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| n. 10-2005 - © copyright |
| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 10 ottobre
2005 n. 1562
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Edilizia e urbanistica – Piani regolatori
e piani territoriali – Risarcimento del danno per perdita
di edificabilità – Esclusione – Acquisizione dei pareri
nel procedimento di adozione di strumenti urbanistici generali
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Deve essere escluso il risarcimento del danno
subito dal privato che abbia acquistato dalla pubblica amministrazione
un’area edificabile che poi sia divenuta inedificabile a
causa di una variante apportata al piano regolatore generale
dalla stessa amministrazione, quando la inedificabilità
sia intervenuta dopo un lungo lasso di tempo, tale da consentire
al privato l’effettiva utilizzazione edificatoria del terreno,
senza che lo stesso privato abbia in concreto attuato il
suo programma edificatorio.
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Risponde ad una vuota esigenza formalistica
pretendere l’acquisizione dei prescritti pareri dell’Azienda
sanitaria locale e dell’ex Genio Civile prima dell’adozione
di una variante urbanistica, qualora la stessa abbia, sul
territorio, un palese effetto migliorativo sotto entrambi
i profili (igienico-sanitario e dell’assetto idrogeologico)
rispettivamente tutelati dai predetti Uffici; per cui, ben
può essere ritenuto sufficiente (da un punta di vista procedurale
e di completezza dell’istruttoria) che i predetti pareri
intervengano prima della definitiva approvazione dello strumento
urbanistico migliorativo.
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Il parere della Commissione edilizia comunale
sugli strumenti urbanistici generali deve essere reso solo
sulla decisione consiliare su osservazioni e opposizioni,
non essendo prescritto che la Commissione debba pronunciarsi
sullo strumento urbanistico in quanto tale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II
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nelle persone dei Signori: LUIGI PAPIANO
Presidente - GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore - UGO DI
BENEDETTO Cons. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso 1050/2001 proposto da:
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PIERI ALESSANDRO rappresentato e difeso
da: DE BELLIS AVV. GABRIELE con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA CASTIGLIONE 37 presso ZELASCHI AVV. PIER FURIO
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contro
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COMUNE DI CESENA, non costituito;
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per l'annullamento
- del provvedimento di diniego in data 12 aprile 2001, n.
45889/2000;
- della Variante alle NTA per le zone agricole, approvata
con delib. C.C. n. 182 del 29.6.2000;
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e per la condanna
dell’Amministrazione convenuta al risarcimento del danno;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 23 giugno 2005, il relatore
Cons. GIORGIO CALDERONI e udito, altresì, per la parte ricorrente,
il difensore presente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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I. Il ricorrente, proprietario di un’area
agricola pervenutagli nel 1999 per successione dal padre,
espone in fatto quanto segue:
- in data 13.9.1980 venne stipulato tra il de cuius ed il
Comune di Cesena un contratto di permuta, con il quale il
primo cedeva al Comune un terreno compreso nell’allora P.P.A.
ed il Comune cedeva il suddetto appezzamento agricolo “con
possibilità di costruirvi una casa colonica secondo le vigenti
norme di PRG”;
- in data 16.11.2000, dopo il decesso del padre, il ricorrente
presentava un progetto per la costruzione, sulla medesima
area, di un fabbricato rurale di abitazione e di un fabbricato
rurale di servizio;
- dopo una prima proposta negativa di provvedimento avverso
la quale il ricorrente presentava un c.d. “atto di insistenza”,
in data 12.4.2001 il Dirigente responsabile confermava la
valutazione negativa, in quanto la superficie aziendale
era inferiore al limite minimo di 5 ettari, fissato dalla
Variante alle N.T.A. del PRG per le zone agricole, approvata
con deliberazione C.C. n. 182 del 29.6.2000 (art. 76 bis).
Impugnando tale diniego e la presupposta Variante, il ricorrente
deduce con il presente ricorso le seguenti censure:
1) Difetto di motivazione; violazione del principio di non
retroattività delle norme sfavorevoli di PRG sopravvenute;
violazione del giusto procedimento, in quanto gli impugnati
atti di contenuto generale “non potevano non motivare al
riguardo delle scelte effettuate, degli effetti sulle posizioni
pendenti e delle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero
derivate alle stesse, alla luce del contratto 13.9.1980”,
il quale avrebbe ingenerato nel proprietario dell’area un
preciso affidamento sull’edificabilità della stessa;
2) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 15 e 21
L.R. n. 47/1978; carenza di presupposto, difetto di istruttoria,
essendo la variante de qua stata adottata in mancanza del
parere della Commissione edilizia;
3) Sviamento di potere e difetto di motivazione, per difetto
di attuazione del c.d. “Piano strutturale” e di redazione
del Piano operativo;
4) Illegittimità derivata del diniego di concessione edilizia;
5) Ulteriore violazione ed erronea applicazione degli artt.
