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| n. 10-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 13 ottobre 2005
n. 8546
Pres. SCOGNAMIGLIO; Rel. RESTAINO
L. Landi (Avv. A. Pollice) c. Comune di Mentana (Avv. C.
Carnovale) e nei cfr. S. Martino; |
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Giurisdizione e Competenza – Procedure selettive
per l’assunzione presso la p.a. – Insussistenza di un concorso
in senso stretto – Giurisdizione ordinaria.
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Ai sensi dell’art. 63 del D.Lg.vo n. 165
del 2001, restano devolute alla giurisdizione dell’A.G.O.
le controversie relative a procedure selettive di assunzione
presso la p.a. per lo svolgimento di lavori socialmente
utili, in quanto i tal caso non si configura un concorso
in senso stretto ai sensi dell’art. 35 dello stesso decreto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Sez. II ter
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composto dai signori Magistrati:
Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Paolo RESTAINO Relatore
Floriana RIZZETTO Correlatore
ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 11409 del 2004 proposto da
LANDI Luisa, rappresentata e difesa dall’avv. Aristide
Pollice con domicilio eletto presso lo studio dello stesso
in Roma, Piazza Adriana n. 20;
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CONTRO
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il Comune di Mentana, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Cesarina
Carnovale con domiclio eletto presso lo studio della stessa
in Roma, Via Cupra n. 24;
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e nei confronti
del Sig. Sandro Martino;
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PER L’ANNULLAMENTO
dei seguenti provvedimenti del Comune di Mentana:
1) det. dirig. n. 199 del 16.09.04 di annullamento parziale
del procedimento selettivo relativo a progetto di Cantiere
Scuola Lavoro;
2) nota del 1°.09.04 n. 14906 di prot. e det. dirig. con
cui è stata disposta la sospensione della ricorrente dall’avviamento
nello stesso progetto C.S.L.;
3) delibera n. 241 del 29.12.2004 di soppressione del previsto
posto di “Coordinatore dei Servizi demografici (impugnata
con i motivi aggiunti);
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mentana;
Visto l’atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 7 marzo 2005 il relatore
Cons. Restaino e uditi altresì per le parti gli avvocati
come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Viene impugnata la determinazione dirigenziale
n. 199 del 16 settembre 2004 del Settore 1° - AA.GG. del
Comune di Mentana, con la quale è stato disposto l’annullamento
del procedimento selettivo indetto dal Comune di Mentana
(con determinazione dirigenziale del sett. 1° - AA.GG.,
n. 138, data 11 giugno 2004 relativo al progetto Cantiere
Scuola e Lavoro (C.S.L.) denominato “Potenziamento servizi
comunali”.
Vengono altresì impugnate le note dello stesso Comune n.
14906 di prot. del 1.9.2004 con cui è stata comunicata alla
ricorrente la sospensione dall’avvio del progetto di C.S.L.
approvato; nonché la determinazione dirigenziale del Settore
1° - AA.GG., con il quale è stata disposta la sospensione
della stessa ricorrente dall’avvio al progetto di C.S.L.
approvato, ed infine, in via subordinata, la determinazione
dirigenziale del Comune di Mentana – Settore 1° - AA.GG.
n. 138, datata 11 giugno 2004, nella parte in cui esclude
l’equipollenza della laurea in giurisprudenza rispetto a
quella di scienze statistiche e demografiche ai fini della
partecipazione alla procedura selettiva per un posto di
“Coordinatore del servizio aggiornamento demografico – Cat.
D 1”.
Rappresenta la ricorrente che con deliberazione della Giunta
Municipale del Comune di Mentana del 30 dicembre del 2003,
n. 215 veniva approvato un progetto di “Cantiere Scuola
e Lavoro”, previsto dalla l.r. 25 luglio 1996, n. 29, avente
la finalità di “utilizzare, nella realizzazione di progetti
di opere o servizi di pubblica utilità, disoccupati iscritti
alla prima classe delle liste di collocamento ai sensi dell’art.
10 della legge n. 56 del 1987” tra cui, in particolare,
il progetto “potenziamento servizi comunali” (regolarmente
autorizzato dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale
del 26 novembre 2003, n. 4003), per soddisfare le esigenze
connesse all’attività di servizio e, al contempo, assicurare
la formazione di nuove professionalità.
