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T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 27 ottobre 2005 n. 977
Antonio Camozzi – Presidente, Giuseppe Buscicchio – Estensore.
Martoccia (avv. L. Paccione) c. Comune di Ferrandina (n.c.),
Montefinese (avv. F. Chiriani e F. Calculli).
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Processo – Processo amministrativo – Sentenza
non passata in giudicato – Opposizione di terzo – Ricorso – Inammissibilità.
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E’ inammissibile il ricorso in opposizione
di terzo proposto contro una sentenza di T.A.R. esecutiva
ma non passata in giudicato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 977 Reg.Sent.
Anno 2005
N. 6 Reg.Ric.
Anno 2001
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso in opposizione di terzo ex art.
404 c.p.c. n. 6/01 proposto dal
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sig. Martoccia Francesco, rappresentato
e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv.to
Luigi Paccione, con il quale è elettivamente domiciliato
in Potenza, al Corso Garibaldi n. 32 (c/o studio dell’avv.to
Gerardo Pedota);
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contro
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- il Comune di Ferrandina, in persona
del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
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- il sig. Montefinese Vincenzo, rappresentato
e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione,
dagli avv.ti Francesco Chiriani e Francesco Calculli, domiciliato
ex lege in Potenza, alla Via Rosica n. 89, presso la Segreteria
del T.A.R. per la Basilicata;
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per l’annullamento e/o la revoca
della sentenza resa dal T.A.R. per la Basilicata n. 62
del 15.12.1999-04.02.2000 resa nel giudizio iscritto
al n. 930 R.R. 1990 promosso dal sig. Vincenzo Montefinese.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Montefinese
Vincenzo;
Vista la memoria prodotta dal ricorrente;
Visti gli atti e i documenti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 28 luglio 2005, la
relazione del magistrato Giuseppe Buscicchio;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. – Con ricorso in opposizione di terzo
ex art. 404 c.p.c., notificato il 21 e 22 dicembre 2000
e depositato il successivo 4 gennaio, il sig. Francesco
Martoccia ha chiesto l’annullamento e/o la revoca della
sentenza del T.A.R. Basilicata n. 62 del 15.12.1999 – 04.02.2000,
resa nel giudizio iscritto al n. 930 R.R. 1990 promosso
dal sig. Vincenzo Montefinese, con la quale è stata annullata
la concessione edilizia n. 35/1990 rilasciata in favore
del sig. Giuseppe Salatti, titolare dell’omonima impresa,
dal Comune di Ferrandina.
Espone e documenta il ricorrente di essere proprietario di un
appartamento per civile abitazione posto al secondo piano dell’edificio
sito in Ferrandina alla Via Mazzini n. 31, acquistato giusta
atto stipulato con la venditrice Società Salatti s.r.l. in data
9.4.1999 e registrato il 26.4.1999; e che il detto edificio fu
realizzato dalla venditrice Salatti in forza delle concessioni
edilizie n. 40 del 18.5.1988 e n. 35 del 1990.
In diritto, il ricorrente deduce:
A) L’inopponibilità della sentenza T.A.R. Basilicata n. 62/2000
di accoglimento del ricorso iscritto al n. 930 R.G. 1990.
Sostiene che quale proprietario, in base ad atto di compravendita
regolarmente trascritto, di un appartamento ubicato nell’edificio
realizzato anche in forza della concessione edilizia n. 35/1990
annullata con la opposta sentenza n. 62/2000, avrebbe dovuto
essere evocato in giudizio.
Donde, l’ingiustizia della sentenza gravata perché resa in assenza
della necessaria integrità del contraddittorio.
B) L’ingiustizia della sentenza opposta per insanabile contrasto
tra le sentenze rese dal medesimo T.A.R. Basilicata con riferimento
alle due concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Ferrandina
in favore dell’impresa edile Salatti s.r.l. per la costruzione
dell’edificio per civili abitazioni ove abita l’odierno ricorrente.
Deduce il ricorrente: a) che l’edificio per civili abitazioni
sito in Ferrandina alla Via Mazzini n. 31 risulta costruito dall’impresa
edile Salatti Giuseppe s.r.l. in forza delle concessioni edilizie
n. 40 del 18.5.1988 e n. 35 del 10.11.1990; b) che avverso la
prima concessione edilizia n. 40/88 il sig. Vincenzo Montefinese
propose ricorso dinnanzi al T.A.R. Basilicata iscritto al n.
