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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 20 ottobre 2005 n. 9142
Pres. Giulia, Est. Conti
Soc. Grande Dettaglio s.r.l. e Unione Commercianti di Ciampino (Avv. G. Ruggiero) c/ Comune di Roma (Avv. M. Baroni)


1. Processo – Ricorso – Notifica - Assenza di sottoscrizione della procura nella copia notificata – Ammissibilità del ricorso – Sussiste - Motivi

 

2. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Legittimazione all’azione impugnatoria di soggetti titolari di uno stabile collegamento con l’area oggetto di intervento – Sussiste

 

3. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Tutela dei terzi – Estendibilità della tutela anche ai non proprietari e ai soggetti titolari di interessi di vita correlati all’interesse urbanistico – Ammissibilità – Sussiste

 

4. Processo – Legittimazione ed interesse processuale – Associazione di categoria – Obbligo di tutelare solo le posizioni comuni a tutti i propri associati – Sussiste - Fattispecie

 

5. Edilizia e urbanistica – Concessione in sanatoria - Art. 39 L. 724/94 – Onere del richiedente di fornire la documentazione volta a comprovare l'intervenuto completamento funzionale – Sussiste

1. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso giurisdizionale non è necessario che nella copia notificata sia ripetuta la firma del mandato conferito al difensore e neppure che, in difetto di ciò, l'ufficiale giudiziario attesti la conformità della copia all'originale, essendo sufficiente che nella copia stessa sia riprodotto il contenuto della procura e sia dato atto dell'avvenuta apposizione, nell'originale, della sottoscrizione del ricorrente e dell'autenticazione del difensore;

 

2. L’azione impugnatoria di una concessione edilizia deve essere riconosciuta a tutti coloro che hanno uno stabile collegamento, sia di natura reale che obbligatorio, con l’area oggetto dell’intervento edilizio o altro titolo autorizzatorio;

 

3. La tutela giurisdizionale in materia di concessioni edilizie rilasciate a terzi non può essere limitata ai soli proprietari frontisti o confinanti, ma deve essere estesa anche ai non proprietari e a tutti coloro i cui interessi di vita (familiari, economici, ecc.) siano correlati all’interesse urbanistico della zona su cui ricade l’intervento oggetto di concessione;

 

4. L’associazione di categoria, in quanto rappresentativa di tutti i propri iscritti, non può tutelare la posizione di alcuni associati qualora sia in contrasto con la posizione degli altri (nella fattispecie un’associazione di commercianti ha impugnato un provvedimento di concessione edilizia in sanatoria per l’apertura di un centro commerciale a dispetto del conflitto di interessi sussistente tra i commercianti contrari ad una eventuale apertura e quelli che al contrario hanno un interesse ad installare una propria attività nel predetto centro);

 

5. Ai fini della sanatoria di cui all'art. 39, l. n. 724/94, spetta al richiedente fornire adeguata documentazione volta a comprovare, anche in via indiretta, l'intervenuto completamento funzionale (inteso come realizzazione dell'opera abusiva avente caratteristiche tecniche compatibili con la destinazione per la quale è chiesto il condono) entro la data del 31 dicembre 1993, gravando sulla p.a. soltanto l'obbligo di controllare l'attendibilità di quanto dichiarato;


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione Seconda bis

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 7073 R.G. del 1999 proposto dalla
Soc. GRAN.DE – Grande Dettaglio s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t. Roberto D’Amico e dall’Unione Commercianti di Ciampino, in persona del suo Presidente p.t. Mario Enrico Ponzi, rappresentate e difese entrambe dall’avv. Giampaolo Ruggiero ed elettivamente domiciliate presso il medesimo in Roma, alla Via Tuscolana n. 1390, sc. 1, int. 9, giusta procura in calce all’atto introduttivo;

 

contro

 

- il Comune di Roma, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Baroni dell’Avvocatura comunale, presso i cui uffici siti in Roma alla Via del Tempio di Giove 21, é elettivamente domiciliato;

