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n. 10-2005 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 13 ottobre 2005 n. 8546
Pres. SCOGNAMIGLIO; Rel. RESTAINO
L. Landi (Avv. A. Pollice) c. Comune di Mentana (Avv. C. Carnovale) e nei cfr. S. Martino;


Giurisdizione e Competenza – Procedure selettive per l’assunzione presso la p.a. – Insussistenza di un concorso in senso stretto – Giurisdizione ordinaria.

Ai sensi dell’art. 63 del D.Lg.vo n. 165 del 2001, restano devolute alla giurisdizione dell’A.G.O. le controversie relative a procedure selettive di assunzione presso la p.a. per lo svolgimento di lavori socialmente utili, in quanto i tal caso non si configura un concorso in senso stretto ai sensi dell’art. 35 dello stesso decreto.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sez. II ter

 

composto dai signori Magistrati:
Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Paolo RESTAINO Relatore
Floriana RIZZETTO Correlatore
ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 11409 del 2004 proposto da
LANDI Luisa, rappresentata e difesa dall’avv. Aristide Pollice con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Piazza Adriana n. 20;

 

CONTRO

 

il Comune di Mentana, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Cesarina Carnovale con domiclio eletto presso lo studio della stessa in Roma, Via Cupra n. 24;

 

e nei confronti
del Sig. Sandro Martino;

 

