| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 20 ottobre 2005
n. 9142
Pres. Giulia, Est. Conti
Soc. Grande Dettaglio s.r.l. e Unione Commercianti di Ciampino
(Avv. G. Ruggiero) c/ Comune di Roma (Avv. M. Baroni) |
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1. Processo – Ricorso – Notifica - Assenza
di sottoscrizione della procura nella copia notificata –
Ammissibilità del ricorso – Sussiste - Motivi
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2. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia
– Legittimazione all’azione impugnatoria di soggetti titolari
di uno stabile collegamento con l’area oggetto di intervento
– Sussiste
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3. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia
– Tutela dei terzi – Estendibilità della tutela anche ai
non proprietari e ai soggetti titolari di interessi di vita
correlati all’interesse urbanistico – Ammissibilità – Sussiste
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4. Processo – Legittimazione ed interesse
processuale – Associazione di categoria – Obbligo di tutelare
solo le posizioni comuni a tutti i propri associati – Sussiste
- Fattispecie
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5. Edilizia e urbanistica – Concessione in
sanatoria - Art. 39 L. 724/94 – Onere del richiedente di
fornire la documentazione volta a comprovare l'intervenuto
completamento funzionale – Sussiste
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1. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso
giurisdizionale non è necessario che nella copia notificata
sia ripetuta la firma del mandato conferito al difensore
e neppure che, in difetto di ciò, l'ufficiale giudiziario
attesti la conformità della copia all'originale, essendo
sufficiente che nella copia stessa sia riprodotto il contenuto
della procura e sia dato atto dell'avvenuta apposizione,
nell'originale, della sottoscrizione del ricorrente e dell'autenticazione
del difensore;
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2. L’azione impugnatoria di una concessione
edilizia deve essere riconosciuta a tutti coloro che hanno
uno stabile collegamento, sia di natura reale che obbligatorio,
con l’area oggetto dell’intervento edilizio o altro titolo
autorizzatorio;
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3. La tutela giurisdizionale in materia di
concessioni edilizie rilasciate a terzi non può essere limitata
ai soli proprietari frontisti o confinanti, ma deve essere
estesa anche ai non proprietari e a tutti coloro i cui interessi
di vita (familiari, economici, ecc.) siano correlati all’interesse
urbanistico della zona su cui ricade l’intervento oggetto
di concessione;
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4. L’associazione di categoria, in quanto
rappresentativa di tutti i propri iscritti, non può tutelare
la posizione di alcuni associati qualora sia in contrasto
con la posizione degli altri (nella fattispecie un’associazione
di commercianti ha impugnato un provvedimento di concessione
edilizia in sanatoria per l’apertura di un centro commerciale
a dispetto del conflitto di interessi sussistente tra i
commercianti contrari ad una eventuale apertura e quelli
che al contrario hanno un interesse ad installare una propria
attività nel predetto centro);
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5. Ai fini della sanatoria di cui all'art.
39, l. n. 724/94, spetta al richiedente fornire adeguata
documentazione volta a comprovare, anche in via indiretta,
l'intervenuto completamento funzionale (inteso come realizzazione
dell'opera abusiva avente caratteristiche tecniche compatibili
con la destinazione per la quale è chiesto il condono) entro
la data del 31 dicembre 1993, gravando sulla p.a. soltanto
l'obbligo di controllare l'attendibilità di quanto dichiarato;
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
Sezione Seconda bis
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 7073 R.G. del 1999 proposto
dalla
Soc. GRAN.DE – Grande Dettaglio s.r.l., in persona
del suo legale rappresentante p.t. Roberto D’Amico e dall’Unione
Commercianti di Ciampino, in persona del suo Presidente
p.t. Mario Enrico Ponzi, rappresentate e difese entrambe
dall’avv. Giampaolo Ruggiero ed elettivamente domiciliate
presso il medesimo in Roma, alla Via Tuscolana n. 1390,
sc. 1, int. 9, giusta procura in calce all’atto introduttivo;
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contro
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- il Comune di Roma, in persona del
sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Baroni
dell’Avvocatura comunale, presso i cui uffici siti in Roma
alla Via del Tempio di Giove 21, é elettivamente domiciliato;
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e nei confronti
- della Soc. IRB – Idrominerale Romana Bognanco s.r.l.,
in persona del suo legale rappresentante p.t. Tullio Ciarrapico,
rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Vaiano e presso il
suo studio elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere
Marzio 3;
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per l’annullamento
della concessione edilizia in sanatoria n. 120758, rilasciata
in data 30.6.1998 dal Comune di Roma – Ufficio speciale
condono edilizio in favore della Soc. Idrominerale Romana
Bognanco s.r.l., nonché di ogni atto presupposto e conseguente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma
e della controinteressata;
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Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle proprie difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 7 luglio 2005
il consigliere Renzo Conti, ed uditi gli avvocati delle
parti come da verbale di udienza;
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FATTO
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Con il ricorso in trattazione, notificato
il 10 maggio 1999 e depositato il successivo 26 maggio,
i ricorrenti espongono:
- che la società Idrominerale Romana Bognanco aveva richiesto
la concessione in sanatoria in relazione ai lavori eseguiti
nell’immobile sito in Comune di Roma, via Appia KM. 14,000,
angolo via di Ciampino s.n.c. – complesso industriale Fonte
Appia;
- che nell’istanza si dichiarava che i lavori sarebbero
stati eseguiti nel 1993 e che detti lavori avrebbero determinato
una variazione di destinazione d’uso da industriale a commerciale;
- che veniva depositata la documentazione ed il Comune,
conseguentemente, rilasciava la concessione edilizia in
sanatoria;
- che, con ulteriori 18 istanze, verso la fine della prima
metà del 1995, la stessa società presentava analoghe richieste
di concessione in sanatoria in relazione a lavori eseguiti
nello stesso complesso immobiliare;
- che, anche per tali istanze, era dichiarato che i lavori
erano stati ultimati nel 1993 e che avrebbero comportato
una trasformazione d’uso da industriale a commerciale (salvo
che per la domanda prot. n. 74955);
- che anche dette istanze venivano accolte dal Comune che
ha rilasciato ulteriori 18 concessioni edilizie in sanatoria;
- che, con atto del 4.11.1995, la Procura della Repubblica
di Frosinone chiedeva notizie in merito ai 19 fascicoli
sulle predette richieste di concessione in sanatoria;
- che solo a seguito di accesso alla documentazione, gli
istanti prendevano conoscenza degli atti sopra riferiti.
Ciò esposto, hanno chiesto l’annullamento della concessione
edilizia in sanatoria indicata in epigrafe, deducendo al
riguardo i seguenti motivi di gravame, ulteriormente esplicitati
nella memoria unica del 23.6.2005:
1 – Violazione dell’art. 39, l. 23.12.1994 n. 724, eccesso
di potere sotto i profili della totale mancanza di istruttoria,
del travisamento dei fatti e dell’omessa motivazione.
Il comune non si avvedeva che la società controintressata
aveva presentato ben 19 istanze a fronte dell’unicità del
complesso immobiliare, del proprietario e dei documenti,
con ciò rilasciando 19 concessioni in sanatoria, in violazione
del limite di cui al menzionato art. 39, che consente la
condonabilità delle opere abusive “che non abbiano comportato…un
ampliamento superiore ai 750 metri cubi”. Peraltro, la presentazione
di 19 distinte istanze non doveva esimere l’amministrazione
da un’istruttoria completa e complessiva da cui sarebbe
derivato che:
a) mentre nella certificazione di idoneità statica l’in.
Marra aveva attestato che l’intero complesso occupava un’area
di mq. 22.000, la somma delle superficie indicate nelle
19 istanze è pari a mq. 33.000;
b) le fotografie allegate a ciascuna istanza sono inidonee
a identificare ogni singolo abuso;
c) le varie altezze indicate nelle planimetrie catastali
prodotte a corredo delle istanza non sono uniformi, variando
l’altezza da ml. 5,00 a ml. 5,70, in contrasto con il fatto
che si tratta di un unico capannone;
d) nelle domande di concessione è indicata unicamente la
superficie espressa in mq., senza l’indicazione della cubatura,
dato rilevante sia ai fini dell’ammissibilità della concessione
e del rilascio della certificazione di idoneità statica,
che con riferimento al calcolo delle somme che devono essere
corrisposte dal richiedente;
e) la relazione tecnica non corrisponde ai dettami dell’art.
