| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 19 ottobre 2005 n. 491
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Elettromagnetismo – Riparto di competenze
tra Stato, Regioni ed Enti locali – Definizione comunale
di limiti alle installazioni che non trovino giustificazione
in criteri urbanistico-edilizi – Illegittimità.
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Ai sensi della legge n. 36/2001, in materia
di esposizione ai campi elettromagnetici, è da escludere
che rientri tra le competenze attribuite ai Comuni la fissazione
di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi
da quelli previsti dallo Stato nell’esercizio delle competenze
di cui all’art. 4 della citata legge, dovendo le competenze
comunali essere esercitate, ai sensi dell’art. 8, comma
1, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri
e delle modalità fissati dallo Stato. Il potere regolamentare
attribuito ai Comuni dall’art. 8, comma 6, della legge n.
36/2001 al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico
e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici deve essere
coordinato con il quadro di riparto delle competenze in
materia tra Stato, Regione ed ente locale; nell’esercizio
di tale potere regolamentare il Comune non può introdurre
misure che prevedano limiti generalizzati di esposizione
diversi da quelli previsti dallo Stato o che comunque ne
costituiscano di fatto una deroga, essendo invece consentita
l’individuazione di specifiche e diverse misure, la cui
idoneità – al fine della “minimizzazione della esposizione”
– emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi
istruttori, sulla base di risultanze di carattere scientifico;
inoltre la disciplina regolamentare comunale, essendo subordinata
alle competenze regionali in materia, non può estendersi
al punto di presupporre essa stessa l’individuazione delle
“aree sensibili”, ma deve limitarsi a raccordare il potere
concessorio, in armonia con le esigenze urbanistiche e la
minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, a quanto già
determinato in sede regionale. E’ illegittima la norma del
regolamento edilizio comunale che vieti l’installazione
di impianti relativi a sistemi fissi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivi in prossimità di scuole, asili, ospedali
e case di cura, e che non trovi alcuna giustificazione sotto
il profilo urbanistico-edilizio; tale norma, lungi dal costituire
espressione della funzione di governo del territorio, costituisce
esercizio di attività amministrativa preordinata alla tutela
della pubblica salute da possibili fonti di inquinamento
elettromagnetico, e ciò a mezzo di strumenti diversi da
quelli all’uopo consentiti dallo Stato, titolare della competenza
in materia, che assumono a riferimento indici quali i valori
di campo elettromagnetico generati dagli impianti e le potenze
delle onde piane irradiate dagli stessi, nulla prevedendo
invece in ordine alle distanze dagli edifici.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
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composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente
Dott. Umberto Giovannini Consigliere
Dott. Italo Caso Consigliere Rel.Est.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 435 del 2002 proposto da
Vodafone Omnitel S.p.A., ora Vodafone Omnitel
N.V., in persona del procuratore speciale Vittorio Minervini,
rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Troiano, dall’avv.
Pier Mario Telmon e dall’avv. Monica Callai, e presso quest’ultima
elettivamente domiciliata in Parma, borgo del Parmigianino
n. 5;
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contro
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il Comune di Parma, non costituito
in giudizio;
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e nei confronti
dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna
e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, non
costituite in giudizio;
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per l’annullamento
dei pareri resi in data 5 agosto 2002 (prot. n. 3270-02-APRUSZ)
dall’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna
e in data 27 agosto 2002 (prot. n. 5591) dall’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Parma, comunicati alla ricorrente con
nota prot. n. 123302 del 26 settembre 2002 (a firma del
Dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Parma), con
cui si è espressa una valutazione non favorevole sulla richiesta
di autorizzazione alla installazione di una stazione radio
base per la telefonia mobile in via Benassi n. 5;
di ogni altro provvedimento e atto presupposto, connesso
e conseguente, ed in particolare dell’art. 42 bis
del regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione
consiliare n. 42/84 del 28 febbraio 2000;
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per la condanna
delle Amministrazioni al risarcimento del danno.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Udito alla pubblica udienza del 4 ottobre 2005 l’avv. Mascello,
in sostituzione dell’avv. Troiano, per la ricorrente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Riferisce la società ricorrente che essa
presentava un progetto per la realizzazione, nel territorio
del Comune di Parma (via Benassi n. 5), di una “infrastruttura
per stazione radio base per l’espletamento del servizio
pubblico radiomobile di telecomunicazione”, ubicata su di
un edificio; che in data 5 agosto 2002 (prot. n. 3270-02-APRUSZ)
l’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna
esprimeva una valutazione non favorevole, per contrasto
con l’art. 42 bis del regolamento edilizio comunale,
stante la presenza – a meno di 100 metri – di un fabbricato
adibito a scuola per minori di 14 anni; che il parere non
favorevole veniva successivamente reso anche dall’Azienda
Unità Sanitaria Locale di Parma (prot. n. 5591 del 27 agosto
2002); che di detti pareri negativi veniva data comunicazione
alla ricorrente con nota prot. n. 123302 del 26 settembre
2002, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente del Comune
di Parma.
