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T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 13 settembre 2005 n. 3421


Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo – Art. 21-octies, comma 2, seconda parte, L. 241 del 1990 – Trova applicazione con riferimento alle omesse comunicazioni di cui all’art. 7 e, rispettivamente, 10-bis L. n. 241/1990.

L’art. 21-octies L. 241 del 1990, introdotto per effetto dell’art. 14 L. 15 del 2005 dispone al comma 2 seconda parte che “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Tale disciplina va applicata non soltanto all’ipotesi di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7 e ss. della L. 241 del 1990, ma anche all’omessa comunicazione di cui all’art. 10-bis della medesima legge, in quanto anche in questo caso l’amministrazione procedente è tenuta ad iniziare un contraddittorio con il destinatario dell’emanando provvedimento, al fine di raccoglierne il contributo istruttorio indispensabile per ottenere una compiuta disamina degli elementi di fatto e di diritto che risulteranno decisivi per la determinazione da assumere. Pertanto, anche per l’evenienza della mancata costituzione di tale particolare contraddittorio procedimentale va ammessa la prova, liberamente valutabile dal giudice, relativa all’irrilevanza del contributo dell’interessato rispetto ad un esito procedimentale che, comunque, non potrebbe essere diverso.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione

 

con l’intervento dei signori magistrati: Luigi Trivellato Presidente; Fulvio Rocco Consigliere, relatore; Alessandra Farina Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1823/2005 proposto

 

dall’AZIENDA AGRICOLA GORINO SULLAM S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Orsoni e Mariagrazia Romeo, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Venezia, S.Croce 205;

 

CONTRO

 

l’A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Direzione Organismo pagatore U.O. 15^ cod. 45 – Foraggi – Sementi di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia – S. Marco 63;

 

l’A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

 

l’A.V.E.P.A. – Agenzia Venezia per i Pagamenti in Agricoltura, ufficio produzione Vegetali di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

 

l’A.V.E.P.A. – Agenzia Venezia per i Pagamenti in Agricoltura di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

 

il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

 

PER l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento dell’A.G.E.A. 18.5.2005 n. DSFU 2005/0001018 avente ad oggetto il diniego alla corresponsione della liquidazione dell’aiuto relativo alla disidratazione dei foraggi per il mese di marzo 2003.

 

Visto il ricorso, notificato il 19.7.2005 e depositato presso la Segreteria il 2.8.2005, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AGEA, depositato il 16.8.2005;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 7 settembre 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Fulvio Rocco - l’avv. Romeo per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato Antonello Brunetti per l’AGEA;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

 

considerato

 

quanto segue.

 

1) Innanzitutto, va respinta la censura di violazione dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto per effetto dell’art. 6 della L. 11 febbraio 2005 n. 15.
Come è ben noto, tale articolo (intitolato “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”) dispone - per quanto qui segnatamente interessa - che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”.
In effetti, nel caso di specie il provvedimento di diniego qui impugnato in principalità non è stato preceduto dalla previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza a suo tempo presentata dalla ricorrente.
Va, tuttavia, rilevato che l’art. 21-octies della medesima L. 241 del 1990, a sua volta introdotto per effetto dell’art. 14 della L. 15 del 2005 dispone, al comma 2 seconda parte – e sempre per quanto qui segnatamente interessa - che “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Ragionevolmente, tale disciplina va applicata non soltanto nell’ipotesi di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7 e ss. della medesima L. 24 del 1990, ma anche nell’ambito dell’omessa comunicazione dell’avvio di quella particolare sequenza procedimentale che avrebbe dovuto trarre origine dalla non ancora formalizzata determinazione dell’Amministrazione di non accogliere la domanda presentata dall’interessato: e ciò in quanto anche nell’evenienza dell’anzidetto art. 10-bis l’Amministrazione procedente è tenuta ad iniziare un contraddittorio con il destinatario dell’emanando provvedimento, al fine di raccoglierne il contributo istruttorio indispensabile per addivenire ad una compiuta disamina di quegli elementi di fatto e di diritto che risulteranno decisivi per la determinazione da assumere.
Il Collegio reputa, pertanto, che anche per l’evenienza della mancata costituzione di tale particolare contraddittorio procedimentale va ammessa la prova – liberamente valutabile dal giudice, che la trae dall’insieme degli atti di causa posti a sua disposizione per impulso della stessa Amministrazione convenuta – dell’irrilevanza del contributo dell’interessato rispetto ad un esito del procedimento medesimo che, comunque, non avrebbe potuto essere diverso.
Nel caso in esame, le puntuali considerazioni svolte nella memoria defensionale dell’A.G.E.A. inducono, in effetti, a tale conclusione.

