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T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 13 settembre 2005 n. 3421
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Pubblica amministrazione - Procedimento
amministrativo – Art. 21-octies, comma 2, seconda parte,
L. 241 del 1990 – Trova applicazione con riferimento alle
omesse comunicazioni di cui all’art. 7 e, rispettivamente,
10-bis L. n. 241/1990.
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L’art. 21-octies L. 241 del 1990, introdotto
per effetto dell’art. 14 L. 15 del 2005 dispone al comma
2 seconda parte che “il provvedimento amministrativo non è comunque
annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto
del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato”. Tale disciplina va applicata
non soltanto all’ipotesi di omessa comunicazione dell’avvio
del procedimento di cui all’art. 7 e ss. della L. 241 del
1990, ma anche all’omessa comunicazione di cui all’art.
10-bis della medesima legge, in quanto anche in questo
caso l’amministrazione procedente è tenuta ad iniziare
un contraddittorio con il destinatario dell’emanando provvedimento,
al fine di raccoglierne il contributo istruttorio indispensabile
per ottenere una compiuta disamina degli elementi di fatto
e di diritto che risulteranno decisivi per la determinazione
da assumere. Pertanto, anche per l’evenienza della mancata
costituzione di tale particolare contraddittorio procedimentale
va ammessa la prova, liberamente valutabile dal giudice,
relativa all’irrilevanza del contributo dell’interessato
rispetto ad un esito procedimentale che, comunque, non
potrebbe essere diverso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto
seconda Sezione
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con l’intervento dei signori magistrati:
Luigi Trivellato Presidente; Fulvio Rocco Consigliere,
relatore; Alessandra Farina Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1823/2005 proposto
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dall’AZIENDA AGRICOLA GORINO SULLAM S.S.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Giorgio Orsoni e Mariagrazia Romeo,
con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi
in Venezia, S.Croce 205;
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CONTRO
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l’A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura, Direzione Organismo pagatore U.O. 15^
cod. 45 – Foraggi – Sementi di Roma, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
per legge nella sua sede in Venezia – S. Marco 63;
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l’A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura di Rovigo, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituita in giudizio;
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l’A.V.E.P.A. – Agenzia Venezia per i
Pagamenti in Agricoltura, ufficio produzione Vegetali
di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituita in giudizio;
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l’A.V.E.P.A. – Agenzia Venezia per i
Pagamenti in Agricoltura di Padova, in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituita in
giudizio;
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il Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali, in persona del Ministro pro tempore,
non costituito in giudizio;
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PER l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento dell’A.G.E.A.
18.5.2005 n. DSFU 2005/0001018 avente ad oggetto il diniego
alla corresponsione della liquidazione dell’aiuto relativo
alla disidratazione dei foraggi per il mese di marzo 2003.
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Visto il ricorso, notificato il 19.7.2005
e depositato presso la Segreteria il 2.8.2005, con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AGEA, depositato
il 16.8.2005;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 7 settembre 2005, convocata
a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come
integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore
il Consigliere Fulvio Rocco - l’avv. Romeo per la parte ricorrente
e l’Avvocato dello Stato Antonello Brunetti per l’AGEA;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034
così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205,
la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a
scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere
la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti
nei loro scritti difensivi;
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considerato
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quanto segue.
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1) Innanzitutto, va respinta la censura
di violazione dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990 n.
241, introdotto per effetto dell’art. 6 della L. 11 febbraio
2005 n. 15.
Come è ben noto, tale articolo (intitolato “Comunicazione dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”) dispone - per
quanto qui segnatamente interessa - che “nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente,
prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe
i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente
a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o,
in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data
ragione nella motivazione del provvedimento finale”.
In effetti, nel caso di specie il provvedimento di diniego qui
impugnato in principalità non è stato preceduto dalla previa
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
a suo tempo presentata dalla ricorrente.
Va, tuttavia, rilevato che l’art. 21-octies della medesima L.
241 del 1990, a sua volta introdotto per effetto dell’art. 14
della L. 15 del 2005 dispone, al comma 2 seconda parte – e sempre
per quanto qui segnatamente interessa - che “il provvedimento
amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione
dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri
in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato”.
Ragionevolmente, tale disciplina va applicata non soltanto nell’ipotesi
di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art.
