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n. 11-2005 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 14 ottobre 2005 n. 3793
Pres. Italo Riggio – Est. Domenico Giordano
Assogas e Molteni S.p.a. (avv. Todarello) c. Comune di Viggiù (avv. Carluccio)


1.- Contratti della P.A. - Bando di gara – Impugnativa immediata – Clausole che impediscono la formulazione dell’offerta – Necessità

 

2.- Contratti della P.A. - Affidamento di servizi pubblici - Servizio di distribuzione del gas naturale - Bando di gara - Clausola che pone a carico dell’aggiudicatario l’obbligo del completo ammortamento delle opere realizzate durante il periodo di gestione del servizio – Illegittimità per contrasto con l’art. 14, comma 8, d. lgs. n. 164/2000

 

3.- Contratti della P.A. - Affidamento di servizi pubblici - Servizio di distribuzione del gas naturale - Bando di gara - Clausola che prevede la possibilità di slittamento della data di inizio del servizio per motivi tecnici o di forza maggiore – Legittimità – Fattispecie

 

4.- Contratti della P.A. - Affidamento di servizi pubblici - Servizio di distribuzione del gas naturale - Bando di gara e lettera di invito - Mancata indicazione di dati concernenti lo stato di consistenza della rete di distribuzione e dei caratteri del mercato locale – Illegittimità – Fattispecie

 

5.- Contratti della P.A. - Bando di gara - Criteri per l’attribuzione dei punteggi – Sindacabilità in sede giurisdizionale – Limiti

 

6.- Contratti della P.A. – Affidamento di servizi pubblici - Servizio di distribuzione del gas naturale – Cauzione provvisoria – Applicazione art. 30 legge n. 109/1994 – Impossibilità

 

7.- Contratti della P.A. – Bando di gara – Clausola che esclude l’insorgere di obblighi in capo alla stazione appaltante fino alla sottoscrizione del contratto - Interpretazione

1.- La lesività delle clausole del bando che impediscono la formulazione dell’offerta non si manifesta con l’aggiudicazione, ma nel momento anteriore in cui esse sono assunte come regole della procedura ed acquistano il valore proprio di arresto procedimentale per l’impresa partecipante.

 

2.- Deve ritenersi illegittima la clausola del bando di gara, per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, che pone a carico dell’aggiudicatario l’obbligo del completo ammortamento degli investimenti effettuati entro il termine di durata dell’affidamento. Trattasi di previsione anticoncorrenziale che disattende il disposto dell’art. 14, comma 8, del decreto Letta, il quale pone a carico del nuovo gestore del servizio l’obbligo di indennizzare l’affidatario uscente del valore residuo dei nuovi investimenti realizzati nel corso dell’affidamento e non ancora interamente ammortizzati alla scadenza dello stesso.

 

3.- Non è illegittima la clausola del bando di gara che prevede la possibilità di differire il termine iniziale del servizio di distribuzione del gas naturale, in presenza di motivi tecnici o di forza maggiore, ove il differimento è comunque subordinato al raggiungimento di un accordo tra Amministrazione ed aggiudicatario del servizio.

 

4.- I partecipanti ad una gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale non possono formulare un’offerta sostenibile e competitiva nel caso in cui il bando di gara non reca alcuna indicazione dei valori del V.R.D. (vincolo sui ricavi di distribuzione) e delle voci che lo compongono, consistenti nel C.G.D. (costo di gestione dell’attività di distribuzione) e C.C.D. (costo del capitale investito comprensivo degli ammortamenti tecnici).

 

5.- La stazione appaltante è libera di bilanciare il peso dei parametri valutativi delle offerte e dispone di ampi margini di apprezzamento, con il solo limite della ragionevolezza delle scelte effettuate, circa il dosaggio da assegnare alle singole voci che concorrono alla selezione della proposta contrattuale migliore.

 

6. – Nell’appalto di servizi non sono applicabili le disposizioni dettate dall’art. 30 legge n. 109/1994 in materia di cauzione provvisoria (1).

 

7.- La clausola contenuta nel disciplinare di gara secondo cui l’Amministrazione ha la facoltà di non stipulare il contratto con la ditta aggiudicataria deve essere interpretata alla stregua del riconoscimento all’ente pubblico di un potere implicito di revoca dell’aggiudicazione, con l’obbligo di congrua motivazione che illustri la corretta ed esauriente ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti (2)

 

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(1) Cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 21 gennaio 2002 n. 350; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 14 novembre 2000 n. 6377; T.A.R. Toscana, II, 31 gennaio 2005 n. 346; e da ultimo, in generale sulla non applicabilità analogica delle disposizioni dettate per un determinato settore degli appalti pubblici, Cons. di Stato, Sez. V, 30 agosto 2005 n. 4413 : “Nel nostro diritto positivo, in particolare dopo l’adeguamento della normativa interna a quella comunitaria, è netta, nella regolamentazione delle procedure di gara, la distinzione delle norme applicabili, a seconda dell’oggetto contrattuale. Non è, pertanto, corretta una operazione di trasposizione di alcune disposizioni da un settore all’altro, in quanto ciascuno trova una disciplina completa negli atti normativi che attengono specificamente al settore considerato”.
(2) Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 30 settembre 1997 n. 1418


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