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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 19 ottobre 2005 n. 486


Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Attività vincolata – Obbligo della motivazione – Sussistenza

Anche laddove l’amministrazione debba provvedere in maniera vincolata al verificarsi di date condizioni, l’onere di motivazione impone che siano quanto meno indicati il tipo di potere esercitato ed i presupposti di fatto delle determinazioni assunte, sì da consentire di ricavare con assoluta certezza le ragioni poste a base della decisione e rendere conseguentemente possibile il successivo ed eventuale sindacato di legittimità


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA

 

composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente
Dott. Umberto Giovannini Consigliere
Dott. Italo Caso Consigliere Rel.Est.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 87 del 2004 proposto da
Cattolico Giuseppe, quale legale rappresentante della C.S.P. - Centro Servizi Pulizie S.c.r.l., e da Vergara Joel, rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Nardini e dall’avv. Francesco Salvarani, ed elettivamente domiciliati in Parma, borgo Antini n. 3, presso lo studio dell’avv. Giorgio Pagliari;

 

contro

 

l’Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;

 

per l’annullamento
del decreto prot. n. 37797/000000633358 A. 00689239I309 Uff. IMM./AREA V° del 6 novembre 2003, con cui il Prefetto della Provincia di Milano ha disposto l’archiviazione della domanda di emersione presentata, ai sensi del decreto-legge n. 195/2002, dal sig. Giuseppe Cattolico quale datore di lavoro del sig. Joel Vergara.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi alla pubblica udienza del 4 ottobre 2005 l’avv. Salvarani per i ricorrenti e l’avv. Lumetti per l’Avvocatura dello Stato.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

Con decreto in data 6 novembre 2003 (prot. n. 37797/000000633358 A. 00689239I309 Uff. IMM./AREA V°) il Prefetto della Provincia di Milano disponeva l’archiviazione della “domanda di emersione” presentata dal sig. Giuseppe Cattolico, quale datore di lavoro, in favore del sig. Joel Vergara, cittadino filippino, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195.
Avverso il provvedimento prefettizio hanno proposto impugnativa i due interessati alla procedura di regolarizzazione, lamentando l’insufficienza della motivazione.
Si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Milano, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.
L’istanza cautelare è stata accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 9 marzo 2004 (ord. n. 95).
All’udienza del 4 ottobre 2005, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato.
Anche laddove l’Amministrazione debba provvedere in maniera vincolata al verificarsi di date condizioni, l’onere di motivazione impone che siano quanto meno indicati il tipo di potere esercitato ed i presupposti di fatto delle determinazioni assunte, sì da consentire di ricavare con assoluta certezza le ragioni poste a base della decisione e rendere conseguentemente possibile il successivo ed eventuale sindacato di legittimità (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 1° ottobre 2004 n. 6361).
Nella circostanza il provvedimento impugnato si è limitato ad affermare che «… non sussistono i presupposti per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato …», senza specificare quale dei requisiti richiesti dalla normativa fosse risultato carente, e cioè per quale ragione fosse preclusa la regolarizzazione della posizione dello straniero, asseritamente rientrante tra coloro che hanno titolo al rilascio di un permesso di soggiorno in sanatoria ex art. 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 (“Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari”). Inoltre l’assenza di un richiamo sia pur sintetico agli accertamenti effettuati in sede istruttoria impedisce anche di verificare se le ragioni del diniego possano desumersi dagli atti del procedimento.
Di qui l’illegittimità del decreto prefettizio e il conseguente suo annullamento, salvo restando il potere dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza in precedenza rigettata, e di pervenire ad un eventuale nuovo diniego di regolarizzazione, di cui andranno però puntualmente esplicitate le ragioni.
Le spese di giudizio possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salve le successive determinazioni dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2005.

 

f.to Gaetano Cicciò Presidente
f.to Italo Caso Consigliere Rel.Est.

 

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.
Parma, lì 19 ottobre 2005


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