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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 14 ottobre 2005
n. 16499
Pres. D'Alessandro, est. Sabatino
Ricciardelli (Avv. L. Ricciardelli) c. A.S.L. BN 1 (Avv. G. Abbamonte).
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Giurisdizione e competenza – Procedura per
il conferimento dell’incarico di direttore di struttura
complessa – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste – Ragioni.
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Esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo
la controversia relativa all’assegnazione dell’incarico
di dirigente di struttura complessa dal momento che il
giudizio emesso sui candidati dalla commissione di esperti,
scelta per esprimere un giudizio complessivo sui requisiti
dei candidati stessi, non implica alcuna valutazione comparativa
né si conclude con una graduatoria finale, per cui non
può essere considerata inerente lo svolgimento di una procedura
concorsuale e, pertanto, viene quindi a mancare il presupposto
per la spettanza della giurisdizione a questo T.A.R., dovendosi
invece ritenere che si verta in una questione inerente
al rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una
pubblica amministrazione (nella specie, di una azienda
ospedaliera) e, in particolare, del conferimento di un
incarico dirigenziale, espressamente ricondotto alla cognizione
del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI - QUINTA SEZIONE
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nelle persone dei Signori:CARLO d'ALESSANDRO
Presidente; DIEGO SABATINO Referendario relatore; MICHELANGELO
FRANCAVILLA Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nella Camera di Consiglio del 29 settembre
2005
Visto il ricorso 5493/2005 proposto da:
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GIANCARLO RICCIARDELLI rappresentato
e difeso da: LUIGI RICCIARDELLI con domicilio eletto in
NAPOLI, via G. Piscicelli, 74 presso LUCIANA VERDE
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contro
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO 1
rappresentata e difesa da: GIUSEPPE ABBAMONTE con domicilio
eletto in NAPOLI, viale A. Gramsci, 16
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per l'annullamento, previa sospensione,
della deliberazione prot. 47617 del 10 maggio 2005, con
cui il presidente della commissione di esperti comunicava
la non ammissione all’avviso pubblico per il conferimento
di incarico quinquennale di direttore responsabile di
struttura complessa, ex II livello dirigenziale, ruolo
sanitario, presso il dipartimento di prevenzione dell’Azienda
sanitaria locale di Benevento I, servizio dipartimentale
di igiene e medicina del lavoro, per il seguente motivo: “perché non
in possesso dei requisiti di anzianità di servizio (art.
5 comma 1 lett. B D.P.R. 484/97) la specializzazione
conseguita non è equipollente alla disciplina oggetto
di avviso pubblico”.
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Visti gli atti e i documenti depositati
con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: AZIENDA SANITARIA
LOCALE BENEVENTO 1
Udito il relatore Ref. DIEGO SABATINO
Uditi altresì per le parti gli avv.ti come da verbale di udienza;
Rilevata la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto
di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata,
sentite le parti in merito ed a scioglimento della riserva espressa
in udienza;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti
nei loro scritti difensivi;
Considerato che nella vicenda in questione viene in rilievo il
comportamento tenuto dalla commissione di esperti scelta per
esprimere un giudizio complessivo sui requisiti dei candidati
all’incarico di dirigente di struttura complessa;
Considerato che tale attività non implica alcuna valutazione
comparativa né si conclude con una graduatoria finale, per cui
non può essere considerata inerente lo svolgimento di una procedura
concorsuale;
Considerato che viene quindi a mancare il presupposto per la
spettanza della giurisdizione a questo T.A.R., dovendosi invece
ritenere che si verta in una questione inerente al rapporto di
lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione
(nella specie, di una azienda ospedaliera) e, in particolare,
del conferimento di un incarico dirigenziale, espressamente ricondotto
alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice
del lavoro (Consiglio Stato, sez. V, 15 marzo 2001, n. 1519;
Consiglio Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6855);
Considerato quindi di dover dichiarare il proprio difetto di
giurisdizione, in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria;
Considerata la sussistenza di ragioni che inducono alla compensazione
integrale delle spese;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente
pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso 5493/2005;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
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NAPOLI 29 settembre 2005
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