 

e nei confronti
- della Soc. IRB – Idrominerale Romana Bognanco s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t. Tullio Ciarrapico, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Vaiano e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Marzio 3;

 

per l’annullamento
della concessione edilizia in sanatoria n. 120758, rilasciata in data 30.6.1998 dal Comune di Roma – Ufficio speciale condono edilizio in favore della Soc. Idrominerale Romana Bognanco s.r.l., nonché di ogni atto presupposto e conseguente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma e della controinteressata;

 

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 7 luglio 2005 il consigliere Renzo Conti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;

 

FATTO

 

Con il ricorso in trattazione, notificato il 10 maggio 1999 e depositato il successivo 26 maggio, i ricorrenti espongono:
- che la società Idrominerale Romana Bognanco aveva richiesto la concessione in sanatoria in relazione ai lavori eseguiti nell’immobile sito in Comune di Roma, via Appia KM. 14,000, angolo via di Ciampino s.n.c. – complesso industriale Fonte Appia;
- che nell’istanza si dichiarava che i lavori sarebbero stati eseguiti nel 1993 e che detti lavori avrebbero determinato una variazione di destinazione d’uso da industriale a commerciale;
- che veniva depositata la documentazione ed il Comune, conseguentemente, rilasciava la concessione edilizia in sanatoria;
- che, con ulteriori 18 istanze, verso la fine della prima metà del 1995, la stessa società presentava analoghe richieste di concessione in sanatoria in relazione a lavori eseguiti nello stesso complesso immobiliare;
- che, anche per tali istanze, era dichiarato che i lavori erano stati ultimati nel 1993 e che avrebbero comportato una trasformazione d’uso da industriale a commerciale (salvo che per la domanda prot. n. 74955);
- che anche dette istanze venivano accolte dal Comune che ha rilasciato ulteriori 18 concessioni edilizie in sanatoria;
- che, con atto del 4.11.1995, la Procura della Repubblica di Frosinone chiedeva notizie in merito ai 19 fascicoli sulle predette richieste di concessione in sanatoria;
- che solo a seguito di accesso alla documentazione, gli istanti prendevano conoscenza degli atti sopra riferiti.
Ciò esposto, hanno chiesto l’annullamento della concessione edilizia in sanatoria indicata in epigrafe, deducendo al riguardo i seguenti motivi di gravame, ulteriormente esplicitati nella memoria unica del 23.6.2005:
1 – Violazione dell’art. 39, l. 23.12.1994 n. 724, eccesso di potere sotto i profili della totale mancanza di istruttoria, del travisamento dei fatti e dell’omessa motivazione.
Il comune non si avvedeva che la società controintressata aveva presentato ben 19 istanze a fronte dell’unicità del complesso immobiliare, del proprietario e dei documenti, con ciò rilasciando 19 concessioni in sanatoria, in violazione del limite di cui al menzionato art. 39, che consente la condonabilità delle opere abusive “che non abbiano comportato…un ampliamento superiore ai 750 metri cubi”. Peraltro, la presentazione di 19 distinte istanze non doveva esimere l’amministrazione da un’istruttoria completa e complessiva da cui sarebbe derivato che:
a) mentre nella certificazione di idoneità statica l’in. Marra aveva attestato che l’intero complesso occupava un’area di mq. 22.000, la somma delle superficie indicate nelle 19 istanze è pari a mq. 33.000;
b) le fotografie allegate a ciascuna istanza sono inidonee a identificare ogni singolo abuso;
c) le varie altezze indicate nelle planimetrie catastali prodotte a corredo delle istanza non sono uniformi, variando l’altezza da ml. 5,00 a ml. 5,70, in contrasto con il fatto che si tratta di un unico capannone;
d) nelle domande di concessione è indicata unicamente la superficie espressa in mq., senza l’indicazione della cubatura, dato rilevante sia ai fini dell’ammissibilità della concessione e del rilascio della certificazione di idoneità statica, che con riferimento al calcolo delle somme che devono essere corrisposte dal richiedente;
e) la relazione tecnica non corrisponde ai dettami dell’art. 35 della l. n. 47 del 1985, non contenendo la descrizione dell’abuso nella sua interezza (tipologia dell’abuso, descrizione geografica dell’area e del contesto edilizio, dimensioni di superfici e volumi ecc.)
