| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 19 ottobre 2005 n. 488
Pres. G. Cicciò; Est. I. Caso |
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Processo amministrativo – Provvedimento cautelare
– Inidoneità a determinare la cessazione della materia del
contendere – Necessità della immediata impugnazione delle
cartografie allegate al piano regolatore.
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L’esecuzione di una ordinanza cautelare di
sospensione dell’atto impugnato costituisce per l’amministrazione
l’adempimento di un obbligo e determina una situazione precaria,
che non comporta, nemmeno in caso di concorde dichiarazione
delle parti in tal senso, la cessazione della materia del
contendere, ma che anzi richiede, per potersi consolidare,
una pronuncia favorevole di merito. Le previsioni della
cartografia allegata al piano regolatore generale richiedono,
se lesive, la loro immediata impugnativa, non differibile
al momento di adozione dell’atto applicativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
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composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente
Dott. Umberto Giovannini Consigliere
Dott. Italo Caso Consigliere Rel.Est.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 475 del 2003 proposto da
House Group S.r.l., in persona del legale rappresentante
dott. Vanni Tacca, difesa e rappresentata dall’avv. Rossana
Panciroli e dall’avv. Francesco Soncini, e presso gli stessi
elettivamente domiciliata in Parma, stradello Boito n. 1;
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contro
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il Comune di Parma, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra
e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, via
Mistrali n. 4;
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e nei confronti
della Provincia di Parma, non costituita in giudizio;
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per l’annullamento
dell’atto prot. gen. n. 76750 del 24 giugno 2003 (“Rigetto
della richiesta di permesso di costruire n. 1173/2003”),
a firma del Dirigente del Settore Interventi urbanistici
del Comune di Parma, limitatamente al punto a);
dell’atto prot. gen. n. 95967 del 7 agosto 2003 (“Permesso
di costruire n. 1173/2003 – Riscontro alla memoria del 16
luglio 2003, prot. n° 87035”), a firma del Dirigente
del Settore Interventi urbanistici del Comune di Parma;
dell’atto prot. gen. n. 133376 in data 11 novembre 2003
(“Permesso di costruire n. 1173/2003 – Riscontro alla
nota del 10 ottobre 2003”), a firma del Dirigente del
Settore Interventi urbanistici del Comune di Parma;
della tavola planimetrica del piano regolatore generale
del Comune di Parma, laddove rappresenta la via Scoglio
di Quarto con la colorazione bianca, e quindi come strada
ricompresa nella viabilità pubblica anziché come strada
privata.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi alla pubblica udienza del 4 ottobre 2005 l’avv. Soncini
per la ricorrente e, limitatamente alla fase riservata alle
istanze preliminari, l’avv. Pontiroli, in sostituzione dell’avv.
Cugurra, per l’Amministrazione comunale.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Riferisce la società ricorrente che essa
è proprietaria di un lotto di terreno sito in Parma e confinante
a nord-ovest con la via Scoglio di Quarto; che, in relazione
a tale immobile, presentava il 13 maggio 2003 una istanza
di rilascio di un permesso di costruire; che con atto prot.
gen. n. 76750 del 24 giugno 2003 l’Amministrazione comunale
rigettava la richiesta, richiamando – tra l’altro – la circostanza
che il progetto non avrebbe rispettato la distanza di metri
5,00 dal confine di zona (destinazione ad opera pubblica),
e avrebbe quindi violato l’art. 4.4 bis del “regolamento
urbanistico edilizio”; che, nell’adeguarsi ai vari rilievi,
essa presentava nuove tavole progettuali; che, tuttavia,
non avendo tenuto conto della distanza minima di metri 5,00
dal ciglio della via Scoglio di Quarto, l’Amministrazione
comunale rigettava nuovamente l’istanza (v. atto prot. gen.
n. 95967 del 7 agosto 2003); che, replicando alle osservazioni
della ricorrente (la quale eccepiva la natura privata della
strada, e comunque la sua riconducibilità alla figura della
“strada locale urbana”), l’ente locale insisteva sulla classificazione
urbanistica risultante dal piano regolatore e quindi sull’insussistenza
dei presupposti per il rilascio del permesso di costruire
(v. atto prot. gen. n. 133376 in data 11 novembre 2003).
Avverso tali determinazioni e avverso la classificazione
a “viabilità esistente” contenuta nella tavola planimetrica
del piano regolatore ha proposto impugnativa la società
ricorrente, deducendo:
1) Violazione dell’art. 81 e della relativa tabella delle
n.t.a. – r.u.e. del p.r.g.; erronea applicazione dell’art.
4.4 bis delle n.t.a. – r.u.e.
