| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 19 ottobre 2005 n. 493
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Farmacie comunali – Costituzione di società
a partecipazione pubblica locale minoritaria – Impugnazione
della delibera consiliare – Mancata impugnazione degli atti
della procedura di scelta dei soci – Improcedibilità del
ricorso – Derogabilità del vincolo relativo alla partecipazione,
quali soci della società, dei farmacisti ex dipendenti.
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Deve essere dichiarata l’improcedibilità
del ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse della
parte ricorrente a proseguire il giudizio, qualora quest’ultima,
dopo aver impugnato la deliberazione con cui l’ente si è
determinato a costituire una società di capitali con partecipazione
pubblica minoritaria per la gestione di farmacie comunali,
non abbia poi impugnato alcuno degli atti del collegato
ma autonomo procedimento di scelta del socio privato di
maggioranza e di costituzione della società per azioni e,
in particolare, il bando, il provvedimento di aggiudicazione
e l’atto costitutivo della società. La possibilità di deroga
riconosciuta agli enti locali dall’art. 116, comma 1, del
d. lgs. n. 267/2000, non può ritenersi limitata al solo
vincolo della partecipazione maggioritaria dell’ente al
capitale della costituenda società, ma deve essere estesa
a tutti i “vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche”,
al fine di consentire una gestione dei servizi pubblici
più efficiente e meno onerosa mediante la inapplicabilità
di tutte quelle altre limitazioni, presenti nella specifica
normativa di ogni settore fino all’entrata in vigore del
testo unico degli enti locali, che oggettivamente siano
incompatibili con l’utilizzo di detto nuovo strumento; ne
segue la incompatibilità, con il nuovo assetto, del vincolo
che consente la costituzione di una società di capitali
per la gestione di una farmacia comunale unicamente nel
caso in cui, oltre al Comune, a formare la compagine sociale
siano chiamati i farmacisti già in servizio presso lo stesso
esercizio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
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composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente
Dott. Umberto Giovannini Consigliere Rel.est
Dott. Italo Caso Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 266 del 2001, proposto da
Dr. Maria Vittoria OLMO, Rossana SPAGGIARI
e Milena MERLI, rappresentate e difese dall’Avv.
Arrigo ALLEGRI ed elettivamente domiciliate presso lo studio
del medesimo , in Parma, via Repubblica n. 5
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contro
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Comune di Parma, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Marina CRISTINI ed
elettivamente domiciliato presso l’Ufficio Comunale Studi
Affari e Patrocinio Legale, in Parma, via Repubblica 1;
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per l’annullamento
a) della deliberazione della Giunta Comunale di Parma n.
244/23 del 27/2/2001 recante la proposta al Consiglio Comunale
di costituire una s.p.a. a partecipazione minoritaria del
Comune per la gestione delle tre farmacie comunali; b) della
precedente deliberazione della Giunta Comunale di Parma
2219/104 dell’11/12/2000; c) della deliberazione del Consiglio
Comunale di Parma n. 127 del 26/4/2001, con la quale si
dispone la costituzione di una società per azioni a partecipazione
minoritaria da parte del Comune.
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e per la condanna
del Comune di Parma al risarcimento del danno subito dalle
ricorrenti a causa dell’illegittimità degli atti impugnati.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
Comunale intimata;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 4/10/2005, il dr. Umberto
GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. ALLEGRI per le ricorrenti
e l’Avv. CRISTINI per l’Amministrazione Comunale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso n. 266 del 2001, notificato
il 5/6/2001e depositato il 8/6/2001, le ricorrenti – tutte
farmaciste in servizio presso le farmacie comunali - chiedono
l’annullamento, previa sospensiva, delle deliberazioni della
Giunta e del Consiglio Comunale di Parma indicati in epigrafe,
con i quali il Comune si è determinato a costituire una
società di capitali con partecipazione minoritaria dello
stesso Comune per la gestione delle tre farmacie comunali.
Le ricorrenti, dopo avere esposto le principali circostanze
di fatto relative alla controversia in esame, deducono,
a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto:
Violazione degli artt. 9, comma 1 lett. d) art. 1 della
L. n. 457 del 1968 come sostituito dall’art. 10 L. n. 362
del 1991; Violazione dell’art. 116 del D. Lgs. n. 267 del
2000; Eccesso di potere per illogicità; Violazione della
circolare del Ministero dell’Interno n. 15900/1bis del 2/4/2001;
Le specifiche disposizioni legislative in materia di
farmacie – art. 1 L. n. 457 del 1968 – non consentono la
costituzione di una società per azioni a partecipazione
pubblica per la gestione del servizio farmaceutico, al di
fuori dei vincoli previsti in detta norma.