PER L’ANNULLAMENTO
dei seguenti provvedimenti del Comune di Mentana:
1) det. dirig. n. 199 del 16.09.04 di annullamento parziale del procedimento selettivo relativo a progetto di Cantiere Scuola Lavoro;
2) nota del 1°.09.04 n. 14906 di prot. e det. dirig. con cui è stata disposta la sospensione della ricorrente dall’avviamento nello stesso progetto C.S.L.;
3) delibera n. 241 del 29.12.2004 di soppressione del previsto posto di “Coordinatore dei Servizi demografici (impugnata con i motivi aggiunti);
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mentana;
Visto l’atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 7 marzo 2005 il relatore Cons. Restaino e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Viene impugnata la determinazione dirigenziale n. 199 del 16 settembre 2004 del Settore 1° - AA.GG. del Comune di Mentana, con la quale è stato disposto l’annullamento del procedimento selettivo indetto dal Comune di Mentana (con determinazione dirigenziale del sett. 1° - AA.GG., n. 138, data 11 giugno 2004 relativo al progetto Cantiere Scuola e Lavoro (C.S.L.) denominato “Potenziamento servizi comunali”.
Vengono altresì impugnate le note dello stesso Comune n. 14906 di prot. del 1.9.2004 con cui è stata comunicata alla ricorrente la sospensione dall’avvio del progetto di C.S.L. approvato; nonché la determinazione dirigenziale del Settore 1° - AA.GG., con il quale è stata disposta la sospensione della stessa ricorrente dall’avvio al progetto di C.S.L. approvato, ed infine, in via subordinata, la determinazione dirigenziale del Comune di Mentana – Settore 1° - AA.GG. n. 138, datata 11 giugno 2004, nella parte in cui esclude l’equipollenza della laurea in giurisprudenza rispetto a quella di scienze statistiche e demografiche ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per un posto di “Coordinatore del servizio aggiornamento demografico – Cat. D 1”.
Rappresenta la ricorrente che con deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Mentana del 30 dicembre del 2003, n. 215 veniva approvato un progetto di “Cantiere Scuola e Lavoro”, previsto dalla l.r. 25 luglio 1996, n. 29, avente la finalità di “utilizzare, nella realizzazione di progetti di opere o servizi di pubblica utilità, disoccupati iscritti alla prima classe delle liste di collocamento ai sensi dell’art. 10 della legge n. 56 del 1987” tra cui, in particolare, il progetto “potenziamento servizi comunali” (regolarmente autorizzato dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale del 26 novembre 2003, n. 4003), per soddisfare le esigenze connesse all’attività di servizio e, al contempo, assicurare la formazione di nuove professionalità.
Riferisce che con deliberazioni della Giunta Municipale n. 6 del 22 gennaio 2004 e n. 45 del 25 marzo del 2004, venivano apportate modifiche al progetto inizialmente approvato nel senso che il progetto di Cantiere Scuola e Lavoro (di seguito C.S.L.) fosse finalizzato “alla stabilizzazione occupazionale con una durata massimo di due anni per n. 5 unità lavorative per n. 280 giorni ogni anno” con l’assunzione dell’impegno a trasformare il rapporto di utilizzo dei cantieristi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per almeno 3/5 delle unità lavorative impegnate nei C.S.L. (prima delibera), mentre con la seconda delibera venivano individuate le caratteristiche ed il numero dei disoccupati da reclutare, fra cui un Coordinatore servizio di aggiornamento demografico – Cat. D 1” cui era richiesto “Titolo di studio in Scienze Demografiche ed equipollenti, buona conoscenza di una lingua comunitaria e buona conoscenza di pacchetti informatici”.
Essendo stato con determinazione dirigenziale del sett. 1° - AA.GG., n. 138, datata 11 giugno 2004, approvato lo schema di bando e domanda per il reclutamento di 5 unità da utilizzare nel progetto C.S.L., rappresenta l’istante che tale bando comprendeva fra le figure professionali da inserire nel C.S.L., anche il “coordinatore servizio di aggiornamento demografico – Cat. D 1” in possesso di titolo di studio in Scienze Demografiche o equipollente”, la cui attività di servizio sarebbe consistita “nel supporto alla revisione ed aggiornamento dei servizi del Comune”.
Riferisce che, in possesso di laurea in giurisprudenza, partecipava alla prova scritta conseguendo il punteggio di 25,5/30, risultando prima in graduatoria; tale punteggio, le consentiva l’ammissione alle successive prove che venivano dalla stessa superate con conseguente suo avviamento al lavoro per un periodo di due anni a decorrere dal 9 agosto 2004.
Essendo stato avviato un procedimento diretto ad accertare l’equipollenza della Laurea in Giurisprudenza a quella in Scienze Statistiche e Demografiche al fine della verifica del possesso del titolo per l’ammissione della ricorrente alla procedura selettiva di cui trattasi, con la determinazione dirigenziale datata 16 settembre 2004, n. 199 veniva disposto l’annullamento parziale della determinazione dirigenziale n. 172 del 6.08.2004 di avviamento al lavoro dell’istante in quanto la stessa non era in possesso “del requisito del titolo di studio previsto nel bando di selezione”.
