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T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 27 ottobre 2005 n. 977
Antonio Camozzi – Presidente, Giuseppe Buscicchio – Estensore.
Martoccia (avv. L. Paccione) c. Comune di Ferrandina (n.c.), Montefinese (avv. F. Chiriani e F. Calculli).


Processo – Processo amministrativo – Sentenza non passata in giudicato – Opposizione di terzo – Ricorso – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso in opposizione di terzo proposto contro una sentenza di T.A.R. esecutiva ma non passata in giudicato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 977 Reg.Sent.
Anno 2005
N. 6 Reg.Ric.
Anno 2001

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso in opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. n. 6/01 proposto dal

 

sig. Martoccia Francesco, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv.to Luigi Paccione, con il quale è elettivamente domiciliato in Potenza, al Corso Garibaldi n. 32 (c/o studio dell’avv.to Gerardo Pedota);

 

contro

 

- il Comune di Ferrandina, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

 

- il sig. Montefinese Vincenzo, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione, dagli avv.ti Francesco Chiriani e Francesco Calculli, domiciliato ex lege in Potenza, alla Via Rosica n. 89, presso la Segreteria del T.A.R. per la Basilicata;

 

per l’annullamento e/o la revoca
della sentenza resa dal T.A.R. per la Basilicata n. 62 del 15.12.1999-04.02.2000 resa nel giudizio iscritto al n. 930 R.R. 1990 promosso dal sig. Vincenzo Montefinese.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Montefinese Vincenzo;
Vista la memoria prodotta dal ricorrente;
Visti gli atti e i documenti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 28 luglio 2005, la relazione del magistrato Giuseppe Buscicchio;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

