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T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 13 ottobre 2005 n. 905
Antonio Camozzi – Presidente, Giancarlo Pennetti – Estensore.
Cafagna (avv. F. Gallipoli e G. Artuso) c. Provincia di Matera (n.c.), Commissione giudicatrice dell’esame di abilitazione per guida turistica (n.c.), Appio e altro (avv. N. Cea e A. Violetto), Cirella e altro (n.c.).


Concorsi pubblici – Procedura di tipo abilitante – Nomina della Commissione giudicatrice – Eventuale annullamento – Effetti – Sui candidati già valutati favorevolmente – Individuazione.

Nei procedimenti di tipo abilitante e non concorsuale, l'eventuale annullamento della nomina della commissione giudicatrice non travolge i giudizi che questa abbia già espresso, e che non siano stati specificamente impugnati, rientrando, semmai, nelle facoltà dell'Amministrazione, preso atto dell'annullamento della nomina dell'organo, e basandosi sopra una motivata considerazione dell'interesse pubblico, debitamente comparato con quello dei privati, annullare d'ufficio anche gli atti, compiuti dalla Commissione, non direttamente travolti; pertanto, nel caso di un candidato che impugna il giudizio sfavorevole emesso nei suoi confronti, deducendo, fra l'altro, un vizio nella nomina della commissione, senza chiedere, in relazione alle censure avanzate, l'annullamento e la rinnovazione dell'intera procedura anche per ciò che concerne gli altri candidati, i candidati, già valutati favorevolmente, non assumono la veste di controinteressato, ma il coinvolgimento di questi ultimi nel giudizio trova giustificazione soprattutto in relazione all’esigenza di difesa di questi rispetto a una domanda processuale che, per il fatto di condurre, se accolta, comunque, ad un giudizio di invalidità dell’organo che ha esaminato tutti i candidati, espone comunque alla teorica possibilità che l’Amministrazione eserciti la propria potestà discrezionale di annullamento d’ufficio di tutti gli altri atti compiuti da detta Commissione che non cadano “ex se” in dipendenza dell’eventuale sentenza d’annullamento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 905 Reg.Sent.
Anno 2005
N. 425 Reg.Ric.
Anno 2004

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da

 

Cafagna Nicoletta rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gallipoli e dall’Avv. Giovanni Artuso e con gli stessi elettivamente domiciliata in Potenza alla via Rosica n. 1 (presso Toscano)

 

CONTRO

La Provincia di Matera in persona del legale rappresentante p.t., n.c.
 

La commissione giudicatrice dell’esame di abilitazione per guida turistica in persona del legale rappresentante p.t., n.c.

 

e nei confronti

 

di Appio Lucia, Baglivo Vito Antonio, Bartucci Giuseppe, Cancelliere Adriana, Cappiello Michele, Cea Angela, Colonna Daniele, Cristallo Adriano Marcello, De Leonardis Gea, Dottorini Bruna, Duni Mariangela, Gala Maurizio, Loscalzo Emilia, Manicone Fabio, Moretti Ernesto, Mutidieri Francesco Saverio, Ruggieri Nicola, Sato Yoko, Tamburino Anna Maria, Trento Maria, Weideman Amy Ann, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola Cea e Adriana Violetto e con gli stessi elettivamente domiciliati in Potenza presso la segreteria del T.A.R.

 

e di Cirella Anna, Corbino Chiara Assunta, D’Adamo Maria Teresa, De Lellis Francesco, Di Cuia Maria, Di Dio Carmela, Dimotta Michelangelo, Dragone Tiziana, Epifania Giuseppe, Fortunato Fabio, Fusco Rosa Maria, Garofano Giorgia, Guanti Bruno Nicola, Incudine Maria Cristina, Labate Silvana, Lacopeta Rosanna, Manicone Anna, Marcarelli Giuseppina, Michel Monika, Michel Katharina, Nicoletti Bruna, Nucera Eleonora Carmen, Pennacchia Annalisa, Persia Francesco Paolo, Pozzuoli Bruna, Scalcione Paola, Scasciamacchia Anna Maria, Scavone Carolina, Soranno Franca, Zasa Michele, nn.cc.

 

per l'annullamento
- dell’elenco dei candidati abilitati/non abilitati dell’esame di abilitazione di Guida Turistica, indetto con delibera di G.P. n. 203 del 26/11/02;
- di tutti gli atti della procedura d’esame, segnatamente:
-della delibera di G.P. n. 141 del 30/9/03 di nomina dei componenti della commissione d’esame;
- dei verbali d’esame;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi quelli non conosciuti dalla ricorrente
nonché, con i motivi aggiunti, per l’annullamento
- della determina del dirigente del settore “Attività e Politiche Culturali- Valorizzazione di BB.C.- Servizi sociali- Turismo- Sport” n. 1812 del 19/8/04, che ha disposto l’approvazione degli atti della commissione dell’esame di abilitazione di guida turistica indetto con delibera giuntale n. 203/02;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale compresi quelli già espressamente impugnati col ricorso introduttivo.

 

Visto il ricorso, notificato il 5/8/04 e depositato l’1/9/04, con i relativi allegati;
Visto l’atto recante motivi aggiunti, notificato il 6/9/04 e depositato il 10/9/04;
Vista l’ordinanza collegiale n. 9 del 16 marzo 2005 con cui è stata ordinata alla ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nell’elenco degli abilitati;
Vista la documentazione depositata dalla ricorrente in data 6/5/05 a dimostrazione dell’avvenuta esecuzione degli incombenti ordinati con la predetta ordinanza;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza del 7 luglio 2005 - relatore il magistrato Pennetti -;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

F A T T O

 

La ricorrente ha partecipato, a domanda, all’esame di abilitazione per “Guida Turistica” bandito con delibera giuntale n. 203 del 26/11/02 dalla Amministrazione Provinciale di Matera ai sensi della L.R. n. 35/98.
Dopo l’effettuazione delle prove scritte ed orali però la ricorrente ha conseguito il punteggio di 55/100, di 5 punti inferiore al minimo previsto (60/100) per il conseguimento dell’abilitazione.
Difatti l’elenco finale successivamente reso noto la indicava fra i non abilitati.
Di qui il presente ricorso con i quali si deduce quanto segue:

 

1.- violazione art. 8 l.r. n. 35/98- violazione del bando (art. 4) ed eccesso di potere per omessa considerazione dei presupposti- difetto di istruttoria- illogicità- contraddittorietà- difetto di motivazione- sviamento).
Si sostiene che i due componenti cd. esperti inseriti nella commissione di esame (costituita con delibera di G.P. n. 141 del 5/8/03), contrariamente a quanto richiesto dalla normativa regionale (richiamata nel bando), non sono né docenti universitari né docenti di scuole superiori ma semplici laureati;

 

2.- violazione art. 97 Cost.- (eccesso di potere per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta- illogicità)- sviamento.
Il verbale della prova orale della ricorrente non dà modo di accertare come si sia formata la valutazione.
Col successivo atto per motivi aggiunti la ricorrente, oltre a reiterare le censure già proposte, ha dedotto pure i seguenti motivi:

 

3.- violazione art. 97 Cost. e dei principi sull’autotutela e del giusto procedimento- eccesso di potere per omessa considerazione dei presupposti- difetto di motivazione e difetto di istruttoria)- sviamento.
Nonostante il ricorso introduttivo avesse segnalato i vizi dell’azione amministrativa, la p.a. non è intervenuta in autotutela per la correzione né ha giustificato tale inerzia;

 

4.- violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del bando- eccesso di potere per omessa considerazione dei presupposti- difetto di motivazione e di istruttoria- contraddittorietà ed illogicità.
L’atto di approvazione rivela che nessuna attività di verifica è stata effettuata sul lavoro svolto dalla commissione di esame;

 

5.- violazione e falsa applicazione art. 107 t.u. ee. ll.- incompetenza- violazione e falsa applicazione art. 8 del bando- eccesso di potere (per omessa considerazione dei presupposti- difetto di motivazione e istruttoria- illogicità e contraddittorietà- sviamento).
L’atto di approvazione non poteva essere adottato addirittura dallo stesso dirigente che aveva presieduto la commissione di esame.
Con ordinanza collegiale n. 49/04 è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Con ordinanza collegiale n. 9/05 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti candidati abilitati inclusi in elenco.
In data 19 e 28 aprile e 6 maggio 2005 la ricorrente ha effettuato gli adempimenti prescritti con l’ordinanza sopramenzionata.
L’amministrazione Provinciale di Matera non si è costituita.
Si sono costituiti pure i candidati abilitati meglio specificati in epigrafe che resistono e deducono l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del gravame.
Alla pubblica udienza del 7 luglio 2005 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