f) infine, il procedimento non è stato sospeso in relazione alla richiesta da parte della Procura della Repubblica di Frosinone nell’ambito del procedimento penale instaurato nei confronti anche del rappresentante legale della Società richiedente per il reato di cui all’art. 2621 c.c..
2 – Violazione dell’art. 39 cit. della l. n. 724 del 1994 ed eccesso di potere per mancanza di istruttoria, mancata verifica delle attestazioni di fatto esposte dalla richiedente, del travisamento dei fatti e dell’omessa motivazione.
Dalla documentazione in atti si evince che i lavori non erano terminati alla data dichiarata.
In particolare con riferimento alla variazione d’uso da industriale a commerciale: dalle fotografie dello stato dei luoghi si evince come le poche opere presenti risultino al rustico e prive di intonaco, senza infissi ed impianti. Le opere, dunque, non sarebbero idonee all’uso commerciale dichiarato. Peraltro, la Polizia municipale in data 13.5.1997 aveva attestato, a seguito di sopraluogo, che nello stabilimento in questione non si rinveniva alcuna struttura idonea alla vendita. Allegano, altresì, che nel 1995, la società richiedente effettuava accordi per la ristrutturazione aziendale facendo riferimento al rilancio dell’attività industriale (lettera alla Regione 30.6.1997).
Mancherebbero, poi, le necessarie autorizzazioni dell’autorità aeronautica, in relazione alla vicinanza con l‘aeroporto di Ciampino.
La descrizione degli abusi edilizi sarebbe del tutto carente e contraddittoria, il che evidenzia ancor più l’omessa istruttoria e il travisamento dei fatti da parte del Comune.
Quanto all’interesse, gli istanti, evidenziavano che le richieste di sanatoria erano finalizzate alla cessione del complesso alla società Panorama s.r.l. per la realizzazione di un grande punto di distribuzione tipico di quella società, come si ricava dal verbale di accordo del 23.6.1997, con conseguente sconvolgimento di tutta l’attività commerciale della zona di Ciampino.
Si costituiva il Comune di Roma, il quale, con memoria del 24.6.2005, precisava che si trattava di un edificio, già oggetto di una precedente istanza di sanatoria, rilasciata ai sensi dell’art. 40 della l. n. 47 del 1985 in data 25.3.1991, pertanto, già esistente e non di una nuova realizzazione e che le opere interne non avevano determinato alcun aumento di volume né di superficie, ma solo una trasformazione dell’edificio. Si tratterebbe nella specie di lavori di manutenzione straordinaria. Relativamente al mancato rispetto del termine di cui all’art. 39, l. n. 724 del 1994, evidenziava l’inapplicabilità della norma per quanto già menzionato.
Si costituiva, altresì, la controinteressata, la quale, con la memoria del 24.6.2005, in via preliminare, lamentava l’assenza della sottoscrizione del ricorso nella copia notificata ed, ulteriormente eccepiva il difetto di interesse delle ricorrenti. Nel merito, evidenziava che, nella specie si trattava, non di un unico centro commerciale unitario, ma di distinti negozi aventi una propria autonomia funzionale e strutturale e, conseguentemente, legittimamente sono state presentate distinte richieste di concessione edilizia. L’eventuale errore nei conteggi non sarebbe poi determinante ai fini di un diniego e si sarebbe verificato, peraltro, in ragione della differenza del calcolo di ogni singola istanza, in cui devono ricomprendersi anche le aree esterne di pertinenza, rispetto ai calcoli effettuati ai fini del certificato di idoneità statica.
Quanto al mancato rilievo, da parte del Comune, per l’indagine penale, ciò era giustificato dal fatto che la stessa era determinata dalla necessità di fare chiarezza sulla gestione delle società amministrate dal Ciarrapico, non avendo nulla a che vedere con le vicende edilizie in questione.
In relazione al termine, esponeva la Società controinteressata che doveva farsi riferimento all’epoca del completamento a rustico per le nuove opere, mentre per le opere interne, era sufficiente che esse risultassero utilizzabili nel senso di essere impostate in maniera da far rilevare la loro nuova destinazione.
Nessuna rilevanza potrebbero assumere nel presente giudizio le dichiarazioni rese ai sindacati ed invocate da parte ricorrente.
Le parti resistenti, pertanto, chiedevano il rigetto del ricorso.
La causa (unitamente alle altre 18 analoghe) è stata quindi chiamata e, dopo breve discussione della stessa, posta in decisione all’Udienza pubblica del 7 luglio 2005.

