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| n. 10-2005 - © copyright |
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REPUBBLICA ITALIANA IN NO
ME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia
Sezione Terza
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con l’intervento dei signori magistrati N
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Nicolò Monteleone Presidente
Giovanni Tulumello Referendario-estensore
Achille Sinatra Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1524/2005, sezione III, proposto
da:
1) Federazione Italiana Lavoratori Chimica Energia Manifatture
(FILCEM CGIL) di Palermo, in persona del legale rappresentante
pro tempore;
2) MUSSO Giuseppe;
3) VASSALLO Antonino;
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Barrile
e Roberto Croce, presso lo studio dei quali, in Palermo,
via Principe di Villafranca n. 10, sono elettivamente domiciliati.
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contro
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l’A.M.A.P. s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Francesco Greco e Giuseppe Sigillò Massara,
ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Francesco Ferrara
n. 8, presso lo studio dell’avvocato Greco
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e nei confronti di
TAORMINA Francesco, non costituito
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per la condanna
dell’Azienda intimata ad esibire e rilasciare copia delle
deliberazioni aziendali n. 13 e n. 14 dell’11 marzo 2005,
e della deliberazione n. 31 del 12 marzo 2005.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’azienda intimata,
e la memoria da questa prodotta;
visti gli atti tutti della causa;
relatore il referendario Giovanni Tulumello;
uditi i procuratori delle parti nell’udienza camerale del
7 settembre 2005, come da verbale di udienza;
visti l’art. 2 della L. 205/2000, gli artt. 22-25 della
L. n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”),
nonché il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (“Regolamento per
la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241”);
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
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FATTO
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Con ricorso notificato il 18 giugno 2005,
e depositato il successivo 24 giugno, la Federazione Italiana
Lavoratori Chimica Energia Manifatture (FILCEM CGIL) di
Palermo ha chiesto che l’A.M.A.P. s.p.a. fosse condannata
ad esibire e a rilasciare copia delle deliberazioni aziendali
n. 13 e n. 14 dell’11 marzo 2005, nonché della deliberazione
n. 31 del 12 marzo 2005.
L’Azienda intimata si è costituita in giudizio per resistere
al ricorso.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale
del 7 settembre 2005.
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DIRITTO
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1. La richiesta di accesso in esame ha riguardo
a tre deliberazioni aziendali concernenti la riclassificazione
del personale dipendente.
A detta richiesta, formulata dal sindacato ricorrente con
nota del 29 aprile 2005, l’azienda intimata ha dato negativo
riscontro con nota prot. 14689 del 20 maggio 2005.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di
inammissibilità del ricorso sollevate in rito dalla difesa
dell’A.M.A.P.
2. In merito al preteso difetto di notifica ai controinteressati,
va rilevanto che il ricorso è stato notificato al sig. Francesco
Taormina, che ha ottenuto un avanzamento a seguito delle
procedure di riclassificazione in parola.
L’azienda intimata riconosce che il predetto è un controinteressato
ma, in sostanza, asserisce che non sarebbe l’unico (“Il
sig. Francesco Taormina, difatti, al quale come controinteressato
è stato notificato il ricorso introduttivo, lo è soltanto
per i documenti a lui riferibili; per i documenti pertinenti
altri soggetti, invece, sono controinteressati gli altri
soggetti, cui il ricorso avrebbe dovute altresì essere notificato”).
E’ appena il caso di osservare che una simile fattispecie
processuale, per come descritta dalla stessa parte che ha
sollevato l’eccezione, nel processo amministrativo non può
condurre mai ad una ipotesi di inammissibilità del ricorso,
stante l’avvenuta notifica ad almeno un controinteressato,
ma semmai, ove ne ricorrano i presupposti, alla integrazione
del contraddittorio.
3. Con la seconda eccezione l’A.M.A.P. lamenta la ritenuta
tardività del ricorso, in quanto il sindacato ricorrente,
con la richiesta non accolta del 29 aprile 2005, non avrebbe
formulato una nuova istanza di accesso, ma si sarebbe limitato
ad insistere in quelle presentate il 14 marzo 2005 ed il
31 marzo 2005, anch’esse respinte dall’Azienda con unica
nota del 13 aprile 2005, avverso la quali avrebbe dovuto
proporre tempestivo ricorso giurisdizionale (nel termine
di trenta giorni dalla conoscenza della determinazione menzionata).
Osserva sul punto il Collegio che, in disparte il rilievo
della identità o meno, sul piano sostanziale, dell’ istanza
di accesso oggi in contestazione rispetto alle precedenti,
ciò che appare dirimente è che l’Azienda intimata, con la
risposta negativa impugnata nel presente giudizio, non si
è limitata a richiamare e confermare i precedenti dinieghi,
ma ha dato una nuova ed autonoma valutazione della pretesa
all’accesso del sindacato ricorrente.
Tale nota si caratterizza, piuttosto, per un singolare contenuto
motivatorio, che per un verso è teso a dimostrare il rispetto
della normativa sull’accesso, e per altro verso pretende
di rimettere tale conclusione all’esclusiva valutazione
dell’estensore, senza che gli interessati possano direttamente
avere cognizione della documentazione in questione (onde
apprezzare l’eventuale carattere satisfattivo della risposta
aziendale), dovendo costoro limitarsi ad accettare il giudizio
tautologico in tal senso formulato dal vertice aziendale.
Il diniego alle precedenti richieste, invece, aveva tutt’altra
motivazione, peraltro logicamente incompatibile con quella
espressa nel provvedimento oggi in contestazione: nella
nota del 13 aprile 2005 si affermava infatti che le richieste
di accesso non potevano esser accolte perché relative a
“provvedimenti adottati in materia di avanzamenti di carriera
con riferimento ai ruoli previsti nel modello organizzativo
societario”.
A seguito di tale risposta (dalla quale, peraltro, non è
dato comprendere per quale ragione tale categoria di atti
sarebbe sottratta all’accesso), il sindacato ricorrente
ha presentato, il 29 aprile 2005, una nuova istanza di accesso,
incentrata sulla violazione, ad opera della nota del 13
aprile 2005 del Presidente dell’A.M.A.P., della disciplina
di rango primario in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa.
In questo modo si è introdotto nella fattispecie un nuovo
thema decidendum, sul quale il Presidente dell’A.M.A.P.
si è pronunciato - con la nota ritualmente impugnata nel
presente giudizio - in senso completamente opposto al richiamato
precedente (ancorché in modo non satisfattivo per le ragioni
della parte ricorrente), nel senso di ammettere la sussumibilità
della richiesta dedotta nell’ambito applicativo della disciplina
sull’accesso.
Ne consegue che il secondo diniego, quello ritualmente impugnato,
non è una reiterazione del primo all’esito del riesame dello
stesso, ma una nuova ed autonoma valutazione della ostensibilità
o meno degli atti richiesti.
4. Con la terza eccezione l’Azienda intimata lamenta il
difetto di legittimazione del sindacato ricorrente, in quanto
privo, a suo dire, di un interesse “personale” al ricorso;
l’eccezione è argomentata anche mediante richiami alle decisioni
158/1995 e 752/1998 del Consiglio di Stato.
Osserva sul punto il collegio che, di fronte all’attività
di un’Azienda pubblica, incaricata della gestione di un
servizio pubblico, le organizzazioni sindacali vantano un
interesse giuridicamente rilevante, nella prospettiva di
cui all’art. 25 della legge n. 241 del 1990, all’accesso
agli atti relativi alla riclassificazione del personale
dipendente.
La censura in esame appare anzitutto viziata, sul piano
metodologico, dal fatto di riferire al giudizio per l’accesso
le categorie dogmatiche elaborate dalla giurisprudenza e
dalla dottrina processualistica in relazione al giudizio
d’impugnazione.
Sul punto è appena il caso di precisare che secondo un indirizzo
giurisprudenziale assolutamente pacifico, l’actio ad
exhibendum disciplinata dall’art. 25 della legge 7 agosto
1990, n. 241, soggiace a requisiti meno rigorosi, in punto
di individuazione dell’interesse legittimante, rispetto
alla domanda di accesso formulata nel corso di un giudizio,
ai sensi dell’art. 1, primo comma, della legge 21 luglio
2000, n. 205 (Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 22
gennaio 2002, n. 397), o rispetto alla valutazione dell’interesse
ad impugnare un provvedimento amministrativo (Consiglio
di Stato, sez. IV, decisione 14 gennaio 1999, n. 32; Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sez. I-ter, sentenza
26 novembre 2002, n. 10725).