757 R.R. 1988; c) che avverso la seconda concessione edilizia
n. 35/90 lo stesso sig. Montefinese propose altro ricorso dinnanzi
al T.A.R. Basilicata, iscritto al n. 930 R.R. 1990; d) che il
primo giudizio si concluse con sentenza del T.A.R. Basilicata,
n. 188 del 22.04.1995, recante declaratoria di inammissibilità del
ric. n. 757/1988 per pretesa omessa impugnazione –da parte del
sig. Vincenzo Montefinese- della seconda concessione edilizia
(n. 35/1990) rilasciata alla Salatti s.r.l.; e) che detta sentenza
non fu impugnata dal sig. Montefinese nonostante fosse affetta
da macroscopico errore di fatto: contrariamente a quanto riferito
nella sentenza stessa, infatti, il sig. Montefinese aveva impugnato
dinnanzi al medesimo T.A.R. Basilicata, con ricorso iscritto
al n. 930 R.R. 1990 definito con la sentenza oggi opposta, la
seconda concessione edilizia n. 35/1990 rilasciata alla Salatti
s.r.l.; f) che il secondo giudizio si è invece concluso con la
sentenza, oggi opposta, n. 62/2000, recante ingiusto ed errato
accoglimento della domanda di annullamento della seconda concessione
edilizia (n. 35 del 10.11.1990), senza che il giudicante si sia
posto il problema giuridico della sorte del primo processo di
legittimità (da esso definito con un’inequivoca declaratoria
di inammissibilità) sulla concessione edilizia n. 40/88 (quest’ultima
in grado di autonomamente assicurare piena liceità urbanistica
alla costruzione edilizia per cui è causa); g) che la sentenza
opposta sembra dunque incorrere nel falso ed errato presupposto
di ritenere ancora pendente il primo giudizio avente ad oggetto
la concessione edilizia n. 40/88, giudizio invece conclusosi
con la citata sentenza di inammissibilità passata in giudicato
sin dal lontano 6.6.1996; h) che, quindi, il T.A.R. Basilicata,
giudicando sul ricorso n. 930/1990 avente ad oggetto la sola
concessione edilizia n. 35/1990, aveva l’onere, non assolto,
di: 1) verificare l’esito del primo giudizio tra le parti, iscritto
al n. 757 R.R. 1988; 2) una volta accertata l’intervenuta declaratoria
giudiziale di inammissibilità del primo ricorso con sentenza
n. 188/95 (motivata sul falso presupposto dell’omessa impugnazione,
da parte del sig. Montefinese, della seconda concessione edilizia
n. 35/1990), dichiarare l’improcedibilità del ricorso iscritto
al n. 930 R.R. 1990 per sopravvenuto difetto di interesse del
ricorrente.
Sostiene, infine, il ricorrente che l’annullamento della concessione
edilizia n. 35/1990 avrebbe determinato la reviviscenza piena
e (ormai) incontestabile (essendosi formato il giudicato sulla
sua inoppugnabilità) della prima concessione edilizia n. 40/1988,
con conseguente assoluta insussistenza del benché minimo interesse
sostanziale e processuale in capo al sig. Vincenzo Montefinese.
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2. Per resistere alla presente impugnativa
si è costituito in giudizio, con memoria depositata il
10 agosto 2001, il sig. Montefinese che ha dedotto l’inammissibilità e
l’infondatezza del ricorso.
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3. Con memoria conclusiva depositata il
18 luglio 2005, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento
del ricorso.
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4. La parte resistente ha depositato documentazione
in data 20 luglio 2005, oltre il termine ultimo di venti
giorni liberi anteriori a quello fissato per l’udienza
stabilito dall’art. 23, quarto comma, della L. 6 dicembre
1971, n. 1034.
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5. Non si è costituito il Comune di Ferrandina
ritualmente evocato in giudizio.
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6. Nel corso della pubblica udienza del
28 luglio 2005, stante l’opposizione della difesa del ricorrente
al deposito della documentazione avvenuto in data 20 luglio
2005, il Presidente ha disposto lo stralcio di detta documentazione
dal fascicolo di causa e la sua restituzione alla parte
resistente; indi, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata
trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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1. Il ricorso in opposizione ex art. 404
c.p.c., notificato il 6 dicembre 2000, deve essere giudicato
inammissibile, come fondatamente eccepito dalla parte resistente,
perché proposto contro la sentenza di questo Tribunale
n. 62/2000, depositata in Segreteria il 4 febbraio 2000,
esecutiva ma non passata in giudicato.
Non risulta, infatti, in atti che essa sia stata notificata,
al fine della decorrenza del termine breve di sessanta giorni
per l’appello ex art. 28 L. n. 1034/1971; né di tanto il ricorrente,
che ne era onerato, ha fornito prova.
Così come il ricorrente non ha fornito prova che essa sia passata
in giudicato nelle more del giudizio, laddove la parte resistente
ha invece affermato che la sentenza è stata appellata non solo
dal sig. Salatti ma anche dallo stesso sig. Martoccia.
Come è noto, l’istituto processuale dell’opposizione ordinaria
prevista dall’art. 404, primo comma, c.p.c., quale mezzo di gravame
avverso la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva
quando pregiudichi le posizioni di diritto soggettivo o di interesse
legittimo del terzo rimasto estraneo alla lite, ha ingresso nel
processo amministrativo in virtù della sentenza della Corte Costituzionale
n. 177 del 15/17 maggio 1995. Con detta decisione, infatti, è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale, per contrasto gli
artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 28 e 36 della L.
n. 1034/1971, nella parte in cui, rispettivamente, non prevedono
l’opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione
ordinari delle sentenze dei TT.AA.RR. passate in giudicato e
del Consiglio di Stato. La pronunzia additiva della Corte Costituzionale,
nel riconoscere le ragioni di tutela del terzo che si ritenga
pregiudicato dalla decisione del giudice amministrativo “inter
alios iudicata”, assume a riferimento la compiuta disciplina
al riguardo dettata nel codice di procedura civile. La decisione
della Corte determina la traslazione dell’istituto de quo nel
corpus delle norme che regolano il processo amministrativo nelle
sue connotazioni essenziali, che attengono non solo alla natura
del provvedimento giurisdizionale suscettibile di ricorso ed
alla categoria dei soggetti legittimati, ma anche alle regole
processuali essenziali, da cui emerge il principio dettato dall’art.
405, primo comma c.p.c., in base al quale la domanda di opposizione <<..é proposta
davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo
le norme prescritte per il procedimento davanti a lui>>.
Sul punto, del resto, è esplicita la motivazione della sentenza
della Corte Costituzionale n. 177/1995 che, in applicazione dell’art.
27 della legge n. 87/1953, estende la declaratoria di illegittimità costituzionale
all’art. 28 della legge n. 103471971, nella parte in cui non
prevede l’opposizione di terzo ordinaria quale mezzo di impugnazione <<..avverso
le sentenze del tribunale amministrativo regionale passate in
giudicato>>, ipotesi in presenza della quale il principio
di diritto vivente dell’identità del giudice dell’opposizione
impedisce che alla definitività del <> segua la
privazione di un grado di giudizio per l’opponente.
Diverso è il caso delle sentenze dei TT.AA.RR. solo esecutive
e non passate in giudicato, non oggetto di specifica considerazione
nella predetta decisione della Corte Costituzionale. Al riguardo
la giurisprudenza adeguatrice del Consiglio di Stato, a garanzia
delle ragioni del terzo incise dalla sentenza del T.A.R., ha
riconosciuto in pendenza del termine per appellare la proponibilità dell’opposizione
quale mezzo di impugnazione avanti al giudice di secondo grado
(cfr. Cons. Giust. Reg. Sic. 18 maggio 1996, n. 162; Cons. Stato,
Sez. IV, 28 maggio 1997, n. 582; Sez. V, 6 agosto 2001 n. 4229,
VI, 2 agosto 2004, n. 5391).
Per le esposte ragoni, il ricorso in opposizione in esame, siccome
proposto contro una sentenza di questo T.A.R. non passata in
giudicato, deve essere dichiarato inammissibile.
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2. Le spese di giudizio seguono, come di
regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata
in dispositivo.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA BASILICATA: pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato,
lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente,
delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.500,00 (euro
millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Potenza, addì 28 luglio 2005,
dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
Antonio Camozzi Presidente
Giuseppe Buscicchio Componente – Estensore
Pasquale Mastrantuono Componente
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Depositata in Segreteria il 27 ottobre 2005
(Art.55, L. 27-4-1982, n.186)
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