L’art. 116 del D. Lgs. n. 267 del 2000, pertanto, deve essere
interpretato, come ha precisato la circolare del Ministero
dell’Interno in data 2/4/2001, nel senso che è consentita
la costituzione da parte dei Comuni di società per azioni
per la gestione delle farmacie comunali unicamente in deroga
ai vincoli relativi alla partecipazione maggioritaria, ma
non agli altri vincoli individuati dalla normativa di settore,
quali quelli concernenti la scelta dei soci, ai sensi dell’art.
10 della L. n. 362 del 1991.
Secondo quanto disposto da tale ultima norma, infatti, se
il Comune avesse scelto – tra le opzioni previste dal legislatore
- la costituzione una società di capitali per affidarle
in gestione le tre residue farmacie comunali, esso avrebbe
dovuto necessariamente prendere come soci le farmaciste
dipendenti.
Del tutto anomala e illegittima è inoltre la previsione
che possano partecipare alla successiva gara per la scelta
del socio privato di maggioranza anche le società operanti
nella distribuzione farmaceutica, poiché tali società hanno
fini lucrativi e quindi ben diversi dalle finalità d’interesse
pubblico che dovrebbero perseguire i farmacisti comunali,
quali operatori sanitari.
L’art. 116 del D. Lgs. n. 267 del 2000, nel consentire alle
amministrazioni locali di costituire una società di capitali
con partecipazione pubblica minoritaria per la gestione
dei pubblici servizi anche in deroga ai vincoli derivanti
da disposizioni di legge specifiche, deve essere interpretato
nel senso che l’unico vincolo derogabile sia quello della
partecipazione pubblica maggioritaria, così come risulta
successivamente chiarito dal Ministero dell’Interno con
propria circolare in data 2/4/2001.
2) Violazione degli artt. 34 del D. Lgs. n. 29 del 1993
e 47 della L. n. 428 del 1990;
Risultano omesse le procedure di informazione e di consultazione
previste dalle norme sopra rubricate.
3) Eccesso di potere sotto i profili della perplessità,
illogicità e sviamento di potere;
Inspiegabilmente un soggetto che deve partecipare ad
una s.p.a. con capitale sociale di £. 1.742.643.000 deve
possedere un capitale di ben £. 5 miliardi, con evidente
intento di escludere i farmacisti dipendenti dalla possibilità
di divenire soci privati di maggioranza.
- Con memoria depositata in prossimità dell’udienza,
la difesa delle ricorrenti chiede che il processo sia interrotto
in ragione del sopravvenuto decesso di una delle ricorrenti:
Dott.ssa Maria Vittoria OLMO e, inoltre, che – in relazione
al deposito di atti da parte dell’Amministrazione Comunale
resistente - siano concessi i termini a difesa per la presentazione
di motivi aggiunti al ricorso.
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L’Amministrazione Comunale resistente, costituitasi
in giudizio, in via preliminare eccepisce la tardività del
ricorso in riferimento ad entrambe le deliberazioni di giunta
impugnate e, ulteriormente, l’improcedibilità del gravame
per sopravvenuta carenza di interesse e di legittimazione
a proporlo.
Nel merito, l’Amministrazione resistente chiede che il ricorso
sia respinto, in ragione della ritenuta infondatezza di
tutte le censure con esso proposte.
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Alla pubblica udienza del 4/10/2005, la causa
è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione,
come da verbale.
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DIRITTO
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Con il presente ricorso, alcune farmaciste
dipendenti del Comune di Parma hanno impugnato le deliberazioni
della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale con le quali
la stessa amministrazione ha, rispettivamente, dapprima
progettato e quindi approvato la costituzione di una società
per azioni a capitale pubblico minoritario per la gestione
delle tre farmacie comunali.
Per prima cosa il Tribunale deve dichiarare interrotto il
presente giudizio relativamente e limitatamente alla ricorrente
Maria Vittoria OLMO, deceduta nelle more, in data 27/5/2005,
come da copia certificato versata in atti dalla difesa delle
ricorrenti.
L’esame del ricorso, quindi, dovrà proseguire nei confronti
delle altre due ricorrenti.
In via preliminare, il Collegio ritiene di dovere respingere
l’eccezione di parziale irricevibilità del ricorso per tardività
dello stesso in riferimento alle gravate deliberazioni della
Giunta Comunale n. 2219/104 del 11/12/2000 e n. 244/23 del
27/2/2001, poiché tali atti risultano meramente preparatori
rispetto alla deliberazione consiliare 26/4/2001, con la
quale l’Amministrazione Comunale, in accoglimento della
proposta progettuale della Giunta perfezionatasi con l’adozione
delle suddette deliberazioni, ha predeterminato i criteri
generali e la procedura per la scelta del socio privato
di maggioranza con cui costituire, poi, una società per
azioni avente partecipazione pubblica minoritaria per la
finalità sopra ricordata.