1. – Con ricorso in opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., notificato il 21 e 22 dicembre 2000 e depositato il successivo 4 gennaio, il sig. Francesco Martoccia ha chiesto l’annullamento e/o la revoca della sentenza del T.A.R. Basilicata n. 62 del 15.12.1999 – 04.02.2000, resa nel giudizio iscritto al n. 930 R.R. 1990 promosso dal sig. Vincenzo Montefinese, con la quale è stata annullata la concessione edilizia n. 35/1990 rilasciata in favore del sig. Giuseppe Salatti, titolare dell’omonima impresa, dal Comune di Ferrandina.
Espone e documenta il ricorrente di essere proprietario di un appartamento per civile abitazione posto al secondo piano dell’edificio sito in Ferrandina alla Via Mazzini n. 31, acquistato giusta atto stipulato con la venditrice Società Salatti s.r.l. in data 9.4.1999 e registrato il 26.4.1999; e che il detto edificio fu realizzato dalla venditrice Salatti in forza delle concessioni edilizie n. 40 del 18.5.1988 e n. 35 del 1990.
In diritto, il ricorrente deduce:
A) L’inopponibilità della sentenza T.A.R. Basilicata n. 62/2000 di accoglimento del ricorso iscritto al n. 930 R.G. 1990.
Sostiene che quale proprietario, in base ad atto di compravendita regolarmente trascritto, di un appartamento ubicato nell’edificio realizzato anche in forza della concessione edilizia n. 35/1990 annullata con la opposta sentenza n. 62/2000, avrebbe dovuto essere evocato in giudizio.
Donde, l’ingiustizia della sentenza gravata perché resa in assenza della necessaria integrità del contraddittorio.
B) L’ingiustizia della sentenza opposta per insanabile contrasto tra le sentenze rese dal medesimo T.A.R. Basilicata con riferimento alle due concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Ferrandina in favore dell’impresa edile Salatti s.r.l. per la costruzione dell’edificio per civili abitazioni ove abita l’odierno ricorrente.
Deduce il ricorrente: a) che l’edificio per civili abitazioni sito in Ferrandina alla Via Mazzini n. 31 risulta costruito dall’impresa edile Salatti Giuseppe s.r.l. in forza delle concessioni edilizie n. 40 del 18.5.1988 e n. 35 del 10.11.1990; b) che avverso la prima concessione edilizia n. 40/88 il sig. Vincenzo Montefinese propose ricorso dinnanzi al T.A.R. Basilicata iscritto al n. 757 R.R. 1988; c) che avverso la seconda concessione edilizia n. 35/90 lo stesso sig. Montefinese propose altro ricorso dinnanzi al T.A.R. Basilicata, iscritto al n. 930 R.R. 1990; d) che il primo giudizio si concluse con sentenza del T.A.R. Basilicata, n. 188 del 22.04.1995, recante declaratoria di inammissibilità del ric. n. 757/1988 per pretesa omessa impugnazione –da parte del sig. Vincenzo Montefinese- della seconda concessione edilizia (n. 35/1990) rilasciata alla Salatti s.r.l.; e) che detta sentenza non fu impugnata dal sig. Montefinese nonostante fosse affetta da macroscopico errore di fatto: contrariamente a quanto riferito nella sentenza stessa, infatti, il sig. Montefinese aveva impugnato dinnanzi al medesimo T.A.R. Basilicata, con ricorso iscritto al n. 930 R.R. 1990 definito con la sentenza oggi opposta, la seconda concessione edilizia n. 35/1990 rilasciata alla Salatti s.r.l.; f) che il secondo giudizio si è invece concluso con la sentenza, oggi opposta, n. 62/2000, recante ingiusto ed errato accoglimento della domanda di annullamento della seconda concessione edilizia (n. 35 del 10.11.1990), senza che il giudicante si sia posto il problema giuridico della sorte del primo processo di legittimità (da esso definito con un’inequivoca declaratoria di inammissibilità) sulla concessione edilizia n. 40/88 (quest’ultima in grado di autonomamente assicurare piena liceità urbanistica alla costruzione edilizia per cui è causa); g) che la sentenza opposta sembra dunque incorrere nel falso ed errato presupposto di ritenere ancora pendente il primo giudizio avente ad oggetto la concessione edilizia n. 40/88, giudizio invece conclusosi con la citata sentenza di inammissibilità passata in giudicato sin dal lontano 6.6.1996; h) che, quindi, il T.A.R. Basilicata, giudicando sul ricorso n. 930/1990 avente ad oggetto la sola concessione edilizia n. 35/1990, aveva l’onere, non assolto, di: 1) verificare l’esito del primo giudizio tra le parti, iscritto al n. 757 R.R. 1988; 2) una volta accertata l’intervenuta declaratoria giudiziale di inammissibilità del primo ricorso con sentenza n. 188/95 (motivata sul falso presupposto dell’omessa impugnazione, da parte del sig. Montefinese, della seconda concessione edilizia n. 35/1990), dichiarare l’improcedibilità del ricorso iscritto al n. 930 R.R. 1990 per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente.
Sostiene, infine, il ricorrente che l’annullamento della concessione edilizia n. 35/1990 avrebbe determinato la reviviscenza piena e (ormai) incontestabile (essendosi formato il giudicato sulla sua inoppugnabilità) della prima concessione edilizia n. 40/1988, con conseguente assoluta insussistenza del benché minimo interesse sostanziale e processuale in capo al sig. Vincenzo Montefinese.

 

2. Per resistere alla presente impugnativa si è costituito in giudizio, con memoria depositata il 10 agosto 2001, il sig. Montefinese che ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

 

3. Con memoria conclusiva depositata il 18 luglio 2005, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

 

4. La parte resistente ha depositato documentazione in data 20 luglio 2005, oltre il termine ultimo di venti giorni liberi anteriori a quello fissato per l’udienza stabilito dall’art. 23, quarto comma, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

 

5. Non si è costituito il Comune di Ferrandina ritualmente evocato in giudizio.

 

6. Nel corso della pubblica udienza del 28 luglio 2005, stante l’opposizione della difesa del ricorrente al deposito della documentazione avvenuto in data 20 luglio 2005, il Presidente ha disposto lo stralcio di detta documentazione dal fascicolo di causa e la sua restituzione alla parte resistente; indi, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