35 della l. n. 47 del 1985, non contenendo la descrizione
dell’abuso nella sua interezza (tipologia dell’abuso, descrizione
geografica dell’area e del contesto edilizio, dimensioni
di superfici e volumi ecc.)
f) infine, il procedimento non è stato sospeso in relazione
alla richiesta da parte della Procura della Repubblica di
Frosinone nell’ambito del procedimento penale instaurato
nei confronti anche del rappresentante legale della Società
richiedente per il reato di cui all’art. 2621 c.c..
2 – Violazione dell’art. 39 cit. della l. n. 724 del
1994 ed eccesso di potere per mancanza di istruttoria, mancata
verifica delle attestazioni di fatto esposte dalla richiedente,
del travisamento dei fatti e dell’omessa motivazione.
Dalla documentazione in atti si evince che i lavori non
erano terminati alla data dichiarata.
In particolare con riferimento alla variazione d’uso da
industriale a commerciale: dalle fotografie dello stato
dei luoghi si evince come le poche opere presenti risultino
al rustico e prive di intonaco, senza infissi ed impianti.
Le opere, dunque, non sarebbero idonee all’uso commerciale
dichiarato. Peraltro, la Polizia municipale in data 13.5.1997
aveva attestato, a seguito di sopraluogo, che nello stabilimento
in questione non si rinveniva alcuna struttura idonea alla
vendita. Allegano, altresì, che nel 1995, la società richiedente
effettuava accordi per la ristrutturazione aziendale facendo
riferimento al rilancio dell’attività industriale (lettera
alla Regione 30.6.1997).
Mancherebbero, poi, le necessarie autorizzazioni dell’autorità
aeronautica, in relazione alla vicinanza con l‘aeroporto
di Ciampino.
La descrizione degli abusi edilizi sarebbe del tutto carente
e contraddittoria, il che evidenzia ancor più l’omessa istruttoria
e il travisamento dei fatti da parte del Comune.
Quanto all’interesse, gli istanti, evidenziavano che le
richieste di sanatoria erano finalizzate alla cessione del
complesso alla società Panorama s.r.l. per la realizzazione
di un grande punto di distribuzione tipico di quella società,
come si ricava dal verbale di accordo del 23.6.1997, con
conseguente sconvolgimento di tutta l’attività commerciale
della zona di Ciampino.
Si costituiva il Comune di Roma, il quale, con memoria del
24.6.2005, precisava che si trattava di un edificio, già
oggetto di una precedente istanza di sanatoria, rilasciata
ai sensi dell’art. 40 della l. n. 47 del 1985 in data 25.3.1991,
pertanto, già esistente e non di una nuova realizzazione
e che le opere interne non avevano determinato alcun aumento
di volume né di superficie, ma solo una trasformazione dell’edificio.
Si tratterebbe nella specie di lavori di manutenzione straordinaria.
Relativamente al mancato rispetto del termine di cui all’art.
39, l. n. 724 del 1994, evidenziava l’inapplicabilità della
norma per quanto già menzionato.
Si costituiva, altresì, la controinteressata, la quale,
con la memoria del 24.6.2005, in via preliminare, lamentava
l’assenza della sottoscrizione del ricorso nella copia notificata
ed, ulteriormente eccepiva il difetto di interesse delle
ricorrenti. Nel merito, evidenziava che, nella specie si
trattava, non di un unico centro commerciale unitario, ma
di distinti negozi aventi una propria autonomia funzionale
e strutturale e, conseguentemente, legittimamente sono state
presentate distinte richieste di concessione edilizia. L’eventuale
errore nei conteggi non sarebbe poi determinante ai fini
di un diniego e si sarebbe verificato, peraltro, in ragione
della differenza del calcolo di ogni singola istanza, in
cui devono ricomprendersi anche le aree esterne di pertinenza,
rispetto ai calcoli effettuati ai fini del certificato di
idoneità statica.
Quanto al mancato rilievo, da parte del Comune, per l’indagine
penale, ciò era giustificato dal fatto che la stessa era
determinata dalla necessità di fare chiarezza sulla gestione
delle società amministrate dal Ciarrapico, non avendo nulla
a che vedere con le vicende edilizie in questione.
In relazione al termine, esponeva la Società controinteressata
che doveva farsi riferimento all’epoca del completamento
a rustico per le nuove opere, mentre per le opere interne,
era sufficiente che esse risultassero utilizzabili nel senso
di essere impostate in maniera da far rilevare la loro nuova
destinazione.
Nessuna rilevanza potrebbero assumere nel presente giudizio
le dichiarazioni rese ai sindacati ed invocate da parte
ricorrente.
Le parti resistenti, pertanto, chiedevano il rigetto del
ricorso.
La causa (unitamente alle altre 18 analoghe) è stata quindi
chiamata e, dopo breve discussione della stessa, posta in
decisione all’Udienza pubblica del 7 luglio 2005.
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DIRITTO
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Il ricorso (analogo ad altri 18 in discussione
all’odierna pubblica udienza) è volto ad ottenere l’annullamento
della concessione edilizia in sanatoria indicata in epigrafe,
rilasciata alla controinteressata (ai sensi dell’art. 39
della legge 23.12.1994 n. 724) per ristrutturazione e cambio
di destinazione d’uso da industriale a commerciale di una
porzione del complesso industriale Fonte Appia, con conseguente
suo frazionamento in distinte unità immobiliari ad uso commerciale.
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di rito presentate
dalla controinteressata.
Quanto all’eccezione di inammissibilità, proposta sull’assunto
che il ricorso sarebbe privo della sottoscrizione, la stessa
risulta infondata, atteso che, come risulta dal ricorso
originale depositato nel fascicolo di causa, detta sottoscrizione
risulta regolarmente apposta.
Come si è espressa, infatti, la giurisprudenza, condivisa
dal collegio, “Ai fini dell'ammissibilità del ricorso
giurisdizionale non è necessario che nella copia notificata
sia ripetuta la firma del mandato conferito al difensore
e neppure che, in difetto di ciò, l'ufficiale giudiziario
attesti la conformità della copia all'originale, essendo
sufficiente che nella copia stessa sia riprodotto il contenuto
della procura e sia dato atto dell'avvenuta apposizione,
nell'originale, della sottoscrizione del ricorrente e dell'autenticazione
del difensore” (cfr. tra le tante Cons.St., IV,
15.5.2000 n. 2773), circostanza fattuale questa che non
è contestata dalla controinteressata.
Quanto all’eccepito difetto di legittimazione attiva delle
ricorrenti, la relativa eccezione risulta infondata nei
confronti della Soc. Gran.de.
Al riguardo si osserva che l’art. 31, nono comma, della
legge urbanistica 17.8.1942 n. 1150, nel testo sostituito
dall’art. 10 della legge 6.8.1967 n. 765, attribuisce a
“chiunque” il potere di “ricorrere contro il rilascio della
concessione edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni
di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano
regolatore generale o dei piani particolareggiati di esecuzione”.
Tale norma, come già evidenziato da questa sezione nella
sentenza n. 7520/2001, sin dalla fondamentale decisione
del Consiglio di Stato, sezione quinta, 9.6.1970 n. 523,
è stata interpretata dalla giurisprudenza (cfr.C.d.S., V,
15.9.1998 n.1155; 13.7.1994 n.748; 18.9.1992 n.1234; 16.4.1982
n.277), che il collegio condivide, non nel senso della introduzione
di un nuovo tipo di azione popolare estremamente eccezionale
nel sistema nazionale dell’impugnazione degli atti amministrativi
ovvero di una azione attribuita a tutti i cittadini del
Comune, ovvero ancora, all’opposto, limitata soltanto ai
proprietari frontisti o limitrofi, ma nel senso che l’azione
impugnatoria deve essere riconosciuta a tutti coloro che
hanno uno stabile collegamento, sia di natura reale che
obbligatorio, con l’area oggetto dell’intervento edilizio
assentito con la concessione edilizia o altro titolo autorizzatorio,
a tutti coloro, cioè, che fanno parte di un determinato
insediamento abitativo.
A tale conclusione si è giunti nella considerazione della
interdipendenza esistente tra le diverse edificazioni di
una determinata area e tra queste ed i relativi servizi
(privati, come ad esempio parcheggi, e pubblici, quali le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria), con la conseguenza
che, esclusa preliminarmente la possibilità dell’esercizio
di un’azione popolare, la tutela giurisdizionale in materia
di concessioni edilizie rilasciate a terzi non può essere
limitata ai soli proprietari frontisti o confinanti, ma
deve essere estesa anche ai non proprietari e a tutti coloro
i cui interessi di vita (familiari, economici, ecc.) siano,
però, comunque correlati all’interesse urbanistico della
particolare disciplina di ciascuna zona - intesa quest’ultima
quale entità territoriale con peculiari caratteristiche,
cui dà rilevanza la normativa urbanistica – tanto da doversi
riconoscere a detti interessi la natura di “interessi di
zona” (cfr.Cass.Civ.sez.un.25.10.1982 n.5530).
