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n. 10-2005 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 10 ottobre 2005 n. 1563


Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Limiti di edificabilità – Estensione della inedificabilità ai terreni risultanti da frazionamenti

Costituisce un principio generale in materia urbanistica la regola per cui nel caso di superficie già interamente computata ai fini edificatori per un intervento edilizio, l’inedificabilità rimane anche in caso di frazionamenti successivi e sui terreni risultanti dai frazionamenti, senza che possa assumere rilevanza la circostanza, invocata da colui che sia diventato proprietario di una frazione del terreno precedentemente indiviso, della mancata riproduzione del vincolo di inedificabilità, ossia del già intervenuto utilizzo della volumetria ai fini edificatori dell’area, nelle planimetrie apposite del Comune, non assumendo gli adempimenti relativi alla compilazione di tali planimetrie carattere costitutivo dell’inedificabilità di un’area ma meramente riproduttivo, ossia di mera presa d’atto dell’avvenuto pregresso utilizzo della potenzialità edificatoria dell’area.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II

 

nelle persone dei Signori: - LUIGI PAPIANO Presidente - GIORGIO CALDERONI Cons. - UGO DI BENEDETTO Cons. , relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 07 Luglio 2005 Visto il ricorso 1291/1995 proposto da:

 

CASETTI ROMANO rappresentato e difeso da: ZANETTI AVV. GIANNI CACACE AVV. AURELIO ORLANDO AVV. CAMILLO con domicilio eletto in BOLOGNA LARGO CADUTI LAVORO 1 presso ZANETTI AVV. GIANNI

 

contro

 

COMUNE DI CESENA rappresentato e difeso da: GRASSI BRECCIA AVV. LAURA TELLERINI AVV. PAOLO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA D'AZEGLIO 35 presso GRASSI BRECCIA AVV. LAURA

 

per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota 28.4.1995 n.2247, notificato il 10.5.1995, di diniego della concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato colonico in loc. Tipano – Via Chiesa di Tipano.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il consigliere Dott.Ugo Di Benedetto;
Uditi all’udienza del 7 luglio 2005 gli Avv.ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1.Il Comune di Cesena era proprietario di un lotto di terreno di circa mq.56000 che veniva frazionato in 3 lotti rispettivamente di mq.6000. mq.25000 e mq.25000.
Uno di questi lotti di circa mq.25.000 veniva ceduto in data 30.6.1980 ad Aurelio Casetti in permuta con altro sito di proprietà di quest’ultimo. Veniva ceduto esplicitamente “senza possibilità edificatoria ai fini residenziali”, in quanto l’edificabilità era stata assorbita dal rustico esistente sul lotto di mq.6000.

 

2.Successivamente Aurelio Casetti cedette l’area in questione al figlio Romano Casetti il quale, a seguito della modifica del PRG nel 1985 che aveva classificato l’area in parola quale zona E, destinata all’agricoltura, presentava al Comune una domanda di concessione edilizia per la realizzazione di una costruzione rurale, ad uso
abitazione, essendo in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

 

3.Il Comune di Cesena con provvedimento n.2247 del 28.4.1995 negava la concessione edilizia “in quanto il terreno costituente la superficie dell’azienda agricola risulta gravato da vincolo di inedificabilità”risultante “nell’atto pubblico REP. N.29220 del 30.06.1980 del Segretario Generale suppl. del Comune di Cesena in esecuzione della deliberazione del C.C. n.116 del 28.2.1980”.

 

4.Avverso quest’ultimo provvedimento presentava ricorso al TAR l’interessato deducendole l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha eccepito l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 7.7.2005.

 

5.Va preliminarmente respinta l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso.
Infatti, ai fini del rispetto del termine di sessanta giorni previsto per l’impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi, non va considerata la data in cui il ricorso è ricevuto dall’Amministrazione ma la data in cui lo stesso è consegnato dalla difesa del ricorrente all’ufficiale giudiziario incaricato di procedere alla notificazione (Corte Cost. 477/02).
Nel Caso concreto il ricorso risulta consegnato e spedito dall’ufficiale giudiziario in data 4.7.05 e, quindi, entro il termine previsto per l’impugnativa del provvedimento impugnato comunicato all’interessato il 10.5.95.

 

6.Va altresì respinta l’eccezione d‘inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa della precedente comunicazione del 1.2.1995. Infatti, quest’ultima aveva ad oggetto soltanto un parere condizionato della Commissione edilizia tra l’altro favorevole ma non valido come autorizzazione ai lavori.
Si tratta, pertanto, di un mero atto endo-procedimentale che richiedeva l’invio di ulteriore documentazione all’interessato.
L’atto finale del procedimento conclusosi con il diniego, pertanto, è soltanto quello prot. n. 2247 del 28.4.1995, notificato il 10.5.1995, ritualmente impugnato.

 

7.Nel merito il ricorso è infondato.
Come indicato nel provvedimento impugnato, la ragione del diniego è costituita dalla mancanza di possibilità edificatoria del fondo come risulta sia dalla precedente deliberazione C.C. n.116 del 28.2.1980 sia dall’atto pubblico REP. n.29220 del 30.6.1980.
Infatti, l’area in parola risulta da un frazionamento di una più vasta area e conseguente cessione, in permuta con altro terreno, da parte del Comune al dante causa dell’odierno ricorrente, padre di quest’ultimo.

 

8.Costituisce un principio generale in materia urbanistica puntualmente riprodotto nell’art.68 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Cesena quello per cui nel caso di superficie già computata ai fini edificatori per un intervento edilizio l’inedificabilità rimane anche in caso di frazionamento successivo.

 

9.La circostanza, invocata dal ricorrente a sostegno del ricorso, della mancata riproduzione del vincolo di inedificabilità, ossia del già intervenuto utilizzo della volumetria ai fini edificatori di un’area, nelle planimetrie apposite del Comune è irrilevante. Infatti gli adempimenti procedimentali richiesti dall’articolo 68 delle NTA al PRG non hanno carattere costitutivo dell’inedificabilità di un’area ma meramente riproduttivo ossia di mera presa d’atto dell’avvenuto pregresso utilizzo della potenzialità edificatoria dell’area.

 

10.Conseguentemente l’oggettivo avvenuto utilizzo della facoltà edificatoria dell’area, risultante dalla deliberazione CC. n. 116 del 28.2.1980 nonché dal contratto di cessione dell’area dal Comune al padre dell’odierno ricorrente, dante causa dello stesso, costituiscono elementi insuperabili ed idonei a giustificare il diniego.

 

11.Del resto l’odierno ricorrente ha acquistato un’area già priva di possibilità edificatoria facilmente ed oggettivamente verificabile dal titolo di proprietà del proprio dante causa in quanto espressamente risultante dal citato contratto REP. 29220 del 30.6.1980.

 

12.Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Emilia Romagna Bologna, Seconda Sezione, RESPINGE il ricorso in epigrafe indicato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del comune che si liquidano in complessivi EURO 2.000 (duemila), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bologna il giorno 7 luglio 2005.


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