Anche se la via Scoglio di Quarto dovesse essere considerata
strada pubblica, se ne dovrebbe comunque ammettere la riconducibilità
alla figura della “strada locale urbana”, disciplinata dall’art.
81 e relativa tabella delle n.t.a. – r.u.e. del p.r.g. Poiché
la tabella non prescrive alcuna distanza per tale tipologia
di strade e poiché la stessa costituisce norma speciale,
se ne deve desumere che non ha ragion d’essere la pretesa
dell’Amministrazione a che la costruzione arretri di metri
5,00 dal ciglio della strada.
2) Violazione della disciplina di piano.
In realtà la via Scoglio di Quarto non rientra affatto tra
le strade pubbliche. Si tratta di una strada privata, a
fondo cieco, neppure soggetta a servitù di uso pubblico
(v. quanto attestato dall’Ufficio Patrimonio del Comune
di Parma), sicché la colorazione bianca con cui viene rappresentata
nella tavola planimetrica del piano regolatore comunale
è frutto di un mero errore materiale; non se ne può insomma
evincere la destinazione a viabilità pubblica, del tutto
inesistente in fatto e in diritto. Al più si dovrebbe annullare
in parte qua la cartografia.
Conclude quindi la società ricorrente per l’annullamento
degli atti impugnati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, resistendo
al gravame.
L’istanza cautelare della ricorrente veniva prima respinta
dalla Sezione (ord. n. 13/2004 del 13 gennaio 2004), ma
poi accolta dal giudice d’appello (v. Cons. Stato, Sez.
IV, ord. n. 1238/2004 del 18 marzo 2004).
Con ordinanza n. 10 del 23 marzo 2005 la Sezione disponeva
incombenti istruttori a carico del Comune di Parma, che
depositava i relativi atti in data 21 settembre 2005.
All’udienza del 4 ottobre 2005, ascoltati i rappresentanti
delle parti, la causa è passata in decisione.
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DIRITTO
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Negatole un permesso di costruire per non
essere rispettata la distanza minima di metri 5 tra il fabbricato
da erigere e il ciglio stradale, la società ricorrente impugna
le determinazioni in tal senso assunte dal Comune di Parma.
Imputa all’Amministrazione di non avere tenuto conto della
circostanza che la strada in questione, in quanto di proprietà
privata e non gravata da servitù di uso pubblico, si sottrarrebbe
alla disposizione di cui all’art. 4.4. bis del “regolamento
urbanistico edilizio”; né rileverebbe la classificazione
come “viabilità esistente” contenuta nella tavola planimetrica
allegata al piano regolatore, trattandosi di un mero errore
materiale, o comunque di una rappresentazione grafica non
corrispondente alla realtà, e quindi di per sé inidonea
ad integrare un “confine di zona”, tanto da giustificarsene
anche un annullamento giurisdizionale. Ove, poi, si dovesse
considerarla una strada pubblica, occorrerebbe in ogni caso
ascriverla alla tipologia delle “strade locali urbane” (art.
81.2 del “piano operativo comunale”), per le quali la disciplina
urbanistica non prescriverebbe alcun limite di distanza
dalle costruzioni.
Il Collegio ritiene di dovere preliminarmente escludere
che nelle more del giudizio sia intervenuta la cessazione
della materia del contendere. E ciò nonostante la concorde
dichiarazione delle parti in tal senso.
Per costante giurisprudenza (v., ex multis, TAR Campania,
Napoli, Sez. I, 16 giugno 1998 n. 1965), l’esecuzione di
una ordinanza cautelare di sospensione dell’atto impugnato
costituisce per l’Amministrazione l’adempimento di un obbligo
e determina una situazione precaria, che non comporta affatto
la cessazione della materia del contendere, ma che anzi
richiede, per potersi consolidare, una pronuncia favorevole
di merito; tanto in coerenza con il noto orientamento secondo
cui, per avere natura interinale, l’attività svolta dall’Amministrazione
in ottemperanza ad un’ordinanza cautelare del giudice non
modifica in maniera irreversibile la situazione di fatto
e di diritto, mentre l’assetto definitivo degli interessi
contrapposti è dato soltanto con la sentenza di merito,
resa al termine della successiva fase di cognizione piena
(v., tra le altre, TAR Sicilia, Catania, 17 febbraio 2003
n. 262). La circostanza quindi che, per effetto della pronuncia
cautelare del giudice d’appello, il Comune di Parma era
tenuto a consentire alla società ricorrente l’intervento
edilizio in questione ove, in sede di riesame, non fossero
emerse ulteriori e autonome ragioni ostative (v. ordinanza
del Consiglio di Stato n. 1238/2004 del 18 marzo 2004) conferiva
alle conseguenti determinazioni dell’Amministrazione un
carattere del tutto provvisorio, subordinato all’esito del
giudizio di merito; il che riguarda evidentemente anche
l’intervenuto tacito assenso all’esecuzione dei lavori oggetto
della denuncia di inizio attività del 29 aprile 2004, immediatamente
successiva alla pronuncia cautelare del giudice di secondo
grado e di questa naturale séguito per ripristinare la “distanza”
inizialmente bocciata, onde il predetto assenso, anche alla
luce delle modalità con cui si è svolta l’istruttoria dell’Amministrazione
a seguito dell’inoltro della d.i.a. (v. documentazione prodotta
in giudizio il 21 settembre 2005), si presenta come mera
attuazione dell’ordinanza cautelare.
