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| n. 10-2005 - © copyright |
| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 20 ottobre 2005
n. 3459
Pres. Adamo, Est. Palliggiano
P.E. contro Ministero dell’Istruzione ed altri |
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Impiego pubblico – Personale docente - Graduatorie
permanenti definitive - Insegnamento di “Chimica e tecnologie
chimiche” - Titolo di specializzazione in materia di “Elementi
di didattica - Inerenza - Art. 1, comma 1, del D. L. 97/04
- Legge n. 143/2004
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Il titolo di specializzazione in materia
di “Elementi di didattica”, considerato il carattere trasversale
ed interdisciplinare della didattica, ha carattere di inerenza
con le materie specialistiche. Esso va pertanto valutato
utile ai fini del punteggio nell’ambito delle domande di
integrazione ed aggiornamento delle graduatorie provinciali.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia
Sede di Palermo - Sezione Seconda
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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N.3459/05 Reg. Sent.
N.4986 Reg. Gen.
ANNO 2004
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sul ricorso n. 4986/2004 R.G., proposto da
Palermo Elisabetta, rappresentata e difesa dagli
avv. Ester Daina, Lucia Alfieri e Lucia Di Salvo ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Palermo,
Via Notarbartolo n. 5,
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contro
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- l’Ufficio Scolastico regionale, Centro
Servizi Amministrativi per la provincia di Agrigento
(ex Provveditorato agli Studi di Agrigento), in persona
del rappresentante legale pro-tempore;
- il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca – in persona del Ministro pro tempore;
entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Palermo e domiciliati ex lege presso la sede
di quest’ultima in Palermo, Via De Gasperi n. 81,
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e nei confronti
di Assenza Matilde, non costituitasi in giudizio;
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per l’annullamento
- della graduatoria permanente definitiva di III fascia,
anni scolastici 2004/05-2005/06, per l’insegnamento di “Chimica
e tecnologie chimiche” (classe di concorso A013), pubblicata
il 3.09.2004, del personale docente della scuola media di
1° e 2° grado per la Provincia di Agrigento, nella parte
in cui ha collocato la ricorrente nella posizione n. 8 con
punteggio 99;
- nonchè della medesima graduatoria ripubblicata in data
15.09.2004 con la quale è stata confermata la precedente
posizione della ricorrente;
- nonché della risposta resa dal Ministero dell’Istruzione
in ordine al quesito relativo ai titoli valutabili ai sensi
del punto C.11 della tabella di valutazione.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate e la relativa memoria difensiva;
Visti gli atti tutti di causa;
All’udienza camerale del 5 luglio 2005, designato relatore
il Referendario Gianmario Palliggiano, presente l’avv. Ester
Daina per la ricorrente e l’Avvocato dello Stato Giuseppina
Tutino per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto.
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FATTO
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Con il ricorso in esame, ritualmente notificato
e depositato, la dott.ssa Elisabetta Palermo ha impugnato
la graduatoria in epigrafe indicata contestandone la legittimità
per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione del punto C.11 della
tabella di valutazione dei titoli prevista dall’ art. 1,
comma 1, del D. L. 97/04; violazione e falsa applicazione
della legge n. 143/2004, eccesso di potere per difetto assoluto
di istruttoria; illogicità manifesta; contraddittorietà;
difetto di motivazione. in quanto viziato da eccesso di
potere per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento;
ne ha dedotto inoltre l’errata ed insufficiente motivazione.
2. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi
sotto l’ulteriore profilo di violazione del principio dell’affidamento;
violazione dell’art 97 Cost.
Ha chiesto l’annullamento, in parte qua, della graduatoria
ed il riconoscimento dell’ulteriore punteggio nella graduatoria
finale, con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di
spese.
Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio tramite
l’Avvocatura dello Stato, hanno eccepito l’infondatezza
nel merito del ricorso, chiedendo il rigetto con condanna
della ricorrente alle competenze ed onorari del giudizio.
In vista dell’udienza, la ricorrente ha prodotto memoria.
La causa è stata posta in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso ha ad oggetto l’omessa valutazione
- nell’ambito delle domande di integrazione ed aggiornamento
della graduatoria permanente in epigrafe indicata – del
titolo di specializzazione conseguito dalla dott.ssa Elisabetta
Palermo, presso l’Università degli Studi Roma 3 - Dipartimento
scienze dell’educazione, a conclusione del corso di perfezionamento
in materia di “Elementi di didattica”.
Punto controverso della questione è se tale titolo, relativo
non ad una disciplina specifica ma alla didattica in quanto
tale, sia da ritenersi o meno coerente con l’insegnamento
per il quale l’interessata concorre, come richiesto al punto
C.11 della tabella, allegata al decreto legge 97/2004, richiamata
nel bando.