Ritenendo illegittime tali determinazioni, la società ricorrente
ha adito il giudice amministrativo. Deduce:
1) Illegittimità in via derivata e riflessa.
L’art. 42 bis del regolamento edilizio comunale è
già stato impugnato con il ricorso n. 372/2000. Gli atti
oggetto della presente controversia sono dunque illegittimi
per gli stessi motivi ivi illustrati, motivi che devono
ritenersi integralmente fatti propri e trascritti.
2) Violazione della legge n. 36/2001. Incompetenza. Eccesso
di potere per errore e difetto dei presupposti – Violazione
dell’art. 9 della legge reg. n. 30/2000, del DM 381/1998,
della DGR 197/2001. Eccesso di potere per errore e difetto
dei presupposti sotto altro profilo – Illegittimità sopravvenuta
per violazione del d.lgs. n. 198/2002. Eccesso di potere
per difetto di istruttoria e sviamento.
Il vincolo della distanza è illegittimo, in quanto la competenza
in materia di valori di campo elettromagnetico, a tutela
della salute pubblica, spetta allo Stato; né, d’altra parte,
la disposizione regolamentare trova fondamento nella legge
reg. n. 30/2000, che fissa altri criteri-guida. Illegittimi,
poi, sono gli atti impugnati anche per contrasto con il
sopraggiunto d.lgs. n. 198 del 2002.
3) Violazione e falsa applicazione della legge reg. n. 30/2000,
del D.M. n. 381/1998 e della deliberazione della Giunta
regionale n. 197/2001. Eccesso di potere per falsità di
presupposti e sviamento.
Il progetto è stato redatto conformemente ai criteri contenuti
nell’art. 8 della legge reg. n. 30/2000 e nel capo III della
deliberazione della Giunta regionale n. 197/2001. Ricorrevano
dunque tutti i presupposti per procedere alla installazione
dell’impianto.
4) Violazione dei principi generali in materia di libertà
di impresa ed esercizio di pubblico servizio. Violazione
dell’art. 41 Cost. Eccesso di potere per sviamento e ingiustizia
manifesta.
Gli atti impugnati non sono sorretti da adeguata istruttoria,
e ciò dà luogo ai vizi di cui in rubrica.
Conclude quindi la ricorrente per l’annullamento degli atti
impugnati, ivi incluso l’art. 42 bis del regolamento
edilizio comunale approvato con deliberazione consiliare
n. 42/84 del 28 febbraio 2000. Viene altresì invocato il
risarcimento del danno subito per effetto del diniego di
autorizzazione.
Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Parma, l’Agenzia
Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna e l’Azienda
Unità Sanitaria Locale di Parma.
All’udienza del 4 ottobre 2005, ascoltato il rappresentante
della ricorrente, la causa è passata in decisione.
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DIRITTO
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Vistasi negare l’autorizzazione alla installazione
di una stazione radio base per telefonia mobile nel territorio
del Comune di Parma, la società ricorrente impugna il provvedimento
di rigetto e i pareri negativi ivi richiamati, nonché le
prescrizioni regolamentari in applicazione delle quali è
intervenuto il diniego. Ne lamenta l’illegittimità sotto
molteplici profili, ed invoca pertanto il loro annullamento,
con condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento
dei danni.
Va preliminarmente puntualizzato che è tempestiva la censura
dell’art. 42 bis del regolamento edilizio comunale.
In quanto prescrizione a carattere normativo, destinata
a regolare la futura attività edilizia e, come tale, non
immediatamente lesiva di posizioni giuridiche soggettive
di singoli, la disposizione poteva essere impugnata soltanto
unitamente al provvedimento che ne avrebbe realizzato la
concreta applicazione; il termine per la proposizione del
relativo ricorso è dunque iniziato a decorrere dalla piena
conoscenza del provvedimento esecutivo, l’unico suscettibile
di rendere attuale e certa la lesione dell’interesse protetto.
