| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 19 ottobre 2005 n. 489
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Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo
– Accesso agli atti amministrativi mediante estrazione di
copia – Novella apportata con legge n. 15/2005 – Inefficacia
fino all’emanazione del regolamento di integrazione e modifica
del D.P.R. n. 352/1992.
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L’efficacia delle disposizioni di cui agli
artt. 15, 16 e 17, comma 1, lett. a), della legge n. 15/2005
è subordinata, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della medesima
legge, all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma
2 dello stesso art. 23; ne consegue la inoperatività, fino
all’emanazione del citato regolamento, della disposizione
di cui all’art. 24, comma 7, della legge sul procedimento,
nel testo scaturente dalla novella del 2005, che dispone
che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso
ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria
per curare o per difendere i propri interessi giuridici”
(fattispecie concernente l’esercizio del diritto di accesso
mediante estrazione di copia di documenti)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
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composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente
Dott. Umberto Giovannini Consigliere
Dott. Italo Caso Consigliere Rel.Est.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 272 del 2005 proposto da
Sutera Angela, rappresentata e difesa dall’avv. Laura
Orsoni, dall’avv. Gianluca Turrini e dall’avv. Marcello
Mendogni, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata
in Parma, borgo Antini n. 3;
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contro
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l’AIPO – Agenzia Interregionale del fiume
Po, in persona del legale rappresentante p.t., difesa
e rappresentata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato
di Bologna, domiciliataria ex lege;
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e nei confronti
di Lusardi Rosalba, Allodi Roberta, Rampello Calogero
e Ragucci Paola, non costituiti in giudizio;
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per l’accesso
a tutte le domande presentate dai candidati, con i relativi
titoli ed allegati, per ricoprire le posizioni organizzative
di fascia A e C per le quali ha presentato domanda la ricorrente
e, precisamente, la posizione organizzativa connessa alla
responsabilità della Ragioneria, la posizione organizzativa
connessa alla responsabilità della Sezione amministrativa
Area Po piemontese, la posizione organizzativa connessa
alla responsabilità della Sezione amministrativa Area Po
lombardo, la posizione organizzativa connessa alla responsabilità
della Sezione amministrativa Area Po Veneto, la posizione
organizzativa connessa alla responsabilità della Sezione
amministrativa Area Po Emiliano, la posizione organizzativa
connessa alla responsabilità dell’Ufficio Contratti e la
posizione organizzativa connessa alla responsabilità della
Segreteria del Comitato d’indirizzo;
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per l’annullamento
del provvedimento in data 13 giugno 2005 (prot. n. 86/RIS),
con cui l’Agenzia Interregionale del fiume Po ha negato
alla ricorrente l’estrazione di copia degli atti oggetto
della domanda di accesso.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Interregionale
del fiume Po;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi alla Camera di Consiglio del 18 ottobre 2005 l’avv.
Mendogni per la ricorrente e l’avv. Zito per l’Avvocatura
dello Stato;
Considerato che la ricorrente, in servizio presso l’Agenzia
Interregionale del fiume Po in qualità di funzionario amministrativo
esperto (appartenente alla categoria D), presentava domanda
di partecipazione alla selezione interna per la copertura
di varie posizioni organizzative di fascia A e C, in conformità
del bando emesso il 18 ottobre 2004;
che, in particolare, l’istanza si riferiva alla posizione
organizzativa connessa alla responsabilità della Ragioneria,
alla posizione organizzativa connessa alla responsabilità
della Sezione amministrativa Area Po piemontese, alla posizione
organizzativa connessa alla responsabilità della Sezione
amministrativa Area Po lombardo, alla posizione organizzativa
connessa alla responsabilità della Sezione amministrativa
Area Po Veneto, alla posizione organizzativa connessa alla
responsabilità della Sezione amministrativa Area Po Emiliano,
alla posizione organizzativa connessa alla responsabilità
dell’Ufficio Contratti e alla posizione organizzativa connessa
alla responsabilità della Segreteria del Comitato d’indirizzo;
che, essendosi conclusa la procedura concorsuale con l’assegnazione
ad altri candidati delle posizioni organizzative cui aspirava
la ricorrente, ella proponeva più volte richiesta di accesso
agli atti, ivi compresa l’estrazione di copia (domande di
partecipazione e relativi titoli ed allegati);
che l’Amministrazione, tuttavia, dopo essersi già pronunciata
su analoghe domande, respingeva l’istanza per la parte relativa
all’estrazione di copia, prima in data 3 maggio 2005 e poi
in data 13 giugno 2005;
che in quest’ultima occasione si precisava che la visione
degli atti era già stata in precedenza effettuata, mentre
l’estrazione di copia degli stessi risultava preclusa dall’esigenza
di salvaguardia della riservatezza dei terzi, ai sensi dell’art.
24, comma 2, lett. d), della legge n. 241 del 1990;
che, a seguito di ciò, la ricorrente ha esercitato l’actio
ad exhibendum ex art. 25 della legge n. 241 del 1990,
imputando all’Amministrazione di non avere dato attuazione
al nuovo testo dell’art. 24 della legge n. 241, laddove
– per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 della
legge 11 febbraio 2005, n. 15 – dispone che “deve comunque
essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere
i propri interessi giuridici …” (comma 7), onde nell’attuale
ordinamento la salvaguardia della riservatezza dei terzi
non precluderebbe più l’estrazione di copia, se l’ostensione
degli atti è funzionale alla tutela degli interessi giuridici
altrui;
Ritenuto che la ricorrente non contesta di avere preso visione,
seppure attraverso delegati, dei documenti oggetto della
domanda di accesso;
che la controversia è circoscritta quindi all’ammissibilità
o meno dell’estrazione di copia, formalità che l’interessata
assume ora consentita dalla nuova disciplina della materia;
che, tuttavia, nel sollevare la questione, la ricorrente
non tiene conto del disposto dell’art. 23, comma 3, della
legge n. 15 del 2005, secondo cui le “disposizioni di
cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera a), della
presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo”;
che, pertanto, in assenza del regolamento deputato ad
“integrare o modificare il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,
al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte
dalla presente legge” (art. 23, comma 2, legge n. 15/2005),
la norma invocata dalla ricorrente non è ancora operativa;
che tanto priva di fondamento la domanda giudiziale, determinandone
il rigetto, ed esonerando il Collegio dal vaglio delle eccezioni
preliminari sollevate dall’Avvocatura dello Stato;
che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese di lite
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso
in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio
del 18 ottobre 2005.
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f.to Gaetano Cicciò Presidente
f.to Italo Caso Consigliere Rel.Est.
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Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55
L. 27/4/82, n.186.
Parma, lì 19 ottobre 2005
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