Invero, senza la richiamata correlazione tra i predetti
interessi e quello urbanistico, i primi perderebbero la
loro natura di “interessi di zona” e, quindi, quello stabile
collegamento alla quale la richiamata giurisprudenza subordina
la tutela di cui al citato art.31, nono comma, della legge
urbanistica, fino a confondersi con il generico interesse
di fatto di tutti i cittadini ed al limite di “chiunque”
nel senso letterale dell’espressione. Ne è riprova la circostanza
che, ad esempio, gli interessi economici hanno una valenza
territoriale che non coincide sempre con quella dell’interesse
urbanistico, che in quanto correlato alla disciplina urbanistica
di un determinato territorio non può che essere circoscritto
al territorio medesimo.
Va pertanto condiviso l’orientamento giurisprudenziale che
riconosce la legittimazione all’impugnazione di una concessione
edilizia soltanto a coloro che si trovino in una situazione
di stabile collegamento con l’area oggetto dell’intervento
assentito e che facciano valere un interesse giuridicamente
protetto di natura urbanistica (cfr.C.d.S.,V, 18.9.1998
n.1289; 13.5.1997 n.483; 30.10.1995 n.1495) anche se correlato
ad altro di natura economica – commerciale, come nella fattispecie
in esame, dove all’interesse urbanistico al rispetto della
disciplina sul condono edilizio è collegato quello economico
alla tutela dell’attività commerciale esercitata nella medesima
zona interessata dalle impugnate concessioni edilizie.
In particolare è stato precisato che: “Il proprietario
frontistante al lotto oggetto d'intervento costruttivo è
legittimato, in quanto tale e per il nocumento implicito
nella realizzazione di fabbricati o di loro ampliamenti,
ad impugnare la concessione edilizia rilasciata per quest'ultimo,
qualora si senta leso da essa, giusta quanto stabilito dall'art.
31 l. 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo novellato dalla
l. 6 agosto 1967 n. 765” (Consiglio Stato, sez. V, 1
aprile 1998, n. 401).
Nella fattispecie in esame, la ricorrente Soc. Gran.de deve
ritenersi caratterizzata da uno stabile collegamento con
la zona oggetto degli interventi edilizi condonati con la
impugnata concessione edilizia in sanatoria, non risultando
contestato che la predetta società gestisce un proprio punto
vendita immediatamente a ridosso dell’immobile Fonte Appia,
la quale, pertanto, agisce a tutela di un proprio e differenziato
interesse urbanistico attuale, correlato a quello economico
potenzialmente, ma immediatamente, inciso dalla modificazione
della utilizzazione commerciale della zona, a seguito del
rilascio delle concessioni impugnate con i 19 ricorsi.
L’eccezione di difetto di legittimazione attiva nei confronti
della ricorrente Soc. Gran.de, per le esposte considerazioni,
va pertanto disattesa.
Fondata risulta, invece, l’analoga eccezione di difetto
di legittimazione attiva proposta nei confronti dell’altra
ricorrente Unione Commerciante di Ciampino.
In primo luogo perché, come è dato rilevare dalla lettura
dello statuto della predetta associazione di categoria,
la tutela degli interessi urbanistici non rientra tra gli
scopi associativi (v. art. 2 dello statuto depositato dalle
stesse ricorrenti come doc. n. 25), riguardando questi unicamente
quelli commerciali degli associati.
In secondo luogo perché una associazione di categoria, potenzialmente
rappresentativa di tutti i propri iscritti, non può tutelare
la posizione di alcuni in contrasto con la posizione di
altri parimenti iscritti alla predetta associazione, potendo
la medesima tutelare soltanto le posizioni comuni a tutti
i propri associati o, quanto meno, di alcuni di essi allorché
non sussista contrasto nelle rispettive posizioni (cfr.