Per quanto poi riguarda, nello specifico, l’interesse delle
organizzazioni sindacali, il Consiglio di Stato, VI sez.,
nella decisione n. 3000 del 30 maggio 2003, ha affermato
che “le organizzazioni sindacali, quali soggetti rappresentativi
di interessi collettivi, non possono considerarsi titolari
di un potere generale di controllo sull'attività amministrativa,
inteso come connotato implicito dell'attività sindacale,
idoneo a consentire comunque l' accesso a tutti i documenti
amministrativi, altrimenti si verrebbe ad estendere la latitudine
del diritto di accesso ai documenti amministrativi ex art.
22 della L. 7 agosto 1990 n. 241 fino a configurarlo come
una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma
di controllo generalizzato sull'Amministrazione. Però, allorquando
il diritto di accesso viene azionato per garantire la trasparenza
della condotta dell'Amministrazione ed al fine di salvaguardare
un interesse giuridicamente rilevante (nonché concreto ed
effettivo), di cui sia portatore anche il Sindacato e non
i singoli iscritti devesi ritenere pienamente legittimato
il Sindacato in relazione ad interessi super individuali
(cfr. C.d.S., Sez. IV, 5 maggio 1998, n. 752). Nella fattispecie
in esame, la situazione giuridicamente rilevante per le
Organizzazioni sindacali è quella relativa alla tutela di
un interesse al rispetto dei criteri in materia di premi
ed incentivi alla cui individuazione essi hanno partecipato,
anche se in veste consultiva. Né può condividersi la tesi
dell'Avvocatura generale dello Stato secondo cui tale interesse
si esaurirebbe con l'audizione del Sindacato, perchè è di
tutta evidenza che la summenzionata disposizione regolamentare,
proprio perché ha procedimentalizzato la determinazione
di siffatti criteri, prevedendo la partecipazione del Sindacato,
ha inteso limitare, pur senza l'imposizione di un vincolo
assoluto, la discrezionalità del Direttore generale nell'esercizio
del potere in questione. Pertanto, sotto l'esaminato profilo,
le Organizzazioni sindacali non possono ritenersi carenti
di interesse legittimante l' accesso .”
Ancora, il Consiglio di Stato, sez. IV, nella decisione
n. 4477 del 5 agosto 2003 ha affermato che “l'interesse
al rilascio di copia dei documenti relativi alla ripartizione
del fondo di amministrazione, analiticamente indicati nella
richiesta della UIL-PA - peraltro strumentale al consentito
accesso - è insito nella funzione esplicata dal Sindacato
nel quadro dell'esercizio del diritto di informazione e
di tutela della posizione dei dipendenti iscritti. Ciò premesso,
l' accesso è inteso, nel caso che ne occupa, a conoscere
i criteri di distribuzione del fondo e le somme erogate
ai singoli beneficiari in funzione di verifica delle eventuali
discriminazioni operate fra dipendenti in sede di ripartizione.
Non rilevano, allora, esigenze di tutela della privacy (trattasi
di atti non "occulti"), bensì esigenze di trasparenza e
chiarezza dell'azione amministrativa. D'altro canto, rientra
nella cura degli interessi giuridici del Sindacato, come
già ricordato, la tutela delle posizioni dei dipendenti
(nella specie, in ipotesi illegittimamente pretermessi dal
conseguimento del beneficio); e ove l' accesso - come nel
caso di specie - sia preordinato a tali fini, l'esigenze
di riservatezza (peraltro non ravvisabile per quanto in
precedenza esposto) è destinato a recedere”.
L’eccezione in esame è dunque infondata.
4.1. Neppure può ritenersi, come lamenta la difesa dell’A.M.A.P.,
che “i ricorrenti, nel presentare le loro richieste di accesso,
non hanno in alcun modo evidenziato quali siano le situazioni
giuridicamente rilevanti da tutelare con l’accesso ai documenti
amministrativi”.
Nel ricorso in esame si specifica che i documenti i questione
hanno ad oggetto “procedure paraconcorsuali” relative alla
progressione in carriera del personale in servizio, “in
relazione alle quali i candidati sono portatori di un interesse
differenziato giuridicamente rilevante” (pag. 4).
L’affermazione trova riscontro nella nota el Presidente
dell’A.M.A.P. del 20 maggio 2005, nella quale si afferma
che i provvedimenti in contestazione attengono ad “avanzamenti
di carriera”.
Tale interesse va riconosciuto in capo ai signori Musso
e Vassallo, che per incontestata affermazione contenuta
nel ricorso sono “parti del procedimento selettivo interno
in questione”, nella misura in cui ha ad oggetto la conoscenza
dei criteri di selezione, e delle ragioni che in concreto
hanno attribuito o sottratto a ciascun partecipante alla
selezione il bene della vita cui essi aspiravano: allo scopo
di poter valutare, dopo aver avuto contezza dei giudizi
comparativi, le possibilità di attivare strumenti di tutela
giurisdizionale della propria situazione giuridica soggettiva.
