Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 10-2005 - © copyright

 

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 14 ottobre 2005 n. 16499
Pres. D'Alessandro, est. Sabatino
Ricciardelli (Avv. L. Ricciardelli) c. A.S.L. BN 1 (Avv. G. Abbamonte).


Giurisdizione e competenza – Procedura per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste – Ragioni.

Esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo la controversia relativa all’assegnazione dell’incarico di dirigente di struttura complessa dal momento che il giudizio emesso sui candidati dalla commissione di esperti, scelta per esprimere un giudizio complessivo sui requisiti dei candidati stessi, non implica alcuna valutazione comparativa né si conclude con una graduatoria finale, per cui non può essere considerata inerente lo svolgimento di una procedura concorsuale e, pertanto, viene quindi a mancare il presupposto per la spettanza della giurisdizione a questo T.A.R., dovendosi invece ritenere che si verta in una questione inerente al rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione (nella specie, di una azienda ospedaliera) e, in particolare, del conferimento di un incarico dirigenziale, espressamente ricondotto alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI - QUINTA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori:CARLO d'ALESSANDRO Presidente; DIEGO SABATINO Referendario relatore; MICHELANGELO FRANCAVILLA Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella Camera di Consiglio del 29 settembre 2005
Visto il ricorso 5493/2005 proposto da:

 

GIANCARLO RICCIARDELLI rappresentato e difeso da: LUIGI RICCIARDELLI con domicilio eletto in NAPOLI, via G. Piscicelli, 74 presso LUCIANA VERDE

 

contro

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO 1 rappresentata e difesa da: GIUSEPPE ABBAMONTE con domicilio eletto in NAPOLI, viale A. Gramsci, 16

 

per l'annullamento, previa sospensione,
della deliberazione prot. 47617 del 10 maggio 2005, con cui il presidente della commissione di esperti comunicava la non ammissione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore responsabile di struttura complessa, ex II livello dirigenziale, ruolo sanitario, presso il dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di Benevento I, servizio dipartimentale di igiene e medicina del lavoro, per il seguente motivo: “perché non in possesso dei requisiti di anzianità di servizio (art. 5 comma 1 lett. B D.P.R. 484/97) la specializzazione conseguita non è equipollente alla disciplina oggetto di avviso pubblico”.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO 1
Udito il relatore Ref. DIEGO SABATINO
Uditi altresì per le parti gli avv.ti come da verbale di udienza;
Rilevata la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in merito ed a scioglimento della riserva espressa in udienza;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
Considerato che nella vicenda in questione viene in rilievo il comportamento tenuto dalla commissione di esperti scelta per esprimere un giudizio complessivo sui requisiti dei candidati all’incarico di dirigente di struttura complessa;
Considerato che tale attività non implica alcuna valutazione comparativa né si conclude con una graduatoria finale, per cui non può essere considerata inerente lo svolgimento di una procedura concorsuale;
Considerato che viene quindi a mancare il presupposto per la spettanza della giurisdizione a questo T.A.R., dovendosi invece ritenere che si verta in una questione inerente al rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione (nella specie, di una azienda ospedaliera) e, in particolare, del conferimento di un incarico dirigenziale, espressamente ricondotto alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (Consiglio Stato, sez. V, 15 marzo 2001, n. 1519; Consiglio Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6855);
Considerato quindi di dover dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria;
Considerata la sussistenza di ragioni che inducono alla compensazione integrale delle spese;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso 5493/2005;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

NAPOLI 29 settembre 2005

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento