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| n. 11-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 8 ottobre 2005 n.
8134
Pres. Amodio, Est. Gaviano
L. Schiavello (avv. G. Schiavello) c/ Pres. Cons. Ministri
e Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti (Avv. dello
Stato) e V. Bisogno (avv. F. Lubrano) |
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1. Concorsi – Valutazione dei titoli e dei
curricula – Questione di merito – Sindacabilità in sede
giurisdizionale – Esclusa.
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2. Organo collegiale – Deliberazione - Unanimità
– Necessità di esplicita motivazione – Esclusa.
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3. Corte dei Conti – Consiglio di Presidenza
– Non è un collegio perfetto.
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1. La comparazione fra i curricula vitae
di più candidati costituisce questione di merito insindacabile
in sede di giudizio di legittimità, atteso che il Giudice
amministrativo non può sostituire la propria valutazione
a quella effettuata dall’Amministrazione.
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2. Quando un Organo collegiale decide all’unanimità
mediante scrutinio palese, nell’ambito del quale ciascun
componente dell’Organo ha avuto modo di esprimere il proprio
punto di vista, debitamente verbalizzato, è da ritenersi
superflua un’esplicita motivazione collegiale.
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3. Il Consiglio di Presidenza della Corte
dei Conti non è un collegio perfetto, di talché l’assenza
di alcuni componenti del Consiglio non impedisce al predetto
organo di autogoverno di operare legittimamente.
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(Omissis)
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Con il ricorso in epigrafe, notificato in
data 1°-3\6\2004 e ritualmente depositato, il prof. Luigi
Schiavello, Presidente di sezione della Corte dei conti,
impugnava la nomina del collega dott. Vincenzo Bisogno a
Presidente aggiunto della stessa Corte, incarico conferito
dietro deliberazione del Consiglio di Presidenza della magistratura
contabile nella seduta del 7 aprile del 2004 con conforme
decreto del Presidente della Repubblica in data 30 aprile
2004.
Il ricorrente, che aveva preso parte senza successo al procedimento
conclusosi con la nomina in contestazione, deduceva a fondamento
dell'impugnativa, con più motivi, i vizi di violazione di
legge e di eccesso di potere sotto più profili, con rilievi
sia di natura procedurale che attinenti alla sostanza della
valutazione comparativa compiuta dall’Organo di autogoverno.
Le doglianze di parte ricorrente venivano sviluppate con
successive memorie.
Si costituivano in giudizio in resistenza al gravame le
amministrazioni intimate ed il controinteressato, che attraverso
i loro scritti deducevano l’infondatezza delle doglianze
avversarie.
Alla pubblica udienza del 8\6\2005, esaurita la discussione,
il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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Forma oggetto della presente impugnativa
la nomina del controinteressato dott. Vincenzo Bisogno,
già Presidente di sezione della Corte dei conti, quale Presidente
aggiunto della stessa Corte, all'esito di un procedimento
che ha visto la sua candidatura prevalere su quella del
ricorrente.
Il ricorso è infondato.
Prima di dare conto, peraltro, delle doglianze svolte dal
ricorrente e procedere alla loro confutazione, è opportuno
ricordare come il Consiglio di Presidenza della Corte dei
Conti sia pervenuto ad accordare la preferenza al controinteressato.
Va detto allora che il preliminare scrutinio tra i candidati
sotto il profilo dell’anzianità maturata nella qualifica
di Presidente di sezione già vedeva come classificato al
primo posto il presidente Bisogno: e ciò con un punteggio
largamente superiore a quello dell’attuale ricorrente, figurante
soltanto all’ottavo posto della relativa graduatoria provvisoria
con un punteggio di 8,3 punti, contro i 12 del controinteressato.
La disciplina della procedura prevedeva che al punteggio
riflettente l’anzianità nella qualifica indicata dovesse
essere sommato il punteggio discrezionale, da assegnare
nella misura di punti 0,80 per ciascun componente, con giudizio
motivato, avendo riguardo, da un lato, alle “capacità organizzative
dimostrate nell’esercizio delle funzioni direttive … di
cui il candidato abbia dato prova nelle precedenti assegnazioni
da presidente di sezione o nell’esercizio di altre funzioni
monocratiche o direttive”, e dall’altro alla “capacità professionale
nelle materie di competenza della Corte dei conti”.