Quanto all’organizzazione sindacale ricorrente, si precisa
nel ricorso (pag. 2), che la domanda di accesso è stata
presentata per tutelare il diritto “ad essere informata,
a livello aziendale, ‘sull’andamento dell’occupazione, distinta
per sesso, tipologia di contratto e inquadramento professionale’
(art. 5 del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore
gas/acqua)”.
5. Le superiori considerazioni in punto di sussistenza di
un interesse legittimante la richiesta di accesso pongono
le necessarie premesse per l’esame del merito della pretesa.
In primo luogo va ribadito che parte ricorrente nel presente
giudizio sono anche i signori Giuseppe Musso e Antonino
Vassallo: rispetto a costoro, pertanto, non soltanto sussiste
l’interesse ad agire per l’ostensione, ma sussiste altresì
la fondatezza nel merito della relativa pretesa, essendo
parti del procedimento amministrativo i cui atti chiedono
di visionare.
Né tale pretesa può essere limitata, come ha fatto l’Azienda,
alla ostensione (senza estrazione di copia) della documentazione
relativa alla loro posizione personale: è del tutto evidente
che una compiuta valutazione della legittimità della procedura
seguita, funzionale alla tutela dei propri interessi implicati
nel procedimento, può essere operata solo in chiave comparativa,
mediante esame della documentazione relativa anche agli
altri candidati, allo scopo di verificare il rispetto della
par condicio fra i concorrenti.
Analogamente, per quanto riguarda l’organizzazione sindacale
ricorrente, titolare di un interesse collettivo alla legittimità
delle procedure di avanzamento, la domanda appare fondata.
Il diniego opposto nella nota impugnata è motivato essenzialmente
in relazione al fatto che l’Azienda, nell’adottare le deliberazioni
che non ha inteso far visionare ai ricorrenti, avrebbe “tenuto
ragionevolmente conto” della “attenta valutazione operata
dai Dirigenti dei vari servizi”, ed al fatto che le organizzazioni
sindacali sarebbero “state sempre informate (...) del percorso
attraverso il quale gli Organi Amministrativi sono giunti
all’adozione delle deliberazioni prima indicate”.
Ora, a parte il rilievo che in presenza di simili premesse
in fatto sfugge la ragione del diniego dell’accesso, ciò
che appare dirimente è il salto logico in cui incorre l’Azienda
intimata, che si premura di rassicurare gli istanti circa
il merito delle scelte effettuate, senza però consentire
agli stessi di poterlo autonomamente valutare causa cognita.
Le superiori ragioni del diniego attengono, in altre parole,
non alla pretesa all’accesso, ma all’eventuale, successiva
dialettica circa la legittimità delle scelte effettuate
dall’Azienda, che però presuppone un compiuto esame delle
motivazioni delle scelte medesime e dei riscontri documentali
ed istruttori in presenza dei quali sono state elaborate
dette motivazioni.
Né può avere rilievo alcuno il “modello organizzativo societario”,
pure invocato nella nota impugnata.
In una fattispecie che presenta tratti di forte analogia
rispetto a quella dedotta nel presente giudizio (si trattava
di valutare la “ostensibilità degli atti di diritto privato
posti in essere dai gestori di pubblici servizi: più in
particolare, viene in considerazione il tema della sussumibilità
entro l’ambito oggettivo di efficacia delle generali disposizioni
in materia di accesso ai documenti amministrativi delle
schede di valutazione personale utilizzate da Poste italiane
S.p.A. in seno al procedimento volto alla compilazione di
una graduatoria che ha condotto al trasferimento dell’odierna
appellata”), il Consiglio di Stato, VI sez., nella decisione
n. 1303 del 2002, ha affermato che “Se, quindi, la ratio
del riferimento normativo contenuto nel previdente art.
23, L. n. 241/90, ai concessionari di pubblici servizi è
quella di garantire la trasparenza di un’attività connotata,
al pari di quella propria delle tradizionali pubbliche amministrazioni,
dal doveroso rispetto del principio di imparzialità, non
appare coerente l’indirizzo che intende limitare l’ambito
oggettivo del diritto all’accesso ai soli atti emanati dal
concessionario nell’ambito del rapporto di concessione,
immotivatamente escludendo, invece, tutto ciò che, pur attenendo
ai rapporti del concessionario con la pubblica amministrazione
o con altri concessionari o anche con privati, incide sulla
concreta osservanza da parte del concessionario medesimo
del dovere di imparzialità.”