15 e 21 L.R. n. 47/1978 ed eccesso di potere sotto diversi
profili, nell’assunto che la Variante sarebbe da qualificarsi
come “sostanziale” e dunque necessitante della procedura
ordinaria di approvazione ex art. 14 L.R. n. 47/1978 (acquisizione,
in particolare, dei pareri preventivi di AUSL e Servizio
prov. Difesa del suolo).
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II. Il Comune intimato non si è costituito
in giudizio.
All’odierna pubblica udienza il ricorso è passato in decisione.
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III. Ciò premesso, il Collegio osserva che
con le proposte azioni impugnatoria e risarcitoria, il ricorrente
si duole, fondamentalmente, della perdita del carattere
edificatorio dei terreni ceduti in permuta dal Comune al
proprio dante causa, in conseguenza della modifica al piano
regolatore generale, intervenuta successivamente alla conclusione
del relativo contratto.
Ebbene, in relazione a fattispecie simili la giurisprudenza
della Cassazione civile ha, da tempo, affermato il principio
per cui detta perdita, per un verso, non incide sulla validità,
sull'efficacia o sulla risolubilità dell’originario contratto
di permuta; e, per l’altro, non espone il Comune ad alcun
obbligo risarcitorio nei confronti del privato cessionario,
ove questi abbia avuto a disposizione - prima della variante
al p.r.g. che abbia operato la modifica urbanistica peggiorativa
- “un lasso di tempo sufficientemente ampio per lo sfruttamento
dei terreni a scopo edificatorio”.
In particolare, con sentenza Sez. I, 21 novembre 1983, n.
6933, la Cassazione ha precisato che la possibilità, da
parte del privato che abbia acquistato dal Comune un’area
edificabile, di invocare la sopravvenuta inedificabilità
della medesima - per effetto di Variante apportata al Piano
regolatore - quale ragione incidente sull’operatività del
contratto (secondo il principio della c.d. presupposizione),
o, comunque, implicante una responsabilità risarcitoria
od indennitaria del Comune, trova di per sé ostacolo nella
circostanza che il tempo intercorso tra detta vendita e
detta variante sia stato di entità tale da assicurare l’utilizzazione
edificatoria del terreno (in quella circostanza, poco più
di sei anni).
Tale indirizzo della Sezione I^ civile era stato inaugurato,
proprio con riferimento ad un contratto di permuta di terreni
stipulato tra un Comune ed un privato, dalla sentenza n.
1738 del 17/05/1976 (ampiamente commentata in dottrina),
che aveva escluso l’invocabilità dell’istituto della presupposizione
da parte del privato, al fine di liberarsi degli effetti
del contratto, qualora, per l’appunto, il vincolo di inedificabilità
fosse intervenuto dopo che il privato avesse in concreto
avuto la possibilità di attuare il suo programma edificatorio.
Sulla scorta di tale inequivoco e noto orientamento giurisprudenziale,
deve, dunque, concludersi per l’assoluta irrilevanza, sotto
il profilo civilistico/risarcitorio, della variante normativa
di cui qui si controverte, posto che nella presente fattispecie
sono intercorsi ben vent’anni tra:
- stipula del contratto de quo (da un lato);
- e (dall’altro) successiva modifica comunale della normativa
urbanistica e presentazione della richiesta di edificazione,
ad iniziativa dell’odierno ricorrente.
Devono, pertanto, essere disattese le pretese di stampo
“privatistico” dedotte con il primo motivo di ricorso e
con cui si sostiene la “salvezza dei diritti pregressi”
e l’impossibilità per il Comune di “modificare autonomamente
e senza il consenso della controparte i contenuti dell’obbligo
contrattuale assunto”.
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IV.1. Né miglior fortuna può essere riservata
alle doglianze mosse dal ricorrente sul piano più propriamente
“pubblicistico” ed impugnatorio.
IV.2. Infatti, quanto alla asserita insufficienza motivazionale
(cfr. ancora il medesimo primo motivo di gravame) che affliggerebbe
la Variante alle NTA delle zone agricole, risulta agevole
osservare, sulla scorta delle considerazioni sopra svolte
al capo III, che la deliberazione consiliare n. 189/2000,
di approvazione della citata variante, si presenta, viceversa,
adeguatamente motivata con il richiamo (effettuato in sede
di controdeduzione alla specifica osservazione presentata
dal ricorrente) sia alla circostanza che dall’atto di permuta
con il Sig. Pieri erano trascorsi, per l’appunto, vent’anni;
sia alla relativa evoluzione medio tempore della normativa
urbanistica.
IV.3. Quanto, poi, alle deduzioni di carattere formale/procedimentale,
svolte con i successivi motivi secondo, quarto e quinto,
non può non rilevarsi come censure identiche e dirette avverso
la medesima Variante alle zone agricole del Comune di Cesena
da ricorsi, precedenti a quello qui in esame e proposti
da altri soggetti, siano già state ritenute infondate da
questo Tribunale con decisione 18 giugno 2002, n. 866 della
Sezione I; e ciò per le ragioni che di seguito sinteticamente
si richiamano, siccome condivise anche da questo Collegio:
a) nessuno sviamento di potere (cfr. terzo motivo) può,
imputarsi al Comune di Cesena per avere quest’ultimo successivamente
adottato (il 5 ottobre 2000) una Variante generale al PRG,
anziché il preannunciato Piano operativo, stante l’identica
valenza urbanistica dei due strumenti in questione (come
si desume dal penultimo capoverso della Premessa della Relazione
alla Variante qui impugnata, in cui si attribuisce a detto
Piano Operativo valore di Variante Generale al PRG, senza
che tale passaggio sia stato specificamente ed adeguatamente
confutato da parte ricorrente nei suoi scritti difensivi);
a ciò si aggiunga, con specifico riferimento all’ulteriore
profilo di illegittimità dedotto con il medesimo terzo motivo
del presente ricorso, che la menzionata Relazione alla Variante
si richiama sin dall’incipit agli obiettivi del Piano strutturale
e, anzi, evidenzia la necessità di adottare la Variante
stessa “al fine di non vanificarne le scelte”, per cui risulta
del tutto generica ed indimostrata l’affermazione di parte
ricorrente secondo cui il Comune di Cesena non avrebbe attuato
il c.d. Piano strutturale;
b) non comporta illegittimità alcuna l’applicazione della
procedura semplificata di cui agli articoli 15 e 21 L.R.
n. 47/1985 (primo profilo del quinto mezzo di impugnazione)
e la mancata, preventiva acquisizione dei pareri dell’Azienda
U.S.L. e del Servizio Provinciale Difesa del suolo (secondo
profilo del medesimo quinto mezzo), poiché:
- per un verso, la presente Variante rientra all’evidenza
nella previsione di cui alla lett. c) n. 1 dell’art. 15
L.R. n. 47/1985 e successive modifiche e integrazioni, in
quanto rispetta tutte le condizioni ivi previste, non determinando
incrementi (bensì, decrementi) della complessiva capacità
insediativa prevista dal PRG e non riguardando né zone sottoposte
a tutela ai sensi del successivo art. 33, né la zona omogenea
A ; inoltre, trattasi di variante normativa, esplicitamente
ritenuta rientrante nell’ambito di applicazione della norma
de qua dalla Circolare regionale 20 luglio 1995, n. 2;
- per altro verso e per lo stesso motivo (disposta riduzione
dell’edificazione in zona agricola), risponderebbe ad una
vuota esigenza formalistica pretendere l’acquisizione dei
prescritti pareri dell’Azienda sanitaria locale e dell’ex
Genio Civile prima dell’adozione della suddetta Variante,
atteso che la stessa ha, sul territorio, un palese effetto
migliorativo rispetto alla situazione attuale, sotto entrambi
i profili (igienico-sanitario; assetto idrogeologico) rispettivamente
tutelati dai predetti Uffici; per cui, ben può essere ritenuto
sufficiente (da un punta di vista procedurale e di completezza
dell’istruttoria) che i predetti pareri intervengano (come
nella specie è avvenuto: cfr. premesse della citata deliberazione
n. 182/2000) prima della definitiva approvazione dello strumento
urbanistico migliorativo.
c) circa la mancata acquisizione del parere della Commissione
edilizia comunale (secondo mezzo), convergenti ragioni grammaticali,
“topografiche” e logico sistematiche (riferibili al testo
normativo in cui detto parere è previsto e più diffusamente
illustrate nella menzionata sentenza n. 866/2002 di questo
T.A.R.) inducono a ritenere che la previa espressione del
parere de quo debba intendersi riferita alla sola decisione
consiliare su osservazioni e opposizioni, senza che la Commissione
debba pronunciarsi sullo strumento urbanistico in quanto
tale. Tanto più che la giurisprudenza amministrativa ha
già escluso l’obbligatorietà dell’acquisizione del parere
della Commissione edilizia in sede di adozione di varianti
allo strumento urbanistico (cfr. Cons. St., V, 20 ottobre
1988, n. 592) ed ha ritenuto la non idoneità della mancata
acquisizione di tale parere “ad inficiare il P.R.G. impugnato.”
IV.4. Da tutto ciò consegue anche l’infondatezza dell’ultima
censura di illegittimità derivata (dalla pretesa illegittimità
della Variante), rivolta con il quarto motivo avverso il
diniego (12.4.2001) di concessione edilizia.
V. In conclusione, tanto la domanda impugnatoria quanto
la domanda risarcitoria proposte dal ricorrente devono essere
respinte, siccome infondate: mentre, in difetto di costituzione
del Comune intimato, non occorre provvedere sulle spese
di lite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, respinge le
rispettive domande impugnatoria e risarcitoria proposte
con il ricorso in epigrafe:
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna, il 23 giugno 2005.
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