E’ evidente, pertanto, che il definitivo assetto organizzativo
del successivo procedimento di scelta del socio privato
di maggioranza e di costituzione della società per azioni
è avvenuto unicamente con l’adozione della deliberazione
consiliare n. 127 del 26/4/2001; atto rispetto al quale,
peraltro, è incontroverso che il ricorso sia stato tempestivamente
proposto.
Risulta condivisibile, invece, l’ulteriore eccezione sollevata
dalla difesa del Comune, laddove segnala l’improcedibilità
del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse della parte
attrice a proseguire il giudizio, poiché quest’ultima non
risulta avere impugnato alcuno degli atti del collegato
ma autonomo procedimento di scelta del socio privato di
maggioranza e di costituzione della già citata società per
azioni a partecipazione comunale minoritaria e, in particolare,
tra questi, il bando, il provvedimento di aggiudicazione
e l’atto costitutivo della società.
Né ad avviso del Tribunale può fondatamente affermarsi,
come a contrario pare sostenere la difesa delle ricorrenti
– la superfluità di siffatta impugnazione, fondata sull’effetto
caducatorio dell’eventuale sentenza di accoglimento del
presente ricorso che travolgerebbe, oltre agli atti impugnati,
anche quelli - ritenuti dalle ricorrenti meramente consequenziali
rispetto alla deliberazione consiliare - del menzionato
procedimento a conclusione del quale è stata costituita
la società affidataria della gestione delle tre farmacie
comunali.
Il Collegio ritiene di dovere osservare, sul punto, che
la citata deliberazione consiliare impugnata è atto di organizzazione
che – all’interno di una programmazione di più vasta portata
finalizzata alla sostanziale privatizzazione della gestione
del servizio farmaceutico comunale, ha fissato i criteri
di massima e i parametri generali ai quali la stessa Amministrazione
dovrà in un secondo tempo attenersi nel procedere alla scelta
del socio privato di maggioranza della costituenda s.p.a.
mediante procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto
dal D.P.R. n. 533 del 1996.
Si deve peraltro rilevare che tra gli atti di detti distinti
procedimenti possa riscontrarsi, a tutto concedere, un rapporto
di correlazione, ma non certo il ben più stretto e diretto
legame che - all’interno di uno stesso procedimento, vincola
l’atto meramente consequenziale al precedente atto presupposto
e che – sul piano processuale – consente al ricorrente che
abbia diligentemente e tempestivamente impugnato l’atto
presupposto di affidarsi all’effetto caducatorio dell’eventuale
sentenza di accoglimento, in quanto esso travolgerebbe,
oltre all’atto principalmente impugnato anche quello successivo
che sia effettivamente legato al primo da un vincolo di
consequenzialità immediata, diretta e necessaria.
Al di fuori di tale ipotesi – che nel caso in esame non
ricorre, per quanto sopra riferito – il ricorrente deve
dimostrare la perdurante sussistenza dell’interesse al giudizio
di legittimità instaurato avverso l’atto più risalente impugnando
anche gli atti successivi del procedimento e in particolare
quello conclusivo dello stesso.
Nel caso in esame, quindi, ove non solo risulta insussistente
un vincolo diretto e necessario di consequenzialità tra
atti dello stesso procedimento ma addirittura non è stato
impugnato alcun atto di un procedimento unicamente connesso
a quello a cui appartengono le deliberazioni comunali in
questa sede impugnate, le ricorrenti hanno dimostrato di
non avere un concreto interesse alla prosecuzione del presente
giudizio (sulla necessità di tempestiva impugnazione anche
degli atti del procedimento di gara per la scelta del socio
di maggioranza v. T.A.R. Lombardia – MI – sez. 1^ 29/9/2004
n. 4195).
Le instanti avrebbero dovuto impugnare, quanto meno, il
bando per la scelta del socio privato di maggioranza entro
i termini decadenziali, decorrenti – nella fattispecie –
dal giorno in cui ha avuto termine la pubblicazione dello
stesso all’Albo Pretorio Comunale, poiché è proprio attraverso
tale atto che – qualora esso avesse recepito e dato concreta
attuazione alle indicazioni organizzative dall’amministrazione
comunale adottate in sede consiliare - la posizione di queste
ultime – nella loro qualità di farmaciste dipendenti comunali
– avrebbe subito un’effettiva e concreta lesione.