Sulla base di tale motivazione, il Comune di Mentana decideva di annullare, in via di autotutela, la propria determinazione dirigenziale n. 172 del 6 agosto 2004, nella parte in cui stabiliva l’avvio al C.S.L. approvato della dott.ssa Landi, nella qualità di Coordinatore Servizio di aggiornamento demografico.
Vengono dedotti come motivi di gravame:
Eccesso di potere per irragionevolezza e sviamento dalla causa tipica della determinazione dirigenziale del Comune di Mentana, Settore 1° - AA.GG., n. 199 del 16 settembre 2004. Eccesso di potere per carenza di presupposti nell’esercizio del potere di autotutela. Eccesso di potere per manifesta illogicità e palese contraddittorietà del parere legale posto alla base del provvedimento di sospensione contenuto nella nota del Comune di Mentana – Settore 1° - AA.GG., n. prot. 14906, datata 1 settembre 2004. Violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, per carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati.
In via subordinata, eccesso di potere per sviamento della causa tipica, irragionevolezza, manifesta illogicità e palese ingiustizia della determinazione dirigenziale del Comune di Mentana n. 138 del 2004 nella parte in cui non ammette l’equipollenza della laurea in giurisprudenza ai fini della selezione per il posto di coordinatore servizio aggiornamento demografico bandito.
Le determinazioni impugnate, assunte sul parere di un legale che ha ritenuto non equipollente la laurea in giurisprudenza a quelle di scienze statistiche e demografiche, sono secondo la ricorrente, basate su conclusioni illogiche ed irragionevoli. Con riguardo al contenuto del profilo professionale oggetto del C.S.L. relativo alla figura del “coordinatore servizio aggiornamento demografico – Cat. D1”, la cui attività si riduceva a mansioni di supporto nella revisione ed aggiornamento dei servizi del Comune e non in una funzione altamente specializzata, tipica della laurea in scienze statistiche e demografiche.
Tali rilevazioni della ricorrente sarebbero avvalorate anche dalle cognizioni che si richiedevano ai partecipanti alle prove (scritte e orali) che presupponevano la dimostrazione da parte dei candidati di adeguata conoscenza del Diritto Amministrativo e Costituzionale, nonché dell’Ordinamento degli Enti Locali, senza alcun riferimento alla Demografia od alle Scienze Statistiche.
Ritiene la ricorrente che se le mansioni da affidare al coordinatore del servizio aggiornamento demografico non sono riconducibili ad un unico profilo professionale, ma riguardano, un settore interdisciplinare tra diritto e demografia/statistica (con un’effettiva prevalenza del primo sui secondi), tale equipollenza funzionale è da estendersi anche al titolo di studio (laurea in giurisprudenza) così come ritenuto in primo tempo dalla Commissione selezionatrice.
Vengono comunque denunciati gli ulteriori vizi inficianti l’iter del procedimento di autotutela poiché per incidere su situazioni giuridiche già consolidate, eliminandone gli effetti attraverso l’esercizio del proprio potere autoritativo in via di autotutela, si rendeva necessaria non soltanto l’esistenza di un vizio invalidante, bensì un ponderato esame comparativo degli interessi coinvolti, con riferimento alla posizione del destinatario dell’atto annullando, mentre nessuna di queste condizioni è stata rispettata nel procedimento di autotutela avviato dal Comune di Mentana.
Viene comunque, in via meramente subordinata, impugnato anche il bando di concorso contenuto nella determinazione dirigenziale del Comune di Mentana n. 138 del 2004, nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che esso stesso escluda dall’equipollenza prevista, la laurea in giurisprudenza.
Con atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo viene impugnata anche la deliberazione del Comune di Mentana, datata 29 dicembre 2004, n. 241, dalla ricorrente conosciuta in data 17 gennaio 2005, avente ad oggetto “Cantieri Scuola Lavoro – potenziamento servizi comunali modifica allegato B delibere G.M. n. 45/2004 e n. 6/2004”, con la quale il Comune di Mentana ha deciso di riesaminare i profili professionali previsti (in adesione alla nota del 14 dicembre 2004 dell’assessore al personale) e stabilito la soppressione del posto di coordinatore dei servizi demografici e la sua sostituzione con Geometra – Cat. C 1.
Vengono dedotti ulteriormente:
I) Illegittimità derivata: Eccesso di potere per irragionevolezza e sviamento della causa tipica della determinazione dirigenziale del Comune di Mentana, n. 199 del 2004. Eccesso di potere per carenza di presupposti nell’esercizio del potere di autotutela. Eccesso di potere per manifesta illogicità e palese contraddittorietà del parere legale posto alla base del provvedimento di sospensione contenuto nella nota del Comune di Mentana, n. prot. 14906 del 2004. Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, per carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati. In via subordinata, eccesso di potere per sviamento della causa tipica, irragionevolezza, manifesta illogicità e palese ingiustizia della determinazione dirigenziale del Comune di Mentana n. 138 del 2004 nella parte in cui non ammette l’equipollenza della laurea in giurisprudenza ai fini della selezione per il posto di coordinatore servizio aggiornamento demografico bandito.
