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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 14 ottobre 2005
n. 16477
Pres. d'Alessandro, est. Caminiti
Santangelo (Avv. M. Corigliano) c. Comune di Marano di Napoli
(n.c.).
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1. Comune e Provincia – Ordinanze contingibili
ed urgenti – In materia di sanità e igiene – Competenza – Nel
regime della L.n.142/1990 – E’ del Sindaco e non del dirigente – Ragioni.
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2. Comune e Provincia – Ordinanze contingibili
ed urgenti – In materia di sanità e igiene – Presupposti – Individuazione – Fattispecie.
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1. Ai sensi dell’art.38 della Legge 8 giugno
1990, n.142, rientra nella competenza del Sindaco, in qualità di
ufficiale di governo, e non del dirigente adottare ordinanze
contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica,
in quanto espressioni di una elevata discrezionalità diretta
a soddisfare esigenze di pubblico interesse per porre rimedi
a danni alla salute già verificatisi, ma anche e soprattutto
(tenuto conto dei valori espressi dall’art.32 della Cost.)
per evitare che tale danno si verifichi.
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2. L’esercizio, da parte del Sindaco, del
potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in
materia di sanità ed igiene è condizionato all’esistenza
dei seguenti presupposti: necessità di intervenire in determinate
materie quali la sanità e l’igiene; attualità o imminenza
di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza;
preventivo accertamento da parte di organi competenti della
situazione di pericolo e di danno; la mancanza di strumenti
alternativi previsti dall’ordinamento, stante il carattere
extra ordinem del potere sindacale. Deve ritenersi legittima
l’ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco per
ragioni igienico-sanitarie, ai sensi dell’art.38 della
Legge n.142 del 1990, al fine di provvedere allo spostamento
di animali, nella specie cani, tenuti presso la residenza
del proprietario in altro luogo idoneo, alla luce della
sussistenza dei presupposti necessari richiesti per l’emanazione
della stessa: materia di igiene e sanità (riguardando gravi
inconvenienti igienici causati dai cani); necessità di
rimuovere tali inconvenienti con urgenza (a seguito di
reclamo da parte dei vicini che hanno sollecitato il sopralluogo
della ASL); sussistenza di accertamento tecnico da parte
degli organi competenti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale
per la Campania
sez. V^ di Napoli
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composto dai Magistrati: Carlo d’Alessandro
Presidente; Ugo De Maio Componente; Mariangela Caminiti
Componente rel.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 11404 del 1997 proposto da
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SANTANGELO Claudio, rappresentato
e difeso dall’avv. Massimo Corigliano e legalmente domiciliato
con lo stesso in Napoli, presso la Segreteria del Tribunale,
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CONTRO
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- Comune di Marano di Napoli, in
persona del Sindaco p.t., n.c.,
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per l’annullamento, previa sospensione,
dell’ordinanza n.312/97 del Sindaco del Comune di Marano
di Napoli del 10.12. 1997, irritualmente notificata in
data 13.l2.1997, con la quale veniva ordinato alla famiglia
Santangelo di sgomberare entro 15 giorni dalla notifica
del provvedimento i tre cani da loro tenuti nel vialetto
adiacente la propria abitazione;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;
Vista l’ordinanza n.19 del 1998 adottata da questa Sezione, in
data 20 gennaio 1998, che ha accolto la suindicata domanda incidentale
di sospensione del provvedimento impugnato;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla Pubblica udienza del 13 gennaio 2005 il Referendario
Mariangela Caminiti e uditi i difensori delle parti presenti,
come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. Espone il ricorrente di abitare in una
palazzina unifamiliare in Marano di Napoli, alla III traversa
Città Giardino n.3, con annesso viale recintato e chiuso
da cancello, dove vivono tre cani posseduti dal ricorrente
sin da quando erano cuccioli, per i quali lo stesso provvede
scrupolosamente alla loro pulizia ed alimentazione.
Riferisce che, a seguito di una denuncia, per gravi inconvenienti
igienici causati dagli animali, all’U.O. Veterinaria del Distretto
60, in data 4.11.1997, da parte di un vicino di casa (ciò non
sulla base di una reale situazione, ma per l’asserito rancore
serbato dallo stesso nei confronti della famiglia Santangelo),
il Sindaco del Comune ha adottato l’ordinanza n.312/97 ordinando
lo sgombero dei tre cani e minacciando l’applicazione della sanzione
amministrativa in caso di non ottemperanza.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso
a questo Tribunale amministrativo deducendo: 1) Violazione e
falsa applicazione di norme di legge: il ricorrente data la celerità tra
il rapporto veterinario sulle condizioni igieniche e l’emissione
dell’ordinanza non sarebbe stato messo in grado di poter replicare;
inoltre, l’ordinanza sarebbe nulla in quanto emessa da organo
incompetente ai sensi della Legge n.127 del 1997, attesa la competenza
del Dirigente del settore igiene e sanità e notificata, altresì,
a persona diversa dal proprietario dei cani (padre del ricorrente),
domiciliato nella stessa via.
Infine, il ricorrente contesta il rapporto della U.O Veterinaria
del Distretto n.60 in quanto infondato e contrastante con la
realtà dei fatti.
Il Comune di Marano di Napoli non si è costituito in giudizio.
All’odierna pubblica udienza la causa è stata discussa e trattenuta
per la decisione.
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DIRITTO
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1. Il ricorso è rivolto all’annullamento
dell’ordinanza n.312 del 10.12.1997 con la quale il Sindaco
del Comune di Marano ha ingiunto alla famiglia Santangelo
di sgomberare entro 15 giorni dalla notifica dell’ordinanza
i cani tenuti nel vialetto adiacente la propria abitazione.
La principale questione che la controversia pone all’esame del
Collegio consiste nella individuazione delle competenze proprie
del Sindaco in relazione alle funzioni in \materia di tutela
della salute e di igiene ambientale ovvero nella individuazione
della asserita competenza del Dirigente del settore.
Al riguardo, è necessario muovere dalla normativa dettata dall’art.38
della Legge 8 giugno 1990, n.142 che attribuisce al Sindaco,
quale ufficiale di Governo, il potere di emanare provvedimenti
contingibili e urgenti in materia di sanità e di igiene nell’ambito
del territorio comunale, al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Tale potere
sindacale è riconosciuto sulla base di presupposti individuati:
necessità di intervenire in determinate materie quali la sanità e
l’igiene; attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale
causa da rimuovere con urgenza; preventivo accertamento da parte
di organi competenti della situazione di pericolo e di danno;
la mancanza di strumenti alternativi previsti dall’ordinamento,
stante il carattere extra ordinem del potere sindacale (cfr.
ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2003, n.6169; idem,
Sez. V, 2 aprile 2003, n.1678, idem, 7 aprile 2003, n.1831).
Pertanto,sulla base della legge citata, rientra nella competenza
del Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, e non del dirigente
adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e
igiene pubblica (cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 1 febbraio
2002, n.426), in quanto espressioni di una elevata discrezionalità diretta
a soddisfare esigenze di pubblico interesse per porre rimedi
a danni alla salute già verificatisi, ma anche e soprattutto
(tenuto conto dei valori espressi dall’art.32 della Cost.) per
evitare che tale danno si verifichi (cfr. Cons. Stato, cit, n.1678
del 2003).
Facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie,
può evidenziarsi come l’ordinanza impugnata è stata adottata
dal Sindaco, competente ai sensi dell’art.38 della citata legge
n.142 del 1990 e rientra nella tipologia delle ordinanze contingibili
e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica sulla base di
circostanze che dimostrano la sussistenza dei presupposti necessari
richiesti per l’emanazione della stessa: materia di igiene e
sanità (riguardando gravi inconvenienti igienici causati dai
cani di proprietà della famiglia Santangelo); necessità di rimuovere
tali inconvenienti con urgenza ( a seguito di reclamo da parte
dei vicini che hanno sollecitato il sopralluogo della ASL); sussistenza
di accertamento tecnico da parte degli organi competenti (rapporto
a seguito di sopralluogo della ASL Napoli 2- Distretto Sanitario
60 del 26.11.1997).
Conseguentemente, deve ritenersi legittima l’ordinanza contingibile
e urgente emessa dal Sindaco per ragioni igienico-sanitarie,
ai sensi dell’art.38 della Legge n.142 del 1990, al fine di provvedere
allo spostamento di animali, nella specie cani, tenuti presso
la residenza del proprietario in altro luogo idoneo (cfr. in
tal senso, Cons. Stato, Sez. I, 22 marzo 2000, n.256), a nulla
rilevando, altresì, le asserite irregolarità della notifica del
provvedimento impugnato, in quanto lo stesso è stato adottato
nei confronti della famiglia Santangelo residente nello stabile
alla III trav Città giardino di Marano (con più numeri civici
3,5,7, come risulta dalla documentazione), né il ricorrente ha
documentato una sua residenza anagrafica diversa rispetto a quella
del padre, a cui attribuisce la proprietà dei cani.
Sulla base delle superiori argomentazioni, il ricorso in quanto
infondato va respinto.
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata
esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese di lite.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania - Sez. V, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe,
lo respinge.
Nulla dispone per le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nelle Camere di consiglio
del 13 gennaio 2005 e 17 febbraio 2005.
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