Nel merito, si osserva che la materia della localizzazione
degli impianti di telefonia mobile è stata oggetto in giurisprudenza
di numerose pronunce, tali da determinare un orientamento
oramai ben delineato. In particolare – per riassumerne brevemente
i principi guida – è stato rilevato che, sia con riferimento
alla normativa anteriore alla legge 22 febbraio 2001, n.
36 (“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”),
sia con riferimento al quadro normativo scaturito dall’entrata
in vigore di detta disciplina, è da escludere che rientri
tra le competenze attribuite ai Comuni la fissazione di
limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi
da quelli previsti dallo Stato (v. d.m. 10 settembre 1998
n. 381); che, in effetti, prima della legge n. 36 del 2001
ai Comuni spettavano le sole competenze in tema di uso del
territorio, fermo restando che il formale utilizzo degli
strumenti di carattere urbanistico-edilizio e il dichiarato
intento di esercitare le proprie competenze in tema di governo
del territorio non potevano giustificare l’adozione di misure
che nella sostanza costituissero indirettamente una deroga
ai predetti limiti, quali il generalizzato divieto di installazione
delle stazioni radio base per la telefonia mobile in tutte
le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale
o la previsione di specifiche distanze fisse minime tra
detti impianti e le abitazioni; che, insomma, l’introduzione
di misure tipicamente di governo del territorio (distanze,
altezze, localizzazioni, ecc.) appariva legittimo nei soli
limiti in cui fosse conforme al principio di ragionevolezza
ed alla natura delle relative competenze, e quindi sorretta
da motivate esigenze di ordine urbanistico-edilizio, quali
risultanti da un’istruttoria idonea a dimostrare la sostanziale
correttezza delle misure e la loro idoneità al fine perseguito;
che tanto, però, vale anche a seguito della legge n. 36
del 2001, la quale ha attribuito allo Stato l’esercizio
delle funzioni relative alla «determinazione dei limiti
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità … in considerazione del preminente interesse
nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative
omogenee …» [art. 4, comma 1, lett. a)] ed ha previsto
che i «limiti di esposizione, i valori di attenzione
e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e
rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico …» (art.
4, comma 2) siano fissati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, mentre ha conferito alle Regioni
(art. 8) una serie di competenze (individuazione dei siti
di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile; determinazione
delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle
installazione degli impianti; indicazione dei criteri localizzativi,
degli standard urbanistici, delle prescrizioni e
delle incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili; definizione delle attribuzioni di Province
e Comuni; ecc.), da esercitare però pur sempre nel «… rispetto
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità
fissati dallo Stato …» (art. 8, comma 1); che ai Comuni
– è vero – è stato al contempo riconosciuto il potere di
«… adottare un regolamento per assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici»
(art. 8, comma 6), ma si tratta di funzione da coordinare
con il quadro di riparto delle competenze in materia, e
quindi senza potere introdurre misure che prevedano limiti
generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti
dallo Stato o che comunque ne costituiscano di fatto una
deroga, essendo invece consentita l’individuazione di specifiche
e diverse misure, la cui idoneità – al fine della “minimizzazione
della esposizione” – emerga dallo svolgimento di compiuti
e approfonditi rilievi istruttori, sulla base di risultanze
di carattere scientifico; che, peraltro, essendo subordinato
tale potere regolamentare alle competenze regionali in materia,
la disciplina di livello comunale non può estendersi al
punto di presupporre essa stessa l’individuazione delle
“aree sensibili”, ma deve limitarsi a raccordare il potere
concessorio, in armonia con le esigenze urbanistiche e la
minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, a quanto già
determinato in sede regionale.
Sulla questione è intervenuta anche la Corte costituzionale
(v. sentt. n. 307 del 7 ottobre 2003 e n. 331 del 7 novembre
2003). Il giudice delle leggi ha osservato che la fissazione
a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle
Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il
punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare
al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche,
e di realizzare impianti necessari al Paese, nella logica
per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto
dell’energia e di ordinamento delle comunicazioni è di tipo
concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato; che, per il resto – e cioè per
le discipline localizzative e territoriali –, riprende pieno
vigore l’autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali
di regolare l’uso del proprio territorio, purché ovviamente
criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino
le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti
e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare
ingiustificatamente l’insediamento degli stessi; che, in
ragione di ciò, mentre sono costituzionalmente legittime
le normative regionali che vietano l’installazione degli
impianti in corrispondenza delle “aree sensibili” (individuate
in ben definite categorie di edifici) – perché comunque
espressione di un “criterio di localizzazione” sia pure
formulato in negativo –, sono invece da ritenere incostituzionali
le normative regionali che, per individuare le zone precluse
all’installazione degli impianti, utilizzano il criterio
della distanza tra luoghi di emissione e luoghi di immissione
delle irradiazioni – perché in contrasto con il criterio
statale basato esclusivamente sui limiti di immissione delle
irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti –.
