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n. 10-2005 - © copyright

T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 20 ottobre 2005 n. 3459
Pres. Adamo, Est. Palliggiano
P.E. contro Ministero dell’Istruzione ed altri


Impiego pubblico – Personale docente - Graduatorie permanenti definitive - Insegnamento di “Chimica e tecnologie chimiche” - Titolo di specializzazione in materia di “Elementi di didattica - Inerenza - Art. 1, comma 1, del D. L. 97/04 - Legge n. 143/2004

Il titolo di specializzazione in materia di “Elementi di didattica”, considerato il carattere trasversale ed interdisciplinare della didattica, ha carattere di inerenza con le materie specialistiche. Esso va pertanto valutato utile ai fini del punteggio nell’ambito delle domande di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie provinciali.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sede di Palermo - Sezione Seconda

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

N.3459/05 Reg. Sent.
N.4986 Reg. Gen.
ANNO 2004

 

sul ricorso n. 4986/2004 R.G., proposto da
Palermo Elisabetta, rappresentata e difesa dagli avv. Ester Daina, Lucia Alfieri e Lucia Di Salvo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Palermo, Via Notarbartolo n. 5,

 

contro

 

- l’Ufficio Scolastico regionale, Centro Servizi Amministrativi per la provincia di Agrigento (ex Provveditorato agli Studi di Agrigento), in persona del rappresentante legale pro-tempore;
- il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – in persona del Ministro pro tempore;
entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e domiciliati ex lege presso la sede di quest’ultima in Palermo, Via De Gasperi n. 81,

 

e nei confronti
di Assenza Matilde, non costituitasi in giudizio;

 

per l’annullamento
- della graduatoria permanente definitiva di III fascia, anni scolastici 2004/05-2005/06, per l’insegnamento di “Chimica e tecnologie chimiche” (classe di concorso A013), pubblicata il 3.09.2004, del personale docente della scuola media di 1° e 2° grado per la Provincia di Agrigento, nella parte in cui ha collocato la ricorrente nella posizione n. 8 con punteggio 99;
- nonchè della medesima graduatoria ripubblicata in data 15.09.2004 con la quale è stata confermata la precedente posizione della ricorrente;
- nonché della risposta resa dal Ministero dell’Istruzione in ordine al quesito relativo ai titoli valutabili ai sensi del punto C.11 della tabella di valutazione.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e la relativa memoria difensiva;
Visti gli atti tutti di causa;
All’udienza camerale del 5 luglio 2005, designato relatore il Referendario Gianmario Palliggiano, presente l’avv. Ester Daina per la ricorrente e l’Avvocato dello Stato Giuseppina Tutino per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto.

 

FATTO

 