Riferisce che con deliberazioni della Giunta Municipale
n. 6 del 22 gennaio 2004 e n. 45 del 25 marzo del 2004,
venivano apportate modifiche al progetto inizialmente approvato
nel senso che il progetto di Cantiere Scuola e Lavoro (di
seguito C.S.L.) fosse finalizzato “alla stabilizzazione
occupazionale con una durata massimo di due anni per n.
5 unità lavorative per n. 280 giorni ogni anno” con l’assunzione
dell’impegno a trasformare il rapporto di utilizzo dei cantieristi
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per almeno 3/5
delle unità lavorative impegnate nei C.S.L. (prima delibera),
mentre con la seconda delibera venivano individuate le caratteristiche
ed il numero dei disoccupati da reclutare, fra cui un Coordinatore
servizio di aggiornamento demografico – Cat. D 1” cui era
richiesto “Titolo di studio in Scienze Demografiche ed equipollenti,
buona conoscenza di una lingua comunitaria e buona conoscenza
di pacchetti informatici”.
Essendo stato con determinazione dirigenziale del sett.
1° - AA.GG., n. 138, datata 11 giugno 2004, approvato lo
schema di bando e domanda per il reclutamento di 5 unità
da utilizzare nel progetto C.S.L., rappresenta l’istante
che tale bando comprendeva fra le figure professionali da
inserire nel C.S.L., anche il “coordinatore servizio di
aggiornamento demografico – Cat. D 1” in possesso di titolo
di studio in Scienze Demografiche o equipollente”, la cui
attività di servizio sarebbe consistita “nel supporto alla
revisione ed aggiornamento dei servizi del Comune”.
Riferisce che, in possesso di laurea in giurisprudenza,
partecipava alla prova scritta conseguendo il punteggio
di 25,5/30, risultando prima in graduatoria; tale punteggio,
le consentiva l’ammissione alle successive prove che venivano
dalla stessa superate con conseguente suo avviamento al
lavoro per un periodo di due anni a decorrere dal 9 agosto
2004.
Essendo stato avviato un procedimento diretto ad accertare
l’equipollenza della Laurea in Giurisprudenza a quella in
Scienze Statistiche e Demografiche al fine della verifica
del possesso del titolo per l’ammissione della ricorrente
alla procedura selettiva di cui trattasi, con la determinazione
dirigenziale datata 16 settembre 2004, n. 199 veniva disposto
l’annullamento parziale della determinazione dirigenziale
n. 172 del 6.08.2004 di avviamento al lavoro dell’istante
in quanto la stessa non era in possesso “del requisito del
titolo di studio previsto nel bando di selezione”.
Sulla base di tale motivazione, il Comune di Mentana decideva
di annullare, in via di autotutela, la propria determinazione
dirigenziale n. 172 del 6 agosto 2004, nella parte in cui
stabiliva l’avvio al C.S.L. approvato della dott.ssa Landi,
nella qualità di Coordinatore Servizio di aggiornamento
demografico.
Vengono dedotti come motivi di gravame:
Eccesso di potere per irragionevolezza e sviamento dalla
causa tipica della determinazione dirigenziale del Comune
di Mentana, Settore 1° - AA.GG., n. 199 del 16 settembre
2004. Eccesso di potere per carenza di presupposti nell’esercizio
del potere di autotutela. Eccesso di potere per manifesta
illogicità e palese contraddittorietà del parere legale
posto alla base del provvedimento di sospensione contenuto
nella nota del Comune di Mentana – Settore 1° - AA.GG.,
n. prot. 14906, datata 1 settembre 2004. Violazione dell’art.
3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, per carenza di motivazione
dei provvedimenti impugnati.
In via subordinata, eccesso di potere per sviamento della
causa tipica, irragionevolezza, manifesta illogicità e palese
ingiustizia della determinazione dirigenziale del Comune
di Mentana n. 138 del 2004 nella parte in cui non ammette
l’equipollenza della laurea in giurisprudenza ai fini della
selezione per il posto di coordinatore servizio aggiornamento
demografico bandito.
Le determinazioni impugnate, assunte sul parere di un legale
che ha ritenuto non equipollente la laurea in giurisprudenza
a quelle di scienze statistiche e demografiche, sono secondo
la ricorrente, basate su conclusioni illogiche ed irragionevoli.
