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| n. 10-2005 - © copyright |
| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 19 ottobre 2005 n. 486
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Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo
– Attività vincolata – Obbligo della motivazione – Sussistenza
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Anche laddove l’amministrazione debba provvedere
in maniera vincolata al verificarsi di date condizioni,
l’onere di motivazione impone che siano quanto meno indicati
il tipo di potere esercitato ed i presupposti di fatto delle
determinazioni assunte, sì da consentire di ricavare con
assoluta certezza le ragioni poste a base della decisione
e rendere conseguentemente possibile il successivo ed eventuale
sindacato di legittimità
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
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composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente
Dott. Umberto Giovannini Consigliere
Dott. Italo Caso Consigliere Rel.Est.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 87 del 2004 proposto da
Cattolico Giuseppe, quale legale rappresentante della
C.S.P. - Centro Servizi Pulizie S.c.r.l., e da Vergara Joel,
rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Nardini e dall’avv.
Francesco Salvarani, ed elettivamente domiciliati in Parma,
borgo Antini n. 3, presso lo studio dell’avv. Giorgio Pagliari;
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contro
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l’Ufficio Territoriale del Governo di
Milano, in persona del Prefetto p.t., rappresentato
e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna,
domiciliataria ex lege;
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per l’annullamento
del decreto prot. n. 37797/000000633358 A. 00689239I309
Uff. IMM./AREA V° del 6 novembre 2003, con cui il Prefetto
della Provincia di Milano ha disposto l’archiviazione della
domanda di emersione presentata, ai sensi del decreto-legge
n. 195/2002, dal sig. Giuseppe Cattolico quale datore di
lavoro del sig. Joel Vergara.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale
del Governo di Milano;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi alla pubblica udienza del 4 ottobre 2005 l’avv. Salvarani
per i ricorrenti e l’avv. Lumetti per l’Avvocatura dello
Stato.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Con decreto in data 6 novembre 2003 (prot.
n. 37797/000000633358 A. 00689239I309 Uff. IMM./AREA V°)
il Prefetto della Provincia di Milano disponeva l’archiviazione
della “domanda di emersione” presentata dal sig. Giuseppe
Cattolico, quale datore di lavoro, in favore del sig. Joel
Vergara, cittadino filippino, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge
9 settembre 2002, n. 195.
Avverso il provvedimento prefettizio hanno proposto impugnativa
i due interessati alla procedura di regolarizzazione, lamentando
l’insufficienza della motivazione.
Si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo
di Milano, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo
al gravame.
L’istanza cautelare è stata accolta dalla Sezione alla Camera
di Consiglio del 9 marzo 2004 (ord. n. 95).
All’udienza del 4 ottobre 2005, ascoltati i rappresentanti
delle parti, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato.
Anche laddove l’Amministrazione debba provvedere in maniera
vincolata al verificarsi di date condizioni, l’onere di
motivazione impone che siano quanto meno indicati il tipo
di potere esercitato ed i presupposti di fatto delle determinazioni
assunte, sì da consentire di ricavare con assoluta certezza
le ragioni poste a base della decisione e rendere conseguentemente
possibile il successivo ed eventuale sindacato di legittimità
(v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 1° ottobre
2004 n. 6361).
Nella circostanza il provvedimento impugnato si è limitato
ad affermare che «… non sussistono i presupposti per
la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato
…», senza specificare quale dei requisiti richiesti dalla
normativa fosse risultato carente, e cioè per quale ragione
fosse preclusa la regolarizzazione della posizione dello
straniero, asseritamente rientrante tra coloro che hanno
titolo al rilascio di un permesso di soggiorno in sanatoria
ex art. 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito
dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 (“Disposizioni urgenti
in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari”).
Inoltre l’assenza di un richiamo sia pur sintetico agli
accertamenti effettuati in sede istruttoria impedisce anche
di verificare se le ragioni del diniego possano desumersi
dagli atti del procedimento.
Di qui l’illegittimità del decreto prefettizio e il conseguente
suo annullamento, salvo restando il potere dell’Amministrazione
di riesaminare l’istanza in precedenza rigettata, e di pervenire
ad un eventuale nuovo diniego di regolarizzazione, di cui
andranno però puntualmente esplicitate le ragioni.
Le spese di giudizio possono essere compensate, sussistendone
giusti motivi.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso
in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione
e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salve le successive
determinazioni dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 4 ottobre
2005.
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f.to Gaetano Cicciò Presidente
f.to Italo Caso Consigliere Rel.Est.
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Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55
L. 27/4/82, n.186.
Parma, lì 19 ottobre 2005
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