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la dott.ssa Elisabetta Palermo ha impugnato la graduatoria in epigrafe indicata contestandone la legittimità per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione del punto C.11 della tabella di valutazione dei titoli prevista dall’ art. 1, comma 1, del D. L. 97/04; violazione e falsa applicazione della legge n. 143/2004, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria; illogicità manifesta; contraddittorietà; difetto di motivazione. in quanto viziato da eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento; ne ha dedotto inoltre l’errata ed insufficiente motivazione.
2. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi sotto l’ulteriore profilo di violazione del principio dell’affidamento; violazione dell’art 97 Cost.
Ha chiesto l’annullamento, in parte qua, della graduatoria ed il riconoscimento dell’ulteriore punteggio nella graduatoria finale, con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese.
Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato, hanno eccepito l’infondatezza nel merito del ricorso, chiedendo il rigetto con condanna della ricorrente alle competenze ed onorari del giudizio.
In vista dell’udienza, la ricorrente ha prodotto memoria.
La causa è stata posta in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso ha ad oggetto l’omessa valutazione - nell’ambito delle domande di integrazione ed aggiornamento della graduatoria permanente in epigrafe indicata – del titolo di specializzazione conseguito dalla dott.ssa Elisabetta Palermo, presso l’Università degli Studi Roma 3 - Dipartimento scienze dell’educazione, a conclusione del corso di perfezionamento in materia di “Elementi di didattica”.
Punto controverso della questione è se tale titolo, relativo non ad una disciplina specifica ma alla didattica in quanto tale, sia da ritenersi o meno coerente con l’insegnamento per il quale l’interessata concorre, come richiesto al punto C.11 della tabella, allegata al decreto legge 97/2004, richiamata nel bando.
L’Amministrazione intimata sostiene nella memoria difensiva che la didattica, atteso il suo carattere generico, non avrebbe attinenza alcuna con la Chimica e le Tecnologie chimiche, di talché, difettando il requisito della “coerenza” tra titolo e insegnamento corrispondente, la sua mancata valutazione sarebbe legittima.
Il Collegio perviene, invece, a diverse conclusioni ritenendo corretto, sulla base delle considerazioni che seguono, annettere all’espressione contenuta nel bando: “coerenza con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria”, un significato più ampio di quello generalmente attribuito.
Al riguardo, l’ art. 1 comma 1 del D. L. n. 97/2004 - convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 4 giugno 2004, n. 143 - nello stabilire la rideterminazione, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, delle graduatorie permanenti per le scuole di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (D. lgs. n. 297/1994), prescrive che sono valutabili esclusivamente i titoli previsti dalla tabella allegata al decreto legge stesso.
Nell’ambito di tale tabella, al punto C.11, è disposto che per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.
E’ significativo inoltre che il bando di concorso richieda ai candidati - oltre ad una competenza specifica della disciplina per cui si concorre (“sicuro dominio dei contenuti delle discipline”, “preprarazione sui fondamenti epistemologici e conoscenza critica delle discipline”, “padronanza dei programmi relativi agli insegnamenti previsti”) - anche un solido apparato cognitivo per le competenze pedagogico-didattiche che devono essere altrettanto accurate ed aggiornate. Ciò si evince, in particolare, dalle “Avvertenze generali” riportate nell’Allegato 7 del bando, il quale contiene analitiche indicazioni in merito a “programmi e prove d’esame” del concorso, segnatamente nella parte in cui si richiede: la “capacità di orientarsi sul versante della ricerca pedagogico-didattica e delle scienze dell’educazione e attitutidini a selezionare le impostazioni metodologiche più idonee e coerenti con gli obiettivi formativi delle discipline oltre che con il potenziale di apprendimento proprio del livello di età dei discenti che garantisca il possesso di attitudini a collocare gli argomenti in corrette e motivate ipotesi di successione di apprendimento”.
Con specifico riferimento alla prova orale, è poi previsto che la Commissione individuerà un determinato numero di tematiche tra le quali viene estratta una da parte del candidato. Su quella scelta si organizzerà un percorso didattico entro un tempo predefinito, servendosi anche dell’ausilio di supporti tecnologici.
E’ evidente allora che la didattica come complesso di tecniche e metodologie dell’insegnamento non è affatto un aspetto marginale della preparazione del candidato docente ma assurge ad elemento indispensabile per un insegnamento più efficace e produttivo della disciplina specifica.
Ed è altrettanto evidente che la competenza nella didattica non può essere frutto di improvvisazione del docente o di sue scelte casuali, né tantomento può ritenersi sufficiente l’acquisizione ”sul campo” delle giuste tecniche dell’insegnamento, essendo necessario in considerazione della complessità delle metodologie, di un processo di formazione e di studio, al pari di ogni altra disciplina.
A conferma di quanto esposto e senza volere addentrarsi in problematiche di natura specialistica, che esulano dalla competenza del Collegio, appare tuttavia opportuno un breve richiamo alle profonde evoluzioni che hanno interessato in questi anni le attività e le metodologie della didattica, campi nei quali si è assistiti al graduale abbandono del metodo tradizionale verso un approccio per così dire avanzato.