TAR Lazio, II, 31.5.2005 n. 4296; TAR Lombardia, Milano,
IV, 24.3.2005; Cons. St., IV, 9.11.1995 n. 898). Nel caso
in esame, infatti, la posizione dei commercianti che sarebbero
contrari ad una eventuale apertura di un centro commerciale
sarebbe in conflitto con gli altri commercianti che, invece,
potrebbero avere interesse ad installare una propria attività
nel predetto centro.
A tale stregua il ricorso, nella parte in cui è proposto
dall’Unione Commercianti di Ciampino va dichiarato inammissibile
per difetto di legittimazione attiva.
Può passarsi alla trattazione del merito del ricorso, nella
parte in cui è proposto dalla Soc. Gran.de.
Con il primo motivo di gravame la predetta ricorrente deduce,
in primo luogo, la violazione dell’art. 39, comma 1, della
legge 23.12.1994 n. 724 nella parte in cui consente la condonabilità
delle opere che abbiano comportato “un ampliamento superiore
a 750 metri cubi”, sull’assunto che la presentazione di
19 istanze di concessione in sanatoria, riguardando un unico
complesso denominato “Fonte Appia”, dovevano essere considerare
una unica domanda ai fini dell’applicazione del predetto
limite volumetrico.
La censura è infondata, atteso che poggia sull’erroneo presupposto
che il limite di 750 mc. di cui sopra trovi applicazione
nel caso di specie.
Al riguardo si osserva che il citato art. 39, comma 1, della
l. n. 724 del 1994, testualmente dispone che :
“Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28
febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni,
come ulteriormente modificate dal presente articolo, si
applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro
il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento
del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria
della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla
volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri
cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione
alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative
a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per
singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.”
Dalla lettura della norma menzionata, si evince che il limite
volumetrico di 750 mc. è espressamente riferito all’”ampliamento”
del manufatto ovvero alle “nuove costruzioni” e non anche
alle ipotesi, quale quella in esame, in cui non risulta
contestato che le opere realizzate hanno determinato unicamente
un mutamento di destinazione d’uso del complesso in questione
senza alcun aumento di volume dello stesso. In altri termini
l’abuso condonato riguarda non già un aumento di volume
del complesso originario, ovvero una nuova costruzione,
ma unicamente il suo mutamento di destinazione d’uso. Ne
consegue che, stante l’assenza di aumento di volumetria
ovvero di nuova costruzione, il richiamo al predetto limite
di 750 mc. appare fuori luogo, con l’ulteriore conseguenza
che la presentazione di distinte istanze di concessione
edilizia in sanatoria appare irrilevante ai fini della legittimità
delle stesse con riferimento al predetto limite volumetrico.
Invero la ratio del citato limite è unicamente quella di
escludere dalla sanatoria gli abusi rilevanti individuati
dal legislatore nella realizzazione di “ampliamenti” o “nuove
costruzioni” superiori a 750 mc., come evidenziato dalla
difesa comunale, e non anche quegli abusi consistenti nel
frazionamento e nel mutamento di destinazione d’uso di manufatti
preesistenti senza aumento di volumetria.
Inoltre la contestata presentazione di 19 distinte domande
in luogo di una domanda unica deve ritenersi giustificata
dalla circostanza che gli abusi da sanare consistevano proprio,
oltre che nel (parziale) cambio di destinazione d’uso da
industriale a commerciale, nel frazionamento del preesistente
complesso immobiliare, con la conseguente realizzazione
di più unità autonome.
Fondata risulta invece la censura di eccesso di potere sotto
il profilo del difetto di istruttoria, dedotta nella seconda
parte del primo motivo di gravame e nel secondo motivo,
laddove si lamenta che l’Amministrazione comunale avrebbe
omesso di verificare la superficie e la volumetria da condonare
e la data di ultimazione delle relative opere.
Quanto alla superficie e alla cubatura da condonare, non
risultano contestate le incongruenze evidenziate dalla ricorrente
(superficie del complesso di mq. 22.000 e superficie totale
risultante dalla sommatoria delle superfici oggetto delle
concessioni edilizie rilasciate pari a mq. 33.000, diversità
delle altezze indicate nelle planimetrie catastali delle
singole richieste di concessione edilizia rispetto all’unicità
dell’altezza del complesso industriale) che, seppure non
idonee a determinare il rigetto delle predette richieste
di concessione edilizia, come evidenziato dalla difesa della
controinteressata, avrebbero dovuto, comunque, indurre l’Amministrazione
ad un puntuale verifica delle stesse al fine di accertare
la realtà delle superfici e dei volumi da condonare. Verifica
tanto più necessaria con riferimento ai volumi atteso che
l’entità degli stessi incidono sulle somme dovute per il
rilascio delle concessioni edilizie di cui è causa.
