| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 19 ottobre
2005 n. 1566
Pre. L. Papiano; est. G. Calderoni |
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Processo amministrativo – Atto amministrativo
– Atto finale e atto preparatorio – Necessità dell’impugnazione
dell’atto finale – Motivi aggiunti – Necessità di una nuova
procura alle liti.
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Quando l’atto finale, pur facendo parte della
stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto
preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile,
perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni
di interessi, la immediata impugnazione dell’atto preparatorio
non fa venir meno la necessità di impugnare l’atto finale;
l’impugnazione dell’atto finale non è necessaria solo se,
impugnato quello presupposto, fra i due atti vi sia un rapporto
di presupposizione/consequenzialità immediata, diretta e
necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come
inevitabile conseguenza di quello precedente, non essendovi
nuove e ulteriori valutazioni di interessi.
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L’aggiudicazione definitiva di una gara pubblica
non è un atto meramente confermativo dell’aggiudicazione
provvisoria, essendo diverso da quest’ultimo per soggetto,
competenza, forma e contenuto e presupponendo una nuova
valutazione dei fatti, delle norme e delle circostanze inerenti
al procedimento di gara; da ciò consegue che per l’impugnazione
dell’aggiudicazione definitiva non può essere ritenuta sufficiente
la clausola di mero stile contenuta nel ricorso introduttivo
tendente ad estendere l’impugnazione a “tutti gli atti necessariamente
conseguenti”. L’art. 1 della legge n. 205/2000 (che ha modificato
l’art. 21 della legge n. 1034/1971 allo scopo di concentrare
in un unico processo l’impugnazione di provvedimenti diversi
da quello originariamente impugnato) ha carattere eminentemente
processuale, ma niente dice in ordine all’ampiezza ed all’estensione
delle procure rilasciate e non può quindi essere invocato
per dedurre anche la possibilità di impugnare mediante motivi
aggiunti provvedimenti diversi da quelli originariamente
gravati senza il rilascio di una nuova procura; ne segue
che l’ammissibilità della proposizione di motivi aggiunti,
comportanti l’ampliamento del petitum sostanziale e non
solo della causa petendi, è subordinata al conferimento
da parte del ricorrente di una nuova procura ad litem, mancando
la quale deve essere dichiarata anche l’improcedibilità
dell’impugnativa dell’atto, non conclusivo del procedimento
amministrativo, proposta con il ricorso introduttivo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE II
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composto dai Signori:
Dott. Luigi Papiano Presidente
Dott. Giorgio Calderoni Consigliere, relatore
Dott. Grazia Brini Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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A) sul ricorso 1069/2001 proposto
da:
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STANGHELLINI STEFANO e dagli altri
soggetti nominativamente indicati nel ricorso introduttivo,
componenti del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese,
tutti rappresentati e difesi da: BONAFEDE AVV. MASSIMO,
con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RIZZOLI 4 presso BONAFEDE
AVV. MASSIMO
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contro
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REGIONE EMILIA ROMAGNA, rappresentata
e difesa da: LISTA AVV. MARIA CHIARA MASTRAGOSTINO AVV.
FRANCO con domicilio eletto in BOLOGNA P.ZZA ALDROVANDI
3 presso MASTRAGOSTINO AVV. FRANCO
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e nei confronti di
ECUBA SRL, rappresentata e difesa da:ZANETTI AVV.
ANDREA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA BELFIORE 1 presso
il di lui studio
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per l’annullamento
del provvedimento di cui al verbale in data 9.5.2001 della
Commissione di gara, recante aggiudicazione alla ditta ECUBA
S.r.l. della fornitura del servizio di assistenza tecnica
ai Comuni dell’Emilia-Romagna nella formazione dei programmi
di riqualificazione urbana;
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nonché per
l’aggiudicazione al costituendo raggruppamento ricorrente
della suddetta fornitura e per il conseguente risarcimento
dei danni subiti;
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B) sui successivi motivi aggiunti,
notificati il 5 ottobre 2001 e depositati il 12 ottobre
2001
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per l’annullamento
del provvedimento Direttore Generale Risorse finanziarie
e strumentali in data 3.7.2001, di approvazione del citato
verbale-contratto 9.5.2001;
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C) sul ricorso incidentale, notificato
il 20.7.2001 e depositato il 21.7.2001, di
ECUBA SRL,rappresentata e difesa da: ZANETTI AVV.