Sulla base di queste premesse, e di un articolato esame
dell’evoluzione della giurisprudenza amministrativa, il
Consiglio di Stato, richiamando anche la nota sentenza della
Corte costituzionale n. 466 del 1993 relativa al problema
del controllo contabile, ha efficacemente chiarito nella
decisione in esame che l’adozione del modello societario,
ed il conseguente agire per atti di diritto privato, non
oblitera la rilevanza pubblicistica dell’attività di gestione
del servizio pubblico, e delle attività ad essa strumentali
(quali quelle relative alla gestione del personale), rispetto
alle quali la connotazione pubblicistica pone un dovere
di imparzialità.
Tale decisione prosegue con l’affermazione secondo la quale
“La strumentalità all’interesse pubblico sotteso alla gestione
del servizio pubblico, quindi, se certo va ridimensionata
allorchè il gestore sia un soggetto del tutto privato, tenuto,
pur nel dovuto rispetto degli obblighi di servizio, al perseguimento
di finalità sue proprie, non può non subire una scontata
dilatazione quando la gestione è affidata a soggetti a forte
impronta, se non addirittura a natura pubblica; si tratta,
infatti, di soggetti per i quali il dovere di imparzialità
riviene non solo dalla natura dell’attività espletata, ma
anche dal persistente collegamento strutturale con il potere
pubblico. In questa accezione allargata di strumentalità
non può non rientrare l’attività in relazione alla quale
è stata presentata nel caso di specie la richiesta di accesso,
in prima battuta respinta dalla società odierna appellante.
Ed invero, l’attività di elaborazione delle schede di valutazione
personale utilizzate da Poste italiane S.p.A. in seno al
procedimento volto alla compilazione di una graduatoria
suscettibile di incidere sulla scelta del personale da assegnare
ad una sede, anziché ad un’altra, non può non essere improntata
al rispetto di quel principio di imparzialità destinato
a condizionare il modus operandi dell’organismo in
questione, anche per quel che attiene alle determinazioni
non direttamente riguardanti la gestione, ma in qualche
modo intese al perseguimento efficace dell’interesse pubblico
a quella sotteso: si è al cospetto, infatti, di attività
di cui non è possibile escludere l’incidenza potenziale
sulla qualità di un servizio, il cui rilievo pubblicistico
va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva,
ma anche di quella propriamente soggettiva.”
Dall’applicazione al caso di specie dei superiori princìpi,
che il collegio condivide e ai quali si riporta, discende
l’irrilevanza dell’allegazione, indicata nella nota impugnata
per motivare il diniego opposto all’accesso, del preteso
“rispetto delle norme previste in materia di società per
azioni”.
6. La difesa dell’Azienda intimata ha, per la prima volta
in corso di giudizio, opposto alla richiesta di accesso
il disposto di cui all’art. 24, comma 1, lett. d), della
legge n. 241 del 1990, nella parte in cui esclude l’esercizio
del diritto di accesso “nei procedimenti selettivi, nei
confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni
di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.”
In proposito va rilevato:
- che tale profilo non è stato mai allegato prima della
costituzione in giudizio dall’Azienda intimata, che pure
aveva opposto alle richieste di accesso due diverse motivazioni;
- che i documenti oggetto della richiesta di accesso sono”deliberazioni
aziendali”, dunque in quanto tali non direttamente sussumibili
nella categoria invocata, se non nella misura in cui contengano
informazioni di tipo psicoattitudinale, ovvero facciano
rinvio ad allegati relativi a tale profilo;
- che, in ogni caso, il successivo comma 7 del citato art.
24 chiarisce che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo
60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso
di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
7. Il ricorso è pertanto fondato, e come tale va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia, Sezione Terza, accoglie il ricorso in epigrafe,
e per l’effetto ordina all’A.M.A.P. s.p.a. di rilasciare
copia alle parti ricorrenti della documentazione indicata
in epigrafe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.ùCondanna l’A.M.A.P. s.p.a. a rifondere in
favore dei ricorrenti le spese del giudizio, che liquida
in complessivi € 800,00 (diconsi euro ottocento/00), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 7
settembre 2005.
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