 

2) Pertanto, con riferimento al primo ordine di censure formulato dalla ricorrente circa la contestata tardività della produzione, da parte della ricorrente medesima, della documentazione attestante il decesso del proprio Amministratore unico, va rilevato che l’art. 12 del D.M. 4 aprile 2000 impone, per le cause di “forza maggiore” comportanti ritardo nella presentazione della documentazione necessaria gli effetti dell’ottenimento del beneficio, l’osservanza di un termine di 10 giorni: e, in fatto, non è contestata la circostanza che il certificato di morte di Sullam Renzo, datato 24 aprile 2003, è pervenuto all’A.G.E.A. soltanto in data 15 maggio 2003.
Secondo la prospettazione della ricorrente, ciò conseguirebbe dal fatto che la propria domanda di ammissione al beneficio era stata, comunque, presentata con 3 giorni di ritardo e che, soltanto a fronte della contestazione del ritardo stesso da parte della Struttura periferica dell’A.VE.P.A. di Rovigo (cfr. nota Prot. n. 1275 dd. 7 maggio 2003: doc. 4 di parte ricorrente), è stata – per l’appunto – fornita la giustificazione della “forza maggiore” entro un termine comunque compreso entro i predetti 10 giorni se considerato decorrente dalla ricezione di tale nota di A.VE.P.A.
Tale assunto della ricorrente non persuade il Collegio, posto che il comma 2 del medesimo art. 12 impone agli interessati di notificare la documentazione relativa ai casi di forza maggiore – tra i quali è esplicitamente compresa l’ipotesi del “decesso dei soggetti abilitati ad agire nell’ambito del regime di aiuto” – “entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo”: e ciò, quindi, significa che nel caso di specie la ricorrente non avrebbe dovuto attendere la segnalazione di A.VE.P.A. del ritardo, ma avrebbe dovuto autonomamente comunicare ad A.G.E.A., anche per il tramite della medesima A.VE.P.A., la circostanza del decesso già al momento dell’inoltro tardivo (18 aprile 2003) di quanto avrebbe dovuto essere presentato il (13 aprile 2003).

 

3) Per quanto attiene all’allegazione di un’ulteriore giustificazione del ritardo fondata sulla circostanza che i certificati di analisi da allegare a corredo della domanda erano stati ricevuti dalla ricorrente medesima in ritardo, ossia il 16 aprile 2003, si tratta – all’evidenza – di un rischio che l’Azienda si è autonomamente assunta utilizzando il servizio postale, ovvero scegliendo un laboratorio di analisi non sollecito ad evadere le richieste, oppure ancora di una negligenza della stessa ricorrente che si è attivata in ritardo con il laboratorio anzidetto: in ogni caso, si tratta di eventi sicuramente non riconducibili alle ipotesi di “forza maggiore” tassativamente contemplate dal predetto art. 12, comma 1, del D.M. 4 aprile 2000 (cfr. ivi: decesso dei soggetti abilitati, loro incaqpacità di lunga durara, espropriazione non prevedibile degli impianti aziendali, grave calamità naturale), e non può – pertanto – rilevare favore della ricorrente.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 7 settembre 2005.

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