Ebbene, in occasione dell’assegnazione del punteggio discrezionale
il Consiglio di Presidenza della magistratura contabile
si è espresso all’unanimità sempre in favore dell’attuale
controinteressato, facendo notare che, in disparte la sua
maggiore anzianità, dall’esame del suo curriculum si evinceva
il possesso, da parte sua, di tutte le qualità professionali
per bene adempiere alle nuove funzioni, segnalando, fra
l’altro, le doti organizzative da lui dimostrate allorché
aveva esercitato (prima della nomina del presidente Staderini)
le funzioni vicarie, le sue qualità di grande equilibrio
nella conduzione della conferenza dei presidenti e della
presidenza della Sezione Lazio (oltremodo impegnativa e
delicata), le molteplici esperienze da lui maturate nelle
varie funzioni della Corte, il rigore morale dimostrato,
la stima ed il prestigio goduto, le doti di grande umanità
e le piene capacità organizzative (senza tralasciare nemmeno
la circostanza che egli non aveva mai svolto incarichi extra
istituzionali).
Tanto opportunamente premesso, si può passare alla disamina
dei motivi introdotti con il corrente gravame.
1 Con il primo motivo di ricorso viene assunto che, attesa
l’esistenza di una maiuscola (“enorme”) differenza di curriculum
tra le due parti private attualmente in causa, il punteggio
discrezionale, alla stregua della disciplina recata dal
bando, non avrebbe potuto non premiare il ricorrente, che
aveva “svolto in modo eccezionale tutte le funzioni nell’ambito
della Corte dei conti”.
E’ stato però esattamente obiettato dalle difese dell’Amministrazione
e del controinteressato che il motivo, per le modalità della
sua prospettazione, si rivela inammissibile.
Esso è infatti oggettivamente diretto a provocare, da parte
del Giudice adito, una nuova valutazione della posizione
dei due magistrati attualmente in causa, e come tale solleva,
pertanto, una questione di merito, che per definizione è
inammissibile in un giudizio di legittimità.
Se è vero, infatti, che anche le valutazioni discrezionali
dell’Amministrazione possono ben formare oggetto di sindacato
giurisdizionale, non è meno vero, però, che lo stesso sindacato
non potrebbe mai sfociare in una valutazione destinata direttamente
a sovrapporsi e a sostituirsi a quella effettuata dall’Amministrazione.
Ferma l’inammissibilità del mezzo, le considerazioni che
verranno qui svolte nel prosieguo con riferimento alle altre
censure di parte renderanno altresì evidente come tra i
due curricula non intercorra affatto quell’enorme (e quindi
manifesto) differenziale che il ricorso vorrebbe supporre.
2 Il secondo e terzo motivo, per la loro connessione, sono
suscettibili di trattazione congiunta.
Con tali doglianze si deduce quanto segue.
Il punteggio discrezionale avrebbe dovuto tenere conto,
ad avviso del ricorrente, dell’assai più ricca e variegata
esperienza da lui acquisita nelle funzioni direttive, e
della conseguente maggiore capacità organizzativa da lui
dimostrata. Mentre il resistente ha ricoperto, infatti,
funzioni direttive solo con la posizione di Presidente di
sezione giurisdizionale, il ricorrente ha pure disimpegnato
le funzioni di Procuratore regionale, di Presidente di sezione
di controllo, di delegato al controllo di Ministeri e, infine,
di Segretario generale della Corte, sempre con ottimi risultati
anche in termini di efficienza.
Analogo differenziale sarebbe ravvisabile, inoltre, a proposito
delle rispettive capacità professionali complessive. Ciò
in quanto, mentre il controinteressato avrebbe esercitato
soltanto funzioni giurisdizionali, e per tale ragione non
potrebbe vantare un’esperienza professionale completa, discorso
esattamente opposto dovrebbe valere per il ricorrente, munito
di titoli accademici, pubblicazioni scientifiche ed esperienza
di incarichi istituzionali.
Anche queste doglianze sono prive di fondamento.
Occorre subito sottolineare che, come si è già visto, la
previsione di bando alla base della procedura faceva riferimento
alternativo alle “capacità organizzative dimostrate dell’esercizio
delle funzioni direttive … nelle precedenti assegnazioni
da presidente di sezione”, ovvero alle analoghe capacità
dimostrate “nell’esercizio di altre funzioni monocratiche
o direttive”.