Con riguardo al contenuto del profilo professionale oggetto
del C.S.L. relativo alla figura del “coordinatore servizio
aggiornamento demografico – Cat. D1”, la cui attività si
riduceva a mansioni di supporto nella revisione ed aggiornamento
dei servizi del Comune e non in una funzione altamente specializzata,
tipica della laurea in scienze statistiche e demografiche.
Tali rilevazioni della ricorrente sarebbero avvalorate anche
dalle cognizioni che si richiedevano ai partecipanti alle
prove (scritte e orali) che presupponevano la dimostrazione
da parte dei candidati di adeguata conoscenza del Diritto
Amministrativo e Costituzionale, nonché dell’Ordinamento
degli Enti Locali, senza alcun riferimento alla Demografia
od alle Scienze Statistiche.
Ritiene la ricorrente che se le mansioni da affidare al
coordinatore del servizio aggiornamento demografico non
sono riconducibili ad un unico profilo professionale, ma
riguardano, un settore interdisciplinare tra diritto e demografia/statistica
(con un’effettiva prevalenza del primo sui secondi), tale
equipollenza funzionale è da estendersi anche al titolo
di studio (laurea in giurisprudenza) così come ritenuto
in primo tempo dalla Commissione selezionatrice.
Vengono comunque denunciati gli ulteriori vizi inficianti
l’iter del procedimento di autotutela poiché per incidere
su situazioni giuridiche già consolidate, eliminandone gli
effetti attraverso l’esercizio del proprio potere autoritativo
in via di autotutela, si rendeva necessaria non soltanto
l’esistenza di un vizio invalidante, bensì un ponderato
esame comparativo degli interessi coinvolti, con riferimento
alla posizione del destinatario dell’atto annullando, mentre
nessuna di queste condizioni è stata rispettata nel procedimento
di autotutela avviato dal Comune di Mentana.
Viene comunque, in via meramente subordinata, impugnato
anche il bando di concorso contenuto nella determinazione
dirigenziale del Comune di Mentana n. 138 del 2004, nell’ipotesi
in cui si dovesse ritenere che esso stesso escluda dall’equipollenza
prevista, la laurea in giurisprudenza.
Con atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo
viene impugnata anche la deliberazione del Comune di Mentana,
datata 29 dicembre 2004, n. 241, dalla ricorrente conosciuta
in data 17 gennaio 2005, avente ad oggetto “Cantieri Scuola
Lavoro – potenziamento servizi comunali modifica allegato
B delibere G.M. n. 45/2004 e n. 6/2004”, con la quale il
Comune di Mentana ha deciso di riesaminare i profili professionali
previsti (in adesione alla nota del 14 dicembre 2004 dell’assessore
al personale) e stabilito la soppressione del posto di coordinatore
dei servizi demografici e la sua sostituzione con Geometra
– Cat. C 1.
Vengono dedotti ulteriormente:
I) Illegittimità derivata: Eccesso di potere per irragionevolezza
e sviamento della causa tipica della determinazione dirigenziale
del Comune di Mentana, n. 199 del 2004. Eccesso di potere
per carenza di presupposti nell’esercizio del potere di
autotutela. Eccesso di potere per manifesta illogicità e
palese contraddittorietà del parere legale posto alla base
del provvedimento di sospensione contenuto nella nota del
Comune di Mentana, n. prot. 14906 del 2004. Violazione dell’art.
3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, per carenza di motivazione
dei provvedimenti impugnati. In via subordinata, eccesso
di potere per sviamento della causa tipica, irragionevolezza,
manifesta illogicità e palese ingiustizia della determinazione
dirigenziale del Comune di Mentana n. 138 del 2004 nella
parte in cui non ammette l’equipollenza della laurea in
giurisprudenza ai fini della selezione per il posto di coordinatore
servizio aggiornamento demografico bandito.
Evidenzia la proponente gli aggiuntivi motivi il collegamento
dei provvedimenti impugnati con gli stessi con quelli della
già censurata sequenza procedimentale rilevando la invalidità
che in via derivata travolge la suindicata deliberazione
del Comune di Mentana, G.M. n. 241 del 2004.
Vengono per tale ragione riproposte le stesse censure già
svolte con il ricorso introduttivo.
II) Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.
Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità. Violazione
dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 per carenza di motivazione.
Viene in particolare evidenziato, tra gli altri vizi del
procedimento di autotutela, la emersione di un intendimento
volutamente estromissivo della ricorrente.