L’Amministrazione intimata sostiene nella memoria difensiva
che la didattica, atteso il suo carattere generico, non
avrebbe attinenza alcuna con la Chimica e le Tecnologie
chimiche, di talché, difettando il requisito della “coerenza”
tra titolo e insegnamento corrispondente, la sua mancata
valutazione sarebbe legittima.
Il Collegio perviene, invece, a diverse conclusioni ritenendo
corretto, sulla base delle considerazioni che seguono, annettere
all’espressione contenuta nel bando: “coerenza con gli insegnamenti
cui si riferisce la graduatoria”, un significato più ampio
di quello generalmente attribuito.
Al riguardo, l’ art. 1 comma 1 del D. L. n. 97/2004 - convertito
in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 4 giugno 2004,
n. 143 - nello stabilire la rideterminazione, a decorrere
dall'anno scolastico 2004-2005, delle graduatorie permanenti
per le scuole di ogni ordine e grado, di cui all'articolo
401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione (D. lgs. n. 297/1994), prescrive
che sono valutabili esclusivamente i titoli previsti dalla
tabella allegata al decreto legge stesso.
Nell’ambito di tale tabella, al punto C.11, è disposto che
per ogni diploma di specializzazione o master universitario
di durata almeno annuale con esame finale, coerente con
gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti
punti 3.
E’ significativo inoltre che il bando di concorso richieda
ai candidati - oltre ad una competenza specifica della disciplina
per cui si concorre (“sicuro dominio dei contenuti delle
discipline”, “preprarazione sui fondamenti epistemologici
e conoscenza critica delle discipline”, “padronanza dei
programmi relativi agli insegnamenti previsti”) - anche
un solido apparato cognitivo per le competenze pedagogico-didattiche
che devono essere altrettanto accurate ed aggiornate. Ciò
si evince, in particolare, dalle “Avvertenze generali” riportate
nell’Allegato 7 del bando, il quale contiene analitiche
indicazioni in merito a “programmi e prove d’esame” del
concorso, segnatamente nella parte in cui si richiede: la
“capacità di orientarsi sul versante della ricerca pedagogico-didattica
e delle scienze dell’educazione e attitutidini a selezionare
le impostazioni metodologiche più idonee e coerenti con
gli obiettivi formativi delle discipline oltre che con il
potenziale di apprendimento proprio del livello di età dei
discenti che garantisca il possesso di attitudini a collocare
gli argomenti in corrette e motivate ipotesi di successione
di apprendimento”.
Con specifico riferimento alla prova orale, è poi previsto
che la Commissione individuerà un determinato numero di
tematiche tra le quali viene estratta una da parte del candidato.
Su quella scelta si organizzerà un percorso didattico entro
un tempo predefinito, servendosi anche dell’ausilio di supporti
tecnologici.
E’ evidente allora che la didattica come complesso di tecniche
e metodologie dell’insegnamento non è affatto un aspetto
marginale della preparazione del candidato docente ma assurge
ad elemento indispensabile per un insegnamento più efficace
e produttivo della disciplina specifica.
Ed è altrettanto evidente che la competenza nella didattica
non può essere frutto di improvvisazione del docente o di
sue scelte casuali, né tantomento può ritenersi sufficiente
l’acquisizione ”sul campo” delle giuste tecniche dell’insegnamento,
essendo necessario in considerazione della complessità delle
metodologie, di un processo di formazione e di studio, al
pari di ogni altra disciplina.
A conferma di quanto esposto e senza volere addentrarsi
in problematiche di natura specialistica, che esulano dalla
competenza del Collegio, appare tuttavia opportuno un breve
richiamo alle profonde evoluzioni che hanno interessato
in questi anni le attività e le metodologie della didattica,
campi nei quali si è assistiti al graduale abbandono del
metodo tradizionale verso un approccio per così dire avanzato.
Il metodo tradizionale, che si caratterizzava per una netta
separazione di ruoli tra docente e discente, articolava
l’attività didattica in due fasi principali.
La prima, consisteva nella lezione, quale momento centrale
per la trasmissione, a senso unico dal maestro all’allievo,
di informazioni e di conoscenze.
La seconda prevedeva la verifica degli apprendimenti.
L’itinerario dell’apprendimento veniva presupposto senza
la conoscenza delle caratteristiche e delle condizioni di
chi doveva apprendere. Secondo questo metodo la verifica
dei risultati formativi si risolveva nella semplice constatazione
del successo o dell’insuccesso scolastico degli allievi,
prescindendo da valutazioni sulle differenze esistenti nell’ambito
di una classe di discenti.
Le riflessioni sulla circostanza che il soggetto più importante
nel processo educativo non è il docente ma l’allievo ha
indotto alla ricerca di nuovi metodi dell’attività didattica.
