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T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 13 ottobre 2005 n. 905
Antonio Camozzi – Presidente, Giancarlo Pennetti – Estensore.
Cafagna (avv. F. Gallipoli e G. Artuso) c. Provincia di
Matera (n.c.), Commissione giudicatrice dell’esame di abilitazione
per guida turistica (n.c.), Appio e altro (avv. N. Cea
e A. Violetto), Cirella e altro (n.c.).
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Concorsi pubblici – Procedura di tipo abilitante – Nomina
della Commissione giudicatrice – Eventuale annullamento – Effetti – Sui
candidati già valutati favorevolmente – Individuazione.
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Nei procedimenti di tipo abilitante e non
concorsuale, l'eventuale annullamento della nomina della
commissione giudicatrice non travolge i giudizi che questa
abbia già espresso, e che non siano stati specificamente
impugnati, rientrando, semmai, nelle facoltà dell'Amministrazione,
preso atto dell'annullamento della nomina dell'organo,
e basandosi sopra una motivata considerazione dell'interesse
pubblico, debitamente comparato con quello dei privati,
annullare d'ufficio anche gli atti, compiuti dalla Commissione,
non direttamente travolti; pertanto, nel caso di un candidato
che impugna il giudizio sfavorevole emesso nei suoi confronti,
deducendo, fra l'altro, un vizio nella nomina della commissione,
senza chiedere, in relazione alle censure avanzate, l'annullamento
e la rinnovazione dell'intera procedura anche per ciò che
concerne gli altri candidati, i candidati, già valutati
favorevolmente, non assumono la veste di controinteressato,
ma il coinvolgimento di questi ultimi nel giudizio trova
giustificazione soprattutto in relazione all’esigenza di
difesa di questi rispetto a una domanda processuale che,
per il fatto di condurre, se accolta, comunque, ad un giudizio
di invalidità dell’organo che ha esaminato tutti i candidati,
espone comunque alla teorica possibilità che l’Amministrazione
eserciti la propria potestà discrezionale di annullamento
d’ufficio di tutti gli altri atti compiuti da detta Commissione
che non cadano “ex se” in dipendenza dell’eventuale sentenza
d’annullamento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 905 Reg.Sent.
Anno 2005
N. 425 Reg.Ric.
Anno 2004
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso proposto da
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Cafagna Nicoletta rappresentata e
difesa dall'Avv. Francesco Gallipoli e dall’Avv. Giovanni
Artuso e con gli stessi elettivamente domiciliata in Potenza
alla via Rosica n. 1 (presso Toscano)
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CONTRO
La Provincia di Matera in persona del legale rappresentante
p.t., n.c. |
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La commissione giudicatrice dell’esame
di abilitazione per guida turistica in persona del
legale rappresentante p.t., n.c.
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e nei confronti
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di Appio Lucia, Baglivo Vito Antonio,
Bartucci Giuseppe, Cancelliere Adriana, Cappiello Michele,
Cea Angela, Colonna Daniele, Cristallo Adriano Marcello,
De Leonardis Gea, Dottorini Bruna, Duni Mariangela, Gala
Maurizio, Loscalzo Emilia, Manicone Fabio, Moretti Ernesto,
Mutidieri Francesco Saverio, Ruggieri Nicola, Sato Yoko,
Tamburino Anna Maria, Trento Maria, Weideman Amy Ann,
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola Cea
e Adriana Violetto e con gli stessi elettivamente domiciliati
in Potenza presso la segreteria del T.A.R.
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e di Cirella Anna, Corbino Chiara Assunta,
D’Adamo Maria Teresa, De Lellis Francesco, Di Cuia Maria,
Di Dio Carmela, Dimotta Michelangelo, Dragone Tiziana,
Epifania Giuseppe, Fortunato Fabio, Fusco Rosa Maria,
Garofano Giorgia, Guanti Bruno Nicola, Incudine Maria
Cristina, Labate Silvana, Lacopeta Rosanna, Manicone
Anna, Marcarelli Giuseppina, Michel Monika, Michel Katharina,
Nicoletti Bruna, Nucera Eleonora Carmen, Pennacchia Annalisa,
Persia Francesco Paolo, Pozzuoli Bruna, Scalcione Paola,
Scasciamacchia Anna Maria, Scavone Carolina, Soranno
Franca, Zasa Michele, nn.cc.
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per l'annullamento
- dell’elenco dei candidati abilitati/non abilitati dell’esame
di abilitazione di Guida Turistica, indetto con delibera
di G.P. n. 203 del 26/11/02;
- di tutti gli atti della procedura d’esame, segnatamente:
-della delibera di G.P. n. 141 del 30/9/03 di nomina dei componenti
della commissione d’esame;
- dei verbali d’esame;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,
compresi quelli non conosciuti dalla ricorrente
nonché, con i motivi aggiunti, per l’annullamento
- della determina del dirigente del settore “Attività e Politiche
Culturali- Valorizzazione di BB.C.- Servizi sociali- Turismo-
Sport” n. 1812 del 19/8/04, che ha disposto l’approvazione degli
atti della commissione dell’esame di abilitazione di guida turistica
indetto con delibera giuntale n. 203/02;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale compresi
quelli già espressamente impugnati col ricorso introduttivo.
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Visto il ricorso, notificato il 5/8/04 e
depositato l’1/9/04, con i relativi allegati;
Visto l’atto recante motivi aggiunti, notificato il 6/9/04 e
depositato il 10/9/04;
Vista l’ordinanza collegiale n. 9 del 16 marzo 2005 con cui è stata
ordinata alla ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei
confronti di tutti i candidati inclusi nell’elenco degli abilitati;
Vista la documentazione depositata dalla ricorrente in data 6/5/05
a dimostrazione dell’avvenuta esecuzione degli incombenti ordinati
con la predetta ordinanza;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza del
7 luglio 2005 - relatore il magistrato Pennetti -;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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La ricorrente ha partecipato, a domanda,
all’esame di abilitazione per “Guida Turistica” bandito
con delibera giuntale n. 203 del 26/11/02 dalla Amministrazione
Provinciale di Matera ai sensi della L.R. n. 35/98.
Dopo l’effettuazione delle prove scritte ed orali però la ricorrente
ha conseguito il punteggio di 55/100, di 5 punti inferiore al
minimo previsto (60/100) per il conseguimento dell’abilitazione.
Difatti l’elenco finale successivamente reso noto la indicava
fra i non abilitati.
Di qui il presente ricorso con i quali si deduce quanto segue:
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1.- violazione art. 8 l.r. n. 35/98- violazione
del bando (art. 4) ed eccesso di potere per omessa considerazione
dei presupposti- difetto di istruttoria- illogicità- contraddittorietà-
difetto di motivazione- sviamento).
Si sostiene che i due componenti cd. esperti inseriti nella commissione
di esame (costituita con delibera di G.P. n. 141 del 5/8/03),
contrariamente a quanto richiesto dalla normativa regionale (richiamata
nel bando), non sono né docenti universitari né docenti di scuole
superiori ma semplici laureati;
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2.- violazione art. 97 Cost.- (eccesso di
potere per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta-
illogicità)- sviamento.
Il verbale della prova orale della ricorrente non dà modo di
accertare come si sia formata la valutazione.
Col successivo atto per motivi aggiunti la ricorrente, oltre
a reiterare le censure già proposte, ha dedotto pure i seguenti
motivi:
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3.- violazione art. 97 Cost. e dei principi
sull’autotutela e del giusto procedimento- eccesso di potere
per omessa considerazione dei presupposti- difetto di motivazione
e difetto di istruttoria)- sviamento.
Nonostante il ricorso introduttivo avesse segnalato i vizi dell’azione
amministrativa, la p.a. non è intervenuta in autotutela per la
correzione né ha giustificato tale inerzia;
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4.- violazione e falsa applicazione dell’art.
8 del bando- eccesso di potere per omessa considerazione
dei presupposti- difetto di motivazione e di istruttoria-
contraddittorietà ed illogicità.
L’atto di approvazione rivela che nessuna attività di verifica è stata
effettuata sul lavoro svolto dalla commissione di esame;
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5.- violazione e falsa applicazione art.
107 t.u. ee. ll.- incompetenza- violazione e falsa applicazione
art. 8 del bando- eccesso di potere (per omessa considerazione
dei presupposti- difetto di motivazione e istruttoria-
illogicità e contraddittorietà- sviamento).
L’atto di approvazione non poteva essere adottato addirittura
dallo stesso dirigente che aveva presieduto la commissione di
esame.
Con ordinanza collegiale n. 49/04 è stata rigettata l’istanza
incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Con ordinanza collegiale n. 9/05 è stata ordinata l’integrazione
del contraddittorio nei confronti di tutti candidati abilitati
inclusi in elenco.
In data 19 e 28 aprile e 6 maggio 2005 la ricorrente ha effettuato
gli adempimenti prescritti con l’ordinanza sopramenzionata.