ANDREA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA BELFIORE 1 presso
il di lui studio
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per l’annullamento
del provvedimento di ammissione alla gara del costituendo
raggruppamento ricorrente;
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Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 13 ottobre
2005, il Cons. Giorgio Calderoni ed uditi, altresì, l’avv.
M. Bonafede; l’Avv. C. Carpani, in sostituzione dell’Avv.
F. Mastragostino, e l’Avv. A. Zanetti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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I. Con l’atto introduttivo del giudizio,
parte ricorrente impugna il verbale-contratto in data 9
maggio 2001, di aggiudicazione alla ditta ECUBA S.r.l. della
fornitura del servizio di assistenza tecnica ai Comuni dell’Emilia-Romagna,
nella formazione dei programmi di riqualificazione urbana,
ai sensi della L.R. 19/98.
I diversi motivi di ricorso in cui si articola l’impugnativa
sono volti, in sostanza, a denunciare i seguenti profili
di illegittimità:
- mancato possesso, da parte di Ecuba srl, del requisito,
previsto dal Bando, in ordine alla “comprovata esperienza
di almeno cinque anni nel settore”;
- mancato rispetto della par condicio tra i concorrenti;
- irragionevole valutazione dei curricula del personale
impiegato da ECUBA srl..
II. Costituendosi in giudizio il 24 luglio 2001,
la Regione Emilia-Romagna ha eccepito l’inammissibilità
del ricorso, in quanto proposto avverso atto infraprocedimentale.
III. In data 25 luglio 2001, anche la controinteressata
ECUBA srl si è costituita in giudizio, proponendo contestualmente
ricorso incidentale, con cui chiede l’annullamento della
determinazione dirigenziale 2 aprile 2001, di ammissione
alla gara del (costituendo) raggruppamento ricorrente.
IV. Con Ordinanza 26 luglio 2001, n. 611, questa
Sezione respingeva la domanda cautelare proposta da parte
ricorrente, motivando anche in punto di fumus boni iuris.
Il conseguente appello proposto dai ricorrenti era respinto
dalla IV Sezione del Consiglio di Stato (Ordinanza 23 ottobre
2001, n. 5758).
V. Nel frattempo, gli stessi ricorrenti avevano provveduto
a notificare (5 ottobre 2001) e depositare (12 ottobre 2001)
atto di motivi aggiunti, con cui si impugna il provvedimento
del Direttore Generale Risorse finanziarie e strumentali
in data 3.7.2001, di approvazione del sopramenzionato verbale-contratto
9.5.2001;
VI. In vista dell’odierna udienza di discussione
del merito della causa, la Regione Emilia-Romagna ha depositato
memoria difensiva, con cui, in particolare, eccepisce l’inammissibilità
dei citati motivi aggiunti, per difetto di idonea procura
alla lite.Anche parte ricorrente ha dimesso memoria conclusiva,
nella quale si ripropongono le censure svolte nei precedenti
atti processuali.
