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n. 11-2005 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 21 settembre 2005 n. 3683
Pres. Riggio – Est. Giordano
Albini e altri (avv. Sansone) c. Regione Lombardia (Avvocatura), Comune di Monza (avv.ti Nespor e De Cesaris), Carbonara e altri (avv.ti Villata, Degli Esposti, Pisapia, Fenoglio e Capuano)


1. Concorsi pubblici - Concorsi di progettazione - Bando – Contenuto.

 

2. Concorsi pubblici - Appalto integrato - Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di opere – Forme di finanziamento - Limiti - Proposta di interventi in project financing – Ammissibilità.

1. Il bando nei concorsi di progettazione deve prevedere il costo massimo di realizzazione dell’intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso e la lex specialis può far riferimento ai limiti finanziari indicati, che devono essere tenuti presenti nella redazione del progetto (1).

 

2. Nel caso di interventi per i quali il bando non ha previsto il ricorso a specifiche fonti di finanziamento, la proposta di realizzare alcuni interventi (parcheggi) mediante lo strumento del project financing non si pone in contrasto con le previsioni della disciplina concorsuale, ma ne costituisce piuttosto la naturale attuazione. La circostanza che la proposta risulti priva di un adeguato piano econo-mico finanziario non ne determina l’inammissibilità (2).

 

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(1) Osserva il T.A.R. che tale modalità di affidamento deve comunque ritenersi riservata agli interventi per i quali il Documento Preliminare alla Progettazione ha già individuato le fonti di finanziamento, ponendo i relativi oneri a carico delle risorse proprie degli enti pubblici proprietari. Non risultano, invece, soggetti a particolari modalità di esecuzione gli interventi integrativi non compresi nel prospetto finanziario, dei quali il Documento Preliminare alla Progettazione ha promosso l’ideazione, ma che non costituiscono direttamente oggetto della procedura concorsuale.
(2) Osserva il T.A.R. che, ai fini dell’ammissibilità dell’istituto previsto dagli artt. 37 bis e segg. della l. 11 febbraio 1994, n. 109, è richiesta la partecipazione di proposte “adeguatamente dettagliate” e ciò si rende necessario per consentire una compiuta valutazione sulla concreta fattibilità dell’intervento in relazione alla capacità dell’opera realizzata di produrre entrate in misura idonea a remunerare il capitale investito e ad assicurare l’ultimazione dell’opera e l’economicità della relativa gestione. Tuttavia là dove per gli interventi non direttamente compresi nell’oggetto del concorso non sia richiesto un simile livello di approfondimento, i concorrenti possono limitarsi a formulare proposte di massima, da dettagliare con maggiore accuratezza in seguito, in caso di gradimento dell’Ente banditore.


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