 

DIRITTO

 

Il ricorso (analogo ad altri 18 in discussione all’odierna pubblica udienza) è volto ad ottenere l’annullamento della concessione edilizia in sanatoria indicata in epigrafe, rilasciata alla controinteressata (ai sensi dell’art. 39 della legge 23.12.1994 n. 724) per ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso da industriale a commerciale di una porzione del complesso industriale Fonte Appia, con conseguente suo frazionamento in distinte unità immobiliari ad uso commerciale.
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di rito presentate dalla controinteressata.
Quanto all’eccezione di inammissibilità, proposta sull’assunto che il ricorso sarebbe privo della sottoscrizione, la stessa risulta infondata, atteso che, come risulta dal ricorso originale depositato nel fascicolo di causa, detta sottoscrizione risulta regolarmente apposta.
Come si è espressa, infatti, la giurisprudenza, condivisa dal collegio, “Ai fini dell'ammissibilità del ricorso giurisdizionale non è necessario che nella copia notificata sia ripetuta la firma del mandato conferito al difensore e neppure che, in difetto di ciò, l'ufficiale giudiziario attesti la conformità della copia all'originale, essendo sufficiente che nella copia stessa sia riprodotto il contenuto della procura e sia dato atto dell'avvenuta apposizione, nell'originale, della sottoscrizione del ricorrente e dell'autenticazione del difensore(cfr. tra le tante Cons.St., IV, 15.5.2000 n. 2773), circostanza fattuale questa che non è contestata dalla controinteressata.
Quanto all’eccepito difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti, la relativa eccezione risulta infondata nei confronti della Soc. Gran.de.
Al riguardo si osserva che l’art. 31, nono comma, della legge urbanistica 17.8.1942 n. 1150, nel testo sostituito dall’art. 10 della legge 6.8.1967 n. 765, attribuisce a “chiunque” il potere di “ricorrere contro il rilascio della concessione edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale o dei piani particolareggiati di esecuzione”.
Tale norma, come già evidenziato da questa sezione nella sentenza n. 7520/2001, sin dalla fondamentale decisione del Consiglio di Stato, sezione quinta, 9.6.1970 n. 523, è stata interpretata dalla giurisprudenza (cfr.C.d.S., V, 15.9.1998 n.1155; 13.7.1994 n.748; 18.9.1992 n.1234; 16.4.1982 n.277), che il collegio condivide, non nel senso della introduzione di un nuovo tipo di azione popolare estremamente eccezionale nel sistema nazionale dell’impugnazione degli atti amministrativi ovvero di una azione attribuita a tutti i cittadini del Comune, ovvero ancora, all’opposto, limitata soltanto ai proprietari frontisti o limitrofi, ma nel senso che l’azione impugnatoria deve essere riconosciuta a tutti coloro che hanno uno stabile collegamento, sia di natura reale che obbligatorio, con l’area oggetto dell’intervento edilizio assentito con la concessione edilizia o altro titolo autorizzatorio, a tutti coloro, cioè, che fanno parte di un determinato insediamento abitativo.
A tale conclusione si è giunti nella considerazione della interdipendenza esistente tra le diverse edificazioni di una determinata area e tra queste ed i relativi servizi (privati, come ad esempio parcheggi, e pubblici, quali le opere di urbanizzazione primaria e secondaria), con la conseguenza che, esclusa preliminarmente la possibilità dell’esercizio di un’azione popolare, la tutela giurisdizionale in materia di concessioni edilizie rilasciate a terzi non può essere limitata ai soli proprietari frontisti o confinanti, ma deve essere estesa anche ai non proprietari e a tutti coloro i cui interessi di vita (familiari, economici, ecc.) siano, però, comunque correlati all’interesse urbanistico della particolare disciplina di ciascuna zona - intesa quest’ultima quale entità territoriale con peculiari caratteristiche, cui dà rilevanza la normativa urbanistica – tanto da doversi riconoscere a detti interessi la natura di “interessi di zona” (cfr.Cass.Civ.sez.un.25.10.1982 n.5530).