Evidenzia la proponente gli aggiuntivi motivi il collegamento dei provvedimenti impugnati con gli stessi con quelli della già censurata sequenza procedimentale rilevando la invalidità che in via derivata travolge la suindicata deliberazione del Comune di Mentana, G.M. n. 241 del 2004.
Vengono per tale ragione riproposte le stesse censure già svolte con il ricorso introduttivo.
II) Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 per carenza di motivazione.
Viene in particolare evidenziato, tra gli altri vizi del procedimento di autotutela, la emersione di un intendimento volutamente estromissivo della ricorrente.
Tanto con particolare riferimento anche al comportamento del Comune di Mentana che a distanza di una anno, ha esternato la esigenza di provvista di personale con qualifica di geometra anzichè di coordinatore dei servizi demografici.
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Comune di Mentana e dal Sig. Santoro Agostino.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Mentana ha eccepito, nella sua memoria di difesa, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia soggetta alla giurisdizione dell’a.g.o., sostenendo comunque l’infondatezza nel merito del ricorso. Stessa eccezione viene riproposta nella successiva memoria dal Comune di Mentana prodotta dopo la proposizione dei motivi aggiunti.
Con memoria depositata in vista dell’odierna udienza di trattazione del ricorso la ricorrente controdeduce alla predetta eccezione di difetto di giurisdizione insistendo per l’accoglimento del ricorso in considerazione dei profili di illegittimità emergenti dagli atti impugnati.
All’udienza del 7 marzo 2005 il ricorso è passato in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso e successivi motivi aggiunti hanno ad oggetto le impugnative dei provvedimenti con cui il Comune di Mentana, dopo aver espletato una procedura selettiva per il reclutamento temporaneo di n. 5 disoccupati da utilizzare in un progetto di Cantiere Scuola e Lavoro finalizzato all’occupazione ai fini del “Potenziamento dei servizi comunali”, e dopo aver disposto l’avviamento nello stesso progetto C.S.L. della ricorrente che aveva superato le prove di selezione, ha successivamente disposto l’annullamento degli anteriori provvedimenti, nella parte concernente la posizione della ricorrente con sospensione dall’avvio della stessa nell’ambito del progetto essendo stata accertata la mancanza in capo alla istante, in possesso del titolo di laurea in giurisprudenza, della laurea in Scienze demografiche.
Va precisato in punto di fatto che l’avviamento della ricorrente al progetto C.S.L. “Potenziamento servizi comunali” si riferiva al profilo di “Coordinatore servizio di aggiornamento demografico – Cat. D 1” (per il quale era previsto come requisito la laurea in Scienze demografiche o equipollente) avendo infatti la ricorrente per tale profilo partecipato, con esito favorevole, alla selezione.
Le censure svolte nel ricorso e motivi aggiunti sono dirette a contestare le conclusioni dell’Amministrazione sulla ritenuta non equipollenza della laurea in giurisprudenza in riferimento al suindicato profilo non implicante lo svolgimento di compiti altamente specializzati trattandosi di mera attività di supporto al relativo servizio comunale.
Il Comune resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversi di cui trattasi, da devolversi invece alla giurisdizione del A.G.O..
Condividendo tale eccezione, il Collegio ritiene di dover precisare che non appare esatta la contraria prospettazione della ricorrente che nella memoria con cui alla predetta eccezione controdeduce rileva la permanenza in via residuale della giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A.
Osserva il Collegio che trattandosi dell’apertura di un “Cantiere Scuola lavoro” (nell’ambito di un progetto denominato “Potenziamento Servizi comunali) attuato ai sensi della legge regionale n. 29 del 25.7.1996, il rapporto che viene instaurato con l’Amministrazione ha la stessa natura di quello dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili contemplati anche dal D.Lg.vo 28.2.2000 n. 41, qualificato dalla sussistenza di diritti soggettivi nei confronti degli enti utilizzatori con i quali, pur non instaurandosi un rapporto di lavoro, è comunque configurabile un rapporto di servizio.
Di conseguenza restano devolute alla giurisdizione dell’A.G.O. le relative controversie anche se investenti le procedure di selezione espletate per l’assunzione presso detti enti non trattandosi di un concorso in senso stretto secondo la distinzione attualmente operata dall’art. 35 del D.Lg.vo n. 165 del 2001, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 63 dello stesso decreto (Cfr. Cass. S.U. 22.9.2003)
Il ricorso di cui trattasi va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Si fa luogo alla compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio ravvisandosi l’esistenza di motivi che la giustificano.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II ter – dichiara il ricorso indicato in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2005.
Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Paolo RESTAINO Relatore

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