Da un lato, si è intervenuti per costruire su nuove basi
il rapporto docente allievo, spostando il baricentro sulle
esigenze dell’allievo piuttosto che sulla realizzazione
a tutti i costi del programma.
Dall’altro lato, si è agito su contenuti, metodi e strumenti.
Su queste nuove basi, è apparso così necessario che l’attività
del docente non si limiti a trasferire un piatto ed astratto
elenco di nozioni, facile oggetto di oblio per gli studenti,
ma sia in grado di trasmettere un metodo all’apprendimento,
utile per fare acquisire stabilmente agli allievi procedure
e tecniche verso il sapere, tali da costituire le coordinate
del pensiero e del ragionamento le quali, pur nella diversità
delle discipline, si perpetuano come fattori comuni del
processo cognitivo.
Secondo questo criterio evolutivo, la didattica intesa come
scienza e tecnica verso l’acquisizione di conoscenze si
è sganciata da una posizione ancillare rispetto alle discipline
specifiche per assumere la dignità di materia al tempo stesso
centrale e trasversale dell’attività del docente.
Ciò impone alla classe docente una formazione a tutto campo
costituita sia dalle competenze specifiche, relative alla
materia d’insegnamento, sia dalle competenze pedagogico-didattiche.
Daltronde gli stessi recenti interventi del legislatore
sulla materia della scuola, se pure impegnati prevalentemente
verso una riforma nei campi dell’organizzazione e delle
strutture scolastiche, non sono rimasti immuni dalle evoluzioni
che la scienza dell’educazione ha prodotto sul metodo dell’insegnamento
e sull’attività didattica.
La L. 28 marzo 2003 n. 53, contenente la delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale, afferma il principio
dell’autonomia didattica. L’esercizio dell’autonomia didattica
da parte delle istituzioni scolastiche può comportare l’adozione
di forme di flessibilità quali la scelta, l’adozione e l’utilizzazione
delle metodologie e degli strumenti didattici favorendo
l’introduzione e l’utilizzazione di tecnologie innovative,
aspetti che presuppongono l’acquisizione e l’utilizzo da
parte dei docenti di strumenti innovativi e originali nei
metodi dell’insegnamento.
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che il candidato il quale,
oltre al titolo di studio relativo alla materia per la quale
concorra, consegua un titolo in attività didattica, sia
presumibilmente in possesso di una competenza ed una capacità
più sistematica in ambito didattico. Questa circostanza
non può essere trascurata ma richiede correttamente una
diversa considerazione rispetto alla situazione di coloro
che non hanno conseguito titoli della specie.
In tal senso non ha pregio la tesi sostenuta nella memoria
difensiva dalle Amministrazioni resistenti, secondo cui,
attesa l’estrema genericità del titolo posseduto dalla ricorrente,
esso sarebbe valutabile per tutte le discipline e per tutte
le classi di concorso in aperto contrasto cn le norme vigenti
come risulta dal FAQ del MIUR del 28.01.2005, punto 12,
il quale prescrive espressamente la “stretta attinenza”
dei contenuti del corso frequentato con gli insegnamenti
indicati per ogni classe di concorso.
In senso contrario, può osservarsi che, aderendo a questa
tesi, si perverrebbe al paradosso di non potere mai considerare
spendibile un titolo in attività didattica perché non inerente
ad alcuna delle materie del concorso. Appare preferibile,
invece, l’interpretazione per cui lo stesso è valutabile,
dovendosi differenziare la posizione di coloro che hanno
conseguito tale titolo, in considerazione delle maggiori
competenze, di carattere trasversale, acquisite a compimento
di un corso di specializzazione teso a fornire la padronanza
delle tecniche e dei metodi funzionali ad una migliore diffusione
del sapere specifico. Di qui, l’inevitabile corollario della
“coerenza” tra il titolo in argomento e gli insegnamenti
cui si riferisce la graduatoria.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso è da ritenere fondato
sotto l’assorbente profilo dedotto con il primo motivo di
censura, onde - assorbito quant’altro - va accolto, con
conseguente annullamento, in parte qua, della graduatoria
relativamente alla posizione della ricorrente.
Data la novità della controversia, sussistono giusti motivi
per la compensazione delle spese tra le parti costituite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, Sede di Palermo, Sezione seconda, definitivamente
pronunciando, accoglie ili ricorso, e per l’effetto, annulla
per quanto di ragione gli atti impugnati in epigrafe indicati.
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Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio
del 5 luglio 2005, con l’intervento dei signori magistrati:
- Calogero Adamo, Presidente
- Cosimo Di Paola, Consigliere
- Gianmario Palliggiano, Referendario, estensore.
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Depositato in Segreteria il 20.10.2005
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