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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 14 ottobre
2005 n. 16466
Pres. A. Onorato, est. P. Russo
DE Nicola Paolina (Avv. L. Polito) c. Comune di Striano (n.c.).
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Edilizia ed Urbanistica – Ordinanza di demolizione – Avvsio
di avvio del procedimento – Mancanza – Illegittimità del
provvedimento - Sussiste.
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E’ illegittima per violazione degli artt. 7 e ss. L.
7 agosto 1990 n.241, l’ordinanza di demolizione non preceduta dall’avviso
all’interessato dell’avvio del procedimento, qualora non è stata comunque
assicurata, neanche mediante atti equipollenti, la partecipazione procedimentale
del ricorrente (1).
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(1) Cfr.
T.A.R. Campania, Seconda Sezione, n. 9737/2004 e n. 1741/2005.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 16466/2005 Reg. Sent.
N.6811/04 Reg.Ric.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI - SECONDA SEZIONE
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composto dai Magistrati: - dr. ANTONIO ONORATO
Presidente; - dr. PIERLUIGI RUSSO P. Referendario, estensore;
- dr. UMBERTO MAIELLO P. Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.6811/2004 R.G. proposto da
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DE NICOLA Paolina, rappresentata
e difesa dall’avv. Leonardo Polito, ed elettivamente domiciliata
in Napoli presso lo studio dell’avv. Carlo Formisano, alla
via M. Schipa, n.44 ;
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CONTRO
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il Comune di Striano, in persona
del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
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PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione dell’ordinanza n.32, prot. n.1658, del
27 febbraio 2004, con la quale il dirigente dell’Ufficio
Tecnico del Comune di Striano ha ingiunto la demolizione
delle opere edilizie ivi descritte;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, nella camera di consiglio del 29 settembre 2005 di trattazione
della domanda cautelare, il relatore p. referendario Pierluigi
Russo e il difensore della parte ricorrente, come da verbale;
Visti gli artt. 21, comma 9, e 26, comma 4, della legge n.1034/1971,
nella formulazione introdotta, rispettivamente, dagli artt. 3,
comma 1, e 9, comma 1, della legge n.205/2000;
Ritenuto di poter definire il giudizio con decisione in forma
semplificata e sentita sul punto la parte costituita;
Considerato che il Comune di Striano con il provvedimento impugnato
ha ingiunto la demolizione delle opere edilizie, ivi descritte,
senza fornire alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento;
Rilevato, altresì, che non è stata comunque assicurata, neanche
mediante atti equipollenti, la partecipazione procedimentale
della ricorrente;
Ritenuto, in relazione a quanto sopra, manifestamente fondata
ed assorbente la censura relativa alla violazione degli artt.7
e ss. L. 7 agosto 1990 n.241, non avendo il soggetto interessato
partecipato al suddetto procedimento a causa della mancata comunicazione
di avvio, restando esclusa ogni valutazione sulla sanabilità delle
opere realizzate;
Richiamato sul punto il conforme orientamento giurisprudenziale
espresso dalla Sezione (cfr. T.A.R. Campania, Seconda Sezione,
n.9737/2004 e n.1741/2005);
Ravvisata, in relazione a quanto precede, la fondatezza del ricorso,
con riferimento al quarto motivo di diritto;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese del presente giudizio;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania - Sezione Seconda – accoglie il ricorso in epigrafe
R.G. n.6811/2004 e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
del 29 settembre 2005.
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