Invero, senza la richiamata correlazione tra i predetti interessi e quello urbanistico, i primi perderebbero la loro natura di “interessi di zona” e, quindi, quello stabile collegamento alla quale la richiamata giurisprudenza subordina la tutela di cui al citato art.31, nono comma, della legge urbanistica, fino a confondersi con il generico interesse di fatto di tutti i cittadini ed al limite di “chiunque” nel senso letterale dell’espressione. Ne è riprova la circostanza che, ad esempio, gli interessi economici hanno una valenza territoriale che non coincide sempre con quella dell’interesse urbanistico, che in quanto correlato alla disciplina urbanistica di un determinato territorio non può che essere circoscritto al territorio medesimo.
Va pertanto condiviso l’orientamento giurisprudenziale che riconosce la legittimazione all’impugnazione di una concessione edilizia soltanto a coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento con l’area oggetto dell’intervento assentito e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica (cfr.C.d.S.,V, 18.9.1998 n.1289; 13.5.1997 n.483; 30.10.1995 n.1495) anche se correlato ad altro di natura economica – commerciale, come nella fattispecie in esame, dove all’interesse urbanistico al rispetto della disciplina sul condono edilizio è collegato quello economico alla tutela dell’attività commerciale esercitata nella medesima zona interessata dalle impugnate concessioni edilizie.
In particolare è stato precisato che: “Il proprietario frontistante al lotto oggetto d'intervento costruttivo è legittimato, in quanto tale e per il nocumento implicito nella realizzazione di fabbricati o di loro ampliamenti, ad impugnare la concessione edilizia rilasciata per quest'ultimo, qualora si senta leso da essa, giusta quanto stabilito dall'art. 31 l. 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo novellato dalla l. 6 agosto 1967 n. 765” (Consiglio Stato, sez. V, 1 aprile 1998, n. 401).
Nella fattispecie in esame, la ricorrente Soc. Gran.de deve ritenersi caratterizzata da uno stabile collegamento con la zona oggetto degli interventi edilizi condonati con la impugnata concessione edilizia in sanatoria, non risultando contestato che la predetta società gestisce un proprio punto vendita immediatamente a ridosso dell’immobile Fonte Appia, la quale, pertanto, agisce a tutela di un proprio e differenziato interesse urbanistico attuale, correlato a quello economico potenzialmente, ma immediatamente, inciso dalla modificazione della utilizzazione commerciale della zona, a seguito del rilascio delle concessioni impugnate con i 19 ricorsi.
L’eccezione di difetto di legittimazione attiva nei confronti della ricorrente Soc. Gran.de, per le esposte considerazioni, va pertanto disattesa.
Fondata risulta, invece, l’analoga eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta nei confronti dell’altra ricorrente Unione Commerciante di Ciampino.
In primo luogo perché, come è dato rilevare dalla lettura dello statuto della predetta associazione di categoria, la tutela degli interessi urbanistici non rientra tra gli scopi associativi (v. art. 2 dello statuto depositato dalle stesse ricorrenti come doc. n. 25), riguardando questi unicamente quelli commerciali degli associati.
In secondo luogo perché una associazione di categoria, potenzialmente rappresentativa di tutti i propri iscritti, non può tutelare la posizione di alcuni in contrasto con la posizione di altri parimenti iscritti alla predetta associazione, potendo la medesima tutelare soltanto le posizioni comuni a tutti i propri associati o, quanto meno, di alcuni di essi allorché non sussista contrasto nelle rispettive posizioni (cfr. TAR Lazio, II, 31.5.2005 n. 4296; TAR Lombardia, Milano, IV, 24.3.2005; Cons. St., IV, 9.11.1995 n. 898). Nel caso in esame, infatti, la posizione dei commercianti che sarebbero contrari ad una eventuale apertura di un centro commerciale sarebbe in conflitto con gli altri commercianti che, invece, potrebbero avere interesse ad installare una propria attività nel predetto centro.
