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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II
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nelle persone dei Signori: - LUIGI PAPIANO
Presidente - GIORGIO CALDERONI Cons. - UGO DI BENEDETTO
Cons. , relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 07 Luglio 2005
Visto il ricorso 1291/1995 proposto da:
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CASETTI ROMANO rappresentato e difeso
da: ZANETTI AVV. GIANNI CACACE AVV. AURELIO ORLANDO AVV.
CAMILLO con domicilio eletto in BOLOGNA LARGO CADUTI LAVORO
1 presso ZANETTI AVV. GIANNI
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contro
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COMUNE DI CESENA rappresentato e difeso
da: GRASSI BRECCIA AVV. LAURA TELLERINI AVV. PAOLO con domicilio
eletto in BOLOGNA VIA D'AZEGLIO 35 presso GRASSI BRECCIA
AVV. LAURA
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per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota 28.4.1995 n.2247, notificato
il 10.5.1995, di diniego della concessione edilizia per
la costruzione di un fabbricato colonico in loc. Tipano
– Via Chiesa di Tipano.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il consigliere Dott.Ugo Di Benedetto;
Uditi all’udienza del 7 luglio 2005 gli Avv.ti presenti
come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1.Il Comune di Cesena era proprietario di
un lotto di terreno di circa mq.56000 che veniva frazionato
in 3 lotti rispettivamente di mq.6000. mq.25000 e mq.25000.
Uno di questi lotti di circa mq.25.000 veniva ceduto in
data 30.6.1980 ad Aurelio Casetti in permuta con altro sito
di proprietà di quest’ultimo. Veniva ceduto esplicitamente
“senza possibilità edificatoria ai fini residenziali”, in
quanto l’edificabilità era stata assorbita dal rustico esistente
sul lotto di mq.6000.
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2.Successivamente Aurelio Casetti cedette
l’area in questione al figlio Romano Casetti il quale, a
seguito della modifica del PRG nel 1985 che aveva classificato
l’area in parola quale zona E, destinata all’agricoltura,
presentava al Comune una domanda di concessione edilizia
per la realizzazione di una costruzione rurale, ad uso
abitazione, essendo in possesso della qualifica di coltivatore
diretto.
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3.Il Comune di Cesena con provvedimento n.2247
del 28.4.1995 negava la concessione edilizia “in quanto
il terreno costituente la superficie dell’azienda agricola
risulta gravato da vincolo di inedificabilità”risultante
“nell’atto pubblico REP. N.29220 del 30.06.1980 del Segretario
Generale suppl. del Comune di Cesena in esecuzione della
deliberazione del C.C. n.116 del 28.2.1980”.
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4.Avverso quest’ultimo provvedimento presentava
ricorso al TAR l’interessato deducendole l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che
ha eccepito l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza
del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del
7.7.2005.
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5.Va preliminarmente respinta l’eccezione
di irricevibilità per tardività del ricorso.
Infatti, ai fini del rispetto del termine di sessanta giorni
previsto per l’impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi,
non va considerata la data in cui il ricorso è ricevuto
dall’Amministrazione ma la data in cui lo stesso è consegnato
dalla difesa del ricorrente all’ufficiale giudiziario incaricato
di procedere alla notificazione (Corte Cost. 477/02).
Nel Caso concreto il ricorso risulta consegnato e spedito
dall’ufficiale giudiziario in data 4.7.05 e, quindi, entro
il termine previsto per l’impugnativa del provvedimento
impugnato comunicato all’interessato il 10.5.95.
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6.Va altresì respinta l’eccezione d‘inammissibilità
del ricorso per omessa impugnativa della precedente comunicazione
del 1.2.1995. Infatti, quest’ultima aveva ad oggetto soltanto
un parere condizionato della Commissione edilizia tra l’altro
favorevole ma non valido come autorizzazione ai lavori.
Si tratta, pertanto, di un mero atto endo-procedimentale
che richiedeva l’invio di ulteriore documentazione all’interessato.
L’atto finale del procedimento conclusosi con il diniego,
pertanto, è soltanto quello prot. n. 2247 del 28.4.1995,
notificato il 10.5.1995, ritualmente impugnato.
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7.Nel merito il ricorso è infondato.
Come indicato nel provvedimento impugnato, la ragione del
diniego è costituita dalla mancanza di possibilità edificatoria
del fondo come risulta sia dalla precedente deliberazione
C.C. n.116 del 28.2.1980 sia dall’atto pubblico REP. n.29220
del 30.6.1980.
Infatti, l’area in parola risulta da un frazionamento di
una più vasta area e conseguente cessione, in permuta con
altro terreno, da parte del Comune al dante causa dell’odierno
ricorrente, padre di quest’ultimo.
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8.Costituisce un principio generale in materia
urbanistica puntualmente riprodotto nell’art.68 delle N.T.A.
del P.R.G. del Comune di Cesena quello per cui nel caso
di superficie già computata ai fini edificatori per un intervento
edilizio l’inedificabilità rimane anche in caso di frazionamento
successivo.
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9.La circostanza, invocata dal ricorrente
a sostegno del ricorso, della mancata riproduzione del vincolo
di inedificabilità, ossia del già intervenuto utilizzo della
volumetria ai fini edificatori di un’area, nelle planimetrie
apposite del Comune è irrilevante. Infatti gli adempimenti
procedimentali richiesti dall’articolo 68 delle NTA al PRG
non hanno carattere costitutivo dell’inedificabilità di
un’area ma meramente riproduttivo ossia di mera presa d’atto
dell’avvenuto pregresso utilizzo della potenzialità edificatoria
dell’area.
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10.Conseguentemente l’oggettivo avvenuto
utilizzo della facoltà edificatoria dell’area, risultante
dalla deliberazione CC. n. 116 del 28.2.1980 nonché dal
contratto di cessione dell’area dal Comune al padre dell’odierno
ricorrente, dante causa dello stesso, costituiscono elementi
insuperabili ed idonei a giustificare il diniego.
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11.Del resto l’odierno ricorrente ha acquistato
un’area già priva di possibilità edificatoria facilmente
ed oggettivamente verificabile dal titolo di proprietà del
proprio dante causa in quanto espressamente risultante dal
citato contratto REP. 29220 del 30.6.1980.
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12.Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come
in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo regionale per
l’Emilia Romagna Bologna, Seconda Sezione, RESPINGE il ricorso
in epigrafe indicato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa
in favore del comune che si liquidano in complessivi EURO
2.000 (duemila), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna il giorno 7 luglio
2005.
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