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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 19 ottobre 2005 n. 489


Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Accesso agli atti amministrativi mediante estrazione di copia – Novella apportata con legge n. 15/2005 – Inefficacia fino all’emanazione del regolamento di integrazione e modifica del D.P.R. n. 352/1992.

L’efficacia delle disposizioni di cui agli artt. 15, 16 e 17, comma 1, lett. a), della legge n. 15/2005 è subordinata, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della medesima legge, all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dello stesso art. 23; ne consegue la inoperatività, fino all’emanazione del citato regolamento, della disposizione di cui all’art. 24, comma 7, della legge sul procedimento, nel testo scaturente dalla novella del 2005, che dispone che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (fattispecie concernente l’esercizio del diritto di accesso mediante estrazione di copia di documenti)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA

 

composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente
Dott. Umberto Giovannini Consigliere
Dott. Italo Caso Consigliere Rel.Est.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 272 del 2005 proposto da
Sutera Angela, rappresentata e difesa dall’avv. Laura Orsoni, dall’avv. Gianluca Turrini e dall’avv. Marcello Mendogni, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Parma, borgo Antini n. 3;

 

contro

 

l’AIPO – Agenzia Interregionale del fiume Po, in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;

 

e nei confronti
di Lusardi Rosalba, Allodi Roberta, Rampello Calogero e Ragucci Paola, non costituiti in giudizio;

 

per l’accesso
a tutte le domande presentate dai candidati, con i relativi titoli ed allegati, per ricoprire le posizioni organizzative di fascia A e C per le quali ha presentato domanda la ricorrente e, precisamente, la posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Ragioneria, la posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Sezione amministrativa Area Po piemontese, la posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Sezione amministrativa Area Po lombardo, la posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Sezione amministrativa Area Po Veneto, la posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Sezione amministrativa Area Po Emiliano, la posizione organizzativa connessa alla responsabilità dell’Ufficio Contratti e la posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Segreteria del Comitato d’indirizzo;

 

per l’annullamento
del provvedimento in data 13 giugno 2005 (prot. n. 86/RIS), con cui l’Agenzia Interregionale del fiume Po ha negato alla ricorrente l’estrazione di copia degli atti oggetto della domanda di accesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Interregionale del fiume Po;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi alla Camera di Consiglio del 18 ottobre 2005 l’avv. Mendogni per la ricorrente e l’avv. Zito per l’Avvocatura dello Stato;
Considerato che la ricorrente, in servizio presso l’Agenzia Interregionale del fiume Po in qualità di funzionario amministrativo esperto (appartenente alla categoria D), presentava domanda di partecipazione alla selezione interna per la copertura di varie posizioni organizzative di fascia A e C, in conformità del bando emesso il 18 ottobre 2004;
che, in particolare, l’istanza si riferiva alla posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Ragioneria, alla posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Sezione amministrativa Area Po piemontese, alla posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Sezione amministrativa Area Po lombardo, alla posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Sezione amministrativa Area Po Veneto, alla posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Sezione amministrativa Area Po Emiliano, alla posizione organizzativa connessa alla responsabilità dell’Ufficio Contratti e alla posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Segreteria del Comitato d’indirizzo;
che, essendosi conclusa la procedura concorsuale con l’assegnazione ad altri candidati delle posizioni organizzative cui aspirava la ricorrente, ella proponeva più volte richiesta di accesso agli atti, ivi compresa l’estrazione di copia (domande di partecipazione e relativi titoli ed allegati);
che l’Amministrazione, tuttavia, dopo essersi già pronunciata su analoghe domande, respingeva l’istanza per la parte relativa all’estrazione di copia, prima in data 3 maggio 2005 e poi in data 13 giugno 2005;
che in quest’ultima occasione si precisava che la visione degli atti era già stata in precedenza effettuata, mentre l’estrazione di copia degli stessi risultava preclusa dall’esigenza di salvaguardia della riservatezza dei terzi, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. d), della legge n. 241 del 1990;
che, a seguito di ciò, la ricorrente ha esercitato l’actio ad exhibendum ex art. 25 della legge n. 241 del 1990, imputando all’Amministrazione di non avere dato attuazione al nuovo testo dell’art. 24 della legge n. 241, laddove – per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 – dispone che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici …” (comma 7), onde nell’attuale ordinamento la salvaguardia della riservatezza dei terzi non precluderebbe più l’estrazione di copia, se l’ostensione degli atti è funzionale alla tutela degli interessi giuridici altrui;
Ritenuto che la ricorrente non contesta di avere preso visione, seppure attraverso delegati, dei documenti oggetto della domanda di accesso;
che la controversia è circoscritta quindi all’ammissibilità o meno dell’estrazione di copia, formalità che l’interessata assume ora consentita dalla nuova disciplina della materia;
che, tuttavia, nel sollevare la questione, la ricorrente non tiene conto del disposto dell’art. 23, comma 3, della legge n. 15 del 2005, secondo cui le “disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera a), della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo”;
che, pertanto, in assenza del regolamento deputato ad “integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge” (art. 23, comma 2, legge n. 15/2005), la norma invocata dalla ricorrente non è ancora operativa;
che tanto priva di fondamento la domanda giudiziale, determinandone il rigetto, ed esonerando il Collegio dal vaglio delle eccezioni preliminari sollevate dall’Avvocatura dello Stato;
che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2005.

 

f.to Gaetano Cicciò Presidente
f.to Italo Caso Consigliere Rel.Est.

 

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.
Parma, lì 19 ottobre 2005

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