A tale stregua il ricorso, nella parte in cui è proposto dall’Unione Commercianti di Ciampino va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Può passarsi alla trattazione del merito del ricorso, nella parte in cui è proposto dalla Soc. Gran.de.
Con il primo motivo di gravame la predetta ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione dell’art. 39, comma 1, della legge 23.12.1994 n. 724 nella parte in cui consente la condonabilità delle opere che abbiano comportato “un ampliamento superiore a 750 metri cubi”, sull’assunto che la presentazione di 19 istanze di concessione in sanatoria, riguardando un unico complesso denominato “Fonte Appia”, dovevano essere considerare una unica domanda ai fini dell’applicazione del predetto limite volumetrico.
La censura è infondata, atteso che poggia sull’erroneo presupposto che il limite di 750 mc. di cui sopra trovi applicazione nel caso di specie.
Al riguardo si osserva che il citato art. 39, comma 1, della l. n. 724 del 1994, testualmente dispone che :
“Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.
Dalla lettura della norma menzionata, si evince che il limite volumetrico di 750 mc. è espressamente riferito all’”ampliamento” del manufatto ovvero alle “nuove costruzioni” e non anche alle ipotesi, quale quella in esame, in cui non risulta contestato che le opere realizzate hanno determinato unicamente un mutamento di destinazione d’uso del complesso in questione senza alcun aumento di volume dello stesso. In altri termini l’abuso condonato riguarda non già un aumento di volume del complesso originario, ovvero una nuova costruzione, ma unicamente il suo mutamento di destinazione d’uso. Ne consegue che, stante l’assenza di aumento di volumetria ovvero di nuova costruzione, il richiamo al predetto limite di 750 mc. appare fuori luogo, con l’ulteriore conseguenza che la presentazione di distinte istanze di concessione edilizia in sanatoria appare irrilevante ai fini della legittimità delle stesse con riferimento al predetto limite volumetrico.
Invero la ratio del citato limite è unicamente quella di escludere dalla sanatoria gli abusi rilevanti individuati dal legislatore nella realizzazione di “ampliamenti” o “nuove costruzioni” superiori a 750 mc., come evidenziato dalla difesa comunale, e non anche quegli abusi consistenti nel frazionamento e nel mutamento di destinazione d’uso di manufatti preesistenti senza aumento di volumetria.
Inoltre la contestata presentazione di 19 distinte domande in luogo di una domanda unica deve ritenersi giustificata dalla circostanza che gli abusi da sanare consistevano proprio, oltre che nel (parziale) cambio di destinazione d’uso da industriale a commerciale, nel frazionamento del preesistente complesso immobiliare, con la conseguente realizzazione di più unità autonome.
Fondata risulta invece la censura di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, dedotta nella seconda parte del primo motivo di gravame e nel secondo motivo, laddove si lamenta che l’Amministrazione comunale avrebbe omesso di verificare la superficie e la volumetria da condonare e la data di ultimazione delle relative opere.
Quanto alla superficie e alla cubatura da condonare, non risultano contestate le incongruenze evidenziate dalla ricorrente (superficie del complesso di mq. 22.000 e superficie totale risultante dalla sommatoria delle superfici oggetto delle concessioni edilizie rilasciate pari a mq. 33.000, diversità delle altezze indicate nelle planimetrie catastali delle singole richieste di concessione edilizia rispetto all’unicità dell’altezza del complesso industriale) che, seppure non idonee a determinare il rigetto delle predette richieste di concessione edilizia, come evidenziato dalla difesa della controinteressata, avrebbero dovuto, comunque, indurre l’Amministrazione ad un puntuale verifica delle stesse al fine di accertare la realtà delle superfici e dei volumi da condonare. Verifica tanto più necessaria con riferimento ai volumi atteso che l’entità degli stessi incidono sulle somme dovute per il rilascio delle concessioni edilizie di cui è causa.