7 e ss. della medesima L. 24 del 1990, ma anche nell’ambito dell’omessa
comunicazione dell’avvio di quella particolare sequenza procedimentale
che avrebbe dovuto trarre origine dalla non ancora formalizzata
determinazione dell’Amministrazione di non accogliere la domanda
presentata dall’interessato: e ciò in quanto anche nell’evenienza
dell’anzidetto art. 10-bis l’Amministrazione procedente è tenuta
ad iniziare un contraddittorio con il destinatario dell’emanando
provvedimento, al fine di raccoglierne il contributo istruttorio
indispensabile per addivenire ad una compiuta disamina di quegli
elementi di fatto e di diritto che risulteranno decisivi per
la determinazione da assumere.
Il Collegio reputa, pertanto, che anche per l’evenienza della
mancata costituzione di tale particolare contraddittorio procedimentale
va ammessa la prova – liberamente valutabile dal giudice, che
la trae dall’insieme degli atti di causa posti a sua disposizione
per impulso della stessa Amministrazione convenuta – dell’irrilevanza
del contributo dell’interessato rispetto ad un esito del procedimento
medesimo che, comunque, non avrebbe potuto essere diverso.
Nel caso in esame, le puntuali considerazioni svolte nella memoria
defensionale dell’A.G.E.A. inducono, in effetti, a tale conclusione.
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2) Pertanto, con riferimento al primo ordine
di censure formulato dalla ricorrente circa la contestata
tardività della produzione, da parte della ricorrente medesima,
della documentazione attestante il decesso del proprio
Amministratore unico, va rilevato che l’art. 12 del D.M.
4 aprile 2000 impone, per le cause di “forza maggiore” comportanti
ritardo nella presentazione della documentazione necessaria
gli effetti dell’ottenimento del beneficio, l’osservanza
di un termine di 10 giorni: e, in fatto, non è contestata
la circostanza che il certificato di morte di Sullam Renzo,
datato 24 aprile 2003, è pervenuto all’A.G.E.A. soltanto
in data 15 maggio 2003.
Secondo la prospettazione della ricorrente, ciò conseguirebbe
dal fatto che la propria domanda di ammissione al beneficio era
stata, comunque, presentata con 3 giorni di ritardo e che, soltanto
a fronte della contestazione del ritardo stesso da parte della
Struttura periferica dell’A.VE.P.A. di Rovigo (cfr. nota Prot.
n. 1275 dd. 7 maggio 2003: doc. 4 di parte ricorrente), è stata – per
l’appunto – fornita la giustificazione della “forza maggiore” entro
un termine comunque compreso entro i predetti 10 giorni se considerato
decorrente dalla ricezione di tale nota di A.VE.P.A.
Tale assunto della ricorrente non persuade il Collegio, posto
che il comma 2 del medesimo art. 12 impone agli interessati di
notificare la documentazione relativa ai casi di forza maggiore – tra
i quali è esplicitamente compresa l’ipotesi del “decesso dei
soggetti abilitati ad agire nell’ambito del regime di aiuto” – “entro
il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento
in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere
a tale obbligo”: e ciò, quindi, significa che nel caso di specie
la ricorrente non avrebbe dovuto attendere la segnalazione di
A.VE.P.A. del ritardo, ma avrebbe dovuto autonomamente comunicare
ad A.G.E.A., anche per il tramite della medesima A.VE.P.A., la
circostanza del decesso già al momento dell’inoltro tardivo (18
aprile 2003) di quanto avrebbe dovuto essere presentato il (13
aprile 2003).
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3) Per quanto attiene all’allegazione di
un’ulteriore giustificazione del ritardo fondata sulla
circostanza che i certificati di analisi da allegare a
corredo della domanda erano stati ricevuti dalla ricorrente
medesima in ritardo, ossia il 16 aprile 2003, si tratta – all’evidenza – di
un rischio che l’Azienda si è autonomamente assunta utilizzando
il servizio postale, ovvero scegliendo un laboratorio di
analisi non sollecito ad evadere le richieste, oppure ancora
di una negligenza della stessa ricorrente che si è attivata
in ritardo con il laboratorio anzidetto: in ogni caso,
si tratta di eventi sicuramente non riconducibili alle
ipotesi di “forza maggiore” tassativamente contemplate
dal predetto art. 12, comma 1, del D.M. 4 aprile 2000 (cfr.
ivi: decesso dei soggetti abilitati, loro incaqpacità di
lunga durara, espropriazione non prevedibile degli impianti
aziendali, grave calamità naturale), e non può – pertanto – rilevare
favore della ricorrente.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese
e gli onorari del giudizio;
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza
ed eccezione, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nella Camera di
Consiglio del 7 settembre 2005.
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