1. Il ricorso in opposizione ex art. 404 c.p.c., notificato il 6 dicembre 2000, deve essere giudicato inammissibile, come fondatamente eccepito dalla parte resistente, perché proposto contro la sentenza di questo Tribunale n. 62/2000, depositata in Segreteria il 4 febbraio 2000, esecutiva ma non passata in giudicato.
Non risulta, infatti, in atti che essa sia stata notificata, al fine della decorrenza del termine breve di sessanta giorni per l’appello ex art. 28 L. n. 1034/1971; né di tanto il ricorrente, che ne era onerato, ha fornito prova.
Così come il ricorrente non ha fornito prova che essa sia passata in giudicato nelle more del giudizio, laddove la parte resistente ha invece affermato che la sentenza è stata appellata non solo dal sig. Salatti ma anche dallo stesso sig. Martoccia.
Come è noto, l’istituto processuale dell’opposizione ordinaria prevista dall’art. 404, primo comma, c.p.c., quale mezzo di gravame avverso la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva quando pregiudichi le posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo del terzo rimasto estraneo alla lite, ha ingresso nel processo amministrativo in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 15/17 maggio 1995. Con detta decisione, infatti, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per contrasto gli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 28 e 36 della L. n. 1034/1971, nella parte in cui, rispettivamente, non prevedono l’opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione ordinari delle sentenze dei TT.AA.RR. passate in giudicato e del Consiglio di Stato. La pronunzia additiva della Corte Costituzionale, nel riconoscere le ragioni di tutela del terzo che si ritenga pregiudicato dalla decisione del giudice amministrativo “inter alios iudicata”, assume a riferimento la compiuta disciplina al riguardo dettata nel codice di procedura civile. La decisione della Corte determina la traslazione dell’istituto de quo nel corpus delle norme che regolano il processo amministrativo nelle sue connotazioni essenziali, che attengono non solo alla natura del provvedimento giurisdizionale suscettibile di ricorso ed alla categoria dei soggetti legittimati, ma anche alle regole processuali essenziali, da cui emerge il principio dettato dall’art. 405, primo comma c.p.c., in base al quale la domanda di opposizione <<..é proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le norme prescritte per il procedimento davanti a lui>>. Sul punto, del resto, è esplicita la motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 177/1995 che, in applicazione dell’art. 27 della legge n. 87/1953, estende la declaratoria di illegittimità costituzionale all’art. 28 della legge n. 103471971, nella parte in cui non prevede l’opposizione di terzo ordinaria quale mezzo di impugnazione <<..avverso le sentenze del tribunale amministrativo regionale passate in giudicato>>, ipotesi in presenza della quale il principio di diritto vivente dell’identità del giudice dell’opposizione impedisce che alla definitività del <> segua la privazione di un grado di giudizio per l’opponente.
Diverso è il caso delle sentenze dei TT.AA.RR. solo esecutive e non passate in giudicato, non oggetto di specifica considerazione nella predetta decisione della Corte Costituzionale. Al riguardo la giurisprudenza adeguatrice del Consiglio di Stato, a garanzia delle ragioni del terzo incise dalla sentenza del T.A.R., ha riconosciuto in pendenza del termine per appellare la proponibilità dell’opposizione quale mezzo di impugnazione avanti al giudice di secondo grado (cfr. Cons. Giust. Reg. Sic. 18 maggio 1996, n. 162; Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 1997, n. 582; Sez. V, 6 agosto 2001 n. 4229, VI, 2 agosto 2004, n. 5391).
Per le esposte ragoni, il ricorso in opposizione in esame, siccome proposto contro una sentenza di questo T.A.R. non passata in giudicato, deve essere dichiarato inammissibile.

 

2. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA: pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Potenza, addì 28 luglio 2005, dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
Antonio Camozzi Presidente
Giuseppe Buscicchio Componente – Estensore
Pasquale Mastrantuono Componente

 

Depositata in Segreteria il 27 ottobre 2005
(Art.55, L. 27-4-1982, n.186)

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