Restano invece estranei al presente giudizio, ratione
temporis, i sopraggiunti d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259
(“Codice delle comunicazioni elettroniche”) e d.P.C.M.
8 luglio 2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per
la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze
comprese tra 100 kHz e 300 GHz.”). Se ne può dunque
nella fattispecie prescindere.
Tanto premesso, risulta a questo punto agevole al Collegio
la risoluzione della controversia.
Il diniego di autorizzazione è motivato per relationem,
sulla base del “parere non favorevole” dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Parma, a sua volta fondato sull’esito
negativo della valutazione operata dall’Agenzia Regionale
Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna (“… Sulla
base della documentazione trasmessa, si evince che un fabbricato
adibito a scuola per minori di 14 anni è a distanza inferiore
a m. 100 … ai sensi dell’art. 42-bis del Regolamento Edilizio
del Comune di Parma …”). La norma regolamentare richiamata,
da parte sua, nell’occuparsi dei “sistemi fissi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivi”, vieta l’installazione dei relativi impianti
«… ad una distanza, misurata in proiezione orizzontale,
inferiore a metri 100 da scuole (dell’obbligo), asili, ospedali
e case di cura … » (comma 8).
Appare evidente che, lungi dal costituire espressione della
funzione di governo del territorio, la disciplina in tal
modo introdotta, per non trovare alcuna giustificazione
sotto il profilo urbanistico-edilizio, si rivela in realtà
come un tipico caso di esercizio di attività amministrativa
preordinata alla tutela della pubblica salute da possibili
fonti di inquinamento elettromagnetico, e ciò a mezzo di
strumenti diversi da quelli all’uopo consentiti dallo Stato,
titolare della competenza in materia. La normativa nazionale,
in effetti, assume a riferimento indici quali i valori di
campo elettromagnetico generati dagli impianti e le potenze
delle onde piane irradiate dagli stessi, nulla disponendo
invece in ordine alle distanze dagli edifici, il che – come
si è già detto – ha indotto la giurisprudenza a considerare
illegittimi gli atti comunali che in via generale subordinino
l’installazione degli impianti a simili fasce di rispetto
(v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005
n. 450; TAR Emilia-Romagna, Parma, 12 ottobre 2004 n. 674;
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 27 maggio 2005 n. 1113),
e persino incostituzionali le normative regionali che adottino
il medesimo regime delle “distanze”, anche se riferito alle
c.d. “aree sensibili” (v. Corte cost. n. 307/2003 e n. 331/2003
cit.).
Di qui la fondatezza della doglianza incentrata sull’esercizio
di funzioni estranee a quelle di spettanza dell’Amministrazione
comunale, e quindi, assorbite le ulteriori censure, l’annullamento
degli atti impugnati, ivi compreso l’art. 42 bis
del regolamento edilizio comunale, nella parte in cui questo,
seppur limitatamente a specifiche categorie di siti, impone
distanze minime per l’installazione degli impianti di telefonia
mobile.
Resta da vagliare l’istanza risarcitoria.
Per costante giurisprudenza (v., ex multis, Cons.
Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2005 n. 478), alla stregua del
generale principio dell’onere della prova, chi deduce di
aver subito un danno deve dare dimostrazione dello stesso,
sia in ordine all’an sia in ordine al quantum.
Nella fattispecie, però, la società ricorrente si è limitata
a richiedere in modo generico la condanna dell’Amministrazione
comunale, senza fornire alcun elemento utile all’accertamento
non solo dell’entità dei danni, ma anche della loro stessa
sussistenza. E ciò è sufficiente per respingere la domanda.
Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le
spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso
in epigrafe, così provvede:
- accoglie la domanda di annullamento, con conseguente caducazione
degli atti impugnati, ivi compreso l’art. 42-bis
del regolamento edilizio comunale nella parte in cui impone
distanze minime per l’installazione degli impianti di telefonia
mobile;
- respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio
del 4 ottobre 2005.
f.to Gaetano Cicciò Presidente
f.to Italo Caso Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82,
n.186.
Parma, lì 19 ottobre 2005
f.to Eleonora Raffaele Il Segretario
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