposizione di detto limite.
|
| |
|
5.- Il ricorso deve essere, pertanto, respinto
e va conseguentemente dichiarato improcedibile il ricorso
incidentale proposto da Bain & Company Italy Inc.,
in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del
RTI costituito con Formit Servizi s.p.a..
|
| |
|
5.- Le spese del giudizio possono essere
compensate tra le parti.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio - Sezione seconda ter - respinge il ricorso principale
e dichiara improcedibile il ricorso incidentale in epigrafe
indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.
|
| |
|
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di
consiglio del 4.7.2005, con l’intervento dei signori Magistrati
elencati in epigrafe.
|
|