Quanto alla data di ultimazione dei lavori - essenziale
ai fini dell’accoglimento delle richieste di concessione
edilizia in questione, posto che il citato art. 39, comma
1, della legge n. 724/1994 ammette a sanatoria unicamente
le “opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre
1993 - il collegio rileva che, dalle fotografie depositate
in atti, non risultano elementi utili a caratterizzare il
mutamento di destinazione da industriale a commerciale,
secondo quanto dichiarato da parte resistente.
Al riguardo va rilevato che la giurisprudenza ha precisato
che: “Ai fini del condono di abusi edilizi … nelle ipotesi
di mutamento di destinazione d'uso …, "completamento funzionale"
si realizza quando eseguite le opere principali necessarie
per attuare il mutamento di destinazione queste risultano
incompatibili con l’originaria destinazione ancorché non
siano stati ancora realizzati gli impianti e le rifiniture
di carattere complementare ed accessorio” (Consiglio
Stato, sez. V, 4 luglio 2002, n. 3679).
E altresì: “Ai fini della sanatoria di cui all'art. 39,
l. 23 dicembre 1994 n. 724 spetta al richiedente fornire
adeguata documentazione volta a comprovare, anche in via
indiretta, l'intervenuto completamento funzionale - inteso
come realizzazione dell'opera abusiva avente caratteristiche
tecniche compatibili con la destinazione per la quale è
chiesto il condono - entro la data del 31 dicembre 1993,
gravando sulla p.a. soltanto l'obbligo di controllare l'attendibilità
di quanto dichiarato” (T.A.R. Valle d'Aosta, 15 febbraio
2002, n. 35).
Nella specie, è mancato una puntuale istruttoria sull’attendibilità
del termine di ultimazione delle opere indicato dalla richiedente,
tanto più necessario allorché si consideri che risulta depositato
in atti il verbale dei Vigili Urbani del 13.5.1997, dove
testualmente si afferma che ”a seguito di sopralluogo effettuato
presso la sorgente Appia, non si rileva nel complesso dei
locali e dello stabilimento alcuna struttura idonea alla
vendita. Lo stato dei luoghi è rimasto invariato nel tempo”
(doc. 22 di parte ricorrente). In altri termini, se pure
detto accertamento fosse stato ritenuto dall’Amministrazione
insufficiente a sorreggere un eventuale diniego, avrebbe
dovuto indurre l’Amministrazione medesima ad una puntuale
verifica delle circostanze di fatto e di diritto sulla data
di ultimazione delle opere; verifica che non risulta essere
stata eseguita.
Per quanto sopra argomentato, il ricorso, nella parte in
cui è proposto dalla Soc. Gran.de, va accolto in accoglimento
della censura di difetto di istruttoria, come sopra specificata
e, per l’effetto, l’impugnata concessione edilizia in sanatoria
va annullata, fatto salvo ogni altro provvedimento dell’amministrazione.
L’accoglimento della censura nei termini di cui sopra dispensa
il collegio dall’esaminare gli ulteriori profili di censura
dedotti che, pertanto, possono dichiararsi assorbiti.
Sussistono giusti motivi, tuttavia, stante la dichiarata
parziale inammissibilità del ricorso, per compensare interamente
tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti
e onorari
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione Seconda bis, definitivamente pronunciando
sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile
nella parte in cui è proposto dall’Unione Commercianti di
Ciampino, mentre lo accoglie nella parte in cui è proposto
dalla Soc. Gran.de e, per l’effetto, annulla l’impugnata
concessione edilizia, fatto salvo ogni altro provvedimento
dell’amministrazione.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Roma il 7 luglio 2005, in Camera di Consiglio,
con l'intervento dei signori magistrati:
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- Patrizio GIULIA, Presidente
- Francesco GIORDANO, Consigliere
- Renzo CONTI, Consigliere, estensore
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