Quanto alla data di ultimazione dei lavori - essenziale ai fini dell’accoglimento delle richieste di concessione edilizia in questione, posto che il citato art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994 ammette a sanatoria unicamente le “opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 - il collegio rileva che, dalle fotografie depositate in atti, non risultano elementi utili a caratterizzare il mutamento di destinazione da industriale a commerciale, secondo quanto dichiarato da parte resistente.
Al riguardo va rilevato che la giurisprudenza ha precisato che: “Ai fini del condono di abusi edilizi … nelle ipotesi di mutamento di destinazione d'uso …, "completamento funzionale" si realizza quando eseguite le opere principali necessarie per attuare il mutamento di destinazione queste risultano incompatibili con l’originaria destinazione ancorché non siano stati ancora realizzati gli impianti e le rifiniture di carattere complementare ed accessorio” (Consiglio Stato, sez. V, 4 luglio 2002, n. 3679).
E altresì: “Ai fini della sanatoria di cui all'art. 39, l. 23 dicembre 1994 n. 724 spetta al richiedente fornire adeguata documentazione volta a comprovare, anche in via indiretta, l'intervenuto completamento funzionale - inteso come realizzazione dell'opera abusiva avente caratteristiche tecniche compatibili con la destinazione per la quale è chiesto il condono - entro la data del 31 dicembre 1993, gravando sulla p.a. soltanto l'obbligo di controllare l'attendibilità di quanto dichiarato” (T.A.R. Valle d'Aosta, 15 febbraio 2002, n. 35).
Nella specie, è mancato una puntuale istruttoria sull’attendibilità del termine di ultimazione delle opere indicato dalla richiedente, tanto più necessario allorché si consideri che risulta depositato in atti il verbale dei Vigili Urbani del 13.5.1997, dove testualmente si afferma che ”a seguito di sopralluogo effettuato presso la sorgente Appia, non si rileva nel complesso dei locali e dello stabilimento alcuna struttura idonea alla vendita. Lo stato dei luoghi è rimasto invariato nel tempo” (doc. 22 di parte ricorrente). In altri termini, se pure detto accertamento fosse stato ritenuto dall’Amministrazione insufficiente a sorreggere un eventuale diniego, avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione medesima ad una puntuale verifica delle circostanze di fatto e di diritto sulla data di ultimazione delle opere; verifica che non risulta essere stata eseguita.
Per quanto sopra argomentato, il ricorso, nella parte in cui è proposto dalla Soc. Gran.de, va accolto in accoglimento della censura di difetto di istruttoria, come sopra specificata e, per l’effetto, l’impugnata concessione edilizia in sanatoria va annullata, fatto salvo ogni altro provvedimento dell’amministrazione.
L’accoglimento della censura nei termini di cui sopra dispensa il collegio dall’esaminare gli ulteriori profili di censura dedotti che, pertanto, possono dichiararsi assorbiti.
Sussistono giusti motivi, tuttavia, stante la dichiarata parziale inammissibilità del ricorso, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti e onorari

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile nella parte in cui è proposto dall’Unione Commercianti di Ciampino, mentre lo accoglie nella parte in cui è proposto dalla Soc. Gran.de e, per l’effetto, annulla l’impugnata concessione edilizia, fatto salvo ogni altro provvedimento dell’amministrazione.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma il 7 luglio 2005, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

 

- Patrizio GIULIA, Presidente
- Francesco GIORDANO, Consigliere
- Renzo CONTI, Consigliere, estensore

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