L’amministrazione Provinciale di Matera non si è costituita.
Si sono costituiti pure i candidati abilitati meglio specificati
in epigrafe che resistono e deducono l’inammissibilità, l’improcedibilità e
l’infondatezza del gravame.
Alla pubblica udienza del 7 luglio 2005 il ricorso è stato ritenuto
per la decisione.
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D I R I T T O
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Preliminarmente vanno esaminate le seguenti
eccezioni, sollevate dai candidati abilitati costituitisi
in giudizio a seguito dell’integrazione del contraddittorio:
-invalidità della notifica del ricorso per pubblici proclami
in quanto, in violazione dell’artt. 14 del r.d. 17/8/07 n. 642
che richiede che nella Gazzetta Ufficiale venga inserito un sunto
del ricorso e delle sue conclusioni, nella fattispecie l’annuncio
pubblicato non indica esattamente né gli atti oggetto di gravame
né, almeno sommariamente, i motivi di diritto;
-inammissibilità ovvero improcedibilità del gravame per carenza
originaria o sopravvenuta dell’interesse a ricorrere dato che
la caducazione integrale della procedura non le consentirebbe
il conseguimento dell’abilitazione -che è il bene della vita
perseguito- dovendo comunque sostenere un nuovo esame.
Quanto alla seconda eccezione è sufficiente osservare come la
ricorrente, con la propria domanda, sorretta, fra le altre, da
una censura rivolta pure nei confronti della composizione della
commissione di esame, persegua il proprio interesse strumentale
alla rinnovazione della procedura avanti ad una commissione correttamente
costituita al fine del conseguimento dell’abilitazione “de qua”.
Né l’intervenuta maturazione, nelle more, in capo all’amministrazione
provinciale, dell’obbligo di legge di indizione d’una nuova sessione
d’esame può privare di rilevanza l’interesse predetto dato che,
in caso di accoglimento del ricorso, sussisterebbe pur sempre
l’obbligo della p.a. di rinnovare la procedura annullata.
Relativamente poi alla prima eccezione il Collegio deve anzitutto
far proprie le precisazioni fatte dalla difesa dei candidati
abilitati costituitisi in giudizio in ordine alla giurisprudenza
(cfr. Ad. Plen. 29/2/92 n.4) che ha chiarito che è vero che i
procedimenti per giudizi d'idoneità o di abilitazione si svolgono
con forme esteriori in tutto simili a quelle dei concorsi (ad
esempio, la partecipazione di un numero definito di candidati,
previa emanazione di un bando e presentazione delle domande entro
una unica scadenza prefissata; una commissione nominata ad hoc
per il singolo procedimento; spesso vengono formulati criteri
di massima; le regole per lo svolgimento e la valutazione delle
eventuali prove d'esame sono le stesse; e via dicendo) “ma è anche
vero che queste innegabili analogie con i concorsi propriamente
detti non vanificano la diversità di fondo tra le due situazioni:
nel caso del concorso, vi è interdipendenza e reciproco condizionamento
tra il successo e l'insuccesso di ciascun candidato, e quello
di ogni concorrente; nel caso dell'idoneità od abilitazione,
invece, come già accennato, non vi è alcuna interdipendenza.
Sicché nel caso di concorso si può parlare di un provvedimento
unico, la graduatoria, con pluralità di destinatari; nel caso
dei giudizi d'idoneità o di abilitazione, si tratta di tanti
provvedimenti separati quanti sono i candidati.
E pertanto, nei procedimenti di questo secondo tipo è da ritenere
che l'eventuale annullamento della nomina della commissione giudicatrice
non travolge i giudizi che questa abbia già espresso, e che non
siano stati specificamente impugnati. Rientrerà, semmai, nelle
facoltà dell'Amministrazione, preso atto dell'annullamento della
nomina dell'organo, e basandosi sopra una motivata considerazione
dell'interesse pubblico, debitamente comparato con quello dei
privati, annullare d'ufficio anche gli atti, compiuti dalla Commissione,
non direttamente travolti; ma si tratta di un effetto indiretto,
futuro ed incerto, insufficiente a dar vita ad attuali situazioni
di controinteresse. In conclusione, dandosi il caso di un candidato
che impugna il giudizio sfavorevole emesso nei suoi confronti,
deducendo, fra l'altro, un vizio nella nomina della commissione
(senza chiedere, in relazione alle censure avanzate, l'annullamento
e la rinnovazione dell'intera procedura anche per ciò che concerne
gli altri candidati), i candidati, già valutati favorevolmente,
non assumono la veste di controinteressato”.