Tanto con particolare riferimento anche al comportamento
del Comune di Mentana che a distanza di una anno, ha esternato
la esigenza di provvista di personale con qualifica di geometra
anzichè di coordinatore dei servizi demografici.
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Comune
di Mentana e dal Sig. Santoro Agostino.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Mentana ha eccepito,
nella sua memoria di difesa, il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia
soggetta alla giurisdizione dell’a.g.o., sostenendo comunque
l’infondatezza nel merito del ricorso. Stessa eccezione
viene riproposta nella successiva memoria dal Comune di
Mentana prodotta dopo la proposizione dei motivi aggiunti.
Con memoria depositata in vista dell’odierna udienza di
trattazione del ricorso la ricorrente controdeduce alla
predetta eccezione di difetto di giurisdizione insistendo
per l’accoglimento del ricorso in considerazione dei profili
di illegittimità emergenti dagli atti impugnati.
All’udienza del 7 marzo 2005 il ricorso è passato in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso e successivi motivi aggiunti hanno
ad oggetto le impugnative dei provvedimenti con cui il Comune
di Mentana, dopo aver espletato una procedura selettiva
per il reclutamento temporaneo di n. 5 disoccupati da utilizzare
in un progetto di Cantiere Scuola e Lavoro finalizzato all’occupazione
ai fini del “Potenziamento dei servizi comunali”, e dopo
aver disposto l’avviamento nello stesso progetto C.S.L.
della ricorrente che aveva superato le prove di selezione,
ha successivamente disposto l’annullamento degli anteriori
provvedimenti, nella parte concernente la posizione della
ricorrente con sospensione dall’avvio della stessa nell’ambito
del progetto essendo stata accertata la mancanza in capo
alla istante, in possesso del titolo di laurea in giurisprudenza,
della laurea in Scienze demografiche.
Va precisato in punto di fatto che l’avviamento della ricorrente
al progetto C.S.L. “Potenziamento servizi comunali” si riferiva
al profilo di “Coordinatore servizio di aggiornamento demografico
– Cat. D 1” (per il quale era previsto come requisito la
laurea in Scienze demografiche o equipollente) avendo infatti
la ricorrente per tale profilo partecipato, con esito favorevole,
alla selezione.
Le censure svolte nel ricorso e motivi aggiunti sono dirette
a contestare le conclusioni dell’Amministrazione sulla ritenuta
non equipollenza della laurea in giurisprudenza in riferimento
al suindicato profilo non implicante lo svolgimento di compiti
altamente specializzati trattandosi di mera attività di
supporto al relativo servizio comunale.
Il Comune resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo sulla controversi di cui trattasi,
da devolversi invece alla giurisdizione del A.G.O..
Condividendo tale eccezione, il Collegio ritiene di dover
precisare che non appare esatta la contraria prospettazione
della ricorrente che nella memoria con cui alla predetta
eccezione controdeduce rileva la permanenza in via residuale
della giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali
strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A.
Osserva il Collegio che trattandosi dell’apertura di un
“Cantiere Scuola lavoro” (nell’ambito di un progetto denominato
“Potenziamento Servizi comunali) attuato ai sensi della
legge regionale n. 29 del 25.7.1996, il rapporto che viene
instaurato con l’Amministrazione ha la stessa natura di
quello dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili
contemplati anche dal D.Lg.vo 28.2.2000 n. 41, qualificato
dalla sussistenza di diritti soggettivi nei confronti degli
enti utilizzatori con i quali, pur non instaurandosi un
rapporto di lavoro, è comunque configurabile un rapporto
di servizio.
Di conseguenza restano devolute alla giurisdizione dell’A.G.O.
le relative controversie anche se investenti le procedure
di selezione espletate per l’assunzione presso detti enti
non trattandosi di un concorso in senso stretto secondo
la distinzione attualmente operata dall’art. 35 del D.Lg.vo
n. 165 del 2001, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione
ex art. 63 dello stesso decreto (Cfr. Cass. S.U. 22.9.2003)
Il ricorso di cui trattasi va pertanto dichiarato inammissibile
per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Si fa luogo alla compensazione tra le parti delle spese
relative al presente giudizio ravvisandosi l’esistenza di
motivi che la giustificano.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio – Sezione II ter – dichiara il ricorso indicato in
epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 marzo
2005.
Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Paolo RESTAINO Relatore
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