Il metodo tradizionale, che si caratterizzava per una netta separazione di ruoli tra docente e discente, articolava l’attività didattica in due fasi principali.
La prima, consisteva nella lezione, quale momento centrale per la trasmissione, a senso unico dal maestro all’allievo, di informazioni e di conoscenze.
La seconda prevedeva la verifica degli apprendimenti.
L’itinerario dell’apprendimento veniva presupposto senza la conoscenza delle caratteristiche e delle condizioni di chi doveva apprendere. Secondo questo metodo la verifica dei risultati formativi si risolveva nella semplice constatazione del successo o dell’insuccesso scolastico degli allievi, prescindendo da valutazioni sulle differenze esistenti nell’ambito di una classe di discenti.
Le riflessioni sulla circostanza che il soggetto più importante nel processo educativo non è il docente ma l’allievo ha indotto alla ricerca di nuovi metodi dell’attività didattica.
Da un lato, si è intervenuti per costruire su nuove basi il rapporto docente allievo, spostando il baricentro sulle esigenze dell’allievo piuttosto che sulla realizzazione a tutti i costi del programma.
Dall’altro lato, si è agito su contenuti, metodi e strumenti. Su queste nuove basi, è apparso così necessario che l’attività del docente non si limiti a trasferire un piatto ed astratto elenco di nozioni, facile oggetto di oblio per gli studenti, ma sia in grado di trasmettere un metodo all’apprendimento, utile per fare acquisire stabilmente agli allievi procedure e tecniche verso il sapere, tali da costituire le coordinate del pensiero e del ragionamento le quali, pur nella diversità delle discipline, si perpetuano come fattori comuni del processo cognitivo.
Secondo questo criterio evolutivo, la didattica intesa come scienza e tecnica verso l’acquisizione di conoscenze si è sganciata da una posizione ancillare rispetto alle discipline specifiche per assumere la dignità di materia al tempo stesso centrale e trasversale dell’attività del docente.
Ciò impone alla classe docente una formazione a tutto campo costituita sia dalle competenze specifiche, relative alla materia d’insegnamento, sia dalle competenze pedagogico-didattiche.
Daltronde gli stessi recenti interventi del legislatore sulla materia della scuola, se pure impegnati prevalentemente verso una riforma nei campi dell’organizzazione e delle strutture scolastiche, non sono rimasti immuni dalle evoluzioni che la scienza dell’educazione ha prodotto sul metodo dell’insegnamento e sull’attività didattica.
La L. 28 marzo 2003 n. 53, contenente la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, afferma il principio dell’autonomia didattica. L’esercizio dell’autonomia didattica da parte delle istituzioni scolastiche può comportare l’adozione di forme di flessibilità quali la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici favorendo l’introduzione e l’utilizzazione di tecnologie innovative, aspetti che presuppongono l’acquisizione e l’utilizzo da parte dei docenti di strumenti innovativi e originali nei metodi dell’insegnamento.
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che il candidato il quale, oltre al titolo di studio relativo alla materia per la quale concorra, consegua un titolo in attività didattica, sia presumibilmente in possesso di una competenza ed una capacità più sistematica in ambito didattico. Questa circostanza non può essere trascurata ma richiede correttamente una diversa considerazione rispetto alla situazione di coloro che non hanno conseguito titoli della specie.
In tal senso non ha pregio la tesi sostenuta nella memoria difensiva dalle Amministrazioni resistenti, secondo cui, attesa l’estrema genericità del titolo posseduto dalla ricorrente, esso sarebbe valutabile per tutte le discipline e per tutte le classi di concorso in aperto contrasto cn le norme vigenti come risulta dal FAQ del MIUR del 28.01.2005, punto 12, il quale prescrive espressamente la “stretta attinenza” dei contenuti del corso frequentato con gli insegnamenti indicati per ogni classe di concorso.
In senso contrario, può osservarsi che, aderendo a questa tesi, si perverrebbe al paradosso di non potere mai considerare spendibile un titolo in attività didattica perché non inerente ad alcuna delle materie del concorso. Appare preferibile, invece, l’interpretazione per cui lo stesso è valutabile, dovendosi differenziare la posizione di coloro che hanno conseguito tale titolo, in considerazione delle maggiori competenze, di carattere trasversale, acquisite a compimento di un corso di specializzazione teso a fornire la padronanza delle tecniche e dei metodi funzionali ad una migliore diffusione del sapere specifico. Di qui, l’inevitabile corollario della “coerenza” tra il titolo in argomento e gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso è da ritenere fondato sotto l’assorbente profilo dedotto con il primo motivo di censura, onde - assorbito quant’altro - va accolto, con conseguente annullamento, in parte qua, della graduatoria relativamente alla posizione della ricorrente.
Data la novità della controversia, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti costituite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione seconda, definitivamente pronunciando, accoglie ili ricorso, e per l’effetto, annulla per quanto di ragione gli atti impugnati in epigrafe indicati.

 

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 luglio 2005, con l’intervento dei signori magistrati:

- Calogero Adamo, Presidente

- Cosimo Di Paola, Consigliere

- Gianmario Palliggiano, Referendario, estensore.

 

Depositato in Segreteria il 20.10.2005

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