Nella fattispecie -che riguarda proprio una procedura di tipo
abilitante e non concorsuale- ricorre in effetti la situazione
sopra descritta, nella quale la ricorrente impugna l’esito sfavorevole
del proprio esame deducendo pure un vizio di composizione della
commissione senza però chiedere in modo specifico il rifacimento
dell’intera procedura anche in relazione agli altri candidati.
Al riguardo preme anzi al Collegio chiarire che, nella specie,
il coinvolgimento nel presente giudizio dei candidati abilitati
ha trovato giustificazione soprattutto in relazione all’esigenza
di difesa di questi rispetto a una domanda processuale che, per
il fatto di condurre, se accolta, comunque, ad un giudizio di
invalidità dell’organo che ha esaminato tutti i candidati, espone
comunque alla teorica possibilità che l’amministrazione eserciti
la propria potestà discrezionale di annullamento d’ufficio di
tutti gli altri atti compiuti da detta commissione che non cadano “ex
se” in dipendenza dell’eventuale sentenza d’annullamento.
Ciò si è inteso premettere al fine di circoscrivere i confini
dell’efficacia soggettiva della presente pronuncia e, alla luce
di ciò, potersi prescindere dall’esame della citata eccezione.
Ciò detto si può passare all’esame del primo, assorbente motivo
di ricorso (e dei motivi aggiunti), che è fondato.
L’articolo 8 (commissione giudicatrice degli esami di abilitazione
alla professione turistica) della legge regionale n. 35 del 1998,
al comma 1, recita:
“
In ciascuna Provincia sono istituite le Commissioni rispettivamente
per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione
di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete
turistico, accompagnatore turistico ed animatore turistico composte
da:
a) un dirigente dell'amministrazione provinciale con funzioni
di Presidente;
b) un dirigente dell'Ufficio turismo della Regione;
c) due esperti in funzione delle materie di esame, scelti tra
i docenti universitari o docenti di scuole superiori;
d) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali di categoria
scelto tra i nominativi segnalati singolarmente da ciascuna delle
stesse Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
regionale.
A questi soggetti la legge aggiunge pure, per la guida turistica, “un
rappresentante della Sopraintendenza per i beni artistici e storici” (comma2)
e, di volta in volta, un esperto per le lingue estere oggetto
di esame (comma 3).
Il bando di esame, a sua volta, all’articolo 4 (commissione d’esame),
ha fatto espresso riferimento al citato articolo di legge quale
base normativa dell’atto di nomina della commissione.
Ciò premesso, avuto riguardo all’esito dell’istruttoria effettuata
in fase cautelare presso l’amministrazione provinciale di Matera,
risulta che nella commissione dell’esame “de quo” sono stati
nominati, quali “esperti in funzione delle materie d’esame” (lett.
c) del citato articolo 8) i dottori D’Ercole Maria Filomena e
Dubla Gerardo non scelti tra le categorie indicate dalla legge
e cioè fra i docenti universitari o i docenti delle scuole superiori.
Ciò è quanto si ricava dalla relazione (depositata il 5/10/04)
sottoscritta dal dirigente di settore della Provincia di Matera
nella quale, pur riconoscendosi la preparazione del Dubla, non
se ne indica l’appartenenza alla categoria docente (universitario
o delle scuole superiori).
La D’Ercole viene poi indicata come abilitata all’insegnamento
delle materie di italiano, latino, storia e geografia, ma non
come “docente” cioè, ad avviso del Collegio, quale soggetto investito
della qualifica professionale riveniente dallo svolgimento effettivo
dell’attività di insegnamento.
Di qui l’accoglimento del gravame e l’annullamento, nei limiti
dell’interesse della ricorrente, della delibera di nomina della
commissione e degli atti di esame recanti la sua sfavorevole
valutazione fino all’approvazione di tale esito.
Le spese vanno liquidate in euro 1.500 e poste a carico dell’amministrazione
provinciale di Matera mentre possono essere compensate nei confronti
dei candidati abilitati costituitisi in giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA BASILICATA definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe lo accoglie nei limiti dell’interesse della
ricorrente e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati
nei sensi di cui in motivazione.
Spese regolate come in motivazione.
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Così deciso in Potenza, addì 7 luglio 2005,
dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
nella Camera di Consiglio con l' intervento dei signori:
Antonio Camozzi Presidente
Giancarlo Pennetti Componente – Estensore
Pasquale Mastrantuono Componente
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Depositata in Segreteria il 13 ottobre 2005
(Art. 55 L. 27-4-1982, n.186)
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