Nel merito, il ricorso è infondato. Si può dunque prescindere
dalle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del
Comune di Parma.
Il diniego di permesso di costruire è motivato con la violazione
dell’art. 4.4. bis del r.u.e., per risultare disattesa
la distanza minima di metri 5 fra l’edificio e il confine
di zona, costituito nella fattispecie da una strada ad uso
pubblico. La società ricorrente contesta tale assunto, nella
duplice considerazione che si tratterebbe in realtà di strada
privata, o quanto meno di “strada locale urbana” e come
tale sottratta all’obbligo di rispettare una determinata
distanza dalle costruzioni.
Quanto alla prima questione, però, appare decisivo il rilievo
che la cartografia allegata al piano regolatore rappresenta
la via Scoglio di Quarto come area ascrivibile alla c.d.
“viabilità esistente” (art. 81 del p.o.c.), e cioè ne prevede
la destinazione ad uso pubblico, essendo pacifico in giurisprudenza
che, ove non contrastante con la parte normativa del piano,
l’indicazione grafica è sufficiente a definire l’assetto
urbanistico di una determinata area. Né rileva accertare
se questa destinazione fosse preesistente al piano o se
si tratti piuttosto di una modifica introdotta ex novo,
posto che la voce “viabilità esistente” appare riferibile
ai tracciati stradali già in essere (ivi compreso il caso
in cui se ne determini unicamente il mutamento da uso privato
ad uso pubblico, senza cioè lavori di trasformazione del
territorio), mentre la voce “viabilità di progetto” – che
la ricorrente identifica come ipotesi che avrebbe dovuto
contraddistinguere l’eventuale volontà dell’ente pianificatore
di destinare ad uso pubblico una pregressa strada privata
– appare riferibile al diverso caso in cui si vincoli a
viabilità pubblica un’area in precedenza non utilizzata
come strada, neppure privata, e quindi necessariamente soggetta
ad una progettazione di lavori ad hoc; il fatto poi
che non si sia eventualmente ancora completato l’iter
espropriativo (se si rientrasse nell’ipotesi del vincolo
di tale natura) non precluderebbe, fino alla decadenza del
vincolo medesimo, l’efficacia della prescrizione di piano,
e quindi l’obbligatoria osservanza delle corrispondenti
limitazioni. Né, infine, è ammissibile in tale sede una
censura fondata sulla illegittimità di una simile prescrizione,
alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui,
se lesive, le previsioni della cartografia allegata al piano
regolatore generale richiedono la loro immediata impugnativa,
non differibile al momento di adozione dell’atto applicativo
(v. TAR Liguria, Sez. I, 9 gennaio 1999 n. 6).
Quanto alla seconda questione, osserva il Collegio che,
se anche si trattasse nella fattispecie di una “strada locale
urbana”, opererebbe comunque il limite dei 5 metri. E’ pur
vero che, in corrispondenza di simili strade, la tabella
relativa all’art. 81 del p.o.c. non indica alcuna distanza
minima dalle costruzioni, mentre per le altre fissa specifici
limiti; tuttavia, la carenza di indicazioni sul punto, lungi
dal doversi intendere come volontà di lasciare totalmente
libera da vincoli la localizzazione dei manufatti, induce
piuttosto a ritenere applicabile la disposizione dell’art.
4.4. bis del r.u.e., quale norma generale valevole
in assenza di diversa disposizione speciale. Indipendentemente
dunque da ogni indagine circa la corretta classificazione
della strada di che trattasi, non trarrebbe in ogni caso
giovamento la società ricorrente dal richiamo ad una prescrizione
di piano di cui non risulta offerta un lettura esatta.
Di qui il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese
di lite, sussistendone giusti motivi.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso
in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio
del 4 ottobre 2005.
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f.to Gaetano Cicciò Presidente
f.to Italo Caso Consigliere Rel.Est.
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Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55
L. 27/4/82, n.186.
Parma, lì 19 ottobre 2005
f.to Eleonora Raffaele Il Segretario
fg
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