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n. 10-2005 - © copyright

 

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 14 ottobre 2005 n. 16466
Pres. A. Onorato, est. P. Russo
DE Nicola Paolina (Avv. L. Polito) c. Comune di Striano (n.c.).


Edilizia ed Urbanistica – Ordinanza di demolizione – Avvsio di avvio del procedimento – Mancanza – Illegittimità del provvedimento - Sussiste.

E’ illegittima per violazione degli artt. 7 e ss. L. 7 agosto 1990 n.241, l’ordinanza di demolizione non preceduta dall’avviso all’interessato dell’avvio del procedimento, qualora non è stata comunque assicurata, neanche mediante atti equipollenti, la partecipazione procedimentale del ricorrente (1).

 

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(1) Cfr. T.A.R. Campania, Seconda Sezione, n. 9737/2004 e n. 1741/2005.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 16466/2005 Reg. Sent.
N.6811/04 Reg.Ric.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI - SECONDA SEZIONE

 

composto dai Magistrati: - dr. ANTONIO ONORATO Presidente; - dr. PIERLUIGI RUSSO P. Referendario, estensore; - dr. UMBERTO MAIELLO P. Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.6811/2004 R.G. proposto da

 

DE NICOLA Paolina, rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Polito, ed elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell’avv. Carlo Formisano, alla via M. Schipa, n.44 ;

 

CONTRO

 

il Comune di Striano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

 

PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione dell’ordinanza n.32, prot. n.1658, del 27 febbraio 2004, con la quale il dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Striano ha ingiunto la demolizione delle opere edilizie ivi descritte;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, nella camera di consiglio del 29 settembre 2005 di trattazione della domanda cautelare, il relatore p. referendario Pierluigi Russo e il difensore della parte ricorrente, come da verbale;
Visti gli artt. 21, comma 9, e 26, comma 4, della legge n.1034/1971, nella formulazione introdotta, rispettivamente, dagli artt. 3, comma 1, e 9, comma 1, della legge n.205/2000;
Ritenuto di poter definire il giudizio con decisione in forma semplificata e sentita sul punto la parte costituita;
Considerato che il Comune di Striano con il provvedimento impugnato ha ingiunto la demolizione delle opere edilizie, ivi descritte, senza fornire alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento;
Rilevato, altresì, che non è stata comunque assicurata, neanche mediante atti equipollenti, la partecipazione procedimentale della ricorrente;
Ritenuto, in relazione a quanto sopra, manifestamente fondata ed assorbente la censura relativa alla violazione degli artt.7 e ss. L. 7 agosto 1990 n.241, non avendo il soggetto interessato partecipato al suddetto procedimento a causa della mancata comunicazione di avvio, restando esclusa ogni valutazione sulla sanabilità delle opere realizzate;
Richiamato sul punto il conforme orientamento giurisprudenziale espresso dalla Sezione (cfr. T.A.R. Campania, Seconda Sezione, n.9737/2004 e n.1741/2005);
Ravvisata, in relazione a quanto precede, la fondatezza del ricorso, con riferimento al quarto motivo di diritto;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda – accoglie il ricorso in epigrafe R.G. n.6811/2004 e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29 settembre 2005.




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