Indi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
VII.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che l’eccezione
di inammissibilità dei motivi aggiunti (per difetto di specifico
mandato ad litem) sollevata dalla Regione Emilia-Romagna,
riveste carattere pregiudiziale all’esame anche del ricorso
principale, stante che:
a) solo con i predetti motivi aggiunti è stato impugnato
il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale,
consistente nell’approvazione del verbale di aggiudicazione,
alla quale - per espressa previsione della lettera di invito
3 aprile 2001 - era subordinata l’efficacia contrattuale
del verbale medesimo;
b) per consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. da
ultimo Cons. Stato. Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4494) detta
impugnativa costituiva un preciso onere per la parte ricorrente
- pena l’improcedibilità del ricorso introduttivo - poiché
“l’aggiudicazione definitiva di una gara pubblica non è
un atto meramente confermativo dell’aggiudicazione provvisoria,
essendo diverso da quest’ultimo per soggetto, competenza,
forma e contenuto e presupponendo una nuova valutazione
dei fatti, delle norme e delle circostanze inerenti al procedimento
di gara” (Consiglio di Stato, sezione Quinta, 6 luglio 2002,
n. 3717): ed invero, anche nel caso di specie, sono ravvisabili
tali differenze quanto ad organo emanante (monocratico,
anziché collegiale) e nuova valutazione dei fatti (dalla
premesse del provvedimento direttoriale 3 luglio 2001, emerge
espressamente che si è proceduto - a seguito dell’esposto
presentato dagli attuali ricorrenti - “al riesame della
documentazione relativa alla selezione delle domande concernenti
l’ammissione alla licitazione privata in argomento”);
c) l’effettuazione di tale nuova valutazione consente, altresì
di escludere - sempre sulla base dell’univoco orientamento
del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo la, per altri versi
nota, decisione Sez. V, 8.8.2005, n. 4207) - che detta impugnazione
non fosse necessaria e che potesse essere, viceversa, ritenuta
sufficiente la clausola impugnatoria di stile contenuta
nel ricorso introduttivo ed estesa a “tutti gli atti necessariamente
conseguenti”: invero, la giurisprudenza, in coerenza con
i principi sopra ricordati in tema di aggiudicazione provvisoria,
afferma che quando l’atto finale, pur facendo parte della
stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto
preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile,
perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni
di interessi, la immediata impugnazione dell’atto preparatorio
non fa venir meno la necessità di impugnare l’atto finale;
mentre l’impugnazione dell’atto finale, non è necessaria
solo se, impugnato quello presupposto, fra i due atti vi
sia un rapporto di presupposizione/consequenzialità immediata,
diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si
pone come inevitabile conseguenza di quello precedente,
perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi
(Cons. St., Sez. VI, 11 febbraio 2002 n. 785, Sez. V, 23
marzo 2004 n. 1519; 11 novembre 2004 n. 7346; 4 maggio 2005
n. 2168).
VII.3. L’eccezione de qua, proposta dalla
Regione resistente è, ad avviso del Collegio, fondata.
Al riguardo e diversamente che per le questioni sopra affrontate,
la giurisprudenza amministrativa si è mostrata, sin qui,
divisa nei due “filoni”, pressoché equivalenti:
- rispettivamente richiamati nella menzionata memoria conclusiva
della Regione e nella produzione di massime giurisprudenziali
effettuata all’odierna pubblica udienza dalla difesa di
parte ricorrente,
- e facenti capo, l’uno alla pronuncia della Sez. V del
Consiglio di Stato 6 luglio 2002, n. 3717 (nel senso della
sufficienza del mandato originario); l’altro, al successivo
arresto Sez. VI, 31 luglio 2003, n. 4440 (nel senso che
occorre un nuovo ed espresso mandato).
Dell’esistenza di siffatto (e ad oggi non risolto) contrasto,
la medesima giurisprudenza amministrativa, tanto di primo
(T.A.R. LAZIO, Sez. II bis – 5 luglio 2005, n. 5481) che
di secondo grado (Sez. VI, n. 6817 del 2003) non ha, del
resto, mancato di dare lealmente atto.
In sintesi:
• ad avviso del primo (anche in senso cronologico) degli
orientamenti sopra ricordati, il mandato difensivo originario
- salve espresse eccezioni - deve ritenersi comprensivo,
anche ove non faccia (come nel caso del costituendo raggruppamento
qui ricorrente: NdE) esplicito riferimento alla proposizione
di motivi aggiunti, di tutti i poteri processuali finalizzati
alla rimozione della lesione subita dal ricorrente. Pertanto,
per la proposizione di motivi aggiunti che non si configurino
come autonomo ricorso, non occorrerebbe, stante il precedente
conferimento al difensore di procura speciale per la instaurazione
della controversia, né la sottoscrizione del ricorrente
né il rinnovo della procura;
• viceversa, ad avviso del secondo orientamento, l’art.
1 della L. 21 luglio 2000 n. 205 (che ha modificato l’art.
21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 allo scopo di concentrare
in un unico processo l’impugnazione di provvedimenti diversi
da quello originariamente impugnato) ha carattere eminentemente
processuale, ma niente dice in ordine all’ampiezza ed all’estensione
delle procure rilasciate e non può quindi essere invocato
per dedurre anche la possibilità di impugnare mediante motivi
aggiunti provvedimenti diversi da quelli originariamente
gravati, senza il rilascio di una nuova procura. Ne deriverebbe
che - ferma restando la possibilità di inserire la controversia
sul nuovo atto nel processo già instaurato a proposito dell’atto
connesso - ai fini dell’impugnazione di un atto diverso
da quello originariamente impugnato (di nuovo come nel
caso di specie: NdE), occorrerebbe, secondo le regole
generali, una nuova procura ad litem.
VII.4. Il Collegio ritiene di dovere condividere
tale ultima posizione, reputando, innanzitutto, le argomentazioni
su cui essa si sorregge più aderenti all’istituto processuale
dei motivi aggiunti, così come ridisegnato dall’art 1 legge
n. 205/2000 per il caso, che qui ricorre, della proposizione
– in corso di giudizio – di impugnativa avverso atti diversi
ed ulteriori rispetto a quelli gravati mediante il ricorso
introduttivo, cioè di ampliamento del petitum sostanziale
e non solo della causa petendi (era, tale ultima,
la sola ipotesi di motivi aggiunti anteriore alla legge
205/2000 - elaborata dalla giurisprudenza e tuttora ammissibile
- relativa alla deduzione, nei termini, di censure nuove
avverso gli atti già impugnati).
Questo, invero, risulta l’insieme delle considerazioni che
militano in favore della necessità di specifica procura
ad litem per l’ampliamento del petitum originario
e che, oltre alla citata decisione n. 4440/2003 della Sez.
VI, risultano dispiegate nelle successive sentenze del T.A.R.
Lazio - Sez. II ter (12 febbraio 2004, n. 1395 e 2 settembre
2005, n. 6538), nonché del T.A.R Sardegna (Sez. I, 5 aprile
2005, n. 587):
i) l’art. 1 della legge n. 205 del 2000 che, nel modificare
l’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, ha disposto che
“tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso
fra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso,
sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti”,
obbedisce allo scopo di concentrare in un unico processo
l’impugnazione di provvedimenti diversi da quello originariamente
impugnato ma con essi connessi, (Cons. Stato, Sez. V, 10
aprile 2002 n. 1974) e riguardanti le stesse parti.
La norma, pertanto, ha carattere eminentemente processuale,
ma niente dice un ordine all’ampiezza ed all’estensione
delle procure rilasciate e non può quindi essere invocata
per dedurre da essa anche la possibilità di impugnare provvedimenti
diversi da quelli originariamente gravati di ricorso;
ii) ne deriva che, ferma restando la possibilità di inserire
la controversia sul nuovo atto nel processo già instaurato
a proposito dell’atto connesso, ai fini dell’impugnazione
di un atto diverso da quello originariamente impugnato,
occorre, secondo le regole generali, una nuova procura ad
litem.
Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, non
nella postulazione di un mero strumento di concentrazione
processuale, ma nell’introduzione di un diverso rapporto
tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere
sull’ampiezza dei poteri di quest’ultimo; mentre assai problematica
apparirebbe la legittimità di una procura destinata a non
individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce;
iii) tale esito, coerente con la reale portata della norma
di cui all’art. 1 della legge n. 205 del 2000, risulta ulteriormente
confermato dal fatto che la possibilità di un processo simultaneo,
reso possibile dall’art. 1 dalla legge n. 205 del 2000 grazie
alla nuova utilizzazione dei “motivi aggiunti”, non esclude
la legittimità dell’impugnazione con autonomo ricorso giurisdizionale
del nuovo provvedimento; del tutto irragionevole apparirebbe
allora, postulare quanto alla procura ed alla sua ampiezza
una disciplina diversa per le due ipotesi, con il richiedere
una nuova procura nel caso di impugnazione autonoma e con
l’escludere invece tale necessità nel caso di impugnazione
del nuovo atto inserita nel processo già esistente.
VII.5. In secondo luogo, il Collegio ravvisa le seguenti
e aggiuntive ragioni per aderire all’orientamento da ultimo
indicato, e cioè in quanto esso:
1. rappresenta lo sviluppo logico e coerente dell’avviso
già espresso da questo T.A.R. (nella sentenza, citata anche
dalla Regione nella sua memoria conclusiva, della Sezione
I, 24 maggio 2002, n. 778), circa l’equivalenza ad un nuovo
e separato ricorso dell’atto di motivi aggiunti, così come
introdotto dal citato art. 1 legge n. 205;
2. risulta, altresì, consonante con la maggior parte delle
opinioni e dei commenti sinora avanzati in sede dottrinale,
i quali, nella loro netta prevalenza, ritengono - nell’ipotesi
in esame - preferibile l’attribuzione di un nuovo e specifico
mandato al difensore, in considerazione dei differenti rischi
per il ricorrente che comporta un nuovo gravame più esteso
di quello originario.
VIII.1. Nel caso di cui si controverte, tale specifico
mandato difetta, limitandosi l’atto di motivi aggiunti a
fare riferimento alla procura estesa in calce al ricorso
introduttivo, la quale non contemplava, nell’elencazione
espressa delle varie attività esperibili dal difensore,
anche quella di proporre motivi aggiunti né in generale
né, in specifico, ai sensi dell’art. 1 legge n. 205/2000.
Pertanto e per tutte le argomentazioni sin qui svolte, il
medesimo atto di motivi aggiunti deve essere dichiarato
inammissibile.
VIII.2. Siffatta declaratoria comporta - giusta quanto
già illustrato alla lettera b) del precedente capo VII.1.
- l’improcedibilità dell’impugnativa dell’atto non conclusivo
della procedura, proposta con il ricorso introduttivo.
VIII.3. Infine, gli anzidetti esiti delle azioni
spiegate da parte ricorrente determinano - a loro volta
e consequenzialmente - l’improcedibilità del ricorso incidentale
proposto dalla controinteressata, per evidente e sopravvenuta
carenza di interesse di quest’ultima alla sua decisione
VIII.4. Quanto alle spese di lite, l’esistenza delle
menzionate divergenze giurisprudenziali in subiecta materia,
ne giustifica l’integrale compensazione tra tutte le parti
in causa.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, definitivamente
pronunziando sul ricorso introduttivo, sui successivi motivi
aggiunti e sul ricorso incidentale, tutti in epigrafe descritti,
così decide:
1) dichiara inammissibile l’atto di motivi aggiunti, notificato
il 5 ottobre 2001 e depositato il 12 ottobre 2001;
2) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio,
notificato il 9 luglio 2001 e depositato il 17 luglio 2001;
3) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto
dalla controinteressata Ecuba S.r.l,;
4) compensa integralmente, tra tutte le parti in causa,
le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna, il13 ottobre 2005.
Presidente - (Luigi Papiano)
Cons.rel.est. - (Giorgio Calderoni)
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Depositata in Segreteria in data 19/10/2005
Bologna, li 19/10/2005
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