Quale conseguenza di quanto precisato, pertanto, il ricorso
risulta improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse,
peraltro limitatamente a tutte quelle censure che avrebbero
dovuto necessariamente essere proposte (rectius:
riproposte) avverso il bando e, quindi, in particolare,
quella con cui le instanti si dolgono che l’atto consiliare
ha consentito che le farmacie comunali possano essere gestite
anche da imprese che producono o commercializzano farmaci
(se ed in quanto il bando avesse ammesso tali categorie
di imprese a partecipare alla gara e, quindi, a divenire
socio privato di maggioranza), nonché la censura riferita
alla ritenuta eccessività dell’ammontare del patrimonio
netto contabile indicato dal Consiglio Comunale – in sede
organizzativa e programmatoria - quale requisito di partecipazione
(in quanto determinazione la cui lesività per le ricorrenti
si sarebbe attualizzata solo nel caso di sua effettiva presenza
tra le clausole del bando).
Riguardo ai residui motivi rassegnati in ricorso, invece,
il Tribunale deve rilevarne la palese infondatezza.
Con il primo di essi, facente leva su una mera circolare
del Ministero dell’Interno, la difesa delle ricorrenti attribuisce
all’art. 116 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 2000 una portata
assai più limitata e circoscritta di quella che, all’opposto,
emerge da una più corretta ed attenta interpretazione della
norma in questione.
Tale disposizione espressamente consente ai Comuni, per
la gestione di pubblici servizi e, quindi, anche per la
gestione delle farmacie comunali, di costituire società
per azioni a partecipazione minoritaria pubblica “…anche
in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge
specifiche”.
Dalle semplice lettura della disposizione risulta evidente,
pertanto, che tale possibilità di deroga non può ritenersi
limitata ad un unico vincolo, vale a dire a quello che,
nel sistema previgente, imponeva all’Amministrazione pubblica
di possedere il pacchetto di maggioranza della costituenda
società.
Infatti, anche volendo tralasciare il pur significativo
e chiaro argomento letterale fondato sul fatto che la norma
si esprima al plurale, usando il termine “vincoli” e quindi
intendendo riferirsi ad una pluralità di limitazioni dalle
quali è ora consentito prescindere - risulta risolutiva
la considerazione – fondata su un’interpretazione teleologica
della norma – che il nuovo strumento giuridico, in quanto
approntato dal legislatore per agevolare le amministrazioni
locali al fine di una gestione dei servizi pubblici più
efficiente e meno onerosa, non possa da queste ultime essere
utilizzato pienamente e al meglio – se non mediante la inapplicabilità
di tutte quelle altre limitazioni, presenti nella specifica
normativa di ogni settore di servizi fino all’entrata in
vigore della nuova norma che, oggettivamente, siano incompatibili
con l’utilizzo di detto nuovo strumento.
E’ evidente, al riguardo, la volontà del legislatore di
dotare le Amministrazioni Comunali di un nuovo, più efficace
e soprattutto meno oneroso strumento per la gestione di
tali servizi e detta finalità risulterebbe vanificata se
continuassero a permanere quei vincoli - come ad esempio
quello che consente la costituzione di una società di capitali
per la gestione di una farmacia comunale unicamente nel
caso in cui, oltre al Comune, gli altri soci siano i farmacisti
in servizio presso lo stesso esercizio – che sono assolutamente
incompatibili con il nuovo strumento, che presuppone non
solo la costituzione di una società di capitali con la partecipazione
minoritaria dell’Amministrazione Comunale, ma anche una
pubblica gara (a cui possono partecipare diverse categorie
di soggetti) all’esito della quale il Comune sceglierà il
socio privato di maggioranza della costituenda società per
azioni.
Parimenti infondata è inoltre la censura con cui le ricorrenti
si dolgono della mancata attivazione delle procedure d’informazione
nei confronti delle dipendenti previste dagli artt. 34 del
D. Lgs. n. 29 del 1993 e 47 della L. n. 428 del 1990, stante
che dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione
Comunale risulta che le ricorrenti siano state informate
riguardo al progetto di costituzione di una s.p.a per la
gestione delle farmacie comunali.
Stante l’esito negativo dell’azione impugnatoria proposta
principalmente dalle ricorrenti, va respinta anche la subordinata
azione risarcitoria dalle medesime contestualmente presentata.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi
per compensare integralmente, tra le parti, le spese del
presente giudizio;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando
sul ricorso n. 266 del 2001 di cui in epigrafe:
a) in parte lo dichiara interrotto, limitatamente alla ricorrente
Dott.ssa Maria Vittoria OLMO;
b) in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza
d’interesse;
c) in parte lo respinge;
d) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 4 ottobre
2005.
f.to Gaetano Cicciò Presidente
f.to Umberto Giovannini Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82,
n.186.
Parma, lì 19 ottobre 2005
f.to Eleonora Raffaele Il Segretario
In senso conforme anche TAR Emilia Romagna, Parma, 19
ottobre 2005, n. 492.
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