Da qui la giusta obiezione delle difese delle parti intimate
che, alla stregua di una simile disposizione, doveva ritenersi
sostanzialmente indifferente ai fini della valutazione concorsuale
il carattere monotematico, o invece articolato, delle funzioni
svolte.
La norma consentiva, infatti, un riferimento anche esclusivo
alle funzioni direttive di Presidente di sezione, laddove
la sua previsione della rilevanza alternativa di funzioni
di altro genere esprimeva solo una possibilità ulteriore,
prevista in favore di chi avesse esercitato tali ultime
funzioni onde non escluderlo dalla procedura, senza dare
mostra in alcun modo, però, di potersi tradurre in una penalizzazione
per il magistrato che le stesse funzioni non avesse svolto,
per essersi invece concentrato su quelle di Presidente di
una sezione giurisdizionale.
Nulla ostava, quindi, ad una conclusione di prevalenza di
un aspirante che pure avesse svolto unicamente un determinato
tipo di funzioni: e ciò tanto più quando le medesime fossero
state funzioni di presidenza di sezioni giurisdizionali.
Non senza dire, poi, con riferimento al curriculum del controinteressato,
da un lato, che lo scrutinio della sua “capacità professionale”
doveva necessariamente tenere conto del fatto che egli aveva
comunque svolto le sue funzioni in tutti i settori rientranti
nelle competenze istituzionali della Corte (controllo, funzioni
requirenti e funzioni giudicanti), onde poteva ben vantare
un’esperienza apprezzabilmente completa; dall’altro lato,
che l’apprezzamento della sua “capacità organizzativa” non
poteva non valorizzare l’innegabile importanza dell’esperienza
da lui acquisita, in particolare, con la presidenza della
Sezione regionale del Lazio, ufficio secondo a pochi per
dimensioni, complessità e delicatezza.
Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto delle norme
poste a base della procedura, si deve concludere che il
postulato che percorre i due motivi in esame, quello di
una prevalenza, in pratica, “per definizione” del curriculum
del ricorrente su quello del controinteressato, non può
essere condiviso. La materia del confronto tra i due aspiranti
ricadeva, in realtà, nell’alveo delle comuni valutazioni,
squisitamente discrezionali, che gli organi di autogoverno
magistratuale sono chiamati a svolgere in ogni procedura
simile. Sicché la unanime decisione del Consiglio di Presidenza
di preferire la candidatura del pres. Bisogno, non presentando
evidenza di vizi logici, si rivela immune dalle censure
dedotte.
3 Con il quarto motivo di ricorso si deduce che il provvedimento
impugnato non sarebbe suffragato da una motivazione collegiale,
né sarebbe scaturito da una comparazione tra i candidati.
Per giustificare la preferenza accordata al pres. Bisogno
sarebbe stata addotta unicamente la sua maggiore anzianità,
fattore però già valorizzato da un punteggio ad hoc; il
ricorrente soggiunge, infine, che la prassi presso la magistratura
contabile non sarebbe affatto incline a premiare il fattore
dell’anzianità.
3a Con riferimento al primo dei profili appena esposti valgono
le seguenti, contrarie, considerazioni.
Come si evince dal verbale di seduta in atti, l’unanime
votazione a favore del controinteressato cui il Consiglio
di Presidenza è pervenuto è stata preceduta da un regolare
scrutinio palese, nell’ambito del quale ciascun componente
dell’Organo ha avuto modo di esprimere il proprio punto
di vista, e segnatamente di esporre le ragioni del proprio
orientamento a proposito del punteggio discrezionale di
sua pertinenza.
Ciò posto, è la fisionomia stessa dell’iter valutativo consiliare,
come delineata dalla disciplina già riassunta, a rendere
superflua l’apposita articolazione di una esplicita motivazione
collegiale in presenza, come nella fattispecie, di concordi
dichiarazioni individuali di voto già motivate in modo omogeneo,
oltre che tutte convergenti a favore del medesimo aspirante
(laddove è di tutta evidenza che la prima fase dello scrutinio,
quella dell’attribuzione dei punteggi corrispondenti al
numero degli anni di servizio prestato, per il suo carattere
strettamente vincolato non abbisognava di alcun discorso
motivatorio). In una situazione sifatta, invero, la considerazione
unitaria delle unanimi espressioni di volontà individuali
verbalizzate è gà sufficiente a far constare in modo univoco
le ragione della volontà del Collegio.