 

D I R I T T O

 

Preliminarmente vanno esaminate le seguenti eccezioni, sollevate dai candidati abilitati costituitisi in giudizio a seguito dell’integrazione del contraddittorio:
-invalidità della notifica del ricorso per pubblici proclami in quanto, in violazione dell’artt. 14 del r.d. 17/8/07 n. 642 che richiede che nella Gazzetta Ufficiale venga inserito un sunto del ricorso e delle sue conclusioni, nella fattispecie l’annuncio pubblicato non indica esattamente né gli atti oggetto di gravame né, almeno sommariamente, i motivi di diritto;
-inammissibilità ovvero improcedibilità del gravame per carenza originaria o sopravvenuta dell’interesse a ricorrere dato che la caducazione integrale della procedura non le consentirebbe il conseguimento dell’abilitazione -che è il bene della vita perseguito- dovendo comunque sostenere un nuovo esame.
Quanto alla seconda eccezione è sufficiente osservare come la ricorrente, con la propria domanda, sorretta, fra le altre, da una censura rivolta pure nei confronti della composizione della commissione di esame, persegua il proprio interesse strumentale alla rinnovazione della procedura avanti ad una commissione correttamente costituita al fine del conseguimento dell’abilitazione “de qua”.
Né l’intervenuta maturazione, nelle more, in capo all’amministrazione provinciale, dell’obbligo di legge di indizione d’una nuova sessione d’esame può privare di rilevanza l’interesse predetto dato che, in caso di accoglimento del ricorso, sussisterebbe pur sempre l’obbligo della p.a. di rinnovare la procedura annullata.
Relativamente poi alla prima eccezione il Collegio deve anzitutto far proprie le precisazioni fatte dalla difesa dei candidati abilitati costituitisi in giudizio in ordine alla giurisprudenza (cfr. Ad. Plen. 29/2/92 n.4) che ha chiarito che è vero che i procedimenti per giudizi d'idoneità o di abilitazione si svolgono con forme esteriori in tutto simili a quelle dei concorsi (ad esempio, la partecipazione di un numero definito di candidati, previa emanazione di un bando e presentazione delle domande entro una unica scadenza prefissata; una commissione nominata ad hoc per il singolo procedimento; spesso vengono formulati criteri di massima; le regole per lo svolgimento e la valutazione delle eventuali prove d'esame sono le stesse; e via dicendo) “ma è anche vero che queste innegabili analogie con i concorsi propriamente detti non vanificano la diversità di fondo tra le due situazioni: nel caso del concorso, vi è interdipendenza e reciproco condizionamento tra il successo e l'insuccesso di ciascun candidato, e quello di ogni concorrente; nel caso dell'idoneità od abilitazione, invece, come già accennato, non vi è alcuna interdipendenza. Sicché nel caso di concorso si può parlare di un provvedimento unico, la graduatoria, con pluralità di destinatari; nel caso dei giudizi d'idoneità o di abilitazione, si tratta di tanti provvedimenti separati quanti sono i candidati.
E pertanto, nei procedimenti di questo secondo tipo è da ritenere che l'eventuale annullamento della nomina della commissione giudicatrice non travolge i giudizi che questa abbia già espresso, e che non siano stati specificamente impugnati. Rientrerà, semmai, nelle facoltà dell'Amministrazione, preso atto dell'annullamento della nomina dell'organo, e basandosi sopra una motivata considerazione dell'interesse pubblico, debitamente comparato con quello dei privati, annullare d'ufficio anche gli atti, compiuti dalla Commissione, non direttamente travolti; ma si tratta di un effetto indiretto, futuro ed incerto, insufficiente a dar vita ad attuali situazioni di controinteresse. In conclusione, dandosi il caso di un candidato che impugna il giudizio sfavorevole emesso nei suoi confronti, deducendo, fra l'altro, un vizio nella nomina della commissione (senza chiedere, in relazione alle censure avanzate, l'annullamento e la rinnovazione dell'intera procedura anche per ciò che concerne gli altri candidati), i candidati, già valutati favorevolmente, non assumono la veste di controinteressato”.
Nella fattispecie -che riguarda proprio una procedura di tipo abilitante e non concorsuale- ricorre in effetti la situazione sopra descritta, nella quale la ricorrente impugna l’esito sfavorevole del proprio esame deducendo pure un vizio di composizione della commissione senza però chiedere in modo specifico il rifacimento dell’intera procedura anche in relazione agli altri candidati.
Al riguardo preme anzi al Collegio chiarire che, nella specie, il coinvolgimento nel presente giudizio dei candidati abilitati ha trovato giustificazione soprattutto in relazione all’esigenza di difesa di questi rispetto a una domanda processuale che, per il fatto di condurre, se accolta, comunque, ad un giudizio di invalidità dell’organo che ha esaminato tutti i candidati, espone comunque alla teorica possibilità che l’amministrazione eserciti la propria potestà discrezionale di annullamento d’ufficio di tutti gli altri atti compiuti da detta commissione che non cadano “ex se” in dipendenza dell’eventuale sentenza d’annullamento.
Ciò si è inteso premettere al fine di circoscrivere i confini dell’efficacia soggettiva della presente pronuncia e, alla luce di ciò, potersi prescindere dall’esame della citata eccezione.
Ciò detto si può passare all’esame del primo, assorbente motivo di ricorso (e dei motivi aggiunti), che è fondato.
L’articolo 8 (commissione giudicatrice degli esami di abilitazione alla professione turistica) della legge regionale n. 35 del 1998, al comma 1, recita:
“ In ciascuna Provincia sono istituite le Commissioni rispettivamente per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore turistico ed animatore turistico composte da:
a) un dirigente dell'amministrazione provinciale con funzioni di Presidente;
b) un dirigente dell'Ufficio turismo della Regione;
c) due esperti in funzione delle materie di esame, scelti tra i docenti universitari o docenti di scuole superiori;
d) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali di categoria scelto tra i nominativi segnalati singolarmente da ciascuna delle stesse Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.
A questi soggetti la legge aggiunge pure, per la guida turistica, “un rappresentante della Sopraintendenza per i beni artistici e storici” (comma2) e, di volta in volta, un esperto per le lingue estere oggetto di esame (comma 3).
Il bando di esame, a sua volta, all’articolo 4 (commissione d’esame), ha fatto espresso riferimento al citato articolo di legge quale base normativa dell’atto di nomina della commissione.
Ciò premesso, avuto riguardo all’esito dell’istruttoria effettuata in fase cautelare presso l’amministrazione provinciale di Matera, risulta che nella commissione dell’esame “de quo” sono stati nominati, quali “esperti in funzione delle materie d’esame” (lett. c) del citato articolo 8) i dottori D’Ercole Maria Filomena e Dubla Gerardo non scelti tra le categorie indicate dalla legge e cioè fra i docenti universitari o i docenti delle scuole superiori.
Ciò è quanto si ricava dalla relazione (depositata il 5/10/04) sottoscritta dal dirigente di settore della Provincia di Matera nella quale, pur riconoscendosi la preparazione del Dubla, non se ne indica l’appartenenza alla categoria docente (universitario o delle scuole superiori).
La D’Ercole viene poi indicata come abilitata all’insegnamento delle materie di italiano, latino, storia e geografia, ma non come “docente” cioè, ad avviso del Collegio, quale soggetto investito della qualifica professionale riveniente dallo svolgimento effettivo dell’attività di insegnamento.
Di qui l’accoglimento del gravame e l’annullamento, nei limiti dell’interesse della ricorrente, della delibera di nomina della commissione e degli atti di esame recanti la sua sfavorevole valutazione fino all’approvazione di tale esito.
Le spese vanno liquidate in euro 1.500 e poste a carico dell’amministrazione provinciale di Matera mentre possono essere compensate nei confronti dei candidati abilitati costituitisi in giudizio.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie nei limiti dell’interesse della ricorrente e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Spese regolate come in motivazione.

 

Così deciso in Potenza, addì 7 luglio 2005, dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA nella Camera di Consiglio con l' intervento dei signori:
Antonio Camozzi Presidente
Giancarlo Pennetti Componente – Estensore
Pasquale Mastrantuono Componente

 

Depositata in Segreteria il 13 ottobre 2005
(Art. 55 L. 27-4-1982, n.186)

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