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n. 10-2005 - © copyright

 

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Ordinanza 14 ottobre 2005 n. 1041
Pres. Virgilio, est. Giaccardi
Impresa Frangiamore (Avv.ti G. e G. Immordino) c. Provincia di Palermo, Ditta Sicilsaldo S.r.l. (Avv. L. Gambino), Assessorato regionale ai Lavori Pubblici


Contratti della P.A. – Gara – Giudizio di anomalia delle offerte – Art. 77 R.D. 827/1924 – Applicabilità – Motivi – Compatibilità con l’art. 21, co. 1 . bis L. 109/1994 - Limiti

Poiché la disciplina ex art. 77 R.D. 827/1924 (concernente i criteri d’aggiudicazione in caso di parità di offerte) è compatibile con la disciplina delle offerte anomale ex art. 21, co. 1 bis, L. 109/1994, è ammissibile la presentazione di offerte migliorative, purchè queste si mantengano entro la soglia di anomalia. Resta comunque fermo il potere-dovere dell’Amministrazione di procedere alla verifica in contraddittorio nel caso in cui l’offerta migliorativa superi la soglia d’anomalia.


REPUBBLICA ITALIANA

 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia
in sede giurisdizionale

 

composto dai Signori:

 

Pres. Riccardo Virgilio
Cons. Giorgio Giaccardi Est.
Cons. Ermanno De Francisco
Cons. Antonino Corsaro
Cons. Filippo Salvia

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 12 Ottobre 2005 .

 

Visti gli art.33, commi terzo e quarto, e l’art.23 bis commi terzo e ottavo della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto l'appello proposto da:
IMPRESA FRANGIAMORE GIOVANNI
in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI tra la stessa e l’impresa EDIL.SAFF s.r.l. rappresentata e difesa da: Avv. GIOVANNI IMMORDINO Avv. GIUSEPPE IMMORDINO con domicilio eletto in Palermo VIA LIBERTA' 171 presso GIOVANNI IMMORDINO

 

contro

 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

 

e nei confronti di
DITTA SICILSALDO S.R.L.
rappresentata e difesa dall’avv. L. Gambino
ASSESSORATO REGIONALE AI LAVORI PUBBLICI

 

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del TAR PALERMO: Sezione III n. 1602/2005, resa tra le parti, concernente APPALTO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P.112;

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
DITTA SICILSALDO S.R.L.
Udito il relatore Cons. Giorgio Giaccardi e uditi, altresì, per la parte appellante gli avv.ti G. e G. Immordino l’avv. L. Gambino
Ritenuto che l’appello appare assistito da elementi di fumus boni juris, stante la compatibilità della disciplina di cui all’art. 77 del R.D. n. 827/1924 con la vigente normativa in tema di esclusione delle offerte anomale negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria (art. 21, comma 1 bis, L. 109/1994, recepito dalla L.R. n. 7/2002), avuto in particolare riguardo alla concreta eventualità che l’offerta migliorativa si mantenga entro la soglia di anomalia, salvo comunque ed impregiudicato il potere–dovere dell’Amministrazione di procedere a verifica in contraddittorio nel caso in cui l’offerta migliorativa superi la predetta soglia.
Ritenuto altresì che sussistono i presupposti di cui all’art. 23 bis, 5° e 8° comma, L. 1034/1971 ai fini della concessione della richiesta misura cautelare.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale accoglie la domanda di sospensione in epigrafe e fissa per la trattazione nel merito l’udienza del 15 marzo 2006, ore 10.00
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Palermo, 12 ottobre 2005

 

IL PRESIDENTE
IL F.to Riccardo Virgilio

 

L'ESTENSORE
F.to Giorgio Giaccardi

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 14 ottobre 2005

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