Nemmeno l’assunto della mancata comparazione tra i candidati
può essere condiviso. Secondo un orientamento giurisprudenziale
consolidato, l’onere della comparazione tra le personalità
concorrenti in procedure consimili non vale a rendere necessaria
l’estrinsecazione, nella motivazione amministrativa, di
un confronto analitico tra le medesime, sufficiente essendo
un’indicazione sintetica delle ragioni della prevalenza
accordata all’aspirante preferito. E questo requisito è
stato puntualmente soddisfatto.
3b Va poi considerato che solo alcuni dei membri dell’Organo
di autogoverno hanno fatto riferimento, per giustificare
il loro voto a favore del pres. Bisogno, al dato della sua
maggiore anzianità.
Le relative dichiarazioni di voto, inoltre, non sono mai
state espresse facendo esclusivo riferimento a tale dato:
al contrario, esse hanno avuto sempre esplicito riguardo
anche agli altri profili valutativi previsti dal bando.
Né va dimenticato che l’anzianità di servizio, essendo pur
sempre un indicatore di esperienza professionale, è come
tale valutabile anche nell’ambito del punteggio discrezionale.
D’altro canto, come è stato fatto esattamente notare dalla
difesa del controinteressato, la circostanza che presso
la magistratura contabile l’anzianità di servizio non costituisca
neppure in base alla prassi un titolo decisivo, tanto che
in passato si sono verificati diversi scavalcamenti rispetto
all’ordine di ruolo, non esclude certo la possibilità di
dare invece, in una qualsiasi circostanza concreta, un valore
più qualificante al relativo fattore (e a quanto esso denota).
Anche ammesso, infine, che tutte queste obiezioni possano
essere superate, resta il fatto che, se pure si volesse
ammettere l’illegittimità delle espressioni di voto delle
quali si è detto, ed ipotizzare, altresì, che le stesse
avrebbero dovuto avvantaggiare -tra i tanti aspiranti in
concorso, proprio- il ricorrente, questi non avrebbe comunque
potuto raccogliere un punteggio complessivo in grado di
fargli raggiungere la soglia attinta dal controinteressato.
Onde la critica in discorso sarebbe, in ogni caso, carente
di un sottostante ineresse.
4 Con l’ultimo motivo di gravame si assume, infine, che
le assenze di numerosi componenti dell’Organo di autogoverno
in occasione della seduta in cui fu assunto il provvedimento
impugnato avrebbero alterato il baricentro dell’Organo in
favore del punteggio automatico riflettente l’anzianità,
a scapito del peso del punteggio discrezionale.
Anche questa critica è, però, priva di pregio.
Si deve tenere presente, infatti, che l’Organo di cui si
tratta, che non è un collegio perfetto, anche con la presenza
di dodici componenti sui sedici previsti era perfettamente
costituito ed in grado di operare legittimamente, senza
che l’assenza dei componenti mancanti potesse, quindi, inficiarne
l’azione.
Ciò premesso, si può ulteriormente osservare quanto segue.
Dato che il punteggio discrezionale assomma a 0,80 punti
individualmente attribuibili, è facile notare che anche
in una seduta tenuta con la presenza di soli dodici componenti
su sedici il punteggio discrezionale complessivamente attribuibile
(9,60 punti) sarebbe in grado di sopravanzare una differenza
di anzianità anche molto pronunciata. E questa considerazione
a maggior ragione si impone nel caso concreto, se si considera
che il divario di anzianità tra le parti private in causa
era contenuto in 3,13 punti (ma ancora più ristretto era
il differenziale tra il controinteressato e gli scrutinati
collocatisi tra il secondo ed il settimo), e sarebbe stato
perciò agevolmente assorbibile da punteggi discrezionali
di segno contrario.
Data, infine, l’unanimità delle espressioni di voto individuale
dei componenti presenti, la violazione ipotizzata non avrebbe
comunque potuto portare alcun pregiudizio al ricorrente.
Anche ove, infatti, i quattro membri assenti avessero preso
parte alla seduta, e si fossero espressi a favore del pres.
Schiavello, l’esito del procedimento sarebbe rimasto inalterato.
Sicché anche questo mezzo deve essere disatteso.
5 Per le ragioni esposte il ricorso, essendo risultato nel
suo insieme infondato, deve essere respinto.
Si ravvisano, tuttavia, ragioni tali da giustificare la
compensazione delle spese processuali tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
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Così deciso in Roma, Camera di consiglio
dell’8\6\2005.
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