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| n. 11-2005 - © copyright |
| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 14 ottobre
2005 n. 3793
Pres. Italo Riggio – Est. Domenico Giordano
Assogas e Molteni S.p.a. (avv. Todarello) c. Comune di Viggiù
(avv. Carluccio) |
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1.- Contratti della P.A. - Bando di gara
– Impugnativa immediata – Clausole che impediscono la formulazione
dell’offerta – Necessità
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2.- Contratti della P.A. - Affidamento di
servizi pubblici - Servizio di distribuzione del gas naturale
- Bando di gara - Clausola che pone a carico dell’aggiudicatario
l’obbligo del completo ammortamento delle opere realizzate
durante il periodo di gestione del servizio – Illegittimità
per contrasto con l’art. 14, comma 8, d. lgs. n. 164/2000
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3.- Contratti della P.A. - Affidamento di
servizi pubblici - Servizio di distribuzione del gas naturale
- Bando di gara - Clausola che prevede la possibilità di
slittamento della data di inizio del servizio per motivi
tecnici o di forza maggiore – Legittimità – Fattispecie
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4.- Contratti della P.A. - Affidamento di
servizi pubblici - Servizio di distribuzione del gas naturale
- Bando di gara e lettera di invito - Mancata indicazione
di dati concernenti lo stato di consistenza della rete di
distribuzione e dei caratteri del mercato locale – Illegittimità
– Fattispecie
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5.- Contratti della P.A. - Bando di gara
- Criteri per l’attribuzione dei punteggi – Sindacabilità
in sede giurisdizionale – Limiti
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6.- Contratti della P.A. – Affidamento di
servizi pubblici - Servizio di distribuzione del gas naturale
– Cauzione provvisoria – Applicazione art. 30 legge n. 109/1994
– Impossibilità
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7.- Contratti della P.A. – Bando di gara
– Clausola che esclude l’insorgere di obblighi in capo alla
stazione appaltante fino alla sottoscrizione del contratto
- Interpretazione
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1.- La lesività delle clausole del bando
che impediscono la formulazione dell’offerta non si manifesta
con l’aggiudicazione, ma nel momento anteriore in cui esse
sono assunte come regole della procedura ed acquistano il
valore proprio di arresto procedimentale per l’impresa partecipante.
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2.- Deve ritenersi illegittima la clausola
del bando di gara, per l’affidamento del servizio di distribuzione
del gas naturale, che pone a carico dell’aggiudicatario
l’obbligo del completo ammortamento degli investimenti effettuati
entro il termine di durata dell’affidamento. Trattasi di
previsione anticoncorrenziale che disattende il disposto
dell’art. 14, comma 8, del decreto Letta, il quale pone
a carico del nuovo gestore del servizio l’obbligo di indennizzare
l’affidatario uscente del valore residuo dei nuovi investimenti
realizzati nel corso dell’affidamento e non ancora interamente
ammortizzati alla scadenza dello stesso.
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3.- Non è illegittima la clausola del bando
di gara che prevede la possibilità di differire il termine
iniziale del servizio di distribuzione del gas naturale,
in presenza di motivi tecnici o di forza maggiore, ove il
differimento è comunque subordinato al raggiungimento di
un accordo tra Amministrazione ed aggiudicatario del servizio.
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4.- I partecipanti ad una gara per l’affidamento
del servizio di distribuzione del gas naturale non possono
formulare un’offerta sostenibile e competitiva nel caso
in cui il bando di gara non reca alcuna indicazione dei
valori del V.R.D. (vincolo sui ricavi di distribuzione)
e delle voci che lo compongono, consistenti nel C.G.D. (costo
di gestione dell’attività di distribuzione) e C.C.D. (costo
del capitale investito comprensivo degli ammortamenti tecnici).
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5.- La stazione appaltante è libera di bilanciare
il peso dei parametri valutativi delle offerte e dispone
di ampi margini di apprezzamento, con il solo limite della
ragionevolezza delle scelte effettuate, circa il dosaggio
da assegnare alle singole voci che concorrono alla selezione
della proposta contrattuale migliore.
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6. – Nell’appalto di servizi non sono applicabili
le disposizioni dettate dall’art. 30 legge n. 109/1994 in
materia di cauzione provvisoria (1).
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7.- La clausola contenuta nel disciplinare
di gara secondo cui l’Amministrazione ha la facoltà di non
stipulare il contratto con la ditta aggiudicataria deve
essere interpretata alla stregua del riconoscimento all’ente
pubblico di un potere implicito di revoca dell’aggiudicazione,
con l’obbligo di congrua motivazione che illustri la corretta
ed esauriente ponderazione degli interessi pubblici e privati
coinvolti (2)
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(1)
Cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 21 gennaio 2002 n. 350; T.A.R.
Lombardia Milano, Sez. III, 14 novembre 2000 n. 6377; T.A.R.
Toscana, II, 31 gennaio 2005 n. 346; e da ultimo, in generale
sulla non applicabilità analogica delle disposizioni dettate
per un determinato settore degli appalti pubblici, Cons.
di Stato, Sez. V, 30 agosto 2005 n. 4413 : “Nel nostro diritto
positivo, in particolare dopo l’adeguamento della normativa
interna a quella comunitaria, è netta, nella regolamentazione
delle procedure di gara, la distinzione delle norme applicabili,
a seconda dell’oggetto contrattuale. Non è, pertanto, corretta
una operazione di trasposizione di alcune disposizioni da
un settore all’altro, in quanto ciascuno trova una disciplina
completa negli atti normativi che attengono specificamente
al settore considerato”.
(2) Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 30 settembre 1997 n. 1418
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