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(1)
Osserva il T.A.R. che tale modalità di affidamento deve
comunque ritenersi riservata agli interventi per i quali
il Documento Preliminare alla Progettazione ha già individuato
le fonti di finanziamento, ponendo i relativi oneri a carico
delle risorse proprie degli enti pubblici proprietari. Non
risultano, invece, soggetti a particolari modalità di esecuzione
gli interventi integrativi non compresi nel prospetto finanziario,
dei quali il Documento Preliminare alla Progettazione ha
promosso l’ideazione, ma che non costituiscono direttamente
oggetto della procedura concorsuale.
(2) Osserva il T.A.R. che, ai fini dell’ammissibilità dell’istituto
previsto dagli artt. 37 bis e segg. della l. 11 febbraio
1994, n. 109, è richiesta la partecipazione di proposte
“adeguatamente dettagliate” e ciò si rende necessario per
consentire una compiuta valutazione sulla concreta fattibilità
dell’intervento in relazione alla capacità dell’opera realizzata
di produrre entrate in misura idonea a remunerare il capitale
investito e ad assicurare l’ultimazione dell’opera e l’economicità
della relativa gestione. Tuttavia là dove per gli interventi
non direttamente compresi nell’oggetto del concorso non
sia richiesto un simile livello di approfondimento, i concorrenti
possono limitarsi a formulare proposte di massima, da dettagliare
con maggiore accuratezza in seguito, in caso di gradimento
dell’Ente banditore. |